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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 19/04/2025, n. 995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 995 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
N. 14804/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carolina Gentili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14804/2021 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. BARBA GIOVANNA, elettivamente domiciliato C.F._2 in VIA QUINTINO SELLA 33 ROMA presso il difensore avv. BARBA GIOVANNA;
ATTORI contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CANIATO Controparte_1 P.IVA_1 RICCARDO, elettivamente domiciliato in VIA DE' ROMEI 7 presso il difensore avv. Pt_2
CANIATO RICCARDO;
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TOSTI Parte_3 C.F._3
FRANCESCA, elettivamente domiciliato in VIA XX SETTEMBRE 74 PERUGIA presso il difensore avv. TOSTI FRANCESCA;
DOTT. IN QUALITÀ DI CURATORE DI EREDITÀ CP_2 CP_3 DOTT. IN QUALITA' DI CURATORE EREDITA'
[...] CP_2 contumace.
CONVENUTI
CONCLUSIONI Le parti rassegnavano le conclusioni come di seguito.
Per e : Parte_2 Parte_1
“CONCLUSIONI Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione:
-in via preliminare disporre la rinnovazione della CTU per i motivi esposti;
-nel merito accertare e dichiarare che i fatti di cui in premessa si sono verificati per colpa esclusiva del OR Controparte_4 pagina 1 di 10 -accertare e dichiarare che il Sig. viaggiava in qualità di terzo trasportato sul Parte_1 motociclo tg. X3Y33J; per l'effetto:
- condannare i convenuti in solido tra loro, la Compagnia e la curatela Controparte_5 dell'eredità giacente del OR , ex lege al risarcimento di tutti i danni subiti dagli Controparte_4 attori, nella misura e mediante pagamento della somma di complessiva € 52.000,00 (dei quali € 21.000,00 per le lesioni fisiche subite del OR , € 31.000,00 per le lesioni fisiche Parte_2 subite dal OR ), o della maggiore o minore somma che sarà determinata in corso Parte_1 di causa, anche a mezzo di richiedenda C.T.U., ovvero quella che risulterà di giustizia con gli interessi legali dal giorno del sinistro all'effettivo soddisfo, oltre al risarcimento dei danni scaturenti dal rifiuto alla stipulazione della convenzione di negoziazione ex art.96 c.p.c. Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali, da distrarsi in favore del procuratore costituito che se ne dichiara antistatario.
In ogni caso si chiede la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c per il deposito della comparsa conclusionale e le memorie di replica”
Per : Parte_3 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: In via preliminare:
In accoglimento dell'eccezione formulata, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della sig.ra non avendo assunto la qualità di erede del defunto e avendo Parte_3 Controparte_4 rinunciato espressamente all'eredità del medesimo prima dell'instaurazione del presente giudizio;
estromettere, per l'effetto, la convenuta dal presente giudizio;
Nel merito ed in via subordinata: rigettare la domanda attorea per i motivi indicati in narrativa e comunque perché destituita di ogni fondamento giuridico e fattuale;
”
Per : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis In via preliminare Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ex art. 2947, comma secondo c.c., del diritto al risarcimento del danno materiale al motoveicolo di proprietà dell'attore Parte_2
Con vittoria di spese, competenze, onorari ed accessori di legge, compreso il rimborso delle spese generali.
In via principale di merito
Rigettare le domande tutte avanzate dagli attori, in quanto infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese, competenze, onorari ed accessori di legge.
In via istruttoria, per mero scrupolo difensivo, onde evitare decadenze in un eventuale giudizio di gravame, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate con la seconda memoria ex art. 183 VI comma c.p.c., ed eventualmente non ammesse, che si intendono in questa sede integralmente richiamate”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
e , esponevano che in data 13.11.2010, alle ore 16.30 circa, si Parte_1 Parte_2 trovavano in viale Aldo Moro a Bologna a bordo del motociclo Honda tg. X3Y33, (privo di copertura assicurativa) condotto e di proprietà di , allorquando venivano tamponati dall'autovettura Nissan Pt_2 pagina 2 di 10 IC (assicurata condotta da il quale per negligenza, imperizia ed CP_1 Controparte_4 imprudenza non rispettava la prescritta distanza di sicurezza.
A seguito dell'incidente, il conducente del motociclo (Ferrara) veniva sottoposto ad accertamenti clinici, dai quali emergeva la presenza di "trauma al rachide, regione epatica, gomito ed ginocchio dx
+ emicostato dx"; successivamente, veniva trasferito all'Ospedale Maggiore di Bologna per un controllo ortopedico e poi dimesso con prognosi di 25 giorni. In un secondo tempo, si sottoponeva a visita medico legale dal dott. , il quale Persona_1 constatava un danno biologico in misura complessiva non inferiore al 12%, determinato secondo le
Tabelle del Tribunale di Milano in €21.000,00, oltre spese mediche ammontanti ad €253,62. Anche il trasportato ( ) si recava al P.S. dell'Ospedale Maggiore di Bologna, dove veniva Pt_1 dimesso con la seguente diagnosi: "distorsione cervicale, lieve contusione spalla dx e ginocchio dx" con prognosi di 8 giorni. Anche per questi, dopo essersi sottoposto a visita medico legale dal Dott.
veniva rilevato un danno biologico non inferiore al 15%, da risarcirsi, secondo le medesime Per_1
Tabelle, in €28.000,00, oltre spese mediche per €403,62.
Quanto ai danni materiali, gli attori allegavano che le spese sostenute per la riparazione del motociclo ammontavano ad €494,77; tuttavia, rinunciavano alla richiesta di risarcimento del danno materiale subito poiché, in data 14.12.2010, il motociclo di proprietà del veniva rubato, come risultante Pt_2 da verbale di denuncia orale presentato presso la Legione dei Carabinieri Campania Stazione di
Lusciano.
Parte attrice dava atto di aver inviato, in data 08.07.2015, a e a invito di stipula CP_1 CP_4 alla negoziazione assistita;
tuttavia, solo in data 14.10.2014 apprendeva che il era deceduto. CP_4
Di conseguenza, in data 01.03.2018, gli attori inviavano alla e a (erede di CP_1 Controparte_6
nuova richiesta di negoziazione assistita, alla quale non aderiva. Controparte_4 CP_7
Nel 2018 veniva instaurato davanti all'intestato Tribunale dagli odierni attori un giudizio (R.G. n.
16733/2018), nel quale emergeva la questione relativa all'instaurazione del contraddittorio, che imponeva una ricerca approfondita di tutti i chiamati all'eredità e/o eredi di Dalle Controparte_4 ricerche emergeva che, oltre al figlio il de cuius aveva 4 fratelli: e Persona_2 Per_3 Per_4
(coniugato con , i cui figli avevano rinunciato all'eredità, nonchè Per_5 Parte_3 [...]
coniugata con , i cui figli, anch'essi, avevano rinunciato Persona_6 Controparte_8 all'eredità.
A fronte della difficoltà di reperire i chiamati all'eredità, gli attori chiedevano al Tribunale di essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami;
tuttavia, il Tribunale di Bologna dichiarava l'estinzione del giudizio.
Gli attori rilevavano che la rinuncia dei chiamati all'eredità e l'impossibilità di instaurare correttamente il contradditorio non poteva ledere il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dell'incidente. Inoltre, anche la richiesta di negoziazione assistita inviata a (odierna convenuta) Parte_3 dava esito negativo.
Concludevano, dunque, chiedendo che codesto Tribunale accertasse e dichiarasse che: i fatti di cui in premessa si erano verificavano per colpa esclusiva di;
che Controparte_4 Parte_1 viaggiava in qualità di terzo trasportato sul motociclo tg. X3Y33J e, per l'effetto condannare i convenuti ex lege al risarcimento di tutti i danni subiti, nella misura e mediante pagamento della somma di complessiva €52.000,00 (dei quali €21.000,00 per le lesioni subite dal , € 31.000,00 Pt_2 per le lesioni subite dal ), o della maggiore o minore somma determinata in corso di causa, Pt_1 anche a mezzo di C.T.U., ovvero quella risultante di giustizia con gli interessi legali dal giorno del sinistro all'effettivo soddisfo, oltre al risarcimento dei danni scaturenti dal rifiuto alla stipulazione della convenzione di negoziazione ex art. 96 c.p.c.. pagina 3 di 10 Si costituiva la convenuta la quale eccepiva la carenza di legittimazione passiva, Parte_3 atteso che gli attori non fornivano alcuna prova dell'assunzione della qualità di erede ex art. 2697 c.c., rilevando sul punto che, in tema di successioni mortis causa, la delazione che segue l'apertura della successione costituisce un presupposto dell'acquisto della qualità di erede, di per sé non sufficiente, essendo altresì necessaria, da parte del chiamato, l'accettazione mediante aditio o per effetto di pro herede gestio; inoltre, la medesima aveva rinunciato all'eredità, con dichiarazione resa in data 13.10.2021 dinnanzi al Tribunale di Perugia (N. 7001/21 VG – Cron. 10081/21 - Rep. N. 3162/21) e registrata il 05.11.2021 al N. 4728, ovvero prima dell'instaurazione del presente giudizio. Inoltre, parte convenuta rilevava che, sulla base della documentazione depositata nella fase antecedente al giudizio, emergevano numerose contraddizioni e circostanze tali da rendere incerta, e comunque non provata, la verificazione del sinistro così come prospettata da parte attrice, come, ad esempio: il mancato intervento di Autorità nell'occorso, l'imprecisione delle dichiarazioni rese dal , Pt_2 l'impossibilità di visionare il ciclomotore coinvolto, le precarie condizioni di salute del CP_4
. Dunque, veniva contestato in toto il mancato assolvimento dell'onere probatorio relativo alla
[...] dinamica del sinistro, al nesso causale e all'evento dannoso.
In ultima istanza, sottolineava che, come esposto dalla stessa parte attrice, risultavano già pubblicate due sentenze del Tribunale adito sui medesimi fatti oggi dedotti in giudizio (sent. N. 20824/2019 e N.
287/2021).
La convenuta rassegnava le seguenti conclusioni: in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva per mancata assunzione della qualità di erede del defunto , Controparte_4 avendo rinunciato espressamente all'eredità del medesimo prima dell'instaurazione del presente giudizio;
dunque, per l'effetto, essere estromessa dal presente giudizio;
in via subordinata, rigettare la domanda attorea.
Si costituiva altresì tempestivamente in giudizio la convenuta la quale Controparte_1 deduceva che, in data 21.12.2010, denunciava presso l'Agenzia di Todi il sinistro Controparte_4 stradale, avvenuto presuntivamente il 13.10.2010, mentre era alla guida della Nissan Micro targata
AKD22XS, assicurata presso affermava che, mentre percorreva viale Aldo Moro CP_7 CP_4 all'altezza della Fiera di Bologna, tamponava un motoveicolo Honda HP50, targato X3Y33J, guidato da che trasportava a bordo;
entrambi i passeggeri cadevano a terra Parte_2 Parte_1 sul lato destro e venivano trasportati in Ospedale. La Compagnia rilevava alcune anomalie nella descrizione dell'evento e decideva di sospendere cautelarmente la pratica.
In primo luogo, l'investigatore rilevava che nessuna Autorità risultava essere intervenuta sulla scena del sinistro. Durante il colloquio con il , in data 12.07.2011, questi rilasciava dichiarazione Pt_2 sottoscritta, nella quale affermava di essersi trovato alla guida del motoveicolo Honda modello HP 50, trasportando l'amico , percorrendo Via Aldo Moro diretto ad un paese imprecisato in Parte_1 provincia di Bologna;
il si dichiarava imprenditore agricolo e precisava di essersi trovato a Pt_2
Bologna per partecipare ad una fiera agricola: l'investigatore, però, appurava in seguito che in tale periodo a Bologna non si teneva alcuna manifestazione fieristica del settore.
In secondo luogo, il dichiarava che, a seguito dell'incidente, veniva accompagnato insieme al Pt_2
in Ospedale da un altro amico partecipante alla Fiera, mentre un altro Pt_1 Persona_7 conoscente non precisato avrebbe prelevato la moto dalla strada, trasportandola con il proprio furgone;
egli stesso, successivamente, si era impegnato a stipulare una polizza assicurativa a prezzo scontato rispetto alle tariffe.
pagina 4 di 10 In terzo luogo, l'investigatore incaricato dalla compagnia riportava che il danneggiato non era Pt_1 in alcun modo rintracciabile, mentre l'assicurato dapprima fissava un colloquio e, in seguito, CP_4 si rendeva indisponibile.
Infine, il perito di , incaricato di periziare il ciclomotore, dichiarava di essere CP_7 Persona_8 stato impossibilitato a svolgere il proprio lavoro, poiché il riferiva che il mezzo era stato rubato Pt_2 il 14.12.2010, prima di essere riparato;
dunque, il perito acquisiva il preventivo di spesa per la riparazione, redatto 4 giorni prima del furto, ma privo di foto.
A ciò si aggiungeva il fatto che il ciclomotore risultava non rintracciabile al PRA e che la non CP_9 produceva (né tutt'ora produce) alcun tipo di modello "HP50", come reiteratamente denominato dalle parti.
Appariva parimenti anomalo il fatto che i due imprenditori agricoli, e , entrambi CP_4 Pt_2 provenienti da Perugia, venissero coinvolti nel tamponamento;
inoltre, era stato promosso un precedente giudizio presso l'intestato Tribunale R.G. n. 16733/2018, conclusosi con la declaratoria di estinzione, in cui si veniva a conoscenza che all'epoca dei fatti, aveva già riportato da tempo CP_4
l'amputazione dell'arto inferiore sinistro, con conseguente possibilità di muoversi quasi esclusivamente in carrozzella. In diritto, eccepiva la prescrizione del diritto al risarcimento del danno materiale ex art. 2947 CP_7 co. 2 c.c., dato che, dalla prima missiva del 2011, non era intervenuto alcun atto interruttivo;
contestava, altresì, l'an debeatur, per carenza della prova dell'evento, delle sue modalità di verificazione e del nesso causale tra il presunto occorso e le lesioni fisiche lamentate dagli attori.
Veniva inoltre recisamente respinta la veridicità ed il contenuto della denuncia di sinistro presentata dall'assicurato, in quanto inattendibile e tardivamente presentata, oltre che fondata su modulo di constatazione amichevole non integralmente compilato e sottoscritto da entrambi i presunti soggetti coinvolti nel sinistro, con la conseguenza che il documento indicato dall'attrice non aveva alcuna valenza presuntiva nei confronti della Compagnia ex art. 143, comma secondo, del Codice delle
Assicurazioni Private. Anche l' sollevava le medesime perplessità sulla veridicità dell'accaduto esposte dalla CP_7
Parte_3
Sul quantum, sosteneva che, a fronte di una obiettività quasi nulla, rilevata all'accesso al Pronto CP_7
Soccorso, l'entità dei postumi lesivi indicata nelle consulenze mediche di parte risultava spropositata. A tale proposito, contestava anche le risultanze delle consulenze di parte, in quanto aventi valenza di argomentazione difensiva, ma prive di rilevanza probatoria. Per tuziorismo contestava il contenuto della certificazione medica di parte e, specialmente, le risultanze degli esami radiologici ed ecografici condotti sugli attori, in quanto trattavasi di referti redatti da radiologi non identificati e non identificabili dalla firma, privi del supporto documentale (lastre, cd-rom, ecc.).
Conseguentemente, negava la debenza e la consequenzialità rispetto al sinistro delle spese mediche allegate dagli attori. Infine, evidenziava l'insussistenza e la prescrizione del danno materiale ex art. 2947 comma 2 c.c. Concludeva chiedendo: In via preliminare accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ex art. 2947, comma secondo c.c., del diritto al risarcimento del danno materiale al motoveicolo di proprietà dell'attore In via principale di merito, il rigetto delle domande tutte avanzate dagli Parte_2 attori, in quanto infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese, competenze, onorari ed accessori di legge.
***
In prima udienza, in data 7 aprile 2022, si presentavano le parti tutte;
chiedeva la Parte_3 propria estromissione, avendo rinunciato all'eredità, parte attrice chiedeva un termine per integrare il pagina 5 di 10 contraddittorio nei confronti della nominanda curatela della eredità giacente e rilevava che la rinuncia all'eredità da parte della era intervenuta dopo la negoziazione assistita. Parte_3 Il Giudice, rilevata la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti della curatela dell'eredità giacente, mediante deposito di apposito ricorso ex art. 528 c.c., assegnava a parte attrice termine per depositare il suddetto ricorso, al fine di poter provvedere alla nomina di un curatore dell'eredità giacente di . Controparte_4 All'udienza del 2 marzo 2023 parte attrice dava atto di aver depositato telematicamente l'Atto di citazione notificato via PEC alla curatela dell'eredità giacente di , chiedendo Controparte_4 dichiararsi la relativa contumacia e, con riferimento alla richiesta della convenuta non si Parte_3 opponeva all'estromissione, ma chiedeva la compensazione delle spese di lite, alla luce del fatto che la rinuncia era avvenuta successivamente alla negoziazione assistita inviata. Il Giudice dichiarava la contumacia della Curatela dell'eredità giacente e invitava la convenuta a non partecipare più fattivamente al giudizio, essendo incontestato il suo difetto di Parte_3 legittimazione passiva, che tuttavia andava dichiarato con sentenza per potersi provvedere poi all'estromissione dal processo;
assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 numeri 1, 2 e 3 c.p.c. con fissazione dell'udienza per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova. All'udienza del 21 settembre 2023 il Giudice ammetteva la prova per testi richiesta da parte attrice, esclusi i capitoli 2, 4, 5 e 6 del primo teste e i capitoli 3, 5, 6 e 7 del secondo teste;
rigettava le prove per testi richieste da parte convenuta e ammetteva la sola prova contraria dedotta da parte attrice sul cap. 3 della terza memoria;
rigettava la prova per interrogatorio libero, degli attori, richiesta dalla medesima parte, fissando per l'assunzione dei mezzi di prova l'udienza del 13 dicembre 2023. All'udienza suddetta venivano escussi i testi di parte attrice;
all'esito con ordinanza datata 19 dicembre 2023, il Giudice disponeva consulenza tecnica medico-legale, nominando quale C.T.U. il dott. Per_9
[...] All'udienza del 17 gennaio 2024 il Giudice concedeva: al CTU il termine di giorni 90 dall'inizio delle operazioni peritali per la predisposizione della bozza di perizia da trasmettere alle parti ed ai CTP;
ai CTP il termine di giorni 15 per le loro osservazioni ed al CTU l'ulteriore termine di giorni 15 per il deposito dell'elaborato definitivo completo. Autorizzava inoltre il CTU ad acquisire la documentazione relativa al casellario centrale infortuni degli attori. In data 8 febbraio 2024, il Giudice emanava ordinanza con cui autorizzava il CTU all'acquisizione del materiale radiologico esibito dalle parti e alla nomina di ausiliario di fiducia. All'udienza del 26 giugno 2024, parte attrice contestava le conclusioni del CTU, chiedendone la rinnovazione;
si opponeva alla richiesta di rinnovazione;
il Giudice Controparte_1 rigettava le istanze di rinnovazione della CTU avanzate da parte attrice in quanto generiche, rinviando per precisazione delle conclusioni all'udienza del 19 dicembre 2024 ore 11:00, all'esito della quale, sulle conclusioni in epigrafe riportate, la causa veniva trattenuta in decisione ed assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
1. In via preliminare va rilevato il difetto di legittimazione passiva della convenuta citata in Parte_3 giudizio in qualità di erede di , poiché coniuge dell'ormai deceduto Controparte_4 Per_10
, fratello del premorto de cuius; occorre rilevare come la in data 13 ottobre 2021, in
[...] Parte_3 un momento antecedente l'instaurazione dell'odierno giudizio, rinunciava puramente e semplicemente all'eredità di , come si evince dalla dichiarazione resa dinnanzi al Tribunale di Controparte_4
Perugia (N. 7001/21 VG – Cron. 10081/21 - Rep. N. 3162/21) registrata il 05.11.2021 al N. 4728.
Pertanto, merita di essere accolta la sua richiesta di estromissione del giudizio.
pagina 6 di 10 2. Irrilevante è invece la contestazione sollevata dalla convenuta riferita alla avvenuta CP_7 prescrizione del diritto al risarcimento del danno materiale dell'attore, non essendo oggetto del contendere.
3. Nel merito, la richiesta di risarcimento dei danni come esposta in narrativa, avanzata da parte attrice, non è meritevole di accoglimento, per le ragioni di cui di seguito. A parere di codesto Giudice, non può ritenersi sufficientemente adempiuto l'onere probatorio gravante sugli attori;
occorre evidenziare come la ricostruzione dell'evento storico prospettata, alla luce di una scrupolosa analisi degli atti di causa, dei documenti prodotti e dell'istruttoria svolta, non è tale da superare le opacità, le lacune e le contraddizioni rilevate da parte dei convenuti ed emerse nel corso del giudizio.
3.1 Muovendo con ordine, con riferimento alla dinamica del sinistro in senso stretto, parte attrice ha prodotto con l'atto di citazione unicamente il c.d. modello CAI (anche noto come CID - doc.1); a livello documentale, gli unici ulteriori elementi indizianti sono offerti dai referti degli accessi nei Pronto Soccorso del Sant'Orsola e dell'Ospedale Maggiore, attestanti gli esiti di una verosimile caduta dipesa da un sinistro stradale (doc.ti n. 2,3,7).
Tuttavia, la ricostruzione della dinamica attorea presenta delle lacune che non possono essere
“assorbite” dalla contestazione amichevole allegata. Infatti, la valenza probatoria del modello CAI, solo laddove recante le firme di tutti i conducenti coinvolti, assume valore di presunzione iuris tantum, il cui superamento grava sull'assicuratore; in tali termini si è espressa la Suprema Corte, statuendo che “In tema di responsabilità civile da sinistro stradale, la sottoscrizione del modulo di contestazione amichevole da parte di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro determina una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell'assicuratore, sul quale grava l'onere di fornire la prova contraria che i fatti si sono svolti con modalità e conseguenze diverse e incompatibili da quelle indicate su quel modulo dalle parti”. (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 03/06/2024, n. 15431). Nel caso che ci occupa, si rileva che il modello CAI allegato risulta sottoscritto unicamente da
, motivo per cui, tale modulo, non soggiace al dettato dell'art. 143, comma 2 CdA, ai Controparte_4 sensi del quale “Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso”; dunque, solamente il modulo sottoscritto da entrambi i conducenti produce una presunzione superabile da prova contraria, a nulla rilevando che tale documento sia prodotto dalla parte che non l'ha sottoscritto, regola che vale soltanto qualora si tratti di documento redatto in duplice originale, posto che, al contrario, il modello CAI viene riprodotto in quattro copie mediante l'utilizzo di carta carbone su cui viene impresso il contenuto del modulo principale (il primo foglio lo prende la parte che ha ragione, il secondo la controparte e gli altri due è indifferente). Con riferimento a quanto appena esposto, si evidenzia come la giurisprudenza di legittimità, in più occasioni ha stabilito che ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio (Cass. 8451/2019, 15881/2013 e 2438/24).
In particolare, gli investiti da analoga vicenda, hanno statuito che “nel giudizio promosso dal Parte_4 danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, cui può equipararsi anche quello promosso ai sensi dell'art. 149, D.Lgs. n. 209 del 2005, nei confronti della propria compagnia di assicurazione, la dichiarazione confessoria contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo pagina 7 di 10 confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, comma 3, c.c. Tale libero apprezzamento, sia che esiti in un giudizio di idoneità probatoria del documento, sia che abbia esito opposto, non equivale ad arbitrio e deve essere dunque adeguatamente motivato”. (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 22/10/2019, n. 26975). Si veda anche l'ordinanza 28662 del 3 ottobre 2022, in cui la Cassazione rigettava il ricorso avente ad oggetto, a sua volta, il rigetto della Corte d'Appello adita, la quale riteneva “inattendibile la ricostruzione della dinamica del sinistro, avendo riscontrato plurime contraddizioni non solo circa le circostanze in cui sarebbe avvenuto l'urto, ma anche circa ciò che sarebbe avvenuto in seguito, quando
C.M. era giunto in ospedale, oltre all'assenza di documentazione idonea: non vi era stato l'intervento delle autorità, nonostante la gravità delle lesioni riferite, non vi erano testimoni, non vi erano rappresentazioni fotografiche dell'occorso”. La S.C., dunque, rigettava a sua volta il ricorso affermando che “nel caso di specie, la Corte territoriale non si è limitata a ritenere non provata la esatta dinamica del sinistro, ma ha ritenuto non provato l'accadimento” (ordinanza 28662 del 3 ottobre 2022).
3.2 La circostanza di non aver chiamato le Autorità competenti non può trovare adeguata giustificazione sulla scorta dell'avvenuta compilazione del CAI, in ragione della carenza della sottoscrizione delle parti tutte (inficiandone il valore stesso), impedendo il riscontro ufficiale di quanto accaduto, di acquisire materiale fotografico/documentale dello stato dei luoghi, dei soggetti coinvolti e dei mezzi.
3.3 Neppure il portato delle dichiarazioni dei testi e sentiti all'udienza del 21 settembre Tes_1 Tes_2
2023, può ritenersi idoneo a corroborare sufficientemente la versione attorea;
in particolare, nulla è stato allegato e/o provato quanto alla presenza degli stessi nelle circostanze di luogo e di tempo in cui si sarebbe verificato il sinistro, soprattutto alla luce del fatto che, alla data dell'evento, come emerso dai documenti prodotti da parte della compagnia convenuta (doc.2 comparsa di risposta), nella zona fieristica indicata non vi sarebbe stata alcun evento legato al settore agricolo. Ebbene, sul punto, parte attrice non ha mai preso posizione, di fatto rendendo ancora più incerta la veridicità del fatto storico.
Orbene, nella vicenda de quo, gli elementi non sufficientemente provati, come detto, sono plurimi;
con ordine, non è stata fornita alcuna giustificazione sul perché, il fu denunciasse il Controparte_4 sinistro alla propria compagnia assicuratrice a distanza di un mese dall'accaduto (il 21 dicembre 2010).
3.4 Inoltre, non è stato possibile verificare la presenza, nelle circostanze di tempo e di luogo, dell'effettiva presenza di una fiera agricola, il che assume valore dirimente, tenuto conto che parte attrice fonda l'intera narrazione dell'accaduto riferendosi a tale evento.
3.5 Oltretutto, del ciclomotore coinvolto (sprovvisto di assicurazione alla data del presunto sinistro e asseritamente condotto a Bologna per poter stipulare una polizza assicurativa ad un prezzo scontato!!) non è stata fornita alcuna prova fotografica neppure posteriore all'evento, dal momento in cui lo stesso, come narrato dagli attori, veniva rubato in circostanze molto generiche un mese dopo e quattro giorni di distanza dalla presa visione ad opera del perito di parte (doc.12 citazione), rendendo impossibile al perito assicurativo di poterlo esaminare;
neppure nella perizia eseguita su tale motociclo Per_8 (Honda Sh 50, erroneamente nominato nel CAI come “hp”), commissionata dal proprietario ad Pt_2 un proprio meccanico di fiducia, prima del presunto furto, sono presenti elementi fotografici utili ai fini del decidere.
pagina 8 di 10 3.6 Altresì non comprovate sono le condizioni del mezzo presunto tamponante, ossia la Nissan IC di proprietà del sulla quale non si rendeva possibile un'indagine peritale neppure da parte CP_4 del fiduciario della compagnia assicuratrice.
3.7 Quanto appena detto appare ancor più significativo in virtù delle condizioni di salute del fu
, descritte nella relazione dei Giudici di sorveglianza di Perugia, in occasione del Controparte_4 rinvio dell'esecuzione della pena detentiva in carcere per la quale era stato condannato (disposta in data 5 ottobre 2010), in ragione del suo stato di salute così descritto “Le condizioni complessive del sono state ritenute recentemente come gravi e connotate da una progressione peggiorativa CP_4 per il persistente scompenso metabolico mal controllabile farmacologicamente e per l'aggravarsi della insufficienza renale. In buona sostanza, egli è ancora affetto da nefropatia diabetica, diabete mellito, retinopatia diabetica, neuropatia diabetica, ipertensione arteriosa, obesità viscerale e bronchite cronica;
le sue condizioni generali sono scadute, ed è stata constatata una disidratazione muco- cutanea ed opatomegalia. E stata disposta una severa terapia farmacologica e sono stati consigliati periodici necessari controlli dei valori pressori, della funzionalità epato-renale, dell'equilibrio idroelettrico e della glicemia. A fronte di ciò, la detenzione in carcere, di fatto, finirebbe per essere incompatibile con le condizioni di salute del (doc. 6 convenuto); alla luce di siffatto quadro, CP_4 clinico (per di più aggravato dall'amputazione dell'arto inferiore sinistro), risulta ancor meno verosimile che lo stesso potesse trovarsi (a distanza di poco più di un mese) autonomamente alla guida di un'autovettura (seppur dotata di cambio automatico, il che consentiva la guida soltanto con la gamba destra) a molti chilometri di distanza dalla propria residenza in Perugia.
3.8 Infine, ulteriore elemento ostativo all'accoglimento della domanda è rappresentato dalla perizia medico-legale, espletata sulla persona degli attori, dalla quale risulta che entrambi avessero subito precedenti infortuni che viziavano, nella sostanza, le percentuali di invalidità permanente quantificate dai medici legali incaricati dalle parti;
in ogni caso, le lesioni riscontrate dal dott. possono Per_9 risultare compatibili con una caduta, anche dal motociclo in questione, senza che vi abbia contribuito in alcun modo il CP_4
4. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, valutate prudentemente ex art. 116 c.p.c. le produzioni documentali attoree, gli elementi emersi in sede di istruttoria, con particolare riferimento al comportamento anche processuale di parte attrice, che aveva promosso un precedente giudizio davanti a questo Tribunale a distanza di ben otto anni dal presunto sinistro in cui aveva introdotto i medesimi elementi probatori del tutto insufficienti, si reputa di dover rigettare la domanda di risarcimento così come formulata ed esposta, in quanto non si ritiene raggiunta la prova del fatto storico originante la domanda de quo.
5. Le spese di lite vanno poste a carico di parte attrice, in forza della sua soccombenza, e sono liquidate sulla scorta del valore della domanda, compreso nello scaglione da €26.000,01 ad €52.000,00.
A favore di parte convenuta sono liquidati soltanto i compensi per la fase di studio e Parte_3 introduttiva, in ragione della sua mancata partecipazione al giudizio successivamente alla prima udienza, ed ammontano ad €2.905,00; a favore di essi sono liquidati per tutte le fasi del giudizio CP_7 ed ammontano ad €7.616,00; il tutto oltre spese generali, IVA e CPA. Vanno poste definitivamente a carico di parte attrice le spese del consulente tecnico d'ufficio liquidate con decreto in data 13 giugno 2024.
pagina 9 di 10
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara l'estromissione di;
Parte_3 rigetta le domande tutte di parte attrice;
condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano: in €2.905,00 per compenso, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali a favore di;
Parte_3 in €7.616,00 per compenso, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali a favore di CP_7
pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU, liquidate come da decreto 13 giugno
2024.
Bologna, 19 aprile 2025
Il Giudice
dott. Carolina Gentili
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carolina Gentili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14804/2021 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. BARBA GIOVANNA, elettivamente domiciliato C.F._2 in VIA QUINTINO SELLA 33 ROMA presso il difensore avv. BARBA GIOVANNA;
ATTORI contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CANIATO Controparte_1 P.IVA_1 RICCARDO, elettivamente domiciliato in VIA DE' ROMEI 7 presso il difensore avv. Pt_2
CANIATO RICCARDO;
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TOSTI Parte_3 C.F._3
FRANCESCA, elettivamente domiciliato in VIA XX SETTEMBRE 74 PERUGIA presso il difensore avv. TOSTI FRANCESCA;
DOTT. IN QUALITÀ DI CURATORE DI EREDITÀ CP_2 CP_3 DOTT. IN QUALITA' DI CURATORE EREDITA'
[...] CP_2 contumace.
CONVENUTI
CONCLUSIONI Le parti rassegnavano le conclusioni come di seguito.
Per e : Parte_2 Parte_1
“CONCLUSIONI Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione:
-in via preliminare disporre la rinnovazione della CTU per i motivi esposti;
-nel merito accertare e dichiarare che i fatti di cui in premessa si sono verificati per colpa esclusiva del OR Controparte_4 pagina 1 di 10 -accertare e dichiarare che il Sig. viaggiava in qualità di terzo trasportato sul Parte_1 motociclo tg. X3Y33J; per l'effetto:
- condannare i convenuti in solido tra loro, la Compagnia e la curatela Controparte_5 dell'eredità giacente del OR , ex lege al risarcimento di tutti i danni subiti dagli Controparte_4 attori, nella misura e mediante pagamento della somma di complessiva € 52.000,00 (dei quali € 21.000,00 per le lesioni fisiche subite del OR , € 31.000,00 per le lesioni fisiche Parte_2 subite dal OR ), o della maggiore o minore somma che sarà determinata in corso Parte_1 di causa, anche a mezzo di richiedenda C.T.U., ovvero quella che risulterà di giustizia con gli interessi legali dal giorno del sinistro all'effettivo soddisfo, oltre al risarcimento dei danni scaturenti dal rifiuto alla stipulazione della convenzione di negoziazione ex art.96 c.p.c. Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali, da distrarsi in favore del procuratore costituito che se ne dichiara antistatario.
In ogni caso si chiede la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c per il deposito della comparsa conclusionale e le memorie di replica”
Per : Parte_3 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: In via preliminare:
In accoglimento dell'eccezione formulata, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della sig.ra non avendo assunto la qualità di erede del defunto e avendo Parte_3 Controparte_4 rinunciato espressamente all'eredità del medesimo prima dell'instaurazione del presente giudizio;
estromettere, per l'effetto, la convenuta dal presente giudizio;
Nel merito ed in via subordinata: rigettare la domanda attorea per i motivi indicati in narrativa e comunque perché destituita di ogni fondamento giuridico e fattuale;
”
Per : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis In via preliminare Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ex art. 2947, comma secondo c.c., del diritto al risarcimento del danno materiale al motoveicolo di proprietà dell'attore Parte_2
Con vittoria di spese, competenze, onorari ed accessori di legge, compreso il rimborso delle spese generali.
In via principale di merito
Rigettare le domande tutte avanzate dagli attori, in quanto infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese, competenze, onorari ed accessori di legge.
In via istruttoria, per mero scrupolo difensivo, onde evitare decadenze in un eventuale giudizio di gravame, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate con la seconda memoria ex art. 183 VI comma c.p.c., ed eventualmente non ammesse, che si intendono in questa sede integralmente richiamate”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
e , esponevano che in data 13.11.2010, alle ore 16.30 circa, si Parte_1 Parte_2 trovavano in viale Aldo Moro a Bologna a bordo del motociclo Honda tg. X3Y33, (privo di copertura assicurativa) condotto e di proprietà di , allorquando venivano tamponati dall'autovettura Nissan Pt_2 pagina 2 di 10 IC (assicurata condotta da il quale per negligenza, imperizia ed CP_1 Controparte_4 imprudenza non rispettava la prescritta distanza di sicurezza.
A seguito dell'incidente, il conducente del motociclo (Ferrara) veniva sottoposto ad accertamenti clinici, dai quali emergeva la presenza di "trauma al rachide, regione epatica, gomito ed ginocchio dx
+ emicostato dx"; successivamente, veniva trasferito all'Ospedale Maggiore di Bologna per un controllo ortopedico e poi dimesso con prognosi di 25 giorni. In un secondo tempo, si sottoponeva a visita medico legale dal dott. , il quale Persona_1 constatava un danno biologico in misura complessiva non inferiore al 12%, determinato secondo le
Tabelle del Tribunale di Milano in €21.000,00, oltre spese mediche ammontanti ad €253,62. Anche il trasportato ( ) si recava al P.S. dell'Ospedale Maggiore di Bologna, dove veniva Pt_1 dimesso con la seguente diagnosi: "distorsione cervicale, lieve contusione spalla dx e ginocchio dx" con prognosi di 8 giorni. Anche per questi, dopo essersi sottoposto a visita medico legale dal Dott.
veniva rilevato un danno biologico non inferiore al 15%, da risarcirsi, secondo le medesime Per_1
Tabelle, in €28.000,00, oltre spese mediche per €403,62.
Quanto ai danni materiali, gli attori allegavano che le spese sostenute per la riparazione del motociclo ammontavano ad €494,77; tuttavia, rinunciavano alla richiesta di risarcimento del danno materiale subito poiché, in data 14.12.2010, il motociclo di proprietà del veniva rubato, come risultante Pt_2 da verbale di denuncia orale presentato presso la Legione dei Carabinieri Campania Stazione di
Lusciano.
Parte attrice dava atto di aver inviato, in data 08.07.2015, a e a invito di stipula CP_1 CP_4 alla negoziazione assistita;
tuttavia, solo in data 14.10.2014 apprendeva che il era deceduto. CP_4
Di conseguenza, in data 01.03.2018, gli attori inviavano alla e a (erede di CP_1 Controparte_6
nuova richiesta di negoziazione assistita, alla quale non aderiva. Controparte_4 CP_7
Nel 2018 veniva instaurato davanti all'intestato Tribunale dagli odierni attori un giudizio (R.G. n.
16733/2018), nel quale emergeva la questione relativa all'instaurazione del contraddittorio, che imponeva una ricerca approfondita di tutti i chiamati all'eredità e/o eredi di Dalle Controparte_4 ricerche emergeva che, oltre al figlio il de cuius aveva 4 fratelli: e Persona_2 Per_3 Per_4
(coniugato con , i cui figli avevano rinunciato all'eredità, nonchè Per_5 Parte_3 [...]
coniugata con , i cui figli, anch'essi, avevano rinunciato Persona_6 Controparte_8 all'eredità.
A fronte della difficoltà di reperire i chiamati all'eredità, gli attori chiedevano al Tribunale di essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami;
tuttavia, il Tribunale di Bologna dichiarava l'estinzione del giudizio.
Gli attori rilevavano che la rinuncia dei chiamati all'eredità e l'impossibilità di instaurare correttamente il contradditorio non poteva ledere il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dell'incidente. Inoltre, anche la richiesta di negoziazione assistita inviata a (odierna convenuta) Parte_3 dava esito negativo.
Concludevano, dunque, chiedendo che codesto Tribunale accertasse e dichiarasse che: i fatti di cui in premessa si erano verificavano per colpa esclusiva di;
che Controparte_4 Parte_1 viaggiava in qualità di terzo trasportato sul motociclo tg. X3Y33J e, per l'effetto condannare i convenuti ex lege al risarcimento di tutti i danni subiti, nella misura e mediante pagamento della somma di complessiva €52.000,00 (dei quali €21.000,00 per le lesioni subite dal , € 31.000,00 Pt_2 per le lesioni subite dal ), o della maggiore o minore somma determinata in corso di causa, Pt_1 anche a mezzo di C.T.U., ovvero quella risultante di giustizia con gli interessi legali dal giorno del sinistro all'effettivo soddisfo, oltre al risarcimento dei danni scaturenti dal rifiuto alla stipulazione della convenzione di negoziazione ex art. 96 c.p.c.. pagina 3 di 10 Si costituiva la convenuta la quale eccepiva la carenza di legittimazione passiva, Parte_3 atteso che gli attori non fornivano alcuna prova dell'assunzione della qualità di erede ex art. 2697 c.c., rilevando sul punto che, in tema di successioni mortis causa, la delazione che segue l'apertura della successione costituisce un presupposto dell'acquisto della qualità di erede, di per sé non sufficiente, essendo altresì necessaria, da parte del chiamato, l'accettazione mediante aditio o per effetto di pro herede gestio; inoltre, la medesima aveva rinunciato all'eredità, con dichiarazione resa in data 13.10.2021 dinnanzi al Tribunale di Perugia (N. 7001/21 VG – Cron. 10081/21 - Rep. N. 3162/21) e registrata il 05.11.2021 al N. 4728, ovvero prima dell'instaurazione del presente giudizio. Inoltre, parte convenuta rilevava che, sulla base della documentazione depositata nella fase antecedente al giudizio, emergevano numerose contraddizioni e circostanze tali da rendere incerta, e comunque non provata, la verificazione del sinistro così come prospettata da parte attrice, come, ad esempio: il mancato intervento di Autorità nell'occorso, l'imprecisione delle dichiarazioni rese dal , Pt_2 l'impossibilità di visionare il ciclomotore coinvolto, le precarie condizioni di salute del CP_4
. Dunque, veniva contestato in toto il mancato assolvimento dell'onere probatorio relativo alla
[...] dinamica del sinistro, al nesso causale e all'evento dannoso.
In ultima istanza, sottolineava che, come esposto dalla stessa parte attrice, risultavano già pubblicate due sentenze del Tribunale adito sui medesimi fatti oggi dedotti in giudizio (sent. N. 20824/2019 e N.
287/2021).
La convenuta rassegnava le seguenti conclusioni: in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva per mancata assunzione della qualità di erede del defunto , Controparte_4 avendo rinunciato espressamente all'eredità del medesimo prima dell'instaurazione del presente giudizio;
dunque, per l'effetto, essere estromessa dal presente giudizio;
in via subordinata, rigettare la domanda attorea.
Si costituiva altresì tempestivamente in giudizio la convenuta la quale Controparte_1 deduceva che, in data 21.12.2010, denunciava presso l'Agenzia di Todi il sinistro Controparte_4 stradale, avvenuto presuntivamente il 13.10.2010, mentre era alla guida della Nissan Micro targata
AKD22XS, assicurata presso affermava che, mentre percorreva viale Aldo Moro CP_7 CP_4 all'altezza della Fiera di Bologna, tamponava un motoveicolo Honda HP50, targato X3Y33J, guidato da che trasportava a bordo;
entrambi i passeggeri cadevano a terra Parte_2 Parte_1 sul lato destro e venivano trasportati in Ospedale. La Compagnia rilevava alcune anomalie nella descrizione dell'evento e decideva di sospendere cautelarmente la pratica.
In primo luogo, l'investigatore rilevava che nessuna Autorità risultava essere intervenuta sulla scena del sinistro. Durante il colloquio con il , in data 12.07.2011, questi rilasciava dichiarazione Pt_2 sottoscritta, nella quale affermava di essersi trovato alla guida del motoveicolo Honda modello HP 50, trasportando l'amico , percorrendo Via Aldo Moro diretto ad un paese imprecisato in Parte_1 provincia di Bologna;
il si dichiarava imprenditore agricolo e precisava di essersi trovato a Pt_2
Bologna per partecipare ad una fiera agricola: l'investigatore, però, appurava in seguito che in tale periodo a Bologna non si teneva alcuna manifestazione fieristica del settore.
In secondo luogo, il dichiarava che, a seguito dell'incidente, veniva accompagnato insieme al Pt_2
in Ospedale da un altro amico partecipante alla Fiera, mentre un altro Pt_1 Persona_7 conoscente non precisato avrebbe prelevato la moto dalla strada, trasportandola con il proprio furgone;
egli stesso, successivamente, si era impegnato a stipulare una polizza assicurativa a prezzo scontato rispetto alle tariffe.
pagina 4 di 10 In terzo luogo, l'investigatore incaricato dalla compagnia riportava che il danneggiato non era Pt_1 in alcun modo rintracciabile, mentre l'assicurato dapprima fissava un colloquio e, in seguito, CP_4 si rendeva indisponibile.
Infine, il perito di , incaricato di periziare il ciclomotore, dichiarava di essere CP_7 Persona_8 stato impossibilitato a svolgere il proprio lavoro, poiché il riferiva che il mezzo era stato rubato Pt_2 il 14.12.2010, prima di essere riparato;
dunque, il perito acquisiva il preventivo di spesa per la riparazione, redatto 4 giorni prima del furto, ma privo di foto.
A ciò si aggiungeva il fatto che il ciclomotore risultava non rintracciabile al PRA e che la non CP_9 produceva (né tutt'ora produce) alcun tipo di modello "HP50", come reiteratamente denominato dalle parti.
Appariva parimenti anomalo il fatto che i due imprenditori agricoli, e , entrambi CP_4 Pt_2 provenienti da Perugia, venissero coinvolti nel tamponamento;
inoltre, era stato promosso un precedente giudizio presso l'intestato Tribunale R.G. n. 16733/2018, conclusosi con la declaratoria di estinzione, in cui si veniva a conoscenza che all'epoca dei fatti, aveva già riportato da tempo CP_4
l'amputazione dell'arto inferiore sinistro, con conseguente possibilità di muoversi quasi esclusivamente in carrozzella. In diritto, eccepiva la prescrizione del diritto al risarcimento del danno materiale ex art. 2947 CP_7 co. 2 c.c., dato che, dalla prima missiva del 2011, non era intervenuto alcun atto interruttivo;
contestava, altresì, l'an debeatur, per carenza della prova dell'evento, delle sue modalità di verificazione e del nesso causale tra il presunto occorso e le lesioni fisiche lamentate dagli attori.
Veniva inoltre recisamente respinta la veridicità ed il contenuto della denuncia di sinistro presentata dall'assicurato, in quanto inattendibile e tardivamente presentata, oltre che fondata su modulo di constatazione amichevole non integralmente compilato e sottoscritto da entrambi i presunti soggetti coinvolti nel sinistro, con la conseguenza che il documento indicato dall'attrice non aveva alcuna valenza presuntiva nei confronti della Compagnia ex art. 143, comma secondo, del Codice delle
Assicurazioni Private. Anche l' sollevava le medesime perplessità sulla veridicità dell'accaduto esposte dalla CP_7
Parte_3
Sul quantum, sosteneva che, a fronte di una obiettività quasi nulla, rilevata all'accesso al Pronto CP_7
Soccorso, l'entità dei postumi lesivi indicata nelle consulenze mediche di parte risultava spropositata. A tale proposito, contestava anche le risultanze delle consulenze di parte, in quanto aventi valenza di argomentazione difensiva, ma prive di rilevanza probatoria. Per tuziorismo contestava il contenuto della certificazione medica di parte e, specialmente, le risultanze degli esami radiologici ed ecografici condotti sugli attori, in quanto trattavasi di referti redatti da radiologi non identificati e non identificabili dalla firma, privi del supporto documentale (lastre, cd-rom, ecc.).
Conseguentemente, negava la debenza e la consequenzialità rispetto al sinistro delle spese mediche allegate dagli attori. Infine, evidenziava l'insussistenza e la prescrizione del danno materiale ex art. 2947 comma 2 c.c. Concludeva chiedendo: In via preliminare accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ex art. 2947, comma secondo c.c., del diritto al risarcimento del danno materiale al motoveicolo di proprietà dell'attore In via principale di merito, il rigetto delle domande tutte avanzate dagli Parte_2 attori, in quanto infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese, competenze, onorari ed accessori di legge.
***
In prima udienza, in data 7 aprile 2022, si presentavano le parti tutte;
chiedeva la Parte_3 propria estromissione, avendo rinunciato all'eredità, parte attrice chiedeva un termine per integrare il pagina 5 di 10 contraddittorio nei confronti della nominanda curatela della eredità giacente e rilevava che la rinuncia all'eredità da parte della era intervenuta dopo la negoziazione assistita. Parte_3 Il Giudice, rilevata la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti della curatela dell'eredità giacente, mediante deposito di apposito ricorso ex art. 528 c.c., assegnava a parte attrice termine per depositare il suddetto ricorso, al fine di poter provvedere alla nomina di un curatore dell'eredità giacente di . Controparte_4 All'udienza del 2 marzo 2023 parte attrice dava atto di aver depositato telematicamente l'Atto di citazione notificato via PEC alla curatela dell'eredità giacente di , chiedendo Controparte_4 dichiararsi la relativa contumacia e, con riferimento alla richiesta della convenuta non si Parte_3 opponeva all'estromissione, ma chiedeva la compensazione delle spese di lite, alla luce del fatto che la rinuncia era avvenuta successivamente alla negoziazione assistita inviata. Il Giudice dichiarava la contumacia della Curatela dell'eredità giacente e invitava la convenuta a non partecipare più fattivamente al giudizio, essendo incontestato il suo difetto di Parte_3 legittimazione passiva, che tuttavia andava dichiarato con sentenza per potersi provvedere poi all'estromissione dal processo;
assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 numeri 1, 2 e 3 c.p.c. con fissazione dell'udienza per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova. All'udienza del 21 settembre 2023 il Giudice ammetteva la prova per testi richiesta da parte attrice, esclusi i capitoli 2, 4, 5 e 6 del primo teste e i capitoli 3, 5, 6 e 7 del secondo teste;
rigettava le prove per testi richieste da parte convenuta e ammetteva la sola prova contraria dedotta da parte attrice sul cap. 3 della terza memoria;
rigettava la prova per interrogatorio libero, degli attori, richiesta dalla medesima parte, fissando per l'assunzione dei mezzi di prova l'udienza del 13 dicembre 2023. All'udienza suddetta venivano escussi i testi di parte attrice;
all'esito con ordinanza datata 19 dicembre 2023, il Giudice disponeva consulenza tecnica medico-legale, nominando quale C.T.U. il dott. Per_9
[...] All'udienza del 17 gennaio 2024 il Giudice concedeva: al CTU il termine di giorni 90 dall'inizio delle operazioni peritali per la predisposizione della bozza di perizia da trasmettere alle parti ed ai CTP;
ai CTP il termine di giorni 15 per le loro osservazioni ed al CTU l'ulteriore termine di giorni 15 per il deposito dell'elaborato definitivo completo. Autorizzava inoltre il CTU ad acquisire la documentazione relativa al casellario centrale infortuni degli attori. In data 8 febbraio 2024, il Giudice emanava ordinanza con cui autorizzava il CTU all'acquisizione del materiale radiologico esibito dalle parti e alla nomina di ausiliario di fiducia. All'udienza del 26 giugno 2024, parte attrice contestava le conclusioni del CTU, chiedendone la rinnovazione;
si opponeva alla richiesta di rinnovazione;
il Giudice Controparte_1 rigettava le istanze di rinnovazione della CTU avanzate da parte attrice in quanto generiche, rinviando per precisazione delle conclusioni all'udienza del 19 dicembre 2024 ore 11:00, all'esito della quale, sulle conclusioni in epigrafe riportate, la causa veniva trattenuta in decisione ed assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
1. In via preliminare va rilevato il difetto di legittimazione passiva della convenuta citata in Parte_3 giudizio in qualità di erede di , poiché coniuge dell'ormai deceduto Controparte_4 Per_10
, fratello del premorto de cuius; occorre rilevare come la in data 13 ottobre 2021, in
[...] Parte_3 un momento antecedente l'instaurazione dell'odierno giudizio, rinunciava puramente e semplicemente all'eredità di , come si evince dalla dichiarazione resa dinnanzi al Tribunale di Controparte_4
Perugia (N. 7001/21 VG – Cron. 10081/21 - Rep. N. 3162/21) registrata il 05.11.2021 al N. 4728.
Pertanto, merita di essere accolta la sua richiesta di estromissione del giudizio.
pagina 6 di 10 2. Irrilevante è invece la contestazione sollevata dalla convenuta riferita alla avvenuta CP_7 prescrizione del diritto al risarcimento del danno materiale dell'attore, non essendo oggetto del contendere.
3. Nel merito, la richiesta di risarcimento dei danni come esposta in narrativa, avanzata da parte attrice, non è meritevole di accoglimento, per le ragioni di cui di seguito. A parere di codesto Giudice, non può ritenersi sufficientemente adempiuto l'onere probatorio gravante sugli attori;
occorre evidenziare come la ricostruzione dell'evento storico prospettata, alla luce di una scrupolosa analisi degli atti di causa, dei documenti prodotti e dell'istruttoria svolta, non è tale da superare le opacità, le lacune e le contraddizioni rilevate da parte dei convenuti ed emerse nel corso del giudizio.
3.1 Muovendo con ordine, con riferimento alla dinamica del sinistro in senso stretto, parte attrice ha prodotto con l'atto di citazione unicamente il c.d. modello CAI (anche noto come CID - doc.1); a livello documentale, gli unici ulteriori elementi indizianti sono offerti dai referti degli accessi nei Pronto Soccorso del Sant'Orsola e dell'Ospedale Maggiore, attestanti gli esiti di una verosimile caduta dipesa da un sinistro stradale (doc.ti n. 2,3,7).
Tuttavia, la ricostruzione della dinamica attorea presenta delle lacune che non possono essere
“assorbite” dalla contestazione amichevole allegata. Infatti, la valenza probatoria del modello CAI, solo laddove recante le firme di tutti i conducenti coinvolti, assume valore di presunzione iuris tantum, il cui superamento grava sull'assicuratore; in tali termini si è espressa la Suprema Corte, statuendo che “In tema di responsabilità civile da sinistro stradale, la sottoscrizione del modulo di contestazione amichevole da parte di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro determina una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell'assicuratore, sul quale grava l'onere di fornire la prova contraria che i fatti si sono svolti con modalità e conseguenze diverse e incompatibili da quelle indicate su quel modulo dalle parti”. (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 03/06/2024, n. 15431). Nel caso che ci occupa, si rileva che il modello CAI allegato risulta sottoscritto unicamente da
, motivo per cui, tale modulo, non soggiace al dettato dell'art. 143, comma 2 CdA, ai Controparte_4 sensi del quale “Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso”; dunque, solamente il modulo sottoscritto da entrambi i conducenti produce una presunzione superabile da prova contraria, a nulla rilevando che tale documento sia prodotto dalla parte che non l'ha sottoscritto, regola che vale soltanto qualora si tratti di documento redatto in duplice originale, posto che, al contrario, il modello CAI viene riprodotto in quattro copie mediante l'utilizzo di carta carbone su cui viene impresso il contenuto del modulo principale (il primo foglio lo prende la parte che ha ragione, il secondo la controparte e gli altri due è indifferente). Con riferimento a quanto appena esposto, si evidenzia come la giurisprudenza di legittimità, in più occasioni ha stabilito che ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio (Cass. 8451/2019, 15881/2013 e 2438/24).
In particolare, gli investiti da analoga vicenda, hanno statuito che “nel giudizio promosso dal Parte_4 danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, cui può equipararsi anche quello promosso ai sensi dell'art. 149, D.Lgs. n. 209 del 2005, nei confronti della propria compagnia di assicurazione, la dichiarazione confessoria contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo pagina 7 di 10 confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, comma 3, c.c. Tale libero apprezzamento, sia che esiti in un giudizio di idoneità probatoria del documento, sia che abbia esito opposto, non equivale ad arbitrio e deve essere dunque adeguatamente motivato”. (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 22/10/2019, n. 26975). Si veda anche l'ordinanza 28662 del 3 ottobre 2022, in cui la Cassazione rigettava il ricorso avente ad oggetto, a sua volta, il rigetto della Corte d'Appello adita, la quale riteneva “inattendibile la ricostruzione della dinamica del sinistro, avendo riscontrato plurime contraddizioni non solo circa le circostanze in cui sarebbe avvenuto l'urto, ma anche circa ciò che sarebbe avvenuto in seguito, quando
C.M. era giunto in ospedale, oltre all'assenza di documentazione idonea: non vi era stato l'intervento delle autorità, nonostante la gravità delle lesioni riferite, non vi erano testimoni, non vi erano rappresentazioni fotografiche dell'occorso”. La S.C., dunque, rigettava a sua volta il ricorso affermando che “nel caso di specie, la Corte territoriale non si è limitata a ritenere non provata la esatta dinamica del sinistro, ma ha ritenuto non provato l'accadimento” (ordinanza 28662 del 3 ottobre 2022).
3.2 La circostanza di non aver chiamato le Autorità competenti non può trovare adeguata giustificazione sulla scorta dell'avvenuta compilazione del CAI, in ragione della carenza della sottoscrizione delle parti tutte (inficiandone il valore stesso), impedendo il riscontro ufficiale di quanto accaduto, di acquisire materiale fotografico/documentale dello stato dei luoghi, dei soggetti coinvolti e dei mezzi.
3.3 Neppure il portato delle dichiarazioni dei testi e sentiti all'udienza del 21 settembre Tes_1 Tes_2
2023, può ritenersi idoneo a corroborare sufficientemente la versione attorea;
in particolare, nulla è stato allegato e/o provato quanto alla presenza degli stessi nelle circostanze di luogo e di tempo in cui si sarebbe verificato il sinistro, soprattutto alla luce del fatto che, alla data dell'evento, come emerso dai documenti prodotti da parte della compagnia convenuta (doc.2 comparsa di risposta), nella zona fieristica indicata non vi sarebbe stata alcun evento legato al settore agricolo. Ebbene, sul punto, parte attrice non ha mai preso posizione, di fatto rendendo ancora più incerta la veridicità del fatto storico.
Orbene, nella vicenda de quo, gli elementi non sufficientemente provati, come detto, sono plurimi;
con ordine, non è stata fornita alcuna giustificazione sul perché, il fu denunciasse il Controparte_4 sinistro alla propria compagnia assicuratrice a distanza di un mese dall'accaduto (il 21 dicembre 2010).
3.4 Inoltre, non è stato possibile verificare la presenza, nelle circostanze di tempo e di luogo, dell'effettiva presenza di una fiera agricola, il che assume valore dirimente, tenuto conto che parte attrice fonda l'intera narrazione dell'accaduto riferendosi a tale evento.
3.5 Oltretutto, del ciclomotore coinvolto (sprovvisto di assicurazione alla data del presunto sinistro e asseritamente condotto a Bologna per poter stipulare una polizza assicurativa ad un prezzo scontato!!) non è stata fornita alcuna prova fotografica neppure posteriore all'evento, dal momento in cui lo stesso, come narrato dagli attori, veniva rubato in circostanze molto generiche un mese dopo e quattro giorni di distanza dalla presa visione ad opera del perito di parte (doc.12 citazione), rendendo impossibile al perito assicurativo di poterlo esaminare;
neppure nella perizia eseguita su tale motociclo Per_8 (Honda Sh 50, erroneamente nominato nel CAI come “hp”), commissionata dal proprietario ad Pt_2 un proprio meccanico di fiducia, prima del presunto furto, sono presenti elementi fotografici utili ai fini del decidere.
pagina 8 di 10 3.6 Altresì non comprovate sono le condizioni del mezzo presunto tamponante, ossia la Nissan IC di proprietà del sulla quale non si rendeva possibile un'indagine peritale neppure da parte CP_4 del fiduciario della compagnia assicuratrice.
3.7 Quanto appena detto appare ancor più significativo in virtù delle condizioni di salute del fu
, descritte nella relazione dei Giudici di sorveglianza di Perugia, in occasione del Controparte_4 rinvio dell'esecuzione della pena detentiva in carcere per la quale era stato condannato (disposta in data 5 ottobre 2010), in ragione del suo stato di salute così descritto “Le condizioni complessive del sono state ritenute recentemente come gravi e connotate da una progressione peggiorativa CP_4 per il persistente scompenso metabolico mal controllabile farmacologicamente e per l'aggravarsi della insufficienza renale. In buona sostanza, egli è ancora affetto da nefropatia diabetica, diabete mellito, retinopatia diabetica, neuropatia diabetica, ipertensione arteriosa, obesità viscerale e bronchite cronica;
le sue condizioni generali sono scadute, ed è stata constatata una disidratazione muco- cutanea ed opatomegalia. E stata disposta una severa terapia farmacologica e sono stati consigliati periodici necessari controlli dei valori pressori, della funzionalità epato-renale, dell'equilibrio idroelettrico e della glicemia. A fronte di ciò, la detenzione in carcere, di fatto, finirebbe per essere incompatibile con le condizioni di salute del (doc. 6 convenuto); alla luce di siffatto quadro, CP_4 clinico (per di più aggravato dall'amputazione dell'arto inferiore sinistro), risulta ancor meno verosimile che lo stesso potesse trovarsi (a distanza di poco più di un mese) autonomamente alla guida di un'autovettura (seppur dotata di cambio automatico, il che consentiva la guida soltanto con la gamba destra) a molti chilometri di distanza dalla propria residenza in Perugia.
3.8 Infine, ulteriore elemento ostativo all'accoglimento della domanda è rappresentato dalla perizia medico-legale, espletata sulla persona degli attori, dalla quale risulta che entrambi avessero subito precedenti infortuni che viziavano, nella sostanza, le percentuali di invalidità permanente quantificate dai medici legali incaricati dalle parti;
in ogni caso, le lesioni riscontrate dal dott. possono Per_9 risultare compatibili con una caduta, anche dal motociclo in questione, senza che vi abbia contribuito in alcun modo il CP_4
4. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, valutate prudentemente ex art. 116 c.p.c. le produzioni documentali attoree, gli elementi emersi in sede di istruttoria, con particolare riferimento al comportamento anche processuale di parte attrice, che aveva promosso un precedente giudizio davanti a questo Tribunale a distanza di ben otto anni dal presunto sinistro in cui aveva introdotto i medesimi elementi probatori del tutto insufficienti, si reputa di dover rigettare la domanda di risarcimento così come formulata ed esposta, in quanto non si ritiene raggiunta la prova del fatto storico originante la domanda de quo.
5. Le spese di lite vanno poste a carico di parte attrice, in forza della sua soccombenza, e sono liquidate sulla scorta del valore della domanda, compreso nello scaglione da €26.000,01 ad €52.000,00.
A favore di parte convenuta sono liquidati soltanto i compensi per la fase di studio e Parte_3 introduttiva, in ragione della sua mancata partecipazione al giudizio successivamente alla prima udienza, ed ammontano ad €2.905,00; a favore di essi sono liquidati per tutte le fasi del giudizio CP_7 ed ammontano ad €7.616,00; il tutto oltre spese generali, IVA e CPA. Vanno poste definitivamente a carico di parte attrice le spese del consulente tecnico d'ufficio liquidate con decreto in data 13 giugno 2024.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara l'estromissione di;
Parte_3 rigetta le domande tutte di parte attrice;
condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano: in €2.905,00 per compenso, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali a favore di;
Parte_3 in €7.616,00 per compenso, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali a favore di CP_7
pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU, liquidate come da decreto 13 giugno
2024.
Bologna, 19 aprile 2025
Il Giudice
dott. Carolina Gentili
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