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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 21/02/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Giuliana Melandri PRESIDENTE
Paolo Viarengo CONSIGLIERE
Caterina Baisi CONSIGLIERA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 238/2024 R.G.L. promossa da:
Parte_1
c.f. ,
[...] P.IVA_1
rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Prof. Roberto
Pessi e Francesco Giammaria per procura allegata al ricorso in appello.
appellante
CONTRO
, c.f. rappresentato e difeso CP_1 C.F._1
dagli Avv.ti Gianfrancesco Garattoni e Filippo Tomassoli, per procura allegata alla comparsa. appellato
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note depositate in data 10.2.2025.
Per l'appellato: come da note depositate in data 11.2.2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Genova, ha convenuto in CP_1
giudizio la a Parte_1 Parte_1
al fine di sentir dichiarare l'illegittimità del contributo di
[...]
solidarietà applicato sulle rate della pensione di vecchiaia (di cui era titolare dal 1.7.2011), in forza delle previsioni di cui all'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della , approvato con D.M. Pt_1
14.7.2004, e di successive Delibere della che ne avevano reiterato Pt_1 gli effetti (l'ultima delle quali per il quinquennio 2019-2023); ha chiesto, quindi, la condanna della alla restituzione delle somme trattenute a Pt_1
tale titolo, eventualmente nei limiti della prescrizione decennale, e a non operare più detta detrazione per il futuro.
2. Costituendosi in giudizio, la ha contestato il fondamento della Pt_1
domanda, chiedendo, in subordine, dichiararsi prescritte le richieste relative ai periodi precedenti il 23.5.2017, atteso che il primo atto interruttivo era costituito dalla notifica del ricorso in data 23.5.2022.
3. Con sentenza n. 52 del 1.3.2024, il Tribunale ha accolto il ricorso sulla base del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia, dichiarando l'illegittimità della pretesa di imporre il contributo di solidarietà e condannando la a restituire al ricorrente gli importi Pt_1
trattenuti a tale titolo nei limiti della prescrizione decennale, calcolata con riferimento alla data di notificazione del ricorso.
4. La propone appello e l'appellato resiste al gravame. Pt_1
La causa è stata discussa mediante trattazione scritta, con deposito di note nel rispetto del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e decisa nella camera di consiglio del 18.2.2025.
5. Con l'appello la critica la fondatezza dell'orientamento Pt_1
giurisprudenziale richiamato dal Tribunale, di cui auspica la revisione, per un duplice ordine di motivi:
- l'erronea affermazione dell'illegittimità dell'art. 22 del Regolamento della che ha introdotto, ai sensi dell'art. 2 d. lgs. 509/1994, il Pt_1
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contributo di solidarietà per il quinquennio 2004-2008, poi prorogato per i successivi quinquenni 2009-2013 e 2014-2018, poiché la disposizione sarebbe compatibile con i limiti dell'autonomia normativa conferita agli
Enti previdenziali privatizzati, in deroga alle disposizioni legislative vigenti nei limiti dell'equilibrio finanziario, e conforme sia all'art. 3, comma 12, l.
335/1995, come modificato dall'art. 1 comma 763, l. 296/2006 e successivamente autenticamente interpretato dall'art. 1, comma 488, l.
147/2013, sia all' art. 24, comma 24, d.l. 201/2011, convertito in l.
214/2011;
- l'erronea lettura dell'art.1, comma 488, l. 147/2013 (Legge di stabilità
2014), che, interpretando autenticamente l'art. 3, comma 12, l. 335/1995, come modificato dall'art. 1, comma 763, l. 296/2006, avrebbe inequivocamente chiarito che gli atti e le deliberazioni degli Enti previdenziali privatizzati, approvati dai Ministeri vigilanti prima del1.1.2007, sono legittimi ed efficaci se finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo periodo.
5.1 Le doglianze sono infondate.
Gli argomenti esposti a sostegno dei motivi sono stati ripetutamente disattesi dal consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (cfr. tra molte Cass. nn. 423/2019, 603/2019, 982/2019, 9864/2019, 19561/2019,
29292/2019, 27340/2020, 28054/2020, 28055/2020, 6897/2022,
25426/2023, 35803/2023) cui questa Corte si è già uniformata con molteplici pronunce.
In sintesi, secondo la condivisibile ricostruzione del quadro normativo della S.C., sono illegittime le deliberazioni degli enti privatizzati di cui al d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, che, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, hanno adottato atti o provvedimenti che non incidono sui criteri di determinazione del futuro trattamento pensionistico bensì impongono un contributo di solidarietà su un trattamento già in essere, essendo tali atti incompatibili con il rispetto del principio del
"pro rata", in relazione all'anzianità già maturata, e lesivi dell'affidamento
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dell'assicurato a conseguire una pensione di consistenza proporzionale alla quantità dei contributi versati, dando luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore (Cass. 31527/2022).
Si è inoltre chiarito che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, nessun rilievo sanante può assumere la norma di interpretazione autentica di cui all'art.1, co. 488, l. 147/2013, che pone come condizione di legittimità degli atti adottati dagli enti previdenziali che essi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, posto che il contributo straordinario di solidarietà non presenta tale carattere avendo effetti provvisori e limitati nel tempo (Cass. 31875/2018, Cass.
6702/2016).
Quanto al richiamo dell'art. 24, co. 24, lett. b) d.l. n. 201/2011 conv. con legge n. 214/2011 - che prevede un contributo di solidarietà, per gli anni
2012 e 2013, pari all'1% per il caso di inerzia delle Casse nell'adozione delle misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche - si tratta di norma che da un lato conferma, come evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n.173/2016, la soggezione del contributo di solidarietà alla riserva di legge ai sensi dell'art. 23 Cost., dall'altro non legittima l'applicazione del contributo per gli anni suindicati, pur se nella ridotta misura citata, in quanto non ricorre il presupposto dell'inerzia prevista dalla norma, avendo la a tale data Pt_1
già approvato misure dirette ad assicurare la sostenibilità finanziaria del regime previdenziale dei dottori commercialisti, attraverso il Regolamento di disciplina e la delibera attuativa del 2008 (cfr. in senso conforme C.
Appello Torino n. 65/2023, C. Appello Milano nn. 1164/2023 e 72/2021).
6. Con il terzo motivo, la censura in subordine la sentenza per Pt_1
avere ritenuto operante il termine decennale di prescrizione anziché quello quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c., che sarebbe applicabile ai ratei di pensione in forza della previsione di valenza sistematica contenuta nell'art. 47 bis d.p.r. 639/70, come introdotto dall'art. 38 d.l. 98/11, e in conformità
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alla nozione comune di liquidità di cui all'art. 1282 c.c. in quanto le somme trattenute dalla a titolo di contributo di solidarietà sarebbero già Pt_1
quantificate nel loro ammontare predeterminato.
6.1 Anche il terzo motivo è infondato, alla luce dei principi ripetutamente affermati dalla Corte di Cassazione (Cass. nn. 41320/2021,
29523/2022, 31527/2022, 31641/2022, 31642/2022, 4604/2023), secondo cui il termine di prescrizione dell'azione di recupero delle somme indebitamente trattenute non può che essere quello ordinario decennale e che "se (...) il pensionato è stato in condizione di riscuotere solo i ratei della pensione nella misura decurtata del contributo di solidarietà, e non anche nel superiore importo spettante senza l'applicazione del medesimo, che è oggetto della controversia ora in esame, la differenza tra l'importo liquidato
e quello superiore richiesto non può ritenersi "pagabile" e, quindi, non può applicarsi la prescrizione quinquennale dell'art. 2948 c.c., ma quella decennale ordinaria dell'art. 2946 c.c.".
Né a diverse conclusioni può pervenirsi, secondo il consolidato orientamento appena richiamato, sulla base dell'art. 47 bis D.P.R. n. 639 del
1970, nel testo introdotto dall'art. 38, comma 1, lett. d) n.2), per la decisiva considerazione che "la fattispecie in esame non è classificabile quale ipotesi di riliquidazione di trattamenti pensionistici, ma quale credito consequenziale all'indebita ritenuta derivante dalla applicazione di una misura patrimoniale illegittima, frutto di trattenute operate sui singoli ratei di pensione, ma che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata" (Cass. 36560/2022).
7. In conclusione l'appello deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, con l'applicazione di tariffe prossime ai minimi previsti per lo scaglione di valore indeterminabile della domanda, in ragione della serialità delle questioni trattate.
Al rigetto dell'appello consegue ex lege (art. 1, commi 17-18, l.
228/2012) la dichiarazione che sussistono le condizioni processuali per
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l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Respinge l'appello;
Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese di lite del presente grado del giudizio, che liquida in euro 3.500,00, oltre rimborso forfettario 15%, i.v.a. e c.p.a., con distrazione a favore dei procuratori antistatari;
Dichiara la sussistenza delle condizioni processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un importo ulteriore pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 18.2.2025
LA CONSIGLIERA est. LA PRESIDENTE
Caterina Baisi Giuliana Melandri
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