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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 04/04/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1011/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice dott. Stefania Calò
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, in persona del giudice unico dott.ssa Stefania Calò, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1011/2023 r.g.
pagina 1 di 22 promossa da:
, rappresentato e difeso Parte_1
dall'Avvocato CHRISTIAN FERDANI presso il cui studio in
SAMARATE, VIA PALESTRO, n. 17, è elettivamente domiciliato;
ATTORE contro
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avvocato
[...]
GIOVANNI TARQUINI presso il cui studio in REGGIO
EMILIA, VIA P. PARIATI, n. 2, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA rappresentato e difeso dall'Avvocato Controparte_2
ALBERTO SANTOLI presso il cui studio in BOLOGNA, VIA
GIUSEPPE MAZZINI, N. 53/2, è elettivamente domiciliato;
TERZO CHIAMATO DA
[...]
rappresentata e difesa Controparte_3
dall'Avvocato ANDREA F. PEZZUTO presso il cui studio in
TREPUZZI, P.TTA MUNICIPIO, N. 6, è elettivamente domiciliata;
TERZA CHIAMATA DA Controparte_2
CONCLUSIONI
pagina 2 di 22 Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza cartolare del 3.4.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
1.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., il sig. Parte_1
adiva questo Tribunale per sentire accertare, sulla base della c.t.u. espletata nel procedimento di A.T.P. n. 6863/2016,
l'inadempimento contrattuale della
[...]
con riferimento all'intervento Controparte_1
chirurgico di discectomia e stabilizzazione eseguito il 16.9.2010, dal dott. presso la predetta Casa , e Controparte_2 CP_1
condannare la medesima al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, derivati all'attore dal predetto intervento.
La si Controparte_1
costituiva in giudizio, contestando la c.t.u. espletata nel procedimento di A.T.P. e, comunque, chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in causa del dott. al fine di Controparte_2
agire nei confronti del medesimo in via di regresso.
Autorizzatane la chiamata in causa, quest'ultimo si costituiva in giudizio, contestando a sua volta la c.t.u. e, in ogni caso,
pagina 3 di 22 chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in causa di
[...]
al fine di essere manlevato in caso di condanna. CP_3
Autorizzatane la chiamata in causa, quest'ultima si costituiva in giudizio, contestando l'operatività della polizza e la c.t.u. svolta nel procedimento di A.T.P..
Disposto il mutamento del rito, depositate le memorie previste dall'art. 183, 6° comma, c.p.c. ed acquisito il fascicolo d'ufficio del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., veniva disposta una integrazione della c.t.u. espletata nel procedimento di A.T.P..
Espletato tale incombente, la causa veniva rinviata, per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza cartolare del
3.4.2025, con termine sino al 3.2.2025 per il deposito di note conclusive.
2.
Prima di procedere all'esame nel merito della domanda, deve rilevarsi, con riguardo alle fattispecie di responsabilità medica non sottoposte al nuovo regime introdotto dalla legge n. 24 del
2017 (la quale non trova applicazione in ordine ai fatti verificatisi anteriormente alla sua entrata in vigore: Cass. 8 novembre 2019, n. 28811; Cass. 11 novembre 2019, n. 28994),
che, come ben chiarito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 10050 del 29.3.2022, “nell'ipotesi in cui il paziente alleghi di pagina 4 di 22 aver subìto danni in conseguenza di una attività svolta dal
medico (eventualmente, ma non necessariamente, sulla base di un vincolo di dipendenza con la struttura sanitaria) in
esecuzione della prestazione che forma oggetto del rapporto obbligatorio tra quest'ultima e il paziente, tanto la responsabilità della struttura quanto quella del medico vanno qualificate in termini di responsabilità contrattuale: la prima, in quanto conseguente all'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria, che il debitore (la struttura) deve adempiere personalmente (rispondendone ex art. 1218 c.c.) o mediante il personale sanitario (rispondendone ex art. 1228 c.c.); la seconda, in quanto conseguente alla violazione di un obbligo di comportamento fondato sulla buona fede e funzionale a tutelare
l'affidamento sorto in capo al paziente in seguito al contatto sociale avuto con il medico, che diviene quindi direttamente responsabile, ex art. 1218 c.c., della violazione di siffatto obbligo (a partire da Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, cfr., tra le tante: Cass. 19 aprile 2006, n. 9085; Cass. 14 giugno 2007, n.
13953; Cass. 31 marzo 2015, n. 6438; Cass. 22 settembre 2015,
n. 18610)”.
pagina 5 di 22 A fronte di tali argomentazioni, la Corte di Cassazione ha precisato, in tema di onere probatorio, che spetta al creditore- attore “dimostrare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del professionista è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno lamentato (Cass. 7 dicembre 2017, 29315; Cass. 15 febbraio 2018, n. 3704; Cass.
20 agosto 2018, n. 20812), mentre è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con
l'ordinaria diligenza (Cass. 26 luglio 2017, n. 18392; Cass. 23 ottobre 2018, n.26700; Cass. 24 maggio 2019, n. 14335; Cass.
29 ottobre 2019, n. 27606)” (Cass. citata sopra).
Sulla base di tali premesse, nel caso di specie è indubbia la sussistenza di un rapporto contrattuale tra il sig. , la Parte_1
struttura sanitaria ed il dott. CP_2
3.
Tanto premesso, le risultanze della c.t.u. e la copiosa documentazione in atti (relazioni di parte, cartella clinica e pagina 6 di 22 referti), provano la responsabilità della struttura sanitaria e del dott. CP_2
Sulla base della consulenza tecnica d'ufficio, effettuata nel procedimento di A.T.P., motivata in maniera chiara, logica ed esaustiva, in forza di argomentazioni scientifiche, e pertanto condivisa dall'odierno decidente, risulta accertato l'errore professionale del dott. CP_2
In particolare, il collegio peritale, composto dal dott. Per_1
(specialista in medicina legale) e dal dott.
[...] Per_2
(specialista in neurochirurgia), dopo aver ricostruito in
[...]
maniera precisa e dettagliata la storia clinica del paziente, ha evidenziato che “da parte del Dott. si ravvisano CP_2
comportamenti imprudenti e non rispondenti alle linee guida in uso all'epoca dei fatti”, consistiti in ciò:
a) “nel dare indicazione ad un trattamento chirurgico della lombo-sciatalgia senza prima aver tentato un approccio conservativo che in molti casi risulta risolutivo, o senza averne verificato il pregresso fallimento”;
b) “nell'aver sottoposto il OR ad un intervento Parte_1
chirurgico di discolisi laser la cui applicazione era, ed è tutt'oggi, sconsigliata al di là di studi condotti con lo scopo di stabilirne l'efficacia”; pagina 7 di 22 c) “nell'aver eseguito un concomitante intervento di stabilizzazione con sistema DY la cui indicazione non trovava giustificazione negli esami strumentali pre-operatori e
non era supportata da una specifica RX morfodinamica o statica
e dinamica, esame di scelta in caso di presunta spondilolistesi”.
I periti hanno ben spiegato che, diversamente da quanto avvenuto nel caso di specie, “il primo trattamento da effettuare è quello conservativo. I trattamenti conservativi sono sostanzialmente sintomatici e comprendono il riposo a letto […],
i farmaci […] ed altri trattamenti conservativi, impiegati da soli
o in associazione […].
Per quanto riguarda le indicazioni elettive si raccomanda di prendere in considerazione per l'intervento chirurgico i casi in cui vi sia congruità tra: sintomatologia riferita dal paziente […], quadro clinico obiettivo […] e diagnosi strumentale che confermi il livello di interessamento discale.
L'assenza di una tale congruità va considerata come una controindicazione all'intervento e impone una rivalutazione diagnostica del caso.
Per contro, se questa congruità è soddisfatta si raccomanda di consigliare l'intervento chirurgico in presenza di tutti questi criteri: durata dei sintomi > 6 settimane, dolore persistente non
pagina 8 di 22 rispondente al trattamento analgesico e fallimento, a giudizio
congiunto del paziente e del chirurgo, dei trattamenti conservativi adeguatamente condotti […]
E' giustificato un ricorso precoce all'intervento chirurgico solo in presenza di deficit motori ingravescenti oppure particolarmente invalidanti […], pur non rappresentando un'indicazione assoluta.
La discectomia standard o la microdiscectomia rappresentano le tecniche chirurgiche di scelta”.
Sulla base di tali premesse, i periti hanno quindi osservato che
“andava impostato un trattamento conservativo (farmacologico, sintomatico, fisioterapico) e fatta una rivalutazione dopo 4-6 settimane.
Nel caso, a questo punto, di mancato miglioramento dei sintomi, sarebbe stata opportuna l'esecuzione di una RM lombo-sacrale
(o TC) e, in caso di concordanza fra quadro clinico non responsivo alla terapia conservativa ed imaging, si sarebbe optato per un approccio chirurgico. E' stato, inoltre, proposto un intervento chirurgico di stabilizzazione senza che siano mai stati prescritti accertamenti radiologici volti a verificare
l'instabilità del rachide lombo-sacrale; nello specifico, non è
pagina 9 di 22 stata fatta eseguire una RX morfodinamica o statica e dinamica, esame di scelta in caso di presunta spondilolistesi”.
In ordine al trattamento dell'ernia discale tramite discolisi laser, i
C.T.U. hanno spiegato che “non esistono a tutt'oggi studi prospettici randomizzati con evidenza di classe I.
Procedure interventistiche intradiscali come le discectomie percutanee chimiche, laser o con coblazione o discolisi con ossigeno-ozono non hanno indicazioni chiare e, pur essendo percutanee, non sono scevre da complicanze.
Inoltre, il sistema di stabilizzazione DY è in uso da pochi anni (nel caso in esame ancora meno trattandosi del 2010) con un periodo di follow-up ancora troppo breve. Non esistono, anche in questo caso, evidenze scientifiche di classe I […] a sostegno di tale tecnica chirurgica.
Sulla base dell'insufficienza delle prove disponibili se ne sconsiglia, dunque, l'impiego al di là di studi rondomizzati controllati condotti con lo scopo di stabilirne l'efficacia”.
Ciò posto, il collegio peritale ha ritenuto sussistere un nesso di causa tra l'intervento chirurgico per cui è causa ed i danni lamentati dall'attore, avuto riguardo ai criteri medico-legali del nesso causale.
In particolare, i C.T.U. hanno osservato:
pagina 10 di 22 a) che quanto al criterio topografico, “vi è un'evidente corrispondenza tra la sede dell'intervento chirurgico di discectomia e stabilizzazione ed i disturbi oggi lamentati dal OR ossia il rachide lombo-sacrale”; Parte_1
b) che relativamente al criterio cronologico, “nonostante il OR accusasse dolori alla schiena anche prima Parte_1
del ricovero del 16-18.09.10, risulta chiaro che successivamente all'intervento chirurgico del 16.09.10 […] vi sia stato un peggioramento del quadro clinico con dolore in corrispondenza della regione lombare, particolarmente intenso in posizione seduta ed in ortostatismo, esacerbato dal movimento di flesso- estensione e dalla manovra di Valsalva, addirittura insopportabile nei cambi posturali a testimonianza, appunto, della sussistenza di un rapporto di causa/effetto come comunemente inteso, in cui la causa precede sempre, necessariamente, l'effetto”;
c) che quanto al criterio di idoneità lesiva, “è noto che ogni intervento chirurgico sia accompagnato dalla possibilità di complicanze, talvolta anche gravi, in grado di cagionare un peggioramento della condizione clinica del paziente, tanto più
quando non esistono evidenze scientifiche di classe I (studi prospettici randomizzati) a sostegno della tecnica chirurgica il
pagina 11 di 22 cui impiego è, dunque, sconsigliato al di là di studi randomizzati controllati condotti con lo scopo di stabilirne l'efficacia”;
d) che con riferimento al criterio della continuità fenomenica,
“non solo non vi è mai stata una completa remissione del quadro clinico (intervallo libero da malattia) ma, anzi, si è assistito ad un peggioramento dei disturbi lamentati”;
e) che con riguardo al criterio di esclusione, “non si ravvisa nessun'altra causa che possa aver avuto un ruolo nella genesi del peggioramento della sintomatologia a carico del distretto lombo-sacrale, in modo da poter isolare un solo fattore eziologico, l'intervento chirurgico, cui attribuire il disturbo in esame”.
Sulla base di tali considerazioni, congruamente motivate, anche nella parte in replica alle osservazioni dei C.T.P. delle parti convenuta e terza chiamata, i C.T.U. hanno concluso che “È possibile affermare, dunque, sulla scorta delle considerazioni fin qui esposte, della giovane età del OR , Parte_1
dell'assenza di condizioni cliniche morfo-strutturali del rachide associate e delle indagini radiologiche pre-operatorie disponibili che, in via di elevata probabilità, la lombo-sciatalgia
del OR sarebbe andata in remissione grazie ad Parte_1
pagina 12 di 22 un approccio terapeutico di tipo conservativo, senza lasciare
postumi a carattere permanente.
Le problematiche attualmente lamentate sono, pertanto,
interamente imputabili al non corretto operato del Dott.
. CP_2
Sulla scorta delle ragioni sin qui illustrate, non residuano dubbi circa l'an del diritto al risarcimento del danno lamentato dal ricorrente, se pur nei limiti che si andranno ad esporre.
4.
In merito ai danni, e con precipuo riferimento alla durata dell'inabilità temporanea, il collegio peritale ha ritenuto congruo riconoscere come “iatrogeno” un periodo di inabilità temporanea totale di 2 giorni, seguito da un periodo di inabilità temporanea al 75% di 7 giorni, al 50% di 7 giorni e al 25% di 7 giorni, considerato che qualora la lombo-sciatalgia destra fosse stata trattata conservativamente si sarebbe evitato il ricovero, con intervento chirurgico, dal 16.9.2010 al 18.09.10 ed il successivo periodo di recupero e convalescenza.
Per quanto riguarda i postumi permanenti, “di natura neurologica e muscolo-scheletrica”, i C.T.U. hanno quantificato l'incidenza dei medesimi sull'integrità psico-fisica dell'attore in misura pari al 13%-15%.
pagina 13 di 22 Quanto alle spese mediche di complessivi euro 1.652,83, il collegio dei periti ne ha verificato la congruità e pertinenza.
Tanto premesso, sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano,
edizione 2024, il danno da inabilità temporanea va risarcito, all'attualità, nella misura di euro 1.437,50, mentre il danno biologico va quantificato, sempre all'attualità, in euro 42.365,00, considerato che l'invalidità complessiva è stata quantificata nella percentuale del 13%-15% e che l'attore, all'epoca dei fatti, aveva
31 anni.
Spettano, poi, gli interessi legali da calcolarsi sulle predette somme, devalutate secondo la variazione degli indici ISTAT intervenuta dalla data del fatto (16/9/2010) sino alla data di redazione delle tabelle e poi via via rivalutata, anno per anno, sino all'effettivo pagamento (in termini Cass. S.U. n. 1712/95).
Va invece rigettata la domanda di personalizzazione del danno, posto che non vi è prova della sussistenza di conseguenze pregiudizievoli nella vita personale dell'attore, ulteriori ed anomale rispetto a quelle comunemente derivanti dalla lesione occorsa. In particolare, in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi)
pagina 14 di 22 può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento."
(Cass. n. 28988 del 11/11/2019). Come osservato dalla Corte di
Cassazione, “Moltiplicare il grado di invalidità permanente per una somma di denaro dà per risultato una somma di denaro idonea a ristorare il pregiudizio non patrimoniale consistente nell'incidenza dei postumi sulla vita quotidiana ed avente queste due caratteristiche: fondamento medico-legale ed intensità standard, cioè comunemente derivante da quel tipo di lesioni, per tutte le persone aventi lo stesso sesso e la stessa età (Sez. 6 –
3, Ordinanza n. 10912 del 07/05/2018).
Si tratta dunque d'una liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., basata sull'assunto (medico legale prima che giuridico) secondo cui a parità di età e sesso, postumi identici comportano pregiudizi analoghi.
Ma proprio in quanto basata su una presunzione semplice, la
misura del risarcimento del danno alla salute risultante dal c.d.
“calcolo a punto” può essere aumentata o diminuita dal giudice, pagina 15 di 22 per tenere conto delle conseguenze dannose non rientranti in
quella misura standard: e cioè le conseguenze dannose non accertabili medico legalmente […] oppure le conseguenze accertabili medico legalmente, ma non comuni a tutti, e peculiari del caso concreto (Sez.
3- Sentenza n. 28988 del
11/11/2019)” (Cass. ordinanza n. 5865/2021).
Orbene, nel caso di specie la parte danneggiata non ha affatto provato alcuna conseguenza anomala, eccezionale e peculiare tale da giustificare il riconoscimento della personalizzazione richiesta.
Quanto al danno di natura patrimoniale, l'attore ha diritto al rimborso di euro 1.652,83 per le spese mediche sostenute, di euro 2.990,70 per le spese della c.t.u., comprensive di i.v.a., espletata nel procedimento di a.t.p. (doc. B n. 6 dell'atto di citazione), di euro 406,50 per le spese di contributo unificato e marca da bollo del procedimento di A.T.P. (doc. A dell'atto di citazione) e di euro _____ per le spese della c.t.p. del procedimento di A.T.P. e di questo giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi da calcolarsi in conformità all'insegnamento della Corte di Cassazione a S.U. n. 1712/95.
5.
pagina 16 di 22 Relativamente alla domanda di garanzia formulata da CP_1
nei confronti del dott. si osserva che, con riferimento al CP_2
periodo antecedente alla Legge Gelli-Bianco, la responsabilità
risarcitoria si presume concorrente e paritaria tra medico e struttura, ex artt. 1298, 2° comma, e 2055, 3° comma, c.c., anche in caso di colpa esclusiva del medico (così come accaduto nel caso che qui occupa); in tale caso, la rivalsa della struttura è possibile solo “negli eccezionali casi di inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile ed oggettivamente improbabile devianza” dal programma condiviso della tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione, poiché la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale (Cass. n.
28987/2019).
Pertanto, non essendo revocabile in dubbio che nel caso di specie non possa essere configurata una “devianza”, da parte del medico, dal programma condiviso di tutela della salute, dovendosi ritenere sussistente una tradizionale ipotesi di colpa medica, la casa di cura ed il medico devono ritenersi paritariamente responsabili, con la conseguenza che potrà ripetere dal medico solo la metà CP_1
di quanto pagherà all'attore in dipendenza della presente sentenza per somma capitale, interessi e rivalutazione.
6.
pagina 17 di 22 Quanto alla domanda di garanzia svolta nei confronti di
[...]
mette conto rilevare, anzitutto, che il dott. CP_3 CP_2
nella propria comparsa di costituzione, ha riferito di essere “titolare di polizze concernenti la responsabilità professionale concluse dal
2009 ad oggi e senza soluzione di continuità con la
[...]
. Pertanto, diversamente da Controparte_4
quanto affermato da quest'ultima nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 3 c.p.c., la chiamata in causa della compagnia di assicurazione non è fondata sul contratto di assicurazione
Responsabilità Civile Professioni Sanitarie, n. 360996766, con decorrenza dal 15.10.2016 e retroattività triennale, ma su quello n.
321604013, con decorrenza dal 18.1.2021 e retroattività triennale
(doc. 3 della memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2 c.p.c. del terzo chiamato , avendo il dott. espressamente assunto, CP_2 CP_2
nella comparsa di costituzione, di essere titolare di polizze per la responsabilità professionale a far data dal 2009, senza soluzione di continuità.
Ciò posto, la polizza n. 321604013 contiene un'espressa clausola di retroattività in virtù della quale, “Fermo quanto stabilito dall'art. 5 delle condizioni generali di assicurazione e a parziale deroga dell'art. 3 delle condizioni suddette, la garanzia è estesa alle richieste di risarcimento, presentate per la prima volta
pagina 18 di 22 all'assicurato nel corso del periodo di efficacia della presente polizza, in conseguenza di errori professionali dallo stesso personalmente commessi anteriormente la sua decorrenza e
comunque non prima di 3 anni dalla stessa, sempre che la richiesta di risarcimento non sia assistita da coperture assicurative in essere con altri assicuratori precedentemente alla data di effetto della presente assicurazione”.
Da tanto consegue l'infondatezza delle difese di Controparte_3
volte a negare copertura assicurativa al dott. in ragione CP_2
dell'asserita inoperatività della polizza n. 360996766.
Pertanto, tenuto conto dello scoperto del 10% previsto dall'art. 5 della polizza regolamentante la fattispecie in esame, Controparte_3
è tenuta a manlevare e garantire il dott. di quanto
[...] CP_2
questi è tenuto a pagare a in relazione Controparte_3
all'intervento per cui è causa.
7.
Pertanto, e concludendo, va condannata a pagare Controparte_1
all'attore, a titolo di risarcimento dei danni sofferti, la complessiva somma di euro 48.852,53 (1.437,50 per inabilità temporanea+42.365,00 per danno biologico +2.990,70 per spese della c.t.u. nel procedimento di a.t.p.+406,50 per contributo unificato e marca da bollo dell'atp+1.652,83 per spese mediche), oltre pagina 19 di 22 rivalutazione monetaria ed interessi da calcolarsi come indicato sopra.
Il dott. a condannato al rimborso, in favore di CP_2 CP_1
della metà di quanto quest'ultima pagherà all'attore per somma
[...]
capitale, interessi e rivalutazione monetaria. va condannata a manlevare e garantire il dott. Controparte_3
di quanto questi pagherà a con uno CP_2 Controparte_1
scoperto del 10%, che resterà a carico del predetto terzo chiamato.
8.
Le spese processuali vengono regolate in base al criterio della soccombenza e liquidate, nel dispositivo, tenendo conto dei parametri medi delle quattro fasi in cui si è articolato il giudizio, entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il decisum di causa.
In particolare: va condannata al pagamento delle Controparte_1
spese di lite in favore dell'attore, va condannato Controparte_2
al pagamento delle spese di lite in favore di e Controparte_1
va condannata al pagamento delle spese di lite Controparte_3
in favore di Controparte_2
Le spese della c.t.u., nei rapporti interni, vanno definitivamente poste a carico di e di nella Controparte_1 Controparte_2
misura di ½ ciascuno, restando in solido tra tutte le parti nei rapporti esterni.
pagina 20 di 22
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, così provvede:
- condanna la Controparte_1
al pagamento, in favore del sig. , della
[...] Parte_1
somma di complessivi euro 48.852,53 oltre rivalutazione monetaria ed interessi da calcolarsi come indicato in motivazione;
- condanna a rifondere alla Controparte_2 [...]
la metà delle somme Controparte_1
che pagherà al sig. in Controparte_3 Parte_1
dipendenza della presente sentenza, per capitale, interessi e rivalutazione;
- condanna a manlevare e garantire Controparte_3
di quanto questi pagherà alla Controparte_2 [...]
in dipendenza della Controparte_1
presenza sentenza, con uno scoperto del 10% a carico di
Controparte_2
- condanna la Controparte_1
al pagamento, in favore del sig. , delle
[...] Parte_1
spese di lite, che liquida in euro 3.056,00 per compensi per il procedimento di a.t.p. e di euro 7.616,00 per compensi di questo pagina 21 di 22 procedimento, oltre euro 406,50 per esborsi di questo giudizio,
oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15%, c.p.a. ed i.v.a.;
- condanna al pagamento, in favore di Controparte_2 [...]
delle spese di lite che liquida in euro 7.616,00 per CP_1
compensi ed euro 379,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a.;
- condanna al pagamento, in favore di Controparte_3
delle spese di lite che liquida in euro Controparte_2
7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.;
- pone definitivamente nei rapporti interni le spese della c.t.u. a carico di e nella misura di ½ Controparte_1 Controparte_2
ciascuno.
Reggio Emilia, 4/4/2025
Il Giudice
(Dott. Stefania Calò)
pagina 22 di 22
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice dott. Stefania Calò
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, in persona del giudice unico dott.ssa Stefania Calò, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1011/2023 r.g.
pagina 1 di 22 promossa da:
, rappresentato e difeso Parte_1
dall'Avvocato CHRISTIAN FERDANI presso il cui studio in
SAMARATE, VIA PALESTRO, n. 17, è elettivamente domiciliato;
ATTORE contro
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avvocato
[...]
GIOVANNI TARQUINI presso il cui studio in REGGIO
EMILIA, VIA P. PARIATI, n. 2, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA rappresentato e difeso dall'Avvocato Controparte_2
ALBERTO SANTOLI presso il cui studio in BOLOGNA, VIA
GIUSEPPE MAZZINI, N. 53/2, è elettivamente domiciliato;
TERZO CHIAMATO DA
[...]
rappresentata e difesa Controparte_3
dall'Avvocato ANDREA F. PEZZUTO presso il cui studio in
TREPUZZI, P.TTA MUNICIPIO, N. 6, è elettivamente domiciliata;
TERZA CHIAMATA DA Controparte_2
CONCLUSIONI
pagina 2 di 22 Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza cartolare del 3.4.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
1.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., il sig. Parte_1
adiva questo Tribunale per sentire accertare, sulla base della c.t.u. espletata nel procedimento di A.T.P. n. 6863/2016,
l'inadempimento contrattuale della
[...]
con riferimento all'intervento Controparte_1
chirurgico di discectomia e stabilizzazione eseguito il 16.9.2010, dal dott. presso la predetta Casa , e Controparte_2 CP_1
condannare la medesima al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, derivati all'attore dal predetto intervento.
La si Controparte_1
costituiva in giudizio, contestando la c.t.u. espletata nel procedimento di A.T.P. e, comunque, chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in causa del dott. al fine di Controparte_2
agire nei confronti del medesimo in via di regresso.
Autorizzatane la chiamata in causa, quest'ultimo si costituiva in giudizio, contestando a sua volta la c.t.u. e, in ogni caso,
pagina 3 di 22 chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in causa di
[...]
al fine di essere manlevato in caso di condanna. CP_3
Autorizzatane la chiamata in causa, quest'ultima si costituiva in giudizio, contestando l'operatività della polizza e la c.t.u. svolta nel procedimento di A.T.P..
Disposto il mutamento del rito, depositate le memorie previste dall'art. 183, 6° comma, c.p.c. ed acquisito il fascicolo d'ufficio del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., veniva disposta una integrazione della c.t.u. espletata nel procedimento di A.T.P..
Espletato tale incombente, la causa veniva rinviata, per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza cartolare del
3.4.2025, con termine sino al 3.2.2025 per il deposito di note conclusive.
2.
Prima di procedere all'esame nel merito della domanda, deve rilevarsi, con riguardo alle fattispecie di responsabilità medica non sottoposte al nuovo regime introdotto dalla legge n. 24 del
2017 (la quale non trova applicazione in ordine ai fatti verificatisi anteriormente alla sua entrata in vigore: Cass. 8 novembre 2019, n. 28811; Cass. 11 novembre 2019, n. 28994),
che, come ben chiarito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 10050 del 29.3.2022, “nell'ipotesi in cui il paziente alleghi di pagina 4 di 22 aver subìto danni in conseguenza di una attività svolta dal
medico (eventualmente, ma non necessariamente, sulla base di un vincolo di dipendenza con la struttura sanitaria) in
esecuzione della prestazione che forma oggetto del rapporto obbligatorio tra quest'ultima e il paziente, tanto la responsabilità della struttura quanto quella del medico vanno qualificate in termini di responsabilità contrattuale: la prima, in quanto conseguente all'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria, che il debitore (la struttura) deve adempiere personalmente (rispondendone ex art. 1218 c.c.) o mediante il personale sanitario (rispondendone ex art. 1228 c.c.); la seconda, in quanto conseguente alla violazione di un obbligo di comportamento fondato sulla buona fede e funzionale a tutelare
l'affidamento sorto in capo al paziente in seguito al contatto sociale avuto con il medico, che diviene quindi direttamente responsabile, ex art. 1218 c.c., della violazione di siffatto obbligo (a partire da Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, cfr., tra le tante: Cass. 19 aprile 2006, n. 9085; Cass. 14 giugno 2007, n.
13953; Cass. 31 marzo 2015, n. 6438; Cass. 22 settembre 2015,
n. 18610)”.
pagina 5 di 22 A fronte di tali argomentazioni, la Corte di Cassazione ha precisato, in tema di onere probatorio, che spetta al creditore- attore “dimostrare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del professionista è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno lamentato (Cass. 7 dicembre 2017, 29315; Cass. 15 febbraio 2018, n. 3704; Cass.
20 agosto 2018, n. 20812), mentre è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con
l'ordinaria diligenza (Cass. 26 luglio 2017, n. 18392; Cass. 23 ottobre 2018, n.26700; Cass. 24 maggio 2019, n. 14335; Cass.
29 ottobre 2019, n. 27606)” (Cass. citata sopra).
Sulla base di tali premesse, nel caso di specie è indubbia la sussistenza di un rapporto contrattuale tra il sig. , la Parte_1
struttura sanitaria ed il dott. CP_2
3.
Tanto premesso, le risultanze della c.t.u. e la copiosa documentazione in atti (relazioni di parte, cartella clinica e pagina 6 di 22 referti), provano la responsabilità della struttura sanitaria e del dott. CP_2
Sulla base della consulenza tecnica d'ufficio, effettuata nel procedimento di A.T.P., motivata in maniera chiara, logica ed esaustiva, in forza di argomentazioni scientifiche, e pertanto condivisa dall'odierno decidente, risulta accertato l'errore professionale del dott. CP_2
In particolare, il collegio peritale, composto dal dott. Per_1
(specialista in medicina legale) e dal dott.
[...] Per_2
(specialista in neurochirurgia), dopo aver ricostruito in
[...]
maniera precisa e dettagliata la storia clinica del paziente, ha evidenziato che “da parte del Dott. si ravvisano CP_2
comportamenti imprudenti e non rispondenti alle linee guida in uso all'epoca dei fatti”, consistiti in ciò:
a) “nel dare indicazione ad un trattamento chirurgico della lombo-sciatalgia senza prima aver tentato un approccio conservativo che in molti casi risulta risolutivo, o senza averne verificato il pregresso fallimento”;
b) “nell'aver sottoposto il OR ad un intervento Parte_1
chirurgico di discolisi laser la cui applicazione era, ed è tutt'oggi, sconsigliata al di là di studi condotti con lo scopo di stabilirne l'efficacia”; pagina 7 di 22 c) “nell'aver eseguito un concomitante intervento di stabilizzazione con sistema DY la cui indicazione non trovava giustificazione negli esami strumentali pre-operatori e
non era supportata da una specifica RX morfodinamica o statica
e dinamica, esame di scelta in caso di presunta spondilolistesi”.
I periti hanno ben spiegato che, diversamente da quanto avvenuto nel caso di specie, “il primo trattamento da effettuare è quello conservativo. I trattamenti conservativi sono sostanzialmente sintomatici e comprendono il riposo a letto […],
i farmaci […] ed altri trattamenti conservativi, impiegati da soli
o in associazione […].
Per quanto riguarda le indicazioni elettive si raccomanda di prendere in considerazione per l'intervento chirurgico i casi in cui vi sia congruità tra: sintomatologia riferita dal paziente […], quadro clinico obiettivo […] e diagnosi strumentale che confermi il livello di interessamento discale.
L'assenza di una tale congruità va considerata come una controindicazione all'intervento e impone una rivalutazione diagnostica del caso.
Per contro, se questa congruità è soddisfatta si raccomanda di consigliare l'intervento chirurgico in presenza di tutti questi criteri: durata dei sintomi > 6 settimane, dolore persistente non
pagina 8 di 22 rispondente al trattamento analgesico e fallimento, a giudizio
congiunto del paziente e del chirurgo, dei trattamenti conservativi adeguatamente condotti […]
E' giustificato un ricorso precoce all'intervento chirurgico solo in presenza di deficit motori ingravescenti oppure particolarmente invalidanti […], pur non rappresentando un'indicazione assoluta.
La discectomia standard o la microdiscectomia rappresentano le tecniche chirurgiche di scelta”.
Sulla base di tali premesse, i periti hanno quindi osservato che
“andava impostato un trattamento conservativo (farmacologico, sintomatico, fisioterapico) e fatta una rivalutazione dopo 4-6 settimane.
Nel caso, a questo punto, di mancato miglioramento dei sintomi, sarebbe stata opportuna l'esecuzione di una RM lombo-sacrale
(o TC) e, in caso di concordanza fra quadro clinico non responsivo alla terapia conservativa ed imaging, si sarebbe optato per un approccio chirurgico. E' stato, inoltre, proposto un intervento chirurgico di stabilizzazione senza che siano mai stati prescritti accertamenti radiologici volti a verificare
l'instabilità del rachide lombo-sacrale; nello specifico, non è
pagina 9 di 22 stata fatta eseguire una RX morfodinamica o statica e dinamica, esame di scelta in caso di presunta spondilolistesi”.
In ordine al trattamento dell'ernia discale tramite discolisi laser, i
C.T.U. hanno spiegato che “non esistono a tutt'oggi studi prospettici randomizzati con evidenza di classe I.
Procedure interventistiche intradiscali come le discectomie percutanee chimiche, laser o con coblazione o discolisi con ossigeno-ozono non hanno indicazioni chiare e, pur essendo percutanee, non sono scevre da complicanze.
Inoltre, il sistema di stabilizzazione DY è in uso da pochi anni (nel caso in esame ancora meno trattandosi del 2010) con un periodo di follow-up ancora troppo breve. Non esistono, anche in questo caso, evidenze scientifiche di classe I […] a sostegno di tale tecnica chirurgica.
Sulla base dell'insufficienza delle prove disponibili se ne sconsiglia, dunque, l'impiego al di là di studi rondomizzati controllati condotti con lo scopo di stabilirne l'efficacia”.
Ciò posto, il collegio peritale ha ritenuto sussistere un nesso di causa tra l'intervento chirurgico per cui è causa ed i danni lamentati dall'attore, avuto riguardo ai criteri medico-legali del nesso causale.
In particolare, i C.T.U. hanno osservato:
pagina 10 di 22 a) che quanto al criterio topografico, “vi è un'evidente corrispondenza tra la sede dell'intervento chirurgico di discectomia e stabilizzazione ed i disturbi oggi lamentati dal OR ossia il rachide lombo-sacrale”; Parte_1
b) che relativamente al criterio cronologico, “nonostante il OR accusasse dolori alla schiena anche prima Parte_1
del ricovero del 16-18.09.10, risulta chiaro che successivamente all'intervento chirurgico del 16.09.10 […] vi sia stato un peggioramento del quadro clinico con dolore in corrispondenza della regione lombare, particolarmente intenso in posizione seduta ed in ortostatismo, esacerbato dal movimento di flesso- estensione e dalla manovra di Valsalva, addirittura insopportabile nei cambi posturali a testimonianza, appunto, della sussistenza di un rapporto di causa/effetto come comunemente inteso, in cui la causa precede sempre, necessariamente, l'effetto”;
c) che quanto al criterio di idoneità lesiva, “è noto che ogni intervento chirurgico sia accompagnato dalla possibilità di complicanze, talvolta anche gravi, in grado di cagionare un peggioramento della condizione clinica del paziente, tanto più
quando non esistono evidenze scientifiche di classe I (studi prospettici randomizzati) a sostegno della tecnica chirurgica il
pagina 11 di 22 cui impiego è, dunque, sconsigliato al di là di studi randomizzati controllati condotti con lo scopo di stabilirne l'efficacia”;
d) che con riferimento al criterio della continuità fenomenica,
“non solo non vi è mai stata una completa remissione del quadro clinico (intervallo libero da malattia) ma, anzi, si è assistito ad un peggioramento dei disturbi lamentati”;
e) che con riguardo al criterio di esclusione, “non si ravvisa nessun'altra causa che possa aver avuto un ruolo nella genesi del peggioramento della sintomatologia a carico del distretto lombo-sacrale, in modo da poter isolare un solo fattore eziologico, l'intervento chirurgico, cui attribuire il disturbo in esame”.
Sulla base di tali considerazioni, congruamente motivate, anche nella parte in replica alle osservazioni dei C.T.P. delle parti convenuta e terza chiamata, i C.T.U. hanno concluso che “È possibile affermare, dunque, sulla scorta delle considerazioni fin qui esposte, della giovane età del OR , Parte_1
dell'assenza di condizioni cliniche morfo-strutturali del rachide associate e delle indagini radiologiche pre-operatorie disponibili che, in via di elevata probabilità, la lombo-sciatalgia
del OR sarebbe andata in remissione grazie ad Parte_1
pagina 12 di 22 un approccio terapeutico di tipo conservativo, senza lasciare
postumi a carattere permanente.
Le problematiche attualmente lamentate sono, pertanto,
interamente imputabili al non corretto operato del Dott.
. CP_2
Sulla scorta delle ragioni sin qui illustrate, non residuano dubbi circa l'an del diritto al risarcimento del danno lamentato dal ricorrente, se pur nei limiti che si andranno ad esporre.
4.
In merito ai danni, e con precipuo riferimento alla durata dell'inabilità temporanea, il collegio peritale ha ritenuto congruo riconoscere come “iatrogeno” un periodo di inabilità temporanea totale di 2 giorni, seguito da un periodo di inabilità temporanea al 75% di 7 giorni, al 50% di 7 giorni e al 25% di 7 giorni, considerato che qualora la lombo-sciatalgia destra fosse stata trattata conservativamente si sarebbe evitato il ricovero, con intervento chirurgico, dal 16.9.2010 al 18.09.10 ed il successivo periodo di recupero e convalescenza.
Per quanto riguarda i postumi permanenti, “di natura neurologica e muscolo-scheletrica”, i C.T.U. hanno quantificato l'incidenza dei medesimi sull'integrità psico-fisica dell'attore in misura pari al 13%-15%.
pagina 13 di 22 Quanto alle spese mediche di complessivi euro 1.652,83, il collegio dei periti ne ha verificato la congruità e pertinenza.
Tanto premesso, sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano,
edizione 2024, il danno da inabilità temporanea va risarcito, all'attualità, nella misura di euro 1.437,50, mentre il danno biologico va quantificato, sempre all'attualità, in euro 42.365,00, considerato che l'invalidità complessiva è stata quantificata nella percentuale del 13%-15% e che l'attore, all'epoca dei fatti, aveva
31 anni.
Spettano, poi, gli interessi legali da calcolarsi sulle predette somme, devalutate secondo la variazione degli indici ISTAT intervenuta dalla data del fatto (16/9/2010) sino alla data di redazione delle tabelle e poi via via rivalutata, anno per anno, sino all'effettivo pagamento (in termini Cass. S.U. n. 1712/95).
Va invece rigettata la domanda di personalizzazione del danno, posto che non vi è prova della sussistenza di conseguenze pregiudizievoli nella vita personale dell'attore, ulteriori ed anomale rispetto a quelle comunemente derivanti dalla lesione occorsa. In particolare, in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi)
pagina 14 di 22 può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento."
(Cass. n. 28988 del 11/11/2019). Come osservato dalla Corte di
Cassazione, “Moltiplicare il grado di invalidità permanente per una somma di denaro dà per risultato una somma di denaro idonea a ristorare il pregiudizio non patrimoniale consistente nell'incidenza dei postumi sulla vita quotidiana ed avente queste due caratteristiche: fondamento medico-legale ed intensità standard, cioè comunemente derivante da quel tipo di lesioni, per tutte le persone aventi lo stesso sesso e la stessa età (Sez. 6 –
3, Ordinanza n. 10912 del 07/05/2018).
Si tratta dunque d'una liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., basata sull'assunto (medico legale prima che giuridico) secondo cui a parità di età e sesso, postumi identici comportano pregiudizi analoghi.
Ma proprio in quanto basata su una presunzione semplice, la
misura del risarcimento del danno alla salute risultante dal c.d.
“calcolo a punto” può essere aumentata o diminuita dal giudice, pagina 15 di 22 per tenere conto delle conseguenze dannose non rientranti in
quella misura standard: e cioè le conseguenze dannose non accertabili medico legalmente […] oppure le conseguenze accertabili medico legalmente, ma non comuni a tutti, e peculiari del caso concreto (Sez.
3- Sentenza n. 28988 del
11/11/2019)” (Cass. ordinanza n. 5865/2021).
Orbene, nel caso di specie la parte danneggiata non ha affatto provato alcuna conseguenza anomala, eccezionale e peculiare tale da giustificare il riconoscimento della personalizzazione richiesta.
Quanto al danno di natura patrimoniale, l'attore ha diritto al rimborso di euro 1.652,83 per le spese mediche sostenute, di euro 2.990,70 per le spese della c.t.u., comprensive di i.v.a., espletata nel procedimento di a.t.p. (doc. B n. 6 dell'atto di citazione), di euro 406,50 per le spese di contributo unificato e marca da bollo del procedimento di A.T.P. (doc. A dell'atto di citazione) e di euro _____ per le spese della c.t.p. del procedimento di A.T.P. e di questo giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi da calcolarsi in conformità all'insegnamento della Corte di Cassazione a S.U. n. 1712/95.
5.
pagina 16 di 22 Relativamente alla domanda di garanzia formulata da CP_1
nei confronti del dott. si osserva che, con riferimento al CP_2
periodo antecedente alla Legge Gelli-Bianco, la responsabilità
risarcitoria si presume concorrente e paritaria tra medico e struttura, ex artt. 1298, 2° comma, e 2055, 3° comma, c.c., anche in caso di colpa esclusiva del medico (così come accaduto nel caso che qui occupa); in tale caso, la rivalsa della struttura è possibile solo “negli eccezionali casi di inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile ed oggettivamente improbabile devianza” dal programma condiviso della tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione, poiché la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale (Cass. n.
28987/2019).
Pertanto, non essendo revocabile in dubbio che nel caso di specie non possa essere configurata una “devianza”, da parte del medico, dal programma condiviso di tutela della salute, dovendosi ritenere sussistente una tradizionale ipotesi di colpa medica, la casa di cura ed il medico devono ritenersi paritariamente responsabili, con la conseguenza che potrà ripetere dal medico solo la metà CP_1
di quanto pagherà all'attore in dipendenza della presente sentenza per somma capitale, interessi e rivalutazione.
6.
pagina 17 di 22 Quanto alla domanda di garanzia svolta nei confronti di
[...]
mette conto rilevare, anzitutto, che il dott. CP_3 CP_2
nella propria comparsa di costituzione, ha riferito di essere “titolare di polizze concernenti la responsabilità professionale concluse dal
2009 ad oggi e senza soluzione di continuità con la
[...]
. Pertanto, diversamente da Controparte_4
quanto affermato da quest'ultima nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 3 c.p.c., la chiamata in causa della compagnia di assicurazione non è fondata sul contratto di assicurazione
Responsabilità Civile Professioni Sanitarie, n. 360996766, con decorrenza dal 15.10.2016 e retroattività triennale, ma su quello n.
321604013, con decorrenza dal 18.1.2021 e retroattività triennale
(doc. 3 della memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2 c.p.c. del terzo chiamato , avendo il dott. espressamente assunto, CP_2 CP_2
nella comparsa di costituzione, di essere titolare di polizze per la responsabilità professionale a far data dal 2009, senza soluzione di continuità.
Ciò posto, la polizza n. 321604013 contiene un'espressa clausola di retroattività in virtù della quale, “Fermo quanto stabilito dall'art. 5 delle condizioni generali di assicurazione e a parziale deroga dell'art. 3 delle condizioni suddette, la garanzia è estesa alle richieste di risarcimento, presentate per la prima volta
pagina 18 di 22 all'assicurato nel corso del periodo di efficacia della presente polizza, in conseguenza di errori professionali dallo stesso personalmente commessi anteriormente la sua decorrenza e
comunque non prima di 3 anni dalla stessa, sempre che la richiesta di risarcimento non sia assistita da coperture assicurative in essere con altri assicuratori precedentemente alla data di effetto della presente assicurazione”.
Da tanto consegue l'infondatezza delle difese di Controparte_3
volte a negare copertura assicurativa al dott. in ragione CP_2
dell'asserita inoperatività della polizza n. 360996766.
Pertanto, tenuto conto dello scoperto del 10% previsto dall'art. 5 della polizza regolamentante la fattispecie in esame, Controparte_3
è tenuta a manlevare e garantire il dott. di quanto
[...] CP_2
questi è tenuto a pagare a in relazione Controparte_3
all'intervento per cui è causa.
7.
Pertanto, e concludendo, va condannata a pagare Controparte_1
all'attore, a titolo di risarcimento dei danni sofferti, la complessiva somma di euro 48.852,53 (1.437,50 per inabilità temporanea+42.365,00 per danno biologico +2.990,70 per spese della c.t.u. nel procedimento di a.t.p.+406,50 per contributo unificato e marca da bollo dell'atp+1.652,83 per spese mediche), oltre pagina 19 di 22 rivalutazione monetaria ed interessi da calcolarsi come indicato sopra.
Il dott. a condannato al rimborso, in favore di CP_2 CP_1
della metà di quanto quest'ultima pagherà all'attore per somma
[...]
capitale, interessi e rivalutazione monetaria. va condannata a manlevare e garantire il dott. Controparte_3
di quanto questi pagherà a con uno CP_2 Controparte_1
scoperto del 10%, che resterà a carico del predetto terzo chiamato.
8.
Le spese processuali vengono regolate in base al criterio della soccombenza e liquidate, nel dispositivo, tenendo conto dei parametri medi delle quattro fasi in cui si è articolato il giudizio, entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il decisum di causa.
In particolare: va condannata al pagamento delle Controparte_1
spese di lite in favore dell'attore, va condannato Controparte_2
al pagamento delle spese di lite in favore di e Controparte_1
va condannata al pagamento delle spese di lite Controparte_3
in favore di Controparte_2
Le spese della c.t.u., nei rapporti interni, vanno definitivamente poste a carico di e di nella Controparte_1 Controparte_2
misura di ½ ciascuno, restando in solido tra tutte le parti nei rapporti esterni.
pagina 20 di 22
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, così provvede:
- condanna la Controparte_1
al pagamento, in favore del sig. , della
[...] Parte_1
somma di complessivi euro 48.852,53 oltre rivalutazione monetaria ed interessi da calcolarsi come indicato in motivazione;
- condanna a rifondere alla Controparte_2 [...]
la metà delle somme Controparte_1
che pagherà al sig. in Controparte_3 Parte_1
dipendenza della presente sentenza, per capitale, interessi e rivalutazione;
- condanna a manlevare e garantire Controparte_3
di quanto questi pagherà alla Controparte_2 [...]
in dipendenza della Controparte_1
presenza sentenza, con uno scoperto del 10% a carico di
Controparte_2
- condanna la Controparte_1
al pagamento, in favore del sig. , delle
[...] Parte_1
spese di lite, che liquida in euro 3.056,00 per compensi per il procedimento di a.t.p. e di euro 7.616,00 per compensi di questo pagina 21 di 22 procedimento, oltre euro 406,50 per esborsi di questo giudizio,
oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15%, c.p.a. ed i.v.a.;
- condanna al pagamento, in favore di Controparte_2 [...]
delle spese di lite che liquida in euro 7.616,00 per CP_1
compensi ed euro 379,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a.;
- condanna al pagamento, in favore di Controparte_3
delle spese di lite che liquida in euro Controparte_2
7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.;
- pone definitivamente nei rapporti interni le spese della c.t.u. a carico di e nella misura di ½ Controparte_1 Controparte_2
ciascuno.
Reggio Emilia, 4/4/2025
Il Giudice
(Dott. Stefania Calò)
pagina 22 di 22