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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 10/11/2025, n. 1130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1130 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D' APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE SECONDA CIVILE
riunita in camera di consiglio e così composta:
1. Dott.ssa Silvana Ferriero Presidente
2. Dott. Biagio Politano Consigliere
3. Dott.ssa Alessia Dattilo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2016/2019 del ruolo generale contenzioso, assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del
28.05.2025, vertente
TRA
, (C.F. ), rappresentata e difesa come da Parte_1 C.F._1
mandato in calce al presente atto dall'Avv. Maria Teresa Zagarese del Foro di
Castrovillari ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Corigliano-
Rossano, Area Urbana di Rossano, alla Via Nazionale 17.
- APPELLANTE –
E
, in persona del l.r.p.t. ( P.Iva ) rappresentata e CP_1 P.IVA_1
difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione con appello incidentale , dal prof. Avv. Ettore Jorio presso lo studio del quale, sito in alla Via R. CP_1
Misasi n. 80/D, elegge domicilio;
[...] (c.f.: ) rapp.to e difeso dall'Avv. Giuseppe Parte_2 CodiceFiscale_2
Urso, del Foro di Castrovillari ed elettivamente domiciliato nello studio dello stesso in Cariati (CS) alla Via G. Carducci 4 .
Parte_3
[...]
, ( c.f.: ), rappresentata e difesa dall'Avv.
[...] C.F._3
CO RD del Foro di Castrovillari, come da mandato telematico rilasciato su separato atto da intendersi apposto in calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Cariati, via F. Gullo, snc.
[...]
e Controparte_2 Controparte_3
-APPELLATI CONTUMACI-
CONCLUSIONI
Per l'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, contrariis rejectis, previa concessione della richiesta sospensiva, in parziale riforma della sentenza del
Tribunale di Castrovillari - ex Rossano n. 779/2019, pubblicata il 21.2.1019, non notificata, per le motivazioni esposte in narrativa,
-in via preliminare accertare e dichiarare la estinzione del giudizio di primo grado e/o la nullità della sentenza impugnata per le ragioni esposte in parte motiva;
- nel merito, accertare e dichiarare la correttezza dell'operato della odierna appellante nella assistenza al parto prestata alla sig.ra in occasione della Controparte_2
nascita del figlio e per l'effetto accertare e dichiarare che alcunché è Parte_2
dovuto a titolo di risarcimento in favore del predetto , comunque Parte_2
essendo stata esercitata la azione risarcitoria oltre il termine prescrizionale quinquennale. Vinte le spese del doppio grado di giudizio. Per l'appellata Voglia l'On.le Corte di Appello di Catanzaro, CP_1
rigettata ogni altra contraria istanza ed in accoglimento dello spiegato appello incidentale:
In via cautelare: -Sospendere la provvisoria esecutività della sentenza appellata per le motivazioni indicate nel presente atto;
In rito ed in riforma della appellata sentenza:
- Dichiarare estinto il giudizio per effetto della tardiva ed irrituale riassunzione del giudizio, anche nella eccepita violazione dell'art. 112 c.p.c.
Nel merito ed in accoglimento dello spiegato appello incidentale ed in riforma della sentenza appellata, rigettare la domanda attorea nei termini in cui la stessa è stata proposta per le motivazioni rappresentante nel presente atto.
Con vittoria di spese e di competenza di entrambi i gradi di giudizio.
Per l'appellato : Voglia l'On.le Corte d'Appello di Catanzaro, respinta Parte_2
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:1) in preliminare rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza avanzata dagli appellanti stante l'assenza di fumus bonis juris e del periculum in mora in capo ai medesimi;
2) in rito dichiarare la nullità e/o l'intempestività degli appelli proposti, principale ed Contr incidentale, anche in ragione dell'eccepita nullità della procura dell
3). nel merito rigettare gli appelli proposti, principale ed incidentali, poiché infondati in fatto e diritto;
4). con condanna dei convenuti alle spese e competenze di lite secondo legge.
Per l'appellata : Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, contrariis Parte_3
rejectis, previa concessione della richiesta sospensiva,
-Accogliere l'appello principale proposto da e l'appello incidentale Parte_1
proposto da e per l'effetto in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Parte_3
Castrovillari - ex Rossano n. 77/2019, pubblicata il 21.2.1019, non notificata, per le motivazioni esposte in narrativa
- in via preliminare accertare e dichiarare la estinzione del giudizio di primo grado e/o la nullità della sentenza impugnata per le ragioni esposte in parte motiva;
-dichiarare che alcunché è dovuto a titolo di risarcimento in favore del predetto
[...]
, essendo stata esercitata la azione risarcitoria oltre il termine prescrizionale Pt_2
quinquennale;
-nel merito, accertare e dichiarare la correttezza dell'operato della sig.ra Parte_3
appellante nella assistenza al parto prestata alla sig.ra in occasione Controparte_2
della nascita del figlio e per l'effetto accertare e dichiarare che alcunché Parte_2
è dovuto a titolo di risarcimento in favore del predetto . Parte_2
Con vittoria del doppio grado di giudizio da distrarsi.
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato e , in Controparte_3 Controparte_2
proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore , Parte_2
hanno chiesto il risarcimento del danno subito dal figlio al momento del parto, nonché il risarcimento dei danni da loro subiti, oltre rivalutazione ed interessi.
A fondamento della domanda hanno dedotto:
-.che in data 16.09.1994 all'ospedale di Cariati dava alla luce il Controparte_2
minore ; Parte_2
-che il parto veniva eseguito dalla dr.ssa ginecologa della per Parte_1 CP_2
tutta la fase di gestazione e dall'ostetrica ; Parte_3
-che durante le operazioni del parto, per negligenza ed imperizia, le stesse provocavano al nascituro una paralisi ostetrica che comportava un grave deficit alla spalla destra, con menomazione anche del braccio e danni rilevanti per la vita futura del minore;
-che in particolare i danni sono stati causate da manovre incongrue poste in essere per far uscire il feto dall'utero della partoriente, senza eseguire il parto cesareo che invece avrebbe consentito una via d'uscita più libera e senza ostacoli;
-che i danni fisici, morali e materiali subiti dal minore sono quantificabili nella somma di € 300.000,00 a cui vanno aggiunti i danni subiti dai genitori per l'importo di €
150.000,00.
Si costituiva in giudizio deducendo: Parte_3 -che non poteva esserle ascritta alcuna responsabilità, avendo ella agito con la massima diligenza e professionalità;
- che aveva seguito il parto solo nella fase finale del travaglio e che espulsa la testa del nascituro e riscontrata la distocia della spalla, richiedeva l'intervento della ginecologa presente ed insieme applicavano tutte le manovre mediche consigliate dalla letteratura scientifica in caso di parto con distocia;
-che nel caso di specie si sono verificati problemi tecnici di particolare complessità poiché era imprevedibile che l'attrice, al terzo parto naturale e con una gestazione di
37 settimane potesse espellere con parto prematuro un bambino delle dimensioni di 4 chili e 400 grammi ed era altrettanto imprevedibile che nel corso del parto si potesse manifestare una distocia;
-che nessuna responsabilità può esserle ascritta essendosi limitata ad assistere la partoriente nella fase finale del parto e a chiedere l'ausilio del medico.
Pertanto chiedeva il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese del giudizio.
Si costituiva in giudizio l' , ora Controparte_4 CP_1
eccependo in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva. Nel merito deduceva l'assenza in capo ai medici ed agli operatori che hanno avuto in cura la di comportamenti professionali negligenti, imprudenti, ovvero CP_2
caratterizzati da imperizia.
In particolare precisava:
- che la distocia della spalla rappresenta un evento imprevisto ed imprevedibile rispetto al parto, di indubbia difficoltà diagnostica e terapeutica;
-che la scelta di praticare un parto cesareo non può essere ricondotta alla mera discrezionalità del medico ma tale pratica chirurgica deve trovare una sua ragione giustificatrice nelle condizioni in cui viene a trovarsi la gestante al momento dell'espulsione del feto;
-che non sussiste alcun nesso causale tra la condotta assunta dai medici e le lesioni riportate dal nascituro;
-che il quantum richiesto a titolo di risarcimento del danno è assolutamente infondato in quanto non provato.
Si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare la prescrizione Parte_1
della domanda di risarcimento danni essendo ampiamente decorso il termine di prescrizione quinquennale previsto in caso di responsabilità da fatto illecito.
Nel merito evidenziava la propria assenza di responsabilità essendo il parto avvenuto spontaneamente in 10 muniti ed in assenza di qualsivoglia attività di supporto ovvero di agevolazione all'espulsione.
Sul punto deduceva la non prevedibilità dell'evento dannoso rappresentato dalla distocia di spalla e dalle lesioni del plesso brachiale, non necessariamente legate alla macrosomia fetale, che costituisce solo un fattore di rischio per l'instaurarsi di detta patologia.
Escludeva l'esistenza di nesso eziologico tra le prestazioni eseguite ed i danni, di cui contestava la dovutezza.
Dopo la sospensione del giudizio per essere stata sollevata dal giudice istruttore questione di legittimità costituzionale connessa con l'eccezione pregiudiziale di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'asl , la causa veniva istruita CP_4
con prova testimoniale e CTU.
Con sentenza n. 77/2019 del 22.02.2019 il giudice di primo grado ha accolto parzialmente la domanda attorea, riconoscendo i soli danni in favore di
[...]
divenuto maggiorenne nelle more del giudizio e non anche quelli richiesti Pt_2
dai genitori.
La sentenza di primo grado ha innanzitutto inquadrato la responsabilità della struttura Contr sanitaria e quindi dell a cui l'ente ospedaliero fa capo, come responsabilità contrattuale e quella dei sanitari come responsabilità contrattuale da contatto sociale, precisando la non applicabilità al caso di specie, né della legge Balduzzi né della legge
AN entrate in vigore molto tempo dopo rispetto allo svolgimento dei fatti.
Nel merito ha ritenuto corrette le conclusioni alle quali è pervenuto il CTU che ha indicato tutte le manovre da eseguire in caso di distocia della spalla, non eseguite nel caso di specie, stante la mancata indicazione in cartella della complicanza che ha determinato la paralisi del plesso brachiale, rilevata solo dal pediatra che ha visitato il neonato dopo la nascita, nonché la mancata indicazione delle manovre che sarebbe stato necessario eseguire.
Il giudice di prime cure ha riportato le conclusioni dell'elaborato peritale in ordine alla mancanza della prova provata del tipo di manovre compiute dagli operatori per tirare fuori il neonato, omissione che non può essere superata mediante il richiamo al compimento di una non meglio definita “assistenza al parto spontaneo”.
La sentenza di primo grado, nel rigettare le eccezioni di prescrizione e di tardiva riassunzione del giudizio ha richiamato per relationem le ordinanze che hanno deciso le relative questioni dell'1.03.2007 e del 28.02.2013, ritenendole pienamente condivisibili.
In merito al quantum corrisposto a titolo di risarcimento del danno, recependo le valutazioni del CTU sul danno biologico stimato nella misura del 22-23%, la sentenza ha riconosciuto l'importo di € 108.724,50 oltre interessi compensativi e legali in favore di , divenuto maggiorenne nelle more del giudizio. Parte_2
Ha motivato sul mancato riconoscimento della personalizzazione del danno e sul rigetto della domanda formulata dai genitori in proprio, poiché sfornita di adeguata allegazione, prima ancora che di prova, non essendo stati allegati o provati nemmeno gli esborsi sostenuti per visite mediche e terapie eziologicamente collegabili al dedotto fatto dannoso. In punto di spese di lite la sentenza ha condannato i convenuti alla rifusione delle predette in favore di , mentre ha compensato le spese di Parte_2
lite nei rapporti tra i genitori e i convenuti, a carico dei quali sono state poste anche le spese di CTU.
2. Il giudizio di secondo grado
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato ha chiesto la Parte_1
riforma della sentenza appellata, concludendo come in epigrafe.
Quale primo motivo di appello ha dedotto l'erronea qualificazione della natura della propria responsabilità e la ritenuta irrilevanza della legge n. 24 del 2017. Sul punto ha evidenziato che l'evento per cui è causa si è verificato nel 1994, mentre la pronuncia che ha inaugurato l'orientamento giurisprudenziale della responsabilità da contatto sociale risale al 1999 e quindi non può ritenersi che si fosse consolidato in capo agli attori alcun legittimo affidamento sull'assoggettamento della responsabilità medica al regime contrattuale.
Ha ulteriormente dedotto che, anche qualora si volesse assoggettare il rapporto tra medico strutturato e paziente al regime contrattuale, questo avrebbe potuto essere invocato solo rispetto alla signora , essendo successiva l'elaborazione CP_2
giurisprudenziale che, mediante la figura degli effetti protettivi nei confronti del terzo, ha ritenuto di dover assoggettare alla disciplina di cui agli artt. 1228 c.c. e ss. anche la posizione di soggetti terzi rispetto al contraente.
Quale ulteriore motivo di appello, strettamente connesso al precedente, ha dedotto l'erroneità della sentenza di primo grado che, nel richiamare l'ordinanza dell'1.03.2007, ha confermato il rigetto dell'eccezione di prescrizione già sostenuto dal mutato giudice istruttore.
In particolare il giudice di prime cure avrebbe dovuto riconoscere la prescrizione quinquennale, stante la natura extracontrattuale della responsabilità del sanitario.
Pertanto l'azione doveva considerarsi prescritta poiché il giudizio è stato instaurato solo nel 2005 e la prima richiesta risarcitoria risale all'anno 2004.
Nel merito ha contestato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ripreso le conclusioni alle quali è pervenuto il CTU sull'esecuzione di asserite manovre improvvide e la lesione del plesso brachiale, posto che alcuna manovra è stata eseguita per favorire l'espulsione del feto.
Ha dedotto in particolare:
-che anche manovre correttamente eseguite per la risoluzione di una distocia di spalle, possono condurre ad esiti potenzialmente negativi, che proprio come nel caso della lesione del plesso brachiale, costituiscono il male minore rispetto a danni più gravi quali quelli determinati da grave ipossia fetale o dalla rottura dell'utero; -che non solo non sono state individuate e comprovate le difficoltà verificatesi nella fase del parto, ma nemmeno sono state allegate, né tanto meno dimostrate le erronee manovre poste in essere, che avrebbero determinato la lesione del plesso brachiale;
-che l'affermazione della non corretta compilazione della cartella clinica è stata effettuata omettendo di considerare che nei primi anni '90 vi era una minore attenzione per la compilazione della documentazione medica.
Quale ulteriore motivo di appello ha dedotto l'erroneità della decisione di rigetto dell'eccezione di tardività della riassunzione del giudizio, operata con mera adesione alle motivazioni espresse dall'ordinanza del 28.02.2013.
All'uopo ha richiamato quella giurisprudenza di legittimità che ritiene che ai fini della tempestiva prosecuzione del processo, sospeso per la pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale, sulla disciplina applicabile alla causa a seguito di questione sollevata da altro giudice, il termine per la riassunzione decorre dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale sulla G.U.
Ha comunque dedotto la nullità ed irritualità del giudizio riassunto per non corretta instaurazione del contraddittorio, per non essere stata vocata nel giudizio riassunto la regione Calabria, della quale era stata richiesta ed ottenuta la chiamata in giudizio.
Quale ultimo motivo di appello ha dedotto l'erronea valutazione delle prove da parte del giudice di primo grado, in violazione dei criteri posti dall'art. 116 c.c., per avere il giudice di prime cure totalmente pretermesso la valutazione delle prove testimoniali, anche solo per escluderne la rilevanza, in mancanza di contestazione in ordine all'attendibilità dei testi escussi.
Si è costituita in giudizio l' proponendo appello incidentale. CP_1
In via preliminare ha eccepito la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. per avere il giudice di primo grado omesso di pronunciarsi sull'eccezione dalla stessa formulata di estinzione del giudizio sospeso, non riassunto nei termini di rito.
Quale ulteriore motivo di appello ha dedotto il difetto di motivazione in relazione all'art. 2236 c.c. per non avere il giudice di prime cure tenuto conto che il caso si caratterizzava per la sua complessità e difficoltà di esecuzione e che le tecniche mediche a distanza di 30 anni hanno subito un'evoluzione così drastica da ritenere che pratiche effettuate all'epoca non siano più praticabili.
Sul punto ha specificato che la mancata indicazione in cartella clinica della complicanza verificatasi e delle manovre che sarebbe stato necessario eseguire può costituire un indizio della mancanza di diligenza nell'esecuzione della prestazione professionale, ma non una prova.
Si è costituita in giudizio proponendo anch'essa appello incidentale. Parte_3
Quale primo motivo di appello ha dedotto l'erronea qualificazione della natura della responsabilità e la ritenuta irrilevanza della l. 24 del 2017, con motivazione analoghe a quelle già esplicitate dall'appellante in via principale.
Ha, altresì, formulato quale ulteriore motivo di appello connesso al precedente l'erroneo rigetto dell'eccezione di intervenuta prescrizione, da accogliere previa qualificazione della propria responsabilità come extracontrattuale.
Nel merito ha dedotto l'erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha ritenuto integrata la colpa medica ed omesso la rilevanza dell'art. 2236 c.c.
In particolare ha contestato che la decisione in ordine alla sussistenza di una sua responsabilità è in contrasto con le stesse valutazioni del CTU che ha ritenuto la sua condotta di scarsa rilevanza nella causazione dell'evento.
Sul punto ha specificato che non ha avuto alcun potere decisionale nelle scelte delle manovre ostetriche da effettuare, competenza esclusiva del ginecologo presente al parto;
ha inoltre dedotto che lo stesso CTU nel proprio elaborato ha messo in rilievo che la lesione del plesso brachiale può avvenire anche in nati a seguito di parti svoltisi senza difficoltà, in tal modo consentendo di apprezzare come la lesione del plesso brachiale non sia necessariamente riconducibile ad un traumatismo da parto.
Ha evidenziato, al pari dell'appellante in via principale, che non sono state individuate e comprovate le difficoltà asseritamente verificatesi nella fase del parto, né sono state allegate e dimostrate le manovre che sarebbero state poste in essere dalla dr.ssa Pt_1
tali da determinare la lesione del plesso brachiale. Ha dedotto l'erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di tardività della riassunzione del giudizio che comunque è proseguito in difetto di contraddittorio, per non essere stata chiamata in giudizio la regione Calabria.
Ha lamentato il vizio di motivazione in ordine all'omessa valutazione delle prove testimoniali che erano state assunte in primo grado, concludendo come in epigrafe.
Si è costituito in giudizio eccependo in via preliminare Parte_2
l'inammissibilità e tardività degli appelli incidentali proposti dall' e da CP_1
, poiché depositati oltre il termine annuale, vigente ratione temporis, con Parte_3
conseguente inammissibilità dei medesimi. Contr Ha dedotto la nullità della procura alle liti rilasciata dall per non essere stato speso il nome, e le generalità, né sull'atto, né sulla procura, del legale rappresentante che ha conferito il potere di impugnazione al professionista che ha redatto l'atto di appello.
Ha evidenziato l'infondatezza dell'eccezione di tardiva riassunzione e la correttezza della decisione del giudice di prime cure, anche alla luce della giurisprudenza della
Suprema Corte, Cass. Civ. sentenza n. 2616/2006, richiamata nell'ordinanza recepita dalla sentenza di primo grado.
Ha dedotto l'inesistenza di vizi in ordine all'espletata CTU che ha ben evidenziato l'errore medico e le conseguenze che ne sono derivate.
e benché regolarmente citata sono rimasti Controparte_2 Controparte_3
contumaci nella presente fase.
Il collegio in diversa composizione ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado ed ha ritenuto che non fosse necessario rinnovare le operazioni peritali, rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni.
Sulla base delle conclusioni formulate mediante il deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 28.05.2025, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3.Le valutazioni della Corte
3.1.Innanzitutto si impone in via preliminare la valutazione in ordine alla tempestività degli appelli incidentali proposti dall e dell'appellata , a CP_1 Parte_3
fronte dell'eccezione di tardività dei medesimi formulata dall'appellato
[...]
. Pt_2
In merito il collegio deve rilevare che dei due appelli incidentali proposti è da considerarsi tardivo solo quello depositato da ed in quanto tale Parte_3
inammissibile.
Ed invero gli appellati sono stati citati per l'udienza del 15.02.2020 e quindi dal combinato disposto degli artt. 343 comma 1 c.p.c. e 347 comma 1 c.p.c. dovevano costituirsi entro il 26.01.2020, ma poiché il 26.01.2020 cadeva di domenica la costituzione doveva avvenire entro il primo giorno seguente non festivo ,per come previsto dall'art. 155 comma 3 c.p.c. ossia entro il 27.01.2020. Contr Senonché dal fascicolo telematico risulta che l' si è costituita in termini il
24.01.2020 e quindi il suo appello è tempestivo, mentre si è costituita in data Parte_3
29.01.2020, con conseguente inammissibilità dell'appello incidentale dalla stessa proposto ed impossibilità di esaminare i motivi posti a fondamento del predetto appello incidentale.
Del tutto priva di pregio appare la difesa di in parte qua, contenuta nelle note Parte_3
di trattazione scritta del 23.03.2020, posto che non si è verificato alcun rinvio d'ufficio della data dell'udienza.
Ed invero dallo storico del fascicolo l'appellata è stata citata per l'udienza del
15.02.2020 ed il provvedimento del 19.11.2019 cui fa riferimento la stessa, non ha differito alcuna udienza ai sensi dell'art. 168 bis comma 5 c.p.c., ma ha designato il consigliere relatore e disposto la trattazione della causa alla prima udienza utile, ai sensi dell'art. 168 bis comma 4 c.p.c., applicabile ratione temporis al caso di specie.
3.2. Deve innanzitutto essere esaminata l'eccezione di nullità della comparsa Contr costitutiva dell'appellata per vizio di procura alle liti, per non essere state indicate Contr le generalità del soggetto che aveva la rappresentanza legale dell non potendosi evincere tale nominativo nemmeno dalla firma apposta sulla procura speciale agli atti, eccezione formulata dall'appellato . Parte_2
Trattasi di eccezione da rigettare alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità.
Ed invero come ha avuto modo di chiarire la Suprema Corte nella parte motiva dell'ordinanza n. 16092/2024 l'orientamento di questa Corte in tema di procura alle liti illeggibile rilasciata da legale rappresentante, è nel senso di richiedere che il nome del conferente sia per lo meno indicato nel testo (o dall'intestazione dell'atto a margine od in calce al quale sia apposta) unitamente alla sua specifica qualità di legale rappresentante;
ove, invece, la procura sia priva (nel testo ovvero nell'intestazione dell'atto), dell'indicazione di una specifica funzione o carica del soggetto medesimo che lo renda identificabile attraverso i documenti di causa o le risultanze del registro delle imprese (come nei casi decisi da Cass. 3 maggio 2004, n.
8320, Cass. n. 17.07.2014, n. 16366, cit. in ricorso, ove il conferente risultava essere il Sindaco pro tempore), essa è affetta da nullità relativa, che la controparte può tempestivamente opporre ex art. 157, comma 2, cod. proc. civ., onerando, così,
l'istante d'integrare con la prima replica la lacunosità dell'atto iniziale, mediante chiara e non più rettificabile notizia del nome dell'autore della suddetta sottoscrizione, difettando la quale, così come in ipotesi di inadeguatezza o tardività di tale integrazione, si verifica invalidità della procura ed inammissibilità dell'atto cui essa accede (tra le tante: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8930 del 29/03/2019, Rv. 653304 – 01;
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28203 del 05/11/2018, Rv. 651042 – 01; Cass. Sez. 6 - 5,
Ordinanza n. 16634 del 05/07/2017, Rv. 644929 – 01, cit. nel ricorso in modo inconferente;
Cass. 7 novembre 2013, n. 25036), senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 cod. proc. civ. (Cass. Sez. 1, Ordinanza
n. 7589 del 16/03/2023, Rv. 667220 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 29244 del 20/10/2021,
Rv. 662858 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 22564 del 16/10/2020, Rv. 659395 – 01; Cass.
Sez. 2, Ordinanza n. 24212 del 04/10/2018, Rv. 650641 - 01). In applicazione dei su esposti principi al caso di specie nel primo atto difensivo utile, Contr ovvero con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 24.03.2020, l' ha chiarito che all'atto del conferimento dell'incarico era rappresentata dalla dott.ssa ed ha comunque chiesto un termine entro il quale sanare il vizio, Persona_1
che non si è reso necessario concedere, avendo l'appellata indicato il nome dell'autore della sottoscrizione della procura speciale.
3.3.Deve essere esaminato sempre in via preliminare il motivo di appello, proposto Contr dall'appellante in via principale e dell di erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha recepito l'ordinanza del 28.02.2013 di rigetto dell'eccezione di tardiva riassunzione del giudizio di primo grado.
Il collegio ritiene che tale motivo di appello sia da ritenersi infondato e che sia corretta la motivazione già resa dal giudice di primo grado, che ha condiviso le argomentazioni contenute nell'ordinanza del mutato giudice istruttore del 28.02.2013.
Ed invero come ha correttamente avuto modo di evidenziare il giudice istruttore con l'ordinanza summenzionata la decisione della Consulta è stata depositata in data
21.03.2007, ma riferita ad altro giudizio in cui era stata sollevata la questione pregiudiziale identica a quella sollevata nel precedente giudizio.
Senonché la giurisprudenza di legittimità applicabile al caso di specie In tema di sospensione del processo a seguito di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, il dies a quo del termine per la riassunzione del giudizio deve essere diversamente individuato nelle ipotesi di sospensione necessaria e di sospensione anomala del giudizio: nel primo caso - relativo al giudizio da cui è promanato l'incidente di costituzionalità -, esso è rappresentato dal giorno in cui avviene la comunicazione alla parte, ad opera della cancelleria del giudice che ha disposto la sospensione, della pronuncia della Corte costituzionale che ha definito la questione di legittimità costituzionalità ad essa rimessa, mentre, nel secondo caso - di pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale sulla disciplina applicabile nella causa a seguito di questione sollevata da altro giudice -, esso è rappresentato dal giorno di pubblicazione della predetta pronuncia nella Gazzetta Ufficiale. (ex plurimis Cass. Civ. sentenza n.
2028/2024).
Ora posto che nel presente giudizio il giudice di prime cure non ha disposto la sospensione del giudizio in attesa della pronuncia della Corte sulla questione già posta in altro giudizio, ma ha sospeso anche il presente giudizio, riproponendo identica questione di legittimità costituzionale, non possono che valere i principi affermati dalla
Suprema Corte con sentenza resa a SSS.UU. n. 4392/1996 e ribaditi nella parte motiva della sentenza n. 2028/2024 per cui nel caso di sospensione del processo a seguito di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, il “dies a quo” del termine semestrale per la riassunzione del giudizio è rappresentato dal giorno in cui avviene la comunicazione alla parte, ad opera della cancelleria del giudice che ha disposto la sospensione, della pronuncia della Corte Costituzionale che ha definito la questione di costituzionalità ad essa rimessa, poiché solo questa comunicazione determina la conoscenza concreta della pronunzia medesima, senza che assuma rilievo, all'indicato fine, il sistema di pubblicità legale, previsto per le sentenze e le ordinanze della Corte
Costituzionale - integralmente pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale a norma, rispettivamente, dell'art. 21 d.P.R. n. 1092 del 1985 e 12 d.P.R. n. 217 del 1986 -, diretto a rendere conoscibili dette sentenze alla generalità, ma insufficiente ad assicurarne la conoscenza legale da parte dei soggetti specificamente interessati alla prosecuzione del giudizio».
Quanto alla circostanza, rappresentata dal giudice istruttore nell'ordinanza del
28.02.2013, secondo la quale non vi è la prova che l'ordinanza dell'1.03.2007, con cui è stata sollevata identica questione di legittimità costituzionale nel giudizio per cui
è causa, sia stata comunicata alla Consulta, le conseguenze negative di eventuali omissioni altrui non possono riverberarsi sulle parti.
Ciò che piuttosto rileva ai fini della tempestiva riassunzione è il dato che l'eventuale decisione della consulta sulla questione sollevata nel presente giudizio, non è mai stata comunicata alla parte interessata alla riassunzione, con la conseguenza che il giudizio deve ritenersi essere stato riassunto tempestivamente. 3.4. Parimenti deve essere rigettato il motivo di appello afferente alla non corretta instaurazione del contraddittorio nel giudizio riassunto, per non aver coinvolto in quel giudizio la Regione Calabria.
Ed invero la legittimazione passiva nel giudizio riassunto sussisteva in capo all' in persona del Commissario Liquidatore, che è stato parte Parte_4
del giudizio di primo grado, senza che si ravvisi nel caso di specie alcun litisconsortio necessario nei confronti della Regione Calabria.
In particolare come ha avuto modo di chiarire la giurisprudenza di legittimità Nelle controversie concernenti i debiti e i crediti delle , per le quali la Parte_5
legittimazione sostanziale e processuale spetta, in via concorrente, sia alle Regioni che alle gestioni liquidatorie, allorché al processo partecipi la sola gestione liquidatoria, il titolo esecutivo ottenuto contro quest'ultima, in relazione ad una obbligazione Parte facente capo a una disciolta può essere azionato anche contro la Regione, non già sulla base di una estensione soggettiva "ultra partes" della sua efficacia, ma in ragione dell'effetto diretto, in capo al soggetto processualmente sostituito, della condanna emessa in confronti del sostituto, atteso che la gestione liquidatoria agisce
(o resiste), oltre che come parte ordinariamente legittimata in proprio, anche quale sostituto processuale della regione, nell'esercizio della legittimazione straordinaria a far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui, ai sensi dell'art. 81 c.p.c. (ex plurimis Cass. Civ. sentenza n. 18972/2022).
3.5. L'appellata principale ha proposto come motivo di appello quello dell'erronea qualificazione, da parte del giudice di prime cure, della propria responsabilità come responsabilità contrattuale, anziché come responsabilità extracontrattuale, con effetti che si sono riverberati sul rigetto dell'eccezione di prescrizione quinquennale da essa proposta in primo grado.
Il collegio ritiene essere infondato anche tale motivo di appello.
Nell'inquadramento della responsabilità del medico operante in struttura sanitaria dobbiamo rammentare che la Corte di cassazione, con la storica sentenza n. 589/1999, ha ricostruito la responsabilità del medico in termini di responsabilità contrattuale da contatto sociale qualificato, ovvero nei confronti del medico dipendente da struttura sanitaria (pubblica o privata), secondo la Suprema Corte, si configurerebbe una responsabilità contrattuale nascente da un'obbligazione senza prestazione, in quanto, posto che (sicuramente) sul medico gravano gli obblighi di cura impostigli dall'arte che professa, il vincolo con il paziente esiste, nonostante non dia adito ad un obbligo di prestazione e la sua violazione si configura come culpa in non facendo, la quale dà origine a responsabilità contrattuale. L 'orientamento si è successivamente consolidato, trovando conferma nell'importante sentenza, a sezioni unite, n. 577 del 2008.
Tale sentenza ritiene applicabili, anche alla responsabilità medica, i principi in materia di prova dell'inadempimento espressi nella celebre pronuncia, sempre a sezioni unite,
n. 13533/2001, con la conseguenza che l'attore (paziente-danneggiato) deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore (medico danneggiante), l'onere di dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato o che, pur essendovi stato, non è stato causa del danno.
Il primo intervento legislativo si è avuto con il c.d. decreto (d.l. 13 settembre Per_2
2012, n. 158), poi convertito in legge (l. 8 novembre 2012, n. 189), il cui articolo 3 prevedeva testualmente: «l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo». Sotto il profilo penalistico, la riportata previsione ha sancito l'esonero da responsabilità penale per colpa lieve del medico, qualora quest'ultimo si sia attenuto alle linee guide e alle buone pratiche accreditate presso la comunità scientifica. Ma la disposizione rileva anche sotto il profilo civilistico, prevedendo che, anche quando il medico non risponde penalmente per colpa lieve, resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 c.c. e il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo.
Proprio il richiamo contenuto nell'art. 3 della legge Balduzzi all'art. 2043 c.c. ha riaperto il dibattito sulla natura giuridica della responsabilità del medico.
In un prima pronuncia la sentenza n. 4030 del 2013 la Suprema Corte, sia pure in forma di obiter dictum, ha affermato che la norma ha una portata essenzialmente penalistica, volta ad agevolare l'utile esercizio dell'arte medica, evitando pretestuose azioni penali, mentre la materia della responsabilità civile continua a seguire le sue regole consolidate. In un'altra pronuncia, resa con ordinanza nell'aprile dell'anno successivo,
(Cass. Civ. ordinanza 17 aprile 2014, n. 8940) i giudici di legittimità hanno affermato che il richiamo all'art. 2043 c.c. va inteso nel senso che il legislatore si è soltanto preoccupato di escludere l'irrilevanza della colpa lieve in ambito di responsabilità extracontrattuale, riaffermando il principio in lege aquilia et levissima culpa venit senza prendere alcuna posizione sulla qualificazione della responsabilità medica necessariamente come responsabilità aquiliana.
Solo con la legge Gelli Bianco la responsabilità del medico è stata ricondotta nell'ambito della responsabilità extracontrattuale. In particolare l'art. 7, al terzo comma, della legge n. 24/2017 , entrata in vigore giorno 1 aprile 2017stabilisce che:
«L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione assunta con il paziente». Ebbene, con la legge Gelli, il legislatore espressamente qualifica come extracontrattuale la responsabilità del medico che non ha agito nell'adempimento di un'obbligazione di fonte contrattuale assunta verso il paziente28, comportando ciò una differenza netta, rispetto al passato, sia in termini di oneri probatori (più gravosi per il danneggiato), sia in termini di prescrizione dei diritti.
Soccorre, comunque, l'azione proponibile nei confronti della struttura che rimane sempre di natura contrattuale.
Senonché diversamente da quanto sostenuto dall'appellante la suddetta previsione normativa non ha effetto retroattivo. Ed invero come ha avuto modo di chiarire la giurisprudenza di legittimità con la sentenza n. 28994/2019 In tema di responsabilità sanitaria, le norme poste dagli artt.
3, comma 1, del d.l. n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012, e dall'art.
7, comma 3, della legge n. 24 del 2017, non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore.
L'applicazione dei su esposti principi al caso di specie porta ad escludere l'applicabilità della legge al fatto per cui è causa, risalente all'anno 1992. CP_5
Piuttosto è certo, alla luce dell'excursus giurisprudenziale summenzionato che al momento della proposizione della domanda si erano radicati gli orientamenti giurisprudenziali che qualificavano la responsabilità del medico, operante nella struttura sanitaria, come responsabilità contrattuale da contatto sociale.
Quanto al rilievo secondo il quale non avrebbe potuto beneficiare del Parte_2
regime di responsabilità contrattuale, perché il contratto con effetti protettivi a favore di terzi si sarebbe affermato in un momento successivo all'instaurazione del giudizio, anche questo rilievo appare privo di pregio.
Ed invero la suprema Corte già con la Sentenza n. 11503 del 22/11/1993 ha riconosciuto che con il contratto di ricovero ospedaliero della gestante l'ente ospedaliero si obbliga non soltanto a prestare alla stessa le cure e le attività necessarie al fine di consentirle il parto, ma altresì ad effettuare, con la dovuta diligenza, tutte quelle altre prestazioni necessarie al feto (ed al neonato), sì da garantirne la nascita evitandogli - nei limiti consentiti dalla scienza - qualsiasi possibile danno. Detto contratto, intercorso tra la partoriente e l'ente ospedaliero, si atteggia come contratto con effetti protettivi a favore di terzo nei confronti del nato, alla cui tutela tende quell'obbligazione accessoria, ancorché le prestazioni debbano essere assolte, in parte, anteriormente alla nascita;
ne consegue che il soggetto che, con la nascita, acquista la capacità giuridica, può agire per far valere la responsabilità contrattuale per l'inadempimento delle obbligazioni accessorie, cui il contraente sia tenuto in forza del contratto stipulato col genitore o con terzi, a garanzia di un suo specifico interesse. Tutta la giurisprudenza successiva si è assestata nel senso suddetto (ex plurimis
Sentenza n. 14488 del 29/07/2004 (Rv. 575702 - 01) in cui si legge che Con il contratto di ricovero ospedaliero della gestante l'ente ospedaliero si obbliga non soltanto a prestare alla stessa le cure e le attività necessarie al fine di consentirle il parto, ma altresì ad effettuare, con la dovuta diligenza, tutte quelle altre prestazioni necessarie al feto (ed al neonato), sì da garantirne la nascita evitandogli - nei limiti consentiti dalla scienza - qualsiasi possibile danno. Detto contratto, intercorso tra la partoriente e l'ente ospedaliero, si atteggia come contratto con effetti protettivi a favore di terzo nei confronti del nato, alla cui tutela tende quell'obbligazione accessoria, ancorché le prestazioni debbano essere assolte, in parte, anteriormente alla nascita;
ne consegue che il soggetto che, con la nascita, acquista la capacità giuridica, può agire per far valere la responsabilità contrattuale per l'inadempimento delle obbligazioni accessorie, cui il contraente sia tenuto in forza del contratto stipulato col genitore o con terzi, a garanzia di un suo specifico interesse).
Per cui al momento dell'instaurazione del giudizio e addirittura già all'epoca dei fatti, si era affermata quella giurisprudenza che riteneva sussistente nel caso di specie un contratto con effetti protettivi in favore del soggetto che con la nascita ha acquistato la capacità giuridica.
3.5. Considerata la responsabilità del medico in relazione ai fatti di causa come responsabilità contrattuale, risulta infondato il motivo di appello relativo alla prescrizione dell'azione, poiché il primo atto interruttivo utile, è stato posto in essere nel 2004, entro l'ordinario termine di prescrizione decennale. Contr 3.6. Quale ulteriore motivo di appello sia l'appellata principale che l hanno lamentato la mancanza di prova dell'esistenza della colpa medica che il CTU e conseguentemente il giudice, che ha recepito le conclusioni della consulenza, avrebbe desunto dall'incompletezza della cartella clinica.
In realtà anche sotto tale profilo la decisione del giudice di prime cure appare corretta ed in linea con i più recenti principi della giurisprudenza di legittimità, per come ribaditi con l' ordinanza n. 16737 del 17/06/2024 in forza della quale In tema di responsabilità professionale sanitaria, l'eventuale incompletezza della cartella clinica
è circostanza di fatto che il giudice può utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza di un valido nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente soltanto quando proprio tale incompletezza abbia reso impossibile l'accertamento del relativo nesso eziologico ed il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare il danno.
Nella parte motiva della predetta ordinanza i giudici di legittimità hanno dettagliatamente chiarito che in relazione a ciò che non risulta dalla cartella clinica non è necessario alla parte che ne vuole far accertare una lacuna o una omissione proporre querela di falso, ma si apre la diversa problematica della lacunosa tenuta della cartella clinica e delle regole probatorie applicabili in relazione alla allegazione che una attività effettivamente svolta non risulti debitamente annotata nella stessa.
Il principio che opera in questo caso è quello della vicinanza alla prova, secondo il quale In tema di responsabilità medica, la difettosa tenuta della cartella clinica da parte dei sanitari non può pregiudicare sul piano probatorio il paziente, cui anzi, in ossequio al principio di vicinanza della prova, è dato ricorrere a presunzioni se sia impossibile la prova diretta a causa del comportamento della parte contro la quale doveva dimostrarsi il fatto invocato. Tali principi operano non solo ai fini dell'accertamento dell'eventuale colpa del medico, ma anche in relazione alla stessa individuazione del nesso eziologico fra la sua condotta e le conseguenze dannose subite dal paziente.
La conformazione della condotta del sanitario nel senso di astratta idoneità alla causazione dell'evento dannoso è logicamente il primo elemento da vagliare, mentre soltanto se, al contrario, la condotta del sanitario fosse astrattamente ovvero assolutamente inidonea a causarlo, non occorrerebbe alcuna ulteriore ricostruzione fattuale. Entro i rigorosi limiti citati, la valenza dell'incompletezza della cartella, attraverso il mezzo presuntivo che integra il riflesso del principio della vicinanza probatoria, si risolve coerentemente a favore di chi deduce di essere stato danneggiato, giacché, diversamente, la stessa verrebbe a giovare proprio a colui che, rimanendo inadempiente rispetto al proprio obbligo di diligenza, ha determinato quella lacuna, che, diversamente opinando impedirebbe di accertare la sua responsabilità (Cass., 18 settembre 2009 n. 20101 sottolinea che «il medico ha l'obbligo di controllare la competenza e l'esattezza delle cartelle cliniche e dei relativi referti allegati, la cui violazione comporta la configurazione di un difetto di diligenza rispetto alla previsione generale contenuta nell'art. 1176, secondo comma, cod. civ. e, quindi, un inesatto adempimento della sua corrispondente prestazione professionale»: conf., ad es., Cass.,
26 gennaio 2010 n. 1538 e Cass., 5 luglio 2004 n. 12273).
L'applicazione dei su esposti principi al caso di specie portano questo collegio ad affermare, in linea con quanto già deciso dal giudice di prime cure, che ha recepito le risultanze della CTU, che la condotta dei sanitari al momento del parto è stata presuntivamente idonea a cagionare il danno provocato a . Parte_2
In particolare il CTU a pag. 10 dell'elaborato peritale ha testualmente affermato che la cartella clinica in oggetto è, di fatto, carente di notizie sulla cronologia del parto e sull'insorgenza di difficoltà in ordine alle manovre poste in essere per superare il
“difficoltoso disimpegno della testa fetale e del braccio destro. La paresi del plesso brachiale è stata con verosimile attendibilità cagionata dalle manovre ostetriche compiute per estrarre il feto dall'alveo materno sicché contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta dott.ssa sussiste nesso causale fra condotta del Pt_1
sanitario ed evento dannoso.
Sempre il CTU ha rilevato come di fronte ad un feto dal peso di oltre 4 kg , in presenza di distocia della spalla, il trattamento di elezione doveva essere l'episiotomia
(ampliamento chirurgico dell'anello valvulare)… La cartella clinica contiene poche scarne annotazioni e tale circostanza si risolve in difetto di prova sulla idoneità
(astratta) della condotta tenuta dal sanitario a risolvere la complicanza oltre ad essere comunque, di per se stessa, indice di comportamento censurabile e disdicevole (pag.
12 dell'elaborato peritale).
Il CTU ha anche risposto ai rilievi critici formulati dai consulenti di parte, non solo richiamando letteratura scientifica risalente all'epoca dei fatti (vedi pag. 37 dell'elaborato peritale), ma anche ribadendo in linea con i principi della giurisprudenza di legittimità summenzionata che “ la cartella esaminata non consente di ricostruire le reali modalità del trend del parto e assistenza prestata. In questo contesto (carenza di prove documentali deponenti in altre e differenti ipotesi) è da presumere (così la
Cassazione) che le attività che, altrimenti vi sarebbero state attestate siano state omesse e comunque la mancata segnalazione di manifestazioni cliniche rilevanti
(anomalie anatomiche, atonie, ecc), di trattamenti medici e d'atti operativi (quali e con quali modalità) è indice di comportamento negligente e/o poco perito”.(pag. 34 dell'elaborato peritale).
Ciò è sufficiente nel sistema della causalità civile, ancorato alla regola del più probabile che non, a ritenere sussistente il nesso causale tra la condotta tenuta ai sanitari al momento del parto e la lesione del nesso causale che ne è derivato, tanto più ove si consideri che la lesione del plesso brachiale destro è emersa subito dopo la nascita al momento della visita pediatrica del neonato, per come emerge dal dato dell'esame clinico alla nascita riportato a pag. 3 della CTU e quindi non può che essere stato causato da malpractice medica al momento della nascita.
Quanto al rilievo della mancata motivazione da parte del giudice di primo grado in ordine all'art. 2236 c.c. la giurisprudenza di legittimità ha innanzitutto avuto modo di chiarire che In tema di colpa medica, la limitazione della responsabilità professionale del medico ai soli casi di dolo o colpa grave, di cui all'art. 2236 c.c., non opera nelle ipotesi di imprudenza né, al riguardo, rileva l'astratta conformità della tecnica adottata alle linee guida (ex plurimis Cass. Civ. ordinanza n. 34516/2023).
Tanto premesso con riferimento al caso di specie giova rilevare, in linea con la giurisprudenza di legittimità summenzionata, che se non opera la limitazione di responsabilità di cui all'art. 2236 c.c., anche quando emerge l'astratta conformità alle linee guida, a fortiori non può operare una tale limitazione quando ci sono elementi per ritenere che quelle linee guida non siano state affatto eseguite, non essendo stata pratica alcuna episiotomia di cui non si dà atto in cartella clinica, per come rilevato dal CTU, con conseguente connotazione nel caso di specie dei tre connotati che caratterizzano la colpa, ovvero imprudenza, negligenza ed imperizia ed esclusione dell'operatività dell'art. 2236 c.c.
3.6. L'ultimo motivo di appello afferisce alla mancata valutazione del quadro probatorio complessivo ed all'assenza totale di valutazione delle deposizioni testimoniali, sulle quali il giudice di prime cure ha totalmente omesso di pronunciarsi.
Anche questo motivo appare infondato alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità.
In particolare la Suprema Corte ha affermato più volte, con principi applicabili al caso di specie che L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis Cass. Civ. ordinanza n.
36298/2023).
In ogni caso le prove testimoniali assunte in primo grado erano assolutamente irrilevanti e non utilizzabili ai fini del decidere.
Ed invero il teste , a conoscenza dei fatti in quanto fratello di Testimone_1
, all'udienza del 17.10.2013 ha confermato che la sorella gli riferì Controparte_2
di difficoltà in sala parto e di aver richiesto più volte ai sanitari presenti il taglio cesareo.
Ora è di tutta evidenza che trattasi di testimonianza de relato actoris come tale non utilizzabile a fini decisori.(in tal senso Cass. Civ. ordinanza n. 4530 del 20/02/2025, in cui i giudici di legittimità hanno affermato che : “In tema di prova testimoniale, i testimoni de relato actoris sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa).
Quanto ai testi escussi su richiesta di , ovvero Parte_3 Testimone_2 [...]
e , le stesse si sono limitate a dire che la è subentrata Tes_3 Testimone_4 Pt_3
all'infermiera che l'aveva preceduta, ma nulla sono state in grado di riferire sugli accadimenti e sulla condotta tenuta dai sanitari al momento del parto.
Del resto nel proporre quale motivo di appello la mancata disamina delle prove testimoniali da parte del giudice di prime cure , né la né l hanno Pt_1 CP_1
indicato eventuali testimonianze assunte in grado di fornire una diversa ricostruzione dei fatti.
4.Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, con la precisazione che in base al valore della controversia è stato applicato lo scaglione compreso tra €
52.001,00 ed € 260.000,00 nei valori medi.
Nulla deve essere disposto in favore degli appellati e Controparte_2 [...]
, non costituiti nella presente fase, a cui l'appello è stato notificato a meri fini CP_3
di litis denuntiatio.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per gli appelli principale ed incidentali proposti.
PQM
La Corte d' Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, sull'appello proposto dall'appellante in epigrafe indicata così decide:
1) rigetta l'appello principale proposto da e l'appello incidentale Parte_1
proposto dall in persona del legale rappresentante p.t. e per CP_1
l'effetto conferma la sentenza di primo grado;
2) dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da per le ragioni Parte_3
chiarite in parte motiva;
3) condanna e l in persona del legale Parte_1 Parte_3 CP_1
rappresentante p.t., in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di che liquida in complessivi € 14.317,00 per compensi Parte_2
professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario che ne ha fatto richiesta;
4) dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n.
115/2002, dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso da remoto in data 10.11.2025
Il consigliere estensore il Presidente
Dr.ssa Alessia Dattilo Dr.ssa Silvana Ferriero