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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/06/2025, n. 2781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2781 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al n. 12965 del 2023 R.G..L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. INGLIMA VINCENZO ricorrente
CONTRO
Controparte_1
[...]
Con l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO resistente
Avente ad oggetto: Altre ipotesi all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art 127ter cpc in data 16/06/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
dichiara che parte ricorrente non può essere condannata alla rifusione delle spese di lite in virtù di quanto disposto dall'articolo 152 disp. att. cpc
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 25/10/2023 il ricorrente in epigrafe – già appartenente al bacino “Emergenza Palermo ex PIP” – deduceva di essere stato illegittimamente escluso da detto bacino con provvedimento “successivo al
1 maggio 2014 “; che detta esclusione doveva ritenersi illegittima, poiché i reati ascrittigli erano antecedenti all'entrata in vigore della n. 9/2913; precisava comunque di essere, al momento del deposito del ricorso, in stato di detenzione e concludeva con la domanda di accertamento del diritto ad essere reinserito nell'elenco una volta rimesso in libertà e condanna dell'amministrazione resistente al pagamento dell'indennità dal momento dell'esclusione;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte resistente che eccepiva il difetto di interesse ad agire, la inammissibilità di una domanda di condanna in futuro, l'intervenuta prescrizione e nel merito contestava la fondatezza del ricorso del quale chiedeva il rigetto;
- premesso che, in assenza di attività istruttoria, all'udienza di trattazione scritta del 16/06/2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
- rilevato che parte ricorrente afferma genericamente di essere stata esclusa dal bacino in data 2014; rilevato che dal certificato prodotto dall'amministrazione resistente, in relazione al quale nulla è stato dedotto dal ricorrente, emerge che lo stesso è stato condannato per reati commessi successivamente al maggio 2013;
- rilevato che, come già affermato da questo tribunale anche in diversa composizione con pronunce che si intendono richiamate ai sensi dell'art 118 disp att cpc, e confermate dalla locale Corte d'appello, con l'art. 52 della L.R. n. 11/2010
è stato posto a carico della l'onere di promuovere “iniziative sociali volte al CP_1 sostegno dei redditi nonché misure per l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, della legge regionale 1° febbraio
2006, n. 4, impegnati in progetti promossi dal comune di Palermo (Emergenza Palermo) sin dal 31 dicembre 2001, in costanza di utilizzazione alla data del 31 dicembre 2009 ed inseriti in un elenco speciale ad esaurimento”;
- rilevato che nel 2013 è stata emanata la legge regionale n. 9, che all'art. 43 ha stabilito: “Nelle more che siano concordate con il Comune di Palermo misure idonee all'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati già destinatari delle disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 1 febbraio 2006 n.4, precedentemente impegnati in progetti promossi dal in costanza Parte_2 di utilizzazione alla data del 31 dicembre 2009, il Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali è autorizzato ad erogare fino al 31 dicembre 2013, mediante stipula di apposita convenzione con l'INPS, un assegno di sostegno al reddito pari al sussidio economico in godimento al 31 dicembre 2009, compresi gli assegni per il nucleo familiare ove spettanti, ai suddetti soggetti svantaggiati che presentino al Centro per l'impiego
2 competente dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, per lo svolgimento di attività di interesse pubblico e sociale.
2. L'assegno di sostegno al reddito non è erogato nelle ipotesi in cui i soggetti di cui al comma 1 si rendano responsabili di azioni contrarie all'ordine pubblico e/o al patrimonio e/o alle persone”;
- rilevato che successivamente è entrata in vigore la legge regionale n. 5/2014 il cui art. 34 ha previsto che: “Al fine di favorire l'occupazione stabile dei soggetti di cui all' articolo 43, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 appartenenti al bacino dei
P.I.P. - Emergenza Palermo, è istituito presso il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, l'elenco alfabetico, ad esaurimento, dei lavoratori che dalle verifiche effettuate dal predetto Dipartimento regionale siano risultati in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 dell'articolo 43 della legge regionale n. 9/2013, già fruitori di indennità ASPI alla data del 31 dicembre 2013 nonché inseriti nell'apposito elenco anagrafico riferito alla data del 31 dicembre 2013 e che comunque non siano stati destinatari di un provvedimento formale di esclusione. Resta ferma la previsione di cui al comma 2 dell'articolo 43 della legge regionale n. 9/2013”;
- rilevato che, nel caso di specie, come già evidenziato, emerge dalla documentazione in atti, non contestata, che i reati ascritti al ricorrente sono stati commessi in data successiva al maggio del 2013, cosicché il ricorso non può trovare accoglimento.
Nessuna statuizione deve essere presa con riferimento alle spese di lite tenuto conto della dichiarazione ex articolo 152 disp. att cpc in atti
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 16/06/2025
La Giudice
Cinzia Soffientini
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al n. 12965 del 2023 R.G..L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. INGLIMA VINCENZO ricorrente
CONTRO
Controparte_1
[...]
Con l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO resistente
Avente ad oggetto: Altre ipotesi all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art 127ter cpc in data 16/06/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
dichiara che parte ricorrente non può essere condannata alla rifusione delle spese di lite in virtù di quanto disposto dall'articolo 152 disp. att. cpc
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 25/10/2023 il ricorrente in epigrafe – già appartenente al bacino “Emergenza Palermo ex PIP” – deduceva di essere stato illegittimamente escluso da detto bacino con provvedimento “successivo al
1 maggio 2014 “; che detta esclusione doveva ritenersi illegittima, poiché i reati ascrittigli erano antecedenti all'entrata in vigore della n. 9/2913; precisava comunque di essere, al momento del deposito del ricorso, in stato di detenzione e concludeva con la domanda di accertamento del diritto ad essere reinserito nell'elenco una volta rimesso in libertà e condanna dell'amministrazione resistente al pagamento dell'indennità dal momento dell'esclusione;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte resistente che eccepiva il difetto di interesse ad agire, la inammissibilità di una domanda di condanna in futuro, l'intervenuta prescrizione e nel merito contestava la fondatezza del ricorso del quale chiedeva il rigetto;
- premesso che, in assenza di attività istruttoria, all'udienza di trattazione scritta del 16/06/2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
- rilevato che parte ricorrente afferma genericamente di essere stata esclusa dal bacino in data 2014; rilevato che dal certificato prodotto dall'amministrazione resistente, in relazione al quale nulla è stato dedotto dal ricorrente, emerge che lo stesso è stato condannato per reati commessi successivamente al maggio 2013;
- rilevato che, come già affermato da questo tribunale anche in diversa composizione con pronunce che si intendono richiamate ai sensi dell'art 118 disp att cpc, e confermate dalla locale Corte d'appello, con l'art. 52 della L.R. n. 11/2010
è stato posto a carico della l'onere di promuovere “iniziative sociali volte al CP_1 sostegno dei redditi nonché misure per l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, della legge regionale 1° febbraio
2006, n. 4, impegnati in progetti promossi dal comune di Palermo (Emergenza Palermo) sin dal 31 dicembre 2001, in costanza di utilizzazione alla data del 31 dicembre 2009 ed inseriti in un elenco speciale ad esaurimento”;
- rilevato che nel 2013 è stata emanata la legge regionale n. 9, che all'art. 43 ha stabilito: “Nelle more che siano concordate con il Comune di Palermo misure idonee all'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati già destinatari delle disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 1 febbraio 2006 n.4, precedentemente impegnati in progetti promossi dal in costanza Parte_2 di utilizzazione alla data del 31 dicembre 2009, il Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali è autorizzato ad erogare fino al 31 dicembre 2013, mediante stipula di apposita convenzione con l'INPS, un assegno di sostegno al reddito pari al sussidio economico in godimento al 31 dicembre 2009, compresi gli assegni per il nucleo familiare ove spettanti, ai suddetti soggetti svantaggiati che presentino al Centro per l'impiego
2 competente dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, per lo svolgimento di attività di interesse pubblico e sociale.
2. L'assegno di sostegno al reddito non è erogato nelle ipotesi in cui i soggetti di cui al comma 1 si rendano responsabili di azioni contrarie all'ordine pubblico e/o al patrimonio e/o alle persone”;
- rilevato che successivamente è entrata in vigore la legge regionale n. 5/2014 il cui art. 34 ha previsto che: “Al fine di favorire l'occupazione stabile dei soggetti di cui all' articolo 43, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 appartenenti al bacino dei
P.I.P. - Emergenza Palermo, è istituito presso il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, l'elenco alfabetico, ad esaurimento, dei lavoratori che dalle verifiche effettuate dal predetto Dipartimento regionale siano risultati in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 dell'articolo 43 della legge regionale n. 9/2013, già fruitori di indennità ASPI alla data del 31 dicembre 2013 nonché inseriti nell'apposito elenco anagrafico riferito alla data del 31 dicembre 2013 e che comunque non siano stati destinatari di un provvedimento formale di esclusione. Resta ferma la previsione di cui al comma 2 dell'articolo 43 della legge regionale n. 9/2013”;
- rilevato che, nel caso di specie, come già evidenziato, emerge dalla documentazione in atti, non contestata, che i reati ascritti al ricorrente sono stati commessi in data successiva al maggio del 2013, cosicché il ricorso non può trovare accoglimento.
Nessuna statuizione deve essere presa con riferimento alle spese di lite tenuto conto della dichiarazione ex articolo 152 disp. att cpc in atti
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 16/06/2025
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