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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 02/07/2025, n. 920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 920 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1824/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al 1824/2023 R.G., avente ad oggetto “separazione giudiziale”, riservata per la decisione all'udienza del 25.06.2025, e vertente
TRA
, nata in [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliata in VIA CIMAROSA N. 4, CASSINO (FR) presso lo studio dell'Avv.
D'BR EN che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, nato in [...] il [...], elettivamente Controparte_1 domiciliato in VIA APPIA, 749 SCAURI (LT), presso lo studio dell'Avv. D'AMICI
EP che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
1 CONCLUSIONI
I procuratori delle parti concludono come da come da verbale di udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31.05.2023, , premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio concordatario con in data Controparte_1
22/07/2000 e che dall'unione erano nati i figli, (11.09.2001) ed Per_1 Per_2
(13.02.2006), ha dedotto che la convivenza familiare era divenuta improseguibile a causa delle condotte del marito contrarie ai doveri matrimoniali;
Ha concluso, pertanto, chiedendo: 1) pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi;
2) l'assegnazione alla ricorrente della casa coniugale;
3) l'affidamento condiviso del figlio minore alla madre con collocamento presso di essa, con Per_2 facoltà del padre di esercitare il diritto di visita liberamente;
4) porsi a carico del resistente un assegno di mantenimento in favore della ricorrente nella misura di euro
500,00 e di euro 500,00 a titolo di contributo di mantenimento in favore del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
5) trasferire la proprietà della casa coniugale ad entrambi i figli e con obbligo di entrambi i genitori di stipulare il Per_2 Per_1 relativo atto di donazione entro 3 mesi dal raggiungimento della maggiore età del figlio e di continuare a pagare il mutuo per l'acquisto della medesima casa nella Per_2 misura del 50% ciascuno fino a naturale scadenza dello stesso;
6) assegnazione in proprietà esclusiva al figlio dell'autovettura Chevrolet tg. DH824VY, con Per_1 obbligo per il Sig. di effettuare il relativo passaggio di proprietà, ed CP_1 assegnazione al sig. della Polo tg. BX104HF; CP_1
Notificati il ricorso ed il relativo decreto, si costituiva , Controparte_1 non opponendosi alla pronuncia di separazione, ma opponendosi alle altre richieste avanzate dalla ricorrente.
Tanto premesso, il resistente così concludeva: 1) dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2) porsi a proprio carico un obbligo al versamento di un assegno di mantenimento in favore del figlio, nella misura di euro 300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie;
3) l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori con facoltà Part del padre di vederlo liberamente;
4) l'assegnazione della casa coniugale alla Sig.ra che vi abiterà con il figlio, con obbligo della medesima di provvedere al pagamento del
50% del rateo del mutuo e al 50% dei ratei dei finanziamenti stipulati per l'acquisto del
2 mobilio, arredo e altri beni.
Alla udienza di comparizione delle parti del 8.11.2023 comparivano entrambi i coniugi, e il Giudice delegato alle funzioni presidenziali procedeva all'ascolto delle parti e rinviava all'udienza del 18.12.2023 per la verifica del raggiungimento di un accordo proposto in sede di udienza.
All'udienza del 18.12.2023 il Giudice, preso atto del mancato raggiungimento di un accordo tra le parti, disponeva i seguenti provvedimenti provvisori: autorizzava i coniugi a vivere separatamente, disponeva l'affido congiunto del figlio minorenne ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, alla quale Per_2 assegnava la casa coniugale, regolamentava il diritto di visita paterno e poneva a carico del padre un assegno mensile a titolo di contributo per il mantenimento del figlio pari ad euro 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con sentenza non definitiva 643/2024 del 26.04.2024 veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi e la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio per la definizione delle altre questioni controverse.
All'udienza del 25.06.2025 la causa veniva riservata per la decisione senza termini.
Orbene, vanno in primo luogo revocate le disposizioni concernenti l'affidamento, il collocamento e il diritto di visita relativamente al figlio , Per_2 che ha raggiunto la maggiore età nelle more del giudizio.
Quanto agli aspetti economici, occorre premettere che, ai fini della determinazione del contributo dovuto dal genitore non collocatario al minore, o al maggiorenne non economicamente autosufficiente, deve osservarsi, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, nonché dei tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti
(Cass. 10 luglio 2013, n. 17089; cfr. Cass. 1 marzo 2018, n. 4811; Cass. civile sez. VI,
16.09.2020, n.19299). Part Ciò premesso, nel caso di specie, risulta che la Sig.ra lavora come OSS percependo circa 1100,00 euro al mese, il Sig. è luogotenente dei carabinieri CP_1
3 con stipendio di circa 2000,00 euro al mese, sostiene i costi per la casa in comproprietà delle parti, dove attualmente vive la ricorrente, e dovrà verosimilmente reperire un'altra sistemazione abitativa (vivendo presso la caserma) oltre ad essere onerato al pagamento delle rate di ulteriori prestiti contratti durante il matrimonio.
Così ricostruita la situazione economica delle parti, premesso che il figlio
è pacificamente indipendente economicamente, si reputa congruo confermare a Per_1 carico del Sig. un contributo di mantenimento per il figlio , nella CP_1 Per_2 misura di € 300,00 mensili, annualmente rivalutabile sulla base degli indici Istat, oltre al
50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Cassino. Non si ritengono sussistenti i presupposti per porre a carico del resistente un assegno di mantenimento in favore della moglie, in quanto economicamente indipendente.
Va altresì confermata l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, non essendovi contestazione sul punto e stante la convivenza del figlio maggiorenne ma non autosufficienti con la madre.
Sono infine inammissibili le ulteriori domande proposte dalle parti (domanda di trasferimento della proprietà della casa coniugale, assegnazione in proprietà esclusiva dell'autovettura, e domanda di ripartizione del mutuo e dei ratei di finanziamento) in quanto esse presuppongono la volontà negoziale delle parti ed esulano in ogni caso dal thema decidendum del procedimento di separazione.
Sussistono senza dubbio le condizioni di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c. (a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77/18 del 7 marzo/19 aprile 2018, che ha dichiarato illegittima detta norma, quale risultante dalla riforma di cui al D.L. n.
132/2014, conv. con mod. nella L. n. 162/2014) per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio in considerazione della natura della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, dando atto della sentenza non definitiva n.
643/2024 del 26.04.2024, e definitivamente pronunciando nella causa promossa con ricorso depositato il 31.05.2023 da nei confronti di Parte_1 CP_1
, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
[...]
1) revoca le disposizioni concernenti l'affidamento, il collocamento e il diritto di visita relativamente al figlio , divenuto maggiorenne;
Per_2
2) conferma l'ordinanza del 18.12.2024 con la quale è stato posto a carico del Sig.
4 l'obbligo di versamento della somma di euro 300,00 a titolo di contributo CP_1 per il mantenimento del figlio , oltre rivalutazione ISTAT e 50% delle Per_2
Part spese straordinarie e disposta l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra ;
3) rigetta la domanda di assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente;
4) dichiara inammissibili le altre domande;
5) compensa integralmente le spese di lite.
Cassino, 02/07/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Virgilio Notari
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al 1824/2023 R.G., avente ad oggetto “separazione giudiziale”, riservata per la decisione all'udienza del 25.06.2025, e vertente
TRA
, nata in [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliata in VIA CIMAROSA N. 4, CASSINO (FR) presso lo studio dell'Avv.
D'BR EN che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, nato in [...] il [...], elettivamente Controparte_1 domiciliato in VIA APPIA, 749 SCAURI (LT), presso lo studio dell'Avv. D'AMICI
EP che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
1 CONCLUSIONI
I procuratori delle parti concludono come da come da verbale di udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31.05.2023, , premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio concordatario con in data Controparte_1
22/07/2000 e che dall'unione erano nati i figli, (11.09.2001) ed Per_1 Per_2
(13.02.2006), ha dedotto che la convivenza familiare era divenuta improseguibile a causa delle condotte del marito contrarie ai doveri matrimoniali;
Ha concluso, pertanto, chiedendo: 1) pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi;
2) l'assegnazione alla ricorrente della casa coniugale;
3) l'affidamento condiviso del figlio minore alla madre con collocamento presso di essa, con Per_2 facoltà del padre di esercitare il diritto di visita liberamente;
4) porsi a carico del resistente un assegno di mantenimento in favore della ricorrente nella misura di euro
500,00 e di euro 500,00 a titolo di contributo di mantenimento in favore del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
5) trasferire la proprietà della casa coniugale ad entrambi i figli e con obbligo di entrambi i genitori di stipulare il Per_2 Per_1 relativo atto di donazione entro 3 mesi dal raggiungimento della maggiore età del figlio e di continuare a pagare il mutuo per l'acquisto della medesima casa nella Per_2 misura del 50% ciascuno fino a naturale scadenza dello stesso;
6) assegnazione in proprietà esclusiva al figlio dell'autovettura Chevrolet tg. DH824VY, con Per_1 obbligo per il Sig. di effettuare il relativo passaggio di proprietà, ed CP_1 assegnazione al sig. della Polo tg. BX104HF; CP_1
Notificati il ricorso ed il relativo decreto, si costituiva , Controparte_1 non opponendosi alla pronuncia di separazione, ma opponendosi alle altre richieste avanzate dalla ricorrente.
Tanto premesso, il resistente così concludeva: 1) dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2) porsi a proprio carico un obbligo al versamento di un assegno di mantenimento in favore del figlio, nella misura di euro 300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie;
3) l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori con facoltà Part del padre di vederlo liberamente;
4) l'assegnazione della casa coniugale alla Sig.ra che vi abiterà con il figlio, con obbligo della medesima di provvedere al pagamento del
50% del rateo del mutuo e al 50% dei ratei dei finanziamenti stipulati per l'acquisto del
2 mobilio, arredo e altri beni.
Alla udienza di comparizione delle parti del 8.11.2023 comparivano entrambi i coniugi, e il Giudice delegato alle funzioni presidenziali procedeva all'ascolto delle parti e rinviava all'udienza del 18.12.2023 per la verifica del raggiungimento di un accordo proposto in sede di udienza.
All'udienza del 18.12.2023 il Giudice, preso atto del mancato raggiungimento di un accordo tra le parti, disponeva i seguenti provvedimenti provvisori: autorizzava i coniugi a vivere separatamente, disponeva l'affido congiunto del figlio minorenne ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, alla quale Per_2 assegnava la casa coniugale, regolamentava il diritto di visita paterno e poneva a carico del padre un assegno mensile a titolo di contributo per il mantenimento del figlio pari ad euro 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con sentenza non definitiva 643/2024 del 26.04.2024 veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi e la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio per la definizione delle altre questioni controverse.
All'udienza del 25.06.2025 la causa veniva riservata per la decisione senza termini.
Orbene, vanno in primo luogo revocate le disposizioni concernenti l'affidamento, il collocamento e il diritto di visita relativamente al figlio , Per_2 che ha raggiunto la maggiore età nelle more del giudizio.
Quanto agli aspetti economici, occorre premettere che, ai fini della determinazione del contributo dovuto dal genitore non collocatario al minore, o al maggiorenne non economicamente autosufficiente, deve osservarsi, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, nonché dei tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti
(Cass. 10 luglio 2013, n. 17089; cfr. Cass. 1 marzo 2018, n. 4811; Cass. civile sez. VI,
16.09.2020, n.19299). Part Ciò premesso, nel caso di specie, risulta che la Sig.ra lavora come OSS percependo circa 1100,00 euro al mese, il Sig. è luogotenente dei carabinieri CP_1
3 con stipendio di circa 2000,00 euro al mese, sostiene i costi per la casa in comproprietà delle parti, dove attualmente vive la ricorrente, e dovrà verosimilmente reperire un'altra sistemazione abitativa (vivendo presso la caserma) oltre ad essere onerato al pagamento delle rate di ulteriori prestiti contratti durante il matrimonio.
Così ricostruita la situazione economica delle parti, premesso che il figlio
è pacificamente indipendente economicamente, si reputa congruo confermare a Per_1 carico del Sig. un contributo di mantenimento per il figlio , nella CP_1 Per_2 misura di € 300,00 mensili, annualmente rivalutabile sulla base degli indici Istat, oltre al
50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Cassino. Non si ritengono sussistenti i presupposti per porre a carico del resistente un assegno di mantenimento in favore della moglie, in quanto economicamente indipendente.
Va altresì confermata l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, non essendovi contestazione sul punto e stante la convivenza del figlio maggiorenne ma non autosufficienti con la madre.
Sono infine inammissibili le ulteriori domande proposte dalle parti (domanda di trasferimento della proprietà della casa coniugale, assegnazione in proprietà esclusiva dell'autovettura, e domanda di ripartizione del mutuo e dei ratei di finanziamento) in quanto esse presuppongono la volontà negoziale delle parti ed esulano in ogni caso dal thema decidendum del procedimento di separazione.
Sussistono senza dubbio le condizioni di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c. (a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77/18 del 7 marzo/19 aprile 2018, che ha dichiarato illegittima detta norma, quale risultante dalla riforma di cui al D.L. n.
132/2014, conv. con mod. nella L. n. 162/2014) per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio in considerazione della natura della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, dando atto della sentenza non definitiva n.
643/2024 del 26.04.2024, e definitivamente pronunciando nella causa promossa con ricorso depositato il 31.05.2023 da nei confronti di Parte_1 CP_1
, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
[...]
1) revoca le disposizioni concernenti l'affidamento, il collocamento e il diritto di visita relativamente al figlio , divenuto maggiorenne;
Per_2
2) conferma l'ordinanza del 18.12.2024 con la quale è stato posto a carico del Sig.
4 l'obbligo di versamento della somma di euro 300,00 a titolo di contributo CP_1 per il mantenimento del figlio , oltre rivalutazione ISTAT e 50% delle Per_2
Part spese straordinarie e disposta l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra ;
3) rigetta la domanda di assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente;
4) dichiara inammissibili le altre domande;
5) compensa integralmente le spese di lite.
Cassino, 02/07/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Virgilio Notari
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