Articolo 659 del Codice di procedura civile
Articolo 616Articolo 609
Versione
21 aprile 1942
Art. 659.
(Rapporto di locazione d'opera).

Se il godimento di un immobile e' il corrispettivo anche parziale di una prestazione d'opera, l'intimazione di licenza o di sfratto con la contestuale citazione per la convalida, a norma degli articoli precedenti, puo' essere fatta quando il contratto viene a cessare per qualsiasi causa.

Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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