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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/11/2025, n. 11286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11286 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO
IL GIUDICE
dr.ssa A. Baroncini in data 6.11.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 24288/2025 R.G. cont. vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv. Pietro Ferri e Valeria Ferri, presso il Parte_1 cui studio in Roma, viale Libia n.58 è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
- in persona del pre- Controparte_1 sidente pro - tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande 21
CONTUMACE
OGGETTO: ratei indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n. 18/1980
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.7.2025 la ricorrente in epigrafe chiedeva il riconoscimento del proprio diritto a godere dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n. 18/1980, con decorrenza dal 1.6.2023, primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa e la condanna dell' al pagamento dei ratei maturati e matu- CP_1 randi, oltre accessori come per legge, con vittoria delle spese da distrarsi in favore dell'avv. Pietro Ferri, dichiaratosi antistatario.
Deduceva parte ricorrente a sostegno della pretesa:
- di avere proposto ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo che si concludeva, in da- ta 18.12.2024, con l'emissione di decreto di omologa della sussistenza delle condizioni sanitarie per il diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n. 18/1980 a decor- rere dalla domanda amministrativa del 29.5.2023;
- che nonostante la notifica del decreto di omologa in data 31.12.2024 e l'invio all' CP_1 del modello AP 70 in data 24.1.2025, la prestazione non era stata liquidata.
Concludeva, pertanto, chiedendo la declaratoria del proprio diritto al riconoscimento della suddetta provvidenza e la condanna dell'istituto convenuto al pagamento dei ratei maturati e maturandi a decorrere dalla domanda ammnistrativa, oltre accessori come per legge, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Ritualmente notificati ricorso e decreto di fissazione udienza, il convenuto restava CP_1 contumace.
Non reputandosi necessaria attività istruttoria ulteriore rispetto alle produzioni documentali in atti - in specie decreto di omologa e modello AP70 - esaurita la discussione, all'odierna udienza la causa è stata, quindi, decisa come da sentenza.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Il consulente nominato in sede di ATP ha accertato la sussistenza del requisito sanitario ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n. 18/1980 con decorrenza dalla domanda amministrativa del 29.5.2023 e, nonostante il decreto di omo- loga ed il modello AP70 risultino essere stati tempestivamente trasmessi, la prestazione non è stata posta in pagamento, pur decorsi i termini di legge.
Veniva altresì versata in atti autocertificazione relativa al mancato ricovero in istituti di lun- godegenza con retta a totale o parziale carico dello Stato o di altro Ente Pubblico, alla mancata percezione di indennità analoga a quella di accompagnamento per cause di guerra, lavoro o servizio già allegata al modello AP70.
L' deve pertanto essere condannato al pagamento dei ratei maturati e maturandi del- CP_1 la suddetta provvidenza a decorrere dal 1.6.2023, oltre interessi legali come per legge.
2 Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e devono distrarsi in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione di- sattesa, così provvede:
- dichiara che parte ricorrente è in possesso dei requisiti che legittimano la concessione dell'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art. 1 legge n. 18/1980 con decorrenza dalla domanda amministrativa del 29.5.2023;
- per l'effetto, condanna l al pagamento in suo favore dei ratei maturati e maturandi CP_1
a decorrere dal 1.6.2023, oltre interessi come per legge.
- Condanna l alla refusione delle spese di lite, che liquida in euro 1.864,00, oltre ac- CP_1 cessori come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Pietro Ferri, dichiaratosi antistatario.
Roma, 6.11.2025
IL GIUDICE
Dott. Anna Baroncini
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