Articolo 9 della Legge 30 marzo 1981, n. 119
Articolo 8Articolo 10
Versione
23 aprile 1981
Art. 9.
Per la prosecuzione degli interventi di competenza della Cassa per il Mezzogiorno e' autorizzato lo stanziamento di lire 2.000 miliardi a favore della Cassa stessa per l'anno finanziario 1981, fermo restando quanto previsto nel secondo comma dell'articolo 24 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 .
Entrata in vigore il 23 aprile 1981
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