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Sentenza 1 febbraio 2025
Sentenza 1 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 01/02/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 791/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Bologna, sezione seconda civile, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Maria Cristina Salvadori Presidente dott.ssa Mariacolomba Giuliano Consigliere dott.ssa Maria Laura Benini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 791 /2022
promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
BORDEAUX LUISA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lecco, via Aspromonte n. 51;
-Appellante-
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. COLIVA Controparte_1 C.F._2
MASSIMO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, via Galliera n. 19;
-Appellata-
In punto a: appello avverso la sentenza n. 234/2022 del Tribunale di Bologna.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 5.3.2024.
Motivi della decisione
Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 234/2022 pubblicata in data 1.2.2022, rigettava le domande proposte da nei confronti dell'avv. , volte a sentirne accertare la Parte_1 Controparte_1 responsabilità professionale e ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti a causa della pagina 1 di 6 negligenza tenuta nell'espletamento del mandato, relativo all'attività di assistenza nel procedimento di volontaria giurisdizione (n. 2741/2016) ex artt. 749 c.p.c. e 481 c.c. incardinato da Parte_2 avanti al Tribunale di Ravenna per la fissazione di un termine per l'eventuale dichiarazione, da parte della di accettazione dell'eredità del defunto padre, Parte_1 Persona_1 L'attrice allegava che:
- avendo il Tribunale ravennate concesso, all'udienza del 20.3.2017, termine sino al 30.9.2017 per rendere la dichiarazione di accettazione, contestualmente rinviando la causa all'udienza del 2.10.2017, con successiva istanza del 22.9.2017 l'avv. aveva richiesto la proroga del termine;
CP_1
- con provvedimento n. 6187/2017 del 26.9.2017, il Giudice aveva rigettato l'istanza, non concedendo la proroga, unicamente statuendo “si provvederà in udienza nel contraddittorio tra le parti”;
- nonostante il provvedimento fosse di rigetto e l'udienza risultasse fissata dopo (2.10.2017) lo spirare del termine assegnato per l'accettazione (30.9.2017), l'avvocato, male interpretando detto provvedimento, aveva atteso l'udienza, senza consigliare alla di presentare dichiarazione di Parte_1 accettazione con beneficio di inventario e senza nemmeno informarla del provvedimento di rigetto;
- solo nel pomeriggio del 2 ottobre, la professionista contattò la cliente chiedendole di inviarle la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario, che poi procedette a depositare telematicamente;
- tuttavia, alla luce dello spirare del termine, la veniva dichiarata decaduta dal diritto di Parte_1 accettare l'eredità. Il Tribunale felsineo, tuttavia, non solo escludeva che la condotta del difensore convenuto fosse censurabile in termini di negligenza, ma riteneva altresì che “nessun danno è stato allegato e dimostrato essere derivato dalla (affermata da parte attorea) negligente condotta del professionista”. proponeva appello avverso detta sentenza, affidandosi a sei motivi, così formulati: Parte_1
1. Incongrua e/o erronea statuizione in ordine alla esclusione della responsabilità della professionista. In ogni caso violazione dell'art. 1176 c.c. e comunque dell'art. 481 c.c.;
2. Ancora sulla incongrua e/o erronea statuizione in ordine alla esclusione della responsabilità della professionista. In ogni caso violazione dell'art. 1176 c.c. in relazione al provvedimento del 26 settembre 2017;
3. Ancora sulla incongrua e/o erronea statuizione in ordine alla esclusione della responsabilità della professionista. In ogni caso violazione dell'art. 1176 c.c. e art. 737 c.p.c.;
4. Incongrua e/o erronea statuizione in ordine alla mancata prova del danno;
5. Incongrua e/o erronea statuizione in ordine al mancato ricorso all'art. 1226 c.c.;
6. Rinnovazione istruttoria. Incongrua e/o erronea statuizione in ordine alla mancata istruzione della causa.
L'avv. si costituiva in giudizio, contestando il fondamento dell'appello e chiedendone il CP_1 rigetto.
*** L'appello è infondato e va rigettato, per le ragioni di cui appresso. I primi tre motivi di gravame – che possono esaminarsi congiuntamente – censurano la sentenza del
Tribunale di Bologna per aver negato la sussistenza di profili di responsabilità professionale nell'operato dell'avv. (“nessuna rilevanza causale può poi avere la circostanza CP_1 dell'intervenuto rigetto della invocata proroga del termine, pur su istanza tempestivamente depositata dal difensore in data 22.9.2017 in quanto la stessa è stata respinta e il provvedimento è stato confermato nelle successive fasi di impugnazione (reclamo e ricorso per cassazione)”, profili che, invece, a detta dell'appellante, emergerebbero documentalmente, alla luce della semplice circostanza – da ritenersi pacifica – che la professionista aveva predisposto e coltivato un'istanza finalizzata alla proroga del termine per accettare la eredità, pur trattandosi di termine di decadenza per legge improrogabile.
pagina 2 di 6 Del resto, che l'avv. fosse convinta della possibilità di rinvio del termine assegnato per CP_1 accettare la eredità risulterebbe dal fatto – documentato - che essa aveva avanzato reclamo e ricorso in Cassazione avverso il decreto di rigetto del Tribunale, manifestando la propria incredulità di fronte all'esito negativo per la cliente. Sarebbe, quindi, evidente l'errore della professionista, anche per non aver informato la che Parte_1 l'istanza di rinvio del termine per accettare l'eredità non aveva alcun margine di successo, tanto più che, secondo la giurisprudenza, la responsabilità del professionista per una istanza infondata è pacifica, salvo che lo stesso non dimostri di aver avvertito il cliente e che questo abbia comunque voluto agire. L'avv. avrebbe altresì errato nella valutazione del contenuto del provvedimento del 26.9.2017 CP_1 emesso a seguito della sua istanza di differimento del termine: si trattava, infatti, di provvedimento di rigetto, eppure, l'avvocato, interpretandone il contenuto come mero rinvio, non lo aveva comunicato alla parte assistita (se non successivamente, a gennaio del 2018, dopo il respingimento del reclamo), precludendole l'accettazione dell'eredità entro il termine. Dal che conseguirebbe l'erroneità della sentenza ove afferma “Viceversa non corrisponde al vero l'allegazione attorea, secondo la quale il Giudice delle Successioni avrebbe respinto l'istanza de qua con provvedimento del 26.09.2017 e che di ciò la cliente non sarebbe stata informata...”. Infine, la sentenza sarebbe ingiusta anche nel punto in cui, al fine di escludere la responsabilità della professionista, afferma che la colpa graverebbe sulla cliente stessa, poiché era stata quest'ultima a volere la proroga e poiché era anche lei un avvocato che, quindi, non poteva non conoscere questioni, quali le conseguenze della non accettazione dell'eredità entro il termine, così semplici, tanto da essere oggetto di un procedimento di volontaria giurisdizione. Al contrario, la circostanza che la cliente esercitasse la professione di avvocato e che il procedimento de quo fosse di volontaria giurisdizione sarebbero privi di rilievo ai fini dell'esclusione della responsabilità dell'avv. , poiché la CP_1 non si occupa di successioni e, quindi, aveva deciso di affidarsi ad altro difensore, esperto di Parte_1 tale materia;
materia che, comunque, non è di conoscenza comune, come non lo è l'accettazione della eredità con beneficio di inventario o semplice o la natura decadenziale del termine per l'accettazione. Altresì erronea sarebbe l'affermazione secondo cui la si era ingerita nella attività dell'avv. Parte_1
: essa, invero, solo quando il Tribunale la dichiarò decaduta dal diritto di accettare l'eredità, si CP_1 preoccupò e iniziò a cercare di raccogliere notizie sulla possibilità di richiedere la proroga del termine, collaborando alla redazione degli atti processuali.
In definitiva, la non voleva perdere l'eredità e avrebbe accettato con beneficio di inventario, Parte_1 ove tale consiglio le fosse stato dato, come dimostra il fatto che, non appena l'avvocato le disse di accettare, il che accadde solo il 2 ottobre 2017, la stessa predispose la dichiarazione.
Il quarto e il quinto motivo di appello attengono, invece, alla prova del danno subito, prova che, secondo il Tribunale, l'attrice non avrebbe fornito (“non è dato sapere in cosa concretamente consista il danno se non nella generica ed insufficiente affermazione di aver perso una eredità paterna comprendente una proprietà immobiliare di rilevante valore e la azienda ivi condotta dal de cuius.
Dall'altro è evidente che le sole relative specificazioni restandosi sempre sul piano generico con un riferimento ad un compendio immobiliare di Brisighella e all'azienda turistica non sono tardive ma anche insufficienti. Così come tali anche le dichiarazioni IVA e dei Redditi del de cuius peraltro soltanto e semplicemente evocate senza alcuna specificazione o commento ulteriore” (…) “ciò impedisce di prendere in giusta considerazione la consulenza di parte richiamata anch'essa in maniera del tutto indeterminata”).
Secondo l'appellante, la motivazione della sentenza ometterebbe di considerare sia le allegazioni e le produzioni effettuate, sia la circostanza che la essendo decaduta dalla possibilità di accettare Parte_1 la eredità, si trovava nell'impossibilità di effettuare l'inventario, che nemmeno poteva essere rintracciato altrove. Inoltre, il fratello dell'attrice, diventato erede per accettazione Controparte_2 tacita, non aveva effettuato neppure una dichiarazione di successione. pagina 3 di 6 Ciononostante, l'appellante avrebbe dedotto e documentato (testamento, perizia di stima di cespiti immobiliari, visura e ispezione catastale di tali cespiti, dichiarazioni dei redditi e IVA del de cuius, ispezione ipotecaria…) quanto necessario per consentire al CTU di stimare complessivamente la quota di eredità a lei facente capo.
Dunque, essa chiede di dare ingresso alla CTU contabile richiesta o, comunque (quinto motivo) di fare ricorso alla liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c., riformando la sentenza laddove afferma l'impossibilità di far ricorso a tale criterio. Con il sesto motivo di appello, infine, la si duole del mancato accoglimento delle istanze Parte_1 istruttorie, che qui ripropone.
Ebbene, questa Corte ritiene che le domande risarcitorie qui avanzate non possano trovare accoglimento, in conformità a quanto statuito dal Tribunale, in mancanza di una specifica allegazione e prova del danno subito.
Ed infatti, anche accertata, secondo quanto allegato dall'appellante, la condotta negligente dell'avv.
nell'espletamento dell'incarico professionale, ciò che, cionondimeno, impedisce di CP_1 condividere le pretese risarcitorie qui avanzate è la mancanza del danno conseguenza risarcibile, non avendo la offerto in giudizio – contrariamente a quanto essa deduce – elementi sufficienti a Parte_1 ricostruire l'asse ereditario e, dunque, la quota che a lei sarebbe spettata ove avesse accettato, al netto delle passività.
In punto responsabilità, invero, la stessa è ravvisabile non solo e non tanto nell'aver proposto un'istanza di proroga del termine per accettare l'eredità seppur tale termine fosse improrogabile – almeno secondo l'orientamento più diffuso e, dunque, in un'ottica di prudenza, che la professionista avrebbe dovuto applicare anche al caso affidatole – ma anche e soprattutto nel non aver avvisato la cliente, a fronte del provvedimento del Tribunale del 26.9.2017, che, ove avesse voluto accettare l'eredità, avrebbe dovuto comunque provvedere in tal senso entro il 30.9.2017. Detto provvedimento, giacché rinviava a un'udienza successiva alla scadenza del termine ex 481 c.p.c. la decisione sull'eventuale proroga dello stesso, certamente non conteneva un esplicito accoglimento dell'istanza. E del resto, il dictum del Tribunale, anche ove non interpretato in termini di esplicito rigetto ma quale mero rinvio all'udienza successiva, lasciava aperta la possibilità che, nell'ambito di tale udienza, il giudice si pronunciasse in senso negativo sull'istanza di proroga, dichiarando, comunque, la decadenza della dal diritto di accettare. E allora, l'atteggiamento massimamente prudente che avrebbe Parte_1 tenuto, nella stessa situazione, l'avvocato accorto sarebbe consistito nel suggerire alla al fine Parte_1 di scongiurare ogni rischio di decadenza, di prendere una decisione a stretto giro e procedere comunque all'accettazione. Ciò che, invece, è stato fatto solo nel pomeriggio dopo l'udienza del 2.10.2017, quando era ormai il termine era spirato.
Né l'avvocato ha specificamente contestato, né in primo grado né in questa sede, la verità di tale profilo di censura, limitandosi a lamentarne la tardività – infondatamente, essendo i fatti costitutivi della pretesa sostanzialmente gli stessi –, senza nemmeno allegare di aver tempestivamente avvisato la cliente.
È, dunque, vero che il termine sarebbe comunque scaduto il 30.9.2017, ove l'istanza non fosse stata affatto presentata. Ma è ragionevole ritenere che, una volta presentata l'istanza, la cliente facesse affidamento sulla possibilità del suo accoglimento e, nel silenzio del proprio difensore sulle sorti della stessa, potesse pensare di disporre di ulteriore tempo per prendere la decisione.
In tal senso, il “rigetto” della proroga assume rilevanza causale non in quanto tale – perché il termine di decadenza sarebbe, in ogni caso, rimasto quello originario – ma in quanto non comunicato alla cliente, così precludendole la possibilità di accettare entro il 30.9.2017.
pagina 4 di 6 In tal quadro, peraltro, la responsabilità dell'avvocato non può essere esclusa dalle asserite competenze in materia della cliente, anch'essa avvocato.
Da un lato, infatti, essa non si sarebbe rivolta a un Collega, se avesse disposto di sufficienti personali conoscenze;
dall'altra parte, il fatto che essa abbia partecipato alla formazione degli atti predisposti dal difensore non è indicativo di una totale ingerenza nell'operato di quest'ultimo, tale da escluderne l'autonomia di giudizio ed esecutiva, ma tuttalpiù di una collaborazione generica, che non è idonea a esonerare il professionista incaricato dal comportarsi con la necessaria diligenza.
Ciò posto, anche presumendosi che la posta nella possibilità di accettare tempestivamente Parte_1
l'eredità, avrebbe provveduto in tal senso, la documentazione allegata non consente di individuare un danno patrimoniale risarcibile.
Il testamento (doc. 9 fascicolo di parte attrice) indica sì quali sono gli eredi (i due fratelli e i Parte_1 legatari ( , nonché i cespiti patrimoniali, ma le passività, pure menzionate dal de cuius, Parte_2 restano ignote nella loro consistenza, impendendo così di avere contezza della composizione dell'asse ereditario e, di conseguenza, dell'ammontare della quota ipoteticamente spettante alla Parte_1
Oltre al legato in favore della (di € 250.000,00) e all'ipoteca volontaria (di € 550.000,00) a Pt_2 garanzia dei debiti, di circa € 400.000,00, contratti da nei confronti di quest'ultima, Persona_1 vi è evidenza documentale di altra ipoteca volontaria a garanzia di un mutuo fondiario: tuttavia, sul punto, la non ha reiterato la richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. alla Cassa di Risparmio Parte_1 del piano di ammortamento e dei relativi pagamenti.
Quanto agli ulteriori debiti menzionati nel testamento, non è noto nemmeno quanti siano, che natura abbiano e nei confronti di chi siano stati contratti. Del resto, anche la composizione dell'attivo è genericamente dedotta: le dichiarazioni IVA dimostrano unicamente quali fossero le operazioni poste in essere a fini fiscali, così come le dichiarazioni dei redditi dimostrano le entrate derivanti al de cuius dall'attività agricola, ma non il valore dell'azienda, di cui manca ogni accenno alla contabilità; la perizia di stima del geom. si esprime sul valore CP_3 dei cespiti immobiliari (peraltro, individuato in € 880.000,00, e non € 1.035.000,00) non dell'attività ivi svolta. E se l'attrice non poteva avere a disposizione l'inventario, ben poteva, in astratto, procurarsi una dichiarazione di successione, trattandosi di adempimento obbligatorio per i soggetti chiamati all'eredità, salva successiva rinuncia, ai sensi degli artt. 7, comma 4, e 28, commi 2 e 5, del d.lgs. n. 346/1990 (cfr. circolare n. 17/1991 dell'Agenzia delle Entrate secondo cui è presupposto dell'obbligo di presentare la dichiarazione, non la qualità di erede accettante l'eredità, bensì quella di chiamato all'eredità, e anche Cass. civ. n. 11832/2022), senza che la sua inottemperanza possa sollevarla dall'onere della prova. Il tutto a tacer del fatto che la circostanza che la figlia del de cuius non abbia accettato l'eredità per tanti anni, attendendo persino l'instaurazione di un procedimento ad hoc da parte di terzi e, anche nell'ambito di questo, riducendosi all'ultimo giorno disponibile, fa dubitare della capienza del patrimonio ereditario che, ove fosse stato così ricco come pretende l'appellante, non avrebbe verosimilmente dato occasione a una così lunga indecisione..
In definitiva, in assenza di elementi sufficienti e idonei a individuare (le attività e) le passività del patrimonio ereditario e le vicende giuridico-economiche che lo hanno interessato con un seppur minimo grado di specificità, è carente – ancor prima che la prova – l'allegazione concreta e circostanziata del danno asseritamente subito, sicché la CTU si rivela esplorativa, non potendo essa supplire alle mancanze della difesa della parte.
Né può sovvenire la liquidazione del danno secondo equità, dovendosi dare applicazione al principio secondo cui “la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. consente di sopperire alle difficoltà di pagina 5 di 6 quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria, ma non può assumere valenza surrogatoria della prova, incombente sulla parte, dell'esistenza dello stesso e del nesso di causalità giuridica che lo lega all'inadempimento o al fatto illecito extracontrattuale” (ex multis, Cass. civ. n. 8941/2022).
Ne consegue la superfluità delle ulteriori istanze istruttorie, oggetto del sesto motivo di appello, e la conferma della impugnata sentenza.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ex D.M. 55/2014, tenuto conto della natura e della complessità della causa e delle fasi processuali effettivamente svolte.
Atteso l'esito, sussistono altresì i presupposti per l'obbligo dell'appellante di versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 D.Lgs.
115/2002 e dell'art. 1 comma 17 L. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 234/2022 del Tribunale di Bologna ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e assorbita
- Rigetta l'appello;
- Condanna l'appellante alla refusione in favore dell'appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 6.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo dell'appellante di versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 D.Lgs. 115/2002 e dell'art. 1 comma 17 L. 228/2012.
Così deciso in Bologna il 21.1.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Laura Benini Maria Cristina Salvadori
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Bologna, sezione seconda civile, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Maria Cristina Salvadori Presidente dott.ssa Mariacolomba Giuliano Consigliere dott.ssa Maria Laura Benini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 791 /2022
promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
BORDEAUX LUISA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lecco, via Aspromonte n. 51;
-Appellante-
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. COLIVA Controparte_1 C.F._2
MASSIMO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, via Galliera n. 19;
-Appellata-
In punto a: appello avverso la sentenza n. 234/2022 del Tribunale di Bologna.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 5.3.2024.
Motivi della decisione
Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 234/2022 pubblicata in data 1.2.2022, rigettava le domande proposte da nei confronti dell'avv. , volte a sentirne accertare la Parte_1 Controparte_1 responsabilità professionale e ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti a causa della pagina 1 di 6 negligenza tenuta nell'espletamento del mandato, relativo all'attività di assistenza nel procedimento di volontaria giurisdizione (n. 2741/2016) ex artt. 749 c.p.c. e 481 c.c. incardinato da Parte_2 avanti al Tribunale di Ravenna per la fissazione di un termine per l'eventuale dichiarazione, da parte della di accettazione dell'eredità del defunto padre, Parte_1 Persona_1 L'attrice allegava che:
- avendo il Tribunale ravennate concesso, all'udienza del 20.3.2017, termine sino al 30.9.2017 per rendere la dichiarazione di accettazione, contestualmente rinviando la causa all'udienza del 2.10.2017, con successiva istanza del 22.9.2017 l'avv. aveva richiesto la proroga del termine;
CP_1
- con provvedimento n. 6187/2017 del 26.9.2017, il Giudice aveva rigettato l'istanza, non concedendo la proroga, unicamente statuendo “si provvederà in udienza nel contraddittorio tra le parti”;
- nonostante il provvedimento fosse di rigetto e l'udienza risultasse fissata dopo (2.10.2017) lo spirare del termine assegnato per l'accettazione (30.9.2017), l'avvocato, male interpretando detto provvedimento, aveva atteso l'udienza, senza consigliare alla di presentare dichiarazione di Parte_1 accettazione con beneficio di inventario e senza nemmeno informarla del provvedimento di rigetto;
- solo nel pomeriggio del 2 ottobre, la professionista contattò la cliente chiedendole di inviarle la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario, che poi procedette a depositare telematicamente;
- tuttavia, alla luce dello spirare del termine, la veniva dichiarata decaduta dal diritto di Parte_1 accettare l'eredità. Il Tribunale felsineo, tuttavia, non solo escludeva che la condotta del difensore convenuto fosse censurabile in termini di negligenza, ma riteneva altresì che “nessun danno è stato allegato e dimostrato essere derivato dalla (affermata da parte attorea) negligente condotta del professionista”. proponeva appello avverso detta sentenza, affidandosi a sei motivi, così formulati: Parte_1
1. Incongrua e/o erronea statuizione in ordine alla esclusione della responsabilità della professionista. In ogni caso violazione dell'art. 1176 c.c. e comunque dell'art. 481 c.c.;
2. Ancora sulla incongrua e/o erronea statuizione in ordine alla esclusione della responsabilità della professionista. In ogni caso violazione dell'art. 1176 c.c. in relazione al provvedimento del 26 settembre 2017;
3. Ancora sulla incongrua e/o erronea statuizione in ordine alla esclusione della responsabilità della professionista. In ogni caso violazione dell'art. 1176 c.c. e art. 737 c.p.c.;
4. Incongrua e/o erronea statuizione in ordine alla mancata prova del danno;
5. Incongrua e/o erronea statuizione in ordine al mancato ricorso all'art. 1226 c.c.;
6. Rinnovazione istruttoria. Incongrua e/o erronea statuizione in ordine alla mancata istruzione della causa.
L'avv. si costituiva in giudizio, contestando il fondamento dell'appello e chiedendone il CP_1 rigetto.
*** L'appello è infondato e va rigettato, per le ragioni di cui appresso. I primi tre motivi di gravame – che possono esaminarsi congiuntamente – censurano la sentenza del
Tribunale di Bologna per aver negato la sussistenza di profili di responsabilità professionale nell'operato dell'avv. (“nessuna rilevanza causale può poi avere la circostanza CP_1 dell'intervenuto rigetto della invocata proroga del termine, pur su istanza tempestivamente depositata dal difensore in data 22.9.2017 in quanto la stessa è stata respinta e il provvedimento è stato confermato nelle successive fasi di impugnazione (reclamo e ricorso per cassazione)”, profili che, invece, a detta dell'appellante, emergerebbero documentalmente, alla luce della semplice circostanza – da ritenersi pacifica – che la professionista aveva predisposto e coltivato un'istanza finalizzata alla proroga del termine per accettare la eredità, pur trattandosi di termine di decadenza per legge improrogabile.
pagina 2 di 6 Del resto, che l'avv. fosse convinta della possibilità di rinvio del termine assegnato per CP_1 accettare la eredità risulterebbe dal fatto – documentato - che essa aveva avanzato reclamo e ricorso in Cassazione avverso il decreto di rigetto del Tribunale, manifestando la propria incredulità di fronte all'esito negativo per la cliente. Sarebbe, quindi, evidente l'errore della professionista, anche per non aver informato la che Parte_1 l'istanza di rinvio del termine per accettare l'eredità non aveva alcun margine di successo, tanto più che, secondo la giurisprudenza, la responsabilità del professionista per una istanza infondata è pacifica, salvo che lo stesso non dimostri di aver avvertito il cliente e che questo abbia comunque voluto agire. L'avv. avrebbe altresì errato nella valutazione del contenuto del provvedimento del 26.9.2017 CP_1 emesso a seguito della sua istanza di differimento del termine: si trattava, infatti, di provvedimento di rigetto, eppure, l'avvocato, interpretandone il contenuto come mero rinvio, non lo aveva comunicato alla parte assistita (se non successivamente, a gennaio del 2018, dopo il respingimento del reclamo), precludendole l'accettazione dell'eredità entro il termine. Dal che conseguirebbe l'erroneità della sentenza ove afferma “Viceversa non corrisponde al vero l'allegazione attorea, secondo la quale il Giudice delle Successioni avrebbe respinto l'istanza de qua con provvedimento del 26.09.2017 e che di ciò la cliente non sarebbe stata informata...”. Infine, la sentenza sarebbe ingiusta anche nel punto in cui, al fine di escludere la responsabilità della professionista, afferma che la colpa graverebbe sulla cliente stessa, poiché era stata quest'ultima a volere la proroga e poiché era anche lei un avvocato che, quindi, non poteva non conoscere questioni, quali le conseguenze della non accettazione dell'eredità entro il termine, così semplici, tanto da essere oggetto di un procedimento di volontaria giurisdizione. Al contrario, la circostanza che la cliente esercitasse la professione di avvocato e che il procedimento de quo fosse di volontaria giurisdizione sarebbero privi di rilievo ai fini dell'esclusione della responsabilità dell'avv. , poiché la CP_1 non si occupa di successioni e, quindi, aveva deciso di affidarsi ad altro difensore, esperto di Parte_1 tale materia;
materia che, comunque, non è di conoscenza comune, come non lo è l'accettazione della eredità con beneficio di inventario o semplice o la natura decadenziale del termine per l'accettazione. Altresì erronea sarebbe l'affermazione secondo cui la si era ingerita nella attività dell'avv. Parte_1
: essa, invero, solo quando il Tribunale la dichiarò decaduta dal diritto di accettare l'eredità, si CP_1 preoccupò e iniziò a cercare di raccogliere notizie sulla possibilità di richiedere la proroga del termine, collaborando alla redazione degli atti processuali.
In definitiva, la non voleva perdere l'eredità e avrebbe accettato con beneficio di inventario, Parte_1 ove tale consiglio le fosse stato dato, come dimostra il fatto che, non appena l'avvocato le disse di accettare, il che accadde solo il 2 ottobre 2017, la stessa predispose la dichiarazione.
Il quarto e il quinto motivo di appello attengono, invece, alla prova del danno subito, prova che, secondo il Tribunale, l'attrice non avrebbe fornito (“non è dato sapere in cosa concretamente consista il danno se non nella generica ed insufficiente affermazione di aver perso una eredità paterna comprendente una proprietà immobiliare di rilevante valore e la azienda ivi condotta dal de cuius.
Dall'altro è evidente che le sole relative specificazioni restandosi sempre sul piano generico con un riferimento ad un compendio immobiliare di Brisighella e all'azienda turistica non sono tardive ma anche insufficienti. Così come tali anche le dichiarazioni IVA e dei Redditi del de cuius peraltro soltanto e semplicemente evocate senza alcuna specificazione o commento ulteriore” (…) “ciò impedisce di prendere in giusta considerazione la consulenza di parte richiamata anch'essa in maniera del tutto indeterminata”).
Secondo l'appellante, la motivazione della sentenza ometterebbe di considerare sia le allegazioni e le produzioni effettuate, sia la circostanza che la essendo decaduta dalla possibilità di accettare Parte_1 la eredità, si trovava nell'impossibilità di effettuare l'inventario, che nemmeno poteva essere rintracciato altrove. Inoltre, il fratello dell'attrice, diventato erede per accettazione Controparte_2 tacita, non aveva effettuato neppure una dichiarazione di successione. pagina 3 di 6 Ciononostante, l'appellante avrebbe dedotto e documentato (testamento, perizia di stima di cespiti immobiliari, visura e ispezione catastale di tali cespiti, dichiarazioni dei redditi e IVA del de cuius, ispezione ipotecaria…) quanto necessario per consentire al CTU di stimare complessivamente la quota di eredità a lei facente capo.
Dunque, essa chiede di dare ingresso alla CTU contabile richiesta o, comunque (quinto motivo) di fare ricorso alla liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c., riformando la sentenza laddove afferma l'impossibilità di far ricorso a tale criterio. Con il sesto motivo di appello, infine, la si duole del mancato accoglimento delle istanze Parte_1 istruttorie, che qui ripropone.
Ebbene, questa Corte ritiene che le domande risarcitorie qui avanzate non possano trovare accoglimento, in conformità a quanto statuito dal Tribunale, in mancanza di una specifica allegazione e prova del danno subito.
Ed infatti, anche accertata, secondo quanto allegato dall'appellante, la condotta negligente dell'avv.
nell'espletamento dell'incarico professionale, ciò che, cionondimeno, impedisce di CP_1 condividere le pretese risarcitorie qui avanzate è la mancanza del danno conseguenza risarcibile, non avendo la offerto in giudizio – contrariamente a quanto essa deduce – elementi sufficienti a Parte_1 ricostruire l'asse ereditario e, dunque, la quota che a lei sarebbe spettata ove avesse accettato, al netto delle passività.
In punto responsabilità, invero, la stessa è ravvisabile non solo e non tanto nell'aver proposto un'istanza di proroga del termine per accettare l'eredità seppur tale termine fosse improrogabile – almeno secondo l'orientamento più diffuso e, dunque, in un'ottica di prudenza, che la professionista avrebbe dovuto applicare anche al caso affidatole – ma anche e soprattutto nel non aver avvisato la cliente, a fronte del provvedimento del Tribunale del 26.9.2017, che, ove avesse voluto accettare l'eredità, avrebbe dovuto comunque provvedere in tal senso entro il 30.9.2017. Detto provvedimento, giacché rinviava a un'udienza successiva alla scadenza del termine ex 481 c.p.c. la decisione sull'eventuale proroga dello stesso, certamente non conteneva un esplicito accoglimento dell'istanza. E del resto, il dictum del Tribunale, anche ove non interpretato in termini di esplicito rigetto ma quale mero rinvio all'udienza successiva, lasciava aperta la possibilità che, nell'ambito di tale udienza, il giudice si pronunciasse in senso negativo sull'istanza di proroga, dichiarando, comunque, la decadenza della dal diritto di accettare. E allora, l'atteggiamento massimamente prudente che avrebbe Parte_1 tenuto, nella stessa situazione, l'avvocato accorto sarebbe consistito nel suggerire alla al fine Parte_1 di scongiurare ogni rischio di decadenza, di prendere una decisione a stretto giro e procedere comunque all'accettazione. Ciò che, invece, è stato fatto solo nel pomeriggio dopo l'udienza del 2.10.2017, quando era ormai il termine era spirato.
Né l'avvocato ha specificamente contestato, né in primo grado né in questa sede, la verità di tale profilo di censura, limitandosi a lamentarne la tardività – infondatamente, essendo i fatti costitutivi della pretesa sostanzialmente gli stessi –, senza nemmeno allegare di aver tempestivamente avvisato la cliente.
È, dunque, vero che il termine sarebbe comunque scaduto il 30.9.2017, ove l'istanza non fosse stata affatto presentata. Ma è ragionevole ritenere che, una volta presentata l'istanza, la cliente facesse affidamento sulla possibilità del suo accoglimento e, nel silenzio del proprio difensore sulle sorti della stessa, potesse pensare di disporre di ulteriore tempo per prendere la decisione.
In tal senso, il “rigetto” della proroga assume rilevanza causale non in quanto tale – perché il termine di decadenza sarebbe, in ogni caso, rimasto quello originario – ma in quanto non comunicato alla cliente, così precludendole la possibilità di accettare entro il 30.9.2017.
pagina 4 di 6 In tal quadro, peraltro, la responsabilità dell'avvocato non può essere esclusa dalle asserite competenze in materia della cliente, anch'essa avvocato.
Da un lato, infatti, essa non si sarebbe rivolta a un Collega, se avesse disposto di sufficienti personali conoscenze;
dall'altra parte, il fatto che essa abbia partecipato alla formazione degli atti predisposti dal difensore non è indicativo di una totale ingerenza nell'operato di quest'ultimo, tale da escluderne l'autonomia di giudizio ed esecutiva, ma tuttalpiù di una collaborazione generica, che non è idonea a esonerare il professionista incaricato dal comportarsi con la necessaria diligenza.
Ciò posto, anche presumendosi che la posta nella possibilità di accettare tempestivamente Parte_1
l'eredità, avrebbe provveduto in tal senso, la documentazione allegata non consente di individuare un danno patrimoniale risarcibile.
Il testamento (doc. 9 fascicolo di parte attrice) indica sì quali sono gli eredi (i due fratelli e i Parte_1 legatari ( , nonché i cespiti patrimoniali, ma le passività, pure menzionate dal de cuius, Parte_2 restano ignote nella loro consistenza, impendendo così di avere contezza della composizione dell'asse ereditario e, di conseguenza, dell'ammontare della quota ipoteticamente spettante alla Parte_1
Oltre al legato in favore della (di € 250.000,00) e all'ipoteca volontaria (di € 550.000,00) a Pt_2 garanzia dei debiti, di circa € 400.000,00, contratti da nei confronti di quest'ultima, Persona_1 vi è evidenza documentale di altra ipoteca volontaria a garanzia di un mutuo fondiario: tuttavia, sul punto, la non ha reiterato la richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. alla Cassa di Risparmio Parte_1 del piano di ammortamento e dei relativi pagamenti.
Quanto agli ulteriori debiti menzionati nel testamento, non è noto nemmeno quanti siano, che natura abbiano e nei confronti di chi siano stati contratti. Del resto, anche la composizione dell'attivo è genericamente dedotta: le dichiarazioni IVA dimostrano unicamente quali fossero le operazioni poste in essere a fini fiscali, così come le dichiarazioni dei redditi dimostrano le entrate derivanti al de cuius dall'attività agricola, ma non il valore dell'azienda, di cui manca ogni accenno alla contabilità; la perizia di stima del geom. si esprime sul valore CP_3 dei cespiti immobiliari (peraltro, individuato in € 880.000,00, e non € 1.035.000,00) non dell'attività ivi svolta. E se l'attrice non poteva avere a disposizione l'inventario, ben poteva, in astratto, procurarsi una dichiarazione di successione, trattandosi di adempimento obbligatorio per i soggetti chiamati all'eredità, salva successiva rinuncia, ai sensi degli artt. 7, comma 4, e 28, commi 2 e 5, del d.lgs. n. 346/1990 (cfr. circolare n. 17/1991 dell'Agenzia delle Entrate secondo cui è presupposto dell'obbligo di presentare la dichiarazione, non la qualità di erede accettante l'eredità, bensì quella di chiamato all'eredità, e anche Cass. civ. n. 11832/2022), senza che la sua inottemperanza possa sollevarla dall'onere della prova. Il tutto a tacer del fatto che la circostanza che la figlia del de cuius non abbia accettato l'eredità per tanti anni, attendendo persino l'instaurazione di un procedimento ad hoc da parte di terzi e, anche nell'ambito di questo, riducendosi all'ultimo giorno disponibile, fa dubitare della capienza del patrimonio ereditario che, ove fosse stato così ricco come pretende l'appellante, non avrebbe verosimilmente dato occasione a una così lunga indecisione..
In definitiva, in assenza di elementi sufficienti e idonei a individuare (le attività e) le passività del patrimonio ereditario e le vicende giuridico-economiche che lo hanno interessato con un seppur minimo grado di specificità, è carente – ancor prima che la prova – l'allegazione concreta e circostanziata del danno asseritamente subito, sicché la CTU si rivela esplorativa, non potendo essa supplire alle mancanze della difesa della parte.
Né può sovvenire la liquidazione del danno secondo equità, dovendosi dare applicazione al principio secondo cui “la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. consente di sopperire alle difficoltà di pagina 5 di 6 quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria, ma non può assumere valenza surrogatoria della prova, incombente sulla parte, dell'esistenza dello stesso e del nesso di causalità giuridica che lo lega all'inadempimento o al fatto illecito extracontrattuale” (ex multis, Cass. civ. n. 8941/2022).
Ne consegue la superfluità delle ulteriori istanze istruttorie, oggetto del sesto motivo di appello, e la conferma della impugnata sentenza.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ex D.M. 55/2014, tenuto conto della natura e della complessità della causa e delle fasi processuali effettivamente svolte.
Atteso l'esito, sussistono altresì i presupposti per l'obbligo dell'appellante di versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 D.Lgs.
115/2002 e dell'art. 1 comma 17 L. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 234/2022 del Tribunale di Bologna ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e assorbita
- Rigetta l'appello;
- Condanna l'appellante alla refusione in favore dell'appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 6.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo dell'appellante di versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 D.Lgs. 115/2002 e dell'art. 1 comma 17 L. 228/2012.
Così deciso in Bologna il 21.1.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Laura Benini Maria Cristina Salvadori
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