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Sentenza 26 marzo 2026
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/03/2026, n. 7285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7285 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 6229/2019 R.G. proposto da: Comune Carlantino in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Valerio Vallefuoco -ricorrente- Civile Sent. Sez. 5 Num. 7285 Anno 2026 Presidente: STALLA GIACOMO MARIA Relatore: BALSAMO MILENA Data pubblicazione: 26/03/2026 2 CONTRO Consorzio Bonifica Capitanata Foggia in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Beniamino La Piscopia unitamente all’avvocato Vittoria Ciavarella -controricorrente incidentale- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n. 2256/2018 depositata il 10/07/2018. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/01/2026 dal Consigliere LE BA. Udito il Procuratore Generale che ha concluso nel senso dell’accoglimento del ricorso principale. FATTI DI CAUSA 1.Il Comune di Carlantino ricorre per la cassazione della sentenza n. 2256/2018 della C.T.R. della Puglia, svolgendo cinque motivi. I giudici di prossimità avevano accolto il ricorso del consorzio contribuente avverso due avvisi di accertamento per le annualità di imposta 2010 e 2011 per omessa dichiarazione dell’Ici ed omesso versamento dell’imposta, affermando che la diga di Occhito - non accatastata sino al dicembre 2016 ed affidata in concessione al Consorzio - era classificabile in categoria E) e dunque esente ai sensi dell’art. 7 d.lgs.504/1992. 1.1.I giudici regionali hanno confermato la decisione di prime cure, statuendo che il Consorzio è esente dal pagamento Ici, in quanto la diga ha una particolare destinazione all’uso pubblico o di interesse collettivo, non smentita dalla commercializzazione delle acque. Aggiungendo che <incidentalmente ai soli fini della decisione oggetto del presente giudizio, l’attribuzione categoria e 9 non è affetta da abnormità, sì giustificare la disapplicazione in codesta sede. e’ innegabile il fine di interesse collettivo cui esso assolve, che smentito dalla 3 commercializzazione delle acque dell’invaso per uso industriale, come evidenziato dal comune…>, Replica con controricorso il consorzio per la Bonifica della Capitanata che propone tre motivi di ricorso incidentale. 1.2. Il Comune deposita controricorso al ricorso incidentale. 1.3. Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive in prossimità dell’udienza. 1.4. Con ordinanza interlocutoria del n. 1244/2025 del 29 aprile 2025, la Corte ha rinviato la causa in pubblica udienza, con particolare riferimento all’esame della interferenza tra la pendenza del giudizio concernente l’attribuzione della categoria catastale (giudizio pendente tra consorzio ed Agenzia) e la base imponibile determinata dal Comune che ha adottato i criteri di cui all'art. 5, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, il quale prevede un metodo di determinazione della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili valido fino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata dal contribuente, nonché alla efficacia della comunicazione di attribuzione della rendita anche alle annualità pregresse (se sospese ovvero oggetto di possibile accertamento). 1.5.Entrambe le parti hanno depositato ulteriori memorie illustrative. Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorso principale, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado. MOTIVI DI DIRITTO 1. Deve essere disattesa l’eccezione di l’inammissibilità del ricorso per cassazione - sollevata dal consorzio – in quanto invece che al Consorzio;
si afferma che non avendo l’ente locale effettuato la notifica al contribuente nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza e non potendo 4 riferire la notifica al soggetto cui avrebbe dovuto essere notificato l’atto, il Comune sarebbe decaduto dal diritto di provvedere alla nuova notifica, essendo spirato il termine semestrale. 1.1.Per fermo orientamento della giurisprudenza di nomofilachia, l’omessa, incompleta o inesatta indicazione, nell’atto introduttivo del giudizio oppure nella relata di notificazione di esso, del nominativo di una delle parti in causa, è motivo di nullità soltanto ove abbia determinato un’irregolare costituzione del contraddittorio o abbia ingenerato incertezza circa i soggetti ai quali l’atto era stato notificato, mentre l’irregolarità formale o l’incompletezza nell’indicazione del nome di una delle parti non integra vizio inficiante se dal contesto dell’atto notificato risulti con sufficiente chiarezza l’identificazione di tutte le parti e la consegna dell’atto alle giuste parti;
in tal caso, la notificazione è idonea a raggiungere, nei confronti delle parti, i fini ai quali tende e l’apparente vizio va considerato come un mero errore materiale che può essere agevolmente percepito dall’effettivo destinatario, la cui eventuale mancata costituzione in giudizio non è l’effetto di tale errore ma di una scelta cosciente e volontaria (così Cass. 19/03/2014, n. 6532; Cass. 27/03/2007, n. 7514). 1.2. La notificazione dell’atto all’unico difensore costituito del Consorzio (e in detta esplicita qualità) non lascia residuare alcun dubbio o perplessità sulla direzione soggettiva della impugnazione, sull’essere cioè questa rivolta nei riguardi della controparte: sicché non si ravvisa, per difetto di incertezza, la prospettata nullità dell’atto (v. Cass. n.23351/2024). 1.3. Sotto altro e distinto profilo, poi, ad escludere qualsivoglia vulnus alla regolarità del contraddittorio riveste valenza decisiva la costituzione del destinatario della notificazione del ricorso. Trova qui applicazione il principio di diritto - già reiteratamente enunciato da questa Corte - secondo cui detto vizio integra una nullità, suscettibile di sanatoria, per raggiungimento dello scopo, per spontanea costituzione della parte cui 5 l’atto è diretto (S.U.n. 2087/2020; S.U. n. 4845/2021; S.U. 12/03/2024, n. 6477). 2.Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 295 c.p.c. per non avere il collegio d’appello sospeso il giudizio in attesa della definizione del giudizio instaurato dal Comune avverso il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che riconosceva, a seguito del Docfa presentato dal Consorzio, in data 6 dicembre 2016, la categoria E) alla diga di Occhito (v. sentenza CTR, pagina 2). Si deduce che, nel giudizio di secondo grado, l’ente comunale ha depositato il ricorso presentato avverso il provvedimento di diniego di revisione catastale emesso dall’Agenzia delle entrate che confermava la categoria E/9, circostanza che avrebbe invece dovuto indurre la Corte d’appello a sospendere il giudizio, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in quanto solo l’accertamento della categoria catastale della diga avrebbe potuto consentire di verificare la legittimità dell’esenzione invocata ai sensi dell’art. 7 lett. b) d.lgs. n. 504/1992. 2.1. Il motivo non ha pregio. 2.2. Ai sensi del d.lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a), per fabbricato rilevante ai fini ICI deve intendersi l’unità immobiliare iscritta, o che deve essere iscritta, nel catasto edilizio urbano, ovvero l’immobile suscettibile di accatastamento ai sensi del r.d.l. n. 652 del 1939, artt. 1, 4, 5 e 10 (Cass., 3 maggio 2019, n. 11646; Cass., 27 marzo 2019, n. 8536; Cass., 23 giugno 2006, n. 14673); pertanto, l’iscrizione di una unità immobiliare al catasto edilizio costituisce presupposto sufficiente per l’assoggettamento del bene all’ICI, ma non anche necessario, essendo l’imposta dovuta fin da quando il bene presenti le condizioni per la sua iscrivibilità, cioè da quando lo stesso possa essere considerato fabbricato, in ragione dell’ultimazione dei lavori relativi alla sua costruzione, ovvero dal momento in cui lo stesso sia stato antecedentemente utilizzato (Cass., 3 maggio 2019, n. 11646; Cass., 21 marzo 2019, n. 7968; Cass., 30 aprile 2015, n. 8781; Cass., 23 giugno 2010, n. 15177; Cass., 10 ottobre 6 2008, n. 24924). Si è, altresì, precisato, in una siffatta prospettiva, che, ai fini dell’ICI, il presupposto dell’imposizione è che ogni area sia suscettibile di costituire un’autonoma unità immobiliare, potenzialmente produttiva di reddito, così considerandosi tassabili tutti gli impianti rispondenti alla nozione di fabbricato (Cass., 17 aprile 2019, n. 10674; Cass., 12 aprile 2019, n. 10287; Cass., 27 marzo 2019, n. 8536; Cass., 13 febbraio 2019, n. 4221; Cass. 22 agosto 2017, n. 20259; Cass. 20 aprile 2017, n. 10031). 2.3.L’ art. 5 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 540 stabilisce, poi, che per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D (quale è la diga Occhito), non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all’anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare secondo i criteri stabiliti nel d.l. 11 luglio 1992, n. 333, art. 7, comma 3, penultimo periodo, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, laddove il valore è costituito dall’ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso i coefficienti ivi indicati. 2.4.Deve osservarsi, di poi, che la legge 30 dicembre 2004, n. 211, art. 1, comma 336, riconosce ai Comuni, in presenza di immobili privati non accatastati, di richiedere ai titolari di diritti reali su tali immobili la presentazione di atti di aggiornamento, ferma restando la competenza in merito dell’Agenzia del territorio, con la chiara finalità di far emergere gli immobili non accatastati. Tuttavia, detta legge non ha inciso sui poteri riconosciuti ai Comuni dal citato d.lgs. 504/1992, (V. sul punto Cass. civ. 15/03/2022 n. 8357), posto che come sopra si è detto l’iscrizione di una unità immobiliare al catasto edilizio costituisce presupposto sufficiente per l’assoggettamento del bene all’ICI, ma non anche necessario, essendo l’imposta dovuta fin da quando il bene presenti le condizioni per la sua 7 iscrivibilità, e ciò a prescindere dalla indagine sulle ragioni di inerzia del contribuente ovvero del Comune nell’attivare la procedura di cui all’art 1 comma 336 cit. 2.5. Sul punto, peraltro, il contrasto emerso in seno alla giurisprudenza di legittimità in ordine alla natura dichiarativa o costitutiva della rendita con riferimento ad immobili classificabili in categoria D, ai fini della determinazione della base imponibile dell’ICI, concerneva in particolare la diversità di interpretazione relativa alla individuazione dell'"anno" in cui deve ritenersi verificato il presupposto legislativo che impone di considerare, non più il "valore di libro", ma il valore catastale attribuito all' immobile della categoria detta: nell'una tesi, infatti, si affermava che l'"anno" deve identificarsi in quello nel quale il titolare del diritto sul fabbricato ha chiesto all' Ufficio competente di attribuire all' immobile la rendita catastale propria e, per l'altra, nel diverso (se successivo) anno in cui tale rendita sia stata effettivamente attribuita, con l'ulteriore distinzione data dalla sufficienza della sola attribuzione (c.d. "messa in atti") ovvero dalla necessità di tener conto della notifica dell' attribuzione al contribuente, eventualmente operata in anno ancora diverso da quello dell' attribuzione. 2.6. Il contrasto è stato risolto dalla S.U. (n. 50030/2011) affermando il principio di diritto (conforme a quello già enunciato da Cass., trib.: 17 giugno 2005 n. 13077; 16 marzo 2007 n. 6255; 15 maggio 2007 n. 11139; 11 marzo 2010 n. 5993, n. 22123/2010) secondo cui :(v. Cass. del 11/06/2021, n. 16679; Cass. del 07/09/2018, n. 21760). 2.12. Pertanto, per i fabbricati iscritti in catasto, la Corte ha avuto modo di precisare che: - le risultanze catastali definitive non dovute a mutamenti dello stato e della destinazione dei beni, individuati quali circostanze storicamente sopravvenute, o a correzioni di errori materiali di fatto, ancorché sollecitate all'ufficio dal contribuente, conseguendo all'originaria acquiescenza del contribuente alle operazioni catastali, sono soggette alla regola di carattere generale, funzionale alla natura della rendita catastale di presupposto per la determinazione e la riscossione dei redditi tassabili nei singoli periodi d'imposta, della loro efficacia a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello nel corso del quale le modifiche medesime sono state annotate negli atti catastali (cosiddetta ‘messa in atti’), ricavabile dall'art. 5, comma secondo, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in forza del quale per ciascun atto d'imposizione devono assumersi le rendite quali risultanti in catasto al primo gennaio dell'anno di imposizione (Cass., 7 settembre 2004, n. 18023 cui adde Cass., 30 luglio 2010, n. 17863; Cass., 27 ottobre 2004, n. 20854); - detta regola generale non si applica, però, al caso in cui la modificazione della rendita catastale derivi dalla rilevazione di errori di fatto compiuti dall'ufficio nell'accertamento o nella valutazione delle caratteristiche dell'immobile esistenti alla data in cui è stata attribuita la rendita, in quanto il riesame di dette caratteristiche da parte del medesimo ufficio comporta, previa correzione degli errori materiali, l'attribuzione di una diversa rendita a decorrere dal momento 11 dell'originario classamento, rivelatosi erroneo o illegittimo (Cass., 29 settembre 2005, n. 19066 cui adde, ex plurimis, Cass., 20 marzo 2019, n. 7745; Cass., 28 agosto 2017, n 20463; Cass., 31 luglio 5 2015, n. 16241; Cass., 5 maggio 2010, n. 10815; Cass., 30 dicembre 2009, n. 27906); laddove la riconducibilità dell'errore di fatto all'Ufficio deve risultare «evidente ed incontestabile, avendolo riconosciuto lo stesso Ufficio» (Cass., 20 marzo 2019, n. 7745; Cass., 28 agosto 2017, n. 20463; Cass., 18 febbraio 2015, n. 3168; Cass., 12 maggio 2017, n. 11844; Cass., 24 luglio 2012, n. 13018); - le variazioni catastali conseguenti a modificazioni della consistenza o della destinazione dell'immobile denunciate dallo stesso contribuente, debbono trovare applicazione dalla data della denuncia (Cass. n. 2771/2021, in motiv;
Cass. n.1215/2021, in motiv;
Cass. nn. 29683 e 29078 del 2020; Cass. n. 29888/2020; Cass. n. 7745/2019; n. 10126/2019; Cass., 12 maggio 2017, n. 11844; Cass., 24 luglio 2012, n. 13018). 2.13. In definitiva, la regola generale ricavabile dall'art. 5, comma 2, del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 504, secondo cui le risultanze catastali divenute definitive per mancata impugnazione hanno efficacia a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali, patisce eccezione solo se le variazioni costituiscano correzioni di errori materiali nel classamento che sostituiscono, ovvero conseguano a modificazioni della consistenza o della destinazione dell'immobile denunciate dallo stesso contribuente;
esse, difatti, trovano applicazione dalla data della denuncia, ciò in quanto il fatto che la situazione risalga a data anteriore non ne giustifica un'applicazione retroattiva rispetto alla comunicazione effettuata all'Amministrazione(v. Cass.15/03/2022, n. 8358; Cass. n.16679 del 11/06/2021; Cass. n. 26347 del 29/09/2021; Cass. ord. Cass. n. 10312/2020; Cass. in motiv.; n.7745/2019; Cass. n. 10126 del 2019; Cass. n. 4971/2018; Cass. 11472 12 del 2018; Cass.n.17756/2018; Cass. 21760 del 07/09/2018; Cass. n. 11844/17; Cass. n. 11846/2017; S.U. n. 3160/2011). 2.14. Diversa, invece, è la fattispecie, disciplinata dall’art. 5, comma 3, relativa agli immobili non iscritti in Catasto, come la diga per cui è controversia, ma iscrivibili in categoria D), per i quali vale la regula juris, secondo la quale < l'imposta dovuta in relazione ai fabbricati classificabili nel gruppo catastale D e non iscritti in catasto, determinata ed autoliquidata dal contribuente secondo il metodo cd. "dei valori di libro", ex art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1992, è ancorata ad un parametro provvisorio, utilizzabile fino alla comunicazione di attribuzione di rendita da parte dell'Ufficio, che individua definitivamente la base imponibile, ed è applicabile non solo per i periodi d'imposta successivi alla detta comunicazione, ma anche ai periodi pregressi ancora sottoposti ad accertamento> (v. Cass. 08/08/2022, n. 24456). 2.15.Da ciò consegue che, se da un lato il legislatore, ai fini del pagamento dell'ICI, ha tendenzialmente inteso valorizzare le risultanze catastali per il calcolo dell'imposta sia per i fabbricati iscritti che per quelli non iscritti in catasto, per quelli appartenenti alla categoria "D", se posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, ha previsto, fino all'attribuzione della rendita catastale su richiesta del proprietario, il metodo della determinazione della base imponibile collegato alle scritture contabili (Cass. n. 22123/2010; Cass. n. 5933/2010, Cass. S.U., 9 febbraio 2011, n. 3160, cit.; Cass. 9 giugno 2017, n. 14402, Cass. n. 14042/2020, in motiv.). Difatti, il valore determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti produce effetti meramente provvisori (cioè fino alla “comunicazione” della "rendita attribuita"), mentre la comunicazione di attribuzione della rendita impone alle parti del rapporto tributario concernente l'ICI (pure nel vigore del citato art. 74) di determinare l'imposta effettivamente dovuta, anche per le annualità pregresse, in base alla "rendita attribuita" (cfr. Cass. S.U., 3160/2011, 13 Cass. 14402/2017, tutte citate da Cass. n. 7652/2018; Cass. 8 agosto 2022, n. 24456). 2.16. Da tanto discende il corollario secondo cui non sussiste rapporto di pregiudizialità tra il giudizio avente ad oggetto la determinazione dell’ICI sulla base dei valori di libro per le annualità antecedenti alla richiesta di iscrizione al Catasto (senza attribuzione di rendita catastale) e quello che concerne l’attribuzione della categoria catastale e della eventuale rendita catastale, in quanto in via provvisoria trova applicazione ex art. 5, comma 3, cit. il criterio contabile, salvo l’eventuale successiva regolazione dei rapporti economici tra ente impositore e contribuente discendenti dalla sentenza definitiva in materia catastale (cfr. Cass. S.U., 3160/2011, Cass. 14402/2017, tutte citate da Cass. n. 7652/2018). 2.17. L’indirizzo giurisprudenziale di questa Corte secondo cui sussiste il rapporto di pregiudizialità, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., che impone la sospensione del secondo giudizio fino alla definizione del primo con autorità di giudicato, concerne la diversa interrelazione tra il giudizio di accertamento della rendita catastale e quello di impugnazione della conseguente liquidazione ICI, che oppone, nel primo, il contribuente all’Agenzia del territorio in ordine alla attribuzione della rendita catastale di un immobile e, nell’altro, al Comune in relazione all’impugnazione della liquidazione dell’ICI gravante sul medesimo immobile e quantificata sulla base della rendita contestata nell’altro giudizio, in quanto, in questo caso, la decisione sulla determinazione della rendita si riflette necessariamente, condizionandola, su quella relativa alla liquidazione dell’imposta( v. Cass. 13/3/2024, n. 6777). 2.18.Alla stregua delle valutazioni che precedono, il motivo in disamina non può trovare accoglimento, in quanto in pendenza del giudizio in merito alla attribuzione della rendita catastale e fino alla sua attribuzione, il Comune è legittimato ad applicare i valori cd.. 14 3. La seconda censura del ricorso reca la denuncia di violazione dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, lamentando l’apparenza motivazionale della sentenza impugnata, in quanto con affermazione apodittica, i giudici distrettuali hanno omesso di esplicitare le regioni logico-giuridiche a fondamento della decisione secondo la quale la diga sarebbe esente dall’imposta ai sensi dell’art. 7 d.lgs. n. 504/1992. 3.1. La doglianza in disamina è destituita di fondamento e pertanto deve essere disattesa, avendo i giudici di appello riconosciuto la categoria E) per le finalità ad uso pubblico della diga, reputando l’irrilevanza della natura economica dell’attività svolta dal Consorzio. Non consta un’apparenza motivazionale, bensì un percorso argomentativo che ben lascia cogliere la ratio decidendi in punto di classificazione catastale della diga. Il percorso argomentativo è comprensibile e intellegibile. Come chiarito ancor di recente da questa Corte <incidentalmente ai soli fini della decisione oggetto del presente giudizio, l’attribuzione categoria e 9 non è affetta da abnormità, sì giustificare la disapplicazione in codesta sede. e’ innegabile il fine di interesse collettivo cui esso assolve, che smentito dalla 3 commercializzazione delle acque dell’invaso per uso industriale, come evidenziato dal comune…>(v. Cass. 3819 del 2020; Cass. n. 11689/22; Cass. n. 18349/2024). È stato messo, inoltre, in evidenza dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., sez. un., n. 22232 del 2016) che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture. 15 3.2.Ciò posto, l’iter argomentativo compendiato dal giudice a quo sulla base di tali premesse è pertanto valso a integrare gli estremi di un discorso giustificativo logicamente lineare e comprensibile, elaborato nel pieno rispetto dei canoni di congruità logica, come tale del tutto idoneo a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dal ricorrente. 4. Il terzo mezzo di ricorso prospetta la violazione dell’art. 7, lett. b), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in relazione all’art. 2, comma 40, d.l. 27 dicembre 2006, n. 296; per avere il decidente incluso nella categoria E) l’immobile in oggetto sebbene destinato ad uso commerciale e quindi escluso dalla categoria E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 come prescritto dall’art. 2 comma 40, cit. 5. Il quarto strumento di ricorso deduce la violazione dell’art. 7, lett.a), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ex art. 360, primo comma, n.3), c.p.c; si assume che il Consorzio non può beneficiare di detta esenzione per l’insussistenza del requisito oggettivo vale a dire per la natura economica dell’attività svolta, in quanto ente deputato alla riscossione dei contributi dai consorziati. 6. Le censure, che possono essere congiuntamente esaminate, in quanto involgono le medesime questioni di diritto, sono fondate. 6.1. Avuto riguardo ai dati normativi desumibili dal r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, art. 5, conv. in legge n. 1249 del 1939, - secondo il quale «Si considera unità immobiliare urbana ogni parte di immobile che, nello stato in cui si trova, è di per sé stessa utile ed atta a produrre un reddito proprio.», - dal d.p.r. primo dicembre 1949, n. 1142, art. 40, - alla cui stregua «Si accerta come distinta unità immobiliare urbana ogni fabbricato, o porzione di fabbricato od insieme di fabbricati che appartenga allo stesso proprietario e che, nello stato in cui si trova, rappresenta, secondo l'uso locale, un cespite indipendente.», - e dal d.m. 2 gennaio 1998, n. 28, art. 2, - secondo il cui disposto l'unità immobiliare «è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un 16 insieme di fabbricati ovvero da un'area, che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale.», - la Corte ha avuto modo di precisare che l'accatastamento viene dalla normativa riferito non al fabbricato in quanto tale, bensì alla nozione di unità immobiliare urbana (UIU), a sua volta rapportata ad una componente immobiliare (rilevante ex art. 812 c.c.) suscettibile di autonoma funzionalità e redditività» (Cass., 23 maggio 2018, n. 12741 cui adde Cass., 21 giugno 2021, n. 17627). 6.2. In relazione, poi, alle disposizioni di cui al summenzionato d.p.r. n. 1142 del 1949, art. 61 («Il classamento consiste nel riscontrare, con sopralluogo per ogni singola unità immobiliare, la destinazione ordinaria e le caratteristiche influenti sul reddito e nel collocare l'unità stessa in quella tra le categorie e classi prestabilite per la zona censuaria a norma dell'art. 9, che, fatti gli opportuni confronti con le unità tipo, presenta destinazione e caratteristiche conformi od analoghe. Le unità immobiliari urbane devono essere classate in base alla destinazione ordinaria ed alle caratteristiche che hanno all'atto del classamento.»), e art. 62 («La destinazione ordinaria si accerta con riferimento alle prevalenti consuetudini locali, avuto riguardo alle caratteristiche costruttive dell'unità immobiliare.»; v., altresì, il d.p.r. n. 138 del 1998, art. 8), la Corte ha statuito che il provvedimento di attribuzione della rendita catastale di un immobile è un atto tributario che inerisce al bene che ne costituisce l'oggetto, secondo una prospettiva di tipo reale, riferita alle caratteristiche oggettive (costruttive e tipologiche in genere), che costituiscono il nucleo sostanziale della cd. destinazione ordinaria, sicchè l'idoneità del bene a produrre ricchezza va ricondotta, prioritariamente, non al concreto uso che di esso venga fatto, ma alla sua destinazione funzionale e produttiva, che va accertata in riferimento alle potenzialità d'utilizzo, purchè non in contrasto con la disciplina urbanistica (cfr. Cass., 30 ottobre 2020, n. 17 24078; Cass., 14 ottobre 2020, n. 22166; Cass., 10 giugno 2015, n. 12025). 6.3. In termini generali, la Corte ha avuto modo di precisare che gli immobili rientranti nel gruppo E sono indicati in maniera analitica e specifica, con metodo casistico che non legittima una estensione a tutti gli immobili di rilevanza pubblica (tanto che anche la categoria residuale E/9 fa riferimento solo alla «particolarità» della destinazione dell’unità immobiliare, e non menziona affatto il requisito dell’interesse generale sotteso all’attività svolta;
v. Cass., 15 settembre 2008, n. 23608 cui adde, ex plurimis, Cass., 13 novembre 2019, n. 29373; Cass., 21 febbraio 2019, n. 5070; Cass., 23 maggio 2018, n. 12741; Cass., 9 marzo 2017, n. 6067; Cass., 20 gennaio 2017, n. 1442); e che, ai sensi del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, c. 40, conv. in l. 24 novembre 2006, n. 286 (secondo il cui disposto «Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.»), sussiste «una vera e propria incompatibilità tra classificazione in categoria E, da un lato, e destinazione dell'immobile ad uso commerciale o industriale» (Cass., 17 aprile 2019, n. 10674; Cass., 23 maggio 2018, n. 12741), sicché diventa dirimente, ai fini della qualificazione della gestione dell'impianto di depurazione accertare gli obiettivi caratteri della economicità intesa quale perseguimento del cosiddetto lucro oggettivo ossia il rispetto di un criterio di proporzionalità tra costi e ricavi nel senso che questi ultimi tendono a coprire i primi remunerando i fattori produttivi (in termini: Cass., Sez. 5^, 4 aprile 2019, n. 9427). 6.4. Con specifico riferimento ad esempio al servizio idrico integrato, la Corte ha statuito che la relativa attività di gestione ha natura economica, ed i relativi impianti industriali non rientrano tra le unità immobiliari 18 catastalmente censibili nella categoria E, - che è propria di quei fabbricati connotati da una caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale tale da renderli sostanzialmente incommerciabili ed estranei ad ogni logica commerciale e produttiva, - ma rientrano nel gruppo D, tipico delle costruzioni che ospitano processi industriali (v. Cass., 8 febbraio 2022, n. 3921; Cass., 2 febbraio 2021, n. 2247; v. altresì, in tema di ICI, Cass., 4 aprile 2019, n. 9427). 6.5. Si è, così, rimarcato che: - rimane irrilevante la destinazione dell’unità immobiliare ad una attività di pubblico interesse che non esclude lo svolgimento di un’attività «secondo parametri essenzialmente imprenditoriali intesi come attitudine alla copertura dei costi e del capitale investito con i ricavi conseguiti attraverso l'applicazione di tariffe (così: Cass., Sez. 5, 23 maggio 2018, n. 12741, in tema di classamento catastale di impianto di discarica per la gestione di rifiuti solidi urbani e la captazione di biogas;
Cass., Sez. 5, 23 gennaio 2020, n. 17022, in tema di classamento catastale di impianto di compostaggio di rifiuti)», in quanto ciò che rileva, ai fini del classamento catastale, sono le caratteristiche dell'immobile e la sua destinazione funzionale. 6.6. La disciplina di settore (l. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 9, comma 1; d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 141 e 154) richiama i principi di efficienza, efficacia ed economicità; - lo stesso giudice delle Leggi (Corte Cost., 3 novembre 2010, n. 325 e 8 giugno 2011, n. 187) ha confermato l’inquadramento del servizio idrico integrato – in questo caso si tratta della commercializzazione delle acque dell’invaso per uso industriale ( vedi pagina 2 della sentenza impugnata) - tra i servizi a rilevanza economica (di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 113, nel testo novellato dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 35), - quali servizi pubblici locali assunti dall'ente, laddove la tariffa dovuta dall'utente sia potenzialmente in grado di coprire integralmente i costi di gestione e di creare un utile d'impresa che non deve essere di modesta entità, - affermandone la riconducibilità 19 alle materie della "tutela della concorrenza" e della "tutela dell'ambiente", che pertengono alla esclusiva competenza legislativa dello Stato. 6.7. La tariffa del servizio di invaso configura il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, che trova fonte, non in un atto autoritativo direttamente incidente nel patrimonio dell'utente, bensì nel contratto commerciale (Cass., Sez. 5, 6 giugno 2014, n. 12763; Cass., Sez. 5, 6 giugno 2014, n. 12769), confermando l'ispirazione della relativa gestione a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, in coerenza con il requisito teleologico minimo per l'assunzione della qualifica imprenditoriale( Cass. n. 5274/2025) (così: Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2018, n. 12741, in tema di classamento catastale di impianto di discarica per la gestione di rifiuti solidi urbani e la captazione di biogas;
Cass., Sez. 5^, 23 gennaio 2020, n. 17022, in tema di classamento catastale di impianto di compostaggio di rifiuti). 6.8.Quindi, la Commissione Tributaria Regionale ha fatto malgoverno del principio enunciato, affermando la correttezza dell'inserimento del depuratore in categoria "E)" ("costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche"), anziché in categoria "D/7" ("fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni"), sull'erroneo presupposto che la destinazione a servizio pubblico fosse compatibile con la natura imprenditoriale dell'attività svolta. 7. Il quinto motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 3 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in relazione all’art. 54 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.; censurando la sentenza di primo grado che avrebbe riconosciuto il Consorzio quale mero detentore dei beni demaniali e dunque privo di legittimazione passiva. Deduce che con il ricorso in appello, aveva censurato la violazione dell’art. 3 rubricato, sostenendo la sussistenza del rapporto concessorio tra i consorzi di bonifica e i beni demaniali loro affidati, secondo lo schema del 20 r.d. n. 215/1933 istitutivo dei consorzi, in correlazione con la funzione loro assegnata di manutenzione delle opere di bonifica;
che, tuttavia, il giudice d’appello applicando il principio della ragione più liquida, ha trascurato di esaminare le questioni preliminari incentrando la decisione sulla classificazione del compendio in categoria E) e dunque esente dall’imposta comunale. 8. L’ultimo mezzo di ricorso, pur rubricato come il precedente motivo, lamenta la sussistenza di error in procedendo ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. per avere la Corte regionale adottato il principio della ragione più liquida, con la conseguenza che essa non poteva applicare l’esenzione di cui all’art. 7 lett. b), in quanto tale norma incide sulla natura del bene, la quale emerge dalle risultanze catastali. Pertanto, la CTR avrebbe dovuto pronunciarsi sulla legittimazione passiva del Consorzio, in quanto questione preliminare rispetto alle altre questioni giuridiche sottoposte al vaglio del giudice di merito. 9. Gli ultimi due motivi del ricorso principale sono infondati;
si assume che i giudici regionali abbiano respinto il gravame sulla base del principio della ragione più liquida e quindi attribuendo alla diga la categoria E) esente da ICI, trascurando di esaminare il motivo con il quale l’amministrazione comunale aveva impugnato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente, riconoscendone la carenza di legittimazione passiva. 9.1. Va premesso che la questione concernente l'effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto dedotto in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione (Cass. n. 24374/2024; Cass. n. 23899 del 2021; Cass. n. 29505 del 2020). 9.2. Osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, è configurabile la decisione implicita di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un'eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d'ufficio) quando queste risultino 21 superate e travolte, benché non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di un'altra questione, il cui solo esame presupponga e comporti, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza;
in siffatta ipotesi la reiezione implicita di una tesi difensiva o di una eccezione è censurabile mediante ricorso per cassazione non per omessa pronunzia (e, dunque, per la violazione di una norma sul procedimento), bensì come violazione di legge e come difetto di motivazione, sempreché la soluzione implicitamente data dal giudice di merito si riveli erronea e censurabile oltre che utilmente censurata, in modo tale, cioè, da portare il controllo di legittimità sulla decisione inespressa e sulla sua decisività (Cass. n. 12131 dell’8/05/2023; Cass. n. 7406 del 28/03/2014). 9.3. Tuttavia, l’ente comunale risulta privo di interesse ad impugnare detta statuizione ad essa favorevole, in quanto la questione concernente la legittimazione passiva del contribuente risulta travolta dalla soluzione adottata dal Collegio d’appello che, nell’esaminare il merito della debenza dell’imposta attraverso la qualificazione della natura della diga, ha implicitamente affermato la legittimazione passiva del Consorzio, quale concessionario della diga. 10.Con il primo motivo di ricorso incidentale, il consorzio deduce la violazione dell'art. 37, comma 53, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 e conseguente omessa dichiarazione dell'intervenuta decadenza/ prescrizione del Comune di Carlantino dalla possibilità di chiedere il pagamento delle somme relative alle annualità d'imposta 2010 e 2011; si afferma che il giudicante ha omesso di esaminare i motivi esplicitati con l'appello incidentale con i quali era stata dedotta l'intervenuta decadenza del Comune dal potere impositivo in quanto, nel caso in esame, non vi era l'obbligo di presentare la denuncia trattandosi di immobile non accatastabile in categoria D). 22 Del resto, la società aveva dedotto che, a decorrere dall'anno 2007, l'ente impositore avrebbe dovuto avanzare le sue richieste economiche entro e non oltre il 31 dicembre del 2015 per l'annualità 2010, ovvero entro il quinto anno successivo a quello in cui il versamento dell'imposta avrebbe dovuto essere eseguito;
mentre il primo avviso di accertamento risulta notificato l'undici ottobre del 2016. Anche per l'avviso di accertamento per l'annualità d'imposta 2011, la notifica effettuata il 9 gennaio 2017 dell'avviso di accertamento si presenta tardiva, in quanto l'ente avrebbe dovuto avanzare le proprie richieste economiche non oltre il 31 dicembre 2016. Si afferma che il legislatore, con l'art. 37, comma 53, d.l. n. 223 del 2006, ha soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini ICI. Si assume che, ai sensi dell'art. 1 comma 174 della legge citata, resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei soli casi in cui gli elementi rilevanti ai fini imposta dipendono da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3 bis del d.lgs 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico. Ne consegue l’infondatezza della tesi sostenuta dall’ente territoriale secondo la quale l’obbligo di presentazione della dichiarazione Ici per il consorzio non è venuto meno, poiché la dedotta abrogazione concerne solo gli immobili oggetto di registrazione/o voltura tramite modello unico informatico che trasmesso agli enti locali permette la piena conoscenza dei dati indispensabili alla verifica della regolarità fisale dei contribuenti. 10.1. La prima censura del ricorso incidentale non coglie nel segno. 10.2. Ai sensi dell’art. 37, comma 53, del d.l. n. 223 del 2006, conv. in l. n. 248 del 2006, . L'obbligo tuttavia viene meno, a decorrere dal 18 dicembre 2007, solo quando l'atto da cui dipendano gli elementi rilevanti ai fini dell'ICI sia registrato, trascritto e volturato mediante il c. d. "modello unico informatico" (Cass. n. Cass., 10 giugno 2024, n. 16105; Cass. n. 26313/2020; Cass., 16 febbraio 2023, n. 4925; Cass., 2 novembre 2018, n. 28043; Cass., 2 marzo 2017, n. 5362). 10.3. La soppressione dell’obbligo dichiarativo ai fini I.C.I rinvia all’accertata operatività della circolazione e fruizione dei dati catastali, vale a dire a quegli elementi derivanti da atti che nel sistema catastale confluiscono per l’applicabilità delle procedure telematiche di cui all’art.
3- bis del d.lgs. n. 463 del 1997 (Cass. n. 37505/2022). 10.4. Tuttavia, in mancanza di accatastamento della diga nelle annualità di imposta oggetto degli avvisi impugnati, l’impossibilità di applicare la citata normativa imponeva al proprietario/concessionario della diga di dichiararla ai fini dell’attribuzione della rendita catastale, trattandosi di unità immobiliari da iscrivere in catasto;
del resto, la comunicazione indirizzata al Comune con cui il Consorzio riferiva dell’accatastabilità della diga in categoria E), conferma che la diga non era affatto accatastata con il conseguente permanente ed inevaso obbligo 24 dichiarativo a carico del contribuente (Cass. n.12221/2022; Sez. Unite n. 18565/2019; n. 20319/2017; n. 8781/2015; n. 3436/2019; n. 11646/2019; 39574/2021). 10.5. Tanto premesso, l'art. 1, comma 161, legge n. 296 del 2006 prevede che «gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni». 10.6.Con tale disposizione il legislatore ha sostituito i termini stabiliti dagli artt. 10 e 11 d.lgs. 504 del 1992 e, più in generale, ha provveduto ad unificare per i tributi comunali e provinciali la disciplina relativa all'attività di accertamento, dettando disposizioni comuni sulla notifica degli atti di accertamento e di riscossione, sulla nomina dei messi notificatori e l'esercizio delle relative funzioni, sui requisiti essenziali degli atti di accertamento e, per quello che qui interessa, individuando i termini, a pena di decadenza, per la notifica degli atti di accertamento e del primo atto di riscossione. In particolare, la norma sopra indicata subordina alla notifica di atto di accertamento, sia l'attività di rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli, o, anche, dei parziali o ritardati versamenti, sia l'attività svolta d'ufficio, in caso di omesse dichiarazioni ovvero omessi versamenti. 25 10.7. Tutti gli avvisi di accertamento devono essere notificati al contribuente in un unico termine, previsto a pena di decadenza, «entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati». Per delimitare dal punto di vista temporale l'esercizio del potere impositivo è necessario distinguere due diversi dies a quo dai quali iniziare il computo del termine di decadenza previsto per i tributi locali. 10.8. Ed invero, nel caso in cui il contribuente presenta una dichiarazione ed omette il versamento, per individuare il dies a quo deve farsi riferimento al termine entro il quale il tributo avrebbe dovuto essere pagato. A questo proposito, per quanto riguarda l'ICI, si rileva che il tributo doveva essere versato per «l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 16 giugno (...). La seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno (...)» (art. 10, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1992). L'ICI, in vigore fino al 2011, è stata sostituita dall'IMU la quale prevede termini analoghi a quelli sopra riportati con la possibilità del pagamento del tributo in un'unica rata il 16 giugno (art. 9, comma 3, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23); termini che non risultano modificati a seguito del più recente intervento in materia di IMU (art 1, comma 762, I. n. 160 del 2019). 10.9.Nel caso, come quello sub iudice, in cui il contribuente ometta la presentazione della dichiarazione, per individuare il dies a quo deve invece farsi riferimento al termine entro il quale egli avrebbe dovuto presentarla. 10.10. A questo proposito, ai fini ICI, i soggetti passivi «devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato (...) entro il termine della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio (...) La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta;
in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le 26 modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate» (art. 10, comma 4, d.lgs. cit.). Per quanto concerne l'IMU «i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta (art. 13, comma 12-ter, d.l. n. 201 del 2011 conv. in legge n. 214 del 2011), disposizione rimasta sostanzialmente invariata per effetto dell’art. 1, comma 769 della legge n. 160 del 2019. 10.11. In particolare, per quanto riguarda la dichiarazione ICI, per la presentazione della quale si faceva riferimento al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, il riferimento è all'art. 2 del d.p.r. 22 luglio 1998, n. 322, il quale nel testo in vigore ratione temporis prevedeva «le persone fisiche e le società [di persone] o le associazioni (...) presentano la dichiarazione (...) tra il 10 maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta». Per quanto riguarda l'IMU è, come detto, espressamente previsto come termine di presentazione della dichiarazione il 30 giugno dell'anno successivo a quello di inizio di possesso o di intervenuta variazione, rilevante ai fini della determinazione dell'imposta. Tenuto conto di ciò, nei casi di omessa dichiarazione, il primo dei cinque anni previsti dall'art. 1, comma 161, legge n. 296 del 2006, è il secondo anno successivo a quello oggetto di accertamento. Con la conseguenza che il primo anno dei cinque previsti per la decadenza dal potere impositivo è perciò il 2011 per l’annualità 2010 ed il 2012 per l’annualità di imposta 2011, con l'ulteriore risultato che il termine quinquennale per la notifica dell'avviso di accertamento da parte dell'Ente impositore risulta essere stato tempestivamente osservato(v. Cass., 13 agosto 2018, n. 20718; Cass., 6 dicembre 2017, n. 29191; Cass., 14 gennaio 2015, n. 452; Cass., 25 settembre 2012, n. 16254; Cass., 17 luglio 2007, n. 27 15882; Cass., 19 maggio 2006, n. 11756). L’avviso di accertamento risulta, difatti, notificato entro il termine di cui all'art. 1, comma 161 della legge n. 296 del 2006, scadendo nel caso di specie i cinque anni previsti da tale disposizione il 31.12.2016 e il 31.12.2017 (Cass. n. 2022, n. 16467). 11. Il secondo motivo del ricorso incidentale denuncia la <violazione dell'art. 7 legge 27 luglio 2000, n. 212 nonché 3 della agosto 1990, 241 per difetto di motivazione degli avvisi accertamento omessa dichiarazione nullità e annullabilità emessi dal comune carlantino>; per avere la Commissione tributaria regionale omesso l'esame del motivo contenuto nell'appello incidentale con il quale si evidenziava il deficit motivazionale degli avvisi di accertamento i quali contengono il riferimento a una perizia - allegata ai precedenti avvisi - effettuata dal tecnico comunale priva di riferimenti relativi ai dati catastali dell'immobile e dei criteri determinativi utilizzati per l'individuazione del valore attribuito al compendio;
inoltre, si deduce che la perizia richiama allegazioni fotografiche che non sono state allegate all’atto opposto, il che ha reso impossibile la comprensione da parte del contribuente le criteri di stima applicati nonché del procedimento matematico attraverso il quale si è giunti alla determinazione dell'importo ovvero della rendita catastale attribuita alla diga. 11.1. La censura in esame è destituita di fondamento. 11.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte per «L'imposta comunale sugli immobili (ICI), l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta. In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che 28 consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto, le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cass. n. 21571 del 2004; Cass. n. 26431 del 2017; Cass, n. 1694/2018). Inoltre, nel regime introdotto dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche per relationem, ossia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, che siano collegati all'atto notificato, quando lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, cioè l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, la cui indicazione consente al contribuente - ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale - di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono le parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento» (Cass. 15 aprile 2013, n. 9032; Cass. 20 ottobre 2016, n. 21284; Cass. 28 febbraio 2017, n. 5173; da ultimo Cass. 13 ottobre 2022, n. 34142; Cass. n. 11879/2024). 11.3.Nella specie, tale obbligo motivazionale è stato ampiamente soddisfatto, come emerge dalle medesime difese del Consorzio, il quale, alla pagina 44 e ss. del controricorso, descrive il contenuto dell’avviso che fa riferimento, per la determinazione del valore della diga, alla perizia allegata, denunciando più che altro l’irragionevolezza della stima e la mancata allegazione delle fotografie dei luoghi, omissione che risulta del tutto inconferente rispetto ai parametri di congruità contenutistica dell’atto impositivo. 12.Con il terzo mezzo di ricorso incidentale si lamenta la violazione dell'art. 12, nonché dell'art. 6, commi 1 e 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, per avere il giudicante omesso di prendere in considerazione 29 l'eccezione regolarmente introdotta in giudizio da parte dell'ente in relazione all’irrogazione delle sanzioni determinate con gli atti impositivi in misura pari al 100% dell'imposta dovuta, in violazione dell'art. 12 citato in rubrica. 12.1. L’ultimo mezzo di ricorso incidentale è inammissibile. 12.2. Le relative doglianze, riformulate in sede di appello dalla parte completamente vittoriosa, erano subordinate alla ipotesi in cui fosse stato accolto il gravame. Ciò non esclude, ovviamente, la facoltà, per la società di riproporre le questioni medesime al giudice del rinvio, in caso di annullamento della sentenza (Cass. n. 23548 del 20/12/2012; Cass. n. 4130 del 21/02/2014; Cass. n. 22095 del 22/09/2017; Cass. n. 11270 del 12/06/2020; Cass. n. 29662/2023). 12.3. Il ricorso incidentale, anche se qualificato come condizionato, deve essere giustificato dalla soccombenza, cosicché è inammissibile il ricorso proposto dalla parte che sia rimasta completamente vittoriosa nel giudizio di appello, proposto al solo scopo di risollevare questioni che non sono state decise dal giudice di merito perché assorbite dall'accoglimento di altra tesi, avente carattere preliminare, salva la facoltà di riproporle dinanzi al giudice del rinvio in caso di annullamento della sentenza (cfr. Cass. n. 12680 del 29/08/2003). 13. Alla stregua delle considerazioni che precedono, va accolto il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale, laddove quello incidentale va respinto. 14.La sentenza deve essere cassata con riferimento al terzo ed al quarto motivo di ricorso principale e la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, che valuterà, alla luce dei principi enunciati la categoria da attribuire alla diga con riferimento alle annualità 2010 e 2011, oltre alle questioni assorbite.
P.Q.M.
30 Accoglie il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale, respinti gli altri;
rigetta quello incidentale;
cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, che deciderà anche in ordine alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente incidentale dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria della Corte di cassazione tenutasi in data 13.01.2026 Il Cons. rel. LE BA Il Presidente IA MA AL
si afferma che non avendo l’ente locale effettuato la notifica al contribuente nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza e non potendo 4 riferire la notifica al soggetto cui avrebbe dovuto essere notificato l’atto, il Comune sarebbe decaduto dal diritto di provvedere alla nuova notifica, essendo spirato il termine semestrale. 1.1.Per fermo orientamento della giurisprudenza di nomofilachia, l’omessa, incompleta o inesatta indicazione, nell’atto introduttivo del giudizio oppure nella relata di notificazione di esso, del nominativo di una delle parti in causa, è motivo di nullità soltanto ove abbia determinato un’irregolare costituzione del contraddittorio o abbia ingenerato incertezza circa i soggetti ai quali l’atto era stato notificato, mentre l’irregolarità formale o l’incompletezza nell’indicazione del nome di una delle parti non integra vizio inficiante se dal contesto dell’atto notificato risulti con sufficiente chiarezza l’identificazione di tutte le parti e la consegna dell’atto alle giuste parti;
in tal caso, la notificazione è idonea a raggiungere, nei confronti delle parti, i fini ai quali tende e l’apparente vizio va considerato come un mero errore materiale che può essere agevolmente percepito dall’effettivo destinatario, la cui eventuale mancata costituzione in giudizio non è l’effetto di tale errore ma di una scelta cosciente e volontaria (così Cass. 19/03/2014, n. 6532; Cass. 27/03/2007, n. 7514). 1.2. La notificazione dell’atto all’unico difensore costituito del Consorzio (e in detta esplicita qualità) non lascia residuare alcun dubbio o perplessità sulla direzione soggettiva della impugnazione, sull’essere cioè questa rivolta nei riguardi della controparte: sicché non si ravvisa, per difetto di incertezza, la prospettata nullità dell’atto (v. Cass. n.23351/2024). 1.3. Sotto altro e distinto profilo, poi, ad escludere qualsivoglia vulnus alla regolarità del contraddittorio riveste valenza decisiva la costituzione del destinatario della notificazione del ricorso. Trova qui applicazione il principio di diritto - già reiteratamente enunciato da questa Corte - secondo cui detto vizio integra una nullità, suscettibile di sanatoria, per raggiungimento dello scopo, per spontanea costituzione della parte cui 5 l’atto è diretto (S.U.n. 2087/2020; S.U. n. 4845/2021; S.U. 12/03/2024, n. 6477). 2.Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 295 c.p.c. per non avere il collegio d’appello sospeso il giudizio in attesa della definizione del giudizio instaurato dal Comune avverso il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che riconosceva, a seguito del Docfa presentato dal Consorzio, in data 6 dicembre 2016, la categoria E) alla diga di Occhito (v. sentenza CTR, pagina 2). Si deduce che, nel giudizio di secondo grado, l’ente comunale ha depositato il ricorso presentato avverso il provvedimento di diniego di revisione catastale emesso dall’Agenzia delle entrate che confermava la categoria E/9, circostanza che avrebbe invece dovuto indurre la Corte d’appello a sospendere il giudizio, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in quanto solo l’accertamento della categoria catastale della diga avrebbe potuto consentire di verificare la legittimità dell’esenzione invocata ai sensi dell’art. 7 lett. b) d.lgs. n. 504/1992. 2.1. Il motivo non ha pregio. 2.2. Ai sensi del d.lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a), per fabbricato rilevante ai fini ICI deve intendersi l’unità immobiliare iscritta, o che deve essere iscritta, nel catasto edilizio urbano, ovvero l’immobile suscettibile di accatastamento ai sensi del r.d.l. n. 652 del 1939, artt. 1, 4, 5 e 10 (Cass., 3 maggio 2019, n. 11646; Cass., 27 marzo 2019, n. 8536; Cass., 23 giugno 2006, n. 14673); pertanto, l’iscrizione di una unità immobiliare al catasto edilizio costituisce presupposto sufficiente per l’assoggettamento del bene all’ICI, ma non anche necessario, essendo l’imposta dovuta fin da quando il bene presenti le condizioni per la sua iscrivibilità, cioè da quando lo stesso possa essere considerato fabbricato, in ragione dell’ultimazione dei lavori relativi alla sua costruzione, ovvero dal momento in cui lo stesso sia stato antecedentemente utilizzato (Cass., 3 maggio 2019, n. 11646; Cass., 21 marzo 2019, n. 7968; Cass., 30 aprile 2015, n. 8781; Cass., 23 giugno 2010, n. 15177; Cass., 10 ottobre 6 2008, n. 24924). Si è, altresì, precisato, in una siffatta prospettiva, che, ai fini dell’ICI, il presupposto dell’imposizione è che ogni area sia suscettibile di costituire un’autonoma unità immobiliare, potenzialmente produttiva di reddito, così considerandosi tassabili tutti gli impianti rispondenti alla nozione di fabbricato (Cass., 17 aprile 2019, n. 10674; Cass., 12 aprile 2019, n. 10287; Cass., 27 marzo 2019, n. 8536; Cass., 13 febbraio 2019, n. 4221; Cass. 22 agosto 2017, n. 20259; Cass. 20 aprile 2017, n. 10031). 2.3.L’ art. 5 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 540 stabilisce, poi, che per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D (quale è la diga Occhito), non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all’anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare secondo i criteri stabiliti nel d.l. 11 luglio 1992, n. 333, art. 7, comma 3, penultimo periodo, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, laddove il valore è costituito dall’ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso i coefficienti ivi indicati. 2.4.Deve osservarsi, di poi, che la legge 30 dicembre 2004, n. 211, art. 1, comma 336, riconosce ai Comuni, in presenza di immobili privati non accatastati, di richiedere ai titolari di diritti reali su tali immobili la presentazione di atti di aggiornamento, ferma restando la competenza in merito dell’Agenzia del territorio, con la chiara finalità di far emergere gli immobili non accatastati. Tuttavia, detta legge non ha inciso sui poteri riconosciuti ai Comuni dal citato d.lgs. 504/1992, (V. sul punto Cass. civ. 15/03/2022 n. 8357), posto che come sopra si è detto l’iscrizione di una unità immobiliare al catasto edilizio costituisce presupposto sufficiente per l’assoggettamento del bene all’ICI, ma non anche necessario, essendo l’imposta dovuta fin da quando il bene presenti le condizioni per la sua 7 iscrivibilità, e ciò a prescindere dalla indagine sulle ragioni di inerzia del contribuente ovvero del Comune nell’attivare la procedura di cui all’art 1 comma 336 cit. 2.5. Sul punto, peraltro, il contrasto emerso in seno alla giurisprudenza di legittimità in ordine alla natura dichiarativa o costitutiva della rendita con riferimento ad immobili classificabili in categoria D, ai fini della determinazione della base imponibile dell’ICI, concerneva in particolare la diversità di interpretazione relativa alla individuazione dell'"anno" in cui deve ritenersi verificato il presupposto legislativo che impone di considerare, non più il "valore di libro", ma il valore catastale attribuito all' immobile della categoria detta: nell'una tesi, infatti, si affermava che l'"anno" deve identificarsi in quello nel quale il titolare del diritto sul fabbricato ha chiesto all' Ufficio competente di attribuire all' immobile la rendita catastale propria e, per l'altra, nel diverso (se successivo) anno in cui tale rendita sia stata effettivamente attribuita, con l'ulteriore distinzione data dalla sufficienza della sola attribuzione (c.d. "messa in atti") ovvero dalla necessità di tener conto della notifica dell' attribuzione al contribuente, eventualmente operata in anno ancora diverso da quello dell' attribuzione. 2.6. Il contrasto è stato risolto dalla S.U. (n. 50030/2011) affermando il principio di diritto (conforme a quello già enunciato da Cass., trib.: 17 giugno 2005 n. 13077; 16 marzo 2007 n. 6255; 15 maggio 2007 n. 11139; 11 marzo 2010 n. 5993, n. 22123/2010) secondo cui :
Cass. n.1215/2021, in motiv;
Cass. nn. 29683 e 29078 del 2020; Cass. n. 29888/2020; Cass. n. 7745/2019; n. 10126/2019; Cass., 12 maggio 2017, n. 11844; Cass., 24 luglio 2012, n. 13018). 2.13. In definitiva, la regola generale ricavabile dall'art. 5, comma 2, del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 504, secondo cui le risultanze catastali divenute definitive per mancata impugnazione hanno efficacia a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali, patisce eccezione solo se le variazioni costituiscano correzioni di errori materiali nel classamento che sostituiscono, ovvero conseguano a modificazioni della consistenza o della destinazione dell'immobile denunciate dallo stesso contribuente;
esse, difatti, trovano applicazione dalla data della denuncia, ciò in quanto il fatto che la situazione risalga a data anteriore non ne giustifica un'applicazione retroattiva rispetto alla comunicazione effettuata all'Amministrazione(v. Cass.15/03/2022, n. 8358; Cass. n.16679 del 11/06/2021; Cass. n. 26347 del 29/09/2021; Cass. ord. Cass. n. 10312/2020; Cass. in motiv.; n.7745/2019; Cass. n. 10126 del 2019; Cass. n. 4971/2018; Cass. 11472 12 del 2018; Cass.n.17756/2018; Cass. 21760 del 07/09/2018; Cass. n. 11844/17; Cass. n. 11846/2017; S.U. n. 3160/2011). 2.14. Diversa, invece, è la fattispecie, disciplinata dall’art. 5, comma 3, relativa agli immobili non iscritti in Catasto, come la diga per cui è controversia, ma iscrivibili in categoria D), per i quali vale la regula juris, secondo la quale < l'imposta dovuta in relazione ai fabbricati classificabili nel gruppo catastale D e non iscritti in catasto, determinata ed autoliquidata dal contribuente secondo il metodo cd. "dei valori di libro", ex art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1992, è ancorata ad un parametro provvisorio, utilizzabile fino alla comunicazione di attribuzione di rendita da parte dell'Ufficio, che individua definitivamente la base imponibile, ed è applicabile non solo per i periodi d'imposta successivi alla detta comunicazione, ma anche ai periodi pregressi ancora sottoposti ad accertamento> (v. Cass. 08/08/2022, n. 24456). 2.15.Da ciò consegue che, se da un lato il legislatore, ai fini del pagamento dell'ICI, ha tendenzialmente inteso valorizzare le risultanze catastali per il calcolo dell'imposta sia per i fabbricati iscritti che per quelli non iscritti in catasto, per quelli appartenenti alla categoria "D", se posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, ha previsto, fino all'attribuzione della rendita catastale su richiesta del proprietario, il metodo della determinazione della base imponibile collegato alle scritture contabili (Cass. n. 22123/2010; Cass. n. 5933/2010, Cass. S.U., 9 febbraio 2011, n. 3160, cit.; Cass. 9 giugno 2017, n. 14402, Cass. n. 14042/2020, in motiv.). Difatti, il valore determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti produce effetti meramente provvisori (cioè fino alla “comunicazione” della "rendita attribuita"), mentre la comunicazione di attribuzione della rendita impone alle parti del rapporto tributario concernente l'ICI (pure nel vigore del citato art. 74) di determinare l'imposta effettivamente dovuta, anche per le annualità pregresse, in base alla "rendita attribuita" (cfr. Cass. S.U., 3160/2011, 13 Cass. 14402/2017, tutte citate da Cass. n. 7652/2018; Cass. 8 agosto 2022, n. 24456). 2.16. Da tanto discende il corollario secondo cui non sussiste rapporto di pregiudizialità tra il giudizio avente ad oggetto la determinazione dell’ICI sulla base dei valori di libro per le annualità antecedenti alla richiesta di iscrizione al Catasto (senza attribuzione di rendita catastale) e quello che concerne l’attribuzione della categoria catastale e della eventuale rendita catastale, in quanto in via provvisoria trova applicazione ex art. 5, comma 3, cit. il criterio contabile, salvo l’eventuale successiva regolazione dei rapporti economici tra ente impositore e contribuente discendenti dalla sentenza definitiva in materia catastale (cfr. Cass. S.U., 3160/2011, Cass. 14402/2017, tutte citate da Cass. n. 7652/2018). 2.17. L’indirizzo giurisprudenziale di questa Corte secondo cui sussiste il rapporto di pregiudizialità, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., che impone la sospensione del secondo giudizio fino alla definizione del primo con autorità di giudicato, concerne la diversa interrelazione tra il giudizio di accertamento della rendita catastale e quello di impugnazione della conseguente liquidazione ICI, che oppone, nel primo, il contribuente all’Agenzia del territorio in ordine alla attribuzione della rendita catastale di un immobile e, nell’altro, al Comune in relazione all’impugnazione della liquidazione dell’ICI gravante sul medesimo immobile e quantificata sulla base della rendita contestata nell’altro giudizio, in quanto, in questo caso, la decisione sulla determinazione della rendita si riflette necessariamente, condizionandola, su quella relativa alla liquidazione dell’imposta( v. Cass. 13/3/2024, n. 6777). 2.18.Alla stregua delle valutazioni che precedono, il motivo in disamina non può trovare accoglimento, in quanto in pendenza del giudizio in merito alla attribuzione della rendita catastale e fino alla sua attribuzione, il Comune è legittimato ad applicare i valori cd.
v. Cass., 15 settembre 2008, n. 23608 cui adde, ex plurimis, Cass., 13 novembre 2019, n. 29373; Cass., 21 febbraio 2019, n. 5070; Cass., 23 maggio 2018, n. 12741; Cass., 9 marzo 2017, n. 6067; Cass., 20 gennaio 2017, n. 1442); e che, ai sensi del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, c. 40, conv. in l. 24 novembre 2006, n. 286 (secondo il cui disposto «Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.»), sussiste «una vera e propria incompatibilità tra classificazione in categoria E, da un lato, e destinazione dell'immobile ad uso commerciale o industriale» (Cass., 17 aprile 2019, n. 10674; Cass., 23 maggio 2018, n. 12741), sicché diventa dirimente, ai fini della qualificazione della gestione dell'impianto di depurazione accertare gli obiettivi caratteri della economicità intesa quale perseguimento del cosiddetto lucro oggettivo ossia il rispetto di un criterio di proporzionalità tra costi e ricavi nel senso che questi ultimi tendono a coprire i primi remunerando i fattori produttivi (in termini: Cass., Sez. 5^, 4 aprile 2019, n. 9427). 6.4. Con specifico riferimento ad esempio al servizio idrico integrato, la Corte ha statuito che la relativa attività di gestione ha natura economica, ed i relativi impianti industriali non rientrano tra le unità immobiliari 18 catastalmente censibili nella categoria E, - che è propria di quei fabbricati connotati da una caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale tale da renderli sostanzialmente incommerciabili ed estranei ad ogni logica commerciale e produttiva, - ma rientrano nel gruppo D, tipico delle costruzioni che ospitano processi industriali (v. Cass., 8 febbraio 2022, n. 3921; Cass., 2 febbraio 2021, n. 2247; v. altresì, in tema di ICI, Cass., 4 aprile 2019, n. 9427). 6.5. Si è, così, rimarcato che: - rimane irrilevante la destinazione dell’unità immobiliare ad una attività di pubblico interesse che non esclude lo svolgimento di un’attività «secondo parametri essenzialmente imprenditoriali intesi come attitudine alla copertura dei costi e del capitale investito con i ricavi conseguiti attraverso l'applicazione di tariffe (così: Cass., Sez. 5, 23 maggio 2018, n. 12741, in tema di classamento catastale di impianto di discarica per la gestione di rifiuti solidi urbani e la captazione di biogas;
Cass., Sez. 5, 23 gennaio 2020, n. 17022, in tema di classamento catastale di impianto di compostaggio di rifiuti)», in quanto ciò che rileva, ai fini del classamento catastale, sono le caratteristiche dell'immobile e la sua destinazione funzionale. 6.6. La disciplina di settore (l. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 9, comma 1; d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 141 e 154) richiama i principi di efficienza, efficacia ed economicità; - lo stesso giudice delle Leggi (Corte Cost., 3 novembre 2010, n. 325 e 8 giugno 2011, n. 187) ha confermato l’inquadramento del servizio idrico integrato – in questo caso si tratta della commercializzazione delle acque dell’invaso per uso industriale ( vedi pagina 2 della sentenza impugnata) - tra i servizi a rilevanza economica (di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 113, nel testo novellato dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 35), - quali servizi pubblici locali assunti dall'ente, laddove la tariffa dovuta dall'utente sia potenzialmente in grado di coprire integralmente i costi di gestione e di creare un utile d'impresa che non deve essere di modesta entità, - affermandone la riconducibilità 19 alle materie della "tutela della concorrenza" e della "tutela dell'ambiente", che pertengono alla esclusiva competenza legislativa dello Stato. 6.7. La tariffa del servizio di invaso configura il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, che trova fonte, non in un atto autoritativo direttamente incidente nel patrimonio dell'utente, bensì nel contratto commerciale (Cass., Sez. 5, 6 giugno 2014, n. 12763; Cass., Sez. 5, 6 giugno 2014, n. 12769), confermando l'ispirazione della relativa gestione a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, in coerenza con il requisito teleologico minimo per l'assunzione della qualifica imprenditoriale( Cass. n. 5274/2025) (così: Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2018, n. 12741, in tema di classamento catastale di impianto di discarica per la gestione di rifiuti solidi urbani e la captazione di biogas;
Cass., Sez. 5^, 23 gennaio 2020, n. 17022, in tema di classamento catastale di impianto di compostaggio di rifiuti). 6.8.Quindi, la Commissione Tributaria Regionale ha fatto malgoverno del principio enunciato, affermando la correttezza dell'inserimento del depuratore in categoria "E)" ("costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche"), anziché in categoria "D/7" ("fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni"), sull'erroneo presupposto che la destinazione a servizio pubblico fosse compatibile con la natura imprenditoriale dell'attività svolta. 7. Il quinto motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 3 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in relazione all’art. 54 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.; censurando la sentenza di primo grado che avrebbe riconosciuto il Consorzio quale mero detentore dei beni demaniali e dunque privo di legittimazione passiva. Deduce che con il ricorso in appello, aveva censurato la violazione dell’art. 3 rubricato, sostenendo la sussistenza del rapporto concessorio tra i consorzi di bonifica e i beni demaniali loro affidati, secondo lo schema del 20 r.d. n. 215/1933 istitutivo dei consorzi, in correlazione con la funzione loro assegnata di manutenzione delle opere di bonifica;
che, tuttavia, il giudice d’appello applicando il principio della ragione più liquida, ha trascurato di esaminare le questioni preliminari incentrando la decisione sulla classificazione del compendio in categoria E) e dunque esente dall’imposta comunale. 8. L’ultimo mezzo di ricorso, pur rubricato come il precedente motivo, lamenta la sussistenza di error in procedendo ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. per avere la Corte regionale adottato il principio della ragione più liquida, con la conseguenza che essa non poteva applicare l’esenzione di cui all’art. 7 lett. b), in quanto tale norma incide sulla natura del bene, la quale emerge dalle risultanze catastali. Pertanto, la CTR avrebbe dovuto pronunciarsi sulla legittimazione passiva del Consorzio, in quanto questione preliminare rispetto alle altre questioni giuridiche sottoposte al vaglio del giudice di merito. 9. Gli ultimi due motivi del ricorso principale sono infondati;
si assume che i giudici regionali abbiano respinto il gravame sulla base del principio della ragione più liquida e quindi attribuendo alla diga la categoria E) esente da ICI, trascurando di esaminare il motivo con il quale l’amministrazione comunale aveva impugnato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente, riconoscendone la carenza di legittimazione passiva. 9.1. Va premesso che la questione concernente l'effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto dedotto in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione (Cass. n. 24374/2024; Cass. n. 23899 del 2021; Cass. n. 29505 del 2020). 9.2. Osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, è configurabile la decisione implicita di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un'eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d'ufficio) quando queste risultino 21 superate e travolte, benché non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di un'altra questione, il cui solo esame presupponga e comporti, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza;
in siffatta ipotesi la reiezione implicita di una tesi difensiva o di una eccezione è censurabile mediante ricorso per cassazione non per omessa pronunzia (e, dunque, per la violazione di una norma sul procedimento), bensì come violazione di legge e come difetto di motivazione, sempreché la soluzione implicitamente data dal giudice di merito si riveli erronea e censurabile oltre che utilmente censurata, in modo tale, cioè, da portare il controllo di legittimità sulla decisione inespressa e sulla sua decisività (Cass. n. 12131 dell’8/05/2023; Cass. n. 7406 del 28/03/2014). 9.3. Tuttavia, l’ente comunale risulta privo di interesse ad impugnare detta statuizione ad essa favorevole, in quanto la questione concernente la legittimazione passiva del contribuente risulta travolta dalla soluzione adottata dal Collegio d’appello che, nell’esaminare il merito della debenza dell’imposta attraverso la qualificazione della natura della diga, ha implicitamente affermato la legittimazione passiva del Consorzio, quale concessionario della diga. 10.Con il primo motivo di ricorso incidentale, il consorzio deduce la violazione dell'art. 37, comma 53, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 e conseguente omessa dichiarazione dell'intervenuta decadenza/ prescrizione del Comune di Carlantino dalla possibilità di chiedere il pagamento delle somme relative alle annualità d'imposta 2010 e 2011; si afferma che il giudicante ha omesso di esaminare i motivi esplicitati con l'appello incidentale con i quali era stata dedotta l'intervenuta decadenza del Comune dal potere impositivo in quanto, nel caso in esame, non vi era l'obbligo di presentare la denuncia trattandosi di immobile non accatastabile in categoria D). 22 Del resto, la società aveva dedotto che, a decorrere dall'anno 2007, l'ente impositore avrebbe dovuto avanzare le sue richieste economiche entro e non oltre il 31 dicembre del 2015 per l'annualità 2010, ovvero entro il quinto anno successivo a quello in cui il versamento dell'imposta avrebbe dovuto essere eseguito;
mentre il primo avviso di accertamento risulta notificato l'undici ottobre del 2016. Anche per l'avviso di accertamento per l'annualità d'imposta 2011, la notifica effettuata il 9 gennaio 2017 dell'avviso di accertamento si presenta tardiva, in quanto l'ente avrebbe dovuto avanzare le proprie richieste economiche non oltre il 31 dicembre 2016. Si afferma che il legislatore, con l'art. 37, comma 53, d.l. n. 223 del 2006, ha soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini ICI. Si assume che, ai sensi dell'art. 1 comma 174 della legge citata, resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei soli casi in cui gli elementi rilevanti ai fini imposta dipendono da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3 bis del d.lgs 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico. Ne consegue l’infondatezza della tesi sostenuta dall’ente territoriale secondo la quale l’obbligo di presentazione della dichiarazione Ici per il consorzio non è venuto meno, poiché la dedotta abrogazione concerne solo gli immobili oggetto di registrazione/o voltura tramite modello unico informatico che trasmesso agli enti locali permette la piena conoscenza dei dati indispensabili alla verifica della regolarità fisale dei contribuenti. 10.1. La prima censura del ricorso incidentale non coglie nel segno. 10.2. Ai sensi dell’art. 37, comma 53, del d.l. n. 223 del 2006, conv. in l. n. 248 del 2006, . L'obbligo tuttavia viene meno, a decorrere dal 18 dicembre 2007, solo quando l'atto da cui dipendano gli elementi rilevanti ai fini dell'ICI sia registrato, trascritto e volturato mediante il c. d. "modello unico informatico" (Cass. n. Cass., 10 giugno 2024, n. 16105; Cass. n. 26313/2020; Cass., 16 febbraio 2023, n. 4925; Cass., 2 novembre 2018, n. 28043; Cass., 2 marzo 2017, n. 5362). 10.3. La soppressione dell’obbligo dichiarativo ai fini I.C.I rinvia all’accertata operatività della circolazione e fruizione dei dati catastali, vale a dire a quegli elementi derivanti da atti che nel sistema catastale confluiscono per l’applicabilità delle procedure telematiche di cui all’art.
3- bis del d.lgs. n. 463 del 1997 (Cass. n. 37505/2022). 10.4. Tuttavia, in mancanza di accatastamento della diga nelle annualità di imposta oggetto degli avvisi impugnati, l’impossibilità di applicare la citata normativa imponeva al proprietario/concessionario della diga di dichiararla ai fini dell’attribuzione della rendita catastale, trattandosi di unità immobiliari da iscrivere in catasto;
del resto, la comunicazione indirizzata al Comune con cui il Consorzio riferiva dell’accatastabilità della diga in categoria E), conferma che la diga non era affatto accatastata con il conseguente permanente ed inevaso obbligo 24 dichiarativo a carico del contribuente (Cass. n.12221/2022; Sez. Unite n. 18565/2019; n. 20319/2017; n. 8781/2015; n. 3436/2019; n. 11646/2019; 39574/2021). 10.5. Tanto premesso, l'art. 1, comma 161, legge n. 296 del 2006 prevede che «gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni». 10.6.Con tale disposizione il legislatore ha sostituito i termini stabiliti dagli artt. 10 e 11 d.lgs. 504 del 1992 e, più in generale, ha provveduto ad unificare per i tributi comunali e provinciali la disciplina relativa all'attività di accertamento, dettando disposizioni comuni sulla notifica degli atti di accertamento e di riscossione, sulla nomina dei messi notificatori e l'esercizio delle relative funzioni, sui requisiti essenziali degli atti di accertamento e, per quello che qui interessa, individuando i termini, a pena di decadenza, per la notifica degli atti di accertamento e del primo atto di riscossione. In particolare, la norma sopra indicata subordina alla notifica di atto di accertamento, sia l'attività di rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli, o, anche, dei parziali o ritardati versamenti, sia l'attività svolta d'ufficio, in caso di omesse dichiarazioni ovvero omessi versamenti. 25 10.7. Tutti gli avvisi di accertamento devono essere notificati al contribuente in un unico termine, previsto a pena di decadenza, «entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati». Per delimitare dal punto di vista temporale l'esercizio del potere impositivo è necessario distinguere due diversi dies a quo dai quali iniziare il computo del termine di decadenza previsto per i tributi locali. 10.8. Ed invero, nel caso in cui il contribuente presenta una dichiarazione ed omette il versamento, per individuare il dies a quo deve farsi riferimento al termine entro il quale il tributo avrebbe dovuto essere pagato. A questo proposito, per quanto riguarda l'ICI, si rileva che il tributo doveva essere versato per «l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 16 giugno (...). La seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno (...)» (art. 10, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1992). L'ICI, in vigore fino al 2011, è stata sostituita dall'IMU la quale prevede termini analoghi a quelli sopra riportati con la possibilità del pagamento del tributo in un'unica rata il 16 giugno (art. 9, comma 3, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23); termini che non risultano modificati a seguito del più recente intervento in materia di IMU (art 1, comma 762, I. n. 160 del 2019). 10.9.Nel caso, come quello sub iudice, in cui il contribuente ometta la presentazione della dichiarazione, per individuare il dies a quo deve invece farsi riferimento al termine entro il quale egli avrebbe dovuto presentarla. 10.10. A questo proposito, ai fini ICI, i soggetti passivi «devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato (...) entro il termine della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio (...) La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta;
in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le 26 modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate» (art. 10, comma 4, d.lgs. cit.). Per quanto concerne l'IMU «i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta (art. 13, comma 12-ter, d.l. n. 201 del 2011 conv. in legge n. 214 del 2011), disposizione rimasta sostanzialmente invariata per effetto dell’art. 1, comma 769 della legge n. 160 del 2019. 10.11. In particolare, per quanto riguarda la dichiarazione ICI, per la presentazione della quale si faceva riferimento al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, il riferimento è all'art. 2 del d.p.r. 22 luglio 1998, n. 322, il quale nel testo in vigore ratione temporis prevedeva «le persone fisiche e le società [di persone] o le associazioni (...) presentano la dichiarazione (...) tra il 10 maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta». Per quanto riguarda l'IMU è, come detto, espressamente previsto come termine di presentazione della dichiarazione il 30 giugno dell'anno successivo a quello di inizio di possesso o di intervenuta variazione, rilevante ai fini della determinazione dell'imposta. Tenuto conto di ciò, nei casi di omessa dichiarazione, il primo dei cinque anni previsti dall'art. 1, comma 161, legge n. 296 del 2006, è il secondo anno successivo a quello oggetto di accertamento. Con la conseguenza che il primo anno dei cinque previsti per la decadenza dal potere impositivo è perciò il 2011 per l’annualità 2010 ed il 2012 per l’annualità di imposta 2011, con l'ulteriore risultato che il termine quinquennale per la notifica dell'avviso di accertamento da parte dell'Ente impositore risulta essere stato tempestivamente osservato(v. Cass., 13 agosto 2018, n. 20718; Cass., 6 dicembre 2017, n. 29191; Cass., 14 gennaio 2015, n. 452; Cass., 25 settembre 2012, n. 16254; Cass., 17 luglio 2007, n. 27 15882; Cass., 19 maggio 2006, n. 11756). L’avviso di accertamento risulta, difatti, notificato entro il termine di cui all'art. 1, comma 161 della legge n. 296 del 2006, scadendo nel caso di specie i cinque anni previsti da tale disposizione il 31.12.2016 e il 31.12.2017 (Cass. n. 2022, n. 16467). 11. Il secondo motivo del ricorso incidentale denuncia la <violazione dell'art. 7 legge 27 luglio 2000, n. 212 nonché 3 della agosto 1990, 241 per difetto di motivazione degli avvisi accertamento omessa dichiarazione nullità e annullabilità emessi dal comune carlantino>; per avere la Commissione tributaria regionale omesso l'esame del motivo contenuto nell'appello incidentale con il quale si evidenziava il deficit motivazionale degli avvisi di accertamento i quali contengono il riferimento a una perizia - allegata ai precedenti avvisi - effettuata dal tecnico comunale priva di riferimenti relativi ai dati catastali dell'immobile e dei criteri determinativi utilizzati per l'individuazione del valore attribuito al compendio;
inoltre, si deduce che la perizia richiama allegazioni fotografiche che non sono state allegate all’atto opposto, il che ha reso impossibile la comprensione da parte del contribuente le criteri di stima applicati nonché del procedimento matematico attraverso il quale si è giunti alla determinazione dell'importo ovvero della rendita catastale attribuita alla diga. 11.1. La censura in esame è destituita di fondamento. 11.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte per «L'imposta comunale sugli immobili (ICI), l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta. In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che 28 consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto, le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cass. n. 21571 del 2004; Cass. n. 26431 del 2017; Cass, n. 1694/2018). Inoltre, nel regime introdotto dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche per relationem, ossia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, che siano collegati all'atto notificato, quando lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, cioè l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, la cui indicazione consente al contribuente - ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale - di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono le parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento» (Cass. 15 aprile 2013, n. 9032; Cass. 20 ottobre 2016, n. 21284; Cass. 28 febbraio 2017, n. 5173; da ultimo Cass. 13 ottobre 2022, n. 34142; Cass. n. 11879/2024). 11.3.Nella specie, tale obbligo motivazionale è stato ampiamente soddisfatto, come emerge dalle medesime difese del Consorzio, il quale, alla pagina 44 e ss. del controricorso, descrive il contenuto dell’avviso che fa riferimento, per la determinazione del valore della diga, alla perizia allegata, denunciando più che altro l’irragionevolezza della stima e la mancata allegazione delle fotografie dei luoghi, omissione che risulta del tutto inconferente rispetto ai parametri di congruità contenutistica dell’atto impositivo. 12.Con il terzo mezzo di ricorso incidentale si lamenta la violazione dell'art. 12, nonché dell'art. 6, commi 1 e 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, per avere il giudicante omesso di prendere in considerazione 29 l'eccezione regolarmente introdotta in giudizio da parte dell'ente in relazione all’irrogazione delle sanzioni determinate con gli atti impositivi in misura pari al 100% dell'imposta dovuta, in violazione dell'art. 12 citato in rubrica. 12.1. L’ultimo mezzo di ricorso incidentale è inammissibile. 12.2. Le relative doglianze, riformulate in sede di appello dalla parte completamente vittoriosa, erano subordinate alla ipotesi in cui fosse stato accolto il gravame. Ciò non esclude, ovviamente, la facoltà, per la società di riproporre le questioni medesime al giudice del rinvio, in caso di annullamento della sentenza (Cass. n. 23548 del 20/12/2012; Cass. n. 4130 del 21/02/2014; Cass. n. 22095 del 22/09/2017; Cass. n. 11270 del 12/06/2020; Cass. n. 29662/2023). 12.3. Il ricorso incidentale, anche se qualificato come condizionato, deve essere giustificato dalla soccombenza, cosicché è inammissibile il ricorso proposto dalla parte che sia rimasta completamente vittoriosa nel giudizio di appello, proposto al solo scopo di risollevare questioni che non sono state decise dal giudice di merito perché assorbite dall'accoglimento di altra tesi, avente carattere preliminare, salva la facoltà di riproporle dinanzi al giudice del rinvio in caso di annullamento della sentenza (cfr. Cass. n. 12680 del 29/08/2003). 13. Alla stregua delle considerazioni che precedono, va accolto il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale, laddove quello incidentale va respinto. 14.La sentenza deve essere cassata con riferimento al terzo ed al quarto motivo di ricorso principale e la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, che valuterà, alla luce dei principi enunciati la categoria da attribuire alla diga con riferimento alle annualità 2010 e 2011, oltre alle questioni assorbite.
P.Q.M.
30 Accoglie il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale, respinti gli altri;
rigetta quello incidentale;
cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, che deciderà anche in ordine alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente incidentale dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria della Corte di cassazione tenutasi in data 13.01.2026 Il Cons. rel. LE BA Il Presidente IA MA AL