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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/09/2025, n. 12831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12831 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 74414/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei giudici: dott. Federico Salvati Presidente dott. Pietro Persico Giudice dott.ssa Anna Multari Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 74414/2018 promossa da:
Avv. Vincenzo Pompa, difeso in proprio parte attrice contro
_1
, rappresentata e difesa dall'Avvocatura
[...]
Generale dello Stato parte convenuta
Controparte_2 parte convenuta contumace
Pubblico Ministero
interventore necessario
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Pag. 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione ritualmente notificato l'Avv. Vincenzo Pompa adiva l'intestato Tribunale nei confronti di
[...]
e di Controparte_3 CP_1 [...]
, rassegnando le seguenti conclusioni: “contrariis reiectis accerti Controparte_2
e/o dichiari la falsità e comunque nullità del procedimento notificatorio relativo all'avviso di liquidazione n. 2010/3/DI/64865/01, dell'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Roma I Ufficio Territoriale di Roma 2 AURELIO asseritamente notificato in data 13 agosto – 29 ottobre 2014 con il rito degli irreperibili, in particolare perché non corrispondente al vero l'asserito trasferimento di domicilio da parte dell'esponente e in virtù della pretesa e falsa affermazione della moglie dell'esponente sì come sarebbe stata resa in data
21/8/2014 al messo postale e/o di notifica, di cui si ignora il nominativo, che il marito di quest'ultima si sarebbe trasferito e, per l'effetto in accoglimento per quanto di ragione della presente azione e/o querela di falso dichiarare l'inesistenza o comunque la falsità o inesistenza della notificazione di cui sopra, con ogni conseguenza di legge, anche ai sensi degli artt. 226 e
227 cpc;
vinte le spese del giudizio”.
1.2.In particolare, esponeva parte attrice che, a fronte della propria allegazione, dinnanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di di non aver ricevuto CP_1
l'avviso di liquidazione dell'imposta 2010/003/DI/000064865/0/001,
[...]
aveva, invece, dedotto che l'addetto alla consegna, recatosi in data CP_2
21 agosto 2014 presso il domicilio dell'odierno attore, aveva ricevuto dalla moglie la dichiarazione che l'odierno attore si era trasferito altrove, e che, verificato tramite visura anagrafica che la residenza era rimasta invariata, la notificazione era stata effettuata secondo quanto disposto per gli irreperibili all'art. 60, primo comma lett. e) del D.P.R. n. 600/73.
1.3.Escludeva, in particolare, l'attore che la moglie, dalla quale pure era giudizialmente separato dal 23/10/2006, avesse potuto rendere una dichiarazione contraria al vero, sia perché egli non si era trasferito altrove, sia perché la moglie stessa nel giorno interessato dalla notifica non si trovava presso l'abitazione a causa di cure sanitarie cui doveva sottoporsi.
Pag. 2 di 6 1.4.In particolare, l'attore sottolineava che “'lo sconosciuto messo notificatore' non ha indicato il nome della moglie, tantomeno le modalità per l'accertamento di detto rapporto coniugale e dalle ricerche eventualmente fatte”.
2.Si costituivano e Controparte_2 Controparte_2
rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito dichiarare la nullità della proposta querela di falso, ai sensi dell'art. 221, II comma, c.p.c., con condanna della parte querelante al pagamento delle spese processuali di questo giudizio”.
2.1.In particolare, eccepivano la nullità della querela di falso ai sensi dell'art. 221, secondo comma, c.p.c. in combinato disposto con l'art. 246 c.p.c. e con gli artt.
2727 e 2729, primo comma, c.c.
2.2.Premetteva, in particolare, la difesa erariale, che la querela di falso non poteva avere ad oggetto la generale e complessiva legittimità dell'iter notificatorio seguito, ma doveva necessariamente indicare la falsità di uno specifico atto della relativa serie procedimentale.
2.3.Tale specifico documento, dalla lettura complessiva dell'atto introduttivo doveva essere individuato nell'avviso di ricevimento alla parte in cui l'agente postale aveva attestato l'irreperibilità del soggetto destinatario della notificazione tentata, riportando la dichiarazione attribuita alla moglie dell'odierno attore secondo cui lo stesso, all'epoca della notifica, risultava trasferito altrove.
2.4.Segnatamente contestava che la moglie dell'attore Controparte_2
potesse essere chiamata a testimoniare, trattandosi di propria dichiarazione che l'avrebbe legittimata a proporre un'autonoma querela di falso, atteso, peraltro, un proprio interesse nella presenta causa, essendo peraltro la stessa al più separata (e non divorziata), e comunque potendo astrattamente essere destinataria di un'azione risarcitoria come conseguenza delle dichiarazioni rese da parte dell'odierno attore.
2.5.Contestavano, inoltre, le convenute, l'assenza di prova in merito alla falsità lamentata. Pur avendo, infatti, parte attrice allegato che la moglie non avrebbe
Pag. 3 di 6 potuto rendere le dichiarazioni riportate poiché in data 21 agosto 2014, giorno in cui veniva tentata la notificazione, si trovava in altro luogo al fine di sottoporsi a una serie di esami propedeutici ad un trattamento sanitario, non aveva dimostrato alcunché a tal proposito, benché si trattasse di circostanza la cui prova documentale avrebbe potuto essere del tutto agevole.
2.6. Inoltre, evidenziava la difesa erariale che costituisce un assunto pacifico quello secondo cui l'agente postale che esegua una notifica non è tenuto in alcun modo ad accertare l'identità della persona rinvenuta presso il luogo della notificazione, dovendosi attenere alle dichiarazioni da questa rese, anche in ordine alla sua identità soggettiva.
3. Ciò premesso in merito alle posizioni assunte dalle parti, risulta, nel caso di specie, assorbente la fondatezza dell'eccezione articolata dalla difesa erariale relativamente alla circostanza che l'agente postale non fosse tenuto all'accertamento dell'identità della persona effettivamente rinvenuta all'indirizzo di residenza del destinatario.
3.1.Nonostante sentita come teste, abbia riferito Testimone_1
che, in data 21 agosto 2014, non si trovava presso l'indirizzo di residenza, per le ragioni che si vanno ad esporre, la querela di falso presentata è inammissibile.
3.1.Occorre, infatti, sul punto rammentare l'orientamento consolidato della
Suprema Corte, la quale a più riprese ha ribadito come “le indicazioni che debbono risultare, in tal caso, dall'avviso di ricevimento della raccomandata postale, ai fini della validità della notificazione, quando l'atto sia consegnato a persona diversa dal destinatario, sono non già quelle di cui all'art. 139 c.p.c., ma quelle prescritte dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria, con la conseguenza che non è ravvisabile alcun profilo di nullità ove il suddetto avviso di ricevimento, debitamente consegnato nel domicilio del destinatario, sia sottoscritto da persona ivi rinvenuta, ma della quale non risulti dall'avviso medesimo la qualità
o la relazione col destinatario dell'atto, salva la facoltà del destinatario di dimostrare, proponendo querela di falso, la assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o familiare” (v. Cass. n. 19795/2018; Cass. n.
Pag. 4 di 6 16488/2016; Cass. n. 25616/2010; Cass. n. 1906/2008; Cass. n.
13812/2007; Cass. n. 17723/2006).
3.2.La giurisprudenza di legittimità è, infatti, pacifica nel ritenere che la notificazione a mezzo posta si consideri avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario e, se questi è persona diversa dal destinatario, non è necessario che la sua qualità (familiare convivente, portiere ecc.) venga specificata sull'avviso di ricevimento (in tal senso Cass. nn.:
9246/2015, 25128/2011, 12184/2013, 11708/2020).
3.3.Nel caso di specie deve osservarsi che la notificazione risulta essere stata eseguita a mezzo posta (secondo lo schema delineato dall'art. 149 c.p.c. e dagli artt. 60 D.P.R. n. 600/1973 e 14 l. n. 890/1992). Il portalettere non poteva, dunque, ritenersi munito dagli stessi poteri-doveri di accertamento dell'Ufficiale
Giudiziario, ma da quelli meno stringenti dell'agente postale che consegna una raccomandata a mezzo posta.
3.4.Sul punto la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che “nel caso di notifica
a mezzo del servizio postale senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, la disciplina applicabile al procedimento di notifica è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati.
Ne consegue che, difettando apposite disposizioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato nella impossibilità senza sua colpa di prenderne cognizione” (cfr.: Cass. 270/2012; Cass. 4895/2014; Cass.
14501/2016; Cass. n. 20506/2017)”.
3.5.Alla luce dei suddetti principi ed arresti giurisprudenziali, dal momento che il querelante non ha specificamente contestato il fatto della presenza in loco dell'agente postale, né ha offerto un impianto probatorio idoneo a dimostrare che lo stesso non sia mai pervenuto all'indirizzo indicato e non abbia mai
Pag. 5 di 6 consegnato il plico nel giorno e nel luogo di ricezione riportati sull'avviso di ricevimento, ma si è limitato a contestare la presenza al proprio domicilio della moglie, nonché il fatto che la stessa possa aver reso le dichiarazioni riportate nell'avviso di ricevimento, deve concludersi per l'inammissibilità della querela.
3.6. La relata di notifica, nella parte contestata, non ha, infatti, valore fidefacente, non essendo tenuto l'agente postale ad accertare ed identificare, previa esibizione di documento d'identità, le generalità della persona che rinviene presso il domicilio del destinatario né ad accertare che quanto dichiarato sia corrispondente al vero.
4. L'acclarata inammissibilità della querela di falso assorbe ogni altra questione.
5. Tenuto conto della diversificata giurisprudenza stratificatasi sull'argomento trattato, nonché considerati i più recenti approdi esegetici della Suprema Corte di Cassazione anche successivi all'instaurazione del presente procedimento, si reputano sussistenti profili di difficoltà e novità oggettivi della materia trattata e si reputano integrati giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara inammissibile la querela di falso proposta;
spese compensate;
Così è deciso nella camera di consiglio del 18 giugno 2025
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Anna Multari
Il Presidente
dott. Federico Salvati
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei giudici: dott. Federico Salvati Presidente dott. Pietro Persico Giudice dott.ssa Anna Multari Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 74414/2018 promossa da:
Avv. Vincenzo Pompa, difeso in proprio parte attrice contro
_1
, rappresentata e difesa dall'Avvocatura
[...]
Generale dello Stato parte convenuta
Controparte_2 parte convenuta contumace
Pubblico Ministero
interventore necessario
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Pag. 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione ritualmente notificato l'Avv. Vincenzo Pompa adiva l'intestato Tribunale nei confronti di
[...]
e di Controparte_3 CP_1 [...]
, rassegnando le seguenti conclusioni: “contrariis reiectis accerti Controparte_2
e/o dichiari la falsità e comunque nullità del procedimento notificatorio relativo all'avviso di liquidazione n. 2010/3/DI/64865/01, dell'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Roma I Ufficio Territoriale di Roma 2 AURELIO asseritamente notificato in data 13 agosto – 29 ottobre 2014 con il rito degli irreperibili, in particolare perché non corrispondente al vero l'asserito trasferimento di domicilio da parte dell'esponente e in virtù della pretesa e falsa affermazione della moglie dell'esponente sì come sarebbe stata resa in data
21/8/2014 al messo postale e/o di notifica, di cui si ignora il nominativo, che il marito di quest'ultima si sarebbe trasferito e, per l'effetto in accoglimento per quanto di ragione della presente azione e/o querela di falso dichiarare l'inesistenza o comunque la falsità o inesistenza della notificazione di cui sopra, con ogni conseguenza di legge, anche ai sensi degli artt. 226 e
227 cpc;
vinte le spese del giudizio”.
1.2.In particolare, esponeva parte attrice che, a fronte della propria allegazione, dinnanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di di non aver ricevuto CP_1
l'avviso di liquidazione dell'imposta 2010/003/DI/000064865/0/001,
[...]
aveva, invece, dedotto che l'addetto alla consegna, recatosi in data CP_2
21 agosto 2014 presso il domicilio dell'odierno attore, aveva ricevuto dalla moglie la dichiarazione che l'odierno attore si era trasferito altrove, e che, verificato tramite visura anagrafica che la residenza era rimasta invariata, la notificazione era stata effettuata secondo quanto disposto per gli irreperibili all'art. 60, primo comma lett. e) del D.P.R. n. 600/73.
1.3.Escludeva, in particolare, l'attore che la moglie, dalla quale pure era giudizialmente separato dal 23/10/2006, avesse potuto rendere una dichiarazione contraria al vero, sia perché egli non si era trasferito altrove, sia perché la moglie stessa nel giorno interessato dalla notifica non si trovava presso l'abitazione a causa di cure sanitarie cui doveva sottoporsi.
Pag. 2 di 6 1.4.In particolare, l'attore sottolineava che “'lo sconosciuto messo notificatore' non ha indicato il nome della moglie, tantomeno le modalità per l'accertamento di detto rapporto coniugale e dalle ricerche eventualmente fatte”.
2.Si costituivano e Controparte_2 Controparte_2
rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito dichiarare la nullità della proposta querela di falso, ai sensi dell'art. 221, II comma, c.p.c., con condanna della parte querelante al pagamento delle spese processuali di questo giudizio”.
2.1.In particolare, eccepivano la nullità della querela di falso ai sensi dell'art. 221, secondo comma, c.p.c. in combinato disposto con l'art. 246 c.p.c. e con gli artt.
2727 e 2729, primo comma, c.c.
2.2.Premetteva, in particolare, la difesa erariale, che la querela di falso non poteva avere ad oggetto la generale e complessiva legittimità dell'iter notificatorio seguito, ma doveva necessariamente indicare la falsità di uno specifico atto della relativa serie procedimentale.
2.3.Tale specifico documento, dalla lettura complessiva dell'atto introduttivo doveva essere individuato nell'avviso di ricevimento alla parte in cui l'agente postale aveva attestato l'irreperibilità del soggetto destinatario della notificazione tentata, riportando la dichiarazione attribuita alla moglie dell'odierno attore secondo cui lo stesso, all'epoca della notifica, risultava trasferito altrove.
2.4.Segnatamente contestava che la moglie dell'attore Controparte_2
potesse essere chiamata a testimoniare, trattandosi di propria dichiarazione che l'avrebbe legittimata a proporre un'autonoma querela di falso, atteso, peraltro, un proprio interesse nella presenta causa, essendo peraltro la stessa al più separata (e non divorziata), e comunque potendo astrattamente essere destinataria di un'azione risarcitoria come conseguenza delle dichiarazioni rese da parte dell'odierno attore.
2.5.Contestavano, inoltre, le convenute, l'assenza di prova in merito alla falsità lamentata. Pur avendo, infatti, parte attrice allegato che la moglie non avrebbe
Pag. 3 di 6 potuto rendere le dichiarazioni riportate poiché in data 21 agosto 2014, giorno in cui veniva tentata la notificazione, si trovava in altro luogo al fine di sottoporsi a una serie di esami propedeutici ad un trattamento sanitario, non aveva dimostrato alcunché a tal proposito, benché si trattasse di circostanza la cui prova documentale avrebbe potuto essere del tutto agevole.
2.6. Inoltre, evidenziava la difesa erariale che costituisce un assunto pacifico quello secondo cui l'agente postale che esegua una notifica non è tenuto in alcun modo ad accertare l'identità della persona rinvenuta presso il luogo della notificazione, dovendosi attenere alle dichiarazioni da questa rese, anche in ordine alla sua identità soggettiva.
3. Ciò premesso in merito alle posizioni assunte dalle parti, risulta, nel caso di specie, assorbente la fondatezza dell'eccezione articolata dalla difesa erariale relativamente alla circostanza che l'agente postale non fosse tenuto all'accertamento dell'identità della persona effettivamente rinvenuta all'indirizzo di residenza del destinatario.
3.1.Nonostante sentita come teste, abbia riferito Testimone_1
che, in data 21 agosto 2014, non si trovava presso l'indirizzo di residenza, per le ragioni che si vanno ad esporre, la querela di falso presentata è inammissibile.
3.1.Occorre, infatti, sul punto rammentare l'orientamento consolidato della
Suprema Corte, la quale a più riprese ha ribadito come “le indicazioni che debbono risultare, in tal caso, dall'avviso di ricevimento della raccomandata postale, ai fini della validità della notificazione, quando l'atto sia consegnato a persona diversa dal destinatario, sono non già quelle di cui all'art. 139 c.p.c., ma quelle prescritte dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria, con la conseguenza che non è ravvisabile alcun profilo di nullità ove il suddetto avviso di ricevimento, debitamente consegnato nel domicilio del destinatario, sia sottoscritto da persona ivi rinvenuta, ma della quale non risulti dall'avviso medesimo la qualità
o la relazione col destinatario dell'atto, salva la facoltà del destinatario di dimostrare, proponendo querela di falso, la assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o familiare” (v. Cass. n. 19795/2018; Cass. n.
Pag. 4 di 6 16488/2016; Cass. n. 25616/2010; Cass. n. 1906/2008; Cass. n.
13812/2007; Cass. n. 17723/2006).
3.2.La giurisprudenza di legittimità è, infatti, pacifica nel ritenere che la notificazione a mezzo posta si consideri avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario e, se questi è persona diversa dal destinatario, non è necessario che la sua qualità (familiare convivente, portiere ecc.) venga specificata sull'avviso di ricevimento (in tal senso Cass. nn.:
9246/2015, 25128/2011, 12184/2013, 11708/2020).
3.3.Nel caso di specie deve osservarsi che la notificazione risulta essere stata eseguita a mezzo posta (secondo lo schema delineato dall'art. 149 c.p.c. e dagli artt. 60 D.P.R. n. 600/1973 e 14 l. n. 890/1992). Il portalettere non poteva, dunque, ritenersi munito dagli stessi poteri-doveri di accertamento dell'Ufficiale
Giudiziario, ma da quelli meno stringenti dell'agente postale che consegna una raccomandata a mezzo posta.
3.4.Sul punto la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che “nel caso di notifica
a mezzo del servizio postale senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, la disciplina applicabile al procedimento di notifica è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati.
Ne consegue che, difettando apposite disposizioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato nella impossibilità senza sua colpa di prenderne cognizione” (cfr.: Cass. 270/2012; Cass. 4895/2014; Cass.
14501/2016; Cass. n. 20506/2017)”.
3.5.Alla luce dei suddetti principi ed arresti giurisprudenziali, dal momento che il querelante non ha specificamente contestato il fatto della presenza in loco dell'agente postale, né ha offerto un impianto probatorio idoneo a dimostrare che lo stesso non sia mai pervenuto all'indirizzo indicato e non abbia mai
Pag. 5 di 6 consegnato il plico nel giorno e nel luogo di ricezione riportati sull'avviso di ricevimento, ma si è limitato a contestare la presenza al proprio domicilio della moglie, nonché il fatto che la stessa possa aver reso le dichiarazioni riportate nell'avviso di ricevimento, deve concludersi per l'inammissibilità della querela.
3.6. La relata di notifica, nella parte contestata, non ha, infatti, valore fidefacente, non essendo tenuto l'agente postale ad accertare ed identificare, previa esibizione di documento d'identità, le generalità della persona che rinviene presso il domicilio del destinatario né ad accertare che quanto dichiarato sia corrispondente al vero.
4. L'acclarata inammissibilità della querela di falso assorbe ogni altra questione.
5. Tenuto conto della diversificata giurisprudenza stratificatasi sull'argomento trattato, nonché considerati i più recenti approdi esegetici della Suprema Corte di Cassazione anche successivi all'instaurazione del presente procedimento, si reputano sussistenti profili di difficoltà e novità oggettivi della materia trattata e si reputano integrati giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara inammissibile la querela di falso proposta;
spese compensate;
Così è deciso nella camera di consiglio del 18 giugno 2025
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Anna Multari
Il Presidente
dott. Federico Salvati
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