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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 20/05/2025, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea Francesco Forcina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2658/2024 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. MADAMA Parte_1 C.F._1
CARLO
PARTE ATTRICE contro
(cf. ) Controparte_1 C.F._2
contumace
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, premesse le opportune declaratorie, accertato e dichiarato l'inadempimento da parte dell' Controparte_2
dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo convenuto in favore del
[...] professionista attraverso il contratto di prestazione d'opera intellettuale inter partes stipulato, condannare la stessa, in persona del titolare Sig. , al pagamento in favore del Dott. CP_1
a titolo di compenso per l'attività di consulenza contabile, amministrativa, Parte_1 fiscale e di amministrazione del personale dipendente svolta dall'attore nel corso delle annualità
2021, 2022 e 2023, della somma di Euro 26.262,56, ovvero di quell'altra, maggiore o minore, che pagina 1 di 5 risulterà dovuta a seguito dell'esperenda istruttoria, oltre ad interessi ex D.Lgs. n. 231/2000 dal dì del dovuto al saldo;
spese rifuse. In via istruttoria, soltanto occorrendo e senza inversione dell'onere della prova, tenuto altresì conto che, come visto, lo svolgimento dell'attività professionale in relazione alla quale è sorto il credito che qui rileva risulta provata documentalmente, si chiede l'ammissione di prova per interrogatorio formale e testi sulle seguenti circostanze:
1) vero che il Sig. , quale titolare dell' CP_1 Controparte_2
, incaricava il Dott. dell'attività di assistenza e
[...] Parte_1
consulenza in materia contabile, amministrativa, fiscale, nonché di amministrazione del personale dipendente, per gli anni 2021, 2022 e 2023, segnatamente consistita nello svolgimento delle prestazioni di cui alle note informative che si rammostrano al teste (doc. 1); 2) vero che, per la determinazione del compenso per l'attività di cui al capitolo che precede, le parti hanno convenuto di applicare i valori minimi previsti dal tariffario professionale di cui al D.M. n.
140/2012; 3) vero che il Dott. ha curato la tenuta del Libro Unico del Lavoro Parte_1 dell'Impresa individuale convenuta per gli anni 2021, 2022 e 2023, predisponendo le relative buste paga che si rammostrano al teste (doc. 3); 4) vero che il Dott. Parte_1 nell'interesse dell'Impresa individuale convenuta, ha predisposto e presentato presso l'Agenzia
Entrate e Riscossione le due richieste di rateizzazione che si rammostrano al teste (doc. 4); 5) vero che il Dott. nell'interesse dell'Impresa individuale convenuta, ha Parte_1
predisposto e presentato i Modelli 770/2021, 2022 e 2023 di cui alle ricevute che si rammostrano al teste (doc. 5); 6) vero che il Dott. nell'interesse dell'Impresa individuale Parte_1 convenuta, ha presentato presso l' le domande per cassa integrazione con riferimento CP_3 all'annualità 2021, come da protocollo di presentazione ed accoglimento che si rammostra al teste (doc. 6); 7) vero che il Dott. nell'interesse dell'Impresa individuale Parte_1
convenuta, ha predisposto e presentato il Modello Certificazione Unica per il lavoro dipendente ed autonomo 2021, 2022 e 2023, come da ricevute che si rammostrano al teste (doc. 7); 8) vero che il Dott. nell'interesse dell'Impresa individuale convenuta, ha compilato e Parte_1
presentato le denunce contributive mensili per gli anni 2021, 2022 e 2023, Parte_2
come da ricevute che si rammostrano al teste (doc. 8); 9) vero che il Dott. Parte_1 nell'interesse dell'Impresa individuale convenuta, ha presentato le richieste volte al conseguimento del Contributo Decreto Rilancio, del Contributo Decreto Ristori, del Contributo
pagina 2 di 5 Decreto Ristori bis, del Contributo Decreto Sostegni, del Contributo Automatico Sostegni e del
Contributo Decreto Sostegni bis Stagionali che si rammostrano al teste (doc. 9); 10) vero che il
Dott. nell'interesse dell'Impresa individuale convenuta, ha presentato la Parte_1
dichiarazione Temporary Work, come da ricevuta che si rammostra al teste (doc. 10); 11) vero che il Dott. nell'interesse dell'Impresa individuale convenuta,ha predisposto e Parte_1
presentato le dichiarazioni IVA 2021, 2022 e 2023 che si rammostrano al teste (doc. 11); 12) vero che il Dott. nell'interesse dell'Impresa individuale convenuta, ha predisposto e Parte_1
presentato i Modelli di comunicazione delle Liquidazioni Periodiche IVA 2021, 2022 e 2023, come da ricevute che si rammostrano al teste (doc. 12); 13) vero che il Dott. ha Parte_1 predisposto e presentato, nell'interesse dell'Impresa individuale convenuta, le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni IRAP 2021, 2022 e 2023, come da ricevute che si rammostrano al teste
(doc. 13); 14) vero che il Sig. ha incaricato il Dott. della CP_1 Parte_1
predisposizione delle dichiarazioni dei redditi dei Sigg.ri e Parte_3 Parte_4
per gli anni, tra gli altri, 2021, 2022 e 2023, obbligandosi al pagamento del relativo compenso, convenuto in misura pari ai valori minimi previsti dal tariffario professionale di cui al D.M. n.
140/2012; 15) vero che, in adempimento dell'accordo di cui al capitolo che precede, il Dott. predisponeva e presentava le dichiarazioni dei redditi 2021, 2022 e 2023 per i Parte_1
Sigg.ri e come da ricevute che si rammostrano al teste (docc. Parte_3 Parte_4
14 e 15).
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Oggetto della presente controversia è la pretesa creditoria di azionata Parte_1
nei confronti della . In particolare, parte attrice ha Controparte_2
allegato di aver svolto per oltre trent'anni l'attività di assistenza e consulenza in materia contabile, amministrativa, fiscale, nonché di amministrazione del personale dipendente in favore della parte convenuta occupandosi della tenuta della contabilità, dell'aggiornamento delle scritture contabili, della consulenza del lavoro, dell'amministrazione del personale dipendente e, comunque, di ogni altro adempimento di natura contabile, tributaria e fiscale connesso all'attività della menzionata impresa individuale;
di non aver ricevuto alcun compenso per l'attività prestata durante gli anni 2021, 2022 e 2023.
pagina 3 di 5 Nonostante la ritualità della notifica la parte convenuta non si è costituita in giudizio rimanendo contumace.
2. Venendo al merito della controversia si osserva, innanzitutto, che CP_1 titolare della ditta convenuta, è comparso all'udienza fissata per il suo interrogatorio dichiarando:
- di aver incaricato per oltre quarant'anni l'attore dell'attività di assistenza e consulenza in materia contabile, amministrativa, fiscale;
- di aver pagato negli anni quanto richiesto fino a quando è riuscito a farlo;
- che l'attore ha svolto tutta l'attività indicata nel ricorso compresa quella per la quale non ha ricevuto un compenso;
- di aver assunto anche l'impegno di pagare il corrispettivo dovuto per la presentazione della dichiarazione dei redditi dei suoi fratelli.
Buona parte delle circostanze su indicate sono state confermate dalle testimoni escusse
(cfr. verbale di udienza del 26 febbraio 2025).
In particolare, per quanto riguarda l'accordo sul compenso secondo i valori minimi della tariffa legale la teste dipendente dell'attore dal 2005, ha riferito che questo era il Tes_1
trattamento riservato ai clienti storici;
la testimone ha confermato che le parti Testimone_2 erano d'accordo sulla applicazione dei valori minimi previsti dal tariffario di cui al D.M. n. 140 del 2012 in relazione all'attività prestata in favore della parte convenuta.
Entrambe le testimoni hanno comunque confermato l'esecuzione dell'attività indicata nel ricorso e nelle note pro forma emesse;
l'attività peraltro risulta tutta documentata (cfr. allegati fascicolo parte attrice).
La circostanza che la misura dei compensi richiesti sia corrispondente al valore minimo di quanto previsto dal Decreto menzionato si evince dalla documentazione prodotta dalla parte attrice e presentata al Consiglio dell'ordine di appartenenza per il relativo opinamento (cfr. doc.
n. 2 fascicolo parte attrice).
Peraltro, non può trascurarsi che la stessa parte convenuta ha riferito di aver pagato quanto richiesto dall'attore fino a quando ha potuto. Ciò implica che negli anni in cui la stessa parte ha pagato il corrispettivo richiesto abbia quanto meno implicitamente aderito alla richiesta del professionista così evidenziando l'esistenza di un accordo sul compenso;
allo stesso modo la dichiarazione resa evidenzia che il mancato pagamento del compenso per cui è causa è dovuto piuttosto che per l'esistenza di un disaccordo sulla sua misura per una incapacità patrimoniale pagina 4 di 5 della parte convenuta di farvi fronte.
In definitiva, la domanda deve essere accolta.
3. Alla soccombenza di parte convenuta segue la sua condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte attrice le quali vengono liquidate nel dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. n. 55 del 2014, atteso il comportamento processuale della parte convenuta che ha reso dichiarazioni confessorie, calcolati per tutte le fasi processuali, tenuto conto di quanto previsto per le cause aventi un valore compreso tra 26.000 e 52.000 euro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie la domanda e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 26.262,56 oltre interessi legali ex D.lgs. n. 231 del 2002 dall'emissione delle note pro forma al saldo;
- condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite, che si liquidano in € 545 per spese ed in € 3.809 per compensi professionali, oltre spese generali pari al
15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge.
Pavia, 20 maggio 2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea Francesco Forcina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2658/2024 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. MADAMA Parte_1 C.F._1
CARLO
PARTE ATTRICE contro
(cf. ) Controparte_1 C.F._2
contumace
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, premesse le opportune declaratorie, accertato e dichiarato l'inadempimento da parte dell' Controparte_2
dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo convenuto in favore del
[...] professionista attraverso il contratto di prestazione d'opera intellettuale inter partes stipulato, condannare la stessa, in persona del titolare Sig. , al pagamento in favore del Dott. CP_1
a titolo di compenso per l'attività di consulenza contabile, amministrativa, Parte_1 fiscale e di amministrazione del personale dipendente svolta dall'attore nel corso delle annualità
2021, 2022 e 2023, della somma di Euro 26.262,56, ovvero di quell'altra, maggiore o minore, che pagina 1 di 5 risulterà dovuta a seguito dell'esperenda istruttoria, oltre ad interessi ex D.Lgs. n. 231/2000 dal dì del dovuto al saldo;
spese rifuse. In via istruttoria, soltanto occorrendo e senza inversione dell'onere della prova, tenuto altresì conto che, come visto, lo svolgimento dell'attività professionale in relazione alla quale è sorto il credito che qui rileva risulta provata documentalmente, si chiede l'ammissione di prova per interrogatorio formale e testi sulle seguenti circostanze:
1) vero che il Sig. , quale titolare dell' CP_1 Controparte_2
, incaricava il Dott. dell'attività di assistenza e
[...] Parte_1
consulenza in materia contabile, amministrativa, fiscale, nonché di amministrazione del personale dipendente, per gli anni 2021, 2022 e 2023, segnatamente consistita nello svolgimento delle prestazioni di cui alle note informative che si rammostrano al teste (doc. 1); 2) vero che, per la determinazione del compenso per l'attività di cui al capitolo che precede, le parti hanno convenuto di applicare i valori minimi previsti dal tariffario professionale di cui al D.M. n.
140/2012; 3) vero che il Dott. ha curato la tenuta del Libro Unico del Lavoro Parte_1 dell'Impresa individuale convenuta per gli anni 2021, 2022 e 2023, predisponendo le relative buste paga che si rammostrano al teste (doc. 3); 4) vero che il Dott. Parte_1 nell'interesse dell'Impresa individuale convenuta, ha predisposto e presentato presso l'Agenzia
Entrate e Riscossione le due richieste di rateizzazione che si rammostrano al teste (doc. 4); 5) vero che il Dott. nell'interesse dell'Impresa individuale convenuta, ha Parte_1
predisposto e presentato i Modelli 770/2021, 2022 e 2023 di cui alle ricevute che si rammostrano al teste (doc. 5); 6) vero che il Dott. nell'interesse dell'Impresa individuale Parte_1 convenuta, ha presentato presso l' le domande per cassa integrazione con riferimento CP_3 all'annualità 2021, come da protocollo di presentazione ed accoglimento che si rammostra al teste (doc. 6); 7) vero che il Dott. nell'interesse dell'Impresa individuale Parte_1
convenuta, ha predisposto e presentato il Modello Certificazione Unica per il lavoro dipendente ed autonomo 2021, 2022 e 2023, come da ricevute che si rammostrano al teste (doc. 7); 8) vero che il Dott. nell'interesse dell'Impresa individuale convenuta, ha compilato e Parte_1
presentato le denunce contributive mensili per gli anni 2021, 2022 e 2023, Parte_2
come da ricevute che si rammostrano al teste (doc. 8); 9) vero che il Dott. Parte_1 nell'interesse dell'Impresa individuale convenuta, ha presentato le richieste volte al conseguimento del Contributo Decreto Rilancio, del Contributo Decreto Ristori, del Contributo
pagina 2 di 5 Decreto Ristori bis, del Contributo Decreto Sostegni, del Contributo Automatico Sostegni e del
Contributo Decreto Sostegni bis Stagionali che si rammostrano al teste (doc. 9); 10) vero che il
Dott. nell'interesse dell'Impresa individuale convenuta, ha presentato la Parte_1
dichiarazione Temporary Work, come da ricevuta che si rammostra al teste (doc. 10); 11) vero che il Dott. nell'interesse dell'Impresa individuale convenuta,ha predisposto e Parte_1
presentato le dichiarazioni IVA 2021, 2022 e 2023 che si rammostrano al teste (doc. 11); 12) vero che il Dott. nell'interesse dell'Impresa individuale convenuta, ha predisposto e Parte_1
presentato i Modelli di comunicazione delle Liquidazioni Periodiche IVA 2021, 2022 e 2023, come da ricevute che si rammostrano al teste (doc. 12); 13) vero che il Dott. ha Parte_1 predisposto e presentato, nell'interesse dell'Impresa individuale convenuta, le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni IRAP 2021, 2022 e 2023, come da ricevute che si rammostrano al teste
(doc. 13); 14) vero che il Sig. ha incaricato il Dott. della CP_1 Parte_1
predisposizione delle dichiarazioni dei redditi dei Sigg.ri e Parte_3 Parte_4
per gli anni, tra gli altri, 2021, 2022 e 2023, obbligandosi al pagamento del relativo compenso, convenuto in misura pari ai valori minimi previsti dal tariffario professionale di cui al D.M. n.
140/2012; 15) vero che, in adempimento dell'accordo di cui al capitolo che precede, il Dott. predisponeva e presentava le dichiarazioni dei redditi 2021, 2022 e 2023 per i Parte_1
Sigg.ri e come da ricevute che si rammostrano al teste (docc. Parte_3 Parte_4
14 e 15).
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Oggetto della presente controversia è la pretesa creditoria di azionata Parte_1
nei confronti della . In particolare, parte attrice ha Controparte_2
allegato di aver svolto per oltre trent'anni l'attività di assistenza e consulenza in materia contabile, amministrativa, fiscale, nonché di amministrazione del personale dipendente in favore della parte convenuta occupandosi della tenuta della contabilità, dell'aggiornamento delle scritture contabili, della consulenza del lavoro, dell'amministrazione del personale dipendente e, comunque, di ogni altro adempimento di natura contabile, tributaria e fiscale connesso all'attività della menzionata impresa individuale;
di non aver ricevuto alcun compenso per l'attività prestata durante gli anni 2021, 2022 e 2023.
pagina 3 di 5 Nonostante la ritualità della notifica la parte convenuta non si è costituita in giudizio rimanendo contumace.
2. Venendo al merito della controversia si osserva, innanzitutto, che CP_1 titolare della ditta convenuta, è comparso all'udienza fissata per il suo interrogatorio dichiarando:
- di aver incaricato per oltre quarant'anni l'attore dell'attività di assistenza e consulenza in materia contabile, amministrativa, fiscale;
- di aver pagato negli anni quanto richiesto fino a quando è riuscito a farlo;
- che l'attore ha svolto tutta l'attività indicata nel ricorso compresa quella per la quale non ha ricevuto un compenso;
- di aver assunto anche l'impegno di pagare il corrispettivo dovuto per la presentazione della dichiarazione dei redditi dei suoi fratelli.
Buona parte delle circostanze su indicate sono state confermate dalle testimoni escusse
(cfr. verbale di udienza del 26 febbraio 2025).
In particolare, per quanto riguarda l'accordo sul compenso secondo i valori minimi della tariffa legale la teste dipendente dell'attore dal 2005, ha riferito che questo era il Tes_1
trattamento riservato ai clienti storici;
la testimone ha confermato che le parti Testimone_2 erano d'accordo sulla applicazione dei valori minimi previsti dal tariffario di cui al D.M. n. 140 del 2012 in relazione all'attività prestata in favore della parte convenuta.
Entrambe le testimoni hanno comunque confermato l'esecuzione dell'attività indicata nel ricorso e nelle note pro forma emesse;
l'attività peraltro risulta tutta documentata (cfr. allegati fascicolo parte attrice).
La circostanza che la misura dei compensi richiesti sia corrispondente al valore minimo di quanto previsto dal Decreto menzionato si evince dalla documentazione prodotta dalla parte attrice e presentata al Consiglio dell'ordine di appartenenza per il relativo opinamento (cfr. doc.
n. 2 fascicolo parte attrice).
Peraltro, non può trascurarsi che la stessa parte convenuta ha riferito di aver pagato quanto richiesto dall'attore fino a quando ha potuto. Ciò implica che negli anni in cui la stessa parte ha pagato il corrispettivo richiesto abbia quanto meno implicitamente aderito alla richiesta del professionista così evidenziando l'esistenza di un accordo sul compenso;
allo stesso modo la dichiarazione resa evidenzia che il mancato pagamento del compenso per cui è causa è dovuto piuttosto che per l'esistenza di un disaccordo sulla sua misura per una incapacità patrimoniale pagina 4 di 5 della parte convenuta di farvi fronte.
In definitiva, la domanda deve essere accolta.
3. Alla soccombenza di parte convenuta segue la sua condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte attrice le quali vengono liquidate nel dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. n. 55 del 2014, atteso il comportamento processuale della parte convenuta che ha reso dichiarazioni confessorie, calcolati per tutte le fasi processuali, tenuto conto di quanto previsto per le cause aventi un valore compreso tra 26.000 e 52.000 euro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie la domanda e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 26.262,56 oltre interessi legali ex D.lgs. n. 231 del 2002 dall'emissione delle note pro forma al saldo;
- condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite, che si liquidano in € 545 per spese ed in € 3.809 per compensi professionali, oltre spese generali pari al
15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge.
Pavia, 20 maggio 2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
pagina 5 di 5