Articolo 19 della Legge 10 aprile 1964, n. 193
Articolo 18Articolo 20
Versione
5 maggio 1964
Art. 19. Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice del concorso ai posti di vice segretario di sezione e' nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio di Stato, ed e' composta:
1) da un consigliere di Stato, presidente;
2) da un primo referendario o da un referendario del Consiglio di Stato;
3) da un direttore capo o da un direttore di segreteria;
4) da un docente di materie giuridiche;
5) da un professore di materie letterarie di istituto di istruzione media di secondo grado.
Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con qualifica non inferiore a consigliere di prima classe.
Entrata in vigore il 5 maggio 1964