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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 20/03/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 234/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA COMMERCIALE – CRISI D'IMPRESA
234/2024 P.U.
La Giudice delegata
nella procedura ex artt. 67 c.c.i.i., rubricata al n. 234/2024 R.G.P.U. instaurata ad iniziativa di
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Bisceglie alla Via Vittorio Bachelet n. 9, rappresentato e difeso dall' avv. Maria Altomare in virtù di procura in atti, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7.03.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 26.11.2024 , rappresentando una debitoria di € 98.699,42 Parte_1
(comprensiva dei costi della procedura), ha proposto ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 c.c.i.i. (successivamente integrato il 10.01.2025) che prevede il versamento della complessiva somma di € 57.600,00 in nove anni con rate mensili da € 500,00 per undici mensilità ed una dodicesima da € 900,00 (importo annuale di € 6.400,00). Il piano consente il pagamento integrale dei crediti prededucibili, del 92,98% del credito ipotecario (2018 Popolare Bari BMBS s.r.l.s. cessionaria del Banco BdM s.p.a.), del 75% del creditore privilegiato (2018 Popolare Bari BMBS
s.r.l.s. cessionaria del Banco BdM s.p.a.- advisor), del 17,70% di tutti i creditori chirografari.
Il ricorrente, guardia giurata, percepisce uno stipendio netto mensile pari ad € 1.568,00 (media 2021-
2023). Il ricorrente è titolare della proprietà dell'immobile per civile abitazione, sito nel Comune di
Bisceglie, alla via Vittorio Bachalet n.9 in catasto al foglio n.12, p.lla 315, sub 6, cat. A/3, nonché per quota di 845/1000000 della comproprietà dell'immobile identificato in catasto al foglio n.12, p.lla
315, sub 1, cat. C/2, per quota di 845/1000000 della comproprietà dell'immobile identificato in catasto al foglio n.12, p.lla 315, sub 2, cat. C/2, 19 mq, rendita € 94,20, per quota 845/1000000 della
1 comproprietà dell'immobile identificato in catasto al foglio n.12, p.lla 315, sub 2, cat. C/2, 12 mq, rendita € 59,50, per quota 845/1000000 della comproprietà dell'immobile identificato in catasto al foglio n.12, p.lla 315, sub 23, cat. F/5; Il è titolare di autovettura Lancia Ypsilon targata Parte_1
DL746KS, nonché della titolarità di conto posta pay Evolution, così come indicato dalla relazione
Parte degli recante giacenza (in data 20.9.2024) di € 1.877,70.
Gli OCC, avv. Angela Zagaria e dott. , hanno espresso parere favorevole circa la Persona_1
completezza ed attendibilità della documentazione prodotta oltre che la fattibilità del piano di ristrutturazione del debito proposto.
Il Condominio di Via Bachelet n. 9, Bisceglie, creditore chirografario, ha fatto pervenire le proprie osservazioni, opponendosi all'omologazione del piano, eccependo che con la vendita dell'immobile di proprietà del debitore, il condominio potrebbe ex art. 63 co. 4 disp. att. c.c. richiedere il pagamento del debito condominiale dell'anno in corso e dell'anno precedente alla vendita al nuovo acquirente.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
La proposta formulata dal ricorrente è ammissibile ricorrendo i presupposti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti:
1. dal punto di vista soggettivo, il ricorrente è soggetto non fallibile che ha assunto obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, ai sensi dell'art. 2 lettera e) del d.lgs. 14/2019; 2. dal punto di vista oggettivo, sussiste anche la situazione di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2 lettera c) del d.lgs. 14/2019, ovverosia in stato di crisi o di insolvenza riguardante debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero alle altre procedure liquidatorie previste dalla legge per il caso di crisi o di insolvenza, come attestato dalla relazione dell'OCC.
Occorre evidenziare che la nozione di sovraindebitamento contenuta nell'art. 2 lettera c) c.c.i.i. è quella di stato di crisi o di insolvenza del consumatore, professionista, dell'imprenditore minore, agricolo. La nozione di crisi è contenuta nella lettera a) dell'art. 2 ed è riferita allo “stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici
a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”, e la nozione di insolvenza è contenuta nella lettera b) della medesima disposizione, ed è riferita allo “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. Ebbene, il caso di specie rientra chiaramente nelle ipotesi indicate. La situazione di sovraindebitamento del ricorrente ha origine nel contratto di mutuo contratto per l'acquisto della casa da adibirsi ad abitazione del nucleo familiare e in una serie di vicissitudini familiari (spese mediche per degenza del padre, spese funerarie ed accessorie per il defunto padre) e personali (ritardi del datore di lavoro nel pagamento delle retribuzioni e nel
2 versamento di trattenute per il TFR) che lo hanno portato a ricorrere a prestiti di società finanziarie sino al 2023.
Il ricorrente, inoltre, non risulta avere fatto ricorso negli ultimi cinque anni a procedimenti di composizione della crisi, né risultano essere stati esdebitati o aver beneficiato della esdebitazione per due volte. Inoltre, non emergono, dall'analisi della debitoria maturata, spese di carattere voluttuario o destinazioni diverse dal soddisfacimento degli ordinari bisogni della vita familiare. Pertanto,
l'esposizione debitoria, in conclusione, non è riconducibile a comportamenti dolosi rovinosi o improvvidi del debitore.
Con riferimento alle contestazioni del Condominio deve ritenersi che le contestazioni appaiono fondate su una mera possibilità di soddisfazione del credito all'esito di una vendita coattiva che allo stato non appare possibile, non essendovi la pendenza di una procedura esecutiva immobiliare.
Inoltre, dalla documentazione in atti, il piano proposto appare più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.
Come innanzi accennato, il ricorrente è titolare di bene immobile, il cui prezzo è stimato, nella perizia di parte del ,giurata del geom. in € 86.400,00. In caso di vendita coattiva, con Persona_2
l'offerta minima del primo tentativo di vendita sarebbe pari ad € 64.800,00.
Considerato che
statisticamente l'immobile è aggiudicato al secondo tentativo di vendita, la cui offerta minima ammonterebbe ad € 48.600,00, oltre ai costi della procedura e ai compensi per il delegato, il piano proposto appare maggiormente conveniente, atteso che è previsto il pagamento della complessiva somma di € 57.600,00 con il soddisfacimento al 92,98% creditore ipotecario, al 75% dei creditori privilegiati e al 17,70% di tutti i creditori chirografari. Nel caso di specie, si reputa ragionevole il sacrificio dei creditori, anche di quello chirografario, Condominio di Via Bachelet n. 9, rispetto alla dilazione temporale proposta, così ritenendo ammissibile il piano rispetto all'alternativa liquidatoria.
Non deve farsi luogo al regolamento delle spese di lite della presente procedura, essendo la contestazione del piano null'altro che espressione di una forma di instaurazione del contradditorio in questa fase (cf. Tribunale di Verona, 20 luglio 2016).
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in persona del giudice designato:
1) omologa il piano di ristrutturazione dei debiti proposto del ricorrente (C.F. Parte_1
); C.F._1
2) dispone che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive e che quelle iniziate siano sospese;
3 3) dispone il divieto per il ricorrente di sottoscrivere nuovi strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito) e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;
5) dispone che il professionista nominato dagli OCC comunichi a mezzo p.e.c. la omologazione del presente piano di ristrutturazione debiti alla Banca d'Italia, affinché la relativa notizia possa essere inserita nella Centrale Rischi, e a tutti i creditori, entro trenta giorni dalla comunicazione;
6) affida al medesimo professionista il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte e di riferire tempestivamente al Tribunale, se necessario, su eventuali difficoltà che possano insorgere relativamente alla esecuzione del piano, ai sensi dell'art. 71 d.lgs. 14/2019;
7) dispone la pubblicazione del presente provvedimento a cura del professionista nominato sul sito internet del Tribunale di Trani ovvero sul portale dei fallimenti del medesimo Tribunale.
Nulla sulle spese.
Trani, 18 marzo 2025
La Giudice
Dott.ssa . Controparte_1
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA COMMERCIALE – CRISI D'IMPRESA
234/2024 P.U.
La Giudice delegata
nella procedura ex artt. 67 c.c.i.i., rubricata al n. 234/2024 R.G.P.U. instaurata ad iniziativa di
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Bisceglie alla Via Vittorio Bachelet n. 9, rappresentato e difeso dall' avv. Maria Altomare in virtù di procura in atti, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7.03.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 26.11.2024 , rappresentando una debitoria di € 98.699,42 Parte_1
(comprensiva dei costi della procedura), ha proposto ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 c.c.i.i. (successivamente integrato il 10.01.2025) che prevede il versamento della complessiva somma di € 57.600,00 in nove anni con rate mensili da € 500,00 per undici mensilità ed una dodicesima da € 900,00 (importo annuale di € 6.400,00). Il piano consente il pagamento integrale dei crediti prededucibili, del 92,98% del credito ipotecario (2018 Popolare Bari BMBS s.r.l.s. cessionaria del Banco BdM s.p.a.), del 75% del creditore privilegiato (2018 Popolare Bari BMBS
s.r.l.s. cessionaria del Banco BdM s.p.a.- advisor), del 17,70% di tutti i creditori chirografari.
Il ricorrente, guardia giurata, percepisce uno stipendio netto mensile pari ad € 1.568,00 (media 2021-
2023). Il ricorrente è titolare della proprietà dell'immobile per civile abitazione, sito nel Comune di
Bisceglie, alla via Vittorio Bachalet n.9 in catasto al foglio n.12, p.lla 315, sub 6, cat. A/3, nonché per quota di 845/1000000 della comproprietà dell'immobile identificato in catasto al foglio n.12, p.lla
315, sub 1, cat. C/2, per quota di 845/1000000 della comproprietà dell'immobile identificato in catasto al foglio n.12, p.lla 315, sub 2, cat. C/2, 19 mq, rendita € 94,20, per quota 845/1000000 della
1 comproprietà dell'immobile identificato in catasto al foglio n.12, p.lla 315, sub 2, cat. C/2, 12 mq, rendita € 59,50, per quota 845/1000000 della comproprietà dell'immobile identificato in catasto al foglio n.12, p.lla 315, sub 23, cat. F/5; Il è titolare di autovettura Lancia Ypsilon targata Parte_1
DL746KS, nonché della titolarità di conto posta pay Evolution, così come indicato dalla relazione
Parte degli recante giacenza (in data 20.9.2024) di € 1.877,70.
Gli OCC, avv. Angela Zagaria e dott. , hanno espresso parere favorevole circa la Persona_1
completezza ed attendibilità della documentazione prodotta oltre che la fattibilità del piano di ristrutturazione del debito proposto.
Il Condominio di Via Bachelet n. 9, Bisceglie, creditore chirografario, ha fatto pervenire le proprie osservazioni, opponendosi all'omologazione del piano, eccependo che con la vendita dell'immobile di proprietà del debitore, il condominio potrebbe ex art. 63 co. 4 disp. att. c.c. richiedere il pagamento del debito condominiale dell'anno in corso e dell'anno precedente alla vendita al nuovo acquirente.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
La proposta formulata dal ricorrente è ammissibile ricorrendo i presupposti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti:
1. dal punto di vista soggettivo, il ricorrente è soggetto non fallibile che ha assunto obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, ai sensi dell'art. 2 lettera e) del d.lgs. 14/2019; 2. dal punto di vista oggettivo, sussiste anche la situazione di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2 lettera c) del d.lgs. 14/2019, ovverosia in stato di crisi o di insolvenza riguardante debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero alle altre procedure liquidatorie previste dalla legge per il caso di crisi o di insolvenza, come attestato dalla relazione dell'OCC.
Occorre evidenziare che la nozione di sovraindebitamento contenuta nell'art. 2 lettera c) c.c.i.i. è quella di stato di crisi o di insolvenza del consumatore, professionista, dell'imprenditore minore, agricolo. La nozione di crisi è contenuta nella lettera a) dell'art. 2 ed è riferita allo “stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici
a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”, e la nozione di insolvenza è contenuta nella lettera b) della medesima disposizione, ed è riferita allo “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. Ebbene, il caso di specie rientra chiaramente nelle ipotesi indicate. La situazione di sovraindebitamento del ricorrente ha origine nel contratto di mutuo contratto per l'acquisto della casa da adibirsi ad abitazione del nucleo familiare e in una serie di vicissitudini familiari (spese mediche per degenza del padre, spese funerarie ed accessorie per il defunto padre) e personali (ritardi del datore di lavoro nel pagamento delle retribuzioni e nel
2 versamento di trattenute per il TFR) che lo hanno portato a ricorrere a prestiti di società finanziarie sino al 2023.
Il ricorrente, inoltre, non risulta avere fatto ricorso negli ultimi cinque anni a procedimenti di composizione della crisi, né risultano essere stati esdebitati o aver beneficiato della esdebitazione per due volte. Inoltre, non emergono, dall'analisi della debitoria maturata, spese di carattere voluttuario o destinazioni diverse dal soddisfacimento degli ordinari bisogni della vita familiare. Pertanto,
l'esposizione debitoria, in conclusione, non è riconducibile a comportamenti dolosi rovinosi o improvvidi del debitore.
Con riferimento alle contestazioni del Condominio deve ritenersi che le contestazioni appaiono fondate su una mera possibilità di soddisfazione del credito all'esito di una vendita coattiva che allo stato non appare possibile, non essendovi la pendenza di una procedura esecutiva immobiliare.
Inoltre, dalla documentazione in atti, il piano proposto appare più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.
Come innanzi accennato, il ricorrente è titolare di bene immobile, il cui prezzo è stimato, nella perizia di parte del ,giurata del geom. in € 86.400,00. In caso di vendita coattiva, con Persona_2
l'offerta minima del primo tentativo di vendita sarebbe pari ad € 64.800,00.
Considerato che
statisticamente l'immobile è aggiudicato al secondo tentativo di vendita, la cui offerta minima ammonterebbe ad € 48.600,00, oltre ai costi della procedura e ai compensi per il delegato, il piano proposto appare maggiormente conveniente, atteso che è previsto il pagamento della complessiva somma di € 57.600,00 con il soddisfacimento al 92,98% creditore ipotecario, al 75% dei creditori privilegiati e al 17,70% di tutti i creditori chirografari. Nel caso di specie, si reputa ragionevole il sacrificio dei creditori, anche di quello chirografario, Condominio di Via Bachelet n. 9, rispetto alla dilazione temporale proposta, così ritenendo ammissibile il piano rispetto all'alternativa liquidatoria.
Non deve farsi luogo al regolamento delle spese di lite della presente procedura, essendo la contestazione del piano null'altro che espressione di una forma di instaurazione del contradditorio in questa fase (cf. Tribunale di Verona, 20 luglio 2016).
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in persona del giudice designato:
1) omologa il piano di ristrutturazione dei debiti proposto del ricorrente (C.F. Parte_1
); C.F._1
2) dispone che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive e che quelle iniziate siano sospese;
3 3) dispone il divieto per il ricorrente di sottoscrivere nuovi strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito) e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;
5) dispone che il professionista nominato dagli OCC comunichi a mezzo p.e.c. la omologazione del presente piano di ristrutturazione debiti alla Banca d'Italia, affinché la relativa notizia possa essere inserita nella Centrale Rischi, e a tutti i creditori, entro trenta giorni dalla comunicazione;
6) affida al medesimo professionista il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte e di riferire tempestivamente al Tribunale, se necessario, su eventuali difficoltà che possano insorgere relativamente alla esecuzione del piano, ai sensi dell'art. 71 d.lgs. 14/2019;
7) dispone la pubblicazione del presente provvedimento a cura del professionista nominato sul sito internet del Tribunale di Trani ovvero sul portale dei fallimenti del medesimo Tribunale.
Nulla sulle spese.
Trani, 18 marzo 2025
La Giudice
Dott.ssa . Controparte_1
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