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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/12/2025, n. 5087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5087 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice AN LU, ha deliberato di pronunziare la seguente
SENTENZA
nel processo civile iscritto al n. 7204/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi,
rimesso in decisione all'udienza del 3 dicembre 2025 e pendente
TRA
nata l'[...] a [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, per procura speciale in calce all'atto di citazione, dall'avvocato
CA RE (C.F. ) e dall'avvocato Raffaele Greco (C.F. C.F._2
), presso il cui studio elettivamente domiciliano in Salerno, Via Gian C.F._3
Vincenzo Quaranta n. 5,
-attrice-
E
nato il [...] a [...] (C.F. ), e Controparte_1 C.F._4
nata il 27 giugno marzo 1961 a Salerno (C.F. , Parte_2 C.F._5
rappresentati e difesi, per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avvocato Antonio Melucci (C.F. ) e dall'avvocato C.F._6
SE RO (C.F. , elettivamente domiciliati presso lo studio C.F._7
del primo in Eboli, alla via Giacomo Matteotti, 6;
(C.F. ), Parte_3 P.IVA_1 [...]
(C.F. , Parte_4 P.IVA_2 [...] (C.F. ), Parte_5 P.IVA_3 Parte_6
(C.F. ) e
[...] P.IVA_4 [...]
(c.f. ), in persona dei rispettivi legali Parte_7 P.IVA_5
rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
di Salerno (C.F. ), presso il cui studio elettivamente domiciliano, in Salerno, P.IVA_6
al Corso Vittorio Emanuele, 58;
in persona del Presidente in carica (C.F. ), Controparte_2 P.IVA_7
rappresentata e difesa, per procura generale alle liti rogata dal dott. Persona_1
notaio in Ischia, il 14 marzo 2018, rep. n. 33646 e racc. n. 15752, dall'avvocato Maria Laura
NS (C.F. ), con la quale elettivamente domicilia in Salerno, C.F._8
via Abella Salernitana n. 3,
-convenuti-
NONCHÉ
, in persona del Sindaco pro tempore (C.F. Controparte_3
), P.IVA_8
in persona del legale rappresentante Controparte_4
pro tempore (C.F. ), P.IVA_9
-convenuti-
E
il Pubblico Ministero
-parte necessaria-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
1.- Con citazione notificata tra il 10 ottobre e il 6 novembre 2023, Parte_1
evocò in giudizio dinanzi a questo Tribunale l , l' Parte_3 [...]
il , Controparte_5 Controparte_6
l , la Controparte_7
, il e la Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 proponendo in via principale querela di falso avverso il contratto di
[...]
affitto del 30 settembre 1997 registrato in pari data presso l di Eboli Parte_3
col n. 1739 Serie 3, il contratto di affitto di fondo rustico del 14 marzo 2011 registrato presso l di Eboli il 25 marzo 2011 al n. 1337 Serie 3, il contratto di affitto fondo Parte_3
rustico – proroga termine del 10 luglio 2019 registrato telematicamente presso l
[...]
di Eboli il 31 luglio 2019 col n. 2901 Serie 3T, codice identificativo n. Parte_3
TEM19T002901000SJ, e il contratto di affitto di fondo rustico – integrativo e di proroga termine del 10 luglio 2019 registrato telematicamente presso l di Eboli Parte_3
il 2 agosto 2019 col n. 2942 Serie 3T, codice identificativo TEM19T00294200BB. L'attrice,
lamentata la falsità delle sottoscrizioni all'apparenza sue e della defunta madre Pt_8
, chiese disporre il sequestro dei documenti originali e accertarne e dichiararne la
[...]
falsità e l'inefficacia, lamentando che aveva da sempre gestito Controparte_1
unilateralmente il patrimonio ereditato, omettendo di fornirle qualsiasi rendiconto e tenendola all'oscuro di ogni iniziativa, tra cui l'esecuzione di opere sui beni comuni,
demolizioni di fabbricati, nonché l'accesso a finanziamenti e sovvenzioni regionali, statali e comunitari. Precisò che: “a) la documentazione pervenuta da on p.e.c. del 4 aprile Pt_6
2023m, in particolare il prospetto riepilogativo trasmesso prova che, sulla scorta dei contratti
di affitto oggetto della presente querela di falso, il sig. ha percepito di Controparte_1
erogazioni, a vario titolo, dall'annualità 2006 e almeno fino al 2022 per complessivi Euro
297.190,67…; b) la documentazione trasmessa dalla estimonia Parte_9
che il sig. dichiaratosi indebitamente affittuario di immobili comuni, ha Controparte_1
goduto di un'autorizzazione al taglio di un bosco ceduto nel Comune di CP_3
ubicato su un fondo in comproprietà con l'attrice. Indi, ha determinato
[...]
un'alterazione dello stato dei luoghi avvantaggiandosi economicamente dello sfruttamento
del fondo;
c) col Permesso di Costruire n. 4/2019 rilasciato il 27 giugno 2019 a favore del
sig. (dichiaratosi affittuario) è stato indebitamente autorizzato – senza Controparte_1
alcun preventivo atto di assenso dell'attrice – l'intervento di “ristrutturazione edilizia del fabbricato sito in alla loc. Volpino, da adibire ad osservatorio CP_3 CP_3
astronomico al foglio n. 19, p.lla n. 31” Il bene in comproprietà con la sig.ra Parte_1
stato oggetto di una illecita demolizione di un fabbricato preesistente, una chiara
[...]
alterazione della consistenza del cespit. Il tutto fondato su un titolo edificatorio ottenuto
avvalendosi di contratti di affitto recanti sottoscrizioni apocrife;
d) come si apprende dal
posticcio cartello affisso al cantiere di cui ai lavori assentiti col P.C. n. 4/2019, l'intervento
edificatorio sembrerebbe cofinanziato per l'importo di circa Euro 71.000,00, con risorse del
bando pubblico finanziato con Fondi P.S.R. 2014 – 2020 Misura n. 19 – Leader CP_2
Sottomisura 19.2. e di cui avrebbe beneficiato direttamente il sig. … Controparte_1
Anche in questo caso, sula scorta di documentazione affetta da palese falsità il sig. CP_1
ha goduto di un indebito vantaggio economico”. L'attrice, in conclusione, chiese: “accertare
e dichiarare la falsità e l'inefficacia, sul piano probatorio, previa esibizione degli originali
giacenti presso l ovvero presso il Controparte_8
Comune di , ovvero presso la sede di , ovvero Controparte_3 Controparte_2
presso la sede di A.G.E.A., ovvero presso la sede del G.A.L. I SENTIERI DEL
[...]
e, occorrendo, disponendo il sequestro degli originali, dei seguenti atti: a) Controparte_9
contratto di affitto datato 30 settembre 1997 e registrato presso l di Parte_3
Eboli il giorno 30 settembre 1997 col n. 1739 Serie 3 e, specificamente, della firma riferita
alla sig.ra Per l'effetto dichiarare la non riconducibilità alla sig.ra Parte_1
delle dichiarazioni di volontà e di scienza ivi contenute;
b) contratto di Parte_1
affitto di fondo rustico datato 14 marzo 2011 e registrato presso l di Parte_3
Eboli il giorno 25 marzo 2011 al n. 1337 Serie 3 e, specificamente, delle tre firme riferite alla
sig.ra nonché delle tre firme riferite alla sig.ra . Per Parte_1 Parte_8
l'effetto dichiarare la non riconducibilità alle sigg.re e Parte_1 Parte_8
delle dichiarazioni di volontà e di scienza ivi contenute;
c) contratto di affitto fondo rustico –
proroga termine, datato 10 luglio 2019 registrato telematicamente presso l Parte_3
di Eboli il giorno 31 luglio 2019 col n. 2901 Serie 3T, codice identificativo n.
[...] e, specificamente, alla firma riferita alla sig.ra CodiceFiscale_9 Parte_1
nonché della firma riferita alla sig.ra . Per l'effetto dichiarare la non Parte_8
riconducibilità alle sigg.re delle dichiarazioni di volontà Parte_1 Parte_8
e di scienza ivi contenute;
d) contratto di affitto di fondo rustico – integrativo e di proroga
termine del 10 luglio 2019 e registrato telematicamente presso l di Parte_3
Eboli il giorno 2 agosto 2019 col n. 2942 Serie 3T, codice identificativo TEM19T00294200BB
- e, specificamente, alla firma riferita alla sig.ra onché della firma riferita Parte_1
alla sig.ra . Per l'effetto dichiarare la non riconducibilità alle sigg.re Parte_8 Parte_1
e delle dichiarazioni di volontà e di scienza ivi contenute. Per
[...] Parte_8
l'effetto, piaccia adottare i provvedimenti previsti dall'art. 226 c.p.c., incluso l'ordine di
cancellazione delle sottoscrizioni riferite alle sigg.re e Parte_1 Parte_8
dagli atti oggetto della presente querela di falso. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed
onorario di giudizio”.
e costituendosi il 15 gennaio 2024, eccepirono CP_1 Parte_2
l'inammissibilità della querela proposta in via principale, per non essere stata contestata e,
al contrario, per essere stata tacitamente riconosciuta da la Parte_1
sottoscrizione del contratto di affitto del 30 settembre 1970 nel giudizio di divisione testamentaria contrassegnato dal numero di ruolo 8921/2021 tutt'ora pendente dinanzi a questo tribunale. Dedotta la carenza d'interesse dell'attrice, giacché con l'atto d'obbligo redatto per notar del 31 ottobre 2001, registrato in Eboli il 12 novembre Persona_2
2001, tutti i germani e la madre avevano costituito il vincolo di CP_1 Parte_8
destinazione per scopi agrituristici sugli immobili di loro proprietà, contestualmente ratificando le attività poste in essere da ivi comprese quelle relative ai Controparte_1
benefici e contributi richiesti sulla base dei contratti sottoscritti, e contestata la fondatezza delle avverse domande, i convenuti chiesero: “In via preliminare, accertare per tutti i motivi
innanzi esposte l'inammissibilità della querela di falso. In via principale, nel merito, rigettare,
in ragione delle superiori eccezioni e deduzioni, la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto. Con condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori
antistatari”.
L' , l Parte_3 Controparte_5
il , l Controparte_6 Controparte_7
sovranità e il
[...] Parte_7 [...]
si costituirono con comparsa dell'11 gennaio 2011, Parte_7
argomentando della propria estraneità ai fatti di causa e chiesero: “Dichiarare
l'inammissibilità della domanda proposta nei confronti delle Amministrazioni statali, per
difetto di legittimazione passiva, con condanna della querelante al pagamento delle spese
di lite in loro favore”.
La , a sua volta costituendosi con comparsa del 4 gennaio 2024, Controparte_2
eccepì la propria carenza di legittimazione passiva e chiese: “- in via preliminare dichiarare
il difetto di legittimazione passiva della e, per l'effetto, estromettere l'Ente Controparte_2
regionale dal giudizio;
- in subordine dichiarare la domanda inammissibile nei confronti della
, nel merito rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto;
- Controparte_2
condannare controparte alla rifusione delle spese, diritti ed onorari della presente procedura
per aver citato in giudizio un Ente pubblico del tutto estraneo ai fatti di causa ed al petitum”.
Il Pubblico Ministero, ritualmente avvisato, nulla dedusse.
Il e la Controparte_3 Controparte_4
non ci costituirono e furono dichiarati contumaci con ordinanza del 29 gennaio
[...]
2024.
All'udienza del 27 marzo 2024 l'avvocato Raffaele Greco, procuratore speciale di confermò la volontà di querelare di falso le sottoscrizioni delle firme Parte_1
apposte sui documenti controversi.
La causa fu istruita con il raccoglimento dell'interrogatorio formale di e CP_1
e con lo svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio; quindi, all'udienza Parte_2 del 3 dicembre 2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, sostanzialmente conformi a quelle formulate con gli atti introduttivi, è stata introitata a sentenza.
2.- Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti introduttivi.
3.- È legittimato a proporre querela di falso chiunque abbia interesse a contrastare l'efficacia probatoria di un documento munito di fede privilegiata in relazione ad una pretesa che su di esso si fondi.
Nel caso di specie, l'attrice è legittimata a proporre la querela di falso per conseguire la certezza giuridica della falsità delle firme, all'apparenza riferibili a lei e alla madre, di sottoscrizione di documenti nei confronti di coloro che hanno inteso concretamente avvalersene.
Va precisato che il giudizio di querela di falso, tanto in via principale che incidentale,
si connota quale processo a contenuto oggettivo con prevalente funzione di protezione dell'interesse pubblico all'eliminazione di documenti falsi dalla circolazione giuridica;
e che,
ove, come nella specie, la querela di falso sia proposta in via principale, il giudice non è
tenuto al preliminare vaglio, al fine della valutazione dell'ammissibilità della domanda, della rilevanza del documento, come richiede invece l'art. 222 c.p.c., per il caso di querela incidentale, dopo avere prescritto l'interpello della controparte, ma deve, ai soli fini del riscontro della fondatezza o non della querela, controllare che sulla genuinità del documento sia insorta contestazione, che di esso sia stato fatto uso, anche al di fuori di un determinato processo, e che, per il suo contenuto, esso sia suscettibile di costituire mezzo di prova contro l'istante.
Non rende inammissibile la querela di falso proposta in via principale la pendenza di altri giudizi, aventi oggetto diversi, nei quali siano stati prodotti i documenti recanti le firme contestate in questa sede, posto che, per un verso, (alcune del)le firme di sottoscrizione di tali documenti sono state in quei giudizi disconosciute e che, per altro verso, lo scopo della querela di falso in via principale è di rendere dare certezza erga omnes della genuinità delle firme. Ancora, va rammentato che la querela di falso, quale strumento idoneo a ottenere la completa rimozione del valore del documento erga omnes, è ammissibile anche contro una scrittura privata già disconosciuta: in difetto di limitazioni do legge, non può negarsi a una parte di optare per uno strumento per lei più gravoso, ma rivolto al conseguimento di un risultato più ampio e definitivo, quello cioè della completa rimozione del valore del documento con effetti erga omnes e non nei soli riguardi della controparte.
3.- La querela di falso – che ha il fine di togliere ad un atto pubblico o ad una scrittura privata riconosciuta l'idoneità a far fede ed a servire come prova di fatti o rapporti – è
proponibile contro chi possa avvalersi del documento, per fondare su di esso una pretesa giuridica, sia o meno l'autore della falsificazione, e non anche contro coloro che non intendono avvalersene (cfr. già Cass. n. 330/1967, n. 223/1967, n. 2070/1963, n. 3260/1971,
n. 1275/1977). La legittimazione passiva rispetto alla querela di falso deve individuarsi rispetto al rapporto giuridico con riferimento al quale il documento spiega la sua efficacia.
Nel caso di specie, gli enti evocati nel processo – , Parte_3 [...]
Controparte_5 Controparte_6
, ,
[...] Controparte_7
, , Parte_7 Controparte_7 Controparte_2
– Controparte_10 Controparte_4
non sono passivamente legittimati rispetto alla querela proposta da parte attrice, posto che nessuno di essi potrebbe avvalersi dei documenti contestati al fine di reclamare un credito o una pretesa giuridica nei confronti dell'attrice poiché essa stessa assume (a pagina 14
della citazione e pagina 5 e segg. della comparsa conclusionale), che (solo) CP_1
ha ottenuto erogazioni dalla e dalla sulla scorta dei
[...] Controparte_2 Pt_6
contratti di affitto oggetto della querela, ha ottenuto l'autorizzazione della Parte_9
al taglio di alberi in forza di quei contratti di affitto ed ha ottenuto il permesso a
[...]
costruire n. 4/2019 in forza di quei contratti. 3.- Il nominato consulente tecnico d'ufficio ha esaminato le firme in verifica,
considerando pressione, margini, spazio tra le parole e le lettere, scrittura, rigo, livello di sommità e di base, pendenza dello scritto, leggibilità e calibro della scrittura, modello calligrafico, tagli di singole lettere, punti su lettere. Dall'esame grafologico delle firme oggetto di verifica e dal confronto tra le stesse e delle medesime con gli scritti in comparazione (a titolo esemplificativo, carta di identità di , è emerso che le sottoscrizioni Parte_1
oggetto di verifica non sono state apposte da e dalla madre Parte_1 Pt_8
.
[...]
In particolare, l'ausiliario ha osservato che: “Dall'esame e confronto cronologico-
longitudinale delle firme autografe appartenenti alla sig.ra , è emersa una Pt_8
invarianza delle connotazioni grafomotorie tipiche ed immodificabili delle sottoscrizioni in
comparazione: le firme esaminate, nell'ambito della loro variabilità grafica naturale, hanno
manifestato, nel complesso, una notevole omogeneità e compatibilità dei segni, in ordine
alle caratteristiche grafologiche formali e sostanziali, agli automatismi, e alle costanti di
valore riscontrate, che a seguito di analisi e comparazione generale e particolare dei segni
NON SONO RISULTATI INVECE COMUNI a quelle rinvenuti nelle sottoscrizioni in verifica.
Di comune fattura i tracciati prodotti dalla sig.ra nell'arco temporale a nostra Pt_8
disposizione (1998-2016) evidenziano nel tempo ritmi di legatura costanti e segni peculiari.
Le firme comprendono dove forme legate all'interno del nome e del cognome, dove
sequenze raggruppate e forme più legate solo nel cognome. Le iniziali sono
ampie e poco si discostano dal modello calligrafico appreso (rif. rosso). Ductus, poco evoluto
e personalizzato, rallentato dall'accuratezza delle lettere iniziali arrotolate e dal corpo stesso
che presenta forme legate;
la lettera “A” è vergata in un unico gesto che parte dall'interno
dell'ovale, (cfr. rosso), il gesto procede con un inanellamento che talvolta interseca l'ovale
stesso nella formazione della. La seconda parte del tracciato (il cognome) è vergata
con la stessa gestualità caratterizzante: il gesto grafico, presenta forme legate, in dimensione, meno precisione nella parte finale del cognome rispetto alla iniziale, la
quale viene eseguita con un gesto dall'alto verso il basso, dove forma un nodo.
L'inclinazione delle lettere è prevalentemente perpendicolare rispetto al rigo di base (rif.
celeste), la direzione è ascendente. Il movimento lento, che alterna rotondità a rigidità del
tratto (rif.giallo) [nel testo della relazione sono riportate copie immagini delle firme,
diversamente colorate, n.d.e.]. Le e le hanno sempre la tipica forma “a coppa”
ossia con l'apertura verso l'alto e il legamento verso il basso (rif.rosso). In definitiva le
autografe riflettono canoni esecutivi omogenei sia che la composizione abbia avuto luogo
con maggior attenzione o con scarsa cura. Nel confronto tra le verificande e le autografe i
confronti esperiti non hanno evidenziato la localizzazione nelle firme impugnate di aspetti e
caratteristiche ricorrenti nelle firme autografe. Nessuna analogia morfologiche interessa le
sequenze strutturali del nome e del cognome, il confronto tra le firme oggetto di indagine ha
evidenziato dissomiglianze che coinvolgono: - la dinamica scritturale nel suo complesso: le
firme impugnate mostrano legature tra il nome e il cognome, formazione delle lettere e della
loro esecuzione che non sono presenti nelle autografe in verifica, l'alternanza di curvilineità
e di rigidità o di spigolosità di linee che derivano da spinte propulsive costanti presenti nelle
verificande non si riscontrano nelle comparate. Ne deriva un quadro cinetico differente del
quale non vi è conferma in alcuna delle autografe disponibili. -il tratto delle firme in verifica
risulta continuo, contrariamente a quanto osservato nelle firme autografe della sig.ra
dove i ritmi di legatura tra le lettere sono costanti e differenti (come già detto ad Pt_8
esempio : ). Le diverse rigidità del tratto presenti nelle firme in verifica non
sono presenti nei medesimi punti di rigidità o morbidezza delle forme delle autografe. Per
ulteriore chiarezza, richiamando quanto detto nell'analisi di pag.24, la gestualità che sottostà
alla formazione della lettere maiuscola vergata in due modi differenti (ricordiamo in
fig.1b,2b,3b dal basso verso l'altro, nelle comparative dall'alto verso il basso); l'ampiezza
delle lettera maiuscola maggiormente rotonda nelle firme in verifica e più ovalizzata nelle firme autentiche;
nella realizzazione delle e delle che risultano inanellate,
addossate, irregolari, a differenza delle firme certamente autentiche della signora , Pt_8
dove è più evidente l'alternanza di un gesto ove più morbido ove più l'angoloso ma che
mantiene un'ampiezza costante che non ne inficia mai la leggibilità. Pertanto, dal confronto
grafologico verificande / comparative è emerso che: le caratteristiche strutturali e dinamiche
del flusso grafico non sono omogenee tra di loro, le peculiarità generali e di dettaglio sono
risultate incompatibili, le differenze sono sostanziali, si può parlare di INCOMPATIBILITA'
GRAFOMOTORIA. Al termine del confronto grafologico sin qui rappresentato va
complessivamente, evidenziata la divergenza sostanziale dei parametri costitutivi e
qualitativi del grafismo, tra le firme in verifica e le comparative esaminate: diverse sono
risultate, infatti, le spinte vettoriali, l'assetto dinamico- scrittorio, l'iter formativo delle lettere,
i gesti di attacco e le modalità di esecuzione, i rapporti dimensionali, la continuità e la
direzione, la modalità esecutive dei collegamenti e dei singoli grafemi, di tutti i piccoli segni
che costituiscono gesti coattivi di pregnante valore probatorio.”
In definitiva il consulente ha concluso: “Le firme rinvenute sul: a) - contratto di affitto
datato 30 settembre 1997 e registrato presso l di Eboli il giorno 30 Parte_3
settembre 1997 col n. 1739 Serie 3; b) - contratto di affitto di fondo rustico datato 14 marzo
2011 e registrato presso l di Eboli il giorno 25 marzo 2011 al n. 1337 Parte_3
Serie 3; c) - contratto di affitto fondo rustico – proroga termine, datato 10 luglio 2019
registrato telematicamente presso l di Eboli il giorno 31 luglio 2019 col Parte_3
n. 2901 Serie 3T; d) - contratto di affitto di fondo rustico – integrativo e di proroga termine
del 10 luglio 2019 e registrato telematicamente presso l di Eboli il Parte_3
giorno 2 agosto 2019 col n. 2942 Serie 3T, codice identificativo TEM19T00294200BB; con
altissima probabilità prossima alla certezza NON sono state vergate dalla mano della sig.ra
“ Le firme rinvenute sul: a) - contratto di affitto di fondo rustico Parte_1
datato 14 marzo 2011 e registrato presso l di Eboli il giorno 25 marzo Parte_3 2011 al n. 1337 Serie 3; b) - contratto di affitto fondo rustico – proroga termine, datato 10
luglio 2019 registrato telematicamente presso l di Eboli il giorno 31 Parte_3
luglio 2019 col n. 2901 Serie 3T; c) - contratto di affitto di fondo rustico – integrativo e di
proroga termine del 10 luglio 2019 e registrato telematicamente presso l Parte_3
di Eboli il giorno 2 agosto 2019 col n. 2942 Serie 3T, codice identificativo
[...]
TEM19T00294200BB; con altissima probabilità prossima alla certezza NON sono state
vergate dalla mano della sig.ra “ ” (cfr. pagg. 52 e 53 della consulenza Parte_8
tecnica d'ufficio).
Questo giudice non ha motivo di discostarsi dalle conclusioni del suo ausiliare,
immuni da errori logici e procedurali e conformi alla scienza di settore, oltre che non specificamente contestate – quindi neppure confutate – dai convenuti, e le condivide appieno, dovendosi concludere per l'apocrifia delle firme in esame.
4.- In conclusione, va dichiarato che non sono di e di Parte_1 Pt_8
le firma all'apparenza da loro apposte in calce (a) al contratto di affitto datato 30
[...]
settembre 1997 e registrato presso l di Eboli il giorno 30 settembre Parte_3
1997 col n. 1739 Serie 3, (b) al contratto di affitto di fondo rustico datato 14 marzo 2011 e registrato presso l di Eboli il giorno 25 marzo 2011 al n. 1337 Serie 3, Parte_3
(c) al contratto di affitto fondo rustico – proroga termine, datato 10 luglio 2019 registrato telematicamente presso l di Eboli il giorno 31 luglio 2019 col n. 2901 Parte_3
Serie 3T, codice identificativo n. TEM19T002901000SJ, e (d) al contratto di affitto di fondo rustico – integrativo e di proroga termine del 10 luglio 2019 e registrato telematicamente presso l di Eboli il giorno 2 agosto 2019 col n. 2942 Serie 3T, codice Parte_3
identificativo TEM19T00294200BB.
5.- A norma del secondo comma dell'art. 226 c.p.c., vanno impartite le disposizioni di cui all'art. 537 c.p.p., sicché deve ordinarsi la cancellazione dei documenti, attraverso la dichiarazione, in calce o a margine, che le firme di sottoscrizione dei richiamati documenti non appartengono ad e ad . Parte_1 Parte_8
6.- Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'attrice nei rapporti con l , l Parte_3 Controparte_5
il , l
[...] Controparte_6 [...]
, il Controparte_7 Parte_7
e la , e a carico dei convenuti
[...] Controparte_2
e nei rapporti con l'attrice. Nulla compete al Controparte_1 Parte_2 [...]
ed alla Controparte_3 Controparte_4
contumaci.
Dette spese, considerando il valore della controversia (indeterminabile, giacché
connaturato sia allo scopo del giudizio – che è quello di eliminare la verità del documento,
anche al di là dell'utilizzo nella controversia in cui la querela è incidentalmente insorta – sia alle possibili implicazioni, al di fuori del processo, dell'accertamento della falsità), le questioni discusse, l'attività professionale effettivamente svolta e le vigenti tariffe forensi,
vanno così liquidate: quanto all , all' Parte_3 Controparte_5
al , all'
[...] Controparte_6 [...]
e al Controparte_7 [...]
, cumulativamente difese Parte_7
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, in € 500,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed € 900,00 per la fase conclusionale;
quanto alla , in € 500,00 per la fase di studio, € 400,00 Controparte_2
per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed € 1.000,00 per la fase conclusionale;
quanto all'attrice in € 163,10 per esborsi (superflue Parte_1
quelle di notifica agli enti non legittimati), € 600,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed € 1.200,00 per la fase conclusionale.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vanno definitivamente poste a carico di e in applicazione delle regole della soccombenza e della causalità CP_11 Parte_2
dell'esborso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, così
provvede:
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' , dell' Parte_3 [...]
del Controparte_5 Controparte_5 Controparte_6
, dell'
[...] Controparte_7
, del ,
[...] Parte_7 Controparte_7
, della , del e
[...] Controparte_2 Controparte_3
della Controparte_4
2) condanna l'attrice a pagare all , all' Parte_1 Parte_3 [...]
al Controparte_5 [...]
, all' Controparte_6 Controparte_7
ed al
[...] Parte_7
le spese del giudizio, che liquida in € 500,00 per la fase di studio, €
[...]
400,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed €
900,00 per la fase conclusionale, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% di quei compensi, IVA e CPA come dovuti per legge;
3) condanna l'attrice a pagare alla le spese del Parte_1 Controparte_2
giudizio, che liquida in € 500,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva,
€ 1.000,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed € 1.000,00 per la fase conclusionale, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% di quei compensi, IVA e CPA come dovuti per legge;
4) dichiara la falsità delle firme all'apparenza di e di Parte_1 Parte_8
apposte in calce (a) al contratto di affitto datato 30 settembre 1997 e registrato presso l di Eboli il giorno 30 settembre 1997 col n. 1739 Serie 3, (b) al Parte_3
contratto di affitto di fondo rustico datato 14 marzo 2011 e registrato presso l
[...]
di Eboli il giorno 25 marzo 2011 al n. 1337 Serie 3, (c) al contratto di Parte_3
affitto fondo rustico – proroga termine, datato 10 luglio 2019 registrato telematicamente presso l di Eboli il giorno 31 luglio 2019 col n. Parte_3
2901 Serie 3T, codice identificativo n. TEM19T002901000SJ, e (d) al contratto di affitto di fondo rustico – integrativo e di proroga termine del 10 luglio 2019 e registrato telematicamente presso l di Eboli il giorno 2 agosto 2019 col n. Parte_3
2942 Serie 3T, codice identificativo TEM19T00294200BB;
5) ordina la cancellazione dei documenti di cui al punto 4), mediante annotazione, in calce o in margine, che le firme di sottoscrizione non appartengono ad Parte_1
ad ;
[...] Parte_8
6) condanna i convenuti e a pagare all'attrice CP_11 Parte_2 Parte_1
le spese del giudizio, che liquida in € 163,10 per esborsi, € 600,00 per la
[...]
fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed € 1.200,00 per la fase conclusionale, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% di quei compensi, IVA e CPA come dovuti per legge;
7) pone definitivamente a carico dei convenuti e le spese CP_1 Parte_2
della consulenza tecnica d'ufficio;
8) manda alla cancelleria per le annotazioni e gli adempimenti di rito.
Salerno, 12 dicembre 2025.
Il giudice
AN LU
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice AN LU, ha deliberato di pronunziare la seguente
SENTENZA
nel processo civile iscritto al n. 7204/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi,
rimesso in decisione all'udienza del 3 dicembre 2025 e pendente
TRA
nata l'[...] a [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, per procura speciale in calce all'atto di citazione, dall'avvocato
CA RE (C.F. ) e dall'avvocato Raffaele Greco (C.F. C.F._2
), presso il cui studio elettivamente domiciliano in Salerno, Via Gian C.F._3
Vincenzo Quaranta n. 5,
-attrice-
E
nato il [...] a [...] (C.F. ), e Controparte_1 C.F._4
nata il 27 giugno marzo 1961 a Salerno (C.F. , Parte_2 C.F._5
rappresentati e difesi, per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avvocato Antonio Melucci (C.F. ) e dall'avvocato C.F._6
SE RO (C.F. , elettivamente domiciliati presso lo studio C.F._7
del primo in Eboli, alla via Giacomo Matteotti, 6;
(C.F. ), Parte_3 P.IVA_1 [...]
(C.F. , Parte_4 P.IVA_2 [...] (C.F. ), Parte_5 P.IVA_3 Parte_6
(C.F. ) e
[...] P.IVA_4 [...]
(c.f. ), in persona dei rispettivi legali Parte_7 P.IVA_5
rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
di Salerno (C.F. ), presso il cui studio elettivamente domiciliano, in Salerno, P.IVA_6
al Corso Vittorio Emanuele, 58;
in persona del Presidente in carica (C.F. ), Controparte_2 P.IVA_7
rappresentata e difesa, per procura generale alle liti rogata dal dott. Persona_1
notaio in Ischia, il 14 marzo 2018, rep. n. 33646 e racc. n. 15752, dall'avvocato Maria Laura
NS (C.F. ), con la quale elettivamente domicilia in Salerno, C.F._8
via Abella Salernitana n. 3,
-convenuti-
NONCHÉ
, in persona del Sindaco pro tempore (C.F. Controparte_3
), P.IVA_8
in persona del legale rappresentante Controparte_4
pro tempore (C.F. ), P.IVA_9
-convenuti-
E
il Pubblico Ministero
-parte necessaria-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
1.- Con citazione notificata tra il 10 ottobre e il 6 novembre 2023, Parte_1
evocò in giudizio dinanzi a questo Tribunale l , l' Parte_3 [...]
il , Controparte_5 Controparte_6
l , la Controparte_7
, il e la Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 proponendo in via principale querela di falso avverso il contratto di
[...]
affitto del 30 settembre 1997 registrato in pari data presso l di Eboli Parte_3
col n. 1739 Serie 3, il contratto di affitto di fondo rustico del 14 marzo 2011 registrato presso l di Eboli il 25 marzo 2011 al n. 1337 Serie 3, il contratto di affitto fondo Parte_3
rustico – proroga termine del 10 luglio 2019 registrato telematicamente presso l
[...]
di Eboli il 31 luglio 2019 col n. 2901 Serie 3T, codice identificativo n. Parte_3
TEM19T002901000SJ, e il contratto di affitto di fondo rustico – integrativo e di proroga termine del 10 luglio 2019 registrato telematicamente presso l di Eboli Parte_3
il 2 agosto 2019 col n. 2942 Serie 3T, codice identificativo TEM19T00294200BB. L'attrice,
lamentata la falsità delle sottoscrizioni all'apparenza sue e della defunta madre Pt_8
, chiese disporre il sequestro dei documenti originali e accertarne e dichiararne la
[...]
falsità e l'inefficacia, lamentando che aveva da sempre gestito Controparte_1
unilateralmente il patrimonio ereditato, omettendo di fornirle qualsiasi rendiconto e tenendola all'oscuro di ogni iniziativa, tra cui l'esecuzione di opere sui beni comuni,
demolizioni di fabbricati, nonché l'accesso a finanziamenti e sovvenzioni regionali, statali e comunitari. Precisò che: “a) la documentazione pervenuta da on p.e.c. del 4 aprile Pt_6
2023m, in particolare il prospetto riepilogativo trasmesso prova che, sulla scorta dei contratti
di affitto oggetto della presente querela di falso, il sig. ha percepito di Controparte_1
erogazioni, a vario titolo, dall'annualità 2006 e almeno fino al 2022 per complessivi Euro
297.190,67…; b) la documentazione trasmessa dalla estimonia Parte_9
che il sig. dichiaratosi indebitamente affittuario di immobili comuni, ha Controparte_1
goduto di un'autorizzazione al taglio di un bosco ceduto nel Comune di CP_3
ubicato su un fondo in comproprietà con l'attrice. Indi, ha determinato
[...]
un'alterazione dello stato dei luoghi avvantaggiandosi economicamente dello sfruttamento
del fondo;
c) col Permesso di Costruire n. 4/2019 rilasciato il 27 giugno 2019 a favore del
sig. (dichiaratosi affittuario) è stato indebitamente autorizzato – senza Controparte_1
alcun preventivo atto di assenso dell'attrice – l'intervento di “ristrutturazione edilizia del fabbricato sito in alla loc. Volpino, da adibire ad osservatorio CP_3 CP_3
astronomico al foglio n. 19, p.lla n. 31” Il bene in comproprietà con la sig.ra Parte_1
stato oggetto di una illecita demolizione di un fabbricato preesistente, una chiara
[...]
alterazione della consistenza del cespit. Il tutto fondato su un titolo edificatorio ottenuto
avvalendosi di contratti di affitto recanti sottoscrizioni apocrife;
d) come si apprende dal
posticcio cartello affisso al cantiere di cui ai lavori assentiti col P.C. n. 4/2019, l'intervento
edificatorio sembrerebbe cofinanziato per l'importo di circa Euro 71.000,00, con risorse del
bando pubblico finanziato con Fondi P.S.R. 2014 – 2020 Misura n. 19 – Leader CP_2
Sottomisura 19.2. e di cui avrebbe beneficiato direttamente il sig. … Controparte_1
Anche in questo caso, sula scorta di documentazione affetta da palese falsità il sig. CP_1
ha goduto di un indebito vantaggio economico”. L'attrice, in conclusione, chiese: “accertare
e dichiarare la falsità e l'inefficacia, sul piano probatorio, previa esibizione degli originali
giacenti presso l ovvero presso il Controparte_8
Comune di , ovvero presso la sede di , ovvero Controparte_3 Controparte_2
presso la sede di A.G.E.A., ovvero presso la sede del G.A.L. I SENTIERI DEL
[...]
e, occorrendo, disponendo il sequestro degli originali, dei seguenti atti: a) Controparte_9
contratto di affitto datato 30 settembre 1997 e registrato presso l di Parte_3
Eboli il giorno 30 settembre 1997 col n. 1739 Serie 3 e, specificamente, della firma riferita
alla sig.ra Per l'effetto dichiarare la non riconducibilità alla sig.ra Parte_1
delle dichiarazioni di volontà e di scienza ivi contenute;
b) contratto di Parte_1
affitto di fondo rustico datato 14 marzo 2011 e registrato presso l di Parte_3
Eboli il giorno 25 marzo 2011 al n. 1337 Serie 3 e, specificamente, delle tre firme riferite alla
sig.ra nonché delle tre firme riferite alla sig.ra . Per Parte_1 Parte_8
l'effetto dichiarare la non riconducibilità alle sigg.re e Parte_1 Parte_8
delle dichiarazioni di volontà e di scienza ivi contenute;
c) contratto di affitto fondo rustico –
proroga termine, datato 10 luglio 2019 registrato telematicamente presso l Parte_3
di Eboli il giorno 31 luglio 2019 col n. 2901 Serie 3T, codice identificativo n.
[...] e, specificamente, alla firma riferita alla sig.ra CodiceFiscale_9 Parte_1
nonché della firma riferita alla sig.ra . Per l'effetto dichiarare la non Parte_8
riconducibilità alle sigg.re delle dichiarazioni di volontà Parte_1 Parte_8
e di scienza ivi contenute;
d) contratto di affitto di fondo rustico – integrativo e di proroga
termine del 10 luglio 2019 e registrato telematicamente presso l di Parte_3
Eboli il giorno 2 agosto 2019 col n. 2942 Serie 3T, codice identificativo TEM19T00294200BB
- e, specificamente, alla firma riferita alla sig.ra onché della firma riferita Parte_1
alla sig.ra . Per l'effetto dichiarare la non riconducibilità alle sigg.re Parte_8 Parte_1
e delle dichiarazioni di volontà e di scienza ivi contenute. Per
[...] Parte_8
l'effetto, piaccia adottare i provvedimenti previsti dall'art. 226 c.p.c., incluso l'ordine di
cancellazione delle sottoscrizioni riferite alle sigg.re e Parte_1 Parte_8
dagli atti oggetto della presente querela di falso. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed
onorario di giudizio”.
e costituendosi il 15 gennaio 2024, eccepirono CP_1 Parte_2
l'inammissibilità della querela proposta in via principale, per non essere stata contestata e,
al contrario, per essere stata tacitamente riconosciuta da la Parte_1
sottoscrizione del contratto di affitto del 30 settembre 1970 nel giudizio di divisione testamentaria contrassegnato dal numero di ruolo 8921/2021 tutt'ora pendente dinanzi a questo tribunale. Dedotta la carenza d'interesse dell'attrice, giacché con l'atto d'obbligo redatto per notar del 31 ottobre 2001, registrato in Eboli il 12 novembre Persona_2
2001, tutti i germani e la madre avevano costituito il vincolo di CP_1 Parte_8
destinazione per scopi agrituristici sugli immobili di loro proprietà, contestualmente ratificando le attività poste in essere da ivi comprese quelle relative ai Controparte_1
benefici e contributi richiesti sulla base dei contratti sottoscritti, e contestata la fondatezza delle avverse domande, i convenuti chiesero: “In via preliminare, accertare per tutti i motivi
innanzi esposte l'inammissibilità della querela di falso. In via principale, nel merito, rigettare,
in ragione delle superiori eccezioni e deduzioni, la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto. Con condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori
antistatari”.
L' , l Parte_3 Controparte_5
il , l Controparte_6 Controparte_7
sovranità e il
[...] Parte_7 [...]
si costituirono con comparsa dell'11 gennaio 2011, Parte_7
argomentando della propria estraneità ai fatti di causa e chiesero: “Dichiarare
l'inammissibilità della domanda proposta nei confronti delle Amministrazioni statali, per
difetto di legittimazione passiva, con condanna della querelante al pagamento delle spese
di lite in loro favore”.
La , a sua volta costituendosi con comparsa del 4 gennaio 2024, Controparte_2
eccepì la propria carenza di legittimazione passiva e chiese: “- in via preliminare dichiarare
il difetto di legittimazione passiva della e, per l'effetto, estromettere l'Ente Controparte_2
regionale dal giudizio;
- in subordine dichiarare la domanda inammissibile nei confronti della
, nel merito rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto;
- Controparte_2
condannare controparte alla rifusione delle spese, diritti ed onorari della presente procedura
per aver citato in giudizio un Ente pubblico del tutto estraneo ai fatti di causa ed al petitum”.
Il Pubblico Ministero, ritualmente avvisato, nulla dedusse.
Il e la Controparte_3 Controparte_4
non ci costituirono e furono dichiarati contumaci con ordinanza del 29 gennaio
[...]
2024.
All'udienza del 27 marzo 2024 l'avvocato Raffaele Greco, procuratore speciale di confermò la volontà di querelare di falso le sottoscrizioni delle firme Parte_1
apposte sui documenti controversi.
La causa fu istruita con il raccoglimento dell'interrogatorio formale di e CP_1
e con lo svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio; quindi, all'udienza Parte_2 del 3 dicembre 2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, sostanzialmente conformi a quelle formulate con gli atti introduttivi, è stata introitata a sentenza.
2.- Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti introduttivi.
3.- È legittimato a proporre querela di falso chiunque abbia interesse a contrastare l'efficacia probatoria di un documento munito di fede privilegiata in relazione ad una pretesa che su di esso si fondi.
Nel caso di specie, l'attrice è legittimata a proporre la querela di falso per conseguire la certezza giuridica della falsità delle firme, all'apparenza riferibili a lei e alla madre, di sottoscrizione di documenti nei confronti di coloro che hanno inteso concretamente avvalersene.
Va precisato che il giudizio di querela di falso, tanto in via principale che incidentale,
si connota quale processo a contenuto oggettivo con prevalente funzione di protezione dell'interesse pubblico all'eliminazione di documenti falsi dalla circolazione giuridica;
e che,
ove, come nella specie, la querela di falso sia proposta in via principale, il giudice non è
tenuto al preliminare vaglio, al fine della valutazione dell'ammissibilità della domanda, della rilevanza del documento, come richiede invece l'art. 222 c.p.c., per il caso di querela incidentale, dopo avere prescritto l'interpello della controparte, ma deve, ai soli fini del riscontro della fondatezza o non della querela, controllare che sulla genuinità del documento sia insorta contestazione, che di esso sia stato fatto uso, anche al di fuori di un determinato processo, e che, per il suo contenuto, esso sia suscettibile di costituire mezzo di prova contro l'istante.
Non rende inammissibile la querela di falso proposta in via principale la pendenza di altri giudizi, aventi oggetto diversi, nei quali siano stati prodotti i documenti recanti le firme contestate in questa sede, posto che, per un verso, (alcune del)le firme di sottoscrizione di tali documenti sono state in quei giudizi disconosciute e che, per altro verso, lo scopo della querela di falso in via principale è di rendere dare certezza erga omnes della genuinità delle firme. Ancora, va rammentato che la querela di falso, quale strumento idoneo a ottenere la completa rimozione del valore del documento erga omnes, è ammissibile anche contro una scrittura privata già disconosciuta: in difetto di limitazioni do legge, non può negarsi a una parte di optare per uno strumento per lei più gravoso, ma rivolto al conseguimento di un risultato più ampio e definitivo, quello cioè della completa rimozione del valore del documento con effetti erga omnes e non nei soli riguardi della controparte.
3.- La querela di falso – che ha il fine di togliere ad un atto pubblico o ad una scrittura privata riconosciuta l'idoneità a far fede ed a servire come prova di fatti o rapporti – è
proponibile contro chi possa avvalersi del documento, per fondare su di esso una pretesa giuridica, sia o meno l'autore della falsificazione, e non anche contro coloro che non intendono avvalersene (cfr. già Cass. n. 330/1967, n. 223/1967, n. 2070/1963, n. 3260/1971,
n. 1275/1977). La legittimazione passiva rispetto alla querela di falso deve individuarsi rispetto al rapporto giuridico con riferimento al quale il documento spiega la sua efficacia.
Nel caso di specie, gli enti evocati nel processo – , Parte_3 [...]
Controparte_5 Controparte_6
, ,
[...] Controparte_7
, , Parte_7 Controparte_7 Controparte_2
– Controparte_10 Controparte_4
non sono passivamente legittimati rispetto alla querela proposta da parte attrice, posto che nessuno di essi potrebbe avvalersi dei documenti contestati al fine di reclamare un credito o una pretesa giuridica nei confronti dell'attrice poiché essa stessa assume (a pagina 14
della citazione e pagina 5 e segg. della comparsa conclusionale), che (solo) CP_1
ha ottenuto erogazioni dalla e dalla sulla scorta dei
[...] Controparte_2 Pt_6
contratti di affitto oggetto della querela, ha ottenuto l'autorizzazione della Parte_9
al taglio di alberi in forza di quei contratti di affitto ed ha ottenuto il permesso a
[...]
costruire n. 4/2019 in forza di quei contratti. 3.- Il nominato consulente tecnico d'ufficio ha esaminato le firme in verifica,
considerando pressione, margini, spazio tra le parole e le lettere, scrittura, rigo, livello di sommità e di base, pendenza dello scritto, leggibilità e calibro della scrittura, modello calligrafico, tagli di singole lettere, punti su lettere. Dall'esame grafologico delle firme oggetto di verifica e dal confronto tra le stesse e delle medesime con gli scritti in comparazione (a titolo esemplificativo, carta di identità di , è emerso che le sottoscrizioni Parte_1
oggetto di verifica non sono state apposte da e dalla madre Parte_1 Pt_8
.
[...]
In particolare, l'ausiliario ha osservato che: “Dall'esame e confronto cronologico-
longitudinale delle firme autografe appartenenti alla sig.ra , è emersa una Pt_8
invarianza delle connotazioni grafomotorie tipiche ed immodificabili delle sottoscrizioni in
comparazione: le firme esaminate, nell'ambito della loro variabilità grafica naturale, hanno
manifestato, nel complesso, una notevole omogeneità e compatibilità dei segni, in ordine
alle caratteristiche grafologiche formali e sostanziali, agli automatismi, e alle costanti di
valore riscontrate, che a seguito di analisi e comparazione generale e particolare dei segni
NON SONO RISULTATI INVECE COMUNI a quelle rinvenuti nelle sottoscrizioni in verifica.
Di comune fattura i tracciati prodotti dalla sig.ra nell'arco temporale a nostra Pt_8
disposizione (1998-2016) evidenziano nel tempo ritmi di legatura costanti e segni peculiari.
Le firme comprendono dove forme legate all'interno del nome e del cognome, dove
sequenze raggruppate
ampie e poco si discostano dal modello calligrafico appreso (rif. rosso). Ductus, poco evoluto
e personalizzato, rallentato dall'accuratezza delle lettere iniziali arrotolate e dal corpo stesso
che presenta forme legate;
la lettera “A” è vergata in un unico gesto che parte dall'interno
dell'ovale, (cfr. rosso), il gesto procede con un inanellamento che talvolta interseca l'ovale
stesso nella formazione della
con la stessa gestualità caratterizzante: il gesto grafico, presenta forme legate, in dimensione, meno precisione nella parte finale del cognome rispetto alla
quale viene eseguita con un gesto dall'alto verso il basso, dove forma un nodo.
L'inclinazione delle lettere è prevalentemente perpendicolare rispetto al rigo di base (rif.
celeste), la direzione è ascendente. Il movimento lento, che alterna rotondità a rigidità del
tratto (rif.giallo) [nel testo della relazione sono riportate copie immagini delle firme,
diversamente colorate, n.d.e.]. Le
ossia con l'apertura verso l'alto e il legamento verso il basso (rif.rosso). In definitiva le
autografe riflettono canoni esecutivi omogenei sia che la composizione abbia avuto luogo
con maggior attenzione o con scarsa cura. Nel confronto tra le verificande e le autografe i
confronti esperiti non hanno evidenziato la localizzazione nelle firme impugnate di aspetti e
caratteristiche ricorrenti nelle firme autografe. Nessuna analogia morfologiche interessa le
sequenze strutturali del nome e del cognome, il confronto tra le firme oggetto di indagine ha
evidenziato dissomiglianze che coinvolgono: - la dinamica scritturale nel suo complesso: le
firme impugnate mostrano legature tra il nome e il cognome, formazione delle lettere e della
loro esecuzione che non sono presenti nelle autografe in verifica, l'alternanza di curvilineità
e di rigidità o di spigolosità di linee che derivano da spinte propulsive costanti presenti nelle
verificande non si riscontrano nelle comparate. Ne deriva un quadro cinetico differente del
quale non vi è conferma in alcuna delle autografe disponibili. -il tratto delle firme in verifica
risulta continuo, contrariamente a quanto osservato nelle firme autografe della sig.ra
dove i ritmi di legatura tra le lettere sono costanti e differenti (come già detto ad Pt_8
esempio :
sono presenti nei medesimi punti di rigidità o morbidezza delle forme delle autografe. Per
ulteriore chiarezza, richiamando quanto detto nell'analisi di pag.24, la gestualità che sottostà
alla formazione della lettere maiuscola
fig.1b,2b,3b dal basso verso l'altro, nelle comparative dall'alto verso il basso); l'ampiezza
delle lettera maiuscola maggiormente rotonda nelle firme in verifica e più ovalizzata nelle firme autentiche;
nella realizzazione delle
addossate, irregolari, a differenza delle firme certamente autentiche della signora , Pt_8
dove è più evidente l'alternanza di un gesto ove più morbido ove più l'angoloso ma che
mantiene un'ampiezza costante che non ne inficia mai la leggibilità. Pertanto, dal confronto
grafologico verificande / comparative è emerso che: le caratteristiche strutturali e dinamiche
del flusso grafico non sono omogenee tra di loro, le peculiarità generali e di dettaglio sono
risultate incompatibili, le differenze sono sostanziali, si può parlare di INCOMPATIBILITA'
GRAFOMOTORIA. Al termine del confronto grafologico sin qui rappresentato va
complessivamente, evidenziata la divergenza sostanziale dei parametri costitutivi e
qualitativi del grafismo, tra le firme in verifica e le comparative esaminate: diverse sono
risultate, infatti, le spinte vettoriali, l'assetto dinamico- scrittorio, l'iter formativo delle lettere,
i gesti di attacco e le modalità di esecuzione, i rapporti dimensionali, la continuità e la
direzione, la modalità esecutive dei collegamenti e dei singoli grafemi, di tutti i piccoli segni
che costituiscono gesti coattivi di pregnante valore probatorio.”
In definitiva il consulente ha concluso: “Le firme rinvenute sul: a) - contratto di affitto
datato 30 settembre 1997 e registrato presso l di Eboli il giorno 30 Parte_3
settembre 1997 col n. 1739 Serie 3; b) - contratto di affitto di fondo rustico datato 14 marzo
2011 e registrato presso l di Eboli il giorno 25 marzo 2011 al n. 1337 Parte_3
Serie 3; c) - contratto di affitto fondo rustico – proroga termine, datato 10 luglio 2019
registrato telematicamente presso l di Eboli il giorno 31 luglio 2019 col Parte_3
n. 2901 Serie 3T; d) - contratto di affitto di fondo rustico – integrativo e di proroga termine
del 10 luglio 2019 e registrato telematicamente presso l di Eboli il Parte_3
giorno 2 agosto 2019 col n. 2942 Serie 3T, codice identificativo TEM19T00294200BB; con
altissima probabilità prossima alla certezza NON sono state vergate dalla mano della sig.ra
“ Le firme rinvenute sul: a) - contratto di affitto di fondo rustico Parte_1
datato 14 marzo 2011 e registrato presso l di Eboli il giorno 25 marzo Parte_3 2011 al n. 1337 Serie 3; b) - contratto di affitto fondo rustico – proroga termine, datato 10
luglio 2019 registrato telematicamente presso l di Eboli il giorno 31 Parte_3
luglio 2019 col n. 2901 Serie 3T; c) - contratto di affitto di fondo rustico – integrativo e di
proroga termine del 10 luglio 2019 e registrato telematicamente presso l Parte_3
di Eboli il giorno 2 agosto 2019 col n. 2942 Serie 3T, codice identificativo
[...]
TEM19T00294200BB; con altissima probabilità prossima alla certezza NON sono state
vergate dalla mano della sig.ra “ ” (cfr. pagg. 52 e 53 della consulenza Parte_8
tecnica d'ufficio).
Questo giudice non ha motivo di discostarsi dalle conclusioni del suo ausiliare,
immuni da errori logici e procedurali e conformi alla scienza di settore, oltre che non specificamente contestate – quindi neppure confutate – dai convenuti, e le condivide appieno, dovendosi concludere per l'apocrifia delle firme in esame.
4.- In conclusione, va dichiarato che non sono di e di Parte_1 Pt_8
le firma all'apparenza da loro apposte in calce (a) al contratto di affitto datato 30
[...]
settembre 1997 e registrato presso l di Eboli il giorno 30 settembre Parte_3
1997 col n. 1739 Serie 3, (b) al contratto di affitto di fondo rustico datato 14 marzo 2011 e registrato presso l di Eboli il giorno 25 marzo 2011 al n. 1337 Serie 3, Parte_3
(c) al contratto di affitto fondo rustico – proroga termine, datato 10 luglio 2019 registrato telematicamente presso l di Eboli il giorno 31 luglio 2019 col n. 2901 Parte_3
Serie 3T, codice identificativo n. TEM19T002901000SJ, e (d) al contratto di affitto di fondo rustico – integrativo e di proroga termine del 10 luglio 2019 e registrato telematicamente presso l di Eboli il giorno 2 agosto 2019 col n. 2942 Serie 3T, codice Parte_3
identificativo TEM19T00294200BB.
5.- A norma del secondo comma dell'art. 226 c.p.c., vanno impartite le disposizioni di cui all'art. 537 c.p.p., sicché deve ordinarsi la cancellazione dei documenti, attraverso la dichiarazione, in calce o a margine, che le firme di sottoscrizione dei richiamati documenti non appartengono ad e ad . Parte_1 Parte_8
6.- Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'attrice nei rapporti con l , l Parte_3 Controparte_5
il , l
[...] Controparte_6 [...]
, il Controparte_7 Parte_7
e la , e a carico dei convenuti
[...] Controparte_2
e nei rapporti con l'attrice. Nulla compete al Controparte_1 Parte_2 [...]
ed alla Controparte_3 Controparte_4
contumaci.
Dette spese, considerando il valore della controversia (indeterminabile, giacché
connaturato sia allo scopo del giudizio – che è quello di eliminare la verità del documento,
anche al di là dell'utilizzo nella controversia in cui la querela è incidentalmente insorta – sia alle possibili implicazioni, al di fuori del processo, dell'accertamento della falsità), le questioni discusse, l'attività professionale effettivamente svolta e le vigenti tariffe forensi,
vanno così liquidate: quanto all , all' Parte_3 Controparte_5
al , all'
[...] Controparte_6 [...]
e al Controparte_7 [...]
, cumulativamente difese Parte_7
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, in € 500,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed € 900,00 per la fase conclusionale;
quanto alla , in € 500,00 per la fase di studio, € 400,00 Controparte_2
per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed € 1.000,00 per la fase conclusionale;
quanto all'attrice in € 163,10 per esborsi (superflue Parte_1
quelle di notifica agli enti non legittimati), € 600,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed € 1.200,00 per la fase conclusionale.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vanno definitivamente poste a carico di e in applicazione delle regole della soccombenza e della causalità CP_11 Parte_2
dell'esborso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, così
provvede:
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' , dell' Parte_3 [...]
del Controparte_5 Controparte_5 Controparte_6
, dell'
[...] Controparte_7
, del ,
[...] Parte_7 Controparte_7
, della , del e
[...] Controparte_2 Controparte_3
della Controparte_4
2) condanna l'attrice a pagare all , all' Parte_1 Parte_3 [...]
al Controparte_5 [...]
, all' Controparte_6 Controparte_7
ed al
[...] Parte_7
le spese del giudizio, che liquida in € 500,00 per la fase di studio, €
[...]
400,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed €
900,00 per la fase conclusionale, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% di quei compensi, IVA e CPA come dovuti per legge;
3) condanna l'attrice a pagare alla le spese del Parte_1 Controparte_2
giudizio, che liquida in € 500,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva,
€ 1.000,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed € 1.000,00 per la fase conclusionale, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% di quei compensi, IVA e CPA come dovuti per legge;
4) dichiara la falsità delle firme all'apparenza di e di Parte_1 Parte_8
apposte in calce (a) al contratto di affitto datato 30 settembre 1997 e registrato presso l di Eboli il giorno 30 settembre 1997 col n. 1739 Serie 3, (b) al Parte_3
contratto di affitto di fondo rustico datato 14 marzo 2011 e registrato presso l
[...]
di Eboli il giorno 25 marzo 2011 al n. 1337 Serie 3, (c) al contratto di Parte_3
affitto fondo rustico – proroga termine, datato 10 luglio 2019 registrato telematicamente presso l di Eboli il giorno 31 luglio 2019 col n. Parte_3
2901 Serie 3T, codice identificativo n. TEM19T002901000SJ, e (d) al contratto di affitto di fondo rustico – integrativo e di proroga termine del 10 luglio 2019 e registrato telematicamente presso l di Eboli il giorno 2 agosto 2019 col n. Parte_3
2942 Serie 3T, codice identificativo TEM19T00294200BB;
5) ordina la cancellazione dei documenti di cui al punto 4), mediante annotazione, in calce o in margine, che le firme di sottoscrizione non appartengono ad Parte_1
ad ;
[...] Parte_8
6) condanna i convenuti e a pagare all'attrice CP_11 Parte_2 Parte_1
le spese del giudizio, che liquida in € 163,10 per esborsi, € 600,00 per la
[...]
fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed € 1.200,00 per la fase conclusionale, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% di quei compensi, IVA e CPA come dovuti per legge;
7) pone definitivamente a carico dei convenuti e le spese CP_1 Parte_2
della consulenza tecnica d'ufficio;
8) manda alla cancelleria per le annotazioni e gli adempimenti di rito.
Salerno, 12 dicembre 2025.
Il giudice
AN LU