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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/04/2025, n. 3410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3410 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 298/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Oggi 4 aprile 2025 alle ore 11.01 innanzi al giudice Rosamaria Ragosta, assistita dall'addetta al processo Ottavia Martirani, sono comparsi: per parte appellante e per parte appellata nessuno è comparso;
Controparte_1
per parte appellata l'avv. Gennaro Effuso per delega dell'avv. CAPPUCCIO NELLO;
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Effuso conclude riportandosi al proprio atto introduttivo, ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa;
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio;
all'esito pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il giudice
Rosamaria Ragosta
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Rosamaria Ragosta, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 298/2020:
TRA
, p.iva.: in persona del Parte_1 P.IVA_1
Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, , rappresentata e difesa Parte_2
in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello, dall' avv. Francesco Marino,
c.f.: , con il quale è elettivamente domiciliato in , alla via Nizza C.F._1 Pt_1
n. 146, presso la S.C. Funzione Affari Legali dell' . CP_2
-APPELLANTE
E
, c.f.: , rappresentato e difeso giusta procura Controparte_3 C.F._2 in calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, dall'avv. Nello
Cappuccio c.f.: ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale C.F._3 sito in Sant'Antimo (NA), alla via L. Vanvitelli N.°4.
CP_4
[...]
, c.f.: in persona del Sindaco pro- Parte_3 P.IVA_2
tempore, rappresentato e difeso giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore rilasciato su foglio separato, dall'avv. Raffaele Carpinelli, c.f. , C.F._4
elettivamente domiciliato in alla Via Vittorio Emanuele n. 1 – sede Parte_3
comunale.
pagina 2 di 11 -APPELLATO
Conclusioni: come da verbale che precede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione , in qualità di proprietario dell'auto Chevrolet tg. Controparte_3
DR990TB, conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Frattamaggiore, il
[...]
in persona del sindaco p.t., e l' in persona del legale rapp.te p.t., CP_5 CP_6
chiedendone, previo accertamento della responsabilità degli stessi, la condanna al risarcimento danni per lesioni personali e per danni materiali all'autovettura, subiti in occasione del sinistro occorso il giorno 13.08.2018, verso le ore 13.00 circa, percorrendo la Strada Statale 18, in direzione Agropoli-Battipaglia, nell'immettersi sulla via Gaetano Donizzetti, per evitare un branco di cani randagi, proveniente dal fondo confinante col lato destro della carreggiata, era costretto a girare bruscamente verso sinistra, perdendo il controllo del veicolo ed impattando contro il muro posto a sinistra della strada, per evitare un branco di cani randagi, proveniente dal fondo confinante col lato destro della carreggiata
Costituitosi il in persona del sindaco p.t., eccepiva che alcuna Controparte_1
responsabilità gli fosse imputabile dato che la legge regionale 24 novembre 2001, n. 16 aveva riservato ai comuni il solo onere di gestione dei canili comunali individuando nelle aziende sanitarie locali i soggetti deputati alla vigilanza e alla cattura dei cani randagi e, comunque,
l'infondatezza della domanda in assenza di prova che i cani fossero effettivamente randagi e per la non veridicità della verificazione del sinistro, per cui, contestata in subordine la misura del risarcimento preteso, concludeva chiedendo rigettarsi la domanda.
Costituitasi l , in persona del legale rapp.te p.t., eccepiva che la responsabilità per CP_6
i danni cagionati dal randagismo è imputabile ai comuni quali enti titolari, in forza della legge regionale 24 novembre 2001, n. 16 del potere di controllo e di vigilanza sul territorio del
Cont fenomeno del randagismo spettando ai servizi veterinari dell' il solo compito di garantire l'accalappiamento dei cani vaganti ed il loro trasferimento presso i canili pubblici, previa segnalazione dalle autorità comunali, circostanza insussistente nella specie dato che i servizi veterinari territorialmente competenti non avevano mai ricevuto alcuna segnalazione di avvistamento di cani randagi nell'ambito territorio comunale di nel periodo relativo CP_1
all'evento di cui è causa, inoltre, contestata la natura randagia dei cani, tenuto conto che il pagina 3 di 11 sinistro non è avvenuto in un luogo completamente isolato ma in un'area dove insistono abitazioni, con la possibilità che vi fossero cani di proprietà aggregatisi a cani randagi ed, ascritta in subordine la responsabilità del sinistro anche alla condotta colposa dell'attore, concludeva chiedendo rigettarsi la domanda.
Il giudizio veniva istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti, con l'escussione di un teste di parte attrice e con l'espletamento di una ctu medica e, all'esito, il Giudice di Pace di Frattamaggiore, con sentenza n. 3422/2019, accoglieva la domanda attrice condannando l' al risarcimento dei danni ed al pagamento di CP_6
spese di lite, con compensazione delle stesse tra le altre parti.
Avverso la predetta decisione, l' ha proposto appello censurando la sentenza CP_6
impugnata nella parte in cui le ha riconosciuto l'esclusiva responsabilità per il verificarsi del sinistro di cui è causa da imputarsi, invece, al , nonché sotto il profilo del Controparte_1
malgoverno delle istanze istruttorie nella parte in cui ha ritenuto che l'attore abbia assolto all'onere probatorio sullo stesso incombente in riferimento agli elementi costitutivi dell'illecito, ivi compresa la sua colpa specifica, in ordine alla quale nella motivazione non vi è alcun riferimento, di fatto configurando una sorta di responsabilità in re ipsa per il verificarsi del danno ed in ordine alla natura randagia del branco di cani, per cui ha concluso chiedendo accogliersi l'appello e, per l'effetto, rigettare la domanda risarcitoria, ed, in subordine, accertare e dichiarare il concorso di nella determinazione del sinistro e, per Controparte_3
l'effetto, ridurre l'entità del risarcimento dei danni in suo favore, il tutto con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Costituitosi in giudizio ha eccepito, in via pregiudiziale di rito, Controparte_3
l'incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli per essere competente il Tribunale di
Napoli Nord, ai sensi dell'art. 341 c.p.c., essendo stata impugnata una sentenza del Giudice di
Pace di Frattamaggiore, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., e, nel merito, ha proposto appello incidentale censurando la decisione del Giudice di Pace nella parte Cont in cui non ha riconosciuto la responsabilità solidale dell' e del in Controparte_1
ordine alla verificazione del sinistro occorso, per cui ha concluso chiedendo dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Napoli in favore del Tribunale di Napoli Nord, in subordine, dichiarare l'appello inammissibile ed, in via ulteriormente subordinata, in accoglimento pagina 4 di 11 dell'appello incidentale, condannare l' ed il , in solido tra CP_6 Controparte_1
loro, al risarcimento dei danni subiti.
Costituitosi il , in persona del sindaco p.t., ha proposto appello incidentale Controparte_1
avverso la sentenza impugnata censurandola per i medesimi motivi fatti valere dall'appellante principale in ordine al malgoverno delle risultanze istruttorie per cui ha concluso chiedendo accogliersi l'appello incidentale e, per l'effetto, rigettare la domanda risarcitoria proposta da
, con vittoria delle spese relative al doppio grado di giudizio ed, in subordine, Controparte_3 condivisa la sentenza impugnata in ordine al riconoscimento in capo all' della CP_6
responsabilità esclusiva dell'asserito sinistro, ne ha chiesto la conferma.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione delle produzioni documentali ritualmente depositate dalle parti.
In via pregiudiziale va esaminata l'eccezione di incompetenza per territorio dell'intestato
Tribunale in favore del Tribunale di Napoli Nord dato in ordine al quale occorre precisare che ai sensi dell'art. 341 c.p.c. la competenza del giudice d'appello si determina con riferimento alla circoscrizione in cui ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, tuttavia, fanno eccezione a tale regola le controversie in cui sia parte un'amministrazione dello Stato, poiché in tal caso, si applica la regola del "foro erariale" di cui all'art.6 del R.D. n. 1611 del
1933, riprodotto dall'art. 25 c.p.c., secondo cui la competenza per le cause, nelle quali è parte un'amministrazione dello Stato, spetta al Tribunale o alla Corte d'Appello del luogo dove ha sede l'ufficio dell'avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il Tribunale o la Corte
d'Appello che sarebbe competente secondo le norme ordinarie, regola riconfermata dall'art. 7, comma 2, del R.D. n. 1611 del 1933. in sede di appello là dove si legge che l'appello alle sentenze dei Pretori e dei Tribunali pronunciate nei giudizi suddetti, è proposto rispettivamente innanzi al Tribunale ed alla Corte d'appello del luogo dove ha sede l'Avvocatura dello Stato nel cui distretto le sentenze furono pronunciate.
Deve ritenersi, pertanto, che il presente appello sia stato correttamente incardinato dall'appellante innanzi all'intestato Tribunale, quale giudice del luogo ove ha sede l'ufficio della Avvocatura dello Stato che rappresenta e difende il . Controparte_1
Va, inoltre, disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale ai sensi dell'art. 342
c.p.c. posto che l'atto di appello consente di individuare le parti della sentenza impugnata, le pagina 5 di 11 ragioni dell'appello e le modifiche della sentenza che chiede di attuare.
Venendo al merito, giova premettere che < per i danni causati dai cani randagi grava esclusivamente sull'ente cui le singole leggi regionali, attuative della legge quadro nazionale n. 281 del 1991, attribuiscono il compito di cattura e custodia degli stessi" (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 31/05/2024, n. 15244 che cita Cass. 3737-
2023).
Invero, la legge n. 281 del 1991, "Legge-quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" non indica direttamente a quale ente spetta il compito di cattura e custodia dei cani randagi, ma rimette alle regioni la regolamentazione concreta della materia, delegandole, all'art.3, a provvedere a determinare, con propria legge, i criteri per il risanamento dei canili comunali e la costruzione dei rifugi per i cani ed ad adottare un programma di prevenzione del randagismo, stabilendo, all'art.4, che i comuni provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti, alla costruzione di rifugi per i cani ed a gestire i canili e gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste o con soggetti privati.
Con rifermento alla Regione Campania, la legge regionale 11 aprile 2019, n. 3, avente ad oggetto “Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d'affezione e a prevenire il randagismo” (che ha abrogato la legge regionale 24 novembre
2001, n. 16, in materia di “Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo”) Contr all'art.5 stabilisce che spetta ai servizi veterinari delle provvedere, tra gli altri compiti, ad
< le strutture comunali>> mentre spetta ai comuni, tra gli altri compiti, provvedere < assicurare il ricovero, la custodia e il mantenimento dei cani randagi accalappiati nei canili
Contr sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari delle > ed < territorio sulla esistenza dei cani randagi segnalandone la presenza tramite la polizia municipale, ai servizi veterinari delle ASL…>>.
Cont Dalla lettura delle predette disposizioni è chiaro il riparto dei compiti tra comuni ed n tema di gestione del fenomeno del randagismo, spettando ai Comuni il compito di attivare il controllo del territorio, a mezzo della Polizia Municipale, al fine di verificare la presenza di Cont cani randagi ed, una volta individuatili, di provvedere alla tempestiva segnalazione all' affinchè proceda all'accalappiamento del cane segnalato ed ad individuare le strutture cui pagina 6 di 11 affidare la custodia ed il mantenimento dei cani randagi.
Cont Dunque, la Regione Campania, nella richiamata legge, ha stabilito che sia l' l'ente a cui è demandato l'obbligo giuridico di recupero dei cani randagi sulla quale, pertanto, grava esclusivamente la responsabilità civile per i danni da questi causati.
Tanto chiarito, occorre aggiungere che la responsabilità per i danni causati dagli animali randagi è disciplinata dalla regola generale di cui all'art. 2043 c.c., quindi, spetta all'asserito danneggiato l'onere di allegare e provare ai fini dell'accertamento della responsabilità, i fatti costitutivi dell'illecito aquilano di cui all'art. 2043 c.c. e, cioè, il fatto che consta della condotta umana, dolosa o colposa, il danno ingiusto e, cioè, l'evento naturalistico che si concreti nella lesione di interessi meritevoli di tutela per l'ordinamento giuridico, il cd. danno evento, nonché il nesso di causalità tra la condotta e l'evento, cd. causalità materiale, nonchè le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione, in forma specifica o per equivalente, il cd. danno-conseguenza ed il nesso di causalità tra il fatto ed il danno conseguenza, cd. causalità giuridica, atteso che sono risarcibili unicamente i danni che siano “conseguenza diretta ed immediata” del fatto secondo quanto prescritto dall'art. 1223 c.c. richiamato dall'art. 2056 c.c., in tema di responsabilità extracontrattuale.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato, infatti, che < responsabilità, l'individuazione dell'ente preposto alla cattura dei randagi ed alta custodia degli stessi, la fattispecie cesserebbe di essere regolata dall'art. 2043 c.c. e finirebbe per essere del tutto disancorata dalla colpa, rendendo la responsabilità dell'ente una responsabilità sottoposta a principi analoghi se non addirittura più rigorosi di quelli previsti per le ipotesi di responsabilità oggettiva da custodia di cui agli artt. 2051, 2052 e 2053 c.c.>> , quindi, per affermare la responsabilità dell'ente preposto è necessario che il danneggiato alleghi e provi il comportamento colposo ad esso ascrivibile deducendo la mancata predisposizione di adeguate misure organizzative dirette alla prevenzione ed al controllo dei cani vaganti e alla cattura dei medesimi come richiesto dalla legge che, ove opportunamente adottate, avrebbero evitato l'evento dannoso (cfr. Cass. civ., Sez. III, Sent., 28/02/2024, n. 5339).
A fronte di tanto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, spetta all'ente preposto dimostrare di aver attivato un servizio di recupero di cani randagi idoneo a mantenere, entro l'alea normale, il rischio connaturato al fenomeno del randagismo e solo una volta che l'ente pagina 7 di 11 abbia, a propria volta, dimostrato di essersi attivato approntando un servizio organizzato di recupero dei cani randagi, l'asserito danneggiato <
(anche per presunzioni) l'esistenza di segnalazioni o di richieste di intervento per la presenza abituale di cani, qualificabili come randagi>>, < avrebbe dovuto provare che era stata segnalata al comune la presenza abituale di animali randagi nel luogo dell'incidente, lontano dalle vie cittadine, ma rientrante nel territorio di competenza dell'ente preposto, ovvero che vi fossero state nella zona richieste d'intervento dei Contr servizi di cattura e di ricovero, demandati alla e al rimaste inevase.>>(cfr. Cass. CP_1
civ., Sez. III, Sent., 28/02/2024, n. 5339 che cita Cass. n. 32884/2021; Cass. 3737/2023).
In ragione di quanto esposto, del tutto condivisibile si presenta la valutazione operata dal
Cont giudice di primo grado circa l'esclusiva riferibilità all e non al dei compiti relativi CP_1
all'accalappiamento dei cani randagi e della conseguente responsabilità per l'omissione di tale servizio, tuttavia, l'appello va accolto per i seguenti motivi.
non ha assolto all'onere probatorio sullo stesso incombente in ordine al Controparte_3
verificarsi del sinistro atteso che la rappresentazione dei fatti descritta nell'atto di citazione risulta smentita dalla documentazione sanitaria in atti, segnatamente dal referto del pronto soccorso dell'ospedale Loreto Nuovo, dove l'attore ha asserito di essersi recato dopo il sinistro.
Infatti, nell'atto di citazione in primo grado l'attore ha dedotto che si trovava alla guida del proprio veicolo quando, per evitare un branco di cani randagi, era stato costretto a girare bruscamente verso sinistra, perdendo il controllo del veicolo ed impattando contro il muro posto a sinistra della strada mentre nel predetto referto si legge che quest'ultimo, in ordine alle circostanze del sinistro, aveva dichiarato di aver urtato “con l'auto da solo contro una pianta”.
Tale incongruenza non consente di ritenere provato il fatto e giustifica l'accoglimento dell'appello con conseguente rigetto della pretesa risarcitoria fatta valere da . Controparte_3
Al riguardo, resta solo da precisare che nell'accogliere l'appello per ragioni diverse da quelle poste a base dell'atto di appello, e cioè nel ritenere non assolto l'onere probatorio da parte dell'asserito danneggiato in ordine al verificarsi del fatto, non si incorre nella violazione del principio del "tantum devolutum quantum appellatum", dovendo richiamarsi il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui < il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del tantum pagina 8 di 11 devolutum quantum appellatum, non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, nonchè in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica, diverse da quelle invocate dall'istante. Inoltre, non incorre nella violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del petitum e della causa petendi, confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice>> (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 15/06/2020, n. 11466).
A tanto la giurisprudenza di legittimità ha aggiunto che al < infatti, riesaminare le parti della sentenza di primo grado non formanti oggetto di specifica trattazione nell'atto di impugnazione, dovendo il giudice pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa, rapportandosi ai soli elementi essenziali della domanda, rappresentata dalla
"causa petendi" e dal "petitum">> (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 12/03/2024, n. 6533).
Applicando detti principi alla vicenda per cui è causa, si deve escludere che, entro il limite di quanto appellato nonché del petitum e della causa petendi, al giudice d'appello sia precluso respingere la domanda risarcitoria per ragioni diverse da quelle fatte proprie dal giudice di prime cure o dalla parte, ben potendosi in tal caso, accogliere l'appello, sulla base dei predetti motivi che ne rappresentano la ragione più liquida.
Venendo all'appello incidentale proposto da , in ordine al mancato Controparte_3
riconoscimento della responsabilità solidale dell' e del , lo CP_6 Controparte_1
stesso, oltre che infondato per quanto sopra esposto è inammissibile perché tardivo.
Infatti, l'udienza di prima comparizione era fissata in citazione per il 20.05.2020 e l'appellato si
è costituito in data 08.07.2020 e, dunque, dopo lo spirare del termine di 20 giorni prima dell'udienza fissata in citazione prescritto, ai fini della tempestività dell'appello incidentale, dal combinato disposto degli artt. 343 e 166 c.p.c., atteso che il rinvio d'ufficio della prima udienza non determina la riapertura dei termini per il deposito della comparsa e per la proposizione dell'appello incidentale.
Parimenti, va dichiarata l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto dal CP_1
in ordine al capo della sentenza che ha disposto la compensazione delle spese di lite
[...]
pagina 9 di 11 in primo grado con atteso che si è costituito con comparsa depositata in data Controparte_3
06.11.2020 e, quindi, dopo lo spirare del termine di 20 giorni prima dell'udienza fissata in citazione.
In virtù del criterio della soccombenza condanna al pagamento delle spese di Controparte_3 lite del primo grado di giudizio, in favore dell' e del , che CP_6 Controparte_1
si liquidano in dispositivo tenuto conto dei parametri medi previsti dal d.m. n.55 del 2014 per i giudizi di cognizione innanzi al Giudice di Pace di valore fino a 5.200,00 euro, tenuto conto della fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale (il cui importo va decurtato della metà per non essere stato disposto il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica), nonché al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, in favore dell' e del , che si liquidano in dispositivo tenuto conto dei CP_6 Controparte_1
parametri medi previsti dal d.m. n.55 del 2014 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore fino a 5.200,00 euro, tenuto conto della fase di studio, introduttiva e decisionale (il cui importo va decurtato della metà per non essere stato disposto il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica).
Ai sensi di quanto previsto dall'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge - e dunque dal 27.1.2013 – si dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il pagamento, da parte di , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Controparte_3
dovuto per la stessa impugnazione incidentale, a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 3422/2019 resa dal Giudice di Pace di
Frattamaggiore, proposto dall' , in persona del direttore generale p.t., nei CP_6
confronti di e del , in persona del sindaco p.t., così Controparte_3 Controparte_1
provvede:
1.accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da;
Controparte_3
2. condanna al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio in Controparte_3
pagina 10 di 11 favore dall' , in persona del direttore generale p.t., che si liquidano 1.053,00 CP_6
euro per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge;
3. condanna al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio in Controparte_3
favore del , in persona del sindaco p.t., che si liquidano in 1.053,00 euro Controparte_1
per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge;
4. condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in Controparte_3 favore dall' , in persona del direttore generale p.t., che si liquidano in 174,00 CP_6
euro per spese e 1.276,00 euro per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge;
5. condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in Controparte_3
favore del , in persona del sindaco p.t., che si liquidano in 1.276,00 euro Controparte_1
per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge;
6. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR
30.5.2002, n. 115 per il pagamento, a carico di , di un ulteriore importo a Controparte_3 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione incidentale, a norma del comma 1-bis.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti/in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Napoli, 04/04/2025
Il giudice
Rosamaria Ragosta
pagina 11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Oggi 4 aprile 2025 alle ore 11.01 innanzi al giudice Rosamaria Ragosta, assistita dall'addetta al processo Ottavia Martirani, sono comparsi: per parte appellante e per parte appellata nessuno è comparso;
Controparte_1
per parte appellata l'avv. Gennaro Effuso per delega dell'avv. CAPPUCCIO NELLO;
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Effuso conclude riportandosi al proprio atto introduttivo, ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa;
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio;
all'esito pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il giudice
Rosamaria Ragosta
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Rosamaria Ragosta, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 298/2020:
TRA
, p.iva.: in persona del Parte_1 P.IVA_1
Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, , rappresentata e difesa Parte_2
in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello, dall' avv. Francesco Marino,
c.f.: , con il quale è elettivamente domiciliato in , alla via Nizza C.F._1 Pt_1
n. 146, presso la S.C. Funzione Affari Legali dell' . CP_2
-APPELLANTE
E
, c.f.: , rappresentato e difeso giusta procura Controparte_3 C.F._2 in calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, dall'avv. Nello
Cappuccio c.f.: ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale C.F._3 sito in Sant'Antimo (NA), alla via L. Vanvitelli N.°4.
CP_4
[...]
, c.f.: in persona del Sindaco pro- Parte_3 P.IVA_2
tempore, rappresentato e difeso giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore rilasciato su foglio separato, dall'avv. Raffaele Carpinelli, c.f. , C.F._4
elettivamente domiciliato in alla Via Vittorio Emanuele n. 1 – sede Parte_3
comunale.
pagina 2 di 11 -APPELLATO
Conclusioni: come da verbale che precede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione , in qualità di proprietario dell'auto Chevrolet tg. Controparte_3
DR990TB, conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Frattamaggiore, il
[...]
in persona del sindaco p.t., e l' in persona del legale rapp.te p.t., CP_5 CP_6
chiedendone, previo accertamento della responsabilità degli stessi, la condanna al risarcimento danni per lesioni personali e per danni materiali all'autovettura, subiti in occasione del sinistro occorso il giorno 13.08.2018, verso le ore 13.00 circa, percorrendo la Strada Statale 18, in direzione Agropoli-Battipaglia, nell'immettersi sulla via Gaetano Donizzetti, per evitare un branco di cani randagi, proveniente dal fondo confinante col lato destro della carreggiata, era costretto a girare bruscamente verso sinistra, perdendo il controllo del veicolo ed impattando contro il muro posto a sinistra della strada, per evitare un branco di cani randagi, proveniente dal fondo confinante col lato destro della carreggiata
Costituitosi il in persona del sindaco p.t., eccepiva che alcuna Controparte_1
responsabilità gli fosse imputabile dato che la legge regionale 24 novembre 2001, n. 16 aveva riservato ai comuni il solo onere di gestione dei canili comunali individuando nelle aziende sanitarie locali i soggetti deputati alla vigilanza e alla cattura dei cani randagi e, comunque,
l'infondatezza della domanda in assenza di prova che i cani fossero effettivamente randagi e per la non veridicità della verificazione del sinistro, per cui, contestata in subordine la misura del risarcimento preteso, concludeva chiedendo rigettarsi la domanda.
Costituitasi l , in persona del legale rapp.te p.t., eccepiva che la responsabilità per CP_6
i danni cagionati dal randagismo è imputabile ai comuni quali enti titolari, in forza della legge regionale 24 novembre 2001, n. 16 del potere di controllo e di vigilanza sul territorio del
Cont fenomeno del randagismo spettando ai servizi veterinari dell' il solo compito di garantire l'accalappiamento dei cani vaganti ed il loro trasferimento presso i canili pubblici, previa segnalazione dalle autorità comunali, circostanza insussistente nella specie dato che i servizi veterinari territorialmente competenti non avevano mai ricevuto alcuna segnalazione di avvistamento di cani randagi nell'ambito territorio comunale di nel periodo relativo CP_1
all'evento di cui è causa, inoltre, contestata la natura randagia dei cani, tenuto conto che il pagina 3 di 11 sinistro non è avvenuto in un luogo completamente isolato ma in un'area dove insistono abitazioni, con la possibilità che vi fossero cani di proprietà aggregatisi a cani randagi ed, ascritta in subordine la responsabilità del sinistro anche alla condotta colposa dell'attore, concludeva chiedendo rigettarsi la domanda.
Il giudizio veniva istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti, con l'escussione di un teste di parte attrice e con l'espletamento di una ctu medica e, all'esito, il Giudice di Pace di Frattamaggiore, con sentenza n. 3422/2019, accoglieva la domanda attrice condannando l' al risarcimento dei danni ed al pagamento di CP_6
spese di lite, con compensazione delle stesse tra le altre parti.
Avverso la predetta decisione, l' ha proposto appello censurando la sentenza CP_6
impugnata nella parte in cui le ha riconosciuto l'esclusiva responsabilità per il verificarsi del sinistro di cui è causa da imputarsi, invece, al , nonché sotto il profilo del Controparte_1
malgoverno delle istanze istruttorie nella parte in cui ha ritenuto che l'attore abbia assolto all'onere probatorio sullo stesso incombente in riferimento agli elementi costitutivi dell'illecito, ivi compresa la sua colpa specifica, in ordine alla quale nella motivazione non vi è alcun riferimento, di fatto configurando una sorta di responsabilità in re ipsa per il verificarsi del danno ed in ordine alla natura randagia del branco di cani, per cui ha concluso chiedendo accogliersi l'appello e, per l'effetto, rigettare la domanda risarcitoria, ed, in subordine, accertare e dichiarare il concorso di nella determinazione del sinistro e, per Controparte_3
l'effetto, ridurre l'entità del risarcimento dei danni in suo favore, il tutto con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Costituitosi in giudizio ha eccepito, in via pregiudiziale di rito, Controparte_3
l'incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli per essere competente il Tribunale di
Napoli Nord, ai sensi dell'art. 341 c.p.c., essendo stata impugnata una sentenza del Giudice di
Pace di Frattamaggiore, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., e, nel merito, ha proposto appello incidentale censurando la decisione del Giudice di Pace nella parte Cont in cui non ha riconosciuto la responsabilità solidale dell' e del in Controparte_1
ordine alla verificazione del sinistro occorso, per cui ha concluso chiedendo dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Napoli in favore del Tribunale di Napoli Nord, in subordine, dichiarare l'appello inammissibile ed, in via ulteriormente subordinata, in accoglimento pagina 4 di 11 dell'appello incidentale, condannare l' ed il , in solido tra CP_6 Controparte_1
loro, al risarcimento dei danni subiti.
Costituitosi il , in persona del sindaco p.t., ha proposto appello incidentale Controparte_1
avverso la sentenza impugnata censurandola per i medesimi motivi fatti valere dall'appellante principale in ordine al malgoverno delle risultanze istruttorie per cui ha concluso chiedendo accogliersi l'appello incidentale e, per l'effetto, rigettare la domanda risarcitoria proposta da
, con vittoria delle spese relative al doppio grado di giudizio ed, in subordine, Controparte_3 condivisa la sentenza impugnata in ordine al riconoscimento in capo all' della CP_6
responsabilità esclusiva dell'asserito sinistro, ne ha chiesto la conferma.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione delle produzioni documentali ritualmente depositate dalle parti.
In via pregiudiziale va esaminata l'eccezione di incompetenza per territorio dell'intestato
Tribunale in favore del Tribunale di Napoli Nord dato in ordine al quale occorre precisare che ai sensi dell'art. 341 c.p.c. la competenza del giudice d'appello si determina con riferimento alla circoscrizione in cui ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, tuttavia, fanno eccezione a tale regola le controversie in cui sia parte un'amministrazione dello Stato, poiché in tal caso, si applica la regola del "foro erariale" di cui all'art.6 del R.D. n. 1611 del
1933, riprodotto dall'art. 25 c.p.c., secondo cui la competenza per le cause, nelle quali è parte un'amministrazione dello Stato, spetta al Tribunale o alla Corte d'Appello del luogo dove ha sede l'ufficio dell'avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il Tribunale o la Corte
d'Appello che sarebbe competente secondo le norme ordinarie, regola riconfermata dall'art. 7, comma 2, del R.D. n. 1611 del 1933. in sede di appello là dove si legge che l'appello alle sentenze dei Pretori e dei Tribunali pronunciate nei giudizi suddetti, è proposto rispettivamente innanzi al Tribunale ed alla Corte d'appello del luogo dove ha sede l'Avvocatura dello Stato nel cui distretto le sentenze furono pronunciate.
Deve ritenersi, pertanto, che il presente appello sia stato correttamente incardinato dall'appellante innanzi all'intestato Tribunale, quale giudice del luogo ove ha sede l'ufficio della Avvocatura dello Stato che rappresenta e difende il . Controparte_1
Va, inoltre, disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale ai sensi dell'art. 342
c.p.c. posto che l'atto di appello consente di individuare le parti della sentenza impugnata, le pagina 5 di 11 ragioni dell'appello e le modifiche della sentenza che chiede di attuare.
Venendo al merito, giova premettere che < per i danni causati dai cani randagi grava esclusivamente sull'ente cui le singole leggi regionali, attuative della legge quadro nazionale n. 281 del 1991, attribuiscono il compito di cattura e custodia degli stessi" (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 31/05/2024, n. 15244 che cita Cass. 3737-
2023).
Invero, la legge n. 281 del 1991, "Legge-quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" non indica direttamente a quale ente spetta il compito di cattura e custodia dei cani randagi, ma rimette alle regioni la regolamentazione concreta della materia, delegandole, all'art.3, a provvedere a determinare, con propria legge, i criteri per il risanamento dei canili comunali e la costruzione dei rifugi per i cani ed ad adottare un programma di prevenzione del randagismo, stabilendo, all'art.4, che i comuni provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti, alla costruzione di rifugi per i cani ed a gestire i canili e gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste o con soggetti privati.
Con rifermento alla Regione Campania, la legge regionale 11 aprile 2019, n. 3, avente ad oggetto “Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d'affezione e a prevenire il randagismo” (che ha abrogato la legge regionale 24 novembre
2001, n. 16, in materia di “Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo”) Contr all'art.5 stabilisce che spetta ai servizi veterinari delle provvedere, tra gli altri compiti, ad
< le strutture comunali>> mentre spetta ai comuni, tra gli altri compiti, provvedere < assicurare il ricovero, la custodia e il mantenimento dei cani randagi accalappiati nei canili
Contr sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari delle > ed < territorio sulla esistenza dei cani randagi segnalandone la presenza tramite la polizia municipale, ai servizi veterinari delle ASL…>>.
Cont Dalla lettura delle predette disposizioni è chiaro il riparto dei compiti tra comuni ed n tema di gestione del fenomeno del randagismo, spettando ai Comuni il compito di attivare il controllo del territorio, a mezzo della Polizia Municipale, al fine di verificare la presenza di Cont cani randagi ed, una volta individuatili, di provvedere alla tempestiva segnalazione all' affinchè proceda all'accalappiamento del cane segnalato ed ad individuare le strutture cui pagina 6 di 11 affidare la custodia ed il mantenimento dei cani randagi.
Cont Dunque, la Regione Campania, nella richiamata legge, ha stabilito che sia l' l'ente a cui è demandato l'obbligo giuridico di recupero dei cani randagi sulla quale, pertanto, grava esclusivamente la responsabilità civile per i danni da questi causati.
Tanto chiarito, occorre aggiungere che la responsabilità per i danni causati dagli animali randagi è disciplinata dalla regola generale di cui all'art. 2043 c.c., quindi, spetta all'asserito danneggiato l'onere di allegare e provare ai fini dell'accertamento della responsabilità, i fatti costitutivi dell'illecito aquilano di cui all'art. 2043 c.c. e, cioè, il fatto che consta della condotta umana, dolosa o colposa, il danno ingiusto e, cioè, l'evento naturalistico che si concreti nella lesione di interessi meritevoli di tutela per l'ordinamento giuridico, il cd. danno evento, nonché il nesso di causalità tra la condotta e l'evento, cd. causalità materiale, nonchè le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione, in forma specifica o per equivalente, il cd. danno-conseguenza ed il nesso di causalità tra il fatto ed il danno conseguenza, cd. causalità giuridica, atteso che sono risarcibili unicamente i danni che siano “conseguenza diretta ed immediata” del fatto secondo quanto prescritto dall'art. 1223 c.c. richiamato dall'art. 2056 c.c., in tema di responsabilità extracontrattuale.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato, infatti, che < responsabilità, l'individuazione dell'ente preposto alla cattura dei randagi ed alta custodia degli stessi, la fattispecie cesserebbe di essere regolata dall'art. 2043 c.c. e finirebbe per essere del tutto disancorata dalla colpa, rendendo la responsabilità dell'ente una responsabilità sottoposta a principi analoghi se non addirittura più rigorosi di quelli previsti per le ipotesi di responsabilità oggettiva da custodia di cui agli artt. 2051, 2052 e 2053 c.c.>> , quindi, per affermare la responsabilità dell'ente preposto è necessario che il danneggiato alleghi e provi il comportamento colposo ad esso ascrivibile deducendo la mancata predisposizione di adeguate misure organizzative dirette alla prevenzione ed al controllo dei cani vaganti e alla cattura dei medesimi come richiesto dalla legge che, ove opportunamente adottate, avrebbero evitato l'evento dannoso (cfr. Cass. civ., Sez. III, Sent., 28/02/2024, n. 5339).
A fronte di tanto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, spetta all'ente preposto dimostrare di aver attivato un servizio di recupero di cani randagi idoneo a mantenere, entro l'alea normale, il rischio connaturato al fenomeno del randagismo e solo una volta che l'ente pagina 7 di 11 abbia, a propria volta, dimostrato di essersi attivato approntando un servizio organizzato di recupero dei cani randagi, l'asserito danneggiato <
(anche per presunzioni) l'esistenza di segnalazioni o di richieste di intervento per la presenza abituale di cani, qualificabili come randagi>>, < avrebbe dovuto provare che era stata segnalata al comune la presenza abituale di animali randagi nel luogo dell'incidente, lontano dalle vie cittadine, ma rientrante nel territorio di competenza dell'ente preposto, ovvero che vi fossero state nella zona richieste d'intervento dei Contr servizi di cattura e di ricovero, demandati alla e al rimaste inevase.>>(cfr. Cass. CP_1
civ., Sez. III, Sent., 28/02/2024, n. 5339 che cita Cass. n. 32884/2021; Cass. 3737/2023).
In ragione di quanto esposto, del tutto condivisibile si presenta la valutazione operata dal
Cont giudice di primo grado circa l'esclusiva riferibilità all e non al dei compiti relativi CP_1
all'accalappiamento dei cani randagi e della conseguente responsabilità per l'omissione di tale servizio, tuttavia, l'appello va accolto per i seguenti motivi.
non ha assolto all'onere probatorio sullo stesso incombente in ordine al Controparte_3
verificarsi del sinistro atteso che la rappresentazione dei fatti descritta nell'atto di citazione risulta smentita dalla documentazione sanitaria in atti, segnatamente dal referto del pronto soccorso dell'ospedale Loreto Nuovo, dove l'attore ha asserito di essersi recato dopo il sinistro.
Infatti, nell'atto di citazione in primo grado l'attore ha dedotto che si trovava alla guida del proprio veicolo quando, per evitare un branco di cani randagi, era stato costretto a girare bruscamente verso sinistra, perdendo il controllo del veicolo ed impattando contro il muro posto a sinistra della strada mentre nel predetto referto si legge che quest'ultimo, in ordine alle circostanze del sinistro, aveva dichiarato di aver urtato “con l'auto da solo contro una pianta”.
Tale incongruenza non consente di ritenere provato il fatto e giustifica l'accoglimento dell'appello con conseguente rigetto della pretesa risarcitoria fatta valere da . Controparte_3
Al riguardo, resta solo da precisare che nell'accogliere l'appello per ragioni diverse da quelle poste a base dell'atto di appello, e cioè nel ritenere non assolto l'onere probatorio da parte dell'asserito danneggiato in ordine al verificarsi del fatto, non si incorre nella violazione del principio del "tantum devolutum quantum appellatum", dovendo richiamarsi il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui < il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del tantum pagina 8 di 11 devolutum quantum appellatum, non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, nonchè in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica, diverse da quelle invocate dall'istante. Inoltre, non incorre nella violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del petitum e della causa petendi, confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice>> (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 15/06/2020, n. 11466).
A tanto la giurisprudenza di legittimità ha aggiunto che al < infatti, riesaminare le parti della sentenza di primo grado non formanti oggetto di specifica trattazione nell'atto di impugnazione, dovendo il giudice pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa, rapportandosi ai soli elementi essenziali della domanda, rappresentata dalla
"causa petendi" e dal "petitum">> (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 12/03/2024, n. 6533).
Applicando detti principi alla vicenda per cui è causa, si deve escludere che, entro il limite di quanto appellato nonché del petitum e della causa petendi, al giudice d'appello sia precluso respingere la domanda risarcitoria per ragioni diverse da quelle fatte proprie dal giudice di prime cure o dalla parte, ben potendosi in tal caso, accogliere l'appello, sulla base dei predetti motivi che ne rappresentano la ragione più liquida.
Venendo all'appello incidentale proposto da , in ordine al mancato Controparte_3
riconoscimento della responsabilità solidale dell' e del , lo CP_6 Controparte_1
stesso, oltre che infondato per quanto sopra esposto è inammissibile perché tardivo.
Infatti, l'udienza di prima comparizione era fissata in citazione per il 20.05.2020 e l'appellato si
è costituito in data 08.07.2020 e, dunque, dopo lo spirare del termine di 20 giorni prima dell'udienza fissata in citazione prescritto, ai fini della tempestività dell'appello incidentale, dal combinato disposto degli artt. 343 e 166 c.p.c., atteso che il rinvio d'ufficio della prima udienza non determina la riapertura dei termini per il deposito della comparsa e per la proposizione dell'appello incidentale.
Parimenti, va dichiarata l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto dal CP_1
in ordine al capo della sentenza che ha disposto la compensazione delle spese di lite
[...]
pagina 9 di 11 in primo grado con atteso che si è costituito con comparsa depositata in data Controparte_3
06.11.2020 e, quindi, dopo lo spirare del termine di 20 giorni prima dell'udienza fissata in citazione.
In virtù del criterio della soccombenza condanna al pagamento delle spese di Controparte_3 lite del primo grado di giudizio, in favore dell' e del , che CP_6 Controparte_1
si liquidano in dispositivo tenuto conto dei parametri medi previsti dal d.m. n.55 del 2014 per i giudizi di cognizione innanzi al Giudice di Pace di valore fino a 5.200,00 euro, tenuto conto della fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale (il cui importo va decurtato della metà per non essere stato disposto il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica), nonché al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, in favore dell' e del , che si liquidano in dispositivo tenuto conto dei CP_6 Controparte_1
parametri medi previsti dal d.m. n.55 del 2014 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore fino a 5.200,00 euro, tenuto conto della fase di studio, introduttiva e decisionale (il cui importo va decurtato della metà per non essere stato disposto il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica).
Ai sensi di quanto previsto dall'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge - e dunque dal 27.1.2013 – si dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il pagamento, da parte di , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Controparte_3
dovuto per la stessa impugnazione incidentale, a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 3422/2019 resa dal Giudice di Pace di
Frattamaggiore, proposto dall' , in persona del direttore generale p.t., nei CP_6
confronti di e del , in persona del sindaco p.t., così Controparte_3 Controparte_1
provvede:
1.accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da;
Controparte_3
2. condanna al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio in Controparte_3
pagina 10 di 11 favore dall' , in persona del direttore generale p.t., che si liquidano 1.053,00 CP_6
euro per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge;
3. condanna al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio in Controparte_3
favore del , in persona del sindaco p.t., che si liquidano in 1.053,00 euro Controparte_1
per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge;
4. condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in Controparte_3 favore dall' , in persona del direttore generale p.t., che si liquidano in 174,00 CP_6
euro per spese e 1.276,00 euro per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge;
5. condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in Controparte_3
favore del , in persona del sindaco p.t., che si liquidano in 1.276,00 euro Controparte_1
per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge;
6. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR
30.5.2002, n. 115 per il pagamento, a carico di , di un ulteriore importo a Controparte_3 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione incidentale, a norma del comma 1-bis.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti/in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Napoli, 04/04/2025
Il giudice
Rosamaria Ragosta
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