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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/05/2025, n. 2187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2187 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. 11819/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta
Bruno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA RESA EX ART.281 SEXIES C.P.C.
nel procedimento iscritto al n. 11.819 del ruolo generale dell'anno 2021 e promosso da:
(c.f. ), in persona del Curatore Controparte_1 P.IVA_1 dott.ssa , rappresentato e difeso dall'avv. Bonini Matteo, con studio in Brescia, via Vittorio Controparte_2
Emanuele II n. 1, presso il quale ha eletto domicilio, in forza di giusta procura presente in atti;
-Attore- Contro (C.O.E. SM24260), in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e CP_3 difesa dagli avv.ti Tonti Marco e Prete Antonio ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in Cattolica (RN), Piazza del Mercato n. 1, in forza di giusta procura presente in atti;
-Convenuto-
OGGETTO: Azione revocatoria fallimentare ex. art. 67 l. fall..
CONCLUSIONI All'udienza del 22.5.2025 le parti hanno precisato le conclusioni ed è stata emessa sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c...
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha convenuto in Controparte_1 giudizio la società al fine di ottenere pronuncia di inefficacia ai sensi dell'art. 67, comma 1, CP_3
n. 2 l.f., dei pagamenti di complessivi € 314.101.43, eseguiti rispettivamente per € 134.164,24 in data 11.09.2018, per € 101.457,31 in data 11.10.2018 e per € 78.479,88 in data 28.11.2018, dalla società CP_1
in favore della società in via subordinata, l'attore ha chiesto che venga dichiarata CP_4 CP_3
l'inefficacia ai sensi dell'art. 67 comma 2 L.F. dei pagamenti per complessivi € 179.937,19 eseguiti in data
11.10.2018per € 101.457,31 ed in data 28.11.2018 per € 78.479,88; il tutto oltre ad interessi dalla domanda al saldo.
Parte attrice ha dedotto quanto segue:
- con ricorso ex art. 161, comma 6 L.F., depositato in data 4.4.2019, ha Controparte_1 chiesto l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva, che è stata iscritta in data
5.4.2019 presso il Registro delle Imprese;
- con atto depositato in data 12.9.2019, la società ha rinunciato alla domanda di concordato preventivo e, con provvedimento emesso in data 13.9.2019, il Tribunale di Brescia ha dichiarato l'improcedibilità della domanda di concordato preventivo;
- in data 26.9.2019 la società ha depositato istanza di fallimento in proprio e Controparte_1 conseguentemente è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Brescia in data 4.10.2019;
- che in date 30.8.2018, 20.9.2018 e 25.10.2018 aveva sottoscritto con l'odierna convenuta CP_1
3 contratti di “mandato incasso concluso con scambio di corrispondenza”, con cui si conferiva mandato irrevocabile all'odierna convenuta, creditrice di ad esigere ed incassare le somme alla medesima CP_1 CP_1 dovute dalla società giapponese UM Co LT in virtù di rapporti di fornitura esistenti;
[...]
- che in ognuno di questi tre contratti, era stato indicato che “le somme incassate da in virtù del CP_3 mandato all'incasso sarebbero state portate ad estinzione o decurtazione di ogni ragione di credito vantata da nei CP_3 confronti di in dipendenza delle obbligazioni individuate nell'accordo a titolo di compensazione volontaria ex CP_1 art. 1241 c.c.”;
- che sussistono tutti i requisiti per l'azione revocatoria fallimentare dei pagamenti in oggetto ex art. 67, comma 1, n. 2 L.F., stante il compimento dei pagamenti con mezzo anormale (“mandato all'incasso”) nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento ed in virtù della sussistenza della “scientia decoctionis” in quanto, essendo stata tale anormale modalità concordata dopo la stipulazione dei contratti di fornitura, parte convenuta era nelle condizioni di intuire che fosse impossibilitata a far fronte ai CP_1 pagamenti mediante gli strumenti ordinari di pagamento;
- che, in via subordinata, sussistono i requisiti dell'azione revocatoria ex art. 67, comma 2 L.F. con riferimento ai pagamenti percepiti da in data 11.10.2018 per l'importo di € 101.457,31 e in CP_3 data 28.11.2018 per l'importo di € 78.479,88, essendo stati effettuati nei sei mesi antecedenti alla pubblicazione, presso il Registro delle Imprese, della domanda di concordato preventivo da parte di
CP_1
Si è costituita in giudizio la società mediante comparsa di costituzione e risposta depositata CP_3 il 07.04.2022, deducendo quanto segue: - che non sussiste il requisito oggettivo dell'art. 67, comma 1 n. 2 l.f. in quanto i crediti vantanti da CP_1 nei confronti di UM Co LT derivano da commesse aventi data antecedente al “periodo sospetto”;
[...]
- che la successiva previsione negoziale di compensazione volontaria con i crediti vantati dalla convenuta nei confronti di impedisce la revoca dei pagamenti ex. art. 56 l.f.; CP_1
- che è insussistente la scientia decoctionis dell'art. 67, comma 1 n. 2 l.f. e 67, comma 2 l.f. in quanto essa convenuta si è prestata a divenire mandataria all'incasso di alcune posizioni creditorie vantate da CP_1 avverso UM Co LT al fine precipuo di scongiurare che i propri prodotti rimanessero invenduti,
[...] stante la sussistenza di contrasti sul piano commerciale tra e UM Co LT;
CP_1
- che essa esponente non aveva imposto a la modificazione dei termini di pagamento CP_1 prevedendo la modalità “bonifico bancario anticipato”, in quanto tale modalità di pagamento era stata concordata tra le parti ed esclusivamente per i pagamenti relativi a transazioni commerciali estere F.O.B..
È stata espletata attività istruttoria mediante l'escussione di testimoni.
All'udienza del 21.5.2025 dopo discussione orale, è stata pronunciata la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
***
Ciò posto, sussiste la giurisdizione del Giudice adito ai sensi dell'art 3 comma 2 Legge 218/1995 e succ. mod. e dell'art 24 L.F. avendo questo Tribunale dichiarato il Controparte_1 giurisdizione comunque non contestata dalla convenuta.
Nel merito, la domanda formulata dal è fondata e, pertanto, Controparte_1 merita accoglimento.
È pacifico in causa e risulta documentato:
- che aveva sottoscritto con n. 3 contratti denominati “mandato incasso CP_1 CP_3 concluso con scambio di corrispondenza”;
- che, in particolare, nel contratto sottoscritto in data 30.8.2018 tra ed CP_1 CP_3 quest'ultima avrebbe proceduto all'incasso delle somme scaturenti dai crediti di fornitura di verso UM Co LT, derivanti dalle fatture n. 40, 41 e 129/2018 per un ammontare CP_1 pari a 166.535 USD e le avrebbe portate a compensazione dei crediti vantanti verso CP_1 per complessivi 204.248 USD (cfr. doc. 6 e 9, parte attrice);
- che con bonifico bancario del 11.9.2018, UM Co LT effettuava a favore di il CP_3 pagamento della somma di 166.535 USD, pari a € 134.164,24 (cfr. doc. 12, parte attrice);
- che nel contratto sottoscritto in data 20.9.2018 tra ed quest'ultima CP_1 CP_3 avrebbe proceduto all'incasso delle somme scaturenti dai crediti di fornitura vantati da CP_1 nei confronti di UM Co LT, in forza delle fatture n. 41, 49, 283, 129, 133, 187 e
[...]
188/2018 per un ammontare pari a 124.507 USD e le avrebbe portate a compensazione dei crediti vantanti verso per complessivi 124.573 USD (cfr. doc. 7 e 10, parte attrice); CP_1 - che con bonifico bancario del 11.10.2018, UM Co LT effettuava a favore di il CP_3 pagamento della somma di 124.507 USD, pari a € 101.457,31 (cfr. doc. 13 parte attrice);
- che nel contratto sottoscritto in data 25.10.2018 tra ed quest'ultima CP_1 CP_3 avrebbe proceduto ad incassare le somme derivanti dai crediti di fornitura di verso CP_1
UM Co LT, derivanti dalle fatture n. 133, 147, 148, 188/2018 per un ammontare pari a 95.316
USD e le avrebbe portate a compensazione dei crediti vantati dalla medesima verso CP_1 per complessivi 95.786 USD (cfr. doc. 8 e doc. 11, parte attrice);
- che con bonifico bancario del 28.11.2018, UM Co LT procedeva ad effettuare a favore di il pagamento di 95.316 USD, pari a € 78.479,88 (cfr. doc. 14, parte attrice). CP_3
I testi e rispettivamente escussi nelle date del Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
14.11.2023 e del 28.03.2023, hanno dichiarato che risulta proprietaria degli stampi per CP_3 produrre i telai delle biciclette, le quali venivano successivamente acquistate da e rivendute CP_1 alla giapponese UM Co LT quale destinatario finale.
Si rileva, in punto di diritto, che l'azione revocatoria fallimentare, ex art. 67, comma 1, n. 2 l.f. richiede la sussistenza di plurimi requisiti, oggettivi e soggettivi i quali si sostanziano:
- nel compimento dell'atto nel c.d. “periodo sospetto”, cioè nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;
- la conoscenza dello stato di insolvenza del debitore, cui il legislatore ricollega una presunzione iuris tantum; spetterà dunque al convenuto dimostrare la cd. inscentia decoctionis, mediante circostanze “tali da far presumere ad una persona di ordinaria avvedutezza e prudenza che l'imprenditore si trovi in una situazione di non normale esercizio dell'impresa” (Cass. Civ., ordinanza 9 ottobre 2019, n.
25230).
Nella specie, si ribadisce che aveva pattuito con l'odierna convenuta un CP_1 CP_3
“mandato all'incasso con cambio di corrispondenza” avente ad oggetto i crediti vantati dalla prima nei confronti della società giapponese UM Co LT..
Come statuito dalla giurisprudenza di legittimità: “il conferimento di un mandato irrevocabile in rem propriam all'incasso di crediti nei confronti di un terzo, con attribuzione della facoltà di utilizzare le somme incassate per estinguere, totalmente o parzialmente un debito del mandante verso il mandatario, configura un negozio solutorio analogo all'ordinaria cessione dei crediti e, quindi, un mezzo anormale di pagamento suscettibile di revocatoria fallimentare ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2 l.f.” (Cass. Civ. n. 21823/2005).
In questo senso si è rimarcato come “il mandato irrevocabile all'incasso, a differenza della cessione del credito, non trasferisce la titolarità del credito, che resta in capo al mandante, ma solo la legittimazione a riscuoterlo e la garanzia si realizza in forma empirica e di fatto, come conseguenza della disponibilità del credito verso il terzo il terzo e della prevista possibilità che, al momento dell'incasso, il mandatario trattenga le somme riscosse, soddisfacendo così il suo credito” (Cass.
Civ. 6382/2019) e da ciò ne consegue che “non integrando il mandato stesso una cessione di credito con funzione di garanzia, gli atti solutori sono autonomamente revocabili, ai sensi dell'art. 67 legge fallimentare, indipendentemente dalla revocabilità del mandato e, per accertare la loro effettuazione nel periodo sospetto, si deve tener conto non della data in cui
[…] ha luogo il predetto conferimento del mandato, ma di quella, successiva, in cui le fatture stesse sono saldate dai debitori,
e le relative rimesse affluiscono nel conto corrente alla società fallita” (Cass. Civ. Sez. I, n. 9387/2011, Cass. Civ.
10536/2016).
Nella specie, pagamenti ad opera di UM Co LT sono intervenuti nelle date del 11.09.2018,
11.10.2018 e 28.11.2018, ovverosia entro il periodo sospetto di cui all'art. 69 bis l.f., posto che essendo stato il fallimento di intervenuto in seguito ad un esito negativo della procedura CP_1 concordataria, è dalla data del 5.4.2019 di proposizione della domanda di concordato che deve essere computarsi il “dies a quo” del periodo in questione.
Nessuna rilevanza in questo senso assume la circostanza che i crediti vantati da avverso CP_1
UM Co LT derivano da commesse anteriori al periodo sospetto, considerato che la stessa littera legis dell'art. 67, comma 1, n. 2 l.f. assoggetta a revocatoria “gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento” non attribuendo rilevanza alcuna alla data in cui i relativi debiti sono sorti.
Quanto alla prova dell'inscentia decoctionis, come statuito a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità, il soggetto convenuto in revocatoria, al fine di vincere la presunzione di mala fede originata dal carattere
“anormale” degli atti contemplati dalla norma, non può limitarsi ad addurre l'insussistenza di circostanze idonee ad evidenziare lo stato di insolvenza del debitore, ma deve dimostrare “la positiva sussistenza di circostanze tali da fare ritenere ad una persona di media ordinaria prudenza ed avvedutezza che l'imprenditore si trovava
(quanto meno) in una situazione di normale esercizio dell'impresa” (Cass. Civ. 18.05.2005, n. 10432).
Nella specie, dalle mail del 6 e del 8 agosto 2018, emerge come sia stata la giapponese UM Co LT a chiedere di intrattenere rapporti commerciali direttamente con (cfr. doc. 5, parte CP_3 convenuta).
Da tale documento si desume, quanto meno in via indiziaria, che aveva avuto contezza CP_3 della situazione di anormale esercizio dell'impresa della debitrice, la quale poi con il CP_1 mandato all'incasso le ha proposto un mezzo satisfattorio anomalo per l'adempimento del pagamento, incaricandola di compensare il dovuto con il credito da lei vantato verso UM Co LT..
Infatti non si è mai interfacciata direttamente con UM Co LT, ma solo con CP_3 CP_1 almeno sino al mese di agosto 2018, epoca in cui si era creato un vero e proprio stallo tra
[...] CP_1
e la società giapponese, posto che la prima aveva iniziato ad emettere fatture retrodatate, circostanza
[...] questa che aveva insospettito quest'ultima la quale aveva richiesto di effettuare i pagamenti direttamente alla società come dichiarato dal teste UM Co. chiese ad di avere un CP_3 Tes_1 CP_3 rapporto negoziale diretto perché le fatture che venivano emesse da erano retrodatate, ossia non coincidevano CP_1 la data della spedizione e questa circostanza ci aveva preoccupati ed infatti chiedevamo chiarimenti al riguardo” e “la ragione più importante risiedeva nel fatto, di cui ho già parlato, che le fatture erano retrodatate e il nostro ragioniere non vedeva di buon occhio tale situazione pur senza pensare che fosse in stato di insolvenza;
tuttavia si sospettava che vi fosse qualche difficoltà economica”.
Pertanto, in seguito a questa situazione ed a questa anomala richiesta, era stata posta in CP_3 condizione di avere contezza circa lo stato di difficoltà economica in cui versava come CP_1 ribadito anche dal teste “Per la situazione di stallo che si venne a creare tra UM Co e UM Tes_2
Italia circa il ritiro delle biciclette a Hong Kong nell'area portuale, fu coinvolta inevitabilmente e venne a conoscenza CP_3 della situazione di difficoltà di . Ciò avvenne ad agosto 2018, come ho già confermato”. CP_1
Conseguentemente, la sottoscrizione dei mandati all'incasso ha consentito di dar luogo ad un'operazione triangolare con cui, da un lato, ha ottenuto il pagamento delle forniture eseguite a favore CP_3 di UM Co LT e dall'altro quest'ultima ha ottenuto la spedizione dei telai dalla stessa acquistati da mettendo così fine alla situazione di paralisi dei rapporti negoziali. CP_1
In quest'ottica, non ha alcuna rilevanza ad escludere la “scientia decoctionis” di parte convenuta l'argomentazione per cui il cambiamento delle modalità di pagamento in “bonifico anticipato” a partire dalle fatture del maggio 2018 costituisca una prassi di in caso di merce FOB c.d. “free on board “ CP_3 destinata al commercio internazionale: nelle fatture presenti in atti, sub species n. 408 del 27.12.2017, 43 del
12.2.2018, 101 del 4.4.2018 e 123 del 27.4.2018 emesse da verso essendo CP_3 CP_1 infatti anch'esse FOB, riportano come modalità di pagamento “Bonifico Bancario 60 gg d.f.” e non la dicitura
“bonifico anticipato” ed, in ogni caso, parte convenuta non ha prodotto alcuna ulteriore fattura attestante la suddetta prassi.
In conclusione, risultano integrati i requisiti previsti dall'art. 67, comma 1, n. 2 l.f.
Ne consegue l'accoglimento dell'azione revocatoria fallimentare.
Va pertanto dichiarata l'inefficacia ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2 l.f. i pagamenti per complessivi €
314.101,43, eseguiti in data 11.9.2018 per €134.164,24, in data 11.10.2018 per € 101.457,31 ed in data
28.11.2018 per € 78.479,88 dalla società UM Co LT a favore di . CP_3
Per l'effetto, va condannata a pagare a la somma di € CP_3 Controparte_1
314.101.43, oltre interessi legali dalla data di notifica dell'atto di citazione, avvenuta in data 22.10.2021 e sino al saldo.
La pronuncia sulle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
- dichiara, nei confronti della massa dei creditori del , Controparte_1
l'inefficacia ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2 l.f. dei pagamenti per complessivi € 314.101,43, eseguiti in data 11.9.2018 per € 134.164,24, in data 11.10.2018 per € 101.457,31 ed in data
28.11.2018 per € 78.479,88 dalla società UM Co LT a favore dalla società CP_3 - per l'effetto, condanna in persona del legale rappresentante “pro tempore”, a pagare CP_3 al la somma di € 314.101.43, oltre interessi legali dalla Controparte_1 data del 22.10.2021 e sino al saldo;
- condanna in persona del legale rappresentante “pro tempore” alla rifusione delle CP_3 spese di lite in favore di parte attrice che liquida in Euro 30.000,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali in misura pari al 15% del compenso liquidato, e agli accessori di legge.
Così deciso in Brescia, il 22.5.2025
Il Giudice dott.ssa Simonetta Bruno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta
Bruno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA RESA EX ART.281 SEXIES C.P.C.
nel procedimento iscritto al n. 11.819 del ruolo generale dell'anno 2021 e promosso da:
(c.f. ), in persona del Curatore Controparte_1 P.IVA_1 dott.ssa , rappresentato e difeso dall'avv. Bonini Matteo, con studio in Brescia, via Vittorio Controparte_2
Emanuele II n. 1, presso il quale ha eletto domicilio, in forza di giusta procura presente in atti;
-Attore- Contro (C.O.E. SM24260), in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e CP_3 difesa dagli avv.ti Tonti Marco e Prete Antonio ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in Cattolica (RN), Piazza del Mercato n. 1, in forza di giusta procura presente in atti;
-Convenuto-
OGGETTO: Azione revocatoria fallimentare ex. art. 67 l. fall..
CONCLUSIONI All'udienza del 22.5.2025 le parti hanno precisato le conclusioni ed è stata emessa sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c...
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha convenuto in Controparte_1 giudizio la società al fine di ottenere pronuncia di inefficacia ai sensi dell'art. 67, comma 1, CP_3
n. 2 l.f., dei pagamenti di complessivi € 314.101.43, eseguiti rispettivamente per € 134.164,24 in data 11.09.2018, per € 101.457,31 in data 11.10.2018 e per € 78.479,88 in data 28.11.2018, dalla società CP_1
in favore della società in via subordinata, l'attore ha chiesto che venga dichiarata CP_4 CP_3
l'inefficacia ai sensi dell'art. 67 comma 2 L.F. dei pagamenti per complessivi € 179.937,19 eseguiti in data
11.10.2018per € 101.457,31 ed in data 28.11.2018 per € 78.479,88; il tutto oltre ad interessi dalla domanda al saldo.
Parte attrice ha dedotto quanto segue:
- con ricorso ex art. 161, comma 6 L.F., depositato in data 4.4.2019, ha Controparte_1 chiesto l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva, che è stata iscritta in data
5.4.2019 presso il Registro delle Imprese;
- con atto depositato in data 12.9.2019, la società ha rinunciato alla domanda di concordato preventivo e, con provvedimento emesso in data 13.9.2019, il Tribunale di Brescia ha dichiarato l'improcedibilità della domanda di concordato preventivo;
- in data 26.9.2019 la società ha depositato istanza di fallimento in proprio e Controparte_1 conseguentemente è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Brescia in data 4.10.2019;
- che in date 30.8.2018, 20.9.2018 e 25.10.2018 aveva sottoscritto con l'odierna convenuta CP_1
3 contratti di “mandato incasso concluso con scambio di corrispondenza”, con cui si conferiva mandato irrevocabile all'odierna convenuta, creditrice di ad esigere ed incassare le somme alla medesima CP_1 CP_1 dovute dalla società giapponese UM Co LT in virtù di rapporti di fornitura esistenti;
[...]
- che in ognuno di questi tre contratti, era stato indicato che “le somme incassate da in virtù del CP_3 mandato all'incasso sarebbero state portate ad estinzione o decurtazione di ogni ragione di credito vantata da nei CP_3 confronti di in dipendenza delle obbligazioni individuate nell'accordo a titolo di compensazione volontaria ex CP_1 art. 1241 c.c.”;
- che sussistono tutti i requisiti per l'azione revocatoria fallimentare dei pagamenti in oggetto ex art. 67, comma 1, n. 2 L.F., stante il compimento dei pagamenti con mezzo anormale (“mandato all'incasso”) nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento ed in virtù della sussistenza della “scientia decoctionis” in quanto, essendo stata tale anormale modalità concordata dopo la stipulazione dei contratti di fornitura, parte convenuta era nelle condizioni di intuire che fosse impossibilitata a far fronte ai CP_1 pagamenti mediante gli strumenti ordinari di pagamento;
- che, in via subordinata, sussistono i requisiti dell'azione revocatoria ex art. 67, comma 2 L.F. con riferimento ai pagamenti percepiti da in data 11.10.2018 per l'importo di € 101.457,31 e in CP_3 data 28.11.2018 per l'importo di € 78.479,88, essendo stati effettuati nei sei mesi antecedenti alla pubblicazione, presso il Registro delle Imprese, della domanda di concordato preventivo da parte di
CP_1
Si è costituita in giudizio la società mediante comparsa di costituzione e risposta depositata CP_3 il 07.04.2022, deducendo quanto segue: - che non sussiste il requisito oggettivo dell'art. 67, comma 1 n. 2 l.f. in quanto i crediti vantanti da CP_1 nei confronti di UM Co LT derivano da commesse aventi data antecedente al “periodo sospetto”;
[...]
- che la successiva previsione negoziale di compensazione volontaria con i crediti vantati dalla convenuta nei confronti di impedisce la revoca dei pagamenti ex. art. 56 l.f.; CP_1
- che è insussistente la scientia decoctionis dell'art. 67, comma 1 n. 2 l.f. e 67, comma 2 l.f. in quanto essa convenuta si è prestata a divenire mandataria all'incasso di alcune posizioni creditorie vantate da CP_1 avverso UM Co LT al fine precipuo di scongiurare che i propri prodotti rimanessero invenduti,
[...] stante la sussistenza di contrasti sul piano commerciale tra e UM Co LT;
CP_1
- che essa esponente non aveva imposto a la modificazione dei termini di pagamento CP_1 prevedendo la modalità “bonifico bancario anticipato”, in quanto tale modalità di pagamento era stata concordata tra le parti ed esclusivamente per i pagamenti relativi a transazioni commerciali estere F.O.B..
È stata espletata attività istruttoria mediante l'escussione di testimoni.
All'udienza del 21.5.2025 dopo discussione orale, è stata pronunciata la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
***
Ciò posto, sussiste la giurisdizione del Giudice adito ai sensi dell'art 3 comma 2 Legge 218/1995 e succ. mod. e dell'art 24 L.F. avendo questo Tribunale dichiarato il Controparte_1 giurisdizione comunque non contestata dalla convenuta.
Nel merito, la domanda formulata dal è fondata e, pertanto, Controparte_1 merita accoglimento.
È pacifico in causa e risulta documentato:
- che aveva sottoscritto con n. 3 contratti denominati “mandato incasso CP_1 CP_3 concluso con scambio di corrispondenza”;
- che, in particolare, nel contratto sottoscritto in data 30.8.2018 tra ed CP_1 CP_3 quest'ultima avrebbe proceduto all'incasso delle somme scaturenti dai crediti di fornitura di verso UM Co LT, derivanti dalle fatture n. 40, 41 e 129/2018 per un ammontare CP_1 pari a 166.535 USD e le avrebbe portate a compensazione dei crediti vantanti verso CP_1 per complessivi 204.248 USD (cfr. doc. 6 e 9, parte attrice);
- che con bonifico bancario del 11.9.2018, UM Co LT effettuava a favore di il CP_3 pagamento della somma di 166.535 USD, pari a € 134.164,24 (cfr. doc. 12, parte attrice);
- che nel contratto sottoscritto in data 20.9.2018 tra ed quest'ultima CP_1 CP_3 avrebbe proceduto all'incasso delle somme scaturenti dai crediti di fornitura vantati da CP_1 nei confronti di UM Co LT, in forza delle fatture n. 41, 49, 283, 129, 133, 187 e
[...]
188/2018 per un ammontare pari a 124.507 USD e le avrebbe portate a compensazione dei crediti vantanti verso per complessivi 124.573 USD (cfr. doc. 7 e 10, parte attrice); CP_1 - che con bonifico bancario del 11.10.2018, UM Co LT effettuava a favore di il CP_3 pagamento della somma di 124.507 USD, pari a € 101.457,31 (cfr. doc. 13 parte attrice);
- che nel contratto sottoscritto in data 25.10.2018 tra ed quest'ultima CP_1 CP_3 avrebbe proceduto ad incassare le somme derivanti dai crediti di fornitura di verso CP_1
UM Co LT, derivanti dalle fatture n. 133, 147, 148, 188/2018 per un ammontare pari a 95.316
USD e le avrebbe portate a compensazione dei crediti vantati dalla medesima verso CP_1 per complessivi 95.786 USD (cfr. doc. 8 e doc. 11, parte attrice);
- che con bonifico bancario del 28.11.2018, UM Co LT procedeva ad effettuare a favore di il pagamento di 95.316 USD, pari a € 78.479,88 (cfr. doc. 14, parte attrice). CP_3
I testi e rispettivamente escussi nelle date del Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
14.11.2023 e del 28.03.2023, hanno dichiarato che risulta proprietaria degli stampi per CP_3 produrre i telai delle biciclette, le quali venivano successivamente acquistate da e rivendute CP_1 alla giapponese UM Co LT quale destinatario finale.
Si rileva, in punto di diritto, che l'azione revocatoria fallimentare, ex art. 67, comma 1, n. 2 l.f. richiede la sussistenza di plurimi requisiti, oggettivi e soggettivi i quali si sostanziano:
- nel compimento dell'atto nel c.d. “periodo sospetto”, cioè nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;
- la conoscenza dello stato di insolvenza del debitore, cui il legislatore ricollega una presunzione iuris tantum; spetterà dunque al convenuto dimostrare la cd. inscentia decoctionis, mediante circostanze “tali da far presumere ad una persona di ordinaria avvedutezza e prudenza che l'imprenditore si trovi in una situazione di non normale esercizio dell'impresa” (Cass. Civ., ordinanza 9 ottobre 2019, n.
25230).
Nella specie, si ribadisce che aveva pattuito con l'odierna convenuta un CP_1 CP_3
“mandato all'incasso con cambio di corrispondenza” avente ad oggetto i crediti vantati dalla prima nei confronti della società giapponese UM Co LT..
Come statuito dalla giurisprudenza di legittimità: “il conferimento di un mandato irrevocabile in rem propriam all'incasso di crediti nei confronti di un terzo, con attribuzione della facoltà di utilizzare le somme incassate per estinguere, totalmente o parzialmente un debito del mandante verso il mandatario, configura un negozio solutorio analogo all'ordinaria cessione dei crediti e, quindi, un mezzo anormale di pagamento suscettibile di revocatoria fallimentare ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2 l.f.” (Cass. Civ. n. 21823/2005).
In questo senso si è rimarcato come “il mandato irrevocabile all'incasso, a differenza della cessione del credito, non trasferisce la titolarità del credito, che resta in capo al mandante, ma solo la legittimazione a riscuoterlo e la garanzia si realizza in forma empirica e di fatto, come conseguenza della disponibilità del credito verso il terzo il terzo e della prevista possibilità che, al momento dell'incasso, il mandatario trattenga le somme riscosse, soddisfacendo così il suo credito” (Cass.
Civ. 6382/2019) e da ciò ne consegue che “non integrando il mandato stesso una cessione di credito con funzione di garanzia, gli atti solutori sono autonomamente revocabili, ai sensi dell'art. 67 legge fallimentare, indipendentemente dalla revocabilità del mandato e, per accertare la loro effettuazione nel periodo sospetto, si deve tener conto non della data in cui
[…] ha luogo il predetto conferimento del mandato, ma di quella, successiva, in cui le fatture stesse sono saldate dai debitori,
e le relative rimesse affluiscono nel conto corrente alla società fallita” (Cass. Civ. Sez. I, n. 9387/2011, Cass. Civ.
10536/2016).
Nella specie, pagamenti ad opera di UM Co LT sono intervenuti nelle date del 11.09.2018,
11.10.2018 e 28.11.2018, ovverosia entro il periodo sospetto di cui all'art. 69 bis l.f., posto che essendo stato il fallimento di intervenuto in seguito ad un esito negativo della procedura CP_1 concordataria, è dalla data del 5.4.2019 di proposizione della domanda di concordato che deve essere computarsi il “dies a quo” del periodo in questione.
Nessuna rilevanza in questo senso assume la circostanza che i crediti vantati da avverso CP_1
UM Co LT derivano da commesse anteriori al periodo sospetto, considerato che la stessa littera legis dell'art. 67, comma 1, n. 2 l.f. assoggetta a revocatoria “gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento” non attribuendo rilevanza alcuna alla data in cui i relativi debiti sono sorti.
Quanto alla prova dell'inscentia decoctionis, come statuito a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità, il soggetto convenuto in revocatoria, al fine di vincere la presunzione di mala fede originata dal carattere
“anormale” degli atti contemplati dalla norma, non può limitarsi ad addurre l'insussistenza di circostanze idonee ad evidenziare lo stato di insolvenza del debitore, ma deve dimostrare “la positiva sussistenza di circostanze tali da fare ritenere ad una persona di media ordinaria prudenza ed avvedutezza che l'imprenditore si trovava
(quanto meno) in una situazione di normale esercizio dell'impresa” (Cass. Civ. 18.05.2005, n. 10432).
Nella specie, dalle mail del 6 e del 8 agosto 2018, emerge come sia stata la giapponese UM Co LT a chiedere di intrattenere rapporti commerciali direttamente con (cfr. doc. 5, parte CP_3 convenuta).
Da tale documento si desume, quanto meno in via indiziaria, che aveva avuto contezza CP_3 della situazione di anormale esercizio dell'impresa della debitrice, la quale poi con il CP_1 mandato all'incasso le ha proposto un mezzo satisfattorio anomalo per l'adempimento del pagamento, incaricandola di compensare il dovuto con il credito da lei vantato verso UM Co LT..
Infatti non si è mai interfacciata direttamente con UM Co LT, ma solo con CP_3 CP_1 almeno sino al mese di agosto 2018, epoca in cui si era creato un vero e proprio stallo tra
[...] CP_1
e la società giapponese, posto che la prima aveva iniziato ad emettere fatture retrodatate, circostanza
[...] questa che aveva insospettito quest'ultima la quale aveva richiesto di effettuare i pagamenti direttamente alla società come dichiarato dal teste UM Co. chiese ad di avere un CP_3 Tes_1 CP_3 rapporto negoziale diretto perché le fatture che venivano emesse da erano retrodatate, ossia non coincidevano CP_1 la data della spedizione e questa circostanza ci aveva preoccupati ed infatti chiedevamo chiarimenti al riguardo” e “la ragione più importante risiedeva nel fatto, di cui ho già parlato, che le fatture erano retrodatate e il nostro ragioniere non vedeva di buon occhio tale situazione pur senza pensare che fosse in stato di insolvenza;
tuttavia si sospettava che vi fosse qualche difficoltà economica”.
Pertanto, in seguito a questa situazione ed a questa anomala richiesta, era stata posta in CP_3 condizione di avere contezza circa lo stato di difficoltà economica in cui versava come CP_1 ribadito anche dal teste “Per la situazione di stallo che si venne a creare tra UM Co e UM Tes_2
Italia circa il ritiro delle biciclette a Hong Kong nell'area portuale, fu coinvolta inevitabilmente e venne a conoscenza CP_3 della situazione di difficoltà di . Ciò avvenne ad agosto 2018, come ho già confermato”. CP_1
Conseguentemente, la sottoscrizione dei mandati all'incasso ha consentito di dar luogo ad un'operazione triangolare con cui, da un lato, ha ottenuto il pagamento delle forniture eseguite a favore CP_3 di UM Co LT e dall'altro quest'ultima ha ottenuto la spedizione dei telai dalla stessa acquistati da mettendo così fine alla situazione di paralisi dei rapporti negoziali. CP_1
In quest'ottica, non ha alcuna rilevanza ad escludere la “scientia decoctionis” di parte convenuta l'argomentazione per cui il cambiamento delle modalità di pagamento in “bonifico anticipato” a partire dalle fatture del maggio 2018 costituisca una prassi di in caso di merce FOB c.d. “free on board “ CP_3 destinata al commercio internazionale: nelle fatture presenti in atti, sub species n. 408 del 27.12.2017, 43 del
12.2.2018, 101 del 4.4.2018 e 123 del 27.4.2018 emesse da verso essendo CP_3 CP_1 infatti anch'esse FOB, riportano come modalità di pagamento “Bonifico Bancario 60 gg d.f.” e non la dicitura
“bonifico anticipato” ed, in ogni caso, parte convenuta non ha prodotto alcuna ulteriore fattura attestante la suddetta prassi.
In conclusione, risultano integrati i requisiti previsti dall'art. 67, comma 1, n. 2 l.f.
Ne consegue l'accoglimento dell'azione revocatoria fallimentare.
Va pertanto dichiarata l'inefficacia ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2 l.f. i pagamenti per complessivi €
314.101,43, eseguiti in data 11.9.2018 per €134.164,24, in data 11.10.2018 per € 101.457,31 ed in data
28.11.2018 per € 78.479,88 dalla società UM Co LT a favore di . CP_3
Per l'effetto, va condannata a pagare a la somma di € CP_3 Controparte_1
314.101.43, oltre interessi legali dalla data di notifica dell'atto di citazione, avvenuta in data 22.10.2021 e sino al saldo.
La pronuncia sulle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
- dichiara, nei confronti della massa dei creditori del , Controparte_1
l'inefficacia ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2 l.f. dei pagamenti per complessivi € 314.101,43, eseguiti in data 11.9.2018 per € 134.164,24, in data 11.10.2018 per € 101.457,31 ed in data
28.11.2018 per € 78.479,88 dalla società UM Co LT a favore dalla società CP_3 - per l'effetto, condanna in persona del legale rappresentante “pro tempore”, a pagare CP_3 al la somma di € 314.101.43, oltre interessi legali dalla Controparte_1 data del 22.10.2021 e sino al saldo;
- condanna in persona del legale rappresentante “pro tempore” alla rifusione delle CP_3 spese di lite in favore di parte attrice che liquida in Euro 30.000,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali in misura pari al 15% del compenso liquidato, e agli accessori di legge.
Così deciso in Brescia, il 22.5.2025
Il Giudice dott.ssa Simonetta Bruno