TRIB
Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 21/01/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione I Civile
SENTENZA n°
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in persona del giudice GOP Avv. Rosanna Cafaro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4340/2017 del Ruolo Generale promossa
D A
con l'Avv. F. Cicoria, Parte_1
– attore
CONTRO
, Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 con l'Avv. C. Motta e V. Galassi,
- convenuti
E CONTRO
e con l' Avv. V. Radisi, Controparte_5 Controparte_2 CP_6
- convenuti
NONCHE' CONTRO
, Controparte_7 CP_8 Controparte_9 Controparte_10 [...]
CP_11
- convenuti contumaci
CONCLUSIONI delle Parti : come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Premesse
Rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il Giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., Cass. Civ. SSUU,
642/15, v. anche Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – ha rinvenuto anche una positivizzazione normativa nell'art.16 del d.lgs 5/03, recet- tivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati.
Osservato che per consolidata giurisprudenza del Supremo Collegio, il Giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle Parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata.
FATTO E DIRITTO
Richiamato il contenuto assertivo degli atti introduttivi e degli scritti difensivi delle Parti attrici.
Richiamati tutti i provvedimenti resi nel corso del giudizio.
Rilevato che Parte attrice ha formulato le conclusioni seguenti : “A) accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1158 c.c., l'avvenuto acquisto per usucapione della comproprietà della particella 744 distinta in catasto al foglio nr. 50, are 2 e ca 30 del comune di Carovigno di quella parte eccedente
e non calcolata di mq. 60, a favore dell'attore, per avere quest'ultimo mantenuto il possesso della porzione di detta particella in modo continuativo, pacifico e non interrotto da oltre vent'anni; B) per l'effetto di quanto al punto A), conseguentemente ordinare alla Conservatoria dei Pubblici
Registri Immobiliari di provvedere alla trascrizione di quella porzione eccedente e non calcolata di mq. 60 della particella 744 distinta in catasto al foglio nr. 50, del comune di Carovigno, in favore del medesimo;
C) con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.”[in corsivo le testuali conclusioni attoree] Con Visto che le Parti Controparte_7 CP_8 Controparte_9 [...]
pur regolarmente citate, rimanevano contumaci. CP_10 Controparte_11
Visto che le Parti convenute Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, formulavano le conclusioni seguenti : “1) accertare e dichiarare la
[...] CP_4 nullità della domanda per violazione dell'articolo 163 n. 3 c.p.c., per l'effetto fissando all'attore un termine perentorio entro cui integrarla;
2) rigettare l'avversa domanda in quanto inamissibile, sfornita di prova nonché di pregio e giuridico fondamento;
3) condannare l'attore a rifondere spese e compensi di lite.” [in corsivo le testuali conclusioni di dette Parti convenute] e sostenendo la nullità della domanda avanzata dall'attore poiché “estremamente vaga quanto all'individuazione dell'area oggetto della domanda di usucapione” [in corsivo le testuali conclusioni di dette Parti convenute], nonché l'infondatezza della stessa, e instando per il suo rigetto, con condanna dell'attore alla rifusione delle spese e competenze di lite.
Visto che le Parti convenute e Controparte_5 Controparte_2 CP_6 chiedevano che si accertasse : “l'assoluta nullità dell'atto introduttivo del giudizio, ex art. 164, comma 4, c.p.c. per difetto di “esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda”, risultando pacificamente incerto ed indeterminato il petitum dell'azione proposta ed anche assolutamente incerta ed indeterminata l'esposizione dei “fatti costituenti le ragioni della domanda”.” [in corsivo le testuali richieste di dette Parti convenute]
Considerato che la causa ha richiesto un' articolata attività istruttoria, con l'ascolto di numerosi testimoni.
Osserva.
La domanda attorea è infondata e va integralmente rigettata.
⬧⬧⬧
PRELIMINARMENTE vanno parimenti rigettate le eccezioni sollevate da Parti convenute circa la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, comma 4, c.p.c..
Invero, a mente dell'art. art. 164 c.p.c., l'atto di citazione è nullo quando: sono omesse o incerte a)
l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta, b) le generalità dell'attore, del convenuto e delle persone che li rappresentano o li assistono (vizi di vocatio in ius); mancano c)
l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione, d) l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dalla legge (vizi di vocatio in ius); è omessa o incerta la determinazione della cosa oggetto della domanda (petitum)
(vizio editio actionis); manca l'esposizione dei fatti (vizio editio actionis).
Con la sempre attuale e condivisibile sentenza n. 1681, del 29 gennaio 2015, la Corte di Cassazione
(Sez. II civile) è tornata a pronunciarsi sull'argomento, premettendo come, ai sensi dell'art. 164, IV co, c.p.c., la citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito dal n.
3) del III co. dell'art. 163 c.p.c. - ossia la determinazione della cosa oggetto della domanda - ovvero se manca l'esposizione dei fatti prefigurata al n. 4) del III co. dell'art. 163 c.p.c..
Ricordiamo che per “oggetto” della domanda, il c.d. petitum, comunemente s'intendono due distinti contenuti della domanda stessa: il provvedimento giurisdizionale che l'attore chiede al Giudice di emettere (petitum immediato); il bene della vita di cui si chiede l'attribuzione (petitum mediato).
Nel caso di specie, non pare assolutamente che l'atto introduttivo del presente giudizio presenti profilo alcuno di nullità; così, che tali eccezioni di nullità dell'atto introduttivo del predente giudizio di Parti convenute vanno rigettate.
⬧⬧⬧
1) Con atto di citazione del 25 settembre 2017 l'Attore conveniva in giudizio le Parti convenute in epigrafe indicate per ivi sentire accogliere le conclusioni sopra richiamate. Parte attrice chiedeva a questo Tribunale di accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione della comproprietà di una porzione del terreno, censito nel Catasto di Carovigno, fgl 50, p.lla 744, limitatamente ad un'estensione di mq. 60.
2) Asseriva l'attore di essere il titolare fin dal 1995 di un mobilificio, sito in Carovigno al Corso
Umberto I, n. 180, e di aver utilizzato uti dominus come accesso al mobilificio per carico e scarico merci e dal 16 settembre 1996 come parcheggio per i clienti la porzione di terreno oggetto del presente giudizio di proprietà delle Parti convenute.
Dunque, l'odierno Attore assumeva di aver posseduto – uti dominus – la suddetta porzione di terreno senza soluzione di continuità ed in via esclusiva, curando il manto stradale ed effettuando lavori quali “lo spiano strada con la ruspa e lo scavo per intercapedini perimetrali, la realizzazione di marciapiede, asfalto della strada, barra all'ingresso e sistemazione della barra antistante” [in corsivo testuali asserzioni delle Parti costituite], versando l'imposta comunale e tenendo Pt_2 pubblicamente un comportamento continuo e non interrotto, corrispondente all'esercizio dei poteri dominicali.
2) Si costituivano Parti convenute, impugnando e contestando gli assunti attorei;
nonché, asserendo l'inammissibilità della domanda di usucapione formulata da Parte attrice per difetto dei presupposti di legge.
3) Si svolgeva, dunque, attività istruttoria con interrogatorio formale di Parte attrice ed escussione di numerosi testimoni;
veniva, altresì, espletata CTU finalizzata a meglio inquadrare l'assetto dei luoghi oggetto del presente giudizio.
I numerosi testimoni escussi nel corso di più udienze non confermavano gli assunti attorei, confortando al contrario le argomentazioni delle parti convenute.
4) A partire dall'udienza del 17.5.2024 la causa è stata trattata dall'odierna estensore, subentrata ai precedenti, che la spediva a sentenza in data 4.10.2024, concedendo alle Parti i richiesti termini di cui all'art. 190 c.p.c. con decorrenza dal 30.10.2024.
⬧⬧⬧
5) E' stato ampiamente provato e documentato che la Parte attrice non ha compiuto pacificamente e indisturbatamente le attività idonee ad affermare in modo univoco il dominio esclusivo su tutta l'estensione del patrimonio immobiliare oggetto del presente giudizio, con ciò escludendo qualsiasi forma di esercizio dell'altrui concorrente signoria.
Per contro, è pacifico che le Parti convenute hanno compiuto atti d'esercizio del diritto incompatibili con il possesso animo domini dell'aspirante usucapente, posto che a fianco all'esercizio commerciale attoreo è ubicato il ristorante “Al Boschetto” di proprietà di P_
, cugino dei convenuti germani
[...] CP_1 Quest'ultimo, infatti, svolgendo attività di ristorazione nel locale anzidetto, ha utilizzato ed utilizza l'area dedotta nel presente giudizio sia personalmente che come area di sosta per il carico e lo scarico della merce per i fornitori della propria “ Pizzeria Ristorante ”. Parte_3
6) L'odierno attore ha semplicemente utilizzato e detenuto, ma mai posseduto, il lotto di terreno sopra descritto, insieme ad altri soggetti ed odierni Convenuti, a fronte di mera tolleranza dei
Proprietari.
L' attore non è, pertanto, divenuto per usucapione ex art. 1158 c.c. proprietario esclusivo del compendio immobiliare per cui è causa, descritto in premessa narrativa.
Infatti, nel caso di specie, è di assoluta evidenza che non sussistono i presupposti richiesti dalla legge, affinché si compia l'usucapione del diritto di proprietà su di un bene immobile : il possesso non è stato pacifico, pubblico, continuo e non interrotto per oltre 20 anni, né vi è stata inerzia delle odierne Parti convenute nella gestione pratica della cosa.
Il possesso c.d. ad usucapionem (ex art.1158 c.c.) deve essere continuo, ininterrotto e non viziato da violenza o clandestinità, ovvero esercitato pubblicamente e in modo visibile, per così dire, “alla luce del sole”.
Inoltre l'aspirante usucapente ha semplicemente detenuto ed utilizzato lo spazio adibito a parcheggio oggetto del presente giudizio, mai configurandosi un possesso esclusivo (uti dominus), senza opposizione per il tempo utile ad usucapire, mai in via esclusiva e solo a fronte della tolleranza dei Proprietari del terreno.
Nel caso di specie, le Parti convenute, proprietarie del bene (che secondo l'Attore sarebbe) usucapiendo, hanno costantemente eccepito le proprie ragioni nel momento in cui l'odierno Attore ha esteriorizzato le attività corrispondenti all'esercizio della proprietà sul bene immobile de quo, dimostrando tutt'altro che disinteresse per l'immobile stesso. (Cfr., Cass. n. 6997 del 17.7.1998, in
Giust. civ. Mass., 1998, p.1547)
Dalle Parti convenute sono stati costantemente dispiegati atti tali da interrompere e/o bloccare la pretesa usucapione, dimostrando ancora una volta di avere concreto interesse e cura per il bene immobile stesso.
La Cassazione con sentenza n. 10620/2020 ha affermato che il comproprietario di un bene immobile possa usucapire il bene comune, quando compia atti e comportamenti che contrastano con il possesso altrui e che, invece, manifestano la sua intenzione di agire quale esclusivo proprietario.
Ciò non è avvenuto nel caso di specie. La ancor recente sentenza Cass. 26 maggio 2022, n. 17141 ribadisce un orientamento consolidato della Giurisprudenza di legittimità, secondo cui chi “pretenda di aver usucapito il bene deve dimostrare, non solo di averne goduto in via d'esclusività, ma di averlo fatto apertamente, così da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus” (ex multis, C. Cass., Sez 2, n. 12260,
20.8.2002, Rv. 556970; C. Cass., Sez. 2, n. 9903, 28.4.2006, Rv. 592523; C. Cass., Sez. 2, n. 19478,
20.9.2007, Rv. 599374; C. Cass., Sez. 2, n. 17462, 27.7.2009, Rv. 609159; C. Cass., Sez. 6 n.
24781, 19.10.2017, Rv. 646754; C. Cass., Sez. 2, n. 10734, 4.5.2018, Rv. 648439).
La Corte di Cassazione ormai univocamente afferma che “in tema di possesso ad usucapionem di beni immobili, la fattispecie acquisitiva del diritto di proprietà si perfeziona allorché il comportamento materiale continuo ed ininterrotto - attuato sulla res sia accompagnato dall'intenzione resa palese a tutti di esercitare sul bene una signoria di fatto corrispondente al diritto di proprietà, sicché - in materia di usucapione - il comportamento del possessore, che deve manifestarsi in un'attività apertamente ed obiettivamente contrastante con il possesso altrui, deve rivelare in modo certo ed inequivocabile l'intenzione di comportarsi come proprietario esclusivo”.
E ciò, come detto, non si è verificato nel caso di specie
Nel presente giudizio non è risultato in modo univoco e sufficientemente preciso che la Parte attrice abbia avuto l'autonomo ed esclusivo godimento dei beni oggetto di causa, di cui pretenderebbe di essere divenuto esclusivo proprietario per usucapione.
Al contrario, il comportamento di Parti convenute si è sostanziato in un atteggiamento di tolleranza, ma anche di estrema tutela verso i propri beni, risultando così, ai fini dell'usucapione, non acclarata e comprovata la manifestazione del dominio esclusivo sulla “res” da parte dell'Attore attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui.
7) Stante la temerarietà dell'azione proposta da Parte attrice, si ritiene di dover provvedere anche ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., in quanto non può sottacersi l'ingiustizia e la temerarietà della iniziativa giudiziaria dello stesso nei confronti delle Parti convenute, che denota un comportamento strumentale alla funzionalità del servizio giustizia e, più in generale, al rispetto della legalità (cfr.,
Trib. Piacenza, sez. civile, sent. 7.12. 2010, est. Trib. Piacenza, sez. civ., sent. Per_1
22.11.2010, est. in Guida al dir., 2011, 3; Trib. Varese, sez. Luino, ord. 23.1.2010 in Foro Per_2
Italiano, 2010, 7–8, I, 2229; Trib. Varese, sent. n. 98 del 6.2.2011; anche Trib. Verona, ord.
1.10.2010; Trib. Verona, ord. 1.7.2010; Trib. Verona, sez. III civ., sent. 20.9.2010; Trib. Roma, sez.
XI civile, sent. 11.1.2010 in Giur. Merico, 2010, 9; Trib. Prato, 6.11.2009, Trib. Milano, 29.8.2009;
Trib. Roma, sez. dist. , sent. 9.12.2010; Trib. Varese, sez. I civ., sent. 30.10.2009; C. Cass., Per_3
SS.UU., sent. 16.7.2008 n. 19499; Trib. Milano, ord. 20.8.2009; C. Cass. civ., Sez. I, 11.3.2006, n. 5381; C. Cass. Civ., Sez. II, sent. 5.1.2011, n. 226; C. Cass., sent. n. 26515/2017; C.App. Napoli, sez. VIII, 13.2.2020, n. 679; Trib. Milano sez. III, 28.6.2019, n. 6387).
Attraverso l'art. 96, comma 3, c.p.c., l'abuso del processo è rimesso alla valutazione discrezionale del Giudice che potrà d'ufficio, comminare un risarcimento a carico della parte “scorretta”, quand'anche il comportamento della parte non sia informato a mala fede e/o colpa grave e senza richiedere la prova del danno, che può considerarsi in re ipsa.
Se è vero che “è necessario che siano accertate sia l'infondatezza della pretesa fatta valere in giudizio, sia la violazione del canone di normale prudenza nell'agire in giudizio, in relazione alla fattispecie concreta.” e che “ai fini dell'affermazione di tale violazione, il giudice deve verificare, con valutazione ex ante, la consapevolezza dell'interessato della presumibile infondatezza della propria pretesa, dando rilievo, oltre che agli orientamenti giurisprudenziali esistenti al momento della proposizione della domanda, anche ad eventuali esiti alterni delle fasi di merito, e all'esito di eventuali istanze cautelari o volte alla sospensione dell'esecutività della sentenza. In caso di trascrizione della domanda giudiziale, deve accertare se la trascrizione sia stata effettuata fuori dai casi consentiti o imposti dalla legge, o se fosse consentita o obbligatoria, non potendosi considerare violazione dell'obbligo di agire con la normale prudenza l'esclusivo dato della avvenuta trascrizione della domanda giudiziale nel caso in cui essa sia imposta dalla legge allo scopo di rendere opponibile ai terzi l'esito positivo del giudizio.” (C. Cass., sent. n. 26515/2017), ai fini della quantificazione in via equitativa del risarcimento, questo Giudice ritiene di dover valutare la consapevolezza della temerarietà della lite che non poteva difettare in capo all'Opponente, stante la carenza di qualsiasi prova delle proprie pretese;
l'intensità dell'elemento soggettivo;
l'inutilità dell'azione di opposizione, considerando che “le condotte realizzate da una parte che integrino la responsabilità di cui all'art. 96 c.p.c., costringono l'altra parte a subire un processo ingiustificato e perciò qualificabile come eccessivo nella sua intera durata, con la conseguenza che il tipo di lesione verificata si presenta analoga a quella relativa alla irragionevole durata del processo. Il danno allora, pur mancando la piena prova circa la sua esistenza ed il suo ammontare, potrà essere considerato come conseguenza normale della violazione del diritto e quantificato in via equitativa sulla base dei medesimi criteri elaborati dalla Corte di Strasburgo per un processo irragionevolmente lungo” (C.App. Firenze, sez. II, 21.7.2014, n. 1286; C.App. Firenze, Sez. I,
3.32006; Trib. Bari, sent. nn. 121/2018 e 1274/2008; Trib. Milano, sez. VIII, 22.3.2006, n. 3662;
C.App. Firenze, sez. II, 21.7.2014, n. 1286; C.App. Firenze, Sez. I, 3.3.2006; Trib. Bari, sent. nn.
121/2018 e 1274/2008; Trib. Milano, sez. VIII, 22.3.2006, n. 3662; C. Cass. civ., sez. lav.,
15.2.2021, n. 3830; C. Cass. civ., sez. II, 30.10.2020, n. 24125). Dunque, in applicazione del principio di soccombenza, la Parte attrice va condannata non solo alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla Convenuta, ma anche, ai sensi dell'art. 96, 3 comma,
c.p.c., al risarcimento del danno per lite temeraria, che si quantifica equitativamente nell'importo di euro 5.000.
⬧⬧⬧
Alla luce di quanto sopra, deve allora ritenersi infondata la domanda attorea, che va integralmente respinta e, per l'effetto, deve riconoscersi l'integrale soccombenza di . Parte_1
In applicazione del principio di soccombenza, Parte attrice va condannata anche alla rifusione delle spese di lite sostenute dalle Parti convenute e, come detto, va condannata al risarcimento del danno per lite temeraria.
⬧⬧⬧
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
con l'Avv. F. Cicoria, contro
[...] Controparte_1 Controparte_2 [...]
, con l'Avv. C. Motta e V. Galassi, e contro Controparte_3 CP_4 P_
, e con l' Avv. V. Radisi,; nonché, contro
[...] Controparte_2 CP_6
, Controparte_7 CP_8 Controparte_9 Controparte_10 [...]
contumaci, così provvede : CP_11
1) Respinge integralmente la domanda attorea, perché infondata in fatto e in diritto, in quanto inammissibile per difetto dei presupposti di legge,
2) Riconosce e dichiara la temerarietà della domanda attorea, condannando ex art. 96 c.p.c. l'Attore al risarcimento dei danni in favore di Parte convenuta, nella misura di euro 6.000.
3) Condanna Parte attrice al pagamento delle spese per l'espletata CTU.
4) Condanna, infine, l'Attore al pagamento delle spese e competenze di lite in favore delle Parti convenute, che liquida in complessivi euro 24.000 per onorari e ad euro 1.000 per spese, oltre contributo forfetario e oneri fiscali come per legge, con distrazione pro-quota in favore del
Procuratore di , e dichiaratosi Controparte_1 CP_3 Controparte_2 CP_4
anticipatario.
Brindisi, 21 gennaio 2025
Il GOP
(Avv. Rosanna Cafaro)
Sezione I Civile
SENTENZA n°
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in persona del giudice GOP Avv. Rosanna Cafaro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4340/2017 del Ruolo Generale promossa
D A
con l'Avv. F. Cicoria, Parte_1
– attore
CONTRO
, Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 con l'Avv. C. Motta e V. Galassi,
- convenuti
E CONTRO
e con l' Avv. V. Radisi, Controparte_5 Controparte_2 CP_6
- convenuti
NONCHE' CONTRO
, Controparte_7 CP_8 Controparte_9 Controparte_10 [...]
CP_11
- convenuti contumaci
CONCLUSIONI delle Parti : come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Premesse
Rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il Giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., Cass. Civ. SSUU,
642/15, v. anche Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – ha rinvenuto anche una positivizzazione normativa nell'art.16 del d.lgs 5/03, recet- tivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati.
Osservato che per consolidata giurisprudenza del Supremo Collegio, il Giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle Parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata.
FATTO E DIRITTO
Richiamato il contenuto assertivo degli atti introduttivi e degli scritti difensivi delle Parti attrici.
Richiamati tutti i provvedimenti resi nel corso del giudizio.
Rilevato che Parte attrice ha formulato le conclusioni seguenti : “A) accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1158 c.c., l'avvenuto acquisto per usucapione della comproprietà della particella 744 distinta in catasto al foglio nr. 50, are 2 e ca 30 del comune di Carovigno di quella parte eccedente
e non calcolata di mq. 60, a favore dell'attore, per avere quest'ultimo mantenuto il possesso della porzione di detta particella in modo continuativo, pacifico e non interrotto da oltre vent'anni; B) per l'effetto di quanto al punto A), conseguentemente ordinare alla Conservatoria dei Pubblici
Registri Immobiliari di provvedere alla trascrizione di quella porzione eccedente e non calcolata di mq. 60 della particella 744 distinta in catasto al foglio nr. 50, del comune di Carovigno, in favore del medesimo;
C) con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.”[in corsivo le testuali conclusioni attoree] Con Visto che le Parti Controparte_7 CP_8 Controparte_9 [...]
pur regolarmente citate, rimanevano contumaci. CP_10 Controparte_11
Visto che le Parti convenute Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, formulavano le conclusioni seguenti : “1) accertare e dichiarare la
[...] CP_4 nullità della domanda per violazione dell'articolo 163 n. 3 c.p.c., per l'effetto fissando all'attore un termine perentorio entro cui integrarla;
2) rigettare l'avversa domanda in quanto inamissibile, sfornita di prova nonché di pregio e giuridico fondamento;
3) condannare l'attore a rifondere spese e compensi di lite.” [in corsivo le testuali conclusioni di dette Parti convenute] e sostenendo la nullità della domanda avanzata dall'attore poiché “estremamente vaga quanto all'individuazione dell'area oggetto della domanda di usucapione” [in corsivo le testuali conclusioni di dette Parti convenute], nonché l'infondatezza della stessa, e instando per il suo rigetto, con condanna dell'attore alla rifusione delle spese e competenze di lite.
Visto che le Parti convenute e Controparte_5 Controparte_2 CP_6 chiedevano che si accertasse : “l'assoluta nullità dell'atto introduttivo del giudizio, ex art. 164, comma 4, c.p.c. per difetto di “esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda”, risultando pacificamente incerto ed indeterminato il petitum dell'azione proposta ed anche assolutamente incerta ed indeterminata l'esposizione dei “fatti costituenti le ragioni della domanda”.” [in corsivo le testuali richieste di dette Parti convenute]
Considerato che la causa ha richiesto un' articolata attività istruttoria, con l'ascolto di numerosi testimoni.
Osserva.
La domanda attorea è infondata e va integralmente rigettata.
⬧⬧⬧
PRELIMINARMENTE vanno parimenti rigettate le eccezioni sollevate da Parti convenute circa la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, comma 4, c.p.c..
Invero, a mente dell'art. art. 164 c.p.c., l'atto di citazione è nullo quando: sono omesse o incerte a)
l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta, b) le generalità dell'attore, del convenuto e delle persone che li rappresentano o li assistono (vizi di vocatio in ius); mancano c)
l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione, d) l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dalla legge (vizi di vocatio in ius); è omessa o incerta la determinazione della cosa oggetto della domanda (petitum)
(vizio editio actionis); manca l'esposizione dei fatti (vizio editio actionis).
Con la sempre attuale e condivisibile sentenza n. 1681, del 29 gennaio 2015, la Corte di Cassazione
(Sez. II civile) è tornata a pronunciarsi sull'argomento, premettendo come, ai sensi dell'art. 164, IV co, c.p.c., la citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito dal n.
3) del III co. dell'art. 163 c.p.c. - ossia la determinazione della cosa oggetto della domanda - ovvero se manca l'esposizione dei fatti prefigurata al n. 4) del III co. dell'art. 163 c.p.c..
Ricordiamo che per “oggetto” della domanda, il c.d. petitum, comunemente s'intendono due distinti contenuti della domanda stessa: il provvedimento giurisdizionale che l'attore chiede al Giudice di emettere (petitum immediato); il bene della vita di cui si chiede l'attribuzione (petitum mediato).
Nel caso di specie, non pare assolutamente che l'atto introduttivo del presente giudizio presenti profilo alcuno di nullità; così, che tali eccezioni di nullità dell'atto introduttivo del predente giudizio di Parti convenute vanno rigettate.
⬧⬧⬧
1) Con atto di citazione del 25 settembre 2017 l'Attore conveniva in giudizio le Parti convenute in epigrafe indicate per ivi sentire accogliere le conclusioni sopra richiamate. Parte attrice chiedeva a questo Tribunale di accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione della comproprietà di una porzione del terreno, censito nel Catasto di Carovigno, fgl 50, p.lla 744, limitatamente ad un'estensione di mq. 60.
2) Asseriva l'attore di essere il titolare fin dal 1995 di un mobilificio, sito in Carovigno al Corso
Umberto I, n. 180, e di aver utilizzato uti dominus come accesso al mobilificio per carico e scarico merci e dal 16 settembre 1996 come parcheggio per i clienti la porzione di terreno oggetto del presente giudizio di proprietà delle Parti convenute.
Dunque, l'odierno Attore assumeva di aver posseduto – uti dominus – la suddetta porzione di terreno senza soluzione di continuità ed in via esclusiva, curando il manto stradale ed effettuando lavori quali “lo spiano strada con la ruspa e lo scavo per intercapedini perimetrali, la realizzazione di marciapiede, asfalto della strada, barra all'ingresso e sistemazione della barra antistante” [in corsivo testuali asserzioni delle Parti costituite], versando l'imposta comunale e tenendo Pt_2 pubblicamente un comportamento continuo e non interrotto, corrispondente all'esercizio dei poteri dominicali.
2) Si costituivano Parti convenute, impugnando e contestando gli assunti attorei;
nonché, asserendo l'inammissibilità della domanda di usucapione formulata da Parte attrice per difetto dei presupposti di legge.
3) Si svolgeva, dunque, attività istruttoria con interrogatorio formale di Parte attrice ed escussione di numerosi testimoni;
veniva, altresì, espletata CTU finalizzata a meglio inquadrare l'assetto dei luoghi oggetto del presente giudizio.
I numerosi testimoni escussi nel corso di più udienze non confermavano gli assunti attorei, confortando al contrario le argomentazioni delle parti convenute.
4) A partire dall'udienza del 17.5.2024 la causa è stata trattata dall'odierna estensore, subentrata ai precedenti, che la spediva a sentenza in data 4.10.2024, concedendo alle Parti i richiesti termini di cui all'art. 190 c.p.c. con decorrenza dal 30.10.2024.
⬧⬧⬧
5) E' stato ampiamente provato e documentato che la Parte attrice non ha compiuto pacificamente e indisturbatamente le attività idonee ad affermare in modo univoco il dominio esclusivo su tutta l'estensione del patrimonio immobiliare oggetto del presente giudizio, con ciò escludendo qualsiasi forma di esercizio dell'altrui concorrente signoria.
Per contro, è pacifico che le Parti convenute hanno compiuto atti d'esercizio del diritto incompatibili con il possesso animo domini dell'aspirante usucapente, posto che a fianco all'esercizio commerciale attoreo è ubicato il ristorante “Al Boschetto” di proprietà di P_
, cugino dei convenuti germani
[...] CP_1 Quest'ultimo, infatti, svolgendo attività di ristorazione nel locale anzidetto, ha utilizzato ed utilizza l'area dedotta nel presente giudizio sia personalmente che come area di sosta per il carico e lo scarico della merce per i fornitori della propria “ Pizzeria Ristorante ”. Parte_3
6) L'odierno attore ha semplicemente utilizzato e detenuto, ma mai posseduto, il lotto di terreno sopra descritto, insieme ad altri soggetti ed odierni Convenuti, a fronte di mera tolleranza dei
Proprietari.
L' attore non è, pertanto, divenuto per usucapione ex art. 1158 c.c. proprietario esclusivo del compendio immobiliare per cui è causa, descritto in premessa narrativa.
Infatti, nel caso di specie, è di assoluta evidenza che non sussistono i presupposti richiesti dalla legge, affinché si compia l'usucapione del diritto di proprietà su di un bene immobile : il possesso non è stato pacifico, pubblico, continuo e non interrotto per oltre 20 anni, né vi è stata inerzia delle odierne Parti convenute nella gestione pratica della cosa.
Il possesso c.d. ad usucapionem (ex art.1158 c.c.) deve essere continuo, ininterrotto e non viziato da violenza o clandestinità, ovvero esercitato pubblicamente e in modo visibile, per così dire, “alla luce del sole”.
Inoltre l'aspirante usucapente ha semplicemente detenuto ed utilizzato lo spazio adibito a parcheggio oggetto del presente giudizio, mai configurandosi un possesso esclusivo (uti dominus), senza opposizione per il tempo utile ad usucapire, mai in via esclusiva e solo a fronte della tolleranza dei Proprietari del terreno.
Nel caso di specie, le Parti convenute, proprietarie del bene (che secondo l'Attore sarebbe) usucapiendo, hanno costantemente eccepito le proprie ragioni nel momento in cui l'odierno Attore ha esteriorizzato le attività corrispondenti all'esercizio della proprietà sul bene immobile de quo, dimostrando tutt'altro che disinteresse per l'immobile stesso. (Cfr., Cass. n. 6997 del 17.7.1998, in
Giust. civ. Mass., 1998, p.1547)
Dalle Parti convenute sono stati costantemente dispiegati atti tali da interrompere e/o bloccare la pretesa usucapione, dimostrando ancora una volta di avere concreto interesse e cura per il bene immobile stesso.
La Cassazione con sentenza n. 10620/2020 ha affermato che il comproprietario di un bene immobile possa usucapire il bene comune, quando compia atti e comportamenti che contrastano con il possesso altrui e che, invece, manifestano la sua intenzione di agire quale esclusivo proprietario.
Ciò non è avvenuto nel caso di specie. La ancor recente sentenza Cass. 26 maggio 2022, n. 17141 ribadisce un orientamento consolidato della Giurisprudenza di legittimità, secondo cui chi “pretenda di aver usucapito il bene deve dimostrare, non solo di averne goduto in via d'esclusività, ma di averlo fatto apertamente, così da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus” (ex multis, C. Cass., Sez 2, n. 12260,
20.8.2002, Rv. 556970; C. Cass., Sez. 2, n. 9903, 28.4.2006, Rv. 592523; C. Cass., Sez. 2, n. 19478,
20.9.2007, Rv. 599374; C. Cass., Sez. 2, n. 17462, 27.7.2009, Rv. 609159; C. Cass., Sez. 6 n.
24781, 19.10.2017, Rv. 646754; C. Cass., Sez. 2, n. 10734, 4.5.2018, Rv. 648439).
La Corte di Cassazione ormai univocamente afferma che “in tema di possesso ad usucapionem di beni immobili, la fattispecie acquisitiva del diritto di proprietà si perfeziona allorché il comportamento materiale continuo ed ininterrotto - attuato sulla res sia accompagnato dall'intenzione resa palese a tutti di esercitare sul bene una signoria di fatto corrispondente al diritto di proprietà, sicché - in materia di usucapione - il comportamento del possessore, che deve manifestarsi in un'attività apertamente ed obiettivamente contrastante con il possesso altrui, deve rivelare in modo certo ed inequivocabile l'intenzione di comportarsi come proprietario esclusivo”.
E ciò, come detto, non si è verificato nel caso di specie
Nel presente giudizio non è risultato in modo univoco e sufficientemente preciso che la Parte attrice abbia avuto l'autonomo ed esclusivo godimento dei beni oggetto di causa, di cui pretenderebbe di essere divenuto esclusivo proprietario per usucapione.
Al contrario, il comportamento di Parti convenute si è sostanziato in un atteggiamento di tolleranza, ma anche di estrema tutela verso i propri beni, risultando così, ai fini dell'usucapione, non acclarata e comprovata la manifestazione del dominio esclusivo sulla “res” da parte dell'Attore attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui.
7) Stante la temerarietà dell'azione proposta da Parte attrice, si ritiene di dover provvedere anche ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., in quanto non può sottacersi l'ingiustizia e la temerarietà della iniziativa giudiziaria dello stesso nei confronti delle Parti convenute, che denota un comportamento strumentale alla funzionalità del servizio giustizia e, più in generale, al rispetto della legalità (cfr.,
Trib. Piacenza, sez. civile, sent. 7.12. 2010, est. Trib. Piacenza, sez. civ., sent. Per_1
22.11.2010, est. in Guida al dir., 2011, 3; Trib. Varese, sez. Luino, ord. 23.1.2010 in Foro Per_2
Italiano, 2010, 7–8, I, 2229; Trib. Varese, sent. n. 98 del 6.2.2011; anche Trib. Verona, ord.
1.10.2010; Trib. Verona, ord. 1.7.2010; Trib. Verona, sez. III civ., sent. 20.9.2010; Trib. Roma, sez.
XI civile, sent. 11.1.2010 in Giur. Merico, 2010, 9; Trib. Prato, 6.11.2009, Trib. Milano, 29.8.2009;
Trib. Roma, sez. dist. , sent. 9.12.2010; Trib. Varese, sez. I civ., sent. 30.10.2009; C. Cass., Per_3
SS.UU., sent. 16.7.2008 n. 19499; Trib. Milano, ord. 20.8.2009; C. Cass. civ., Sez. I, 11.3.2006, n. 5381; C. Cass. Civ., Sez. II, sent. 5.1.2011, n. 226; C. Cass., sent. n. 26515/2017; C.App. Napoli, sez. VIII, 13.2.2020, n. 679; Trib. Milano sez. III, 28.6.2019, n. 6387).
Attraverso l'art. 96, comma 3, c.p.c., l'abuso del processo è rimesso alla valutazione discrezionale del Giudice che potrà d'ufficio, comminare un risarcimento a carico della parte “scorretta”, quand'anche il comportamento della parte non sia informato a mala fede e/o colpa grave e senza richiedere la prova del danno, che può considerarsi in re ipsa.
Se è vero che “è necessario che siano accertate sia l'infondatezza della pretesa fatta valere in giudizio, sia la violazione del canone di normale prudenza nell'agire in giudizio, in relazione alla fattispecie concreta.” e che “ai fini dell'affermazione di tale violazione, il giudice deve verificare, con valutazione ex ante, la consapevolezza dell'interessato della presumibile infondatezza della propria pretesa, dando rilievo, oltre che agli orientamenti giurisprudenziali esistenti al momento della proposizione della domanda, anche ad eventuali esiti alterni delle fasi di merito, e all'esito di eventuali istanze cautelari o volte alla sospensione dell'esecutività della sentenza. In caso di trascrizione della domanda giudiziale, deve accertare se la trascrizione sia stata effettuata fuori dai casi consentiti o imposti dalla legge, o se fosse consentita o obbligatoria, non potendosi considerare violazione dell'obbligo di agire con la normale prudenza l'esclusivo dato della avvenuta trascrizione della domanda giudiziale nel caso in cui essa sia imposta dalla legge allo scopo di rendere opponibile ai terzi l'esito positivo del giudizio.” (C. Cass., sent. n. 26515/2017), ai fini della quantificazione in via equitativa del risarcimento, questo Giudice ritiene di dover valutare la consapevolezza della temerarietà della lite che non poteva difettare in capo all'Opponente, stante la carenza di qualsiasi prova delle proprie pretese;
l'intensità dell'elemento soggettivo;
l'inutilità dell'azione di opposizione, considerando che “le condotte realizzate da una parte che integrino la responsabilità di cui all'art. 96 c.p.c., costringono l'altra parte a subire un processo ingiustificato e perciò qualificabile come eccessivo nella sua intera durata, con la conseguenza che il tipo di lesione verificata si presenta analoga a quella relativa alla irragionevole durata del processo. Il danno allora, pur mancando la piena prova circa la sua esistenza ed il suo ammontare, potrà essere considerato come conseguenza normale della violazione del diritto e quantificato in via equitativa sulla base dei medesimi criteri elaborati dalla Corte di Strasburgo per un processo irragionevolmente lungo” (C.App. Firenze, sez. II, 21.7.2014, n. 1286; C.App. Firenze, Sez. I,
3.32006; Trib. Bari, sent. nn. 121/2018 e 1274/2008; Trib. Milano, sez. VIII, 22.3.2006, n. 3662;
C.App. Firenze, sez. II, 21.7.2014, n. 1286; C.App. Firenze, Sez. I, 3.3.2006; Trib. Bari, sent. nn.
121/2018 e 1274/2008; Trib. Milano, sez. VIII, 22.3.2006, n. 3662; C. Cass. civ., sez. lav.,
15.2.2021, n. 3830; C. Cass. civ., sez. II, 30.10.2020, n. 24125). Dunque, in applicazione del principio di soccombenza, la Parte attrice va condannata non solo alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla Convenuta, ma anche, ai sensi dell'art. 96, 3 comma,
c.p.c., al risarcimento del danno per lite temeraria, che si quantifica equitativamente nell'importo di euro 5.000.
⬧⬧⬧
Alla luce di quanto sopra, deve allora ritenersi infondata la domanda attorea, che va integralmente respinta e, per l'effetto, deve riconoscersi l'integrale soccombenza di . Parte_1
In applicazione del principio di soccombenza, Parte attrice va condannata anche alla rifusione delle spese di lite sostenute dalle Parti convenute e, come detto, va condannata al risarcimento del danno per lite temeraria.
⬧⬧⬧
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
con l'Avv. F. Cicoria, contro
[...] Controparte_1 Controparte_2 [...]
, con l'Avv. C. Motta e V. Galassi, e contro Controparte_3 CP_4 P_
, e con l' Avv. V. Radisi,; nonché, contro
[...] Controparte_2 CP_6
, Controparte_7 CP_8 Controparte_9 Controparte_10 [...]
contumaci, così provvede : CP_11
1) Respinge integralmente la domanda attorea, perché infondata in fatto e in diritto, in quanto inammissibile per difetto dei presupposti di legge,
2) Riconosce e dichiara la temerarietà della domanda attorea, condannando ex art. 96 c.p.c. l'Attore al risarcimento dei danni in favore di Parte convenuta, nella misura di euro 6.000.
3) Condanna Parte attrice al pagamento delle spese per l'espletata CTU.
4) Condanna, infine, l'Attore al pagamento delle spese e competenze di lite in favore delle Parti convenute, che liquida in complessivi euro 24.000 per onorari e ad euro 1.000 per spese, oltre contributo forfetario e oneri fiscali come per legge, con distrazione pro-quota in favore del
Procuratore di , e dichiaratosi Controparte_1 CP_3 Controparte_2 CP_4
anticipatario.
Brindisi, 21 gennaio 2025
Il GOP
(Avv. Rosanna Cafaro)