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Sentenza 7 marzo 2024
Sentenza 7 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 07/03/2024, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2024 |
Testo completo
Proc. n. 2326/2017 R.G.
IL TRIBUNALE DI NN
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 5 marzo 2024
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Enna , dott.ssa Daniela Francesca Balsamo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2326/2017 R.G. tra elettivamente domiciliato in Enna alla via A. Diaz n.5, presso lo studio dell'avv.to Parte_1
F. Licari dal quale è rappr. e dif. per mandato a margine del ricorso introduttivo;
Ricorrente
Contro
Controparte_1
in persona dell'Assessore pro tempore rappresentati e difesi
[...]
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta presso i cui uffici, siti in Caltanissetta, via
Libertà n. 174 sono domiciliati ex lege;
Resistenti
avente ad oggetto: diritto al superiore inquadramento giuridico ed economico. All'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc, i procuratori delle parti concludevano come da relativi scritti difensivi depositati telematicamente
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Org Il ricorrente, già dipendente dell' dal 1985, con contratto a tempo indeterminato e con qualifica di guardiano manovratore dighe, assume di stato nominato responsabile della svolgendo Parte_2
in concreto i seguenti compiti: predisporre i turni di lavoro e i turni di ferie;
adempiere ogni altra necessità connessa al migliore funzionamento della diga, compreso il mensile monitoraggio strumentale ai sensi del F.C.E.M. e relativamente ai rilievi plano altimetrici ed inclino metrici sempre con cadenza mensile, curare il rilevamento del livello di falda nella rete piezometrica esistente ed il rilievo della rete assesti metrica.
Espone di essere successivamente transitato alle dipendenze dell' Controparte_2
con decorrenza 01.02.2008 con inquadramento nella cat. B, posizione economica B6 del
[...]
CCRL del Comparto non dirigenziale del personale dipendente della e di essere Org_2
poi transitato nei ruoli dell'amministrazione regionale.
Assume che tale riconosciuto inquadramento, avvenuto per effetto della Delibera Presidenziale
n.15/P del 04.12.2007, relativa all'approvazione delle tabelle di equiparazione del personale a tempo indeterminato proveniente da altri enti, avrebbe dovuto essere operato mediante attribuzione nell'ambito della categoria giuridica e della posizione economica corrispondente al trattamento fondamentale in godimento presso quelli di provenienza.
Ancora espone che nelle more con deliberazione n.239/C.A. del 30.04.2008 in esecuzione del verbale
Org di accordo sottoscritto in sede sindacale in data 08.11.2007, l' gli ha riconosciuto il diritto all'inquadramento nel IV livello, parametro 140 del CCNL per i Dipendenti delle Imprese Edili con consequenziale disposizione di pagamento in suo favore delle differenze stipendiali medio tempore maturate.
Denuncia che le tabelle di equiparazione allegate alla delibera presidenziale citata si limitano a prevedere la riparametrazione del solo livello III (ovvero quello del precedente inquadramento del ricorrente) e sostiene che tali tabelle sarebbero elusive dell'inquadramento (liv IV) nelle more conseguito dal ricorrente in ragione del riconosciuto espletamento di mansioni superiori. Rivendica
dunque l'inquadramento nella superiore categoria C del CCRL del Comparto non dirigenziale del personale dipendente della in luogo della riconosciutagli cat B . Org_2
Resisteva in giudizio, l , che sollevava eccezione di prescrizione. Nel merito contestava CP_1
il contenuto del ricorso chiedendone l'integrale rigetto. L'amministrazione resistente senza negare lo svolgimento delle mansioni indicate in ricorso contestava infatti recisamente che l'inquadramento del ricorrente in cat B posiz ec. B6 avesse attuato un declassamento ai suoi danni.
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa coma da sentenza contestuale.
*******
Va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell' resistente in favor CP_1
dell'Assessorato della Funzione Pubblica, giacchè dopo essere stato dipendente dell'
[...]
il ricorrente è medio tempore transitato alle dipendenze dell' resistente che CP_2 CP_1
deve dunque ritenersi legittimato passivamente nel presente giudizio per lo meno con riferimento alle rivendicazioni successive al transito presso il Dipartimento facente capo all'odierno resistente.
Org Il ricorrente è un ex dipendente , transitato in mobilità volontaria nei ruoli dell'ex in data Org_3
1.2.2008 ed infine transitato nei ruoli dell'amministrazione regionale.
Lamenta innanzitutto la erroneità del proprio inquadramento.
Assume di aver ottenuto da parte dell'ente di provenienza (ESA) inquadramento nel IV livello del
CCNL per i Dipendenti delle Imprese Edili e che dunque l'amministrazione convenuta avrebbe errato nell'inquadrarlo in cat B corrispondente al III livello anziché in cat C sovrapponibile al riconosciuto
(presso l' ESA) IV livello. Per parte sua l'amministrazione resistente assume che l'inquadramento sarebbe stato determinato sulla scorta di apposite tabelle di equiparazione del personale a tempo indeterminato proveniente da altri enti (equivalenti alle tabelle di equiparazione del personale confluito nelle a quello del Org_4
Comparto Sanità, approvate con CCNL ARAN/Comparto Sanità del 27.1.2000).
In effetti l'inquadramento del ricorrente in cat B, risulta conforme al suo inquadramento nel livello
III presso l'ente di provenienza.
Egli cioè al momento del transito presso l' giusta contratto di lavoro, veniva Controparte_2
inquadrato in cat B in applicazione delle tabelle di equiparazione allegate alla delibera n.15/P
(richiamata nel contratto di lavoro dell'01.02.2008) laddove è dato leggere che per quel che concerne il settore edile, i lavoratori di III livello hanno diritto al passaggio con inquadramento in cat B.
D'altra parte, appare censurabile il comportamento dell'amministrazione resistente che, al momento del transito nei propri ruoli del manteneva quell'inquadramento, giacchè tale inquadramento, Pt_1
per quanto conforme a quello posseduto presso l'ente di provenienza al momento del transito stesso all' subiva, medio tempore, delle rilevanti modifiche in melius. Org_3
E' documentato, infatti, che con deliberazione n.239/C.A. del 30.04.2008, l'ESA riconosceva al ricorrente il diritto di inquadramento del IV livello parametro 140 del CCNL per i dipendenti delle
Imprese Edili.
A tale modifica migliorativa avrebbe dunque dovuto essere uniformato il trattamento in godimento del presso l' rima, e presso l'odierna resistente poi. Pt_1 Org_3
Ed invero, come si è visto, l'Assessorato si è limitato, a sostenere la correttezza dell'operato dell'amministrazione nell'operare l'inquadramento del ricorrente presso l' in relazione alle Org_3
previsioni di cui alle tabelle di equiparazione del personale a tempo indeterminato provenienti da altri enti, senza, tuttavia, spiegarne le ragioni, e, soprattutto, senza prendere posizione sulle ragioni addotte dal ricorrente.
Non vale infatti obiettare (come pur tenta l'Assessorato), che il contratto di lavoro (cui l'amministrazione, odierna resistente, ha dato continuità) abbia previsto l' inquadrato del ricorrente nella cat B, pur nella sesta ed apicale posizione economica (B6), in ossequio alle richiamate tabelle e che tale inquadramento veniva cristallizzato in via definitiva.
Ciò, giacchè è lo stesso contratto di lavoro a contemplare la possibilità di variazioni in itinere, del trattamento stesso, al verificarsi di determinate evenienze. Si osserva infatti come all'art 4, è previsto che L'inquadramento di cui all'art. 2 ed il relativo trattamento giuridico ed economico potrà subire
modifiche o variazioni a seguito dell'esito di giudizi pendenti, procedure concorsuali già avviate o
provvedimenti emessi dall'Ente di provenienza a modifica dello status giuridico ed economico del
dipendente. Evenienza, che poi si è di fatto verificata, a distanza di qualche mese dalla stipulazione
Org del contratto di lavoro, essendo intervenuto un provvedimento dell'ente di provenienza , che in esecuzione di accodo sottoscritto in sede sindacale, peraltro antecedentemente alla stipulazione del contratto di lavoro stesso, riconosceva il diritto del al superiore inquadramento ed ai relativi Pt_1
crediti differenziali medio tempore maturati.
Se ne inferisce che già presso l' il non avrebbe potuto essere inquadrato nell'inferiore Org_3 Pt_1
categoria B ex CCRL del Comparto non dirigenziale del personale dipendente della Org_2
- nella quale potevano confluire solo i lavoratori già inquadrati altrove nel livello III, appunto – ma in quella C dello stesso CCRL, in relazione alle superiori mansioni svolte, riconosciute dall'ente di provenienza e non contestate dall'odierno resistente, ciò quanto meno con decorrenza dal provvedimento dell'ESA.
Non è peraltro in contestazione, dovendosi ritenere pacificamente acquisito in atti che il superiore livello IV concerna mansioni ascrivibili alla cat C e non alla cat B cui è stato inquadrato il ricorrente sulla scorta delle tabelle di equiparazione, essendosi sul punto limitata l'amministrazione a difese discutibili oltre che generiche ( pag 3 della memoria di costituzione :Né nell'ambito della mobilità
era riconoscibile alcuna presunta mansione superiore espletata, tenuto conto, altresì, che per
giurisprudenza consolidata nell'ambito del pubblico impiego, l'espletamento di mansioni superiori
non rileva in nessun caso ai fini del riconoscimento giuridico e del passaggio di livello, essendo
preclusa la stabilizzazione delle mansioni stesse). Va dunque dichiarata la sussistenza del diritto del al superiore inquadramento in cat. C, Pt_1
corrispondente al riconosciuto, presso l'ente di provenienza, livello IV.
Assume poi correttamente, il ricorrente che l' inquadramento, avvenuto per effetto della Delibera
Presidenziale n.15/P del 04.12.2007, relativa all'approvazione delle tabelle di equiparazione del personale a tempo indeterminato proveniente da altri enti, avrebbe dovuto essere operato mediante attribuzione nell'ambito della categoria giuridica della posizione economica corrispondente al
trattamento fondamentale in godimento presso quelli di provenienza.
Lamenta come invece, ai fini del nuovo inquadramento, sarebbe stato utilizzato un ammontare di trattamento economico diverso ed inferiore rispetto a quello in godimento al momento del trasferimento.
Orga Assume che non si sarebbe tenuto conto dell' che definisce quale componente indefettibile del trattamento economico fondamentale.
Rivendica pertanto, oltre all'inquadramento in cat C (come visto spettantigli) anche il superiore livello retributivo C3.
D'altra parte, dall'esame delle norme contrattuali che contemplano la suddetta componente retributiva ( art. 31 CCNL) si trae che essa non rientra tra quelle previste dal trattamento economico fondamentale e, pertanto, trattandosi di salario accessorio non poteva essere ricompresa tra gli elementi che compongono la retribuzione.
Non vale poi obiettare che ciò che rileva è la continuità della sua erogazione (vedi ricorso pag 6).
Sul punto pare opportuno richiamare ex art 118 disp att cpc un precedente del Tribunale di Agrigento
versato in atti dall' (n.258/2017 del 16.03.2017) in cui con condividibile argomentare si CP_1
rileva:
L'anzianità professionale edile costituisce invece una prestazione accessoria che, ad integrazione
del trattamento economico fondamentale, viene erogata dalla Cassa edile previo accertamento da
parte della stessa di determinati requisiti di ore e previa effettuazione di accantonamenti da Pt_3
parte del datore di lavoro. D'altra parte, sia dei requisiti orari (ossia del compimento da parte del lavoratore del monte ore
contrattualmente previsto nel biennio antecedente all'erogazione della prestazione) sia, soprattutto,
del versamento da parte del datore di lavoro dei contributi (o per meglio dire degli accantonamenti)
previsti dall'art. 29 CCNL lavoro edile e necessari per godere dei benefici economiciderivanti
dall'APE il ricorrente non ha esibito prova alcuna, risultando il ricorso su questi punti, al contrario,
addirittura silente sotto il profilo allegatorio. In altri termini, manca nel caso che ci occupa proprio
la prova degli elementi costitutivi del diritto alla liquidazione del trattamento accessorio previsto per
l'anzianità professionale edile, il cui accertamento assume - come è evidente - carattere pregiudiziale
rispetto alla condanna, chiesta dal ricorrente, delle Amministrazioni convenute al pagamento delle
differenze lato sensu retributive calcolate con riferimento alla RIA che si afferma invece essere stata
puntualmente corrisposta.
In ogni caso, si rileva che, anche se si ritenesse provato in capo al ricorrente il diritto al trattamento
previsto dalla contrattazione collettiva per l'anzianità professionale edile, rimarrebbe ineludibile il
fatto che la relativa domanda avrebbe dovuto essere rivolta non agli Assessorati regionali convenuti,
bensì alla quale ente competente all'erogazione della prestazione, mentre, nel nostro Parte_4
caso, la non è stata neppure chiamata in giudizio. La domanda di pagamento rivolta a Parte_4
parte resistente si appalesa, quindi, infondata anche sotto questo aspetto.
Tali argomenti sono parimenti spendibili rispetto alla posizione del ricorrente.
Ed invero, a parte le condivisibili considerazioni di carattere generale circa la natura giuridica dell'emolumento in questione, si osserva come anche nel presente giudizio, il ricorrente non prova né chiede di provare di aver percepito tale emolumento presso l'ente di provenienza, tampoco di essere in possesso dei requisiti per fruirne ( le delibere all'uopo versate in atti non riguardano direttamente la sua persona).
Si precisa infine, che veniva dato mandato al ctu di calcolare le differenze di retribuzione tra l'inquadramento ricevuto ( B6) e quello rivendicato (C3) e di calcolare anche le differenze
eventualmente dovute a titolo di APE. Il ctu anziché effettuarne due distinti, ha elaborato un unico calcolo, con ciò mostrando di ritenere tale componente retributiva (APE), decisiva nel determinare l'inquadramento nel superiore livello economico, che pertanto, per le ragioni sopra chiarite, non può essere riconosciuto come spettante al
Pt_1
Tenuto conto poi di quanto sopra osservato in punto di non ascrivibilità dell'APE al trattamento fondamentale e tenuto conto che il ricorrente non ha provato di godere della suddetta componente retributiva presso l'ente di provenienza e quindi di aver maturato i requisiti per fruirne, non possono essere riconosciute al le differenze retributive calcolate dal ctu. Pt_1
Attesa la reciproca soccombenza le spese di lite, ivi comprese quelle di ctu, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
1) In parziale accoglimento del ricorso accerta e dichiara il diritto del ricorrente all'inquadramento in cat C con decorrenza dal transito presso l'amministrazione resistente.
2) rigetta per il resto il ricorso (diritto alla posizione economica C3, diritto all'APE e differenze retributive).
Compensa le spese di giudizio e quelle di ctu, liquidate a parte.
Enna, 05 marzo 2024
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Daniela Francesca Balsamo
IL TRIBUNALE DI NN
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 5 marzo 2024
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Enna , dott.ssa Daniela Francesca Balsamo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2326/2017 R.G. tra elettivamente domiciliato in Enna alla via A. Diaz n.5, presso lo studio dell'avv.to Parte_1
F. Licari dal quale è rappr. e dif. per mandato a margine del ricorso introduttivo;
Ricorrente
Contro
Controparte_1
in persona dell'Assessore pro tempore rappresentati e difesi
[...]
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta presso i cui uffici, siti in Caltanissetta, via
Libertà n. 174 sono domiciliati ex lege;
Resistenti
avente ad oggetto: diritto al superiore inquadramento giuridico ed economico. All'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc, i procuratori delle parti concludevano come da relativi scritti difensivi depositati telematicamente
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Org Il ricorrente, già dipendente dell' dal 1985, con contratto a tempo indeterminato e con qualifica di guardiano manovratore dighe, assume di stato nominato responsabile della svolgendo Parte_2
in concreto i seguenti compiti: predisporre i turni di lavoro e i turni di ferie;
adempiere ogni altra necessità connessa al migliore funzionamento della diga, compreso il mensile monitoraggio strumentale ai sensi del F.C.E.M. e relativamente ai rilievi plano altimetrici ed inclino metrici sempre con cadenza mensile, curare il rilevamento del livello di falda nella rete piezometrica esistente ed il rilievo della rete assesti metrica.
Espone di essere successivamente transitato alle dipendenze dell' Controparte_2
con decorrenza 01.02.2008 con inquadramento nella cat. B, posizione economica B6 del
[...]
CCRL del Comparto non dirigenziale del personale dipendente della e di essere Org_2
poi transitato nei ruoli dell'amministrazione regionale.
Assume che tale riconosciuto inquadramento, avvenuto per effetto della Delibera Presidenziale
n.15/P del 04.12.2007, relativa all'approvazione delle tabelle di equiparazione del personale a tempo indeterminato proveniente da altri enti, avrebbe dovuto essere operato mediante attribuzione nell'ambito della categoria giuridica e della posizione economica corrispondente al trattamento fondamentale in godimento presso quelli di provenienza.
Ancora espone che nelle more con deliberazione n.239/C.A. del 30.04.2008 in esecuzione del verbale
Org di accordo sottoscritto in sede sindacale in data 08.11.2007, l' gli ha riconosciuto il diritto all'inquadramento nel IV livello, parametro 140 del CCNL per i Dipendenti delle Imprese Edili con consequenziale disposizione di pagamento in suo favore delle differenze stipendiali medio tempore maturate.
Denuncia che le tabelle di equiparazione allegate alla delibera presidenziale citata si limitano a prevedere la riparametrazione del solo livello III (ovvero quello del precedente inquadramento del ricorrente) e sostiene che tali tabelle sarebbero elusive dell'inquadramento (liv IV) nelle more conseguito dal ricorrente in ragione del riconosciuto espletamento di mansioni superiori. Rivendica
dunque l'inquadramento nella superiore categoria C del CCRL del Comparto non dirigenziale del personale dipendente della in luogo della riconosciutagli cat B . Org_2
Resisteva in giudizio, l , che sollevava eccezione di prescrizione. Nel merito contestava CP_1
il contenuto del ricorso chiedendone l'integrale rigetto. L'amministrazione resistente senza negare lo svolgimento delle mansioni indicate in ricorso contestava infatti recisamente che l'inquadramento del ricorrente in cat B posiz ec. B6 avesse attuato un declassamento ai suoi danni.
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa coma da sentenza contestuale.
*******
Va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell' resistente in favor CP_1
dell'Assessorato della Funzione Pubblica, giacchè dopo essere stato dipendente dell'
[...]
il ricorrente è medio tempore transitato alle dipendenze dell' resistente che CP_2 CP_1
deve dunque ritenersi legittimato passivamente nel presente giudizio per lo meno con riferimento alle rivendicazioni successive al transito presso il Dipartimento facente capo all'odierno resistente.
Org Il ricorrente è un ex dipendente , transitato in mobilità volontaria nei ruoli dell'ex in data Org_3
1.2.2008 ed infine transitato nei ruoli dell'amministrazione regionale.
Lamenta innanzitutto la erroneità del proprio inquadramento.
Assume di aver ottenuto da parte dell'ente di provenienza (ESA) inquadramento nel IV livello del
CCNL per i Dipendenti delle Imprese Edili e che dunque l'amministrazione convenuta avrebbe errato nell'inquadrarlo in cat B corrispondente al III livello anziché in cat C sovrapponibile al riconosciuto
(presso l' ESA) IV livello. Per parte sua l'amministrazione resistente assume che l'inquadramento sarebbe stato determinato sulla scorta di apposite tabelle di equiparazione del personale a tempo indeterminato proveniente da altri enti (equivalenti alle tabelle di equiparazione del personale confluito nelle a quello del Org_4
Comparto Sanità, approvate con CCNL ARAN/Comparto Sanità del 27.1.2000).
In effetti l'inquadramento del ricorrente in cat B, risulta conforme al suo inquadramento nel livello
III presso l'ente di provenienza.
Egli cioè al momento del transito presso l' giusta contratto di lavoro, veniva Controparte_2
inquadrato in cat B in applicazione delle tabelle di equiparazione allegate alla delibera n.15/P
(richiamata nel contratto di lavoro dell'01.02.2008) laddove è dato leggere che per quel che concerne il settore edile, i lavoratori di III livello hanno diritto al passaggio con inquadramento in cat B.
D'altra parte, appare censurabile il comportamento dell'amministrazione resistente che, al momento del transito nei propri ruoli del manteneva quell'inquadramento, giacchè tale inquadramento, Pt_1
per quanto conforme a quello posseduto presso l'ente di provenienza al momento del transito stesso all' subiva, medio tempore, delle rilevanti modifiche in melius. Org_3
E' documentato, infatti, che con deliberazione n.239/C.A. del 30.04.2008, l'ESA riconosceva al ricorrente il diritto di inquadramento del IV livello parametro 140 del CCNL per i dipendenti delle
Imprese Edili.
A tale modifica migliorativa avrebbe dunque dovuto essere uniformato il trattamento in godimento del presso l' rima, e presso l'odierna resistente poi. Pt_1 Org_3
Ed invero, come si è visto, l'Assessorato si è limitato, a sostenere la correttezza dell'operato dell'amministrazione nell'operare l'inquadramento del ricorrente presso l' in relazione alle Org_3
previsioni di cui alle tabelle di equiparazione del personale a tempo indeterminato provenienti da altri enti, senza, tuttavia, spiegarne le ragioni, e, soprattutto, senza prendere posizione sulle ragioni addotte dal ricorrente.
Non vale infatti obiettare (come pur tenta l'Assessorato), che il contratto di lavoro (cui l'amministrazione, odierna resistente, ha dato continuità) abbia previsto l' inquadrato del ricorrente nella cat B, pur nella sesta ed apicale posizione economica (B6), in ossequio alle richiamate tabelle e che tale inquadramento veniva cristallizzato in via definitiva.
Ciò, giacchè è lo stesso contratto di lavoro a contemplare la possibilità di variazioni in itinere, del trattamento stesso, al verificarsi di determinate evenienze. Si osserva infatti come all'art 4, è previsto che L'inquadramento di cui all'art. 2 ed il relativo trattamento giuridico ed economico potrà subire
modifiche o variazioni a seguito dell'esito di giudizi pendenti, procedure concorsuali già avviate o
provvedimenti emessi dall'Ente di provenienza a modifica dello status giuridico ed economico del
dipendente. Evenienza, che poi si è di fatto verificata, a distanza di qualche mese dalla stipulazione
Org del contratto di lavoro, essendo intervenuto un provvedimento dell'ente di provenienza , che in esecuzione di accodo sottoscritto in sede sindacale, peraltro antecedentemente alla stipulazione del contratto di lavoro stesso, riconosceva il diritto del al superiore inquadramento ed ai relativi Pt_1
crediti differenziali medio tempore maturati.
Se ne inferisce che già presso l' il non avrebbe potuto essere inquadrato nell'inferiore Org_3 Pt_1
categoria B ex CCRL del Comparto non dirigenziale del personale dipendente della Org_2
- nella quale potevano confluire solo i lavoratori già inquadrati altrove nel livello III, appunto – ma in quella C dello stesso CCRL, in relazione alle superiori mansioni svolte, riconosciute dall'ente di provenienza e non contestate dall'odierno resistente, ciò quanto meno con decorrenza dal provvedimento dell'ESA.
Non è peraltro in contestazione, dovendosi ritenere pacificamente acquisito in atti che il superiore livello IV concerna mansioni ascrivibili alla cat C e non alla cat B cui è stato inquadrato il ricorrente sulla scorta delle tabelle di equiparazione, essendosi sul punto limitata l'amministrazione a difese discutibili oltre che generiche ( pag 3 della memoria di costituzione :Né nell'ambito della mobilità
era riconoscibile alcuna presunta mansione superiore espletata, tenuto conto, altresì, che per
giurisprudenza consolidata nell'ambito del pubblico impiego, l'espletamento di mansioni superiori
non rileva in nessun caso ai fini del riconoscimento giuridico e del passaggio di livello, essendo
preclusa la stabilizzazione delle mansioni stesse). Va dunque dichiarata la sussistenza del diritto del al superiore inquadramento in cat. C, Pt_1
corrispondente al riconosciuto, presso l'ente di provenienza, livello IV.
Assume poi correttamente, il ricorrente che l' inquadramento, avvenuto per effetto della Delibera
Presidenziale n.15/P del 04.12.2007, relativa all'approvazione delle tabelle di equiparazione del personale a tempo indeterminato proveniente da altri enti, avrebbe dovuto essere operato mediante attribuzione nell'ambito della categoria giuridica della posizione economica corrispondente al
trattamento fondamentale in godimento presso quelli di provenienza.
Lamenta come invece, ai fini del nuovo inquadramento, sarebbe stato utilizzato un ammontare di trattamento economico diverso ed inferiore rispetto a quello in godimento al momento del trasferimento.
Orga Assume che non si sarebbe tenuto conto dell' che definisce quale componente indefettibile del trattamento economico fondamentale.
Rivendica pertanto, oltre all'inquadramento in cat C (come visto spettantigli) anche il superiore livello retributivo C3.
D'altra parte, dall'esame delle norme contrattuali che contemplano la suddetta componente retributiva ( art. 31 CCNL) si trae che essa non rientra tra quelle previste dal trattamento economico fondamentale e, pertanto, trattandosi di salario accessorio non poteva essere ricompresa tra gli elementi che compongono la retribuzione.
Non vale poi obiettare che ciò che rileva è la continuità della sua erogazione (vedi ricorso pag 6).
Sul punto pare opportuno richiamare ex art 118 disp att cpc un precedente del Tribunale di Agrigento
versato in atti dall' (n.258/2017 del 16.03.2017) in cui con condividibile argomentare si CP_1
rileva:
L'anzianità professionale edile costituisce invece una prestazione accessoria che, ad integrazione
del trattamento economico fondamentale, viene erogata dalla Cassa edile previo accertamento da
parte della stessa di determinati requisiti di ore e previa effettuazione di accantonamenti da Pt_3
parte del datore di lavoro. D'altra parte, sia dei requisiti orari (ossia del compimento da parte del lavoratore del monte ore
contrattualmente previsto nel biennio antecedente all'erogazione della prestazione) sia, soprattutto,
del versamento da parte del datore di lavoro dei contributi (o per meglio dire degli accantonamenti)
previsti dall'art. 29 CCNL lavoro edile e necessari per godere dei benefici economiciderivanti
dall'APE il ricorrente non ha esibito prova alcuna, risultando il ricorso su questi punti, al contrario,
addirittura silente sotto il profilo allegatorio. In altri termini, manca nel caso che ci occupa proprio
la prova degli elementi costitutivi del diritto alla liquidazione del trattamento accessorio previsto per
l'anzianità professionale edile, il cui accertamento assume - come è evidente - carattere pregiudiziale
rispetto alla condanna, chiesta dal ricorrente, delle Amministrazioni convenute al pagamento delle
differenze lato sensu retributive calcolate con riferimento alla RIA che si afferma invece essere stata
puntualmente corrisposta.
In ogni caso, si rileva che, anche se si ritenesse provato in capo al ricorrente il diritto al trattamento
previsto dalla contrattazione collettiva per l'anzianità professionale edile, rimarrebbe ineludibile il
fatto che la relativa domanda avrebbe dovuto essere rivolta non agli Assessorati regionali convenuti,
bensì alla quale ente competente all'erogazione della prestazione, mentre, nel nostro Parte_4
caso, la non è stata neppure chiamata in giudizio. La domanda di pagamento rivolta a Parte_4
parte resistente si appalesa, quindi, infondata anche sotto questo aspetto.
Tali argomenti sono parimenti spendibili rispetto alla posizione del ricorrente.
Ed invero, a parte le condivisibili considerazioni di carattere generale circa la natura giuridica dell'emolumento in questione, si osserva come anche nel presente giudizio, il ricorrente non prova né chiede di provare di aver percepito tale emolumento presso l'ente di provenienza, tampoco di essere in possesso dei requisiti per fruirne ( le delibere all'uopo versate in atti non riguardano direttamente la sua persona).
Si precisa infine, che veniva dato mandato al ctu di calcolare le differenze di retribuzione tra l'inquadramento ricevuto ( B6) e quello rivendicato (C3) e di calcolare anche le differenze
eventualmente dovute a titolo di APE. Il ctu anziché effettuarne due distinti, ha elaborato un unico calcolo, con ciò mostrando di ritenere tale componente retributiva (APE), decisiva nel determinare l'inquadramento nel superiore livello economico, che pertanto, per le ragioni sopra chiarite, non può essere riconosciuto come spettante al
Pt_1
Tenuto conto poi di quanto sopra osservato in punto di non ascrivibilità dell'APE al trattamento fondamentale e tenuto conto che il ricorrente non ha provato di godere della suddetta componente retributiva presso l'ente di provenienza e quindi di aver maturato i requisiti per fruirne, non possono essere riconosciute al le differenze retributive calcolate dal ctu. Pt_1
Attesa la reciproca soccombenza le spese di lite, ivi comprese quelle di ctu, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
1) In parziale accoglimento del ricorso accerta e dichiara il diritto del ricorrente all'inquadramento in cat C con decorrenza dal transito presso l'amministrazione resistente.
2) rigetta per il resto il ricorso (diritto alla posizione economica C3, diritto all'APE e differenze retributive).
Compensa le spese di giudizio e quelle di ctu, liquidate a parte.
Enna, 05 marzo 2024
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Daniela Francesca Balsamo