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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 08/02/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1806/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Manuela
Gallo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1806 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2021, trattenuta in decisione all'udienza del 24 ottobre 2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Eugenio Conforti;
Parte_1
Opponente
E in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Vincenzo Aiello;
Opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come in atti.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato ha spiegato opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 209/21, emesso dal Tribunale in sede il 19.2.2021, notificato il 22.3.2021, con il quale le è stato intimato il pagamento, in favore di della somma di euro 19.555,92, oltre Controparte_1
interessi e spese del monitorio, in forza di presunte prestazioni sanitarie a lei rese presso la R.S.A. San
Carlo Borromeo in Panettieri nell'anno 2020.
A fondamento dell'opposizione, ha preliminarmente eccepito l'insussistenza dei Parte_1 presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo essendo il credito azionato solo su fatture, a lei peraltro pagina 1 di 5 mai consegnate ed inidonee a fornire la prova delle prestazioni sanitarie di cui le è chiesto il pagamento.
L'opponente ha, inoltre, dedotto la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo poiché effettuata presso la residenza anagrafica, sebbene ella fosse ricoverata presso la struttura sanitaria San Carlo
Borromeo e la conseguente inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c.. Ha nel merito, contestato la dovutezza del credito ingiunto atteso che ella, a causa delle precarie condizioni di salute, è stata autorizzata al ricovero presso la R.S.A. San Carlo Borromeo ai sensi della legge regionale n. 22 del 2007 con conseguente appostazione della retta giornaliera per il 70% a carico del Fondo Sanitario Regionale e per il 30% a carico della degente;
che ella aveva sempre provveduto al pagamento delle quote di sua spettanza;
che la società opposta, subentrata nella gestione della R.S.A. di San Carlo Borromeo, aveva richiesto il pagamento dell'intera retta giornaliera, in violazione di quanto previsto dalla citata normativa;
che, peraltro, il decreto ingiuntivo non era stato preceduto da alcuna comunicazione formale in ordine al mancato ottenimento dell'accreditamento da parte della struttura sanitaria rispetto al quale la degente
, comunque, non poteva subire alcun pregiudizio. Parte_1
L'opponente ha concluso pertanto chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Si è costituita in giudizio la contestando le avverse deduzioni e chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'opposizione spiegata, con vittoria di spese e compensi professionali. Ha dedotto, nel merito, che il rapporto contrattuale tra le parti è comprovato non solo dalla esistenza delle fatture depositate nel giudizio monitorio ma anche dalla documentazione clinica da cui risulta che la è stata Parte_1
ospite della R.S.A. San Carlo Borromeo proprio nell'anno 2020 cui si riferiscono le fatture azionate;
che la Regione Calabria, con decreto del Commissario ad acta n. 24 del 12.2.2019, aveva revocato l'autorizzazione sanitaria e l'accreditamento della struttura San Carlo Borromeo con la conseguenza che i ricoveri sarebbero stati effettuati in forma privata a decorrere dal mese di ottobre del 2019 (tanto risulta dal verbale di riunione del 7 e dell'8 ottobre 2019); che i degenti erano stati tutti informati della situazione con missiva del 27 aprile 2020, tanto che gli stessi, in varie forme ed anche a mezzo del Sindaco di
Panettieri e di un avvocato incaricato, avevano riscontrato la comunicazione;
che, pertanto, a seguito della revoca dell'accreditamento da parte della Regione, la percentuale del 70% dei costi non era più coperta dal
Servizio Sanitario Regionale ma era a totale carico dei degenti.
Motivi della decisione
Analizzati gli atti di causa, l'opposizione è risultata fondata nel merito.
Tanto esime questo giudice dall'esame della eccezione di nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, preliminarmente sollevata dall'opponente. pagina 2 di 5 Ebbene, premesso che l'opposizione all'ingiunzione introduce un giudizio di merito a cognizione piena in cui l'opponente debitore riveste la posizione di convenuto sostanziale e l'opposto creditore quella di attore sostanziale, con la conseguenza che incombe su parte opposta l'onere di provare la fonte e l'entità del credito azionato e su parte opponente quello di allegare e dimostrare di avere adempiuto alla prestazione di pagamento ovvero la sussistenza di fatti modificativi, integrativi o impeditivi, si osserva che nel caso di specie, non è in contestazione la circostanza che fosse ricoverata presso la R.S.A. San Parte_1
Carlo Borromeo nell'anno 2020 e proprio nel periodo cui si riferiscono le fatture azionate in monitorio.
In particolare, il credito oggetto dell'ingiunzione di pagamento si riferisce all'intero importo della retta per le prestazioni sanitarie rese in favore della debitrice, nel periodo di degenza della stessa presso la R.S.A.
San Carlo Borromeo nell'anno 2020.
Ha dedotto, infatti, la società di essere subentrata nella gestione della R.S.A. San Controparte_1
Carlo Borromeo e che, come da D.C.A. n. 24 del 2019 allegato in atti, la Regione Calabria aveva revocato l'autorizzazione sanitaria e l'accreditamento della ridetta struttura sanitaria con la conseguenza che a decorrere dall'ottobre del 2019 i ricoveri sarebbero stati in forma privata con retta interamente a carico dei degenti, atteso che la percentuale del 70% non era più coperta dal Servizio Sanitario Regionale.
Tanto premesso, l'opponente ha contestato l'esistenza del credito oggetto delle fatture sottese al decreto ingiuntivo, rilevando, per un verso, che le vicende modificative relative alla revoca dell'accreditamento della struttura sanitaria ed i conseguenti costi addebitati ai degenti non fossero state in alcun modo comunicate a questi ultimi e, per altro verso, che un simile addebito di costi integrasse una violazione della normativa nazionale e regionale che, nell'ambito delle prestazioni sanitarie rese nelle R.S.A. per anziani prevedeva, a carico del paziente, una quota di partecipazione pari, al massimo, al 30% della tariffa.
Ebbene, dall'esame della documentazione versata nel fascicolo monitorio e nel fascicolo del presente giudizio di opposizione, non risulta che sia stata effettivamente comunicata alla la Parte_1 circostanza relativa al mancato conseguimento dell'accreditamento della R.S.A. San Carlo Borromeo, successivamente al suo passaggio in gestione alla non essendovi prova che Controparte_1
la missiva del 27 aprile 2020, recante la quantificazione dell'ammontare dell'intera retta giornaliera da imputare alla degente, sia stata effettivamente portata a conoscenza di quest'ultima.
In assenza di tale riscontro, deve escludersi che la modificazione sopravvenuta, relativamente alle condizioni economiche relative al ricovero della paziente presso la R.S.A. San Carlo Parte_1
Borromeo ed, in particolare, all'obbligo di farsi carico del pagamento dell'intera retta giornaliera, in luogo della percentuale del 30% precedentemente pattuita, sia stata resa nota alla parte.
pagina 3 di 5 Consegue che, anche a prescindere dalla invocabilità della disciplina di cui alla normativa regionale in relazione alla ripartizione dei costi e delle quote tra il Fondo Sanitario Regionale ed i privati degenti in ipotesi di mancato accreditamento della struttura sanitaria, nel caso di specie appare difettare l'accordo tra le parti rispetto all'oggetto del contratto e, specificamente, rispetto alle condizioni economiche del rapporto a seguito del conferimento alla società opposta dell'autorizzazione alla gestione della struttura sanitaria R.S.A. San Carlo Borromeo e del mancato accreditamento di quest'ultima.
Né, in senso contrario, le allegazioni documentali dell'opposta circa la diffusione della notizia, anche a livello mediatico, e le richieste di incontro formalizzate dal Sindaco di Panettieri e dal legale di alcuni degenti, appaiono idonee a suffragare la tesi dell'avvenuta conoscenza, da parte di , Parte_1
delle mutate condizioni economiche del rapporto e nella specie dei costi di ricovero presso la R.S.A., trattandosi di atti che non sono riferibili alla persona della debitrice.
Ciò posto, la produzione delle sole fatture portanti il corrispettivo delle prestazioni socio-sanitarie in regime privato erogate in favore di nell'anno 2020, non è sufficiente a fornire la prova Parte_1 dell'esistenza del credito azionato da trattandosi di documenti di formazione Controparte_1
unilaterale inidonei a comprovare il perfezionamento dell'accordo fra le parti circa la modificazione dei costi di ricovero presso la struttura sanitaria. Né, peraltro, l'opposta ha documentato di aver previamente trasmesso le fatture in oggetto alla debitrice.
Com'è noto, infatti, la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi alla esecuzione di un contratto (come l'elenco delle merci, il loro prezzo, le modalità di pagamento ed altro), si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicchè quando tale rapporto sia contestato fra le parti la fattura, ancorchè annotata nei libri obbligatori, non può assurgere a prova del negozio ma costituisce al più un mero indizio (cfr Cass. Civ., sentenza n. 9593 del 20.4.2004).
In ragione di tali elementi, deve ritenersi che l'odierna opponente non sia stata posta in condizioni di valutare se permanere presso la struttura della R.S.A. di San Carlo Borromeo, assumendo a proprio carico l'onere economico dell'intera retta giornaliera, in luogo della percentuale del 30% che, prima della revoca dell'accreditamento, ha sempre costituito la sola quota a proprio carico, ovvero scegliere una diversa struttura sanitaria che le consentisse il mantenimento delle medesime condizioni economiche.
Per le considerazioni esposte, tenuto conto delle contestazioni sollevate dall'opponente e della mancata dimostrazione, da parte della società opposta, della formazione di un accordo sul modificato corrispettivo, non può ritenersi fondata la richiesta di pagamento azionata in sede monitoria. pagina 4 di 5 L'opposizione va dunque accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, applicando le tariffe dello scaglione di riferimento ai valori minimi tenuto conto della natura documentale del giudizio e del concreto impegno difensivo profuso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, rigettata ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo;
- condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite sostenute dall'opponente, che liquida in euro 145,50 per esborsi ed euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Cosenza, 7 febbraio 2025
Il giudice
Manuela Gallo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Manuela
Gallo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1806 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2021, trattenuta in decisione all'udienza del 24 ottobre 2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Eugenio Conforti;
Parte_1
Opponente
E in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Vincenzo Aiello;
Opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come in atti.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato ha spiegato opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 209/21, emesso dal Tribunale in sede il 19.2.2021, notificato il 22.3.2021, con il quale le è stato intimato il pagamento, in favore di della somma di euro 19.555,92, oltre Controparte_1
interessi e spese del monitorio, in forza di presunte prestazioni sanitarie a lei rese presso la R.S.A. San
Carlo Borromeo in Panettieri nell'anno 2020.
A fondamento dell'opposizione, ha preliminarmente eccepito l'insussistenza dei Parte_1 presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo essendo il credito azionato solo su fatture, a lei peraltro pagina 1 di 5 mai consegnate ed inidonee a fornire la prova delle prestazioni sanitarie di cui le è chiesto il pagamento.
L'opponente ha, inoltre, dedotto la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo poiché effettuata presso la residenza anagrafica, sebbene ella fosse ricoverata presso la struttura sanitaria San Carlo
Borromeo e la conseguente inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c.. Ha nel merito, contestato la dovutezza del credito ingiunto atteso che ella, a causa delle precarie condizioni di salute, è stata autorizzata al ricovero presso la R.S.A. San Carlo Borromeo ai sensi della legge regionale n. 22 del 2007 con conseguente appostazione della retta giornaliera per il 70% a carico del Fondo Sanitario Regionale e per il 30% a carico della degente;
che ella aveva sempre provveduto al pagamento delle quote di sua spettanza;
che la società opposta, subentrata nella gestione della R.S.A. di San Carlo Borromeo, aveva richiesto il pagamento dell'intera retta giornaliera, in violazione di quanto previsto dalla citata normativa;
che, peraltro, il decreto ingiuntivo non era stato preceduto da alcuna comunicazione formale in ordine al mancato ottenimento dell'accreditamento da parte della struttura sanitaria rispetto al quale la degente
, comunque, non poteva subire alcun pregiudizio. Parte_1
L'opponente ha concluso pertanto chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Si è costituita in giudizio la contestando le avverse deduzioni e chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'opposizione spiegata, con vittoria di spese e compensi professionali. Ha dedotto, nel merito, che il rapporto contrattuale tra le parti è comprovato non solo dalla esistenza delle fatture depositate nel giudizio monitorio ma anche dalla documentazione clinica da cui risulta che la è stata Parte_1
ospite della R.S.A. San Carlo Borromeo proprio nell'anno 2020 cui si riferiscono le fatture azionate;
che la Regione Calabria, con decreto del Commissario ad acta n. 24 del 12.2.2019, aveva revocato l'autorizzazione sanitaria e l'accreditamento della struttura San Carlo Borromeo con la conseguenza che i ricoveri sarebbero stati effettuati in forma privata a decorrere dal mese di ottobre del 2019 (tanto risulta dal verbale di riunione del 7 e dell'8 ottobre 2019); che i degenti erano stati tutti informati della situazione con missiva del 27 aprile 2020, tanto che gli stessi, in varie forme ed anche a mezzo del Sindaco di
Panettieri e di un avvocato incaricato, avevano riscontrato la comunicazione;
che, pertanto, a seguito della revoca dell'accreditamento da parte della Regione, la percentuale del 70% dei costi non era più coperta dal
Servizio Sanitario Regionale ma era a totale carico dei degenti.
Motivi della decisione
Analizzati gli atti di causa, l'opposizione è risultata fondata nel merito.
Tanto esime questo giudice dall'esame della eccezione di nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, preliminarmente sollevata dall'opponente. pagina 2 di 5 Ebbene, premesso che l'opposizione all'ingiunzione introduce un giudizio di merito a cognizione piena in cui l'opponente debitore riveste la posizione di convenuto sostanziale e l'opposto creditore quella di attore sostanziale, con la conseguenza che incombe su parte opposta l'onere di provare la fonte e l'entità del credito azionato e su parte opponente quello di allegare e dimostrare di avere adempiuto alla prestazione di pagamento ovvero la sussistenza di fatti modificativi, integrativi o impeditivi, si osserva che nel caso di specie, non è in contestazione la circostanza che fosse ricoverata presso la R.S.A. San Parte_1
Carlo Borromeo nell'anno 2020 e proprio nel periodo cui si riferiscono le fatture azionate in monitorio.
In particolare, il credito oggetto dell'ingiunzione di pagamento si riferisce all'intero importo della retta per le prestazioni sanitarie rese in favore della debitrice, nel periodo di degenza della stessa presso la R.S.A.
San Carlo Borromeo nell'anno 2020.
Ha dedotto, infatti, la società di essere subentrata nella gestione della R.S.A. San Controparte_1
Carlo Borromeo e che, come da D.C.A. n. 24 del 2019 allegato in atti, la Regione Calabria aveva revocato l'autorizzazione sanitaria e l'accreditamento della ridetta struttura sanitaria con la conseguenza che a decorrere dall'ottobre del 2019 i ricoveri sarebbero stati in forma privata con retta interamente a carico dei degenti, atteso che la percentuale del 70% non era più coperta dal Servizio Sanitario Regionale.
Tanto premesso, l'opponente ha contestato l'esistenza del credito oggetto delle fatture sottese al decreto ingiuntivo, rilevando, per un verso, che le vicende modificative relative alla revoca dell'accreditamento della struttura sanitaria ed i conseguenti costi addebitati ai degenti non fossero state in alcun modo comunicate a questi ultimi e, per altro verso, che un simile addebito di costi integrasse una violazione della normativa nazionale e regionale che, nell'ambito delle prestazioni sanitarie rese nelle R.S.A. per anziani prevedeva, a carico del paziente, una quota di partecipazione pari, al massimo, al 30% della tariffa.
Ebbene, dall'esame della documentazione versata nel fascicolo monitorio e nel fascicolo del presente giudizio di opposizione, non risulta che sia stata effettivamente comunicata alla la Parte_1 circostanza relativa al mancato conseguimento dell'accreditamento della R.S.A. San Carlo Borromeo, successivamente al suo passaggio in gestione alla non essendovi prova che Controparte_1
la missiva del 27 aprile 2020, recante la quantificazione dell'ammontare dell'intera retta giornaliera da imputare alla degente, sia stata effettivamente portata a conoscenza di quest'ultima.
In assenza di tale riscontro, deve escludersi che la modificazione sopravvenuta, relativamente alle condizioni economiche relative al ricovero della paziente presso la R.S.A. San Carlo Parte_1
Borromeo ed, in particolare, all'obbligo di farsi carico del pagamento dell'intera retta giornaliera, in luogo della percentuale del 30% precedentemente pattuita, sia stata resa nota alla parte.
pagina 3 di 5 Consegue che, anche a prescindere dalla invocabilità della disciplina di cui alla normativa regionale in relazione alla ripartizione dei costi e delle quote tra il Fondo Sanitario Regionale ed i privati degenti in ipotesi di mancato accreditamento della struttura sanitaria, nel caso di specie appare difettare l'accordo tra le parti rispetto all'oggetto del contratto e, specificamente, rispetto alle condizioni economiche del rapporto a seguito del conferimento alla società opposta dell'autorizzazione alla gestione della struttura sanitaria R.S.A. San Carlo Borromeo e del mancato accreditamento di quest'ultima.
Né, in senso contrario, le allegazioni documentali dell'opposta circa la diffusione della notizia, anche a livello mediatico, e le richieste di incontro formalizzate dal Sindaco di Panettieri e dal legale di alcuni degenti, appaiono idonee a suffragare la tesi dell'avvenuta conoscenza, da parte di , Parte_1
delle mutate condizioni economiche del rapporto e nella specie dei costi di ricovero presso la R.S.A., trattandosi di atti che non sono riferibili alla persona della debitrice.
Ciò posto, la produzione delle sole fatture portanti il corrispettivo delle prestazioni socio-sanitarie in regime privato erogate in favore di nell'anno 2020, non è sufficiente a fornire la prova Parte_1 dell'esistenza del credito azionato da trattandosi di documenti di formazione Controparte_1
unilaterale inidonei a comprovare il perfezionamento dell'accordo fra le parti circa la modificazione dei costi di ricovero presso la struttura sanitaria. Né, peraltro, l'opposta ha documentato di aver previamente trasmesso le fatture in oggetto alla debitrice.
Com'è noto, infatti, la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi alla esecuzione di un contratto (come l'elenco delle merci, il loro prezzo, le modalità di pagamento ed altro), si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicchè quando tale rapporto sia contestato fra le parti la fattura, ancorchè annotata nei libri obbligatori, non può assurgere a prova del negozio ma costituisce al più un mero indizio (cfr Cass. Civ., sentenza n. 9593 del 20.4.2004).
In ragione di tali elementi, deve ritenersi che l'odierna opponente non sia stata posta in condizioni di valutare se permanere presso la struttura della R.S.A. di San Carlo Borromeo, assumendo a proprio carico l'onere economico dell'intera retta giornaliera, in luogo della percentuale del 30% che, prima della revoca dell'accreditamento, ha sempre costituito la sola quota a proprio carico, ovvero scegliere una diversa struttura sanitaria che le consentisse il mantenimento delle medesime condizioni economiche.
Per le considerazioni esposte, tenuto conto delle contestazioni sollevate dall'opponente e della mancata dimostrazione, da parte della società opposta, della formazione di un accordo sul modificato corrispettivo, non può ritenersi fondata la richiesta di pagamento azionata in sede monitoria. pagina 4 di 5 L'opposizione va dunque accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, applicando le tariffe dello scaglione di riferimento ai valori minimi tenuto conto della natura documentale del giudizio e del concreto impegno difensivo profuso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, rigettata ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo;
- condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite sostenute dall'opponente, che liquida in euro 145,50 per esborsi ed euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Cosenza, 7 febbraio 2025
Il giudice
Manuela Gallo
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