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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/08/2025, n. 11576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11576 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa ON SS Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7048 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, nato a [...], il [...] con il patrocinio Parte_1
dell'Avv. Ugo Di Pietro, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
Ricorrente
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio Controparte_1
dell'Avv. Chiara Srubek Tomassy, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti Resistente
1
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 26.6.25 le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21.1.22 ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza,
[...]
, premesso che in data 11.6.06 contraeva matrimonio con Parte_1 CP_1
Per_ dalla cui unione era nata la figlia , minore al deposito del ricorso;
[...]
che all'udienza del 5.12.18 i coniugi addivenivano a separazione consensuale;
che dalla separazione non si era ricostituita alcuna comunione spirituale e materiale tra i coniugi, chiedeva pertanto dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario con affidamento condiviso della figlia,
collocata presso ciascun genitore in maniera alternata, mentre la casa coniugale di proprietà di entrambi, sarebbe stata donata alla figlia, con diritto di abitazione in favore della madre, finché la stessa non avesse la propria autosufficienza economica ed, in ogni caso, non oltre 12 anni dalla data del ricorso od, in alternativa, potendo uno dei due cointestatari acquistare la residua quota del 50% dietro pagamento in denaro del valore dell'immobile a fronte di una sua sti-ma aggiornata;
oppure, porre in vendita a terzi l'immobile, i cui pro-
venti, dedotto il mutuo ancora esistente (circa € 230.000,00), potevano essere appannaggio della resistente, con mantenimento diretto della minore e pari suddivisione delle spese straordinarie.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la resistente che aderiva alla domanda sullo status e all'affidamento della minore con collocamento presso di lei nella casa coniugale da assegnarsi e modalità di frequentazione paterne e determinazione in € 354,00 mensili, o nella diversa e maggior somma di
Per_ giustizia, del contributo dovuto dal padre per il mantenimento della figlia oltre al 70% delle spese straordinarie, con declaratoria di inammissibilità delle altre domande dl ricorrente.
All'esito dell'udienza presidenziale il Presidente, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti provvisori e,
segnatamente, confermava le condizioni separative e rimetteva le parti dinnanzi a sé quale G.I. per il proseguo.
Successivamente, concessi i termini istruttori, disposta ed effettuato l'ascolto della figlia con l'ausilio di personale specializzato dello Spazio Famiglia e
Minori del Tribunale, acquisite le valutazioni e dato termine alle parti per il deposito di soluzione concordata, dato atto del fallimento delle trattative, con ordinanza riservata del 14.12.23 il G.I. a parziale modifica delle condizioni di separazione e previa conferma del collocamento preferenziale della minore presso la madre rimetteva al libero accordo-padre-minore le frequentazioni rideterminando in euro 250,00 il contributo paterno, non ammetteva le prole orali e ritenuta la causa matura per la decisione rinviava per precisazione delle conclusioni al 18.12.24.
A detta udienza trattata cartolarmente ex art.127ter c.p.c. il G.I. riservava la decisione al Collegio con termini ex art.190 c.p.c.
Con ordinanza riservata del 6.5.25, rilevata la mancata produzione del decreto di omologa il Collegio restituiva la causa al ruolo istruttorio, fissando udienza al 26.6.25.
A detta udienza, acquisito il decreto di omologa, sulle conclusioni delle parti,
la causa era nuovamente riservata al Collegio, senza termini conclusionali, già
usufruiti.
Nel merito, ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, giacché è decorso il termine di legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinnanzi al Presidente del
Tribunale in sede di separazione personale omologata e non vi è dubbio alcuno in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare avuto anche riguardo al protrarsi ininterrotto della separazione, come concordemente riferito dalle parti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 11.6.2005.
Relativamente alle altre questioni, non vi è controversia tra le parti relativamente al regime di elezione normativa di affidamento, né sussistono ragioni ostative, così disponendo in conformità come da dispositivo.
In ordine al collocamento della figlia, prossima alla maggiore età (è nata nel gennaio 2008), ritiene il Tribunale che in via definitiva ed alla luce di quanto emerso dall'ascolto della medesima, debba confermarsi quello preferenziale presso la madre, con modalità di frequentazione con il padre liberamente da determinarsi in accordo con la figlia nell'assai limitato spatium che intercorrerà
dal deposito del provvedimento alla maggiore età, salvo preavviso alla madre.
Dal collocamento preferenziale discende la conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla resistente, come già in sede separativa, ribadendo l'estraneità al thema decidendum – se non in termini di valore economico dell'immobile- delle questioni patrimoniali tra le parti, mentre inutilizzabile risulta la documentazione (non autorizzata) depositata dal ricorrente in uno con le note scritte depositate in data 7.12.23, fuori dai termini istruttori la cui ritualità è stata contestata dalla resistente.
Con riferimento al contributo di mantenimento per la minore, precisato che anche in ipotesi di collocamento alternato e paritario presso ciascun genitore il
Tribunale, valutata la complessiva capacità economica delle parti e gli oneri sugli stessi ricadenti, può disporre, oltre che entrambi i genitori provvedano al mantenimento diretto del minore nei periodi di spettanza, un contributo perequativo a carico di uno dei due genitori (cfr., in termini, CDA Roma,
2.5.22, n.2833), ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, valutati i redditi delle parti come risultanti dagli atti ed i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le accresciute esigenze della figlia rispetto alla separazione che non abbisognano di dimostrazione rientrando nella comune esperienza, tenuto conto degli oneri derivanti alla madre dalla continuità abitativa, rimanendo inalterato l'habitat di riferimento nella ex casa coniugale, di cui pure va, per converso, valutato il relativo valore economico, sia equo confermare quanto già disposto dal G.I. con provvedimento del 14.12.23 in ordine al mantenimento diretto a carico di ciascuno nei periodi di rispettiva permanenza,
oltre ad contributo perequativo a carico del padre nella misura di euro 250,00
mensili, a far data dalla pronuncia, fermi per il passato i provvedimenti in essere, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal Protocollo
di Intesa del 17.12.14.
Sussistono giustificati motivi, attesa la natura e l'esito del giudizio, per compensare le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7048/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
11.6.2005 in Sant'Oreste (Roma) da , nato a [...] Parte_1
il 25.5.1973 e , nata a [...] il [...], trascritto nel Controparte_1
registro degli atti di matrimonio del Comune di Sant'Oreste (Roma)
(registro degli atti di matrimonio, atto n. 5, parte II, serie A, anno 2005);
2) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza negli appositi registri e al cancelliere di provvedere agli adempimenti di cui all'art. 10 della legge
1° dicembre 1970 n. 898;
3) affida la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione,
all'educazione e alla salute, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità potrà essere esercitata separatamente, con collocamento preferenziale presso la madre;
4) assegna la casa familiare alla madre;
5) dispone che, salvo diverso accordo, il padre vedrà e terrà con sé la figlia liberamente, previo accordo con la stessa e preavviso alla madre di 48 ore;
6) ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario della figlia nei periodi di rispettiva permanenza, con assegno perequativo a carico del padre per euro 250,00 mensili, a far data dal provvedimento, fermi per il passato i provvedimenti vigenti, oltre aggiornamento Istat, da versarsi alla madre presso il di lei domicilio entro il giorno 5 del mese e al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal Protocollo di Intesa del
17.12.14;
7) compensa le spese.
Così deciso in Roma il 15.7.2025
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il Giudice estensore
Dott.ssa ON SS
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa ON SS Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7048 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, nato a [...], il [...] con il patrocinio Parte_1
dell'Avv. Ugo Di Pietro, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
Ricorrente
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio Controparte_1
dell'Avv. Chiara Srubek Tomassy, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti Resistente
1
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 26.6.25 le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21.1.22 ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza,
[...]
, premesso che in data 11.6.06 contraeva matrimonio con Parte_1 CP_1
Per_ dalla cui unione era nata la figlia , minore al deposito del ricorso;
[...]
che all'udienza del 5.12.18 i coniugi addivenivano a separazione consensuale;
che dalla separazione non si era ricostituita alcuna comunione spirituale e materiale tra i coniugi, chiedeva pertanto dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario con affidamento condiviso della figlia,
collocata presso ciascun genitore in maniera alternata, mentre la casa coniugale di proprietà di entrambi, sarebbe stata donata alla figlia, con diritto di abitazione in favore della madre, finché la stessa non avesse la propria autosufficienza economica ed, in ogni caso, non oltre 12 anni dalla data del ricorso od, in alternativa, potendo uno dei due cointestatari acquistare la residua quota del 50% dietro pagamento in denaro del valore dell'immobile a fronte di una sua sti-ma aggiornata;
oppure, porre in vendita a terzi l'immobile, i cui pro-
venti, dedotto il mutuo ancora esistente (circa € 230.000,00), potevano essere appannaggio della resistente, con mantenimento diretto della minore e pari suddivisione delle spese straordinarie.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la resistente che aderiva alla domanda sullo status e all'affidamento della minore con collocamento presso di lei nella casa coniugale da assegnarsi e modalità di frequentazione paterne e determinazione in € 354,00 mensili, o nella diversa e maggior somma di
Per_ giustizia, del contributo dovuto dal padre per il mantenimento della figlia oltre al 70% delle spese straordinarie, con declaratoria di inammissibilità delle altre domande dl ricorrente.
All'esito dell'udienza presidenziale il Presidente, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti provvisori e,
segnatamente, confermava le condizioni separative e rimetteva le parti dinnanzi a sé quale G.I. per il proseguo.
Successivamente, concessi i termini istruttori, disposta ed effettuato l'ascolto della figlia con l'ausilio di personale specializzato dello Spazio Famiglia e
Minori del Tribunale, acquisite le valutazioni e dato termine alle parti per il deposito di soluzione concordata, dato atto del fallimento delle trattative, con ordinanza riservata del 14.12.23 il G.I. a parziale modifica delle condizioni di separazione e previa conferma del collocamento preferenziale della minore presso la madre rimetteva al libero accordo-padre-minore le frequentazioni rideterminando in euro 250,00 il contributo paterno, non ammetteva le prole orali e ritenuta la causa matura per la decisione rinviava per precisazione delle conclusioni al 18.12.24.
A detta udienza trattata cartolarmente ex art.127ter c.p.c. il G.I. riservava la decisione al Collegio con termini ex art.190 c.p.c.
Con ordinanza riservata del 6.5.25, rilevata la mancata produzione del decreto di omologa il Collegio restituiva la causa al ruolo istruttorio, fissando udienza al 26.6.25.
A detta udienza, acquisito il decreto di omologa, sulle conclusioni delle parti,
la causa era nuovamente riservata al Collegio, senza termini conclusionali, già
usufruiti.
Nel merito, ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, giacché è decorso il termine di legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinnanzi al Presidente del
Tribunale in sede di separazione personale omologata e non vi è dubbio alcuno in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare avuto anche riguardo al protrarsi ininterrotto della separazione, come concordemente riferito dalle parti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 11.6.2005.
Relativamente alle altre questioni, non vi è controversia tra le parti relativamente al regime di elezione normativa di affidamento, né sussistono ragioni ostative, così disponendo in conformità come da dispositivo.
In ordine al collocamento della figlia, prossima alla maggiore età (è nata nel gennaio 2008), ritiene il Tribunale che in via definitiva ed alla luce di quanto emerso dall'ascolto della medesima, debba confermarsi quello preferenziale presso la madre, con modalità di frequentazione con il padre liberamente da determinarsi in accordo con la figlia nell'assai limitato spatium che intercorrerà
dal deposito del provvedimento alla maggiore età, salvo preavviso alla madre.
Dal collocamento preferenziale discende la conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla resistente, come già in sede separativa, ribadendo l'estraneità al thema decidendum – se non in termini di valore economico dell'immobile- delle questioni patrimoniali tra le parti, mentre inutilizzabile risulta la documentazione (non autorizzata) depositata dal ricorrente in uno con le note scritte depositate in data 7.12.23, fuori dai termini istruttori la cui ritualità è stata contestata dalla resistente.
Con riferimento al contributo di mantenimento per la minore, precisato che anche in ipotesi di collocamento alternato e paritario presso ciascun genitore il
Tribunale, valutata la complessiva capacità economica delle parti e gli oneri sugli stessi ricadenti, può disporre, oltre che entrambi i genitori provvedano al mantenimento diretto del minore nei periodi di spettanza, un contributo perequativo a carico di uno dei due genitori (cfr., in termini, CDA Roma,
2.5.22, n.2833), ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, valutati i redditi delle parti come risultanti dagli atti ed i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le accresciute esigenze della figlia rispetto alla separazione che non abbisognano di dimostrazione rientrando nella comune esperienza, tenuto conto degli oneri derivanti alla madre dalla continuità abitativa, rimanendo inalterato l'habitat di riferimento nella ex casa coniugale, di cui pure va, per converso, valutato il relativo valore economico, sia equo confermare quanto già disposto dal G.I. con provvedimento del 14.12.23 in ordine al mantenimento diretto a carico di ciascuno nei periodi di rispettiva permanenza,
oltre ad contributo perequativo a carico del padre nella misura di euro 250,00
mensili, a far data dalla pronuncia, fermi per il passato i provvedimenti in essere, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal Protocollo
di Intesa del 17.12.14.
Sussistono giustificati motivi, attesa la natura e l'esito del giudizio, per compensare le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7048/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
11.6.2005 in Sant'Oreste (Roma) da , nato a [...] Parte_1
il 25.5.1973 e , nata a [...] il [...], trascritto nel Controparte_1
registro degli atti di matrimonio del Comune di Sant'Oreste (Roma)
(registro degli atti di matrimonio, atto n. 5, parte II, serie A, anno 2005);
2) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza negli appositi registri e al cancelliere di provvedere agli adempimenti di cui all'art. 10 della legge
1° dicembre 1970 n. 898;
3) affida la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione,
all'educazione e alla salute, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità potrà essere esercitata separatamente, con collocamento preferenziale presso la madre;
4) assegna la casa familiare alla madre;
5) dispone che, salvo diverso accordo, il padre vedrà e terrà con sé la figlia liberamente, previo accordo con la stessa e preavviso alla madre di 48 ore;
6) ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario della figlia nei periodi di rispettiva permanenza, con assegno perequativo a carico del padre per euro 250,00 mensili, a far data dal provvedimento, fermi per il passato i provvedimenti vigenti, oltre aggiornamento Istat, da versarsi alla madre presso il di lei domicilio entro il giorno 5 del mese e al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal Protocollo di Intesa del
17.12.14;
7) compensa le spese.
Così deciso in Roma il 15.7.2025
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il Giudice estensore
Dott.ssa ON SS