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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/03/2025, n. 991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 991 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta sezione civile, in persona del giudice unico dott.ssa Valentina Gigante, lette le note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4024/2023 r.g.a.c. e vertente
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. STANGA DOMENICO, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Caserta, alla Piazza Aldo Moro n. 9, P.co del Corso;
Ricorrente
E
in persona del l.r.p.t., C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, CP_1 P.IVA_1 dall'Avv. Itala De Benedictis, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Caserta, alla
Via Arena, Località San Benedetto;
Resistente
C
O
N
V
E
N
U
T
O MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.5.23, ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza di ingiunzione n. OI-001086645, prot. n. .2000.26/04/2018.0210683, notificata in CP_1
data 4.5.23, con la quale veniva disposto a suo carico, in qualità di legale rappresentante della società
Parte_2
, il pagamento di euro 10.000,00 a titolo di sanzione
[...]
amministrativa per omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali. Parte opponente ha all'uopo lamentato di non aver mai ricevuto la notifica del previo avviso di accertamento, con conseguente nullità degli atti successivi.
L' costituitosi in giudizio, ha chiesto rigettarsi il ricorso, giacché infondato in fatto e in diritto, CP_1
e confermarsi l'ordinanza di ingiunzione nella diversa misura indicata nel provvedimento di rettifica.
All'udienza del 19.10.23, stante la mancata comparizione delle parti, la scrivente ha rinviato la causa all'udienza del 25.10.23. A tale udienza è comparso il difensore dell' il quale ha chiesto rinvio CP_1
per la decisione e la scrivente ha rinviato la causa per la discussione in trattazione scritta.
Parte ricorrente, con note scritte del 22.11.24, ha dato atto di aver provveduto al pagamento di euro
1.924,30, pari all'importo complessivo come rideterminato dall' a seguito di istanza formulata, CP_1
chiedendo per l'effetto dichiararsi la cessata materia del contendere.
Parte resistente, con note del 27.11.24, reiterate con note da ultimo depositate, dato atto dell'avvenuto pagamento della sanzione -come rideterminata- si è associata alla richiesta di cessazione della materia del contendere.
Tanto premesso, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Va infatti rilevato che l' in applicazione di quanto disposto dall'art. 23 d.l. 48/2023, ha CP_1
provveduto alla rideterminazione dell'importo della sanzione irrogata con l'ordinanza oggetto di contestazione, ricalcolando per l'effetto la sanzione in euro 1.924,30 da pagarsi entro trenta giorni dalla prima udienza.
Ebbene, risulta comprovato l'avvenuto e tempestivo pagamento (del 23.6.23) del suddetto importo da parte ricorrente (vd. F24 prod. ricorrente) sicché, anche alla luce della richiesta di parte, può dirsi venuto meno un interesse alla pronuncia sul merito dell'opposizione.
Quanto alle spese di lite, la natura del giudizio unitamente all'esigua attività processuale svolta ne giustificano l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice dr.ssa Valentina Gigante, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 24 marzo 2025
Il giudice
Dr.ssa Valentina Gigante