Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 13/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2110/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Antonella Dragotto Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 2110/2022, in materia di separazione giudiziale, promosso da:
(C.F. ), nato a [...], il [...], con l'Avv. _1 C.F._1
Pamela Lanfranchi
- ricorrente -
contro
(C.F. ), nata a [...], il [...], con l'Avv. _1 C.F._2
Bianca Innocenti
- resistente -
Intervento del Pubblico Ministero in data 28.11.2022.
Conclusioni del ricorrente: “piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: nel merito: 1) Accertato e dichiarato che i coniugi vivono separati ormai da tempo e che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile, pronunciare la separazione dei coniugi
1
moglie, SI.ra per i suoi comportamenti contrari ai doveri nascenti dal _1
matrimonio ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c. 3) Affidare la figlia minore in via Persona_1
condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento presso il padre nell'attuale abitazione familiare e con facoltà per la madre di vederla e frequentarla secondo le modalità meglio viste e ritenute. 4)
Assegnare la casa familiare, sita in Novi Ligure (AL), Via Mazzini n. 130, di cui i coniugi sono comproprietari al 50%, con le relative pertinenze e con quanto l'arreda e correda al SI.
. 5) Porre a carico della SI.ra quale contributo al mantenimento, alla _1 _1 crescita ed all'istruzione della figlia la somma mensile di € 300,00 con decorrenza Persona_1
dalla data del deposito del ricorso per separazione, da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese, somma questa da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo le variazioni degli indici
ISTAT, oltre al 50% di tutte le spese straordinarie, scolastiche, ricreative e sanitarie, non coperte dal S.S.N., secondo le disposizioni di cui al vigente Protocollo del Tribunale di Alessandria. Il tutto disponendo che tale importo sia corrisposto dalla SI.ra al SI. fino al _1 _1 termine dei regolari studi della figlia e/o fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa, e comunque permanendo una stabile convivenza con il padre. 6) Disporre che l'attribuzione e percezione dell'assegno unico universale erogato dall' avvenga a favore del padre nella CP_2
misura del 100%. 7) Dichiarare che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che non sussistono i presupposti per stabilire a carico di nessuno dei due coniugi un contributo al mantenimento dell'altro. 8) Disporre da parte dei Servizi Sociali competenti per territorio la prosecuzione di un monitoraggio psico-educativo del nucleo familiare con sostegno psico- educativo materno, come da relazione dei Servizi medesimi datata 08/04/2024. In ogni caso: 9)
Con vittoria di spese e competenze legali di causa, oltre rimborso del 15% delle spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, ed oltre CPA e IVA come per legge”.
Conclusioni della resistente: “piaccia al Tribunale Ill.mo, pronunciare la separazione coniugale tra i coniugi e , con addebito al marito. Rigettare qualunque _1 _1
pronuncia di addebito ex adverso richiesta nei propri confronti. - Voglia altresì il Tribunale disporre che la figlia minore venga affidata in via condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1
collocazione prevalente e anagrafica presso la madre ed assegnazione a quest'ultima della casa coniugale. - In mero subordine nella denegata e non creduta ipotesi che non sia prevista la collocazione presso la madre disporre un ampliamento del regime di visita che tuteli il rapporto madre e figlia e che preveda almeno due pernottamenti alla settimana e il weekend alternato dal venerdì dopo l'asilo al lunedì mattina con accompagnamento all'asilo. - Voglia conseguentemente il Tribunale porre a carico del sig. l'obbligo di concorrere al mantenimento _1
2 della figlia minore tramite la corresponsione di un assegno di euro 250,00 /mese, oltre ISTAT annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie, individuate come da Protocollo in vigore presso codesto Tribunale. - Voglia inoltre prevedere un regime di visita con il padre due giorni infrasettimanali con pernotto e weekend alternati;
- Oltre ad un periodo di due settimane durante le ferie estive di ogni anno, che potranno anche essere consecutive. Principali festività alternate. -
[rinunciata]. Con riserva di ulteriormente instare capitolare e produrre. Vinte spese ed onorari”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso in data 15.7.2022, il SI. ha rappresentato: che, in data _1
25.8.2013, ha celebrato matrimonio concordatario con la SI.ra che, _1 dall'unione dei coniugi, è nata la figlia, (Novi Ligure, 11.12.2019); che, “dopo Persona_1
quasi 10 anni matrimonio e dopo il superamento di una precedente crisi che aveva condotto alla separazione nanti l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Novi Ligure (AL) già nel 2018
[…], insospettito da qualche tempo per le continue assenze della moglie, per il suo umore instabile con picchi di nervosismo anche nei confronti della figlia, e ritardi al rientro dal lavoro con la scusa di dover svolgere ore straordinarie, ha ricevuto una telefonata da persona ignota di sesso femminile che gli rivelava che la moglie, ormai da mesi, intratteneva una relazione extraconiugale con un altro uomo, della cui esistenza erano informati persino alcuni amici comuni e conoscenti”; che “il SI. , incredulo e fortemente _1
destabilizzato per la notizia ricevuta, la sera stessa della telefonata, recatosi sotto l'abitazione dell'altro uomo - SI. - ove vi era l'auto della Raimondo Persona_2
parcheggiata, ha affrontato la moglie, la quale, dopo alcune tergiversazioni, ha ammesso anche con il marito l'esistenza della relazione”; che “da quella sera la SI.ra [è] _1
rimasta a convivere con il e non [ha] più fatto rientro nell'abitazione familiare, Per_2
se non per far visita alla bambina - bimba rimasta con il padre dopo che per 4 notti (2, 3, 4 e
5 maggio 2022) la SI.ra l'aveva trattenuta presso di sé nell'abitazione del _1 sedicente nuovo compagno facendola addirittura dormire nel letto insieme a lui”; che la figlia minore “con il padre è serena, attiva, gioiosa, dorme regolarmente con cicli sonno-veglia regolari, e svolge le sue routine quotidiane senza alcuna difficoltà o mancanza, mentre i rapporti madre - figlia dal mese di maggio sono sporadici e per lo più legati ai pochi momenti liberi della - che ad esempio in due mesi e mezzo non ha mai proposto di _1 tenere con sé la bambina nei fine settimana -”; che “la sollecita la bambina _1 all'attaccamento al seno ogni volta che le tiene con sé o le fa visita, pur avendo più volte ricevuto netti rifiuti dalla minore stessa e pur essendo a conoscenza che detto attaccamento
3 provoca alla bambina forti mal di pancia a causa dell'inghiottimento di aria nel tentativo di suzione”; che i coniugi “sono entrambi proprietari, ognuno per la quota del 50%, della casa coniugale sita in Novi Ligure (AL), Via Mazzini n. 130 […], dove attualmente vivono il marito e la figlia, essendosi la SI.ra stabilita presso il SI. ”; che _1 Persona_2
“sulla casa familiare grava un'ipoteca iscritta in virtù di un contratto di mutuo ipotecario concesso dalla per l'importo di € 175.000,00, da Controparte_3 restituire in 30 anni, in rate mensili da € 822,28 ciascuna”; che “la SI.ra ha _1
sempre svolto, e svolge tuttora attività lavorativa di parrucchiera[,] dapprima in un negozio suo, e dal 2021 presso il negozio EA UI AV sito nel Centro Commerciale IPER di
Serravalle Scrivia[,] ha un contratto part-time di 30 ore e percepisce una retribuzione di circa € 900,00 mensili”; che “oltre a questo lavoro regolare, la SI.ra svolge _1 anche attività di parrucchiera a domicilio presso numerose vecchie clienti del suo negozio”; che “fino al suo allontanamento dalla casa familiare era solita anche svolgere questa attività presso la casa familiare, dove aveva allestito un apposito spazio con tutte le attrezzature necessarie” e che “il SI. lavora come operaio a tempo pieno ed indeterminato _1
presso la società ex ILVA di Novi Ligure (AL), ora Acciaierie d'Italia, e gode di uno stipendio di circa € 1.500,00 mensili”.
2. Con decreto in data 26.8.2022, il Giudice, Dott.ssa Francesca Andreoni, rilevato che
“dall'istruttoria espletata non sono […] emersi elementi a sostegno delle violenze fisiche asseritamente subite dalla” SI.ra , che “con riguardo al primo episodio _1
allegato, nel quale la ricorrente lamenta di essere stata colpita dal marito con uno schiaffo sul volto, che le avrebbe causato la lesione del setto nasale, occorre rilevare che non vi è alcun elemento, neppure indiziario, circa la riconducibilità di tale lesione alla condotta dal coniuge, dal momento che l episodio riferito sarebbe avvenuto nel 2013 e la documentazione medica prodotta risale a quasi dieci anni dopo”, che “dalla documentazione prodotta dal resistente - non contestata dalla ricorrente - emerge la volontà della medesima di sottoporsi ad intervento al naso anche per motivi estetici”, che “con riguardo all'altro episodio allegato, lamentando la ricorrente di essere stata colpita dal marito con un randello in data 2 maggio 2022, giova rilevare come la stessa non abbia riferito tale circostanza ai carabinieri intervenuti sul posto (non risultando la stessa dal verbale dai medesimi redatto), i quali attestavano altresì che la ricorrente non presentava sulle parti visibili del corpo nessun segno di lesioni riconducibili ad una violenza fisica”, che “risulta, invece, circostanza pacifica che in tale contesto il resistente si sia impossessato delle chiavi dell'auto (poi restituite) e dell'abitazione familiare nella disponibilità della ricorrente”, che “tali condotte, seppur
4 stigmatizzabili, non sono tuttavia tali da giustificare di per sé l'adozione di un ordine di protezione, essendo riconducibili alla conflittualità fra i coniugi, indubbiamente molto elevata”, che “la domanda di allottamento del coniuge della casa familiare - che invero a ben vedere costituisce richiesta di assegnazione della casa familiare (sulla quale dovrà pronunciarsi il Presidente in sede di udienza presidenziale) - non può essere accolta” e che “i servizi sociali incaricati del monitoraggio del nucleo, non hanno evidenziato situazioni di potenziale pregiudizio nella permanenza di presso il padre”, ha rigettato il ricorso ex Per_1
art. 342-bis c.c., con cui la SI.ra aveva chiesto - tra l'altro - _1
l'allontanamento del SI. dalla casa familiare. _1
3. Con relazione in data 28.10.2022, il CSP di Novi Ligure ha riferito circa l'attuale adeguatezza delle cure rivolte alla minore, la quale appare serena e circa il buon rapporto tra la minore e ciascuno dei genitori, fermo che “il padre riesce a rivestire nei confronti della figlia anche un ruolo normativo”.
4. Con memoria difensiva in data 2.11.2022, la SI.ra , con l'Avv. Rosamaria _1
Carfora e l'Abg. , ha rappresentato: che “ha sempre subito, fin dai tempi Persona_3
del fidanzamento, il carattere arrogante, possessivo e anche manesco del compagno, senza mai trovare la forza di contrastarlo e spesso sottovalutando l'approccio macista che il marito aveva nei suoi confronti, in ciò frenata dal timore delle reazioni del ”; che non solo _1 la moglie ma anche il marito ha intrattenuto relazioni extraconiugali;
che “l'epilogo di questa relazione sbagliata è stato innamorarsi di un altro uomo e farsi trovare in flagrante dal marito, allorché, la sera del 2 maggio u.s., il , che da tempo la seguiva attraverso _1 un profilo da loro condiviso, l'ha attesa all'uscita dalla casa del nuovo compagno con un randello e le ha sottratto, oltre alle chiavi dell'autovettura, che successivamente ha restituito ai Carabinieri, anche quelle di casa”; che “è dunque assolutamente pretestuoso sostenere che la resistente, colta in fallo, si sia allontanata di casa e non vi abbia più fatto rientro, in quanto è piuttosto vero che ne è stata arbitrariamente ed illegittimamente estromessa dal marito, il quale ha così inteso punirla del tradimento”; che “ancor più grave, è che, dal giorno successivo al 2 maggio, il ha inteso sottrarre alla moglie, rea di averlo _1 tradito, anche la bambina”; che solamente dopo “che il suo legale lo ha informato del ricorso introdotto, in via cautelare, dalla moglie nanti il Tribunale: solo allora [il marito] ha rinunciato a far trascorrere ad una lunga vacanza lontano e contro il volere della Per_1
madre, ha immediatamente proposto il ricorso per separazione per cui qui si discute, si è mostrato collaborante con i Servizi ecc.”; che “il salone EA UI AV è aperto anche di
5 sabato e domenica”; che “il marito, prima dell'intervento dei Servizi, non ha mai offerto la bimba nel fine settimana”; che “oramai da tempo la piccola non viene più attaccata Per_1 al seno”; che “mai la mamma ha avuto scatti di nervosismo nei confronti della bimba, né mai si è distratta mentre era con lei”; che “il contratto di lavoro della con il salone _1
EA UI AV era un contratto di lavoro a tempo determinato, che è scaduto al 30 agosto u.s.”; che “attualmente la resistente è in disoccupazione”; che “del tutto falso è poi che la sig.ra si sia stabilita presso l'abitazione del proprio compagno, in Vignole _1
Borbera”; che “quando il marito le ha sottratto le chiavi dell'abitazione coniugale, la salvo i momenti in cui ha avuto con sé la bambina, ha invero alloggiato presso il _1 nuovo compagno, ma unicamente perché non aveva altra sistemazione abitativa”; che, successivamente, si è trasferita in un appartamento di proprietà dei suoi genitori e che “solo apparentemente la piccola può oggi sembrare serena, tuttavia, una prematura separazione dalla figura genitoriale primaria, ossia dalla madre, potrebbe seriamente compromettere il suo successivo sviluppo affettivo”.
5. Con ordinanza in data 26.11.2022, resa all'esito dell'udienza - innanzi a sé - dell'11.11.2022, il Presidente del Tribunale, in via provvisoria e urgente, ha affidato la minore, in via condivisa, a entrambi i genitori, con collocazione presso il padre, al quale ha assegnato la casa coniugale, ha disciplinato il regime di frequentazione madre/figlia (“dispone che la madre possa incontrare la figlia a week-end alterni dal sabato mattina alle 10 fino alla domenica sera alle 20,30 e un giorno infrasettimanale dalle 12 o dall'uscita dalla scuola materna sino all'ingresso alla scuola materna nella mattina successiva;
nonché tre giorni durante le vacanze natalizie (comprendenti ad anni alterni il Natale o il Capodanno, iniziando dal
Natale 2022) e due giorni durante quelle pasquali (comprendenti ad anni alterni Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo) e dieci giorni d'estate”) e ha posto a carico della madre l'obbligo di corrispondere mensilmente al padre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma di Euro 100,00 (automaticamente elevata a Euro 250,00, “da quando svolgerà regolare attività lavorativa”), rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Alessandria.
6. Con atto in data 20.12.2022, l'Avv. Rosamaria Carfora ha dismesso il mandato difensivo assunto in favore della SI.ra . _1
7. Scambiate le memorie integrative, all'udienza del 28.2.2023, “entrambe le parti [hanno] rappresenta[to] di essere interessate, fermo il monitoraggio già disposto, a intraprendere un percorso di mediazione o coordinazione genitoriale, a seconda di quanto disponibile presso il
6 CSP di Novi Ligure”. Il SI. ha dichiarato: “lavoro all'ILVA, sede di Novi _1
Ligure, dal 2004, con contratto a tempo indeterminato, percepisco circa Euro 1.400,00 mensili. Ho un immobile di mia proprietà cointestato con mia moglie, in Novi Ligure, via
Mazzini, n. 130, dove attualmente vivo. Non ho altri immobili di mia proprietà. Non sto corrispondendo nulla per il mantenimento di , perché vive con me. sta Per_1 Per_1 Per_1 bene, anche se è un po' sballottata a destra e a sinistra, la vedo, comunque, tranquilla.
Giochiamo insieme”. La SI.ra ha dichiarato: “sono disoccupata da fine _1
agosto 2022, ho sempre fatto la parrucchiera. Ero dipendente. Ad agosto 2022, mi è scaduto il contratto e non me l'hanno rinnovato, perché ho chiesto di fare dei mattini, per poter seguire la bambina. Finivo alle 21:00. Prendevo circa Euro 900,00 mensili. Non ho patologie che limitino la mia capacità lavorativa. Oltre all'immobile in comproprietà con mio marito, mia madre, quando ci siamo sposati, circa nel 2013, mi ha donato un immobile in Novi
Ligure, vicolo Priore, n.
5. Quando abbiamo comprato la casa in Novi Ligure, via Mazzini, n.
130, l'ho ridonato a mia madre. Adesso lavoro con un contratto della durata di due mesi, come parrucchiera, a Novi Ligure, centro commerciale Bennet. Lavoro per 20-24 ore settimanali, ma non so quanto prenderò”.
8. Con relazione in data 5.6.2023, il CSP di Novi Ligure ha riferito in merito all'avvio del percorso di coordinazione genitoriale, evidenziando l'atteggiamento cooperativo di entrambi i genitori.
9. Scambiate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., nell'ambito delle quali entrambi i genitori hanno allegato fatti sopravvenuti di una certa gravità, all'udienza del 6.6.2023, entrambi i difensori hanno chiesto un rinvio, pendendo trattative tra le parti.
10. Con relazione in data 13.11.2023, il CSP di Novi Ligure ha aggiornato in merito alla prosecuzione del percorso di coordinazione genitoriale, incentrato soprattutto sulla “necessità di regolare la presenza di terze persone nei momenti di gestione della figlia ”. Per_1
11. All'udienza del 21.11.2023, entrambi i difensori hanno rappresentato il mancato raggiungimento dell'accordo e hanno chiesto l'emissione dell'ordinanza istruttoria.
12. Con ordinanza in data 21.11.2023, il Giudice Istruttore ha ammesso alcuni capitoli di prova orale, ha sollevato d'ufficio la questione della possibile inammissibilità delle “domande non connotate dalla c.d. “connessione forte” con quelle tipiche del rito speciale, come ad esempio la domanda di “allontana[mento] dalla casa coniugale [del]la SI.ra ”” e ha Parte_2
disposto la valutazione delle competenze genitoriali da parte del Servizio Sociale e Sanitario
(CSP di Novi Ligure, Servizio di Psicologia presso la ASL-AL e Servizio di Neuropsichiatria
7 Infantile preso la ASL-AL), formulando i seguenti quesiti: “1) se ciascuno dei genitori sia idoneo alla genitorialità; 2) quale sia il miglior regime di affidamento e di collocazione della minore, da prevedere in via definitiva;
3) quale sia il miglior regime di frequentazione col genitore non collocatario (precisando - per quanto possibile - le giornate, gli orari, i luoghi, le modalità e gli oneri/incombenti, ad esempio di accompagnamento, a carico di ciascun genitore); 4) quali siano (se esistenti) le disfunzioni psicologiche o patologie psichiatriche dei genitori;
5) quale incidenza abbiano, eventualmente, sulla loro idoneità a svolgere responsabilmente la loro funzione genitoriale e 6) se taluno dei genitori tenga condotte di alienazione parentale”.
13. All'udienza del 12.3.2024, il testimone, SI.ra ha dichiarato: “conosco le Testimone_1 parti da circa 3 o 4 anni, l'ho conosciuta tramite un'amica e l'ho conosciuto _1 Pt_1
dopo quando erano già sposati. Ci vedevamo in locali di Karaoke. Adesso sono amica di
. Sono andata anche due volte a mangiare da loro quando erano sposati. Una sera Pt_1 nel locale Pari e Dispari di Basaluzzo ho conosciuto il SI. , l'ho visto solo una Per_2
volta, credo si chiami di nome. La SI.ra una volta, quando era ancora Per_2 _1
sposata con , era inverno, non saprei dire di che anno, ricordo che erano venuti Pt_1
insieme con la bambina nel locale, mi ha detto che aveva una storia con questo ragazzo, tal
SI. , che aveva già avuto una storia con lui e che aveva ripreso la storia da Per_2 quando aveva iniziato a lavorare all'IPER. Me l'ha detto mentre noi eravamo fuori a fumare e i mariti erano dentro il locale […]. Non so se la SI.ra abbia (o meno) _1
mai confidato al marito di aver una relazione col SI. . Non so quando la SI.ra Per_2
abbia ricominciato a lavorare all'IPER. Lei si confidava con la sua amica, _1
SI.ra ma io ero lì e quindi parlava anche con me […]. Insieme agli altri Persona_4
amici del karaoke, siamo andati due volte a mangiare dalle parti. Li vedevo al karaoke, vedevo il marito con la bambina, sembravano una coppia normale. Non saprei dire se fossero vicini a una crisi o meno […]. Non saprei dire se il marito abbia mai minacciato la moglie
[…]. Non so se il marito abbia mai impedito alla moglie di rientrare a casa o di vedere la figlia […]. mi ha detto che si sono lasciati a causa del SI. e, per Pt_1 Per_2
messaggio, anche la SI.ra mi ha scritto che si erano lasciati perché lei _1 aveva deciso di vivere col SI. . Me l'hanno detto tutti e due lo stesso giorno, ma Per_2 non saprei in che data. Non ricordo neanche l'anno”. La SI.ra , nel corso _1 dell'escussione del testimone, SI.ra ha dovuto essere allontanata dall'aula Testimone_1 di udienza, perché, dopo essere stata “avvertita in relazione al divieto di intervenire e alla sanzione dell'allontanamento dall'aula di udienza”, ha continuato a tentare di interloquire col
8 testimone. Il testimone, SI. ha dichiarato: “due anni fa, il 2 maggio 2022, ero Tes_2 in una pizzeria di Vignole Borbera, il “Maiori”, uscendo dalla pizzeria ho visto un ragazzo giovane che bisticciava con una ragazza, gli ha preso la borsa e gliel'ha rovesciata per terra, poi ha preso un bastone e gli ha dato una bastonata in testa, non ho fatto caso se sanguinasse, poi lui è partito con una macchina bianca e se n'è andato sgommando. Non avevo mai visto prima quei ragazzi. Io mi sono avvicinata alla donna rimasta in terra, ho chiesto se avesse avuto bisogno di aiuto, lei mi ha detto: “no no, grazie, è mio marito…”.
Ricordo il fatto perché è stato particolare. A distanza di tempo, ho ri-incontrato, circa un anno o un anno e mezzo fa, la SInora al Penny di Novi Ligure, io gli ho chiesto come andasse. Lei mi ha detto “non ti dico, lasciamo stare. Quella volta, al Penny, c'era anche il marito, le ha strattonato via la bambina da in braccio […]. Non ho sentito se il 2 maggio
2022 il marito abbia chiesto qualcosa alla moglie, ho visto solo la bastonata […]. Non so riferire sui fatti successivi all'accadimento del 2 maggio 2022”. “Richiest[o] di riconoscere l'uomo dei fatti del 2.5.2022 e di quelli occorsi al Penny, il testimone si [è] volta[to], [ha] guarda[to] il SI. e ha dichiara[to]: “è lui””. Il difensore della SI.ra _1
, a domanda del Giudice Istruttore, ha confermato che tali “fatti sono già _1 stati oggetto di denuncia penale”, con conseguente superfluità della trasmissione degli atti all'Autorità Penale. Il testimone, SI.ra , ha dichiarato: “conosco i Testimone_3
SI.ri e perché faccio parte del gruppo del karaoke. Non ho mai _1 _1
assistito a un litigio tra di loro. Li conosco da 2021, finché sono stati sposati sono andata a casa loro una volta sola. Non conosco il SI. , l'ho visto solo una sera al karaoke, Per_2
al Pari e Dispari. Non ricordo che sera fosse. Ero rimasta solo meravigliata perché si erano lasciati da poco e lei era arrivata con questo signore, non me l'ha presentato. Non mi ricordo chi mi abbia detto che era il SInor Io e la SI.ra non abbiamo mai Per_2 _1
parlato del SI. . Il SI. mi ha raccontato, non saprei dire quando, ma Per_2 _1
dopo che si erano separati o comunque in fase di separazione, nel maggio del 2022, che la moglie lo avev[a] tradito col SI. . Io gli ho confidato che mi stavo separando e Per_2 lui mi ha detto: “anch'io mi sono lasciato con , perché sono stato tradito”. Ho, poi, _1
continuato frequentare il SI. , che ora è un mio amico, insieme a tutti gli altri del Pt_1 gruppo del karaoke”. Il testimone, SI.ra , ha dichiarato: “conosco Testimone_4 _1
perché frequentavo il suo negozio, lei lavorava come parrucchiera, circa 5 anni fa. Andavo due volte alla settimana a fare i capelli, siamo diventati amici di famiglia. Lei è rimasta incinta e mi hanno detto di fare da madrina per . Ho iniziato a frequentarli anche in Per_1 casa da quando era circa all'ottavo mese di gravidanza per . Il 2 maggio o il 2 _1 Per_1
9 giugno di due anni fa, la sera che hanno fatto casino, mi ha chiamata , chiedendomi se _1
posso venire perché ha avuto questa separazione da suo marito. Sono venuta fino a Novi
Ligure, ci siamo incontrati in viale della Rimembranza. Lei ha preso la bambina dai genitori di lui, mi aspettava per andare a casa dalla bambina, ma aveva paura di lui. La discussione era stata molto accesa. mi ha detto che avevano discusso per il tradimento di _1 _1 con l'attuale compagno. Anche , però, subito dopo che si sono separati, ha iniziato ad Pt_1
avere una relazione, con la migliore amica di . Lo so perché la compagna di su _1 Pt_3
Facebook, mi ha scritto che devo stare dalla parte di Su Facebook mi ha scritto di Pt_3
venire a testimoniare per . Non mi ha detto specifici fatti da dichiarare. Non so come Pt_1
si chiami la compagna di . Da come mi ha scritto su Facebook immediatamente dopo Pt_1
i fatti del maggio 2022 ho capito che stavano insieme già da prima del maggio del 2022”. In sede di interrogatorio formale, la parte, SI.ra , ha dichiarato: “il 2 maggio _1 del 2022, eravamo già separati in casa, lui si sentiva da circa un anno con l'attuale fidanzata. Io lavoravo in un centro commerciale, mi sono prolungata 10 minuti da questo amico, SI. , lui fa consegne per il supermercato. Uscita dal lavoro, mi Persona_2
sono fermata a parlare con lui, si era lasciato da poco con la compagna. Ogni tanto, io gli dicevo le mie problematiche e lui le sue. Ci siamo visti a Vignole, dove c'è la pizzeria
“Maiori”, non ci siamo visti a mangiare una pizza, ma solo lì a parlare perché lui abitava lì in zona. Io sono andata apposta davanti a questa pizzeria per parlare con lui. stava Per_1
dormendo da mia suocera, doveva rimanere a dormire da mia suocera. Io avrei dovuto tornare a casa, finivo di lavorare alle ore 20:30. Invece di andare a casa sono andato a incontrare il SI. . Lo conosco da tanti anni, circa 12 anni. La sorella del SI. Per_2
conviveva con il fratello del SI. . Stavamo parlando, saranno state Per_2 _1
circa le ore 21:00, quando mi è arrivata una chiamata e un messaggio da . Mi ha Pt_1
detto che la bambina stava piangendo, di andare quindi subito dai suoi genitori. Ma era solo un modo per allontanare il SI. . Il SI. è salito in casa, mentre io mi Per_2 Per_2 sono allontanata per andare dai miei suoceri. Sono uscita dall'atrio, appena in strada, mi si è presentato davanti il SI. , con un bastone. Mi ha svuotato la borsa in strada, per _1
prendermi le chiavi della macchina e di casa. Mi ha dato una bastonata in faccia. I
Carabinieri mi hanno detto di ripararmi a casa del SI. . I Carabinieri mi hanno Per_2 detto di non tornare a casa perché “con tutti questi femminicidi fa una brutta fine”. Quella sera, non ho parlato con mio marito. Del rapporto col SI. non ho mai parlato Per_2 con mio marito, perché non c'era nessun rapporto. Il rapporto è sorto dopo, perché ho visto che il SI. mi protegge, cosa che lui non ha mai fatto”. Per_2
10 14. Con relazione congiunta in data 9.4.2024, il CSP di Novi Ligure, il Servizio di Psicologia
presso la ASL-AL e il Servizio di Neuropsichiatria Infantile preso la ASL-AL hanno riferito: che “il Servizio ha […] avuto un contatto con la scuola frequentata dalla minore che non ha rilevato particolari criticità inerenti la bambina”; che “in relazione ai relativi compagni/e entrambe si sono resi disponibili a un colloquio di conoscenza con i Servizi”, che “da quanto emerso non si sono manifestati particolari elementi di criticità in relazione alla loro frequentazione nei confronti di ”; che “la Scrivente educatrice ha svolto un periodo di Per_1
osservazione educativa sia presso il nucleo paterno nell'abitazione sita a Novi ligure, sia presso la nuova abitazione della madre di E. presso Pasturana”; che “il sig. si è _1
sempre mostrato collaborante e disponibile ai momenti di incontro e confronto con la
Scrivente, ad ogni intervento era inoltre presente anche la compagna convivente, signora
”; che “l'ambiente domiciliare si presenta ordinato, pulito e adeguato alla Parte_2 presenza della bambina”; che “non sono mancati momenti in cui anche la compagna, signora coinvolge la bambina in momenti di gioco manuale per esempio dedicandosi alla Pt_2 preparazione di biscotti o impasti”; che , da quanto osservato in questo contesto non Per_1
presenta particolari criticità nella sua gestione: si mostra rispettosa dei limiti e delle indicazioni che arrivano dalle figure adulte e riesce a mantenere un buon grado di concentrazione nello svolgimento dei giochi”; che “il sig. pare essere attento ai _1
bisogni della figlia e impegnato a cercare le modalità migliori per gestire eventuali rifiuti della bambina”; che “spesso assume un atteggiamento riflessivo nel cercare le migliori soluzioni per la buona crescita della figlia”; che “E […] riconosce il padre come una figura di riferimento”; che “la signora si è mostrata disponibile e collaborante nei _1 confronti delle osservazioni educative”; che “l'abitazione si trova in un piccolo paesino, poco Per distante da Novi Ligure, è piuttosto raccolta ed è abitata dalla signora con il piccolo
(nato qualche mese fa)”; che “in queste occasioni è parsa meno espansiva con Per_1
l'educatrice e al suo arrivo la bambina spesso prosegue con le attività già in atto”; che presso l'abitazione materna si presenta meno espansiva e più riservata, nel Per_1 momento in cui l'educatrice cerca di interagire con la bambina, la madre signora _1 si sostituisce alla bambina per fornire risposte alle interazioni”; che “durante un intervento l'educatrice ha preferito intervenire notando una scarsa attenzione da parte della madre ad esporre la figlia al contenuto di una telefonata che trattava perplessità rispetto ai comportamenti tenuti dall'ex coniuge e dalla compagna”; che “negli interventi la signora pure avendo con sè il figlio più piccolo, ha sempre cercato di mantenere uno _1
spazio di attenzione esclusivo per;
ciò è stato possibile facendosi aiutare da altre Per_1
11 figure adulte presenti in casa come il nonno o un'amica”; che “quando KT mostra richieste e diventa oppositiva nei confronti di uno stimolo la signora pare essere in _1 difficoltà ad esercitare un ruolo più normativo”; che “in un'occasione è stato presente il compagno della signora che è parso adeguato nelle modalità di relazione con _1
e non ci sono stati scambi significativi con l'educatrice scrivente”; che “la bambina si Per_1
è mostrata espansiva nei suoi confronti”; che “dalle osservazioni educative svolte pare che i genitori siano sufficientemente adeguati all'esercizio del ruolo genitoriale, garantendo alla bambina un adeguato livello di risposta ai bisogni primari”; che “in relazione al regime di frequentazione della figlia le parti in sede di coordinazione hanno riportato un accordo raggiunto autonomamente anche con il sostegno dei legali legato all'ampliamento degli spazi di permanenza della figlia presso la madre come segue: nelle settimane in cui il padre ha un turno lavorativo pomeridiano (14-22) il materdì la madre preleva alle ore 12 all'asilo Per_1
e la tiene con pernottamento riaccompagnandola all'asilo il giorno successivo entro le ore 9; il giovedì come già definito dal provvedimento;
nelle settimane in cui il padre ha un turno mattutino (6- 14) la signora preleva la bambina alle ore 12 del mercoledì e la tiene _1
con sé con pernottamento e la riaccompagna all'asilo alle ore 9; il sabato e la domenica permane con la mamma dalle ore 10 del sabato fino alle ore 20.30 della domenica Per_1 quando viene ritirata dal padre”; che “il Servizio scrivente alla luce degli elementi acquisiti riscontra i quesiti richiesti come segue: 1) al momento dalle valutazioni condotte non sussistono profili di inidoneità genitoriali tali da definire un pregiudizio per la minore;
2) si propone il mantenimento di un regime di affidamento condiviso e la prosecuzione dell'attuale prevalente collocamento della minore al fine di favorire il mantenimento delle abitudini quotidiane e di routine in essere. In particolare al fine di favorire un progressivo ampliamento degli spazi di esercizio del ruolo genitoriale materno si propone la prosecuzione da parte dei Servizi di un monitoraggio psico-educativo per un ulteriore trimestre che consenta ai genitori di essere rinforzati e sostenuti nel soddisfacimento dei bisogni evolutivi della figlia e nelle loro dinamiche co-genitoriali. Il sostegno psico-educativo materno potrà essere opportuno per rinforzare un progressivo esercizio del proprio ruolo genitoriale nel preminente interesse di , anche in considerazione del carico di cura materno del Per_1
piccolo fratellino di e in previsione di un maggiore spazio di frequentazione della Per_1
stessa con la figlia;
3) il regime di frequentazione del genitore non collocatario potrà essere definito garantendo progressivamente alla bambina maggiori spazi di vita con questo genitore, che siano ampliati progressivamente tenendo in considerazione le primarie necessità ed esigenze di . In particolare rispetto al regime di regolamentazione si Per_1
12 rimanda a quanto convenuto dagli stessi e riportato in sede di coordinazione genitoriale;
4)-
5) - 6) si riscontra che non sussistono disfunzioni psicologiche e psichiatriche a carico dei genitori che pregiudichino l'esercizio del loro ruolo genitoriale”.
15. All'udienza del 4.6.2024, “entrambi i difensori, alla luce della relazione acquisita dopo l'ultima udienza, [hanno dichiarato di ritenere] conclusa l'istruttoria”, ma, pur invitati a precisare le conclusioni, hanno chiesto la fissazione il “rinvio dell'udienza per la precisazione delle conclusioni e la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”.
16. All'udienza del 10.9.2024, i difensori hanno precisato le rispettive conclusioni e il Giudice
Istruttore, previa concessione dei richiesti termini ex art. 190 c.p.c., ha rimesso la causa al
Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
17. Preliminarmente, si ritiene di dover confermare, all'esito del doveroso riesame, i provvedimenti istruttori assunti dal Giudice Istruttore, per i medesimi motivi - di volta in volta - esposti.
18. Come è noto e come è stato anche ricordato d'ufficio sin dall'ordinanza 21.11.2023, l'art. 40
c.p.c. consente, nello stesso processo, il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi.
Conseguentemente, è esclusa la possibilità del c.d. "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, ad esempio, la restituzione di beni mobili o il risarcimento del danno, essendo queste ultime, soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (in questo senso, si vedano, tra le altre, Trib. Milano 6.3.2013, Cass.
21.5.2009, n. 11828 e Cass. 22.10.2004 n. 20638). Parimenti, non è dotata della c.d.
“connessione forte” con le domande tipiche del rito speciale neppure la domanda di riparto tra i genitori del c.d. “assegno unico familiare”, talché tale domanda deve essere dichiarata inammissibile.
19. La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta, dal momento che i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, anche con riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione e a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di
13 disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
20. La separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151, comma 2, c.c.) abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (c.d.
“addebito reciproco”). Le condotte contrarie ai doveri coniugali, dunque, devono avere svolto un'efficacia causale nel fallimento del matrimonio (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass.
10.12.1995, n. 13021). Il superamento della separazione per colpa in favore della separazione per intollerabilità della convivenza induce ad assegnare carattere eccezionale alla dichiarazione di addebito, sì che può pronunziarsi soltanto di fronte a inadempimenti colposi dei doveri coniugali di particolare gravità e sempre che abbiano determinato la dissoluzione della comunità familiare. Nel caso di specie, la relazione extraconiugale della moglie, non solo è provata, ma è addirittura pacifica. La fine della convivenza, poi, coincide cronologicamente con la scoperta della relazione extraconiugale da parte del marito, talché deve ritenersi che il definitivo fallimento del matrimonio sia quantomeno causalmente collegato alla scoperta della relazione extraconiugale della moglie da parte del marito;
scoperta che, peraltro, notoriamente, è di gravità tale da essere idonea a causare in sé il fallimento di un matrimonio. Tale ricostruzione appare la più probabile anche sulla base delle testimonianze acquisite (il riferimento è, ad esempio, alle seguenti dichiarazioni: “li vedevo al karaoke, vedevo il marito con la bambina, sembravano una coppia normale”, mi ha Pt_1
detto che si sono lasciati a causa del SI. e, per messaggio, anche la SI.ra Per_2
mi ha scritto che si erano lasciati perché lei aveva deciso di vivere col SI. _1
” e “ero rimasta solo meravigliata perché si erano lasciati da poco e lei era Per_2 arrivata con questo signore, non me l'ha presentato. Non mi ricordo chi mi abbia detto che era il SInor ”). Per converso, la condotta del marito antecedente alla scoperta Per_2
della relazione extraconiugale, solo genericamente descritta come contraria ai doveri del matrimonio da parte della moglie, non risulta affatto provata. Né è provato che esistano (e abbiano avuto efficacia almeno concausale rispetto al fallimento del matrimonio) eventuali relazioni extraconiugali da parte del marito anteriori al definitivo fallimento del matrimonio, anzi, dall'escussione testimoniale, appare provato il contrario (il riferimento è, ad esempio, alla seguente dichiarazione: “ , però, subito dopo che si sono separati, ha iniziato ad Pt_1 avere una relazione, con la migliore amica di ”). La condotta tenuta dal marito in _1
14 occasione della scoperta della relazione extraconiugale della moglie è stata indicata come oggetto di verifica da parte dell'Autorità Penale, che assumerà le determinazioni di competenza. In questa sede, però, come già secondo il Giudice, Dott.ssa Francesca Andreoni, appare determinante che la moglie “non abbia riferito tale circostanza ai carabinieri intervenuti sul posto (non risultando la stessa dal verbale dai medesimi redatto), i quali attestavano altresì che la ricorrente non presentava sulle parti visibili del corpo nessun segno di lesioni riconducibili ad una violenza fisica”, fermo che “risulta, invece, circostanza pacifica che in tale contesto il resistente si sia impossessato delle chiavi dell'auto (poi restituite) e dell'abitazione familiare nella disponibilità della ricorrente”; condotte che,
“seppur stigmatizzabili”, non appaiono tali da aver potuto spiegare nemmeno efficacia concausale rispetto al fallimento del matrimonio. È vero che, in questa sede, il testimone, SI.
ha dichiarato - tra l'altro - “[…] uscendo dalla pizzeria ho visto un ragazzo Tes_2 giovane che bisticciava con una ragazza, gli ha preso la borsa e gliel'ha rovesciata per terra, poi ha preso un bastone e gli ha dato una bastonata in testa, non ho fatto caso se sanguinasse, poi lui è partito con una macchina bianca e se n'è andato sgommando […]”, ma l'unica possibilità per conciliare tale dichiarazione con la verbalizzazione delle forze dell'ordine è quella di ritenere che il marito abbia solo fatto il gesto di dare una bastonata alla moglie (magari, nella concitazione del momento, percepita da parte del testimone come effettivamente inferta). Invero, non appare materialmente possibile che un colpo inferto con un “baston[e]” da parte di un uomo sul capo di una donna non lasci la minima traccia nell'immediatezza dei fatti. Deve, pertanto, essere accolta la domanda di addebito della separazione alla moglie e rigettata la domanda di addebito della separazione al marito.
21. Come è noto, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso a entrambi i genitori, è necessario “che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza” (così, tra le altre, Cass. 19.6.2008, n. 16593). Nel caso di specie, all'esito dell'approfondita istruttoria, nel corso della quale il Giudice Istruttore ha proceduto persino alla verifica tecnica delle competenze genitoriali da parte di un'equipe integrata di operatori sanitari e sociali, è chiaramente emerso come entrambi i genitori siano idonei alla genitorialità. Deve, dunque, essere accolta la domanda congiunta di affidamento condiviso della minore.
15 22. La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337-ter c.c., con riferimento alla separazione personale dei coniugi, non esclude che il minore sia collocato prevalentemente presso uno dei genitori e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. n. 18131/2013). Allorché sussista conflitto genitoriale e il giudice sia chiamato a stabilire il luogo in cui i minori debbano fissare la propria residenza, deve in particolare tenersi conto del tempo trascorso dall'eventuale avvenuto trasferimento, dell'acquisito delle nuove abitudini di vita, di cui è sconsigliabile il repentino mutamento, a maggior ragione se questo debba comportare un distacco dall'uno dei genitori con cui vi sia stabile convivenza (C. App. Catania 16.8.2013 e
Cass. 4.6.2010, n. 13619). Nel caso di specie, dalle molte relazioni sanitarie e sociali acquisite agli atti (solo le principali delle quali sono state anche sommariamente ripercorse nella presente sentenza), è emerso come la migliore collocazione prevalente della minore sia presso il padre e non presso la madre. Tale conclusione non deriva certamente, come eppure è stato dedotto, dal dover necessariamente dare seguito - nei fatti - a una sorta di (dedotta) iniziale imposizione del marito o al contenuto dell'ordinanza presidenziale (la quale, peraltro, non risulta essere stata impugnata dalla moglie), ma dalla competente valutazione tecnica effettuata dall'equipe integrata di operatori sanitari e sociali, a seguito di una lunga presa in carico del nucleo familiare, nel corso della quale sono stati approfonditamente ascoltati ed esaminati la minore, i genitori e tutti i soggetti coinvolti, ivi inclusi i nuovi conviventi dei coniugi.
23. In linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità, l'adottabilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale è subordinata alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti conviventi con i coniugi (si vedano, tra le altre, Cass.
9.8.2012, n. 14348 e Cass. 15.9.2011, n. 18863). In difetto di tale elemento, sia che la casa familiare sia in comproprietà fra i coniugi, sia che appartenga in via esclusiva a un solo coniuge, il giudice non potrà adottare, con la sentenza di separazione, un provvedimento di assegnazione della casa coniugale, non autorizzandolo neppure l'art. 156 c.c., che non prevede tale assegnazione in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento (in questo senso, si veda, tra le altre, Trib. Milano 20.12.2012). Neppure può tenersi conto della situazione economica dei genitori o coniugi. L'assegnazione della casa coniugale, infatti, non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, ma può disporsi, a favore del genitore affidatario esclusivo ovvero collocatario dei figli minori, oppure convivente con figli maggiorenni ma non autosufficienti economicamente (e ciò pur se la casa stessa sia di proprietà dell'altro genitore o di proprietà comune). Nel caso di specie,
16 deve essere confermata l'assegnazione della casa coniugale al padre, nella sua qualità di genitore collocatario prevalente della figlia.
24. In regime di affidamento condiviso, la scelta in ordine ai tempi di permanenza dei figli presso l'uno e l'altro genitore è rimessa in primo luogo agli accordi tra i genitori e solo in difetto di accordo al regolamento giudiziale, che ha natura sussidiaria e si limita a fissare la “cornice minima” dei tempi di permanenza. Tuttavia, la cornice minima data dal giudice deve essere pienamente adeguata alle esigenze delle famiglia e all'interesse dei minori, poiché deve potersi consentire ai figli di trascorrere con il genitore non collocatario dei tempi adeguati e segnatamente dei fine settimana interi, e tempi infrasettimanali, garantendo una certa continuità di vita in questi periodi, nei limiti in cui ciò non interferisca con una normale organizzazione di vita domestica e consenta la conservazione dell'habitat principale dei minori presso il genitore collocatario. Vi è invero una sensibile differenza tra regolare i tempi di permanenza e limitarli significativamente: e per adottare limitazioni al diritto e dovere dei genitori di intrattenere con i figli un rapporto continuativo, è necessario dimostrare che da ciò può derivare pregiudizio al minore (in questo senso, si veda, tra le altre, C. App. Catania
16.10.2013). Il preminente interesse del minore, infatti, cui deve essere conformato il provvedimento del giudice, può considerarsi composto essenzialmente da due elementi: mantenere i legami con la famiglia (a meno che non sia dimostrato che tali legami siano particolarmente inadatti) e potersi sviluppare in un ambiente sano (in questo senso, si veda
CEDU6.7.2010, IN c. Svizzera e CEDU 12.7.2011, EE e EL c. Italia).
Nel caso di specie, deve essere valorizzato l'accordo di massima raggiunto dai genitori nell'ambito del percorso di coordinazione genitoriale. A prescindere dall'accordo, comunque, il regime di frequentazione ivi indicato è descritto dai Servizi Sociali e Sanitari come idoneo a garantire il superiore interesse della minore e, pertanto, deve essere qui sostanzialmente recepito, salve alcune rettifiche e integrazioni ritenute indispensabili, tenuto anche conto della necessità di disciplinare i periodi festivi e del comprensibile (e attuabile) desiderio della madre di trascorrere più tempo con la figlia, al quale corrisponde l'interesse della figlia a trascorrere un tempo adeguato con la madre.
25. La giurisprudenza ha interpretato il dovere di mantenimento come espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicofisico del figlio. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 c.c., obbliga i coniugi a far fronte a una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo,
17 scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, nonché alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione
(in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 19.3.2013, n. 17089). Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. Nel caso di specie, considerate tutte le circostanze rilevanti, ivi inclusi la situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi come accertata nel corso dell'istruttoria, l'assegnazione al marito della casa coniugale (di proprietà, per 1/2, della moglie) e i significativi tempi di permanenza della figlia presso la madre con conseguenti oneri di mantenimento diretto, il Collegio ritiene di provvedere come in dispositivo.
26. Come noto, l'assegno di separazione deve tendere a ricostituire il tenore di vita goduto in costanza di convivenza di matrimonio. Indice di tale tenore di vita può essere anche solo il divario reddituale attuale tra i coniugi (Cass. 30.1.2013, nn. 2186 e 2187). L'assegno di mantenimento a favore del coniuge, fissato in sede di separazione personale, decorre dalla data della relativa domanda, in applicazione del principio per il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio. Tale principio attiene soltanto al profilo dell'“an debeatur” della domanda, e non interferisce, pertanto, sull'esigenza di determinare il “quantum” dell'assegno anche alla stregua dell'evoluzione intervenuta in corso di giudizio nelle condizioni economiche dei coniugi, né sulla legittimità della determinazione di misure e decorrenze differenziate, in relazione alle modificazioni intervenute fino alla data della decisione (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 11.7.2013
n. 17199). Nel caso di specie, nessuno dei coniugi ha chiesto un contributo al proprio mantenimento, solo il marito ha chiesto l'accertamento negativo dei presupposti per il riconoscimento di un contributo al mantenimento della moglie;
presupposti che, però, chiaramente, sono già insussistenti anche solo per effetto dell'addebito della separazione (art. 156 c.c.).
27. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della SI.ra , anticipatamente _1 disposta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Alessandria in data 8.3.2023, deve essere
18 revocata. In primo luogo, la parte ammessa ha conferito mandato difensivo a più difensori contemporaneamente, ossia all'Avv. Rosamaria Carfora e all'Abg. . In Persona_3 secondo luogo, solo l'Avv. Rosamaria Carfora e non anche l'Abg. Persona_3
risulta aver dismesso il mandato difensivo in favore della cliente, con conseguente prosecuzione del mandato difensivo all'Abg. , fino al termine del Persona_3
giudizio. In terzo luogo, nonostante il Giudice Istruttore, con decreto in calce al verbale dell'udienza del 10.9.2024, avesse disposto il deposito di tutta la documentazione necessaria alla liquidazione (addirittura elencata), la parte, come subito evidenziato con apposito decreto in data 3.10.2024, ha omesso di depositare “la copia dell'istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato”, “la copia del certificato dello stato di famiglia della parte ammessa (aggiornato), nonché l'inerente dichiarazione sostitutiva di certificazione, con riferimento all'intero periodo rilevante, ossia dall'anno anteriore all'iscrizione a ruolo all'anno in corso fino al giorno della precisazione delle conclusioni”, “la dichiarazione sostitutiva di certificazione con cui la parte ammessa dichiari espressamente, sotto la propria responsabilità penale, sia la sussistenza, fino alla data dell'udienza di precisazione delle conclusioni, di tutti i presupposti per la propria legittima ammissione al patrocinio a spese dello Stato sia l'ammontare complessivo, anno per anno, fino alla data dell'udienza di precisazione delle conclusioni” e “la dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui al precedente punto con riferimento a tutte le persone conviventi con la parte ammessa”, con la precisazione che “le dichiarazioni sostitutive depositate coprono solo il periodo fino al
31.12.2023 e non il più ampio periodo fino al 10.9.2024” e che “le dichiarazioni sostitutive depositate non sono riferibili alla dichiarante, trattandosi di atti nativi digitali che non recano la firma digitale della dichiarante, bensì la mera immagine di una firma, del tutto inidonea a riferire l'atto al suo autore”. Con decreto in data 7.10.2024, il Giudice Istruttore ha nuovamente evidenziato come, in difetto di completa e tempestiva produzione di tutta la documentazione necessaria, l'ammissione al beneficio sarebbe stata revocata. Con deposito in data 15.10.2024, la parte ammessa non ha prodotto tutta la documentazione necessaria. In quarto luogo, nonostante sia pacifico che la parte conviva, difetta la documentazione completa inerente i redditi del convivente.
28. Come suggerito dai Servizi Sociali e Sanitari deve essere disposta la prosecuzione delle prese in carico del nucleo familiare.
29. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, in considerazione della soccombenza reciproca.
19
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda per il riparto tra i genitori del c.d. “assegno unico universale”;
- dichiara la separazione personale dei coniugi, SI.ri e , i _1 _1
quali hanno celebrato matrimonio, a Novi Ligure, il 25.8.2013 (“Atto Nr. 29 - Parte II - Serie
A”);
- accoglie la domanda di addebito della separazione formulata dal marito, SI.
[...]
, nei confronti della moglie, SI.ra ; _1 _1
- rigetta la domanda di addebito della separazione formulata dalla moglie, SI.ra
[...]
nei confronti del marito, SI. ; _1 _1
- affida la figlia minore, , in modo condiviso, a entrambi i genitori, SI.ri Persona_1
e , i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di _1 _1
ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, con collocazione prevalente presso il padre, SI. , dove avrà residenza _1
anagrafica;
- assegna al padre, SI. , la casa coniugale sita in Novi Ligure, via Mazzini, _1
n. 130, con ogni arredo e pertinenza;
- dispone che la madre, SI.ra , salvo diverso accordo tra i genitori, frequenti _1 la figlia minore, , secondo il seguente regime: “nelle settimane in cui il padre Persona_1
ha un turno lavorativo pomeridiano (14-22), il martedì [e il giovedì] la madre preleva KT alle ore 12 all'asilo e la tiene con pernottamento riaccompagnandola all'asilo il giorno successivo entro le ore 9 […]; nelle settimane in cui il padre ha un turno mattutino (6-14), la signora preleva la bambina alle ore 12 del mercoledì e la tiene con sé con _1 pernottamento e la riaccompagna all'asilo alle ore 9; [a weekend alternati] il sabato e la domenica permane con la mamma dalle ore 10 del sabato [fino alle ore 9:00 del Per_1 lunedì successivo, quando la madre la accompagnerà all'asilo]”. Durante le vacanze di Natale, ciascun genitore terrà con sé la figlia minore, secondo il criterio dell'alternanza, dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, iniziando col trascorrere il periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre prossimi con la madre. Durante le vacanze estive, la madre,
SI.ra , terrà con sé la figlia minore per un periodo di 15 giorni anche non _1
20 consecutivi, da concordarsi, ciascun anno, tra i genitori, entro il 31 maggio. Compleanni e festività civili e religiose, di anno in anno, secondo il criterio dell'alternanza;
- pone, a carico della madre, SI.ra , l'obbligo di corrispondere al padre, SI. _1
, entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di luglio del 2022, a _1
titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, , la somma di Euro Persona_1
200,00, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Alessandria;
- dispone la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte del CSP di Novi
Ligure, del Servizio di Psicologia presso la ASL-AL e del Servizio di Neuropsichiatria
Infantile preso la ASL-AL, fino al 31.12.2028;
- revoca l'ammissione al patrocinio dello Stato della SI.ra , anticipatamente _1 disposta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Alessandria in data 8.3.2023;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge, anche al CSP di Novi Ligure, al Servizio di
Psicologia presso la ASL-AL e al Servizio di Neuropsichiatria Infantile preso la ASL-AL.
Così deciso in Alessandria, il 7 gennaio 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Antonella Dragotto)
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