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1 luglio 1931
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25 luglio 1942
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30 novembre 1946
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22 novembre 1947
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19 dicembre 1984
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1 marzo 1998
1 marzo 1998
Art. 720.
(Partecipazione a giuochi d'azzardo)
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, senza esser concorso nella contravvenzione preveduta dall'articolo 718, e' colto mentre prende parte al giuoco di azzardo, e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire cinquemila.
La pena e' aumentata:
1° nel caso di sorpresa in una casa da giuoco o in un pubblico esercizio;
2° per coloro che hanno impegnato nel giuoco poste rilevanti.
(2) (9) (12) (102) ((157)) ------------ AGGIORNAMENTO (2)
La L. 13 giugno 1942, n. 788 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le pene per i reati contemplati dagli articoli 718 , 719 e 720 del Codice penale sono triplicate".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica ha efficacia durante l'attuale stato di guerra e fino a sei mesi dopo la cessazione di esso. ------------ AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 20 novembre 1946, n. 340 nel modificare l' art. 2, comma 1 della L. 13 giugno 1942, n. 788 ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che l'efficacia della modifica di cui al presente articolo e' prorogata fino al 15 ottobre 1947. -------------- AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1252 nel modificare l' art. 2, comma 1 della L. 13 giugno 1942, n. 788 ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che l'efficacia della modifica di cui al presente articolo e' prorogata fino al 15 ottobre 1948. ------------- AGGIORNAMENTO (102)
La L. 11 dicembre 1984, n. 848 ha disposto (con l'art. 25, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli da 718 a 722 del codice penale e all' articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , non si applicano ai fatti commessi a bordo delle navi adibite a crociera durante il periodo di navigazione oltre lo Stretto di Gibilterra ed il Canale di Suez". -------------- AGGIORNAMENTO (157)
Il D.L. 30 dicembre 1997, n. 457 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 1998, n. 30 ha disposto (con l'art. 5, comma 3) che "Le disposizioni di cui agli articoli da 718 a 722 del codice penale e all' articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , non si applicano ai fatti commessi a bordo delle navi passeggeri iscritte nel Registro internazionale, durante il periodo di navigazione al di la' del mare territoriale".
(Partecipazione a giuochi d'azzardo)
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, senza esser concorso nella contravvenzione preveduta dall'articolo 718, e' colto mentre prende parte al giuoco di azzardo, e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire cinquemila.
La pena e' aumentata:
1° nel caso di sorpresa in una casa da giuoco o in un pubblico esercizio;
2° per coloro che hanno impegnato nel giuoco poste rilevanti.
(2) (9) (12) (102) ((157)) ------------ AGGIORNAMENTO (2)
La L. 13 giugno 1942, n. 788 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le pene per i reati contemplati dagli articoli 718 , 719 e 720 del Codice penale sono triplicate".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica ha efficacia durante l'attuale stato di guerra e fino a sei mesi dopo la cessazione di esso. ------------ AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 20 novembre 1946, n. 340 nel modificare l' art. 2, comma 1 della L. 13 giugno 1942, n. 788 ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che l'efficacia della modifica di cui al presente articolo e' prorogata fino al 15 ottobre 1947. -------------- AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1252 nel modificare l' art. 2, comma 1 della L. 13 giugno 1942, n. 788 ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che l'efficacia della modifica di cui al presente articolo e' prorogata fino al 15 ottobre 1948. ------------- AGGIORNAMENTO (102)
La L. 11 dicembre 1984, n. 848 ha disposto (con l'art. 25, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli da 718 a 722 del codice penale e all' articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , non si applicano ai fatti commessi a bordo delle navi adibite a crociera durante il periodo di navigazione oltre lo Stretto di Gibilterra ed il Canale di Suez". -------------- AGGIORNAMENTO (157)
Il D.L. 30 dicembre 1997, n. 457 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 1998, n. 30 ha disposto (con l'art. 5, comma 3) che "Le disposizioni di cui agli articoli da 718 a 722 del codice penale e all' articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , non si applicano ai fatti commessi a bordo delle navi passeggeri iscritte nel Registro internazionale, durante il periodo di navigazione al di la' del mare territoriale".
Commentari • 12
- 1. Gioco delle tre carte: è truffa o gioco d’azzardo?Paolo Florio · https://www.laleggepertutti.it/ · 4 dicembre 2024 · 178.22289
[…] Quali sono le conseguenze per chi partecipa al gioco delle tre carte? Chi partecipa al gioco delle tre carte commette anch'egli un reato: non già quello previsto dall'art. 718 cod. pen. (“Esercizio di giochi di azzardo”) ma quello di cui all'art. 720 cod. pen., collegato cioè alla semplice partecipazione al suddetto gioco. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 82
- 1. Cass. pen., sez. III, sentenza 12/10/2011, n. 43471Provvedimento: […] sul ricorso proposto da: IC ID, n. a Vallo della Lucania il 4.9.1955; avverso la sentenza in data 17.11.2010 del Tribunale di Vallo della Lucania, con la quale venne condannato alla pena di Euro 400,00 di ammenda, quale colpevole del reato di cui all'art. 720 c.p.; Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso; Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. LOMBARDI Alfredo Maria;Leggi di più...
- necessità·
- revoca per carenza dei requisiti·
- esclusione·
- nuova richiesta del p.m·
- emissione di nuovo decreto penale·
- procedimento per decreto·
- procedimenti speciali·
- decreto di condanna