Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 09/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Pesaro
Repubblica italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Sabrina Carbini ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1734/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. COSTANZO ENRICO Controparte_1 P.IVA_1
e con elezione di domicilio in presso avv. COSTANZO ENRICO;
ATTORE
contro
:
, (C.F. con il patrocinio degli avv. RISTUCCIA RENZO e Controparte_2 P.IVA_2
PETRONE ANGELO ( PIAZZA CAVOUR 17 ROMA con elezione di C.F._1
domicilio in PIAZZA CAVOUR 17 ROMA, presso e nello studio dell'avv. RISTUCCIA RENZO;
CONVENUTO
Oggetto: Bancari
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso:
Accertare , per tutto quanto dedotto in narrativa e quanto argomentato in sede di perizia tecnica allegata al presente atto, che la convenuta ha:
1. dichiarato nel contratto di mutuo un indicatore sintetico di costo inferiore rispetto a quello effettivamente applicato;
2. applicato un regime di capitalizzazione composto degli interessi con applicazione di tassi anatocistici;
3. omesso di informare e comunicare alla gli effetti Controparte_1
indebitamente negativi subiti in forza degli eventi accertati e censurati nella decisione 4.12.2013 della pagina 1 di 8
accertare e dichiarare l'indeterminatezza e l'indeterminabilità, nonché
l'illegittimità del piano di ammortamento per tutte le causali di cui in narrativa;
per l'effetto
1. Accertare e dichiarare l'illegittimità del piano di ammortamento alla francese e disporre in via principale la sostituzione con il regime dell'interesse semplice, al tasso sostitutivo dei Buoni Ordinari del Tesoro ex art. 117 T.U.B., comportante un ricalcolo complessivo del dovuto in € 1.088.367,61 e condannare controparte alla restituzione dell'importo di € 119.891,88 indebitamente versato o, in via subordinata, con il tasso annuo nominale contrattuale indicato inizialmente pari al 3,442%, per l'intera durata originaria, comportante un ricalcolo complessivo del dovuto in €
1.142.629,14 e condannare controparte alla restituzione dell'importo di € 65.630,35 indebitamente versato.
2. In ogni caso, nella denegata ipotesi di accertamento della legittimità del piano di ammortamento alla francese a regime dell'interesse composto applicato disporne il ricalcolo al tasso annuo nominale dei Buoni Ordinari del Tesoro (tempo per tempo vigente) inizialmente pari all'1,980%, limitatamente al periodo temporale decorrente dal 29.09.2005 al 30.05.2008, in ragione della illegittimità e quindi inapplicabilità del parametro
Euribor nel periodo di riferimento in ragione della Decisione C.E. del 4.12.2013, comportante un ricalcolo complessivo del dovuto in € 1.128.012,14 e per l'effetto condannare alla restituzione dell'importo di € 80.247,35 indebitamente versato.
In via ulteriormente subordinata
Accertare e dichiarare, per tutto quanto dedotto in narrativa e quanto argomentato in sede di perizia tecnica allegata al presente atto, che la convenuta ha dichiarato nel contratto di mutuo di cui in premessa, sottoscritto con l'odierna attrice, un indicatore sintetico di costo inferiore rispetto a quello effettivamente applicato;
condannare, per l'effetto, la parte convenuta, in persona del legale rappresentante p. t., al pagamento in favore degli odierni attori dell'importo € 16.461,45 quale maggior somma versata da Controparte_1
alla parte convenuta, o alla maggior o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi dal
[...]
dovuto al saldo.
Si chiede, in ogni caso, che gli importi che dovessero essere riconosciuti dovuti all'attrice in forza delle pregresse conclusioni siano maggiorati di rivalutazione ed interessi ex d. lgs. 231/2002 dall'insorgenza fino al soddisfo o, in ogni caso, dall'introduzione del giudizio fino al soddisfo ex art. 1284 C.c..In ogni pagina 2 di 8 caso, con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Di parte convenuta: in via principale-preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di
[...] per i motivi e le ragioni esposte in atti;
Controparte_2
• in subordine, nel merito: rigettare tutte le domande di parte attrice, nessuna esclusa, ovvero, in via subordinata e salvo gravame, ricondurre a giustizia le restituzioni e i risarcimenti richiesti;
• in via istruttoria: rigettare le istanze istruttorie di parte attrice e comunque revocare l'ordinanza ammissiva della CTU o non tener conto dei relativi risultati, ovvero chiamare a chiarimenti il
Consulente Tecnico d'Ufficio affinché elabori una ulteriore alternativa, rispetto alle ipotesi formulate nella Perizia definitiva, che tenga conto della Giurisprudenza di Cassazione successiva al conferimento dell'incarico;
• in ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite (comprese quelle relative al procedimento di mediazione).
Motivi della decisione
Con citazione La deduceva che il 18.11.04 essa e la Banca delle Marche Controparte_1
avevano stipulato un contratto di mutuo fondiario per un importo di 1.000.000 di euro, da restituirsi in rate con ammortamento alla francese. La Commissione europea il 4.12.13 aveva accertato l'esistenza di un accordo di cartello lesivo della concorrenza tra alcune banche per il periodo compreso tra il 2005 e il
2009, che aveva comportato una manipolazione del tasso Euribor applicabile ai prestiti bancari, con ripercussioni non favorevoli per i consumatori e indebitamente favorevoli per le banche, incluse le parti del presente giudizio;
il 30.11.15 la società istante, a seguito del pagamento dell'ultima rata del piano di ammortamento effettuato alla Nuova Banca delle Marche spa, cessionaria dei crediti della Banca
Marche spa, estingueva il mutuo fondiario;
la società svolgeva però delle indagini e accertava che aveva diritto alla restituzione di 105.709,53 euro perchè il piano di ammortamento non era stato rispettato. Invero sosteneva che la era legittimata passiva in quanto i crediti Controparte_3
pagina 3 di 8 della Banca delle Marche erano stati ceduti alla Nuova Banca Marche spa che aveva cambiato denominazione in , che poi era stata fusa per incorporazione nella Controparte_4 CP_5
a sua volta oggetto di fusione in . Controparte_2
Eccepiva in citazione che l'ISC (indice sintetico di costo) era riportato solo nel documento di sintesi e non nel contratto e la banca aveva applicato un tasso di interesse maggiore rispetto al pattuito (del
3,551%) e quindi per tale motivo vi era un credito dell'attrice di 16.461,45 euro;
ulteriore vulnus era dato dalla applicazione di un piano di ammortamento alla francese che aveva comportato una locupletazione di 35.486,07 euro, indebita. Infine la cd. manipolazione del parametro Euribor aveva comportato un rialzo del tasso di interesse e quindi con diritto alla restituzione di 80.247,35 euro;
nel presente caso invero era prevista la indicizzazione del tasso al parametro Euribor 6 mesi per l'intera durata dell'ammortamento e per il periodo dal 30.9.05 al 30.5.08 tale tasso era stato manipolato al rialzo.
Di qui la causa con richiesta di rimborso di euro 119.891,88 complessivi o in subordine di euro
65.630,35 e in via subordinata come meglio in epigrafe.
Non si costituiva l'istituto di credito.
Con ordinanza del 6.4.23 il Giudice Istruttore riteneva, in base a cognizione sommaria, che il convenuto non avesse legittimazione passiva;
per tale motivo rinviava per la precisazione delle conclusioni l'odierna causa;
invero il G.I. premetteva che la parte era dispensata dall'onere di provare ex art. 2697 c.c. la legittimazione soltanto nel caso in cui il trasferimento del credito fosse stato riconosciuto implicitamente o esplicitamente dell'altra parte;
successivamente però a tale ordinanza si costituiva, il 6.6.23, la . Concludeva chiedendo, previa revoca della dichiarazione di Controparte_2
contumacia della parte convenuta, di rigettare tutte le domande di parte attrice, nessuna esclusa, ovvero, in via subordinata e salvo gravame, ricondurre a giustizia le restituzioni e i risarcimenti richiesti. Solo in sede di comparsa conclusionale eccepiva il difetto di legittimazione passiva.
La causa veniva rimessa in istruttoria dinanzi al G.I. in quanto la convenuta non aveva tempestivamente eccepito il difetto di legittimazione passiva in comparsa di costituzione e anzi aveva concluso nel merito;
il G.I. disponeva altresì ctu contabile.
Espletata la ctu, la causa veniva trattenuta in decisione, senza concessione dei termini ex art. 190 cpc, non richiesti. Parte attrice non depositava note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni.
Parte convenuta reitera l'eccezione di difetto di legittimazione passiva;
tuttavia poiché nella comparsa di costituzione, ove si chiedeva la revoca della contumacia, non era articolata l'eccezione, ma anzi si pagina 4 di 8 chiedeva il rigetto nel merito della domanda avversaria, si deve ritenere superata l'eccezione di difetto di legittimazione. Si richiamano invero le conclusioni della parte: “previa revoca della dichiarazione di contumacia della parte convenuta, rigettare tutte le domande di parte attrice, nessuna esclusa, ovvero, in via subordinata e salvo gravame, ricondurre a giustizia le restituzioni e i risarcimenti richiesti”.
Venendo al merito, si tiene in considerazione l'esito della ctu (depositata a maggio 2024) nella parte in cui ha accertato che non sono stati applicati interessi anatocistici (pag. 65 ctu) .
Si deve poi considerare che nel corso del giudizio (dopo il deposito della ctu) è intervenuta la pronuncia 12007/2024 della Cassazione : I contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono considerarsi contratti stipulati in "applicazione" delle suddette pratiche o intese, in mancanza della prova della conoscenza di queste ultime da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 del TFUE.
Le clausole dei contratti di mutuo che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, possono ritenersi viziate da parziale nullità (originaria o sopravvenuta), per
l'impossibilità anche solo temporanea di determinazione del loro oggetto, ove sia provato che la determinazione dell'Euribor sia stata oggetto, per un certo periodo, di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza e a tal fine è necessario che sia fornita la prova che quel parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato oggettivamente, effettivamente e significativamente alterato in concreto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata di efficace strumento di determinazione dell'oggetto della clausola sul tasso di interesse;
in tale ultimo caso (ferme, ricorrendone tutti i presupposti, le eventuali azioni risarcitorie nei confronti dei responsabili del danno, da parte del contraente in concreto danneggiato), le conseguenze della parziale nullità della clausola che richiama l'Euribor (per il solo
pagina 5 di 8 periodo in cui sia accertata l'alterazione concreta di quel parametro) e, prima fra quelle, la possibilità di una sua sostituzione in via normativa, laddove non sia possibile ricostruirne il valore "genuino", cioè depurato dell'abusiva alterazione, andranno valutate secondo i principi generali dell'ordinamento.
Nel caso in esame l'attrice non ha provato gli elementi richiesti dalla Suprema Corte (l'esistenza di una intesa, la consapevolezza di tale intesa da parte della banca mutuante, che l'intesa abbia raggiunto il suo obiettivo e che il parametro sia stato alterato in concreto,..). Le conclusioni quindi sul punto del perito non possono essere più prese in considerazione e va dunque respinto il rilievo attoreo sul punto.
In relazione invece alla questione della verifica circa l'esposizione in contratto del TAE, va detto che ormai, per la giurisprudenza, l'ammortamento alla francese è legittimo e quindi anche la mancata esplicitazione del regime di interesse concreto in base al quale viene calcolato il piano di ammortamento.
Vedasi Cass. Sez. Un , Sentenza n. 15130 del 29/05/2024: in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.
Peraltro nel caso in esame non è stata applicato l'anatocismo e quindi non si può procedere ad alcun accertamento sulla omessa/indeterminata indicazione del Tae e al ricalcolo degli interessi. La ctu infatti afferma: “.. Come sopra esposto, il mutuo oggetto di indagine presenta un piano di ammortamento c.d.
“alla francese” e, cioè, avente rata con capitale crescente e quota interesse decrescente. In detta tipologia di finanziamenti, come già espresso al paragrafo 3.2.1, non si verifica mai anatocismo in quanto gli interessi liquidati su ogni rata non divengono mai produttivi di ulteriori interessi, salvo il caso in cui, a seguito del mancato pagamento di una rata, si determinino interessi di mora. In tale circostanza, come già specificato al citato paragrafo 3.2.1, la Delibera CICR 09/02/2000 prevede che in presenza di una specifica previsione contrattuale è possibile che l'importo totale della rata pagata in ritardo – e quindi anche gli interessi corrispettivi - divenga produttivo di interessi di mora. L'art. 5 del contratto di mutuo e l'art. 12 dell'allegato B al contratto di mutuo prevedono: “ogni somma dovuta
pagina 6 di 8 e non pagata dalla parte mutuataria, suoi eredi e successori per qualsiasi titolo, in dipendenza del presente contratto, produrrà di pieno diritto a favore della banca l'interesse di mora in ragione di due punti in più del tasso a cui è regolata l'operazione all'insorgere dell'insolvenza, a decorrere dal giorno di scadenza e fino a completo ripiano. Su detti interessi non è consentita la capitalizzazione periodica...”
Quanto infine in ordine al rilievo di parte attrice per cui l'Isc non è stato reso noto alla società perchè non indicato nel contratto, si replica che (Ordinanza Cass. n. 4597 del 14/02/2023) in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale
(TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993.
La domanda attorea viene dunque respinta.Le spese di lite per la metà si compensano atteso che all'epoca della introduzione del giudizio vi era incertezza della giurisprudenza in ordine alla cd. manipolazione del parametro Euribor e per il resto seguono il criterio della soccombenza.
Parimenti le spese di ctu si pongono a carico delle parti al 50 % nei rapporti interni.Le spese di mediazione non sono state documentate da parte convenuta e quindi non si accoglie la relativa domanda di rimborso.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, respinta ogni diversa domanda, così provvede: respinge la domanda proposta da Controparte_1
condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di nella Controparte_1 Controparte_2 misura di un mezzo che liquida complessivamente per l'intero in euro 8300,00 di cui euro 2300 per la fase di studio, 1000 per la fase introduttiva, euro 3000 per la fase istruttoria, euro 2000 per la fase decisoria ,oltre iva, cap e rimb. sp gen. compensando tra le parti il residuo mezzo.
Pone le spese di ctu nei rapporti esterni in solido tra le parti e nei rapporti interni al 50% a carico di ciascuna parte.
Cosi' deciso in data 7.1.25
pagina 7 di 8 il Giudice
Dott. Sabrina Carbini
pagina 8 di 8