Art. 7.
Per effetto della riliquidazione, in nessun caso puo' essere attribuito come nuovo trattamento annuo di pensione diretta un trattamento inferiore a quello corrispondente in godimento o spettante al 31 dicembre 1966. Qualora tale ultimo trattamento sia compreso tra lire 2.500.000 e lire 2.552.000, come nuovo trattamento annuo in nessun caso puo' essere attribuito un trattamento inferiore a lire 2.552.000. Qualora invece detto trattamento non raggiunga le lire 2.500.000, in nessun caso puo' essere attribuito un trattamento inferiore a quello riferito al 31 dicembre 1966 con una maggiorazione di lire 52.000.
L'eventuale integrazione del trattamento derivante dall'applicazione del comma precedente e' attribuita alla quota di pensione di cui alla lettera b) dell'articolo 3 della citata legge n. 965 del 1965 .
Per effetto della riliquidazione, in nessun caso puo' essere attribuito come nuovo trattamento annuo di pensione diretta un trattamento inferiore a quello corrispondente in godimento o spettante al 31 dicembre 1966. Qualora tale ultimo trattamento sia compreso tra lire 2.500.000 e lire 2.552.000, come nuovo trattamento annuo in nessun caso puo' essere attribuito un trattamento inferiore a lire 2.552.000. Qualora invece detto trattamento non raggiunga le lire 2.500.000, in nessun caso puo' essere attribuito un trattamento inferiore a quello riferito al 31 dicembre 1966 con una maggiorazione di lire 52.000.
L'eventuale integrazione del trattamento derivante dall'applicazione del comma precedente e' attribuita alla quota di pensione di cui alla lettera b) dell'articolo 3 della citata legge n. 965 del 1965 .