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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 08/04/2025, n. 1823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1823 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 70/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alice Zorzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 70/2023 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Cordella ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Venezia, Cannaregio 3918, giusta procura in atti;
ATTORE contro
(C.F. ), (C.F. , CP_1 C.F._2 CP_2 C.F._3
(C.F. ), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Controparte_3 C.F._4
Bartolomeo Suppiej, Maila Forzutti e Natascia Longo ed elettivamente domiciliati presso lo studio degli stessi a Venezia, San Marco 5369/A, giusta procura in atti;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da comparse conclusionali depositate in atti.
pagina 1 di 12 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha citato in giudizio ed per chiedere di Parte_1 CP_1 CP_2 Controparte_3
dichiararsi aperta la successione legittima di e testamentaria di e Persona_1 Persona_2
disporsi la divisione, secondo le rispettive quote di diritto, dei beni mobili e immobili costituenti il patrimonio, previa collazione di quanto ricevuto in vita dai genitori da parte dei convenuti;
deducendo di essere comproprietaria, dei seguenti beni immobili, siti nel Comune di
Montereale Valcellina (PN), così catastalmente identificati: A) Catasto fabbricati: Fg. 48 – Part. 690 – Sub 1 – Cat. A/3 – Vani 4 - R.C. Euro 289,22 via del Bosco n. 6B, piano S1 – T;
B)
Catasto fabbricati: Fg. 48 – Part. 690 – Sub 2 – Cat. A/3 – Vani 4 - R.C. Euro 289,22 via del
Bosco n. 6A, piano T-1-2 (proprietà: quota 1/6, quota 4/6, Parte_1 CP_1 CP_2
1/6); C) Catasto Terreni: Fg. 41 – Part. 219 – Seminativo Cl. 3 – Sup. h 0.20.50 Reddito Dom.
Euro 11,65 Agrario 7,41 (proprietà: quota ¼, quota ¼, Controparte_3 Parte_1 CP_1
quota ¼, ¼); deducendo che i suddetti beni sono pervenuti a seguito di successione CP_2
in morte, prima del padre e poi della madre deducendo che con Persona_1 Persona_2
CP testamento ha indicato la figlia quale unica erede della propria quota di 2/6 Persona_2
degli immobili siti nel Comune di Montereale Valcellina (PN), Catasto Fabbricati, Fg. 48 –
Part. 690 – Sub 1 e Fg. 48 – Part. 690 – Sub 2, pervenutale per successione legittima in morte del marito, mentre tutti gli altri beni avrebbero dovuto essere divisi in parti Persona_1
CP uguali tra i figli, , e per successione legittima;
deducendo che Pt_1 CP_3 CP_2 [...] ha dichiarato di aver corrisposto al figlio la somma di € 10.329,12 Per_2 Controparte_3
come corrispettivo per la cessione della sua quota, pari a 1/6 degli immobili in questione;
deducendo che con atto di compravendita del 01.09.2014, ha acquistato dal fratello CP_1
la quota indivisa di 1/6 della piena proprietà dei beni sopra descritti, già pagata dalla CP_3 madre;
deducendo che, con il prezzo convenuto di € 10.330,00 che è stato corrisposto nel 2004 CP da al figlio , la signora ha acquistato nel 2014 la quota di 1/6 degli Persona_2 CP_3
stessi immobili sopra descritti e pertanto la somma sopra indicata dovrà essere collazionata in quanto riconducibile ad una donazione;
deducendo, inoltre, che il signor ha Controparte_3
ricevuto dalla madre la somma di 15.000.000 di Lire, anch'esse a titolo di donazione, che dovrà
pagina 2 di 12 essere collazionata;
deducendo anche che ha sempre utilizzato, dalla morte del padre, CP_1 in via esclusiva, l'immobile sito nel Comune di Montereale Valcellina sub A), piani S 1 – T, e che pertanto la stessa dovrà versare, all'attrice, la quota parte dell'indennità di occupazione calcolata ad oggi in € 18.400,00; deducendo che nel patrimonio ereditario era ricompreso l'immobile sito in Venezia, Cannaregio 2978/E venduto in data 09.05.2018 e che detto immobile, dalla morte della madre sino al momento della vendita, è stato utilizzato, con tutti i beni mobili ivi presenti, in via esclusiva, dalla signora e che pertanto la stessa CP_2 dovrà versare all'attrice, alla quale ne è stato impedito l'utilizzo, la quota parte di ¼ dell'indennità di occupazione, pari a € 15.000,00; deducendo di avere sostenuto tutte le spese per ottenere l'agibilità e l'abitabilità degli immobili ereditari siti nel Comune di Montereale
Valcellina sub A) e B), al fine di poter procedere alla divisione degli stessi, e che le relative spese, dovranno essere rimborsate all'attrice, pro quota, dalle comproprietarie, oltre alle spese successive.
Parte attrice ha pertanto chiesto, nel merito, di dichiararsi aperta la successione legittima del signor e testamentaria della signora disporsi la divisione, secondo Persona_1 Persona_2
le rispettive quote di diritto, dei beni mobili e immobili costituenti il patrimonio, previa collazione di quanto ricevuto in vita dai genitori da parte dei convenuti, con assegnazione alla signora dell'immobile sito nel Comune di Montereale Valcellina (PN) così Parte_1
catastalmente identificato: Catasto Fabbricati, Fg. 48 – Part. 690 – Sub 2 – Cat. A/3 – Vani 4 -
R.C. Euro 289,22 via del Bosco n. 6A, piano T-1-2, compresi i beni mobili e del terreno così catastalmente identificato: Catasto Terreni: Fg. 41 – Part. 219 – Seminativo Cl. 3 – Sup. h
0.20.50 Reddito Dom. Euro 11,65 Agrario 7,41; condannarsi la signora previo CP_1 rendimento del conto, a pagare alla signora a titolo di indennità per l'occupazione Parte_1 esclusiva dell'immobile sito nel Comune di Montereale Valcellina (PN), così catastalmente identificato: Catasto Fabbricati, Fg. 48 – Part. 690 – Sub 1 – Cat. A/3 – Vani 4 - R.C. Euro
289,22 via del Bosco, n. 6B, piano S1 – T, la somma di € 18.400,00 o quella maggiore o minore di giustizia, oltre interessi;
condannarsi la signora previo rendimento del conto, a CP_2 pagare alla signora a titolo di indennità per l'occupazione esclusiva dell'immobile Parte_1
pagina 3 di 12 già di proprietà comune, sito in Venezia, Cannaregio 2978/E, la somma di € 15.000,00 o quella maggiore o minore di giustizia, oltre interessi;
condannarsi le convenute e CP_1 CP_2
a rimborsare la quota parte di tutte le spese sostenute dalla parte attrice per le pratiche finalizzate all'ottenimento dell'agibilità / abitabilità degli immobili ereditari.
2. , e si sono costituiti in giudizio ed hanno aderito alla CP_1 Controparte_3 CP_2
domanda di divisione, tuttavia, hanno chiesto il parziale rigetto delle domande di assegnazione di parte attrice, nonché la quantificazione degli eventuali conguagli, la compensazione di eventuali somme che risultassero loro dovute con i rispettivi crediti;
chiedendo, inoltre, che l'immobile sito nel Comune di Montereale Valcellina (PN), catastalmente identificato al
Catasto Fabbricati Fg. 48 – Part. 690 – Sub 1 - piano S1- T - Cat. A/3 - vani 4 – R.C. Euro
289,22 via del Bosco n. 6°B e Sub 2 - piano T – 1 - 2– Cat. A/3 – vani 4 - R.C. Euro 289,22 via del Bosco n. 6°A, non essendo comodamente divisibile secondo le rispettive quote di proprietà
(4/6 in capo ad 1/6 in capo a 1/6 in capo ad e data CP_1 CP_2 Parte_1
l'impossibilità di formare in concreto porzioni tutte suscettibili di autonomo e libero godimento ai fini dell'utilizzo residenziale a cui l'immobile è destinato, venga assegnato congiuntamente e CP per intero, compresi i beni mobili, salvo conguaglio, ad e ai sensi dell'art. 720 CP_2
c.c., titolari unitamente dei 5/6, nulla opponendo deducendo inoltre che, tutti Controparte_3 comproprietari della quota indivisa di ¼, non si oppongono all'assegnazione in via esclusiva alla signora salvo conguaglio del terreno catastalmente identificato al Catasto Parte_1
Terreni, Fg. 41 – Part. 219 – Seminativo Cl.3 – Sup. h 0.20.50 Reddito Dom. Euro 11,65
Agrario 7,41; contestando tutto quanto dedotto da controparte in ordine alla domanda di collazione perché, in primo luogo, con riguardo alla somma di € 10.330,00 non vi sarebbe correlazione tra la compravendita della cessione della quota parte dell'immobile e la dichiarazione di già deceduta al momento della vendita;
in secondo luogo, perché, Persona_2
in riferimento alla somma di lire 15.000.000, si sarebbe trattato di un prestito interamente restituito pertanto risulterebbe insussistente il requisito della donazione;
deducendo, al contrario, la sussistenza di ulteriori donazioni a favore dell'attrice da parte del padre per le somme di L.
4.500.000 e L. 1.500.000 che dovranno essere poste in collazione;
contestando le pagina 4 di 12 domande di condanna all'indennità di occupazione formulate da controparte in quanto infondate ed, in ogni caso, prescritte ai sensi degli artt. 2947 co. 1 c.c. e 2948 co. 1 n.3 c.c.; deducendo la non spettanza del rimborso delle spese richieste da avendo la stessa sostenute le Parte_1
spese nel proprio esclusivo interesse per il miglioramento del godimento del bene.
Al contempo i convenuti hanno osservato che sarebbe tenuta alla corresponsione Parte_1 per la quota di un quarto delle spese condominiali riferite all'immobile di Venezia integralmente sostenute da nonché la corresponsione della propria parte di spese CP_2 anche relative all'immobile di Montereale Valcellina integralmente sostenute da per CP_1
la manutenzione ordinaria e straordinaria.
Parte convenuta ha pertanto chiesto, nel merito, dichiarata aperta la successione legittima di nato nel comune di Montereale Valcellina (PN) e quella testamentaria di Persona_1 [...]
disporsi la divisione, secondo le rispettive quote di diritto, dei beni mobili e immobili Per_2
costituenti il patrimonio comune sopra indicato, previa collazione di quanto risultasse ricevuto in vita dai genitori da ciascuna parte, con compensazione tra le parti delle somme che dovessero risultare reciprocamente dovute a qualunque titolo, compresi gli eventuali conguagli nei limiti di quanto contabilmente possibile, secondo le seguenti modalità: 1) Immobile sito nel Comune di Montereale Valcellina (PN), catastalmente identificato al Catasto Fabbricati Fg. 48 – Part. 690 – Sub 1 - piano S1- T - Cat. A/3 - vani 4 – R.C. Euro 289,22 via del Bosco n. 6°B e Sub 2 - piano T – 1 - 2– Cat. A/3 – vani 4 - R.C. Euro 289,22 via del Bosco n. 6°A: accertato e dichiarato che trattandosi di immobile non comodamente divisibile secondo le rispettive quote di proprietà (4/6 in capo ad 1/6 in capo a 1/6 in capo ad e CP_1 CP_2 Parte_1
CP che le convenute e ai sensi dell'art. 720 c.c., titolari unitamente dei 5/6, ne CP_2 chiedono congiuntamente e per l'intero l'assegnazione, compresi i beni mobili, per le ragioni esposte in narrativa, disporsi l'assegnazione di detto immobile alle stesse congiuntamente e per l'intero, compresi i beni mobili, salvo conguaglio;
nulla oppone il convenuto Controparte_3
2) Terreno catastalmente identificato al Catasto Terreni, Fg. 41 – Part. 219 – Seminativo Cl.3 –
Sup. h 0.20.50 Reddito Dom. Euro 11,65 Agrario 7,41: i convenuti, proprietari ciascuno della quota indivisa di 1/4, non si oppongono alla assegnazione in via esclusiva alla signora Pt_1
pagina 5 di 12 CP_
salvo conguaglio;
rigettarsi la domanda di collazione nei confronti dei convenuti Pt_1 ed perché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto dichiarare che
[...] Controparte_3
nulla deve essere dai medesimi conferito in collazione;
in subordine, qualora codesto Tribunale ritenesse sussistente la donazione indiretta in favore di limitarsi la collazione alla CP_1 somma chiesta dall'attrice indipendentemente dal valore della quota quale risulterà in corso di causa;
ancora in subordine, qualora codesto Tribunale ritenesse non sussistente la donazione indiretta in favore di dichiararsi che la somma di euro 10.330 non è comunque dovuta CP_1
nemmeno da parte del convenuto respingere la domanda di condanna della Controparte_3
signora al pagamento della somma di euro 18.400 oltre interessi alla signora CP_1 Pt_1
a titolo di indennità di occupazione dell'immobile sito nel Comune di Montereale
[...]
Valcellina, meglio sopra identificato, e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto alla sig.ra a titolo di indennità di occupazione;
in subordine, in denegata ipotesi di Parte_1 accoglimento della domanda attorea, accogliersi l'eccezione di prescrizione ex art. 2947 comma
1 c.c. ed ex art. 2948, comma 1 n. 3 c.c. e quindi limitarsi l'indennità all'arco temporale che risultasse non prescritto ed in base all'importo mensile che risulterà in corso di causa e comunque in misura non superiore a quello indicato dall'attrice; respingere la domanda di condanna della signora al pagamento della somma di euro 15.000 oltre interessi alla CP_2 signora a titolo di indennità di occupazione dell'immobile sito in Venezia, meglio Parte_1 sopra identificato, e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto alla sig.ra a titolo di Parte_1
indennità di occupazione;
in subordine, in denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, accogliersi l'eccezione di prescrizione ex art. 2947 comma 1 c.c. ed ex art. 2948, comma 1 n. 3 c.c. e quindi limitarsi l'indennità all'arco temporale che risultasse non prescritto ed in base all'importo mensile che risulterà in corso di causa e comunque in misura non CP_ superiore a quello indicato dall'attrice; respingere la domanda di condanna delle convenute e a rimborsare la quota parte di tutte le spese sostenute dalla parte attrice per
[...] CP_2 le pratiche asseritamente finalizzate all'ottenimento dell'agibilità/abitabilità dell'immobile di
Montereale Valcellina, meglio sopra identificato, e per l'effetto dichiarare che nulla è dalle stesse dovuto alla signora in via riconvenzionale, dichiararsi la signora Parte_1 Parte_1
pagina 6 di 12 tenuta alla collazione di quanto ricevuto in vita dai genitori;
condannarsi la signora Parte_1
CP a pagare alle signore e a ciascuna secondo la rispettiva quota di proprietà, a CP_2 titolo di indennità per l'occupazione esclusiva dell'immobile sito nel Comune di Montereale
Valcellina piano primo da aprile 2019 a marzo 2023 (data deposito comparsa di costituzione -
47 mesi), rispettivamente euro 3.133,33 ed euro 12.533,33, somme quantificate utilizzando lo stesso criterio ipotizzato da controparte, o quelle maggiori o minor che risulteranno in corso di causa, sia in termini economici che temporali, oltre interessi;
in subordine, accertata e dichiarata la violazione del disposto di cui all'art. 1102 c.c. da parte di condannarla al Parte_1
CP pagamento in favore delle convenute e di una somma equitativamente CP_2 determinata per la compromissione del loro diritto al pari uso dell'appartamento del piano CP primo;
condannare la signora a rimborsare alle convenute e per la Parte_1 CP_2
quota di sua spettanza quale comproprietaria, le spese indicate in narrativa e documentate ed altre che dovessero risultare in corso di causa, dalle stesse sostenute, relative alle proprietà di
Montereale Valcellina e Venezia, meglio sopra identificate;
accertato e dichiarato che le pratiche amministrative ed i lavori commissionati dalla signora per l'immobile sito Parte_1
a Montereale Valcellina sono risultati inidonei al raggiungimento di qualsivoglia risultato migliorativo del bene comune e/o comunque utile alla divisione dell'immobile ma hanno viceversa comportato il deprezzamento dello stesso e comporteranno ora ingenti spese a carico di tutte le comproprietarie per poterlo regolarizzate, condannare la signora a) al Parte_1
CP risarcimento del danno in favore delle convenute e per il deprezzamento CP_2 dell'immobile quantificabile nella differenza risultante dal raffronto tra le stime dimesse, o nella diversa cifra che risulterà in corso di causa;
b) al pagamento in via esclusiva degli ulteriori costi che risulteranno necessari per la regolarizzazione dell'immobile; c) in subordine, in caso di CP mancato accoglimento della domanda sub b), al rimborso in favore delle convenute e CP_2 degli ulteriori costi che risulteranno necessari per la regolarizzazione dell'immobile nella
[...]
misura indicata dal Geom. o in quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa. CP_4
pagina 7 di 12 3. La causa veniva istruita mediante esame testimoniale e all'udienza del 10.10.2024, celebrata in modalità cartolare, il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190
c.p.c..
4. Si premette la necessità di procedere in modo graduale, esaminando primariamente le domande di collazione e di indennità con la presente sentenza parziale non definitiva, per poi procedere alla successiva fase istruttoria volta alla valutazione dell'intero asse ereditario composto da masse plurime e alla successiva divisione e conteggio delle eventuali spettanze in ordine alle spese relative agli immobili.
4.1 Le domande di collazione formulate da parte attrice non trovano accoglimento in quanto infondate.
L'azione di collazione, delineata agli artt. 737 e ss c.c. e, presuppone che il de cuius abbia effettuato donazioni dirette o indirette ai figli, loro discendenti o al coniuge e prevede il conferimento di tali beni oggetto di donazione ai coeredi, donde la necessità in fase preliminare alla divisione di disporre i conferimenti a norma dell'art. 724 c.c..
E' onere della parte che richiede la collazione provare l'esistenza delle donazioni ovvero la natura di donazione, ancorché indiretta, degli atti di disposizione effettuati in vita dal de cuius; onere della prova che non appare soddisfatto nel caso in esame.
Da una parte, in relazione alla somma pari ad € 10.330,00, non risulta pacifica e nemmeno deducibile per presunzioni la corrispondenza tra la cifra consegnata dalla madre al Persona_2 figlio nel 2004 e la vendita della quota di 1/6 dell'immobile di Monreale Controparte_3
Valcellina, di proprietà di quest'ultimo, alla sorella Si osserva, in primo luogo, che la CP_1
vendita si è realizzata solo nel 2014, successivamente al decesso della madre e Persona_2
CP che tale vendita è avvenuta tra i fratelli e e, pur essendo richiamato un assegno CP_3
del 2004, tale assegno non è agli atti e dunque non è dato conoscerne la provenienza (doc. 7). In secondo luogo, anche a voler valorizzare la dichiarazione resa da il 15.04.2008 Persona_2
(doc. 8), la stessa non appare del tutto chiara ed in ogni sembra piuttosto far riferimento ad un Per_ CP atto di disposizione nell'interesse e a favore delle nipoti e non già della figlia , Pt_2
peraltro volontà poi non richiamata nel successivo testamento reso dalla stessa Persona_2
pagina 8 di 12 (doc. 5 fascicolo attrice). In terzo luogo, si consideri l'assenza di prova e allegazioni in ordine allo spirito di liberalità che avrebbe dovuto governare tale accordo donativo.
Dall'altra parte, in relazione alla somma di l. 15.000.000 si osserva che, allo stesso modo, non solo non risulta provata la natura di donazione dell'atto di cessione del denaro dalla madre Per_2
al figlio , ma la stessa attrice utilizza quale documentazione a sostegno della propria CP_3
richiesta la lettera di che chiaramente fa riferimento ad un prestito (doc. 14). CP_1
Ricostruzione che ha trovato sostegno anche nella testimonianza di che, per Testimone_1
quanto generica e di dubbia attendibilità in ordine alla effettiva restituzione delle somme, conferma la natura di mutuo gratuito della prestazione e non già di atto dispositivo governato da spirito di liberalità.
Si ritiene pertanto che anche la somma di Lire 15.000.000 (€ 7.746,85) non sia oggetto di una donazione, bensì di un prestito in denaro effettuato dalla madre al figlio Controparte_3
E' pur vero che parte convenuta non ha fornito una adeguata prova della Controparte_3
restituzione stante che le dichiarazioni rese dalla teste sono piuttosto generiche Testimone_1
e prive di riscontro sia in ordine al momento in cui sarebbero avvenute le restituzioni sia in ordine al quantum di denaro versato. Si osserva peraltro che, ricordando la teste, che la restituzione avveniva in occasione di compleanni o festività permane la possibilità che le somme eventualmente consegnate alla madre nelle predette occasioni fossero invece un regalo a quest'ultima e non già la restituzione di un debito (si veda verbale del 07.05.2024).
4.2. Parimenti infondata la domanda di collazione avanzata dai convenuti nei confronti della sorella per le somme di lire 4.500.000 e 1.500.000 versate dal padre in favore di Parte_1 quest'ultima risultando, dall'esame degli atti e della documentazione, del tutto assente la prova dell'effettiva consegna del denaro ad e dello spirito di liberalità a fondamento Parte_1 dell'atto donativo.
Alla luce di quanto esposto, le domande di collazione vengono integralmente respinte.
5. L'istruttoria sino ad ora celebrata consente di decidere altresì la questione della spettanza o meno dell'indennità di occupazione richiesta reciprocamente dalle parti per gli immobili di San
Leonardo in Valcellina e di Venezia.
pagina 9 di 12 5.1 La domanda di indennità di occupazione formulata da sulla base dell'asserita Parte_1 impossibilità di quest'ultima di utilizzare l'immobile di San Leonardo in Valcellina, viene respinta in quanto infondata.
Le dichiarazioni testimoniali non appaiono sufficienti a ritenere provato il presupposto del riconoscimento dell'indennità di occupazione consistente nella assoluta impossibilità da parte della richiedente di godimento del bene, neanche parziale o per alcuni periodi di tempo. Si consideri infatti che l'eventuale suddivisione degli spazi, tra piano terra e piano primo, con attribuzione del piano terra ad uno dei comproprietari e il piano primo all'altro non può ritenersi equiparato al mancato utilizzo. Emerge poi pacificamente che la stessa ha eseguito alcuni lavori sull'immobile di San Leonardo in Valcellina, si Parte_1
vedano le dichiarazioni delle teste di parte attrice ove afferma che “è Parte_3
venuta a vivere a casa mia finchè non ha finito i lavori” e ancora “ADR ogni volta che veniva a controllare i lavori, veniva dormire a casa mia, ogni quindici gg o alle volte passava qualche mese e si tratteneva a casa mia qualche giorno da 3 giorni a una settimana a seconda di quello che doveva fare;
questo per il periodo dei lavori.” (verbale del 07.05.2024).
Si aggiunga che è emerso altresì che una stanza al piano primo era stata chiusa dalla stessa si vedano dichiarazioni della teste di parte convenuta ove Parte_1 Testimone_2 afferma che “sub 3): si mi ricordo la circostanza in cui ho trovato la camera chiusa a chiave e ricordo di aver fatto anche un video quel giorno;
mi sembra di ricordare che fosse aprile 2019“; donde aveva accesso all'immobile con una certa continuità, per Parte_1
fare i lavori e per chiudere i suoi beni in una stanza, e non risulta dimostrato, al contrario,
l'effettivo rifiuto all'accesso all'immobile, posto che la dichiarazione resa dal tecnico Geom fa riferimento ad un singolo episodio in un arco temporale molto esteso e comunque Pt_4 limitato ad esigenze tecniche preordinate all'esecuzione di alcuni lavori. (verbale del
07.05.2024).
Quanto alla circostanza riportata da parte attrice e dalla teste , Parte_3
relativa ai lucchetti apposti nei contatori, non appare dirimente se si considera che la stessa pagina 10 di 12 teste ha affermato che si recava da lei e alloggiava da lei per la durata dei lavori, dalla Pt_1
stessa predisposti, non già perché impedita ad alloggiarvi per fatto impeditivo degli altri comproprietari e non è emerso con chiarezza chi avrebbe apposto tali lucchetti.
L'evidente utilizzo promiscuo dell'immobile indiviso di San Leonardo in Valcellina non consente di affermare la lesione del diritto della comproprietaria donde il rigetto Parte_1
della domanda risarcitoria.
5.2. In relazione all'immobile di Venezia, non emerge dagli atti di causa e dai documenti alcuna prova della richiesta da parte di di utilizzare l'immobile e nemmeno la Parte_1 prova dell'eventuale impedimento e rifiuto nell'utilizzo.
Il doc. 30 del fascicolo di parte attrice non fa che confermare tale assunto posto che tra le sorelle e c'era la chiara intenzione di chiarire la natura della permanenza Pt_1 CP_5 di nell'appartamento di Venezia e non già la volontà di di utilizzarlo;
inoltre si CP_2 Pt_1 osserva che l'immobile di Venezia è stato alienato senza alcun ostacolo da parte di CP_2 che ha reperito un diverso alloggio consentendo la vendita dell'immobile libero.
[...]
Non si ritiene pertanto che nemmeno in relazione al predetto immobile si sia provata l'effettiva lesione del diritto del comproprietario donde l'assenza del presupposto per la tutela risarcitoria.
Anche la presente domanda non può trovare accoglimento.
5.3. In relazione alla richiesta di indennità di occupazione nei confronti di si Parte_1
richiama quanto affermato nel capoverso 5.1. per rigettare la domanda secondo le medesime ragioni. L'immobile indiviso risulta utilizzato in modo promiscuo quanto meno dalle sorelle CP
e e non appare da nessuna delle parti in causa soddisfatto l'onere della Parte_1
prova della lesione del diritto del comproprietario e della relativa spettanza della tutela risarcitoria.
6. Il pacifico possesso dei beni, utilizzo dei beni dell'eredità e l'attività di sanatoria posta in essere da consente di affermare che la successione dei signori e Parte_1 Persona_1 [...]
è già aperta e non appare necessaria alcuna dichiarazione di apertura da parte di questo Per_2
Giudice.
pagina 11 di 12 7. Chiarito quanto detto, si ritiene di dover procedere con rimessione sul ruolo istruttorio del presente fascicolo al fine di proseguire l'istruttoria finalizzata alla divisione del patrimonio ereditario e alla eventuale e successiva assegnazione dei beni con il calcolo dei relativi conteggi e spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
RIGETTA le domande di collazione formulate dalla parte attrice e dalla parte convenuta per le ragioni esposte;
RIGETTA le domande di indennità di occupazione formulate da parte attrice e da parte convenuta per le ragioni esposte;
RIMETTE sul ruolo istruttorio la controversia per le restanti questioni, come da separata ordinanza.
Venezia, 28 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Alice Zorzi
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alice Zorzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 70/2023 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Cordella ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Venezia, Cannaregio 3918, giusta procura in atti;
ATTORE contro
(C.F. ), (C.F. , CP_1 C.F._2 CP_2 C.F._3
(C.F. ), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Controparte_3 C.F._4
Bartolomeo Suppiej, Maila Forzutti e Natascia Longo ed elettivamente domiciliati presso lo studio degli stessi a Venezia, San Marco 5369/A, giusta procura in atti;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da comparse conclusionali depositate in atti.
pagina 1 di 12 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha citato in giudizio ed per chiedere di Parte_1 CP_1 CP_2 Controparte_3
dichiararsi aperta la successione legittima di e testamentaria di e Persona_1 Persona_2
disporsi la divisione, secondo le rispettive quote di diritto, dei beni mobili e immobili costituenti il patrimonio, previa collazione di quanto ricevuto in vita dai genitori da parte dei convenuti;
deducendo di essere comproprietaria, dei seguenti beni immobili, siti nel Comune di
Montereale Valcellina (PN), così catastalmente identificati: A) Catasto fabbricati: Fg. 48 – Part. 690 – Sub 1 – Cat. A/3 – Vani 4 - R.C. Euro 289,22 via del Bosco n. 6B, piano S1 – T;
B)
Catasto fabbricati: Fg. 48 – Part. 690 – Sub 2 – Cat. A/3 – Vani 4 - R.C. Euro 289,22 via del
Bosco n. 6A, piano T-1-2 (proprietà: quota 1/6, quota 4/6, Parte_1 CP_1 CP_2
1/6); C) Catasto Terreni: Fg. 41 – Part. 219 – Seminativo Cl. 3 – Sup. h 0.20.50 Reddito Dom.
Euro 11,65 Agrario 7,41 (proprietà: quota ¼, quota ¼, Controparte_3 Parte_1 CP_1
quota ¼, ¼); deducendo che i suddetti beni sono pervenuti a seguito di successione CP_2
in morte, prima del padre e poi della madre deducendo che con Persona_1 Persona_2
CP testamento ha indicato la figlia quale unica erede della propria quota di 2/6 Persona_2
degli immobili siti nel Comune di Montereale Valcellina (PN), Catasto Fabbricati, Fg. 48 –
Part. 690 – Sub 1 e Fg. 48 – Part. 690 – Sub 2, pervenutale per successione legittima in morte del marito, mentre tutti gli altri beni avrebbero dovuto essere divisi in parti Persona_1
CP uguali tra i figli, , e per successione legittima;
deducendo che Pt_1 CP_3 CP_2 [...] ha dichiarato di aver corrisposto al figlio la somma di € 10.329,12 Per_2 Controparte_3
come corrispettivo per la cessione della sua quota, pari a 1/6 degli immobili in questione;
deducendo che con atto di compravendita del 01.09.2014, ha acquistato dal fratello CP_1
la quota indivisa di 1/6 della piena proprietà dei beni sopra descritti, già pagata dalla CP_3 madre;
deducendo che, con il prezzo convenuto di € 10.330,00 che è stato corrisposto nel 2004 CP da al figlio , la signora ha acquistato nel 2014 la quota di 1/6 degli Persona_2 CP_3
stessi immobili sopra descritti e pertanto la somma sopra indicata dovrà essere collazionata in quanto riconducibile ad una donazione;
deducendo, inoltre, che il signor ha Controparte_3
ricevuto dalla madre la somma di 15.000.000 di Lire, anch'esse a titolo di donazione, che dovrà
pagina 2 di 12 essere collazionata;
deducendo anche che ha sempre utilizzato, dalla morte del padre, CP_1 in via esclusiva, l'immobile sito nel Comune di Montereale Valcellina sub A), piani S 1 – T, e che pertanto la stessa dovrà versare, all'attrice, la quota parte dell'indennità di occupazione calcolata ad oggi in € 18.400,00; deducendo che nel patrimonio ereditario era ricompreso l'immobile sito in Venezia, Cannaregio 2978/E venduto in data 09.05.2018 e che detto immobile, dalla morte della madre sino al momento della vendita, è stato utilizzato, con tutti i beni mobili ivi presenti, in via esclusiva, dalla signora e che pertanto la stessa CP_2 dovrà versare all'attrice, alla quale ne è stato impedito l'utilizzo, la quota parte di ¼ dell'indennità di occupazione, pari a € 15.000,00; deducendo di avere sostenuto tutte le spese per ottenere l'agibilità e l'abitabilità degli immobili ereditari siti nel Comune di Montereale
Valcellina sub A) e B), al fine di poter procedere alla divisione degli stessi, e che le relative spese, dovranno essere rimborsate all'attrice, pro quota, dalle comproprietarie, oltre alle spese successive.
Parte attrice ha pertanto chiesto, nel merito, di dichiararsi aperta la successione legittima del signor e testamentaria della signora disporsi la divisione, secondo Persona_1 Persona_2
le rispettive quote di diritto, dei beni mobili e immobili costituenti il patrimonio, previa collazione di quanto ricevuto in vita dai genitori da parte dei convenuti, con assegnazione alla signora dell'immobile sito nel Comune di Montereale Valcellina (PN) così Parte_1
catastalmente identificato: Catasto Fabbricati, Fg. 48 – Part. 690 – Sub 2 – Cat. A/3 – Vani 4 -
R.C. Euro 289,22 via del Bosco n. 6A, piano T-1-2, compresi i beni mobili e del terreno così catastalmente identificato: Catasto Terreni: Fg. 41 – Part. 219 – Seminativo Cl. 3 – Sup. h
0.20.50 Reddito Dom. Euro 11,65 Agrario 7,41; condannarsi la signora previo CP_1 rendimento del conto, a pagare alla signora a titolo di indennità per l'occupazione Parte_1 esclusiva dell'immobile sito nel Comune di Montereale Valcellina (PN), così catastalmente identificato: Catasto Fabbricati, Fg. 48 – Part. 690 – Sub 1 – Cat. A/3 – Vani 4 - R.C. Euro
289,22 via del Bosco, n. 6B, piano S1 – T, la somma di € 18.400,00 o quella maggiore o minore di giustizia, oltre interessi;
condannarsi la signora previo rendimento del conto, a CP_2 pagare alla signora a titolo di indennità per l'occupazione esclusiva dell'immobile Parte_1
pagina 3 di 12 già di proprietà comune, sito in Venezia, Cannaregio 2978/E, la somma di € 15.000,00 o quella maggiore o minore di giustizia, oltre interessi;
condannarsi le convenute e CP_1 CP_2
a rimborsare la quota parte di tutte le spese sostenute dalla parte attrice per le pratiche finalizzate all'ottenimento dell'agibilità / abitabilità degli immobili ereditari.
2. , e si sono costituiti in giudizio ed hanno aderito alla CP_1 Controparte_3 CP_2
domanda di divisione, tuttavia, hanno chiesto il parziale rigetto delle domande di assegnazione di parte attrice, nonché la quantificazione degli eventuali conguagli, la compensazione di eventuali somme che risultassero loro dovute con i rispettivi crediti;
chiedendo, inoltre, che l'immobile sito nel Comune di Montereale Valcellina (PN), catastalmente identificato al
Catasto Fabbricati Fg. 48 – Part. 690 – Sub 1 - piano S1- T - Cat. A/3 - vani 4 – R.C. Euro
289,22 via del Bosco n. 6°B e Sub 2 - piano T – 1 - 2– Cat. A/3 – vani 4 - R.C. Euro 289,22 via del Bosco n. 6°A, non essendo comodamente divisibile secondo le rispettive quote di proprietà
(4/6 in capo ad 1/6 in capo a 1/6 in capo ad e data CP_1 CP_2 Parte_1
l'impossibilità di formare in concreto porzioni tutte suscettibili di autonomo e libero godimento ai fini dell'utilizzo residenziale a cui l'immobile è destinato, venga assegnato congiuntamente e CP per intero, compresi i beni mobili, salvo conguaglio, ad e ai sensi dell'art. 720 CP_2
c.c., titolari unitamente dei 5/6, nulla opponendo deducendo inoltre che, tutti Controparte_3 comproprietari della quota indivisa di ¼, non si oppongono all'assegnazione in via esclusiva alla signora salvo conguaglio del terreno catastalmente identificato al Catasto Parte_1
Terreni, Fg. 41 – Part. 219 – Seminativo Cl.3 – Sup. h 0.20.50 Reddito Dom. Euro 11,65
Agrario 7,41; contestando tutto quanto dedotto da controparte in ordine alla domanda di collazione perché, in primo luogo, con riguardo alla somma di € 10.330,00 non vi sarebbe correlazione tra la compravendita della cessione della quota parte dell'immobile e la dichiarazione di già deceduta al momento della vendita;
in secondo luogo, perché, Persona_2
in riferimento alla somma di lire 15.000.000, si sarebbe trattato di un prestito interamente restituito pertanto risulterebbe insussistente il requisito della donazione;
deducendo, al contrario, la sussistenza di ulteriori donazioni a favore dell'attrice da parte del padre per le somme di L.
4.500.000 e L. 1.500.000 che dovranno essere poste in collazione;
contestando le pagina 4 di 12 domande di condanna all'indennità di occupazione formulate da controparte in quanto infondate ed, in ogni caso, prescritte ai sensi degli artt. 2947 co. 1 c.c. e 2948 co. 1 n.3 c.c.; deducendo la non spettanza del rimborso delle spese richieste da avendo la stessa sostenute le Parte_1
spese nel proprio esclusivo interesse per il miglioramento del godimento del bene.
Al contempo i convenuti hanno osservato che sarebbe tenuta alla corresponsione Parte_1 per la quota di un quarto delle spese condominiali riferite all'immobile di Venezia integralmente sostenute da nonché la corresponsione della propria parte di spese CP_2 anche relative all'immobile di Montereale Valcellina integralmente sostenute da per CP_1
la manutenzione ordinaria e straordinaria.
Parte convenuta ha pertanto chiesto, nel merito, dichiarata aperta la successione legittima di nato nel comune di Montereale Valcellina (PN) e quella testamentaria di Persona_1 [...]
disporsi la divisione, secondo le rispettive quote di diritto, dei beni mobili e immobili Per_2
costituenti il patrimonio comune sopra indicato, previa collazione di quanto risultasse ricevuto in vita dai genitori da ciascuna parte, con compensazione tra le parti delle somme che dovessero risultare reciprocamente dovute a qualunque titolo, compresi gli eventuali conguagli nei limiti di quanto contabilmente possibile, secondo le seguenti modalità: 1) Immobile sito nel Comune di Montereale Valcellina (PN), catastalmente identificato al Catasto Fabbricati Fg. 48 – Part. 690 – Sub 1 - piano S1- T - Cat. A/3 - vani 4 – R.C. Euro 289,22 via del Bosco n. 6°B e Sub 2 - piano T – 1 - 2– Cat. A/3 – vani 4 - R.C. Euro 289,22 via del Bosco n. 6°A: accertato e dichiarato che trattandosi di immobile non comodamente divisibile secondo le rispettive quote di proprietà (4/6 in capo ad 1/6 in capo a 1/6 in capo ad e CP_1 CP_2 Parte_1
CP che le convenute e ai sensi dell'art. 720 c.c., titolari unitamente dei 5/6, ne CP_2 chiedono congiuntamente e per l'intero l'assegnazione, compresi i beni mobili, per le ragioni esposte in narrativa, disporsi l'assegnazione di detto immobile alle stesse congiuntamente e per l'intero, compresi i beni mobili, salvo conguaglio;
nulla oppone il convenuto Controparte_3
2) Terreno catastalmente identificato al Catasto Terreni, Fg. 41 – Part. 219 – Seminativo Cl.3 –
Sup. h 0.20.50 Reddito Dom. Euro 11,65 Agrario 7,41: i convenuti, proprietari ciascuno della quota indivisa di 1/4, non si oppongono alla assegnazione in via esclusiva alla signora Pt_1
pagina 5 di 12 CP_
salvo conguaglio;
rigettarsi la domanda di collazione nei confronti dei convenuti Pt_1 ed perché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto dichiarare che
[...] Controparte_3
nulla deve essere dai medesimi conferito in collazione;
in subordine, qualora codesto Tribunale ritenesse sussistente la donazione indiretta in favore di limitarsi la collazione alla CP_1 somma chiesta dall'attrice indipendentemente dal valore della quota quale risulterà in corso di causa;
ancora in subordine, qualora codesto Tribunale ritenesse non sussistente la donazione indiretta in favore di dichiararsi che la somma di euro 10.330 non è comunque dovuta CP_1
nemmeno da parte del convenuto respingere la domanda di condanna della Controparte_3
signora al pagamento della somma di euro 18.400 oltre interessi alla signora CP_1 Pt_1
a titolo di indennità di occupazione dell'immobile sito nel Comune di Montereale
[...]
Valcellina, meglio sopra identificato, e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto alla sig.ra a titolo di indennità di occupazione;
in subordine, in denegata ipotesi di Parte_1 accoglimento della domanda attorea, accogliersi l'eccezione di prescrizione ex art. 2947 comma
1 c.c. ed ex art. 2948, comma 1 n. 3 c.c. e quindi limitarsi l'indennità all'arco temporale che risultasse non prescritto ed in base all'importo mensile che risulterà in corso di causa e comunque in misura non superiore a quello indicato dall'attrice; respingere la domanda di condanna della signora al pagamento della somma di euro 15.000 oltre interessi alla CP_2 signora a titolo di indennità di occupazione dell'immobile sito in Venezia, meglio Parte_1 sopra identificato, e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto alla sig.ra a titolo di Parte_1
indennità di occupazione;
in subordine, in denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, accogliersi l'eccezione di prescrizione ex art. 2947 comma 1 c.c. ed ex art. 2948, comma 1 n. 3 c.c. e quindi limitarsi l'indennità all'arco temporale che risultasse non prescritto ed in base all'importo mensile che risulterà in corso di causa e comunque in misura non CP_ superiore a quello indicato dall'attrice; respingere la domanda di condanna delle convenute e a rimborsare la quota parte di tutte le spese sostenute dalla parte attrice per
[...] CP_2 le pratiche asseritamente finalizzate all'ottenimento dell'agibilità/abitabilità dell'immobile di
Montereale Valcellina, meglio sopra identificato, e per l'effetto dichiarare che nulla è dalle stesse dovuto alla signora in via riconvenzionale, dichiararsi la signora Parte_1 Parte_1
pagina 6 di 12 tenuta alla collazione di quanto ricevuto in vita dai genitori;
condannarsi la signora Parte_1
CP a pagare alle signore e a ciascuna secondo la rispettiva quota di proprietà, a CP_2 titolo di indennità per l'occupazione esclusiva dell'immobile sito nel Comune di Montereale
Valcellina piano primo da aprile 2019 a marzo 2023 (data deposito comparsa di costituzione -
47 mesi), rispettivamente euro 3.133,33 ed euro 12.533,33, somme quantificate utilizzando lo stesso criterio ipotizzato da controparte, o quelle maggiori o minor che risulteranno in corso di causa, sia in termini economici che temporali, oltre interessi;
in subordine, accertata e dichiarata la violazione del disposto di cui all'art. 1102 c.c. da parte di condannarla al Parte_1
CP pagamento in favore delle convenute e di una somma equitativamente CP_2 determinata per la compromissione del loro diritto al pari uso dell'appartamento del piano CP primo;
condannare la signora a rimborsare alle convenute e per la Parte_1 CP_2
quota di sua spettanza quale comproprietaria, le spese indicate in narrativa e documentate ed altre che dovessero risultare in corso di causa, dalle stesse sostenute, relative alle proprietà di
Montereale Valcellina e Venezia, meglio sopra identificate;
accertato e dichiarato che le pratiche amministrative ed i lavori commissionati dalla signora per l'immobile sito Parte_1
a Montereale Valcellina sono risultati inidonei al raggiungimento di qualsivoglia risultato migliorativo del bene comune e/o comunque utile alla divisione dell'immobile ma hanno viceversa comportato il deprezzamento dello stesso e comporteranno ora ingenti spese a carico di tutte le comproprietarie per poterlo regolarizzate, condannare la signora a) al Parte_1
CP risarcimento del danno in favore delle convenute e per il deprezzamento CP_2 dell'immobile quantificabile nella differenza risultante dal raffronto tra le stime dimesse, o nella diversa cifra che risulterà in corso di causa;
b) al pagamento in via esclusiva degli ulteriori costi che risulteranno necessari per la regolarizzazione dell'immobile; c) in subordine, in caso di CP mancato accoglimento della domanda sub b), al rimborso in favore delle convenute e CP_2 degli ulteriori costi che risulteranno necessari per la regolarizzazione dell'immobile nella
[...]
misura indicata dal Geom. o in quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa. CP_4
pagina 7 di 12 3. La causa veniva istruita mediante esame testimoniale e all'udienza del 10.10.2024, celebrata in modalità cartolare, il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190
c.p.c..
4. Si premette la necessità di procedere in modo graduale, esaminando primariamente le domande di collazione e di indennità con la presente sentenza parziale non definitiva, per poi procedere alla successiva fase istruttoria volta alla valutazione dell'intero asse ereditario composto da masse plurime e alla successiva divisione e conteggio delle eventuali spettanze in ordine alle spese relative agli immobili.
4.1 Le domande di collazione formulate da parte attrice non trovano accoglimento in quanto infondate.
L'azione di collazione, delineata agli artt. 737 e ss c.c. e, presuppone che il de cuius abbia effettuato donazioni dirette o indirette ai figli, loro discendenti o al coniuge e prevede il conferimento di tali beni oggetto di donazione ai coeredi, donde la necessità in fase preliminare alla divisione di disporre i conferimenti a norma dell'art. 724 c.c..
E' onere della parte che richiede la collazione provare l'esistenza delle donazioni ovvero la natura di donazione, ancorché indiretta, degli atti di disposizione effettuati in vita dal de cuius; onere della prova che non appare soddisfatto nel caso in esame.
Da una parte, in relazione alla somma pari ad € 10.330,00, non risulta pacifica e nemmeno deducibile per presunzioni la corrispondenza tra la cifra consegnata dalla madre al Persona_2 figlio nel 2004 e la vendita della quota di 1/6 dell'immobile di Monreale Controparte_3
Valcellina, di proprietà di quest'ultimo, alla sorella Si osserva, in primo luogo, che la CP_1
vendita si è realizzata solo nel 2014, successivamente al decesso della madre e Persona_2
CP che tale vendita è avvenuta tra i fratelli e e, pur essendo richiamato un assegno CP_3
del 2004, tale assegno non è agli atti e dunque non è dato conoscerne la provenienza (doc. 7). In secondo luogo, anche a voler valorizzare la dichiarazione resa da il 15.04.2008 Persona_2
(doc. 8), la stessa non appare del tutto chiara ed in ogni sembra piuttosto far riferimento ad un Per_ CP atto di disposizione nell'interesse e a favore delle nipoti e non già della figlia , Pt_2
peraltro volontà poi non richiamata nel successivo testamento reso dalla stessa Persona_2
pagina 8 di 12 (doc. 5 fascicolo attrice). In terzo luogo, si consideri l'assenza di prova e allegazioni in ordine allo spirito di liberalità che avrebbe dovuto governare tale accordo donativo.
Dall'altra parte, in relazione alla somma di l. 15.000.000 si osserva che, allo stesso modo, non solo non risulta provata la natura di donazione dell'atto di cessione del denaro dalla madre Per_2
al figlio , ma la stessa attrice utilizza quale documentazione a sostegno della propria CP_3
richiesta la lettera di che chiaramente fa riferimento ad un prestito (doc. 14). CP_1
Ricostruzione che ha trovato sostegno anche nella testimonianza di che, per Testimone_1
quanto generica e di dubbia attendibilità in ordine alla effettiva restituzione delle somme, conferma la natura di mutuo gratuito della prestazione e non già di atto dispositivo governato da spirito di liberalità.
Si ritiene pertanto che anche la somma di Lire 15.000.000 (€ 7.746,85) non sia oggetto di una donazione, bensì di un prestito in denaro effettuato dalla madre al figlio Controparte_3
E' pur vero che parte convenuta non ha fornito una adeguata prova della Controparte_3
restituzione stante che le dichiarazioni rese dalla teste sono piuttosto generiche Testimone_1
e prive di riscontro sia in ordine al momento in cui sarebbero avvenute le restituzioni sia in ordine al quantum di denaro versato. Si osserva peraltro che, ricordando la teste, che la restituzione avveniva in occasione di compleanni o festività permane la possibilità che le somme eventualmente consegnate alla madre nelle predette occasioni fossero invece un regalo a quest'ultima e non già la restituzione di un debito (si veda verbale del 07.05.2024).
4.2. Parimenti infondata la domanda di collazione avanzata dai convenuti nei confronti della sorella per le somme di lire 4.500.000 e 1.500.000 versate dal padre in favore di Parte_1 quest'ultima risultando, dall'esame degli atti e della documentazione, del tutto assente la prova dell'effettiva consegna del denaro ad e dello spirito di liberalità a fondamento Parte_1 dell'atto donativo.
Alla luce di quanto esposto, le domande di collazione vengono integralmente respinte.
5. L'istruttoria sino ad ora celebrata consente di decidere altresì la questione della spettanza o meno dell'indennità di occupazione richiesta reciprocamente dalle parti per gli immobili di San
Leonardo in Valcellina e di Venezia.
pagina 9 di 12 5.1 La domanda di indennità di occupazione formulata da sulla base dell'asserita Parte_1 impossibilità di quest'ultima di utilizzare l'immobile di San Leonardo in Valcellina, viene respinta in quanto infondata.
Le dichiarazioni testimoniali non appaiono sufficienti a ritenere provato il presupposto del riconoscimento dell'indennità di occupazione consistente nella assoluta impossibilità da parte della richiedente di godimento del bene, neanche parziale o per alcuni periodi di tempo. Si consideri infatti che l'eventuale suddivisione degli spazi, tra piano terra e piano primo, con attribuzione del piano terra ad uno dei comproprietari e il piano primo all'altro non può ritenersi equiparato al mancato utilizzo. Emerge poi pacificamente che la stessa ha eseguito alcuni lavori sull'immobile di San Leonardo in Valcellina, si Parte_1
vedano le dichiarazioni delle teste di parte attrice ove afferma che “è Parte_3
venuta a vivere a casa mia finchè non ha finito i lavori” e ancora “ADR ogni volta che veniva a controllare i lavori, veniva dormire a casa mia, ogni quindici gg o alle volte passava qualche mese e si tratteneva a casa mia qualche giorno da 3 giorni a una settimana a seconda di quello che doveva fare;
questo per il periodo dei lavori.” (verbale del 07.05.2024).
Si aggiunga che è emerso altresì che una stanza al piano primo era stata chiusa dalla stessa si vedano dichiarazioni della teste di parte convenuta ove Parte_1 Testimone_2 afferma che “sub 3): si mi ricordo la circostanza in cui ho trovato la camera chiusa a chiave e ricordo di aver fatto anche un video quel giorno;
mi sembra di ricordare che fosse aprile 2019“; donde aveva accesso all'immobile con una certa continuità, per Parte_1
fare i lavori e per chiudere i suoi beni in una stanza, e non risulta dimostrato, al contrario,
l'effettivo rifiuto all'accesso all'immobile, posto che la dichiarazione resa dal tecnico Geom fa riferimento ad un singolo episodio in un arco temporale molto esteso e comunque Pt_4 limitato ad esigenze tecniche preordinate all'esecuzione di alcuni lavori. (verbale del
07.05.2024).
Quanto alla circostanza riportata da parte attrice e dalla teste , Parte_3
relativa ai lucchetti apposti nei contatori, non appare dirimente se si considera che la stessa pagina 10 di 12 teste ha affermato che si recava da lei e alloggiava da lei per la durata dei lavori, dalla Pt_1
stessa predisposti, non già perché impedita ad alloggiarvi per fatto impeditivo degli altri comproprietari e non è emerso con chiarezza chi avrebbe apposto tali lucchetti.
L'evidente utilizzo promiscuo dell'immobile indiviso di San Leonardo in Valcellina non consente di affermare la lesione del diritto della comproprietaria donde il rigetto Parte_1
della domanda risarcitoria.
5.2. In relazione all'immobile di Venezia, non emerge dagli atti di causa e dai documenti alcuna prova della richiesta da parte di di utilizzare l'immobile e nemmeno la Parte_1 prova dell'eventuale impedimento e rifiuto nell'utilizzo.
Il doc. 30 del fascicolo di parte attrice non fa che confermare tale assunto posto che tra le sorelle e c'era la chiara intenzione di chiarire la natura della permanenza Pt_1 CP_5 di nell'appartamento di Venezia e non già la volontà di di utilizzarlo;
inoltre si CP_2 Pt_1 osserva che l'immobile di Venezia è stato alienato senza alcun ostacolo da parte di CP_2 che ha reperito un diverso alloggio consentendo la vendita dell'immobile libero.
[...]
Non si ritiene pertanto che nemmeno in relazione al predetto immobile si sia provata l'effettiva lesione del diritto del comproprietario donde l'assenza del presupposto per la tutela risarcitoria.
Anche la presente domanda non può trovare accoglimento.
5.3. In relazione alla richiesta di indennità di occupazione nei confronti di si Parte_1
richiama quanto affermato nel capoverso 5.1. per rigettare la domanda secondo le medesime ragioni. L'immobile indiviso risulta utilizzato in modo promiscuo quanto meno dalle sorelle CP
e e non appare da nessuna delle parti in causa soddisfatto l'onere della Parte_1
prova della lesione del diritto del comproprietario e della relativa spettanza della tutela risarcitoria.
6. Il pacifico possesso dei beni, utilizzo dei beni dell'eredità e l'attività di sanatoria posta in essere da consente di affermare che la successione dei signori e Parte_1 Persona_1 [...]
è già aperta e non appare necessaria alcuna dichiarazione di apertura da parte di questo Per_2
Giudice.
pagina 11 di 12 7. Chiarito quanto detto, si ritiene di dover procedere con rimessione sul ruolo istruttorio del presente fascicolo al fine di proseguire l'istruttoria finalizzata alla divisione del patrimonio ereditario e alla eventuale e successiva assegnazione dei beni con il calcolo dei relativi conteggi e spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
RIGETTA le domande di collazione formulate dalla parte attrice e dalla parte convenuta per le ragioni esposte;
RIGETTA le domande di indennità di occupazione formulate da parte attrice e da parte convenuta per le ragioni esposte;
RIMETTE sul ruolo istruttorio la controversia per le restanti questioni, come da separata ordinanza.
Venezia, 28 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Alice Zorzi
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