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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/07/2025, n. 10621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10621 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1107/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. UC De NA;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1107 /2022
PROMOSSA DA
, (C.F. ), in persona del legale rappresentate p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. SELVANETTI CORRADO (CF
) presso il cui studio in Roma è elettivamente domiciliata, C.F._1
indirizzo pec per le comunicazioni: Email_1
ATTRICE
CONTRO
Controparte_1
avente rappresentanza legale del Fondo di Garanzia per i mediatori di assicurazione e riassicurazione (C.F. in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. RIZZICA CECILIA (CF ), C.F._2
indirizzo pec per le comunicazioni: Email_2
CONVENUTA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
Con citazione notificata l'11/01/2023 parte attrice ha convenuto in giudizio la deducendo -fra le altre cose e per quanto di interesse per la motivazione-: CP_1
a. Di essere agente assicurativo iscritto nella sezione A del Registro Unico
Intermediari (RUI) istituito presso l' operante -fra le altre- per conto di CP_2
Controparte_3
b. Di aver stipulato un accordo di libera collaborazione ex art. 22, comma 10°,
d.l.179/2012 conv. con l. 221/2012 con la AN GI Broker S.r.l. (di seguito:
AN GI), (broker iscritto nella sezione B del Registro Unico Intermediari
(RUI) istituito presso l' che prevedeva -fra le altre cose- che quest'ultima CP_2
procurasse la stipula di nuovi contratti assicurativi e incassasse in nome e per conto della prima i premi dovuti per gli stessi, riversandoglieli al netto della provvigione;
c. Di vantare un credito nei confronti della AN GI legato all'omesso versamento di provvigioni pari a euro 271.400,67 importo per cui era stata ammessa al passivo della medesima AN GI, dichiarata fallita il 28.11.2019;
d. Che le provvigioni non versate erano relative a polizze di
[...]
società a cui essa attrice aveva comunque già corrisposto Controparte_3
l'importo dei premi dovuti, pari a euro 338.400,67;
e. Di aver formulato invano a Controparte_1
- quale gestore del Fondo di Garanzia dei Mediatori di Assicurazione e
[...]
Riassicurazione (cfr. art. 115 D. Lgs. n. 209/2005)- domanda di accesso al fondo di garanzia dei mediatori assicurativi ex art.9 DM 25/2015 in relazione al suddetto credito.
La citazione così conclude: “a) accertare e dichiarare tenuta la
[...]
quale gestore del Fondo di Controparte_1
Garanzia Mediatori di Assicurazione e Riassicurazione in persona del legale rapp.te pro tempore, al risarcimento del danno ex art. 9, comma 4, D.M. n. 25/2015 in favore della per i fatti indicati in narrativa;
b) - Per l'effetto, Parte_1
conseguentemente, condannare la Controparte_1
quale gestore del Fondo di Garanzia Mediatori di Assicurazione e
[...] Riassicurazione in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento, in favore della della somma di €.271.400,67= per le causali indicate in Parte_1
narrativa o quella diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta, anche equitativamente, di giustizia ovvero risultante in corso di causa oltre, se del caso, rivalutazione monetaria ed interessi anche di mora ai sensi dell'art. 1284 c.c.”.
Si è costituita in giudizio deducendo -fra le altre cose e per quanto di CP_1
interesse per la motivazione-:
i. l'inapplicabilità alla fattispecie in esame dell'art.1903 cc, non potendo l'agente assicuratore far valere se non le: “obbligazioni scaturenti da contratti con gli assicurati effettivamente compiuti dall'agente in esecuzione del proprio mandato (Cass. III, n. 11781/2006; Cass. I, n. 3725/1990) e non sussiste alcuna facoltà di estensione della norma a rapporti con soggetti terzi, quali il broker/collaboratore del mediatore”;
ii. che l'attrice non rientrava fra i destinatari delle prestazioni del Fondo ai sensi dell'art.115 codice assicurazioni private (individuate nei soli assicurati e imprese di assicurazione), né potendosi considerare questa avente causa dall'impresa di assicurazione;
iii. che a: “differenza del sistema tracciato dalla l. 28 novembre 1984, n. 792, in cui il Fondo era alimentato dai contributi degli aderenti in misura fissata annualmente dal Ministro dell'Industria comunque non inferiore allo 0,50 per cento delle provvigioni annualmente acquisite rispettivamente dai mediatori di assicurazione e riassicurazione, il Fondo di garanzia introdotto dall'art. 115 CAP è caratterizzato da un sistema di contribuzione e copertura
“chiuso”. La misura del contributo a carico dei mediatori, infatti, continua
a essere determinata annualmente dal Ministero dello Sviluppo Economico, ma è fissato un tetto al suo ammontare che non può superare lo 0,50 per cento delle provvigioni annualmente acquisite. Di talché l'Autorità trova un limite al suo intervento regolamentare volto ad acquisire risorse al Fondo e, correlativamente, a decidere chi ha titolo ad accedere alle sue prestazioni dovendo garantire la sostenibilità (effettività) nel tempo della garanzia sussidiaria da esso prestata”; iv. il concorso ex art.1227 cc in capo a parte attrice nella causazione del danno.
La comparsa così conclude: “1) in via principale, rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto;
2) in via meramente subordinata, in caso di accoglimento della richiesta risarcitoria, limitare il danno risarcibile alla somma omnicomprensiva di €87.000 per le motivazioni espresse in narrativa, escludendo qualsiasi altra forma di risarcimento, compresa la rivalutazione monetaria e gli interessi;
3) con vittoria delle spese di lite”.
2. Infondatezza della domanda
Il fondo convenuto è disciplinato dall'art.115 del codice delle assicurazioni private che dispone: “
1. L'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), deve aderire al Fondo di garanzia costituito presso la per risarcire il danno patrimoniale causato agli assicurati e alle CP_1
imprese di assicurazione o di riassicurazione derivante dall'esercizio dell'attività di mediatore assicurativo o riassicurativo che non sia stato risarcito dall'intermediario
o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui, rispettivamente, all'articolo
110, comma 3, e all'articolo 112, comma 3”.
Il decreto del ministero dello sviluppo economico n.19/2009 (così come modificato dal
DM 25/2015) prevede poi modalità di funzionamento del suddetto fondo indicando:
a) quanto alle definizioni, quella di: “«danneggiato»: l'assicurato, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione, o i loro aventi causa che abbiano subito un danno patrimoniale dal mediatore o dai mediatori solidalmente responsabili e non siano stati risarciti dal mediatore stesso o dagli altri solidalmente responsabili; e di «sinistro»: azione od omissione che causa il danno patrimoniale. A tal fine, si considera unico sinistro l'insieme dei fatti causativi di danno a carico dello stesso danneggiato, ascrivibili al medesimo mediatore
o ai medesimi mediatori solidalmente responsabili (art.1); b) quanto alla procedura per l'ottenimento del risarcimento che: “
1. L'intervento del Fondo e' attivato con richiesta risarcitoria, inoltrata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante altra modalita' telematica idonea a garantire la certezza della ricezione, indirizzata al Fondo. La richiesta
e' corredata dalla documentazione comprovante i fatti e le circostanze che hanno determinato il sinistro, gli elementi che fondano la legittimazione a chiedere l'intervento del Fondo, nonche' la previa richiesta di risarcimento al mediatore, in conformita' a quanto stabilito dal Comitato” (art.9);
Ora, deve rilevarsi che l'art.115 del codice innanzi citato indica quali soggetti a beneficio dei quali è istituito il fondo gli assicurati e l'impresa di assicurazione e che - analogamente- le definizioni del regolamento indicano i medesimi soggetti quali danneggiati e, quindi, quali soggetti astrattamente in condizione di richiedere il risarcimento dal fondo.
L'agente assicurativo non rientra né nell'una, né nell'altra di queste categorie con conseguente insussistenza di legittimazione attiva in capo a parte attrice a richiedere prestazioni al fondo convenuto.
Non ostano alla considerazione che precede:
- la circostanza che parte attrice possa aver corrisposto a i premi non CP_3
riscossi da AN GI posto che -anche a prescindere da considerazioni in ordine all'adeguatezza della prova dalla riferibilità dei dedotti omessi pagamenti a provvigioni relative a contratti (a riguardo deve osservarsi che: non CP_3
solo l'accordo di collaborazione in essere fra AN GI e l'attrice prevedeva che il primo si occupasse della promozione di cinque compagnie di assicurazione, oltre a all.2 fasc. parte attrice-, ma anche che AN CP_4
GI si è riconosciuta debitrice dell'attrice dell'importo di euro 338.400,67 per premi assicurativi non rimessi, senza specificazione dei contratti cui gli insoluti sarebbero riferibili -cfr.all.3 fasc. attrice)- comunque non vi è evidenza in atti delle condizioni del contratto di agenzia asseritamente in essere fra parte attrice e con conseguente impossibilità di effettuare una valutazione CP_3 delle ragioni a fondamento dell'indicato pagamento, onde trarre una qualificazione giuridica atta eventualmente a sussumere detto pagamento in fattispecie idonea ad integrare ipotesi di surrogazione legale (cfr. Cass., sez. un.,
29 aprile 2009 n. 9946 così in massima ufficiale: “L'adempimento spontaneo di un'obbligazione da parte del terzo, ai sensi dell'art. 1180 cod. civ., determina
l'estinzione dell'obbligazione, anche contro la volontà del creditore, ma non attribuisce automaticamente al terzo un titolo per agire direttamente nei confronti del debitore, non essendo in tal caso configurabili né la surrogazione per volontà del creditore, prevista dall'art. 1201 cod. civ., né quella per volontà del debitore, prevista dall'art. 1202 cod. civ., né quella legale di cui all'art. 1203
n. 3 cod. civ., la quale presuppone che il terzo che adempie sia tenuto con altri
o per altri al pagamento del debito;
la consapevolezza da parte del terzo di adempiere un debito altrui esclude inoltre la surrogazione legale di cui agli artt.
1203 n. 5 e 2036, terzo comma, cod. civ., la quale, postulando che il pagamento sia riconducibile all'indebito soggettivo "ex latere solventis", ma non sussistano le condizioni per la ripetizione, presuppone nel terzo la coscienza e la volontà di adempiere un debito proprio;
pertanto, il terzo che abbia pagato sapendo di non essere debitore può agire unicamente per ottenere l'indennizzo per
l'ingiustificato arricchimento, stante l'indubbio vantaggio economico ricevuto dal debitore”, nonché, successivamente: Cassazione civile sez. III, 29/01/2010,
n.2060), né -a riguardo- appare rilevante il disposto dell'art. 42 co.5
Regolamento IVASS 40/2018 (“Gli intermediari assicurativi che svolgono attività di intermediazione in collaborazione tra di loro rispondono in solido per gli eventuali danni sofferti dal cliente”) citato da parte attrice nella comparsa conclusionale che pone -fra i soggetti partecipanti ad un accordo di collaborazione orizzontale- una responsabilità sì solidale, ma nei confronti del cliente e non anche dell'assicurazione;
- la circostanza che possa non aver seguito -in fase stragiudiziale- la CP_1
procedura di cui all'art.9 D.M. 30.01.2009 n.19 (sì come integrato e modificato dal DM 25/2015) tenuto conto dell'irrilevanza -una volta incardinato il procedimento giurisdizionale- dell'eventuale illegittimità della procedura amministrativa che l'ha preceduto;
- la circostanza che possa essere stata messa a conoscenza CP_3
dell'esistenza del rapporto fra l'attrice e la AN GI e possa aver espresso - in relazione a una singola posizione- un proprio parere in ordine al momento inziale della copertura assicurativa, parere che -peraltro- ricalca il testo dell'art.118 co.1 cod. ass. (“Il pagamento del premio eseguito in buona fede all'intermediario o ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all'impresa di assicurazione”). Invero, fermo restando l'irrilevanza nella presente sede delle politiche aziendali poste in essere da assicuratori diversi da e anche a prescindere da considerazioni in ordine alla riconducibilità CP_3
della mail del 18.02.2019 (che di seguito si riproduce letteralmente:
“Buongiorno, come comunicato alla Vostra agenzia in occasione di altre posizioni assicurative riguardanti lo stesso broker, se il cliente, come sembra, ha pagato tempestivamente il premio per il rinnovo della polizza al broker AN
GI (che il cliente stesso sapeva essere nostro intermediario), la copertura deve essere a:ribuita dalla data del pagamento del premio e non da quella, invero notevolmente successiva, di accredito in favore della del premio Pt_1
stesso. Ciò perché, in caso di reclamo o di richiesta di danni, la Compagnia risulterebbe esposta a significative responsabilità sia per l'intervenuto sequestro del mezzo, che per l'applicazione al cliente delle sanzioni di legge da parte della Polizia stradale” cfr. doc.20 di parte attrice) a soggetto in grado di esprimere volontà contrattuale di (posto che trattasi non solo di mail CP_3
ordinaria -con conseguente impossibilità di attribuire con certezza la paternità della stessa al soggetto apparentemente sottoscrivente-, ma comunque è a firma di soggetto che -sotto il proprio nominativo- reca l'indicazione: “Legale
Antiriciclaggio Reclami Il Responsabile”, quindi apparentemente adibito ad area funzionale diversa da quella che si occupa di impegnare l'assicurazione verso l'esterno) anche a voler ritenere che la puntuale e restrittiva indicazione recata dalla lettera dell'art.118 co.2 cod. ass. circa le condizioni a cui il pagamento effettuato a favore dell'intermediario si considera validamente effettuato nei confronti dell'assicurazione (“La disposizione di cui al comma 1 si applica nei confronti dell'intermediario iscritto nella sezione del registro di cui all'articolo
109, comma 2, lettera b), esclusivamente se tali attività sono espressamente previste dall'accordo sottoscritto con l'impresa. A tal fine l'intermediario è tenuto a darne specifica comunicazione al cliente nell'ambito dell'informazione precontrattuale di cui all'articolo 120”) possa essere oggetto di ratifica a posteriori da parte dell'assicurazione, deve escludersi che l'eventuale ratifica di un singolo rapporto contrattuale fra intermediario e assicurato possa riverberare i propri effetti sul diverso rapporto contrattuale fra assicurazione ed intermediario;
- il disposto dell'art.1903 cc posto che -anche a prescindere dal fatto che: “in tema di rappresentanza processuale dell'agente di assicurazione si deve distinguere
a seconda che vi sia o no conferimento di poteri rappresentativi nel senso che se il conferimento vi è la rappresentanza deriva dal relativo atto e a norma degli artt. 1744, 1752, 1753 c.c. può estendersi alla riscossione dei premi a prescindere dalla circostanza che l'agente è a gestione libera o è legato all'impresa assicuratrice da un rapporto di subordinazione, mentre se il conferimento non vi è la rappresentanza deriva dall'art. 1903 c. c. ed è limitata alle sole obbligazioni che dipendono dal contratto di assicurazione stipulato dall'agente (Cass.
7.7.1999 n. 7033).” (Cassazione civile sez. III, 15/01/2003,
n.469)- come già osservato non vi è evidenza in atti del rapporto contrattuale asseritamente in essere fra l'attrice e con conseguente impossibilità CP_3
di eventualmente valutare l'esistenza di previsioni idonee a conferire a parte attrice potere di rappresentanza ovvero la qualità di successore a titolo particolare. Non registrandosi orientamenti giurisprudenziali (editi) in ordine alle questioni giuridiche oggetto di esame nella presente sede, deve stimarsi sussistente una novità assoluta della questione trattata atta a giustificare la compensazione delle spese di lite nella misura della metà. Per il resto, queste seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai minimi di legge quanto alla fase istruttoria tenuto conto della natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
RIGETTA la domanda;
DA parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore della parte convenuta he liquida in euro 5.500,00 per compensi, oltre oneri previdenziali e fiscali di legge, nonché rimborso forfettario 15%.
Così deciso in Roma il 15/07/2025
IL GIUDICE
UC De NA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. UC De NA;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1107 /2022
PROMOSSA DA
, (C.F. ), in persona del legale rappresentate p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. SELVANETTI CORRADO (CF
) presso il cui studio in Roma è elettivamente domiciliata, C.F._1
indirizzo pec per le comunicazioni: Email_1
ATTRICE
CONTRO
Controparte_1
avente rappresentanza legale del Fondo di Garanzia per i mediatori di assicurazione e riassicurazione (C.F. in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. RIZZICA CECILIA (CF ), C.F._2
indirizzo pec per le comunicazioni: Email_2
CONVENUTA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
Con citazione notificata l'11/01/2023 parte attrice ha convenuto in giudizio la deducendo -fra le altre cose e per quanto di interesse per la motivazione-: CP_1
a. Di essere agente assicurativo iscritto nella sezione A del Registro Unico
Intermediari (RUI) istituito presso l' operante -fra le altre- per conto di CP_2
Controparte_3
b. Di aver stipulato un accordo di libera collaborazione ex art. 22, comma 10°,
d.l.179/2012 conv. con l. 221/2012 con la AN GI Broker S.r.l. (di seguito:
AN GI), (broker iscritto nella sezione B del Registro Unico Intermediari
(RUI) istituito presso l' che prevedeva -fra le altre cose- che quest'ultima CP_2
procurasse la stipula di nuovi contratti assicurativi e incassasse in nome e per conto della prima i premi dovuti per gli stessi, riversandoglieli al netto della provvigione;
c. Di vantare un credito nei confronti della AN GI legato all'omesso versamento di provvigioni pari a euro 271.400,67 importo per cui era stata ammessa al passivo della medesima AN GI, dichiarata fallita il 28.11.2019;
d. Che le provvigioni non versate erano relative a polizze di
[...]
società a cui essa attrice aveva comunque già corrisposto Controparte_3
l'importo dei premi dovuti, pari a euro 338.400,67;
e. Di aver formulato invano a Controparte_1
- quale gestore del Fondo di Garanzia dei Mediatori di Assicurazione e
[...]
Riassicurazione (cfr. art. 115 D. Lgs. n. 209/2005)- domanda di accesso al fondo di garanzia dei mediatori assicurativi ex art.9 DM 25/2015 in relazione al suddetto credito.
La citazione così conclude: “a) accertare e dichiarare tenuta la
[...]
quale gestore del Fondo di Controparte_1
Garanzia Mediatori di Assicurazione e Riassicurazione in persona del legale rapp.te pro tempore, al risarcimento del danno ex art. 9, comma 4, D.M. n. 25/2015 in favore della per i fatti indicati in narrativa;
b) - Per l'effetto, Parte_1
conseguentemente, condannare la Controparte_1
quale gestore del Fondo di Garanzia Mediatori di Assicurazione e
[...] Riassicurazione in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento, in favore della della somma di €.271.400,67= per le causali indicate in Parte_1
narrativa o quella diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta, anche equitativamente, di giustizia ovvero risultante in corso di causa oltre, se del caso, rivalutazione monetaria ed interessi anche di mora ai sensi dell'art. 1284 c.c.”.
Si è costituita in giudizio deducendo -fra le altre cose e per quanto di CP_1
interesse per la motivazione-:
i. l'inapplicabilità alla fattispecie in esame dell'art.1903 cc, non potendo l'agente assicuratore far valere se non le: “obbligazioni scaturenti da contratti con gli assicurati effettivamente compiuti dall'agente in esecuzione del proprio mandato (Cass. III, n. 11781/2006; Cass. I, n. 3725/1990) e non sussiste alcuna facoltà di estensione della norma a rapporti con soggetti terzi, quali il broker/collaboratore del mediatore”;
ii. che l'attrice non rientrava fra i destinatari delle prestazioni del Fondo ai sensi dell'art.115 codice assicurazioni private (individuate nei soli assicurati e imprese di assicurazione), né potendosi considerare questa avente causa dall'impresa di assicurazione;
iii. che a: “differenza del sistema tracciato dalla l. 28 novembre 1984, n. 792, in cui il Fondo era alimentato dai contributi degli aderenti in misura fissata annualmente dal Ministro dell'Industria comunque non inferiore allo 0,50 per cento delle provvigioni annualmente acquisite rispettivamente dai mediatori di assicurazione e riassicurazione, il Fondo di garanzia introdotto dall'art. 115 CAP è caratterizzato da un sistema di contribuzione e copertura
“chiuso”. La misura del contributo a carico dei mediatori, infatti, continua
a essere determinata annualmente dal Ministero dello Sviluppo Economico, ma è fissato un tetto al suo ammontare che non può superare lo 0,50 per cento delle provvigioni annualmente acquisite. Di talché l'Autorità trova un limite al suo intervento regolamentare volto ad acquisire risorse al Fondo e, correlativamente, a decidere chi ha titolo ad accedere alle sue prestazioni dovendo garantire la sostenibilità (effettività) nel tempo della garanzia sussidiaria da esso prestata”; iv. il concorso ex art.1227 cc in capo a parte attrice nella causazione del danno.
La comparsa così conclude: “1) in via principale, rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto;
2) in via meramente subordinata, in caso di accoglimento della richiesta risarcitoria, limitare il danno risarcibile alla somma omnicomprensiva di €87.000 per le motivazioni espresse in narrativa, escludendo qualsiasi altra forma di risarcimento, compresa la rivalutazione monetaria e gli interessi;
3) con vittoria delle spese di lite”.
2. Infondatezza della domanda
Il fondo convenuto è disciplinato dall'art.115 del codice delle assicurazioni private che dispone: “
1. L'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), deve aderire al Fondo di garanzia costituito presso la per risarcire il danno patrimoniale causato agli assicurati e alle CP_1
imprese di assicurazione o di riassicurazione derivante dall'esercizio dell'attività di mediatore assicurativo o riassicurativo che non sia stato risarcito dall'intermediario
o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui, rispettivamente, all'articolo
110, comma 3, e all'articolo 112, comma 3”.
Il decreto del ministero dello sviluppo economico n.19/2009 (così come modificato dal
DM 25/2015) prevede poi modalità di funzionamento del suddetto fondo indicando:
a) quanto alle definizioni, quella di: “«danneggiato»: l'assicurato, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione, o i loro aventi causa che abbiano subito un danno patrimoniale dal mediatore o dai mediatori solidalmente responsabili e non siano stati risarciti dal mediatore stesso o dagli altri solidalmente responsabili; e di «sinistro»: azione od omissione che causa il danno patrimoniale. A tal fine, si considera unico sinistro l'insieme dei fatti causativi di danno a carico dello stesso danneggiato, ascrivibili al medesimo mediatore
o ai medesimi mediatori solidalmente responsabili (art.1); b) quanto alla procedura per l'ottenimento del risarcimento che: “
1. L'intervento del Fondo e' attivato con richiesta risarcitoria, inoltrata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante altra modalita' telematica idonea a garantire la certezza della ricezione, indirizzata al Fondo. La richiesta
e' corredata dalla documentazione comprovante i fatti e le circostanze che hanno determinato il sinistro, gli elementi che fondano la legittimazione a chiedere l'intervento del Fondo, nonche' la previa richiesta di risarcimento al mediatore, in conformita' a quanto stabilito dal Comitato” (art.9);
Ora, deve rilevarsi che l'art.115 del codice innanzi citato indica quali soggetti a beneficio dei quali è istituito il fondo gli assicurati e l'impresa di assicurazione e che - analogamente- le definizioni del regolamento indicano i medesimi soggetti quali danneggiati e, quindi, quali soggetti astrattamente in condizione di richiedere il risarcimento dal fondo.
L'agente assicurativo non rientra né nell'una, né nell'altra di queste categorie con conseguente insussistenza di legittimazione attiva in capo a parte attrice a richiedere prestazioni al fondo convenuto.
Non ostano alla considerazione che precede:
- la circostanza che parte attrice possa aver corrisposto a i premi non CP_3
riscossi da AN GI posto che -anche a prescindere da considerazioni in ordine all'adeguatezza della prova dalla riferibilità dei dedotti omessi pagamenti a provvigioni relative a contratti (a riguardo deve osservarsi che: non CP_3
solo l'accordo di collaborazione in essere fra AN GI e l'attrice prevedeva che il primo si occupasse della promozione di cinque compagnie di assicurazione, oltre a all.2 fasc. parte attrice-, ma anche che AN CP_4
GI si è riconosciuta debitrice dell'attrice dell'importo di euro 338.400,67 per premi assicurativi non rimessi, senza specificazione dei contratti cui gli insoluti sarebbero riferibili -cfr.all.3 fasc. attrice)- comunque non vi è evidenza in atti delle condizioni del contratto di agenzia asseritamente in essere fra parte attrice e con conseguente impossibilità di effettuare una valutazione CP_3 delle ragioni a fondamento dell'indicato pagamento, onde trarre una qualificazione giuridica atta eventualmente a sussumere detto pagamento in fattispecie idonea ad integrare ipotesi di surrogazione legale (cfr. Cass., sez. un.,
29 aprile 2009 n. 9946 così in massima ufficiale: “L'adempimento spontaneo di un'obbligazione da parte del terzo, ai sensi dell'art. 1180 cod. civ., determina
l'estinzione dell'obbligazione, anche contro la volontà del creditore, ma non attribuisce automaticamente al terzo un titolo per agire direttamente nei confronti del debitore, non essendo in tal caso configurabili né la surrogazione per volontà del creditore, prevista dall'art. 1201 cod. civ., né quella per volontà del debitore, prevista dall'art. 1202 cod. civ., né quella legale di cui all'art. 1203
n. 3 cod. civ., la quale presuppone che il terzo che adempie sia tenuto con altri
o per altri al pagamento del debito;
la consapevolezza da parte del terzo di adempiere un debito altrui esclude inoltre la surrogazione legale di cui agli artt.
1203 n. 5 e 2036, terzo comma, cod. civ., la quale, postulando che il pagamento sia riconducibile all'indebito soggettivo "ex latere solventis", ma non sussistano le condizioni per la ripetizione, presuppone nel terzo la coscienza e la volontà di adempiere un debito proprio;
pertanto, il terzo che abbia pagato sapendo di non essere debitore può agire unicamente per ottenere l'indennizzo per
l'ingiustificato arricchimento, stante l'indubbio vantaggio economico ricevuto dal debitore”, nonché, successivamente: Cassazione civile sez. III, 29/01/2010,
n.2060), né -a riguardo- appare rilevante il disposto dell'art. 42 co.5
Regolamento IVASS 40/2018 (“Gli intermediari assicurativi che svolgono attività di intermediazione in collaborazione tra di loro rispondono in solido per gli eventuali danni sofferti dal cliente”) citato da parte attrice nella comparsa conclusionale che pone -fra i soggetti partecipanti ad un accordo di collaborazione orizzontale- una responsabilità sì solidale, ma nei confronti del cliente e non anche dell'assicurazione;
- la circostanza che possa non aver seguito -in fase stragiudiziale- la CP_1
procedura di cui all'art.9 D.M. 30.01.2009 n.19 (sì come integrato e modificato dal DM 25/2015) tenuto conto dell'irrilevanza -una volta incardinato il procedimento giurisdizionale- dell'eventuale illegittimità della procedura amministrativa che l'ha preceduto;
- la circostanza che possa essere stata messa a conoscenza CP_3
dell'esistenza del rapporto fra l'attrice e la AN GI e possa aver espresso - in relazione a una singola posizione- un proprio parere in ordine al momento inziale della copertura assicurativa, parere che -peraltro- ricalca il testo dell'art.118 co.1 cod. ass. (“Il pagamento del premio eseguito in buona fede all'intermediario o ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all'impresa di assicurazione”). Invero, fermo restando l'irrilevanza nella presente sede delle politiche aziendali poste in essere da assicuratori diversi da e anche a prescindere da considerazioni in ordine alla riconducibilità CP_3
della mail del 18.02.2019 (che di seguito si riproduce letteralmente:
“Buongiorno, come comunicato alla Vostra agenzia in occasione di altre posizioni assicurative riguardanti lo stesso broker, se il cliente, come sembra, ha pagato tempestivamente il premio per il rinnovo della polizza al broker AN
GI (che il cliente stesso sapeva essere nostro intermediario), la copertura deve essere a:ribuita dalla data del pagamento del premio e non da quella, invero notevolmente successiva, di accredito in favore della del premio Pt_1
stesso. Ciò perché, in caso di reclamo o di richiesta di danni, la Compagnia risulterebbe esposta a significative responsabilità sia per l'intervenuto sequestro del mezzo, che per l'applicazione al cliente delle sanzioni di legge da parte della Polizia stradale” cfr. doc.20 di parte attrice) a soggetto in grado di esprimere volontà contrattuale di (posto che trattasi non solo di mail CP_3
ordinaria -con conseguente impossibilità di attribuire con certezza la paternità della stessa al soggetto apparentemente sottoscrivente-, ma comunque è a firma di soggetto che -sotto il proprio nominativo- reca l'indicazione: “Legale
Antiriciclaggio Reclami Il Responsabile”, quindi apparentemente adibito ad area funzionale diversa da quella che si occupa di impegnare l'assicurazione verso l'esterno) anche a voler ritenere che la puntuale e restrittiva indicazione recata dalla lettera dell'art.118 co.2 cod. ass. circa le condizioni a cui il pagamento effettuato a favore dell'intermediario si considera validamente effettuato nei confronti dell'assicurazione (“La disposizione di cui al comma 1 si applica nei confronti dell'intermediario iscritto nella sezione del registro di cui all'articolo
109, comma 2, lettera b), esclusivamente se tali attività sono espressamente previste dall'accordo sottoscritto con l'impresa. A tal fine l'intermediario è tenuto a darne specifica comunicazione al cliente nell'ambito dell'informazione precontrattuale di cui all'articolo 120”) possa essere oggetto di ratifica a posteriori da parte dell'assicurazione, deve escludersi che l'eventuale ratifica di un singolo rapporto contrattuale fra intermediario e assicurato possa riverberare i propri effetti sul diverso rapporto contrattuale fra assicurazione ed intermediario;
- il disposto dell'art.1903 cc posto che -anche a prescindere dal fatto che: “in tema di rappresentanza processuale dell'agente di assicurazione si deve distinguere
a seconda che vi sia o no conferimento di poteri rappresentativi nel senso che se il conferimento vi è la rappresentanza deriva dal relativo atto e a norma degli artt. 1744, 1752, 1753 c.c. può estendersi alla riscossione dei premi a prescindere dalla circostanza che l'agente è a gestione libera o è legato all'impresa assicuratrice da un rapporto di subordinazione, mentre se il conferimento non vi è la rappresentanza deriva dall'art. 1903 c. c. ed è limitata alle sole obbligazioni che dipendono dal contratto di assicurazione stipulato dall'agente (Cass.
7.7.1999 n. 7033).” (Cassazione civile sez. III, 15/01/2003,
n.469)- come già osservato non vi è evidenza in atti del rapporto contrattuale asseritamente in essere fra l'attrice e con conseguente impossibilità CP_3
di eventualmente valutare l'esistenza di previsioni idonee a conferire a parte attrice potere di rappresentanza ovvero la qualità di successore a titolo particolare. Non registrandosi orientamenti giurisprudenziali (editi) in ordine alle questioni giuridiche oggetto di esame nella presente sede, deve stimarsi sussistente una novità assoluta della questione trattata atta a giustificare la compensazione delle spese di lite nella misura della metà. Per il resto, queste seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai minimi di legge quanto alla fase istruttoria tenuto conto della natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
RIGETTA la domanda;
DA parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore della parte convenuta he liquida in euro 5.500,00 per compensi, oltre oneri previdenziali e fiscali di legge, nonché rimborso forfettario 15%.
Così deciso in Roma il 15/07/2025
IL GIUDICE
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