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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 21/10/2025, n. 1424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1424 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2847/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
LA ZI Presidente relatore
Alina Rossato Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2847/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Rebecca Fedetto Parte_1
Parte attrice contro
, con il patrocinio dell'avv. Nicoletta Cirilli Controparte_1
Parte convenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Nel merito:
- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data
1.12.1978 ed annotato nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Padova Atto n. 960, p.
II s. A, ordinando all'Ufficiale di Stato civile di eseguire le annotazioni di legge.
- In considerazione delle ridotte capacità economiche del sig. disporre un assegno divorzile Pt_1
a favore della sig.ra dell'importo di € 300,00 mensili. CP_1
In subordine
- Disporre a carico del sig. e favore della signora assegno divorzile dell'importo Pt_1 CP_1 di € 393,00 mensili.
In via istruttoria
Nelle denegata ipotesi di ammissione delle prove per testi richieste da controparte si chiede di essere ammessi a prova contraria come richiesto nella memoria 183. Comma VI n. 3 del 2 .04.24.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.”.
Per parte convenuta:
“Contrariis reiectis
Voglia il Tribunale adito:
Nel merito: - Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 1.12.1978 ed annotato nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Padova Atto n. 960,
p. II s. A, ordinando all'Ufficiale di Stato civile di eseguire le annotazioni di legge.
- Disporre a favore della resistente sig.ra l'attribuzione di assegno divorzile Controparte_1 dell'importo di € 800,00 mensili, o della diversa somma che sarà ritenuta equa e di giustizia, a carico del ricorrente sig. , da rivalutarsi secondo indici ISTAT a far data dall'Udienza Parte_1
Presidenziale.
In subordine:
- Disporre l'obbligo a carico del sig. di versare a titolo di assegno divorzile alla Parte_1 sig.ra la somma non inferiore ad € 393,00 mensili (così come rivalutata al mese Controparte_1 di settembre 2022), oltre successiva rivalutazione ISTAT da settembre 2023, come da provvedimento, ex art. 4, comma 8 e segg. della L. 898/70, del 20/21.02.23.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa oltre accessori di legge (maggiorazione
15% spese generali, Cpa ed Iva).
In via istruttoria:
- Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie di cui alla memoria ex art. 183 VI comma n. 2)
c.p.c..
- Ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie formulate dal ricorrente in terza memoria in quanto tardive e comunque irrilevanti ed ininfluenti. Si chiede che i documenti ivi prodotti vengano espunti in quanto tardivi.
* * *
- Chiede che la causa venga rimessa al Collegio per la decisione con
l'assegnazione dei termini massimi di legge per il deposito delle comparse conclusionali e repliche”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nato a [...] il [...], e nata a [...] il Parte_1 Controparte_1
11.1.1953, contraevano matrimonio con rito concordatario in data 2.12.1978 a Padova (PD), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 960, parte II, serie A, anno
1978. Dalla loro unione nasceva una figlia, , il 14.11.1981. Per_1
Con decreto del 22.4.2005 il Tribunale di Padova omologava la separazione consensuale tra le parti alle condizioni di cui al verbale di comparizione delle parti dinnanzi al Presidente delegato del
6.4.2005.
In data 6.5.2022 depositava ricorso chiedendo che venisse pronunciata sentenza di Parte_1 divorzio e che nulla venisse disposto a carico dello stesso a titolo di assegno divorzile in favore di
. Controparte_1
Dal Corso si costituiva in data 12.9.2022 associandosi alla domanda sullo status e chiedendo CP_1 che venisse stabilito un assegno divorzile a proprio favore di € 800,00.
All'udienza del 22.9.2022, differita d'ufficio al 26.10.2022, comparivano entrambe le parti e il
Presidente delegato, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, proponeva alle parti il seguente accordo transattivo: “il marito continuerà a versare alla moglie, quale assegno divorzile, l'attuale contributo attualizzato di euro 342,55 mensili, annualmente rivalutabili” e le parti chiedevano termine per valutare la proposta;
quindi, il Presidente delegato si riservava con termine alle parti di
20 giorni per depositare una nota scritta di adesione o mancata adesione alla proposta.
Con provvedimento del 17.11.2022 il Presidente delegato, a scioglimento della riserva, dava atto che parte ricorrente aderiva alla proposta formulata in udienza e che parte resistente asseriva che l'ammontare dell'assegno attualizzato ad allora fosse di € 393,00 e si dichiarava disponibile ad aderire alla proposta in tale misura;
quindi, assegnava termine di 7 giorni a parte ricorrente per prendere posizione.
In data 22.11.2022 dava atto che l'importo dell'assegno correttamente rivalutato Parte_1 annualmente ammonterebbe ad € 362,42 2 non ad € 393,00 e affermava la propria disponibilità a riconoscere alla sig.ra un assegno pari appunto ad € 362,42, oltre al versamento di € 139,09 CP_1 per il mancato versamento della rivalutazione da aprile 2022; quindi, il Presidente delegato invitava parte resistente a prendere posizione con note scritte.
A questo punto, con istanza depositata in data 9.12.2022, chiedeva in via Controparte_1 principale che il Presidente Delegato fissasse udienza in presenza dei soli procuratori al fine di correttamente effettuare il calcolo dell'aggiornamento ISTAT;
quindi, il Presidente delegato fissava udienza per la comparizione dei procuratori delle parti l'8.2.2023.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza di cui sopra, il Presidente delegato disponeva l'obbligo a carico di di versare a titolo di assegno divorzile a la Parte_1 Controparte_1 somma di € 393,00 mensili, così come rivalutata al mese di settembre 2022, oltre rivalutazione
ISTAT, rimetteva le parti dinnanzi al giudice istruttore nominando se stessa quale giudice istruttore e fissando udienza al 14.6.2023. All'udienza di cui sopra, differita d'ufficio all'11.1.2024, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti chiedevamo la concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.; quindi, il giudice rinviava all'udienza del 2.7.2024 assegnando alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie.
All'udienza del 2.7.2024, trattata in modalità cartolare, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni con svolgimento mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; quindi, all'udienza del 26.2.2025, differita d'ufficio al 10.6.2025, le parti depositavano note scritte precisando le conclusioni di cui in epigrafe e il giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio e assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
1.
La domanda di divorzio merita accoglimento.
Sussistono, nel caso di specie, tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione delle parti avanti al Presidente del Tribunale.
Alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e dagli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
2.
Quanto alla domanda inerente all'assegno divorzile si osserva quanto segue.
Con ricorso del 6.5.2022 chiedeva in via principale che nulla venisse riconosciuto a Parte_1
a titolo di assegno divorzile, salvo poi modificare la domanda e chiedere che Controparte_1 venisse riconosciuto un assegno divorzile a favore della sig.ra di € 300,00. CP_1
A fondamento della domanda lamentava un peggioramento delle proprie condizioni economiche rispetto all'epoca della separazione in cui percepiva uno stipendio di circa € 2500,00 mensili, essendo successivamente andato in pensione, oltre a soffrire di alcune patologie ortopediche che lo costringono ad interventi e cure;
allegava d'altra parte un miglioramento delle condizioni economiche della sig.ra poiché la stessa avrebbe venduto la propria quota di proprietà (pari al 50%) CP_1 della casa coniugale al prezzo di € 120.000 al stesso e avrebbe tenuto il ricavato per sé. Pt_1
Allegava, inoltre, che la sig.ra avrebbe svolto dopo la separazione per diversi anni attività CP_1 di estetista in maniera officiosa, salvo poi arrestarsi per un periodo di malattia, e riprendere successivamente. Dal Corso chiedeva in via principale che venisse disposto a carico del a titolo di CP_1 Pt_1 assegno divorzile una somma mensile pari ad € 800,00, e, in subordine, di € 393,00 (per effetto della rivalutazione), così come stabilito dal Presidente delegato con i provvedimenti provvisori.
A fondamento della propria domanda allegava di aver lavorato, prima di sposarsi, all'Hotel Bel
Soggiorno di Abano Terme e di aver smesso di lavorare, rinunciando alla propria carriera lavorativa a partire dal 1981, per potersi dedicare alla famiglia, quando nasceva la figlia e di essersi Per_1 dedicata sporadicamente a lavori di estetista in casa, salvo poi aver avuto problemi di salute (tumore al seno) e non essere più stata in grado di lavorare.
Allegava di essere stata costretta in sede di separazione ad accettare una somma esigua a titolo di assegno di mantenimento per porre fine al contenzioso e di poter contare solo sull'assegno corrisposto dal per vivere e di aver presentato più volte richiesta all'INPS di un assegno sociale, ma che Pt_1 veniva accolta solo l'ultima richiesta del 21.6.2022 con cui cui le veniva liquidato un assegno mensile di € 347,81 con decorrenza dall' 1.7.2022 (cfr. docc.12-13).
Quanto alla somma di € 120.000,00 ricavata dalla vendita del 50% della quota di proprietà della casa familiare, allegava di averla utilizzata per acquistare un nuovo appartamento, nel quale ha vissuto con la figlia fino al 2020, salvo poi venderlo al prezzo di € 107.000,00, somma che consegnava alla figlia perché acquistasse due appartamenti contigui ove attualmente abitano. Per_1
Allegava infine di non godere di alcun risparmio e di aver ceduto al 60 milioni di lire ricevuti Pt_1 da una assicurazione a titolo di risarcimento dei danni subiti a seguito di un incidente stradale, che lo stesso investiva aprendo un conto corrente cointestato ai coniugi, che però veniva dallo stesso rapidamente svuotato.
All'udienza presidenziale il Presidente delegato proponeva soluzione conciliativa che le parti si riservavano di valutare e, successivamente pronunciava i provvedimenti provvisori ed urgenti prevedendo l'obbligo di di corrispondere a € 393,00 a titolo di Parte_1 Controparte_1 assegno divorzile, somma così determinata per effetto della corretta rivalutazione ISTAT dell'importo dell'assegno di mantenimento stabilito all'epoca della separazione.
Ciò premesso si osserva quanto segue.
È ormai orientamento consolidato della giurisprudenza quanto affermato nella pronuncia delle
Sezioni Unite nella sentenza n. 18287 dell'11.7.2018 che riconosce all'assegno divorzile una duplice natura: assistenziale e compensativa-perequativa.
In particolare, la funziona assistenziale dell'assegno divorzile assume una duplice connotazione: la funzione assistenziale minima, allorquando il richiedente non abbia adeguate risorse economiche tali da garantirgli una esistenza dignitosa e libera dal bisogno, e una funzione assistenziale compensativa, che tiene conto della ripartizione dei ruoli endofamiliari e dei sacrifici intrapresi in costanza di matrimonio a favore della famiglia. A queste due funzioni si aggiunge quella perequativa- compensativa, la quale opera solamente laddove il dislivello reddituale sia riconducibile alle scelte, ai sacrifici e ai diversi ruoli endofamiliari concordati tra i coniugi.
“La funzione perequativo-compensativa dell'assegno divorzile presuppone che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, restando irrilevanti le motivazioni soggettive che abbiano portato a compiere tale scelta, che è stata comunque accettata e condivisa dal coniuge, perché l'assegno di divorzio, sotto l'aspetto in esame, mira a compensare lo squilibrio economico conseguente all'impiego delle proprie energie e attitudini in seno alla famiglia,, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita professionale produttive di reddito, indipendentemente dal fatto che alla base di tale scelta vi fossero ragioni affettive o di semplice opportunità economico-relazionale” (Sez. 1 - , Ordinanza n.
27945 del 04/10/2023 (Rv. 670463 – 01); nel caso di specie, quanto affermato dalla sig.ra CP_1 circa la rinuncia alla propria carriera lavorativa per occuparsi della figlia e della famiglia non è stato contestato dal;
pertanto, sussistono le condizioni per riconoscere la componente perequativo- Pt_1 compensativa dell'assegno divorzile.
Quanto alla componente assistenziale si osserva quanto segue.
Come risulta dalla documentazione prodotta la sig.ra ha 72 anni, non gode di risparmi e CP_1 non percepisce alcun reddito da lavoro, potendo ella godere a partire da luglio 2022 di una pensione sociale che ammonta ad € 347,81; inoltre, è verosimile che a seguito dell'operazione per rimuovere il tumore al senso la stessa non sia più in grado di svolgere l'attività di massaggi ed estetista in casa;
pertanto, sussiste certamente la componente assistenziale dell'assegno divorzile.
Infine, non può non riconoscersi la disparità reddituale tra le parti, come risulta dalle dichiarazioni dei redditi prodotta.
Concludendo, alla luce della documentazione prodotta, dalle reciproche allegazioni, dal contributo personale ed economico di entrambe le parti alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio, nonché della conforme richiesta delle parti formulata in via subordinata;
tenuto, altresì conto della durata del matrimonio (1978-2006), questo Collegio ritiene congruo l'importo di € 393,00 mensili a titolo di assegno divorzile.
3.
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio le spese di lite vanno compensate per reciproca soccombenza delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
contratto in data 2.12.1978 a Padova (PD), trascritto nel relativo registro CP_1 degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 960, parte II, serie A, anno 1978;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3) pone a carico di l'obbligo di versare a a titolo di Parte_1 Controparte_1 assegno divorzile, con decorrenza dalla data della domanda, la somma di € 393,00 entro il giorno 5 di ogni mese, oltre a rivalutazione ISTAT;
4) spese di lite compensate.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 21.10.2025.
Il Presidente
LA ZI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
LA ZI Presidente relatore
Alina Rossato Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2847/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Rebecca Fedetto Parte_1
Parte attrice contro
, con il patrocinio dell'avv. Nicoletta Cirilli Controparte_1
Parte convenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Nel merito:
- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data
1.12.1978 ed annotato nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Padova Atto n. 960, p.
II s. A, ordinando all'Ufficiale di Stato civile di eseguire le annotazioni di legge.
- In considerazione delle ridotte capacità economiche del sig. disporre un assegno divorzile Pt_1
a favore della sig.ra dell'importo di € 300,00 mensili. CP_1
In subordine
- Disporre a carico del sig. e favore della signora assegno divorzile dell'importo Pt_1 CP_1 di € 393,00 mensili.
In via istruttoria
Nelle denegata ipotesi di ammissione delle prove per testi richieste da controparte si chiede di essere ammessi a prova contraria come richiesto nella memoria 183. Comma VI n. 3 del 2 .04.24.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.”.
Per parte convenuta:
“Contrariis reiectis
Voglia il Tribunale adito:
Nel merito: - Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 1.12.1978 ed annotato nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Padova Atto n. 960,
p. II s. A, ordinando all'Ufficiale di Stato civile di eseguire le annotazioni di legge.
- Disporre a favore della resistente sig.ra l'attribuzione di assegno divorzile Controparte_1 dell'importo di € 800,00 mensili, o della diversa somma che sarà ritenuta equa e di giustizia, a carico del ricorrente sig. , da rivalutarsi secondo indici ISTAT a far data dall'Udienza Parte_1
Presidenziale.
In subordine:
- Disporre l'obbligo a carico del sig. di versare a titolo di assegno divorzile alla Parte_1 sig.ra la somma non inferiore ad € 393,00 mensili (così come rivalutata al mese Controparte_1 di settembre 2022), oltre successiva rivalutazione ISTAT da settembre 2023, come da provvedimento, ex art. 4, comma 8 e segg. della L. 898/70, del 20/21.02.23.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa oltre accessori di legge (maggiorazione
15% spese generali, Cpa ed Iva).
In via istruttoria:
- Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie di cui alla memoria ex art. 183 VI comma n. 2)
c.p.c..
- Ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie formulate dal ricorrente in terza memoria in quanto tardive e comunque irrilevanti ed ininfluenti. Si chiede che i documenti ivi prodotti vengano espunti in quanto tardivi.
* * *
- Chiede che la causa venga rimessa al Collegio per la decisione con
l'assegnazione dei termini massimi di legge per il deposito delle comparse conclusionali e repliche”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nato a [...] il [...], e nata a [...] il Parte_1 Controparte_1
11.1.1953, contraevano matrimonio con rito concordatario in data 2.12.1978 a Padova (PD), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 960, parte II, serie A, anno
1978. Dalla loro unione nasceva una figlia, , il 14.11.1981. Per_1
Con decreto del 22.4.2005 il Tribunale di Padova omologava la separazione consensuale tra le parti alle condizioni di cui al verbale di comparizione delle parti dinnanzi al Presidente delegato del
6.4.2005.
In data 6.5.2022 depositava ricorso chiedendo che venisse pronunciata sentenza di Parte_1 divorzio e che nulla venisse disposto a carico dello stesso a titolo di assegno divorzile in favore di
. Controparte_1
Dal Corso si costituiva in data 12.9.2022 associandosi alla domanda sullo status e chiedendo CP_1 che venisse stabilito un assegno divorzile a proprio favore di € 800,00.
All'udienza del 22.9.2022, differita d'ufficio al 26.10.2022, comparivano entrambe le parti e il
Presidente delegato, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, proponeva alle parti il seguente accordo transattivo: “il marito continuerà a versare alla moglie, quale assegno divorzile, l'attuale contributo attualizzato di euro 342,55 mensili, annualmente rivalutabili” e le parti chiedevano termine per valutare la proposta;
quindi, il Presidente delegato si riservava con termine alle parti di
20 giorni per depositare una nota scritta di adesione o mancata adesione alla proposta.
Con provvedimento del 17.11.2022 il Presidente delegato, a scioglimento della riserva, dava atto che parte ricorrente aderiva alla proposta formulata in udienza e che parte resistente asseriva che l'ammontare dell'assegno attualizzato ad allora fosse di € 393,00 e si dichiarava disponibile ad aderire alla proposta in tale misura;
quindi, assegnava termine di 7 giorni a parte ricorrente per prendere posizione.
In data 22.11.2022 dava atto che l'importo dell'assegno correttamente rivalutato Parte_1 annualmente ammonterebbe ad € 362,42 2 non ad € 393,00 e affermava la propria disponibilità a riconoscere alla sig.ra un assegno pari appunto ad € 362,42, oltre al versamento di € 139,09 CP_1 per il mancato versamento della rivalutazione da aprile 2022; quindi, il Presidente delegato invitava parte resistente a prendere posizione con note scritte.
A questo punto, con istanza depositata in data 9.12.2022, chiedeva in via Controparte_1 principale che il Presidente Delegato fissasse udienza in presenza dei soli procuratori al fine di correttamente effettuare il calcolo dell'aggiornamento ISTAT;
quindi, il Presidente delegato fissava udienza per la comparizione dei procuratori delle parti l'8.2.2023.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza di cui sopra, il Presidente delegato disponeva l'obbligo a carico di di versare a titolo di assegno divorzile a la Parte_1 Controparte_1 somma di € 393,00 mensili, così come rivalutata al mese di settembre 2022, oltre rivalutazione
ISTAT, rimetteva le parti dinnanzi al giudice istruttore nominando se stessa quale giudice istruttore e fissando udienza al 14.6.2023. All'udienza di cui sopra, differita d'ufficio all'11.1.2024, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti chiedevamo la concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.; quindi, il giudice rinviava all'udienza del 2.7.2024 assegnando alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie.
All'udienza del 2.7.2024, trattata in modalità cartolare, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni con svolgimento mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; quindi, all'udienza del 26.2.2025, differita d'ufficio al 10.6.2025, le parti depositavano note scritte precisando le conclusioni di cui in epigrafe e il giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio e assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
1.
La domanda di divorzio merita accoglimento.
Sussistono, nel caso di specie, tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione delle parti avanti al Presidente del Tribunale.
Alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e dagli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
2.
Quanto alla domanda inerente all'assegno divorzile si osserva quanto segue.
Con ricorso del 6.5.2022 chiedeva in via principale che nulla venisse riconosciuto a Parte_1
a titolo di assegno divorzile, salvo poi modificare la domanda e chiedere che Controparte_1 venisse riconosciuto un assegno divorzile a favore della sig.ra di € 300,00. CP_1
A fondamento della domanda lamentava un peggioramento delle proprie condizioni economiche rispetto all'epoca della separazione in cui percepiva uno stipendio di circa € 2500,00 mensili, essendo successivamente andato in pensione, oltre a soffrire di alcune patologie ortopediche che lo costringono ad interventi e cure;
allegava d'altra parte un miglioramento delle condizioni economiche della sig.ra poiché la stessa avrebbe venduto la propria quota di proprietà (pari al 50%) CP_1 della casa coniugale al prezzo di € 120.000 al stesso e avrebbe tenuto il ricavato per sé. Pt_1
Allegava, inoltre, che la sig.ra avrebbe svolto dopo la separazione per diversi anni attività CP_1 di estetista in maniera officiosa, salvo poi arrestarsi per un periodo di malattia, e riprendere successivamente. Dal Corso chiedeva in via principale che venisse disposto a carico del a titolo di CP_1 Pt_1 assegno divorzile una somma mensile pari ad € 800,00, e, in subordine, di € 393,00 (per effetto della rivalutazione), così come stabilito dal Presidente delegato con i provvedimenti provvisori.
A fondamento della propria domanda allegava di aver lavorato, prima di sposarsi, all'Hotel Bel
Soggiorno di Abano Terme e di aver smesso di lavorare, rinunciando alla propria carriera lavorativa a partire dal 1981, per potersi dedicare alla famiglia, quando nasceva la figlia e di essersi Per_1 dedicata sporadicamente a lavori di estetista in casa, salvo poi aver avuto problemi di salute (tumore al seno) e non essere più stata in grado di lavorare.
Allegava di essere stata costretta in sede di separazione ad accettare una somma esigua a titolo di assegno di mantenimento per porre fine al contenzioso e di poter contare solo sull'assegno corrisposto dal per vivere e di aver presentato più volte richiesta all'INPS di un assegno sociale, ma che Pt_1 veniva accolta solo l'ultima richiesta del 21.6.2022 con cui cui le veniva liquidato un assegno mensile di € 347,81 con decorrenza dall' 1.7.2022 (cfr. docc.12-13).
Quanto alla somma di € 120.000,00 ricavata dalla vendita del 50% della quota di proprietà della casa familiare, allegava di averla utilizzata per acquistare un nuovo appartamento, nel quale ha vissuto con la figlia fino al 2020, salvo poi venderlo al prezzo di € 107.000,00, somma che consegnava alla figlia perché acquistasse due appartamenti contigui ove attualmente abitano. Per_1
Allegava infine di non godere di alcun risparmio e di aver ceduto al 60 milioni di lire ricevuti Pt_1 da una assicurazione a titolo di risarcimento dei danni subiti a seguito di un incidente stradale, che lo stesso investiva aprendo un conto corrente cointestato ai coniugi, che però veniva dallo stesso rapidamente svuotato.
All'udienza presidenziale il Presidente delegato proponeva soluzione conciliativa che le parti si riservavano di valutare e, successivamente pronunciava i provvedimenti provvisori ed urgenti prevedendo l'obbligo di di corrispondere a € 393,00 a titolo di Parte_1 Controparte_1 assegno divorzile, somma così determinata per effetto della corretta rivalutazione ISTAT dell'importo dell'assegno di mantenimento stabilito all'epoca della separazione.
Ciò premesso si osserva quanto segue.
È ormai orientamento consolidato della giurisprudenza quanto affermato nella pronuncia delle
Sezioni Unite nella sentenza n. 18287 dell'11.7.2018 che riconosce all'assegno divorzile una duplice natura: assistenziale e compensativa-perequativa.
In particolare, la funziona assistenziale dell'assegno divorzile assume una duplice connotazione: la funzione assistenziale minima, allorquando il richiedente non abbia adeguate risorse economiche tali da garantirgli una esistenza dignitosa e libera dal bisogno, e una funzione assistenziale compensativa, che tiene conto della ripartizione dei ruoli endofamiliari e dei sacrifici intrapresi in costanza di matrimonio a favore della famiglia. A queste due funzioni si aggiunge quella perequativa- compensativa, la quale opera solamente laddove il dislivello reddituale sia riconducibile alle scelte, ai sacrifici e ai diversi ruoli endofamiliari concordati tra i coniugi.
“La funzione perequativo-compensativa dell'assegno divorzile presuppone che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, restando irrilevanti le motivazioni soggettive che abbiano portato a compiere tale scelta, che è stata comunque accettata e condivisa dal coniuge, perché l'assegno di divorzio, sotto l'aspetto in esame, mira a compensare lo squilibrio economico conseguente all'impiego delle proprie energie e attitudini in seno alla famiglia,, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita professionale produttive di reddito, indipendentemente dal fatto che alla base di tale scelta vi fossero ragioni affettive o di semplice opportunità economico-relazionale” (Sez. 1 - , Ordinanza n.
27945 del 04/10/2023 (Rv. 670463 – 01); nel caso di specie, quanto affermato dalla sig.ra CP_1 circa la rinuncia alla propria carriera lavorativa per occuparsi della figlia e della famiglia non è stato contestato dal;
pertanto, sussistono le condizioni per riconoscere la componente perequativo- Pt_1 compensativa dell'assegno divorzile.
Quanto alla componente assistenziale si osserva quanto segue.
Come risulta dalla documentazione prodotta la sig.ra ha 72 anni, non gode di risparmi e CP_1 non percepisce alcun reddito da lavoro, potendo ella godere a partire da luglio 2022 di una pensione sociale che ammonta ad € 347,81; inoltre, è verosimile che a seguito dell'operazione per rimuovere il tumore al senso la stessa non sia più in grado di svolgere l'attività di massaggi ed estetista in casa;
pertanto, sussiste certamente la componente assistenziale dell'assegno divorzile.
Infine, non può non riconoscersi la disparità reddituale tra le parti, come risulta dalle dichiarazioni dei redditi prodotta.
Concludendo, alla luce della documentazione prodotta, dalle reciproche allegazioni, dal contributo personale ed economico di entrambe le parti alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio, nonché della conforme richiesta delle parti formulata in via subordinata;
tenuto, altresì conto della durata del matrimonio (1978-2006), questo Collegio ritiene congruo l'importo di € 393,00 mensili a titolo di assegno divorzile.
3.
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio le spese di lite vanno compensate per reciproca soccombenza delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
contratto in data 2.12.1978 a Padova (PD), trascritto nel relativo registro CP_1 degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 960, parte II, serie A, anno 1978;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3) pone a carico di l'obbligo di versare a a titolo di Parte_1 Controparte_1 assegno divorzile, con decorrenza dalla data della domanda, la somma di € 393,00 entro il giorno 5 di ogni mese, oltre a rivalutazione ISTAT;
4) spese di lite compensate.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 21.10.2025.
Il Presidente
LA ZI