Ordinanza cautelare 18 maggio 2023
Sentenza 28 settembre 2023
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- 1. TAR Calabria, sezione I, sentenza 12 febbraio 2026, n. 274https://www.eius.it/articoli/ · 26 febbraio 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 28/09/2023, n. 1171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1171 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/09/2023
N. 01171/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00607/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 607 del 2023, proposto da
2C Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 96718295C7, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Bocchinfuso, Gaetano Liperoti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Rende, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe De Luca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Centrale Unica di Committenza - Comuni di Montalto Uffugo, Rende e San Vincenzo La Costa, non costituito in giudizio;
nei confronti
Consorzio Stabile R.C.R., Ministero dell'Interno, non costituiti in giudizio;
Fsl Costruzioni di Longo Ing. Francesco Santo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Spataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del verbale della Commissione giudicatrice presso la C.U.C. Trasparenza n. 8 del 30.03.2023, nella parte in cui è stata disposta l'esclusione dell'A.T.I. 2C Costruzioni s.r.l. - FA.RI. s.a.s. dalla gara avente ad oggetto «Appalto Integrato per la realizzazione del “Centro Sportivo polifunzionale in c.da Marchesino” – CIG: 96718295C7; CUP: E25B22000060006»
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Rende e di Fsl Costruzioni di Longo Ing. Francesco Santo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 settembre 2023 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1-Con atto ritualmente notificato il 29.4.2023 e depositato in pari data, la 2C COSTRUZIONI s.r.l., in persona del l.r.p.t., in proprio e quale mandataria del costituendo RTI R.T.I. 2C COSTRUZIONI S.R.L. – FA.RI. COSTRUZIONI GENERALI S.A.S. ha esposto:
-) la ricorrente aveva partecipato alla gara per la realizzazione di un centro sportivo polifunzionale in contrada Marchesino, progetto finanziato nell’ambito del NextGenerationEU (missione 5 – componente 2 – intervento 3.1 “Sport e inclusione sociale” del P.N.R.R.), bandita dal Comune di Rende con determina a contrarre n. 104 del 22.2.2023, nelle forme della procedura aperta con selezione del contraente mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 D.Lgs. 50/2016;
-) la gara era stata espletata dalla Centrale Unica di Committenza (CUC) “Trasparenza”, sedente presso il Comune di Rende che, con determinazione n. 15 del 23.2.2023, pubblicava il bando/disciplinare di gara per un importo di € 3.352.821,62 di cui € 88.541,13 per progettazione esecutiva ed € 3.263.280,49 per lavori;
-) nelle sedute del 23.3.2023 e del 24.3.2023 (verbali n. 3-4 della commissione) la Commissione di gara valutava le offerte tecniche dei quattro operatori economici partecipanti, mentre, nella successiva seduta di pari data, apriva le offerte economiche, calcolava il punteggio e formava la graduatoria che, emendata da errori materiali, vedeva: 1) A.T.I. 2C Costruzioni: 86,023; 2) A.T.I. FSL Costruzioni: 85,250; 3) Cerminara Costruzioni: 74,760; 4) Edil Cantieri: 43,367;
-) in tale sede, rilevata l’offerta anormalmente bassa del primo classificato e odierno ricorrente –giacché sia il punteggio relativo all’elemento-prezzo sia la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione risultavano superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara (verifica eseguita ex art. 97, comma 3, d.lgs. 50/2016)– con nota del R.U.P. del 24.3.2023, veniva formulata richiesta di giustificazioni, riscontrata con nota acquisita al n. prot. 384 del 28.3.2023;
-) in seduta riservata, la Commissione esaminava quindi le suddette giustificazioni e demandava al R.U.P. di richiedere ulteriori chiarimenti con riferimento a taluni punti specificamente indicati;
-) acquisita anche tale ulteriore nota di chiarimenti, nella seduta riservata del 30.3.2023 la Commissione riteneva che le giustificazioni fornite dalla ricorrente avessero modificato in maniera sostanziale l’offerta presentata in fase di gara, violando il principio di immodificabilità dell’offerta, sicché deliberava di escludere l’operatore economico dalla gara;
-) veniva quindi comunicata l’esclusione all’A.T.I. 2C Costruzioni il 4.4.2023, peraltro dopo l’aggiudicazione in favore della seconda classificata A.T.I. FSL Costruzioni giusta determina dirigenziale n. 176 del 31.3.2023;
-) il 18.4.2023, la ricorrente contestava l’esclusione producendo relazione tecnica con istanza di riesame ai fini dell’annullamento in autotutela della suddetta determinazione;
-) con nota prot. 23668 del 26.4.2023, l’Unità di Progetto riscontrava la suddetta istanza confermando le proprie determinazioni.
2- Con l’odierno ricorso viene contestata la legittimità dell’esclusione della ricorrente e la conseguenziale aggiudicazione al secondo classificato, l’odierna ricorrente ne chiede l’annullamento per il seguente articolato motivo: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 95 COMMA 10 DEL D.LGS. 50/2016 – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – ILLOGICITÀ MANIFESTA – SVIAMENTO DI POTERE NELLA VALUTAZIONE DI ANOMALIA DELL’OFFERTA .
La ricorrente, in sostanza, deduce che:
-) l’Amministrazione avrebbe parcellizzato la valutazione in modo atomistico e con l’intento di “caccia all’errore”, mentre invece non sussisterebbe alcuna modifica dell’offerta;
-) in ogni caso, anche a considerare che singole voci di prezzo o singoli costi non trovino immediata e diretta giustificazione, non ne deriverebbe l’inattendibilità dell’offerta, perché il valore delle opere oggetto di contestazione a tutto concedere inciderebbe sullo 0,777% sul valore totale dell’appalto, pari ad € 2.915.490,51, facilmente assorbibile dall’utile d’impresa;
-) risulterebbe erronea la deduzione attinente la mancata esplicitazione del costo di manodopera, non versandosi in ipotesi di subappalto ma di mere forniture nelle quali il prezzo indicato è comprensivo di costo della manodopera e dunque già computato tra i costi da sostenere, con irrilevanza della deduzione della S.A. tenuto conto che l’art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/2016 impone al concorrente di indicare nell’offerta economica i “propri” costi della manodopera e degli oneri aziendali e non anche la manodopera indiretta.
3- Con atto depositato il 2.5.2023 si è costituita la FSL Costruzioni di Longo Ing. Francesco Santo per resistere al ricorso.
4- Con atto depositato il 12.5.2023 si è costituito il Comune di Rende, deducendo carenza di interesse in capo alla ricorrente e comunque infondatezza del ricorso,
5- Successivamente alla produzione di memorie e documenti, alla camera di consiglio del 17.5.2023, con ordinanza n. 247 depositata il 18.5.2023 è stata rigettata l’istanza cautelare.
6- In vista della trattazione del merito le parti hanno prodotto memorie e repliche e all’udienza pubblica del 20.9.2023 il ricorso è stato spedito in decisione.
DIRITTO
7-Si prescinde dall’eccezione di carenza di interesse prospettata dal Comune di Rende in quanto il ricorso è infondato nel merito.
8-Il Collegio rileva che la plena cognitio della controversia, alla luce delle memorie, delle repliche e della discussione, non induce a discostarsi dalle conclusioni già rassegnate nella sommarietà della fase cautelare.
9- Si premette anzitutto che per giurisprudenza consolidata:
-) “ Il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta è volto ad accertare l'attendibilità e la serietà dell'offerta e l'effettiva possibilità dell'impresa di bene eseguire l'appalto alle condizioni proposte; la valutazione ha natura necessariamente globale e sintetica, non potendo risolversi in una parcellizzazione delle singole voci di costo ed in una 'caccia all"errore" nella loro indicazione nel corpo dell'offerta, costituendo esercizio di apprezzamento tecnico, non sindacabile in giustizia se non per illogicità, manifesta irragionevolezza, arbitrarietà ” (Consiglio di Stato sez. V, 07/02/2023, n.1297);
-) “ nella materia degli appalti pubblici vige il principio generale della immodificabilità dell'offerta, a tutela della concorrenza e della parità di trattamento tra gli operatori economici, nonché dell'imparzialità e trasparenza dell'agire dell'amministrazione ” ( ex plurimis, T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 21.5.2021, n.1278);
-) in altri termini, “ Il concorrente di una gara pubblica, al fine di giustificare la congruità dell'offerta, può rimodulare le quantificazioni dei costi e dell'utile indicate inizialmente nell'offerta, purché non ne risulti una modifica degli elementi compositivi tali da pervenire ad un'offerta diversa rispetto a quella iniziale ” (Consiglio di Stato , sez. V , 01/02/2022 , n. 706).
-) “ Sussiste, in capo alla Stazione Appaltante, un ampio potere tecnico - discrezionale nella valutazione dei chiarimenti presentati dall'operatore economico in sede di verifica dell'anomalia dell'offerta, sindacabile solo entro i ristretti limiti della macroscopica illogicità o abnormità della valutazione, ovvero di evidenti errori di fatto ” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 3.7.2017, n. 7564).
10- Nella fattispecie, quanto alla dedotta modifica di parti dell’offerta tecnica –avvenuta, per come ritenuto dall’Amministrazione, in sede di giustifica- e ridondanti, in una valutazione di sintesi, sull’offerta globalmente intesa le valutazioni della Stazione Appaltante risultano non censurabili.
11- Si premette opportunamente come non risulti dubitabile che l’offerta tecnica (comprensiva delle relative migliorie) sia cristallizzata nel documento che la contiene e che tale documento - a sua volta e viepiù in difetto di specifiche indicazioni di segno diverso che non si rinvengono nella dalla documentazione in atti– sia da intendersi comprensivo tanto della parte descrittiva quanto delle immagini e/o parte grafica dell’offerta tecnica, le quali – laddove non sia chiaramente indicato in senso contrario – non possono essere considerate alla stregua di grafici, immagini o disegni meramente esemplificativi (con il rischio, si soggiunge, di minare anche la stessa certezza dell’oggetto dell’offerta).
12- Orbene, dalla documentazione versata in atti – in particolare il verbale n. 8 della seduta riservata del 30.3.2023, le cui risultanze sono trasfuse nella comunicazione di esclusione del 4.4.2023 – si evince anzitutto che quanto oggetto di contestazione attiene ai criteri A1, A2, B3.
Più nel dettaglio, relativamente al criterio A1 (migliorare la sistemazione dell’area esterna mediante: l’ottimizzazione del sistema di drenaggio delle acque superficiali, la realizzazione di percorsi dedicati anche a persone cieche o ipovedenti, la fornitura di attrezzature sportive e giochi per diversamente abili), le criticità riguardano le parti dell’offerte costituite da: percorso guida tramite moduli per pavimentazioni esterna su sistema LEGOS (…) al fine di creare un itinerario esterno all’edificio che permette di attraversare in autonomia tutta l’area esterna; totem con mappe tattili da installare su appositi leggii a pavimento o a parete preferibilmente inclinati, cui vengono fornite indicazioni in ordine alle mappe tattili; segnali acustici per l’attraversamento pedonale, in modo da permettere la deambulazione in tutta sicurezza; nell’area verde proposta per ospitare un’area parco giochi inclusivo ed integrato ed un’area con attrezzatura sportiva all’aperto per soggetti diversamente abili, viene sottolineata l’importanza di prevedere l’installazione di elementi studiati appositamente; il tutto corredato nella relazione tecnica, di specifiche immagini in corrispondenza delle suddette migliorie.
Relativamente al criterio A2 (incrementare la fruizione degli spogliatoi mediante la dotazione di arredi e attrezzature) le criticità attenevano la proposta di fornitura di panche appendiabiti, armadi spogliatoi e pedana poggiapiedi, analiticamente descritti anche nelle misure con la riproduzione della planimetria corredata da indicazione con possibile distribuzione degli arredi di cui al progetto a base di gara.
Con riferimento al criterio B3 (miglioramento del sistema di bonifica idraulica dell’area di intervento, al fine di garantire una migliore interazione tra terreno e struttura e una maggiore fruibilità dell’area stessa) le criticità riguardavano la proposta di trivellazione di due pozzi per abbattere il livello di falda e tenerlo ad un livello costante di progetto con la precisazione che l’alimentazione dei pozzi sarebbe garantita da un sistema di pannelli fotovoltaici.
13- Relativamente a ciascuno di tali punti, dalla documentazione in atti risulta che la Commissione di gara, unitamente al R.U.P., aveva proceduto ad un’attenta e motivata analisi della documentazione trasmessa, mettendo a confronto, per ciascuno di detti criteri:
-) le specifiche del disciplinare;
-) la rispettiva sezione dell’offerta tecnica della ricorrente (comprensive anche dalle immagini e dalle didascalie esemplificative che, per quanto pocanzi affermato, rientrano a pieno titolo nel documento costituente offerta tecnica) con l’indicazione delle migliorie ivi indicate;
-) i chiarimenti resi in sede di verifica in merito alle stesse migliorie.
14- All’esito di tale analisi la S.A. ha ampiamente dato conto delle ragioni per le quali, confrontando i chiarimenti prodotti in seguito di verifica con il contenuto del documento costituente l’offerta tecnica, si è ritenuto sussistere modifiche non consentite dalla legge di gara, nel senso di aver il concorrente apportato modifiche sostanziali dell’offerta, se non addirittura tali da indurre incertezza in ordine all’effettivo contenuto dell’offerta tecnica da questi presentata.
15- Gli apprezzamenti della Commissione, così come analiticamente formulati, risultano logici e coerenti, fornendo così una motivazione convincente, ragionevole e congrua sulla conclusione per cui i chiarimenti proposti dalla ricorrente in sede di giustificazione abbiano comportato una sostanziale variazione dell’offerta, incompatibile peraltro con le caratteristiche dell’intervento, con valutazioni che sfuggono alle censure prospettabili in sede giurisdizionale.
16- A ciò deve soggiungersi che le argomentazioni spese da parte ricorrente (§ 1 del ricorso, pagg. 5-8) -non superate dalle produzioni depositate in vista del merito e dalla discussione- finiscono per svilupparsi nella sostanziale riproposizione delle giustificazioni rese in sede procedimentale, ma non evidenziano adeguatamente elementi specifici idonei ad inficiare le conclusioni rassegnate dalla Commissione rispetto ai chiarimenti resi dal ricorrente in termini di manifesta illogicità, travisamento, arbitrarietà o irragionevolezza, limiti entro i quali l’operato della Commissione è contestabile in sede giurisdizionale, ragion per cui dette censure, in ultima analisi, si sviluppano sostanzialmente nella sovrapposizione di un proprio ed alternativo giudizio rispetto a quello formulato dall’Amministrazione,, come tale, insindacabile in sede giurisdizionale se non nei precitati limiti, come osservato non superati.
17- Neanche gli ulteriori profili di censura prospettati in merito (§ 2 e § 3 del ricorso, pagg. 8-10) risultano al Collegio meritevoli di accoglimento.
18- Difatti, l’affermata limitata incidenza del valore delle variazioni sull’importo complessivo dell’appalto non assume alcuna rilevanza nell’ottica di un’eventuale dequotazione sostanziale delle criticità sopra evidenziate.
In primo luogo, difatti, le criticità in questione - relative al criterio A1 (riguardanti la fornitura di “infopoint” con “mappa tattile”, di camminamenti pedonali con segnali acustici per non vedenti, il numero e le dimensioni di attrezzi per work out ), al criterio A2 (arredi proposti per gli spogliatoi) e al criterio B3 (impianto fotovoltaico a servizio dei pozzi) – non irragionevolmente sono stati ritenuti assumere un significativo rilievo nell’economia complessiva dell’intervento concreto e delle sue finalità, costituito difatti dalla realizzazione di un impianto polivalente dedicato sia agli sport classici sia agli sport paralimpici, tanto da costituire specificamente dei criteri utili per la valutazione dell’offerta tecnica.
In secondo –e convergente- luogo, come è stato parimenti osservato dalla Commissione, proprio in relazione alle migliorie proposte in sede di offerta tecnica -e quindi oggetto di contestazione in sede di valutazioni delle giustificazioni- la ricorrente aveva ottenuto un punteggio tale da consentirle di collocarsi utilmente in graduatoria.
19-Peraltro, dalla documentazione in atti è da escludersi che l’Amministrazione resistente abbia svolto un’impropria parcellizzazione delle verifiche al fine di pervenire ad una “caccia all’errore”, emergendo piuttosto che l’asserita “parcellizzazione” altro non è che un’analitica verifica istruttoria delle singole criticità e delle relative giustificazioni, indispensabile per compiutamente pervenire, in un’unità di sintesi, ad un giudizio complessivo sull’attendibilità dell’offerta.
20-Parimenti sono infondate le doglianze di parte ricorrente attinenti la valenza attribuita dall’Amministrazione alla indicazione della percentuale della manodopera in alcune voci del computo metrico comprensivo delle migliorie prodotto dal ricorrente in sede di giustificazioni (§ 4 del ricorso, pagg. 10-12).
21- In primo luogo si osserva che “ L'indicazione separata dei costi aziendali della sicurezza e della manodopera è funzionale alla salvaguardia di interessi di rilevanza superindividuale, tra cui la tutela dell'occupazione e delle condizioni di lavoro e, con riferimento specifico allo svolgimento della gara, mira, da una parte, a consentire al partecipante la possibilità di formulare un'offerta consapevole con riferimento a tali significative voci di costo e, dall'altra, a permettere alla Stazione appaltante di procedere alla verifica della congruità del costo del lavoro che il medesimo art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50/2016 impone quale indefettibile formalità da espletare in ogni caso anche se l'offerta non è tecnicamente « anomala (art. 97, commi 1 e ss., d.lgs. n. 50/2016) o « incongrua » (art. 97, comma 6, d.lgs. n. 50/2016). Proprio le finalità in esame hanno indotto un consolidato orientamento giurisprudenziale a ritenere che l'inosservanza dell'onere di indicazione separata di cui all'art. 95 comma 10, d.lgs. n. 50/2016 deve ritenersi sanzionata con l'esclusione dalla gara, a prescindere dall'esistenza di una specifica previsione in tal senso della lex specialis ” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 28.2.2023, n.3422, v. anche Cons. St., ad. plen., nn. 7 e 8 del 2020; Cons. St., n. 10470 del 2022; id., n. 7036 del 2021; id., n. 4140 del 2020).
22- Nella fattispecie:
-) la Stazione Appaltante ha anzitutto rilevato la mancata indicazione, tanto nell’offerta tecnica quanto in sede di giustificazione, dei costi di manodopera aggiuntivi per le seguenti migliorie: codici 31 (isolamento termico in polistirene espanso), 49 (fornitura e posa in opera di tribuna prefabbricata in carpenteria metallica), 67 (Facciata continua in alluminio a taglio termico), 68 (Vetrata isolante ad elevate prestazioni energetiche) 132 (Fornitura e posa in opera di recinzione in pannelli modulari di rete) 133 (Rete parapallone in polietilene con nodo) 141 (Conglomerato bituminoso per strato di collegamento – binder) 142 (Conglomerato bituminoso per strato di usura – tappetino) 279 (Schermi frangisole metallici), 300 (Panello fonoassorbente costituito da un involucro esterno in telo di PVC) (massetto per pavimento antitrauma) ma anche 185 (Fornitura e posa in opera di canaletta di drenaggio in calcestruzzo per smaltimento acque meteoriche superficiali), 325 (Fornitura fotovoltaici per tetti a falda e posa in opera di strutture di sostegno per impianti) e 276 (Fornitura e posa in opera di pavimentazione antitrauma);
-) la Commissione ha ritenuto che il numero e l’entità delle lavorazioni in cui tale carenza è riscontrabile –tanto in sede di offerta prodotta in gara ma anche in sede di giustificazioni- comporti una significativa incidenza sulla complessiva struttura dei costi di manodopera nel senso di modificare sostanzialmente l’importo dichiarato in sede di gara.
23-Orbene, dalla documentazione versata in atti non è dato rinvenire elementi dai quali inferire che le valutazioni dell’Amministrazione circa le carenze di quantificazione dei costi di manodopera e l’incidenza delle voci nell’ambito dell’economia complessiva dell’intervento siano erronee, irragionevoli o arbitrarie.
24- D’altronde, dall’analisi del documento depositato dalla ricorrente (Computo metrico progetto + migliorie del 28.3.2023: all. 2 alla produzione del 12.5.2023) emerge che il totale delle voci sopra menzionate ammonta ad € 206,898,56 (ovvero ad € 177.754,24 ove si escludano le voci n. 185, 276 e 325) e tale entità, rapportata al valore dell’appalto pari ad € 2.915.490,51, è stata non irragionevolmente ritenuta dall’Amministrazione eccedente la soglia di tollerabilità, alla quale fa peraltro riferimento la giurisprudenza richiamata dall’Amministrazione di gara in sede di valutazione delle giustificazioni.
25- La suddetta criticità risulta altresì immune dalla censura di parte ricorrente attinente l’asserita insussistenza dell’obbligo di indicazione di tali eventuali costi per l’assunto che si verserebbe in ipotesi di contratto di fornitura (in cui detti costi risulterebbero già sostanzialmente inglobati nel prezzo finale della fornitura stessa e, pertanto, inclusi nell’offerta economica), stante che:
-) in primo luogo, l’essere detti costi inglobati nel prezzo finale non fa venir meno la criticità costituita dall’assenza di riferimenti specifici agli stessi costi nei documenti di gara o in sede di giustifica né esclude di per sé la loro calcolabilità;
-) in secondo luogo, l’asserita differenza tra l’ipotesi di subappalto (cui si riferiscono le pronunce richiamate dalla S.A. nel provvedimento impugnato) e la fornitura non costituisce, ad avviso del Collegio, argomento efficace; difatti, premesso che “ L'obbligo di indicazione separata dei costi della manodopera deve intendersi come riferito anche ai costi legati al personale impiegato dall'eventuale azienda subappaltatrice e non può essere limitato a quella proprio dell'offerente. In quanto finalizzata a consentire la verifica del rispetto dei minimi salariali la previsione (articolo 95, comma 10, d.lgs. n. 50/2016) deve essere estesa a tutti i costi che l'offerente, direttamente o indirettamente, sostiene per adempiere alle obbligazioni contrattualmente assunte” (T.A.R. Veneto, sez. II, 13/10/2021, n.1216), ritiene il Collegio che l’esigenza di consentire alla Stazione Appaltante un effettivo controllo della sostenibilità economica dell'offerta e la verifica del rispetto dei minimi salariali per come previsto dall’articolo 95, comma 10, d.lgs. n. 50/2016 si ponga tanto nell’ipotesi di subappalto quanto nell’ipotesi della fornitura, a maggior ragione ove questa, come avviene nella fattispecie controversa, ha ad oggetto non la mera fornitura ma anche la posa in opera.
26- In conclusione, il ricorso va rigettato.
27- Le spese seguono la soccombenza e vanno riconosciute in favore del Comune di Rende e della controinteressata FSL Costruzioni Ing. Francesco Santo (per quest’ultima con distrazione), per essere liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la ricorrente 2C Costruzioni srl al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Rende e dell’Avv. Giovanni Spataro (quest’ultimo quale procuratore distrattario della Fsl Costruzioni), liquidandole, per ciascuna di esse, in euro 4.000,00 oltre rimborso forfettario spese legali, IVA e CPA come per legge. Nulla quanto alle altre parti evocate in giudizio ma non costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Pennetti, Presidente
Domenico Gaglioti, Referendario, Estensore
Simona Saracino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Domenico Gaglioti | Giancarlo Pennetti |
IL SEGRETARIO