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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/05/2025, n. 1954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1954 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 10261/2023, tra
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. MASSIMO BUCCIERO (C.F.: ), con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC C.F._2 indicato in atti
APPELLANTE
e
C.F.: già Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 in persona del suo l.r.p.t., rappresentata e difesa – come da procura in atti - dall'avv. ANTONIO DELLACCIO (C.F.: ), con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC C.F._3 indicato in atti
APPELLATO nonché
P.Iva: n.q. di Controparte_3 P.IVA_2 società proprietaria dell'autocarro Fiat Iveco investitore, tg. NA/W40833, in persona del suo l.r.p.t. con sede in Casoria (NA) alla via Arpino n.15/C;
n.q. di socio accomandatario e l.r.p.t. della Controparte_3 [...]
, attualmente residente in [...]
n.96, scala B, interno 30;
APPELLATI CONTUMACI
AVENTE AD OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 2067/2023 resa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Casoria, pubblicata in data 6.6.2023
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione la sig.ra proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza n. 2067/2023 resa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Casoria, pubblicata in data 6.6.2023 e conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale di Napoli Nord la sig.ra , la Controparte_3 Controparte_3
e la in persona dei rispettivi legali rappresentati pro
[...] Controparte_1 tempore al fine di sentire accogliere le conclusioni appresso riportate:
“1) condannare, ex artt. 144 e 145 del D.Lgs 209/2005, la Controparte_3
n.q. di società proprietaria dell'autocarro Fiat Iveco investitore, tg.
[...]
NA/W40833 e la ià n.q. CP_4 Controparte_5 di società assicuratrice del predetto autocarro Fiat Iveco investitore, in solido tra loro, al pagamento, in favore della sig.ra , a titolo di danno Parte_1 patrimoniale/rimborso spese mediche anticipate, della somma di € 300,00 o di quella diversa che l'On.le Tribunale adito riterrà dovuta, oltre interessi legali dalla data del sinistro al giorno dell'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria come per legge;
2) condannare, ex artt. 144 e 145 del D.Lgs 209/2005, la Controparte_3
n.q. di società proprietaria dell'autocarro Fiat Iveco investitore, tg.
[...]
NA/W40833 e la ià n.q. CP_4 Controparte_5 di società assicuratrice del predetto autocarro Fiat Iveco investitore, in solido tra loro, al pagamento delle spese vive e dei compensi per l'attività svolta nel giudizio di primo grado (nella misura almeno di € 1.100,69 per spese vive e di € 1.549,00 per compensi), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sui compensi liquidati, nonché oltre Iva e Cpa come per legge, con attribuzione in favore del sottoscritto avvocato anticipatario;
3) confermare per il resto ed in ogni residua statuizione la sentenza impugnata;
4) condannare, ex artt. 144 e 145 del D.Lgs 209/2005, la
[...]
n.q. di società proprietaria dell'autocarro Controparte_3
Fiat Iveco investitore, tg. NA/W40833 e la già CP_4 [...]
n.q. di società assicuratrice del predetto autocarro Fiat Controparte_5
Iveco investitore, in solido tra loro, al pagamento delle spese vive e dei compensi per l'attività giudiziale svolta nel presente giudizio di appello, con attribuzione, ex art.93 c.p.c., in favore del sottoscritto avvocato Massimo Bucciero anticipatario, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sui compensi liquidati, nonché oltre Iva e Cpa come per legge”.
2. Parte appellante premette in fatto di aver adito l'Ufficio del Giudice di Pace di Casoria convenendo in giudizio gli odierni appellati per il risarcimento dei danni subiti in relazione al sinistro verificatosi in data 7.10.2016 in Acerra al Corso della Resistenza alle ore 21.30, cagionato dall'autocarro Fiat Iveco (tg. NA/W40833) di proprietà della ed assicurato con la Controparte_3 Controparte_1
Sullo svolgimento del precedente grado di giudizio riferiva che la Parte_2 ed il proprio l.r.p.t. non si erano costituiti in giudizio e che, espletata l'istruttoria (escussi i testi e depositata la CTU) era emessa la sentenza n. 2067/2023 con la quale il Giudice di prime cure accoglieva la domanda introduttiva e condannava i convenuti al risarcimento dei danni liquidati in euro 2.074,59 oltre interessi, nonché al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio (liquidati in complessivi euro 1.150,00) oltre alle spese della CTU.
Con il primo motivo di gravame deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché l'arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze processuali per l'omessa liquidazione del danno patrimoniale rappresentato dalle spese sostenute dall'attrice nel giudizio (in particolare: - euro 150,00 per la redazione della consulenza tecnica di parte;
- euro 150,00 per l'accompagnamento presso il CTU).
Sul punto osserva che – rispetto alle spese per la consulenza tecnica di parte– dovessero esser rimborsate perché prive del carattere di eccessività o superfluità (idonei viceversa ad escluderne la ripetizione alla parte vittoriosa); conclude argomentando sulla necessità di liquidare entrambe le voci di spese perché sostenute al fine di provare il danno.
Con il secondo motivo di impugnazione si censura la pronuncia per il difetto assoluto di motivazione sulla liquidazione delle spese processuali. In particolare, viene eccepita l'erroneità della statuizione laddove il Giudice di prime cure non ha tenuto conto della nota spese allegata dall'attrice alla comparsa conclusionale del giudizio di primo grado o, avendo ritenuto di discostarsi da essa, non aveva motivato la liquidazione al di sotto dei valori medi dei parametri forensi.
Ancora, in punto di liquidazione delle spese e dei compensi, censura il provvedimento gravato affermando che: - il Giudice non aveva motivato la scelta di liquidare un compenso di importo inferiore ai valori medi di cui al D.M. 147/2022 (in particolare riferiva che per il valore della controversia dovesse considerarsi la somma liquidata alla danneggiata e calcolare il compenso ai valori medi); - il giudicante non avesse liquidato correttamente le spese sostenute dal difensore.
3. Si costituiva in giudizio la in persona del l.r.p.t. Controparte_1 contestando le avverse domande e formulando le seguenti conclusioni:
“- rigettare l'appello proposto da ed ogni domanda da essa Parte_1 proposta, siccome inammissibile, ovvero infondato in fatto e in diritto, per le ragioni sopra esposte o per quelle ulteriori risultanti dai rilievi ufficiosi;
- per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n°2067/23, emessa dal Giudice di Pace di Casoria, Dott. Francesco Mastrodomenico a conclusione del procedimento recante R.G. n.969/2022; - con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio, oltre I.V.A., C.P.A.; - in via gradata, e nella denegata ipotesi codesto Ill.mo Tribunale, nella sua predetta funzione, ritenga anche minimamente fondati i motivi di appello, rideterminare la quantificazione delle somme che riterrà dovute, nella misura equa e per spese documentalmente provate e dovute per legge, tenendo in considerazione l'effettiva attività processuale svolta ed il valore degli importi liquidati dal Giudice di prime cure in linea capitale”.
In conclusione, asseriva la corretta liquidazione delle spese e dei compensi effettuata in Sentenza considerando che parte appellante aveva chiesto con diversi motivi di impugnazione la corresponsione delle spese vive -in un caso - in favore della parte e - nell'altro - con attribuzione al difensore. Altresì contestava l'avversa eccezione sulla mancata liquidazione del compenso dovuto per la negoziazione assistita dal momento che tale procedura era condizione di procedibilità della domanda e che era stata instaurata con vizi formali.
4. Sono rimasti contumaci la Controparte_3 onché nella indicata qualità.
[...] Controparte_3
5. A seguito della comparizione delle parti, il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni, ai sensi del riformato art. 352 c.p.c., all'udienza del 14.4.2025.
Le parti, in limine a tale udienza, depositavano gli scritti difensivi di cui alla precitata disposizione sostanzialmente ribadendo i rispettivi asserti difensivi.
La causa è stata trattenuta in decisione.
6. L'appello va accolto nei limiti e per le ragioni che si vanno ad indicare.
Va premesso che, secondo la giurisprudenza, “le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'articolo 92, primo comma, del Cpc, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue” (tra le tante v. di recente Trib. Vicenza, 7.9.2023, n. 1643).
Il Giudice di prime cure non ha motivato circa le ragioni del mancato riconoscimento di tali importi, onde deve ritenersi che sul punto vi sia il vizio di omissione di pronuncia.
Per altro verso, dalla produzione di primo grado di parte appellante (olim parte attrice), acquisita agli atti del presente procedimento, risulta l'effettivo esborso della somma in esame, il cui importo invero (e fermo restando quanto sopra detto) non appare sproporzionata.
Al contrario, non può trovare accoglimento il motivo relativo all'erronea quantificazione delle spese di lite.
La Corte di Cassazione ha affermato il principio (da condividere integralmente) secondo cui “in presenza di nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice non può limitarsi ad una globale determinazione dei compensi, in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione della riduzione o eliminazione delle voci da lui operata;
onere che si traduce nell'esporre le ragioni di fatto e diritto della pronuncia in modo conciso, ovvero, succinto ma non nel dovere di rispondere esplicitamente e pedissequamente ad ogni singola indicazione” (Cass. 27.7.2023, n. 22762).
Benché la motivazione del Giudice di prime cure sia al riguardo eccessivamente sintetica e dovendosi quindi procedere alla integrazione della stessa sul punto, va dato seguito al principio giurisprudenziale secondo cui “la quantificazione del compenso e delle spese processuali è espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, poiché venuta meno l'inderogabilità dei minimi tariffari del precedente sistema, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale. La liquidazione, se contenuta entro i valori tabellari minimi e massimi, non è sottoposta al controllo di legittimità, fatto salvo l'obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decoro professionale. Al riguardo, inoltre, non ha fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo e il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo” (Cass. 13.12.2023, n. 34842).
Ebbene, tenuto conto delle tabelle di riferimento con riguardo ai giudizi innanzi al G.d.P., nonché allo scaglione di riferimento (determinato con riguardo al criterio c.d. del decisum, cioè tenuto conto dei limiti entro cui la domanda è stata accolta), nonché all'attività effettivamente svolta (anche nella fase anteriore alla instaurazione del giudizio), la somma liquidata dal Giudice di prime cure non è né inferiore ai minimi (qui individuati in euro 633,00, per le prestazioni giudiziali ed euro 142,00 per quelle stragiudiziali), né – avuto riguardo al complessivo valore della causa – meramente simbolica o lesiva del decoro professionale del difensore.
7. Tenuto conto dell'accoglimento di uno soltanto dei motivi di ricorso, deve ritenersi qui configurata – tenuto conto del fatto che l'appellato ha chiesto l'integrale conferma della sentenza gravata – una situazione di soccombenza reciproca, tale da giustificare, secondo i principi generali, la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 10261/2023, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 2067/2023 resa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Casoria, pubblicata in data 6.6.2023, dichiarata la contumacia della nonché della sig.ra Controparte_3 [...]
, nella spiegata qualità, ogni altra istanza disattesa, così provvede: CP_3
A. accoglie l'appello nei limiti di cui in parte motiva e in parziale riforma della pronuncia appellata, per l'effetto, condanna le parti convenute in primo grado (odierni appellati), in solido tra loro, al pagamento in favore di parte attrice in primo grado (odierna appellante) dell'ulteriore importo di euro 300,00, a titolo di rimborso per le spese di CTP documentate;
B. compensa tra le parti costituite le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Aversa, il 23.5.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 10261/2023, tra
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. MASSIMO BUCCIERO (C.F.: ), con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC C.F._2 indicato in atti
APPELLANTE
e
C.F.: già Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 in persona del suo l.r.p.t., rappresentata e difesa – come da procura in atti - dall'avv. ANTONIO DELLACCIO (C.F.: ), con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC C.F._3 indicato in atti
APPELLATO nonché
P.Iva: n.q. di Controparte_3 P.IVA_2 società proprietaria dell'autocarro Fiat Iveco investitore, tg. NA/W40833, in persona del suo l.r.p.t. con sede in Casoria (NA) alla via Arpino n.15/C;
n.q. di socio accomandatario e l.r.p.t. della Controparte_3 [...]
, attualmente residente in [...]
n.96, scala B, interno 30;
APPELLATI CONTUMACI
AVENTE AD OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 2067/2023 resa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Casoria, pubblicata in data 6.6.2023
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione la sig.ra proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza n. 2067/2023 resa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Casoria, pubblicata in data 6.6.2023 e conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale di Napoli Nord la sig.ra , la Controparte_3 Controparte_3
e la in persona dei rispettivi legali rappresentati pro
[...] Controparte_1 tempore al fine di sentire accogliere le conclusioni appresso riportate:
“1) condannare, ex artt. 144 e 145 del D.Lgs 209/2005, la Controparte_3
n.q. di società proprietaria dell'autocarro Fiat Iveco investitore, tg.
[...]
NA/W40833 e la ià n.q. CP_4 Controparte_5 di società assicuratrice del predetto autocarro Fiat Iveco investitore, in solido tra loro, al pagamento, in favore della sig.ra , a titolo di danno Parte_1 patrimoniale/rimborso spese mediche anticipate, della somma di € 300,00 o di quella diversa che l'On.le Tribunale adito riterrà dovuta, oltre interessi legali dalla data del sinistro al giorno dell'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria come per legge;
2) condannare, ex artt. 144 e 145 del D.Lgs 209/2005, la Controparte_3
n.q. di società proprietaria dell'autocarro Fiat Iveco investitore, tg.
[...]
NA/W40833 e la ià n.q. CP_4 Controparte_5 di società assicuratrice del predetto autocarro Fiat Iveco investitore, in solido tra loro, al pagamento delle spese vive e dei compensi per l'attività svolta nel giudizio di primo grado (nella misura almeno di € 1.100,69 per spese vive e di € 1.549,00 per compensi), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sui compensi liquidati, nonché oltre Iva e Cpa come per legge, con attribuzione in favore del sottoscritto avvocato anticipatario;
3) confermare per il resto ed in ogni residua statuizione la sentenza impugnata;
4) condannare, ex artt. 144 e 145 del D.Lgs 209/2005, la
[...]
n.q. di società proprietaria dell'autocarro Controparte_3
Fiat Iveco investitore, tg. NA/W40833 e la già CP_4 [...]
n.q. di società assicuratrice del predetto autocarro Fiat Controparte_5
Iveco investitore, in solido tra loro, al pagamento delle spese vive e dei compensi per l'attività giudiziale svolta nel presente giudizio di appello, con attribuzione, ex art.93 c.p.c., in favore del sottoscritto avvocato Massimo Bucciero anticipatario, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sui compensi liquidati, nonché oltre Iva e Cpa come per legge”.
2. Parte appellante premette in fatto di aver adito l'Ufficio del Giudice di Pace di Casoria convenendo in giudizio gli odierni appellati per il risarcimento dei danni subiti in relazione al sinistro verificatosi in data 7.10.2016 in Acerra al Corso della Resistenza alle ore 21.30, cagionato dall'autocarro Fiat Iveco (tg. NA/W40833) di proprietà della ed assicurato con la Controparte_3 Controparte_1
Sullo svolgimento del precedente grado di giudizio riferiva che la Parte_2 ed il proprio l.r.p.t. non si erano costituiti in giudizio e che, espletata l'istruttoria (escussi i testi e depositata la CTU) era emessa la sentenza n. 2067/2023 con la quale il Giudice di prime cure accoglieva la domanda introduttiva e condannava i convenuti al risarcimento dei danni liquidati in euro 2.074,59 oltre interessi, nonché al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio (liquidati in complessivi euro 1.150,00) oltre alle spese della CTU.
Con il primo motivo di gravame deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché l'arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze processuali per l'omessa liquidazione del danno patrimoniale rappresentato dalle spese sostenute dall'attrice nel giudizio (in particolare: - euro 150,00 per la redazione della consulenza tecnica di parte;
- euro 150,00 per l'accompagnamento presso il CTU).
Sul punto osserva che – rispetto alle spese per la consulenza tecnica di parte– dovessero esser rimborsate perché prive del carattere di eccessività o superfluità (idonei viceversa ad escluderne la ripetizione alla parte vittoriosa); conclude argomentando sulla necessità di liquidare entrambe le voci di spese perché sostenute al fine di provare il danno.
Con il secondo motivo di impugnazione si censura la pronuncia per il difetto assoluto di motivazione sulla liquidazione delle spese processuali. In particolare, viene eccepita l'erroneità della statuizione laddove il Giudice di prime cure non ha tenuto conto della nota spese allegata dall'attrice alla comparsa conclusionale del giudizio di primo grado o, avendo ritenuto di discostarsi da essa, non aveva motivato la liquidazione al di sotto dei valori medi dei parametri forensi.
Ancora, in punto di liquidazione delle spese e dei compensi, censura il provvedimento gravato affermando che: - il Giudice non aveva motivato la scelta di liquidare un compenso di importo inferiore ai valori medi di cui al D.M. 147/2022 (in particolare riferiva che per il valore della controversia dovesse considerarsi la somma liquidata alla danneggiata e calcolare il compenso ai valori medi); - il giudicante non avesse liquidato correttamente le spese sostenute dal difensore.
3. Si costituiva in giudizio la in persona del l.r.p.t. Controparte_1 contestando le avverse domande e formulando le seguenti conclusioni:
“- rigettare l'appello proposto da ed ogni domanda da essa Parte_1 proposta, siccome inammissibile, ovvero infondato in fatto e in diritto, per le ragioni sopra esposte o per quelle ulteriori risultanti dai rilievi ufficiosi;
- per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n°2067/23, emessa dal Giudice di Pace di Casoria, Dott. Francesco Mastrodomenico a conclusione del procedimento recante R.G. n.969/2022; - con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio, oltre I.V.A., C.P.A.; - in via gradata, e nella denegata ipotesi codesto Ill.mo Tribunale, nella sua predetta funzione, ritenga anche minimamente fondati i motivi di appello, rideterminare la quantificazione delle somme che riterrà dovute, nella misura equa e per spese documentalmente provate e dovute per legge, tenendo in considerazione l'effettiva attività processuale svolta ed il valore degli importi liquidati dal Giudice di prime cure in linea capitale”.
In conclusione, asseriva la corretta liquidazione delle spese e dei compensi effettuata in Sentenza considerando che parte appellante aveva chiesto con diversi motivi di impugnazione la corresponsione delle spese vive -in un caso - in favore della parte e - nell'altro - con attribuzione al difensore. Altresì contestava l'avversa eccezione sulla mancata liquidazione del compenso dovuto per la negoziazione assistita dal momento che tale procedura era condizione di procedibilità della domanda e che era stata instaurata con vizi formali.
4. Sono rimasti contumaci la Controparte_3 onché nella indicata qualità.
[...] Controparte_3
5. A seguito della comparizione delle parti, il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni, ai sensi del riformato art. 352 c.p.c., all'udienza del 14.4.2025.
Le parti, in limine a tale udienza, depositavano gli scritti difensivi di cui alla precitata disposizione sostanzialmente ribadendo i rispettivi asserti difensivi.
La causa è stata trattenuta in decisione.
6. L'appello va accolto nei limiti e per le ragioni che si vanno ad indicare.
Va premesso che, secondo la giurisprudenza, “le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'articolo 92, primo comma, del Cpc, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue” (tra le tante v. di recente Trib. Vicenza, 7.9.2023, n. 1643).
Il Giudice di prime cure non ha motivato circa le ragioni del mancato riconoscimento di tali importi, onde deve ritenersi che sul punto vi sia il vizio di omissione di pronuncia.
Per altro verso, dalla produzione di primo grado di parte appellante (olim parte attrice), acquisita agli atti del presente procedimento, risulta l'effettivo esborso della somma in esame, il cui importo invero (e fermo restando quanto sopra detto) non appare sproporzionata.
Al contrario, non può trovare accoglimento il motivo relativo all'erronea quantificazione delle spese di lite.
La Corte di Cassazione ha affermato il principio (da condividere integralmente) secondo cui “in presenza di nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice non può limitarsi ad una globale determinazione dei compensi, in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione della riduzione o eliminazione delle voci da lui operata;
onere che si traduce nell'esporre le ragioni di fatto e diritto della pronuncia in modo conciso, ovvero, succinto ma non nel dovere di rispondere esplicitamente e pedissequamente ad ogni singola indicazione” (Cass. 27.7.2023, n. 22762).
Benché la motivazione del Giudice di prime cure sia al riguardo eccessivamente sintetica e dovendosi quindi procedere alla integrazione della stessa sul punto, va dato seguito al principio giurisprudenziale secondo cui “la quantificazione del compenso e delle spese processuali è espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, poiché venuta meno l'inderogabilità dei minimi tariffari del precedente sistema, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale. La liquidazione, se contenuta entro i valori tabellari minimi e massimi, non è sottoposta al controllo di legittimità, fatto salvo l'obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decoro professionale. Al riguardo, inoltre, non ha fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo e il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo” (Cass. 13.12.2023, n. 34842).
Ebbene, tenuto conto delle tabelle di riferimento con riguardo ai giudizi innanzi al G.d.P., nonché allo scaglione di riferimento (determinato con riguardo al criterio c.d. del decisum, cioè tenuto conto dei limiti entro cui la domanda è stata accolta), nonché all'attività effettivamente svolta (anche nella fase anteriore alla instaurazione del giudizio), la somma liquidata dal Giudice di prime cure non è né inferiore ai minimi (qui individuati in euro 633,00, per le prestazioni giudiziali ed euro 142,00 per quelle stragiudiziali), né – avuto riguardo al complessivo valore della causa – meramente simbolica o lesiva del decoro professionale del difensore.
7. Tenuto conto dell'accoglimento di uno soltanto dei motivi di ricorso, deve ritenersi qui configurata – tenuto conto del fatto che l'appellato ha chiesto l'integrale conferma della sentenza gravata – una situazione di soccombenza reciproca, tale da giustificare, secondo i principi generali, la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 10261/2023, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 2067/2023 resa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Casoria, pubblicata in data 6.6.2023, dichiarata la contumacia della nonché della sig.ra Controparte_3 [...]
, nella spiegata qualità, ogni altra istanza disattesa, così provvede: CP_3
A. accoglie l'appello nei limiti di cui in parte motiva e in parziale riforma della pronuncia appellata, per l'effetto, condanna le parti convenute in primo grado (odierni appellati), in solido tra loro, al pagamento in favore di parte attrice in primo grado (odierna appellante) dell'ulteriore importo di euro 300,00, a titolo di rimborso per le spese di CTP documentate;
B. compensa tra le parti costituite le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Aversa, il 23.5.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta