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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 12/02/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1798 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice dott.ssa MAURA MANZI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1798/2023 promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
, ed elettivamente domiciliata in VIA M. D'AZEGLIO, N. 6 BITONTO, presso lo studio del difensore Avv. GALLIANI GAETANO
E
(C.F. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
23/11/1964, residente in ed elettivamente domiciliato in , presso lo studio del difensore Avv.
RESISTENTE - CONTUMACE
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il ricorrente chiede dichiararsi non più dovuto l'assegno di mantenimento in favore del coniuge e in favore della figlia maggiorenne ed autosufficiente, a modifica delle condizioni adottate nella sentenza di divorzio.
Il Pubblico Ministero nulla oppone.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto depositato in data 20/09/2023, premesso che i signori Parte_1 Pt_1
e contraevano matrimonio in L'Aquila il giorno 16.04.1987,
[...] Controparte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di L'Aquila al n. 7 — P. I dell'anno 1987 e che dalla loro unione nasceva a L'Aquila, in data 22.11.1996, la figlia
; che con sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 41/2011 depositata in Persona_1
data 11/1/2011 (R.G. 739/2010) veniva dichiarato lo scioglimento di tale matrimonio e contestualmente veniva disciplinata la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi nonché le modalità di affidamento della figlia, del diritto di visita paterno e della misura del contributo al relativo mantenimento con corresponsione da parte del sig. in favore della sig.ra che con riguardo agli accordi patrimoniali, il Pt_1 CP_1
sig. si impegnava a corrispondere in favore della sig.ra la somma mensile di Pt_1 CP_1
Euro 500,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché la somma mensile di Euro 150,00 ex art.5/6 L.898/70 in favore dell'ex moglie;
che medio tempore, la figlia (oggi ventiseienne) ha Persona_1
raggiunto la maggiore età, si è allontanata dall'abitazione familiare trasferendosi presso altro appartamento ove convive con il sig. come da documentazione Controparte_2
anagrafica allegata, ed ha raggiunto un sufficiente grado di autonomia economica;
risulta altrettanto pacifico che la sig.ra a far data dagli accordi divorzili e Controparte_1
dalla pedissequa sentenza n.41/2011, risalente ad oltre 12 anni fa, ha palesemente violato i doveri post coniugali di autoresponsabilità e di autodeterminazione, rendendosi assolutamente inerte rispetto al dovere morale, che le imponeva, allora ancora quarantaseienne, di reperire un'attività lavorativa che la rendesse autonoma ed indipendente. Tanto anche alla luce dell'orientamento ormai consolidato della Suprema
Corte in ordine alla natura assistenziale dell'assegno di mantenimento;
difatti già le
Sezioni Unite con la sentenza n. 18287 dell'11/07/2018 avevano sostituito il precedente criterio del "tenore di vita" con quello dell'"autosufficienza", decretando come l'assegno di mantenimento avesse una funzione assistenziale, compensativa e perequativa, con il solo scopo di garantire l'autosufficienza economica al coniuge che non è in grado di provvedervi con la propria capacità lavorativa e non dispone di redditi adeguati. Nella suddetta sentenza si legge, tra l'altro, che il riconoscimento dell'assegno in favore dell'ex coniuge richiede che sia accertata l'inadeguatezza dei mezzi dell'istante e la sua impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Più recentemente, con l'ordinanza n.
2684/2023 la Corte di legittimità ha confermato la funzione meramente assistenziale, ed al contempo perequativa e compensativa dell'assegno divorzile, che non spetta al coniuge che versi in stato di bisogno imputabile ad una sua libera scelta. Ritenendo che per tali ragioni erano da ritenere mutati e venuti meno i presupposti sia per la corresponsione dell'assegno divorzile da parte del sig. in favore dell'ex coniuge, per le Parte_1
ragioni testé rappresentate, sia il versamento del contributo al mantenimento in favore della figlia oramai maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
2. Non si costituiva la resistente, benché avesse ricevuto rituale notifica del ricorso e del decreto di comparizione, cosicché va dichiarata la sua contumacia 3. All'esito, la causa era riservata a sentenza, con le modalità di cui all'art. 473 bis 22 c.p.c in assenza di richieste istruttorie.
4. Anzitutto, va rilevato che l'attore non ha depositato alcuno dei documenti di cui all'art. 473 bis 12 c.p.c.. Ad ogni modo, non si ravvisa la necessità di disporre l'integrazione documentale, posto che entrambe le domande appaiono, come subito si vedrà, inammissibili.
5. La prima – cessazione dell'obbligo di mantenimento a favore della figlia – è inammissibile in quanto rivolta alla madre, che non può più ritenersi Controparte_1
titolare di legittimazione passiva posto che, sulla base di quanto sostenuto dallo stesso ricorrente, la figlia, di maggiore età, non è più convivente con la propria madre, avendo intrapreso una stabile convivenza con tale È noto al riguardo come Controparte_2
debba ritenersi legittimato attivamente e passivamente ad agire per il figlio di maggiore età, in alternativa a quest'ultimo, il solo genitore convivente (cfr. In tema di mantenimento dei figli, la legittimazione del genitore convivente con il figlio maggiorenne, in quanto fondata sulla continuità dei doveri gravanti sui genitori nella persistenza della situazione di convivenza, concorre con la diversa legittimazione del figlio, che trova invece fondamento nella titolarità del diritto al mantenimento, sicché si possono ritenere pertinenti i principi dettati in tema di solidarietà attiva. Ne consegue che, nel caso in cui ad agire per ottenere dall'altro coniuge il contributo al mantenimento sia il genitore con il quale il figlio medesimo continua a vivere, non si pone una questione di integrazione del contraddittorio nei confronti del figlio diventato maggiorenne, non sussistendo in caso di mancato esercizio, da parte di quest'ultimo, del diritto di agire autonomamente nei confronti del genitore con cui non vive, alcun conflitto con la posizione assunta dal genitore con il quale continua a vivere (cass. n. 18380/2020; Cass.
Civ., sez. I, ord., 11 ottobre 2024, n. 26503).
6. La seconda (revoca dell'assegno di mantenimento in favore della sig. in quanto CP_1
fondata essenzialmente sull'allegazione di mutamenti giurisprudenziali (segnatamente quelli in tema di assegno di divorzio), che, tuttavia, non costituiscono una ragione che di per sé giustifica la revisione delle condizioni di divorzio, occorrendo infatti che sussistano giustificati motivi e, cioè, circostanze sopravvenute e idonee ad alterare significativamente l'assetto economico-patrimoniale dato dalle condizioni di divorzio sulle quali si è formato il giudicato. Il giudice, quindi, non può procedere a una nuova e autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta, ma, alla luce dei principi affermati da Cass., sez. un., 11 luglio 2018, n. 18287, deve verificare se e in che misura le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato gli equilibri sanciti dall'assetto economico-patrimoniale dato dalla sentenza di divorzio, soprattutto laddove le condizioni di divorzio derivino da un accordo delle parti recepito nella sentenza emessa a seguito di ricorso congiunto, ove liberamente le parti hanno ritenuto sussistenti i presupposti per la spettanza dell'assegno divorzile (cfr. Cassazione civile, sez. I, ordinanza 21 marzo 2024, n. 7650). Nessuna prova, peraltro, il ricorrente ha offerto di dare in ordine alla affermata inerzia nella ricerca di un'occupazione della ex coniuge, rimasta contumace in questo giudizio e quaranteaseienne alla data del divorzio, nel 2012.
7. Nulla per le spese, in ragione della mancata costituzione della convenuta e dell'esito del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- dichiara inammissibile per difetto di legittimazione passiva la domanda di revoca del mantenimento in favore della figlia;
- dichiara altresì inammissibile la domanda di revoca dell'assegno in favore della sig. CP_1
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in videoconferenza il 30 gennaio 2025.
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice dott.ssa MAURA MANZI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1798/2023 promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
, ed elettivamente domiciliata in VIA M. D'AZEGLIO, N. 6 BITONTO, presso lo studio del difensore Avv. GALLIANI GAETANO
E
(C.F. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
23/11/1964, residente in ed elettivamente domiciliato in , presso lo studio del difensore Avv.
RESISTENTE - CONTUMACE
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il ricorrente chiede dichiararsi non più dovuto l'assegno di mantenimento in favore del coniuge e in favore della figlia maggiorenne ed autosufficiente, a modifica delle condizioni adottate nella sentenza di divorzio.
Il Pubblico Ministero nulla oppone.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto depositato in data 20/09/2023, premesso che i signori Parte_1 Pt_1
e contraevano matrimonio in L'Aquila il giorno 16.04.1987,
[...] Controparte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di L'Aquila al n. 7 — P. I dell'anno 1987 e che dalla loro unione nasceva a L'Aquila, in data 22.11.1996, la figlia
; che con sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 41/2011 depositata in Persona_1
data 11/1/2011 (R.G. 739/2010) veniva dichiarato lo scioglimento di tale matrimonio e contestualmente veniva disciplinata la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi nonché le modalità di affidamento della figlia, del diritto di visita paterno e della misura del contributo al relativo mantenimento con corresponsione da parte del sig. in favore della sig.ra che con riguardo agli accordi patrimoniali, il Pt_1 CP_1
sig. si impegnava a corrispondere in favore della sig.ra la somma mensile di Pt_1 CP_1
Euro 500,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché la somma mensile di Euro 150,00 ex art.5/6 L.898/70 in favore dell'ex moglie;
che medio tempore, la figlia (oggi ventiseienne) ha Persona_1
raggiunto la maggiore età, si è allontanata dall'abitazione familiare trasferendosi presso altro appartamento ove convive con il sig. come da documentazione Controparte_2
anagrafica allegata, ed ha raggiunto un sufficiente grado di autonomia economica;
risulta altrettanto pacifico che la sig.ra a far data dagli accordi divorzili e Controparte_1
dalla pedissequa sentenza n.41/2011, risalente ad oltre 12 anni fa, ha palesemente violato i doveri post coniugali di autoresponsabilità e di autodeterminazione, rendendosi assolutamente inerte rispetto al dovere morale, che le imponeva, allora ancora quarantaseienne, di reperire un'attività lavorativa che la rendesse autonoma ed indipendente. Tanto anche alla luce dell'orientamento ormai consolidato della Suprema
Corte in ordine alla natura assistenziale dell'assegno di mantenimento;
difatti già le
Sezioni Unite con la sentenza n. 18287 dell'11/07/2018 avevano sostituito il precedente criterio del "tenore di vita" con quello dell'"autosufficienza", decretando come l'assegno di mantenimento avesse una funzione assistenziale, compensativa e perequativa, con il solo scopo di garantire l'autosufficienza economica al coniuge che non è in grado di provvedervi con la propria capacità lavorativa e non dispone di redditi adeguati. Nella suddetta sentenza si legge, tra l'altro, che il riconoscimento dell'assegno in favore dell'ex coniuge richiede che sia accertata l'inadeguatezza dei mezzi dell'istante e la sua impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Più recentemente, con l'ordinanza n.
2684/2023 la Corte di legittimità ha confermato la funzione meramente assistenziale, ed al contempo perequativa e compensativa dell'assegno divorzile, che non spetta al coniuge che versi in stato di bisogno imputabile ad una sua libera scelta. Ritenendo che per tali ragioni erano da ritenere mutati e venuti meno i presupposti sia per la corresponsione dell'assegno divorzile da parte del sig. in favore dell'ex coniuge, per le Parte_1
ragioni testé rappresentate, sia il versamento del contributo al mantenimento in favore della figlia oramai maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
2. Non si costituiva la resistente, benché avesse ricevuto rituale notifica del ricorso e del decreto di comparizione, cosicché va dichiarata la sua contumacia 3. All'esito, la causa era riservata a sentenza, con le modalità di cui all'art. 473 bis 22 c.p.c in assenza di richieste istruttorie.
4. Anzitutto, va rilevato che l'attore non ha depositato alcuno dei documenti di cui all'art. 473 bis 12 c.p.c.. Ad ogni modo, non si ravvisa la necessità di disporre l'integrazione documentale, posto che entrambe le domande appaiono, come subito si vedrà, inammissibili.
5. La prima – cessazione dell'obbligo di mantenimento a favore della figlia – è inammissibile in quanto rivolta alla madre, che non può più ritenersi Controparte_1
titolare di legittimazione passiva posto che, sulla base di quanto sostenuto dallo stesso ricorrente, la figlia, di maggiore età, non è più convivente con la propria madre, avendo intrapreso una stabile convivenza con tale È noto al riguardo come Controparte_2
debba ritenersi legittimato attivamente e passivamente ad agire per il figlio di maggiore età, in alternativa a quest'ultimo, il solo genitore convivente (cfr. In tema di mantenimento dei figli, la legittimazione del genitore convivente con il figlio maggiorenne, in quanto fondata sulla continuità dei doveri gravanti sui genitori nella persistenza della situazione di convivenza, concorre con la diversa legittimazione del figlio, che trova invece fondamento nella titolarità del diritto al mantenimento, sicché si possono ritenere pertinenti i principi dettati in tema di solidarietà attiva. Ne consegue che, nel caso in cui ad agire per ottenere dall'altro coniuge il contributo al mantenimento sia il genitore con il quale il figlio medesimo continua a vivere, non si pone una questione di integrazione del contraddittorio nei confronti del figlio diventato maggiorenne, non sussistendo in caso di mancato esercizio, da parte di quest'ultimo, del diritto di agire autonomamente nei confronti del genitore con cui non vive, alcun conflitto con la posizione assunta dal genitore con il quale continua a vivere (cass. n. 18380/2020; Cass.
Civ., sez. I, ord., 11 ottobre 2024, n. 26503).
6. La seconda (revoca dell'assegno di mantenimento in favore della sig. in quanto CP_1
fondata essenzialmente sull'allegazione di mutamenti giurisprudenziali (segnatamente quelli in tema di assegno di divorzio), che, tuttavia, non costituiscono una ragione che di per sé giustifica la revisione delle condizioni di divorzio, occorrendo infatti che sussistano giustificati motivi e, cioè, circostanze sopravvenute e idonee ad alterare significativamente l'assetto economico-patrimoniale dato dalle condizioni di divorzio sulle quali si è formato il giudicato. Il giudice, quindi, non può procedere a una nuova e autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta, ma, alla luce dei principi affermati da Cass., sez. un., 11 luglio 2018, n. 18287, deve verificare se e in che misura le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato gli equilibri sanciti dall'assetto economico-patrimoniale dato dalla sentenza di divorzio, soprattutto laddove le condizioni di divorzio derivino da un accordo delle parti recepito nella sentenza emessa a seguito di ricorso congiunto, ove liberamente le parti hanno ritenuto sussistenti i presupposti per la spettanza dell'assegno divorzile (cfr. Cassazione civile, sez. I, ordinanza 21 marzo 2024, n. 7650). Nessuna prova, peraltro, il ricorrente ha offerto di dare in ordine alla affermata inerzia nella ricerca di un'occupazione della ex coniuge, rimasta contumace in questo giudizio e quaranteaseienne alla data del divorzio, nel 2012.
7. Nulla per le spese, in ragione della mancata costituzione della convenuta e dell'esito del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- dichiara inammissibile per difetto di legittimazione passiva la domanda di revoca del mantenimento in favore della figlia;
- dichiara altresì inammissibile la domanda di revoca dell'assegno in favore della sig. CP_1
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in videoconferenza il 30 gennaio 2025.
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli