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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 21/08/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1148/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Claudia Matteini Presidente dott.ssa Sara Trabalza Giudice dott. Alberto Cappellini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1148/2024 promossa da:
, nato in data [...] , rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudio Rotunno e Martina Parte_1
Cicognola, elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Perugia via XIV Settembre n. 73
RICORRENTE
Contro
, nata in data [...] , rappresentata e difesa dall'avv.to Pietro Cappannini ed Controparte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Perugia via Manfredo Fanti n. 2/B
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da verbale del 2.7.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 8 Con ricorso depositato in data 31.7.2024 esponeva che aveva contratto matrimonio Parte_1 concordatario con in data 6.7.2002 , che dalla loro unione era nato in Controparte_1 Persona_1 data 14.12.2008 , che i coniugi si separavano consensualmente e con il decreto di omologa del
15.1.2015 il Tribunale di ET , sulla base dell'accordo delle parti, disponeva l'affido condiviso del figlio minore con collocamento dello stesso presso la madre alla quale rimaneva assegnata la casa R_ coniugale sita in GN via dei Trinci n. 42/b , stabiliva i tempi della frequentazione padre – figlio, poneva a carico dell' il pagamento a favore della a titolo di contributo per il figlio, Parte_1 CP_1 dell'importo di euro 350,00 mensili rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie;
che , a seguito dell'iniziativa della il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano CP_1
Umbro dichiarava la nullità del matrimonio per “difetto di discrezione di giudizio da parte della donna attrice” , con sentenza che veniva dichiarata efficace nella repubblica italiana dalla Corte di Appello di
Perugia ; che successivamente l' intraprendeva una nuova relazione dalla quale nasceva un Parte_1 secondo figlio di nome in data 4.7.2021 ,che nel corso dell'anno 2022 iniziò a raccontargli Per_2 R_ di condotte particolari poste in essere dalla e con il passare del tempo diventava sempre CP_1 R_ più ansioso e preoccupato , che il 6 gennaio 2023 la portava a casa dei nonni paterni sul CP_1 R_ presupposto che sarebbe stato più al sicuro vietandogli anche di uscire di casa dicendo che era pericoloso, che con ricorso in data 17.2.2023, con il peggiorare dei comportamenti della si CP_1 determinava ad adire il Tribunale minorenni dell'Umbria stante il grave pregiudizio arrecato a R_ dalla relazione con la madre, che anche con il consenso della , si trasferiva a casa del R_ CP_1 padre nell'aprile del 2023 , che a seguito di ciò , sulla base delle relazioni dei Servizi sociali di GN
e dell'audizione del minore, il Tribunale minorenni, con provvedimento in data 1.2.2024 disponeva in via definitiva il collocamento di presso l'abitazione del padre , che successivamente, essendo R_ sorte nuove esigenze anche sotto il profilo del mantenimento, adiva questo Tribunale dando luogo al presente giudizio avente ad oggetto la modifica delle condizioni di cui al decreto di omologa della separazione del 2015 in presenza di una situazione di fatto e di diritto completamente differente rispetto a quella esistente al momento della separazione;
chiedeva, pertanto, fermo restando l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori , il collocamento dello stesso presso la propria abitazione , la delega al Servizio sociale del Comune di GN per sostenere il minore monitorando la situazione familiare e organizzando gli incontri madre – figlio sulla base delle esigenze di quest'ultimo, il pagamento da parte della del contributo al mantenimento di determinato nell'importo di CP_1 R_ euro 350,00 mensili rivalutabile sulla base degli indici ISTAT oltre il 50% delle spese straordinarie,
l'attribuzione a sé stesso dell'assegno unico , le revoca dell'assegnazione alla della casa CP_1 familiare di sua esclusiva proprietà, il rilascio di detto immobile da parte della;
con vittoria di CP_1
pagina 2 di 8 spese.
Si costituiva contestando quanto ex adverso affermato;
chiedeva, in via principale il Controparte_1 rigetto del ricorso, in via subordinata , nell'ipotesi di collocamento del figlio presso il padre, che R_ il contributo al mantenimento posto a suo carico venisse determinato nell'importo di euro 150,00 mensile;
con vittoria di spese.
All'udienza del 18.12.2024, , alla luce delle condotte pregiudizievoli poste in essere Parte_1 dalla chiedeva l'affido esclusivo del minore con collocamento presso la propria abitazione. CP_1
Con ordinanza del 6.1.2025, il Giudice delegato del Tribunale di ET revocava l'assegnazione della casa familiare a indicando in 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento il Controparte_1 termine entro il quale avrebbe dovuto lasciare l'immobile, poneva a carico della predetta il pagamento,
a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , dell'importo di euro 250.00 mensili rivalutabile secondo gli indici ISTAT ( così come corretto con provvedimento in data 29.4.2025 l'ordinanza in oggetto) , oltre il 50% delle spese straordinarie , attribuiva integralmente all' l'assegno unico Parte_1 stante il collocamento di presso lo stesso, richiedeva gli atti al Tribunale minorenni presso il quale R_ pendeva altro procedimento , mandava ai Servizi sociali di GN per una relazione di aggiornamento.
I Servizi sociali del Comune di GN inviavano relazione nella quale in particolare veniva sottolineato che era , da un lato, preoccupato , dall'altro, stanco e sfiduciato per il fatto che ormai R_ erano trascorsi due anni da quando si erano palesate le condotte strane della madre senza che di fatto fosse cambiato nulla;
veniva, altresì, rilevato che nutriva la speranza che un eventuale R_ pronunciamento di affidamento esclusivo al padre poteva essere la soluzione definitiva che avrebbe arginato i comportamenti della madre;
veniva riportato che era deluso dall'attuale stato di cose e R_ riteneva che l'unico modo per poter avere un po' di tranquillità quello di proteggersi da solo evitando di incontrare la madre molto spesso e non rispondendo alle sue telefonate solo quando se la sentiva .
Con decreto del 4.4.2025 il Tribunale minorenni dichiarava la propria incompetenza trasmettendo gli atti al Tribunale di ET. All'udienza del 30.4.2025 comparivano le parti personalmente che si riportavano alle rispettive posizioni;
in particolare l' sottolineava il grave disagio che Parte_1 R_ viveva nella relazione con la madre;
la insisteva in una regolamentazione del suo diritto di CP_1 visita lamentando di non avere tempi congrui da trascorrere con il figlio;
con provvedimento in data
11.5.2025 , stante le divergenti versioni delle parti, tenuto conto dell'età di , tra poco R_ maggiorenne, veniva disposto l'ascolto del medesimo al fine di acquisire la sua volontà ; in data
18.6.2025 veniva sentito senza la presenza né delle parti né dei difensori . R_
pagina 3 di 8 Per_ dichiarava “ Mi chiamo , ho sedici anni, faccio il III anno di liceo. Mi trovo abbastanza bene a R_ scuola. Diciamo che me la cavo. Ora siamo in vacanza, non so ancora che programmi ho. Uscirò con i miei amici, andremo al mare, cose così. Io abito con mio padre e mi trovo assolutamente integrato in questa famiglia. Non vorrei tornare a casa con mamma. Sono successe tante cose, da quando sono piccolo in realtà, anche se la situazione è peggiorata quando avevo 14 anni che lei mi portò dai nonni perché diceva che sentiva delle voci e dei rumori dal piano superiore. Io sentivo effettivamente i rumori ma erano rumori di mobili che venivano trascinato. Non ho mai sentito queste voci che diceva lei. Anzi, lei diceva che queste voci dicevano che mi volevano fare del male. Ma io non ho mai sentito niente di tutto questo. Così dopo un periodo da mia nonna, sono andato da papà. Ora vivo lì con mio papà, la compagna e mio fratello. Sto molto bene così. Non mi andrebbe di fare dei viaggi con mamma questa estate perché non mi sento sicuro con lei. Mi piace viaggiare e vedere il mondo, infatti sono appena tornato da una crociera. Però comunque voglio potermi sentire sicuro. Invece quando sto con mamma non mi sento sicuro, anche quando stiamo in macchina. Lei non ha una guida molto fluida, ci sono momenti in cui rallenta molto oppure al contrario fa dei sorpassi pericolosi. E io mi sento che devo farle da genitore, dicendole “Stai attenta”. Per questo non mi sento tranquillo. Anche se facessimo un viaggio in treno , in cui quindi non guiderebbe, comunque non mi sentirei sicuro perché ha dei problemi nei contesti sociali. Si sente sempre osservata o minacciata.
Anche quando andiamo a cena fuori, devo stare attento a scegliere un tavolo che non sia al centro della sala perché se vede delle persone si agita. Non sta bene. Ed è assurdo che nessuno la sta aiutando. Lo Stato non sta aiutando né me né lei. Ma io non posso farle da genitore. Con mio zio non parlo da anni, anche con mia nonna che vive con lui. Non li vedo da quattro/cinque anni perché mia mamma mi impedisce di vederli. Principalmente per quanto riguarda mio zio lei ha paura che mi possa fare del male. Anche se io non penso. Io quando ero piccolo sono stato tanto con mio zio, mi sono sempre divertito con lui e mi ha sempre trattato bene. La persona che mi descrive mia mamma non è quella che mi descrive mia mamma. Io avrei voglia di riprendere un contatto con zio, però non l'ho mai fatto. Quindi per questa estate io sarei contrario a stare una settimana consecutiva con mamma.
Al massimo un giorno, ma sempre vicino”. All'udienza del 2.7.2025 i difensori precisavano le rispettive conclusioni;
il difensore di concludeva chiedendo l'affido superesclusivo o, Parte_1 comunque , esclusivo di con la conferma del suo collocamento presso di sé con revoca R_ dell'assegnazione della casa familiare alla , con un contributo al mantenimento da porre a CP_1 carico di quest'ultima dell'importo di euro 500.00 al mense rivalutabili sulla base degli indici ISTAT con decorrenza dalla data nella quale il minore si era trasferito presso il padre o dalla domanda , oltre il
50% delle spese straordinarie e assegnazione per intero dell'assegno unico , con vittoria di spese;
il difensore della insisteva per l'affido condiviso di con collocamento presso di sé e CP_1 R_
pagina 4 di 8 assegnazione della casa familiare , per un contributo al mantenimento per da porre a carico
R_ dell' di euro 300.00 mensili con ingiunzione per il pagamento delle mensilità arretrate , oltre Parte_1 al 50% delle spese straordinarie e il 50% dell'assegno unico;
solo in via subordinata , nel caso di collocamento di presso il padre, chiedeva la conferma del contributo al mantenimento a carico
R_ suo dell'importo di euro 250.00 mensili , oltre il 50% spese straordinarie e 50% dell'assegno unico , insisteva perché venisse regolamentato il suo diritto di visita con l'indicazione dei giorni;
con vittoria di spese. La volontà espressa da all'udienza del 18.6.2025 deve sicuramente essere rispettata e
R_ ciò per dare tranquillità e stabilità allo stesso che nel tempo ha dovuto affrontare situazioni altamente pregiudizievoli per una sua crescita equilibrata . è un ragazzo maturo e le dichiarazioni dallo
R_ stesso rese sono state molto precise e circostanziate;
lo stesso, infatti, ha motivato il perché della sua decisione facendo riferimento a condotte della madre molto gravi e fonte di pregiudizio , condotte che hanno trovato ampio riscontro non solo nella narrazione di ma anche nelle relazioni Parte_1 del Servizio sociale di GN . In tale contesto, poi, l'aspetto più grave è determinato dalla non consapevolezza della che ha continuato nel tempo a negare le condotte descritte anche dal CP_1 figlio, a giustificare suoi comportamenti addossando responsabilità ad altri , a richiedere il collocamento presso di sé di , completamente incurante della volontà manifestata dal ragazzo .
R_
Anche da ultimo, pur avendo ripreso gli incontri con una psicologa privata , la non ha CP_1 dimostrato di aver preso coscienza di un suo problema tanto che anche i Servizi sociali , previo contatto con detta psicologa, hanno confermato che tale ripresa è priva di contenuti personali ed è diventata solo l'occasione per lamentarsi circa l'impossibilità di vedere il figlio. Al momento è, pertanto, necessario, proprio nell'interesse di disporre l'affido super esclusivo dello stesso al padre , , R_ Parte_1 essendo ormai diventata impossibile una gestione condivisa tra i due genitori delle esigenze del ragazzo, tra l'altro, vicino alla maggiore età. Quest'ultimo ha, infatti, trovato tranquillità all'interno del nucleo familiare che il padre ha creato e nel quale è stato accolto senza problemi e con affetto , lontano dalle ansie infondate della che, nel momento della sua adolescenza, lo hanno costretto a vivere CP_1 nella paura di pericoli solo immaginari. Al riguardo non può dimenticarsi quando , nel gennaio 2023 , la aveva portato a casa dei nonni al fine di trasferirlo lì fino a quando la situazione si CP_1 R_ fosse normalizzata facendo riferimento al fatto che la casa non era più sicura ed ancora quando lunedi 9 gennaio 2023 aveva impedito a di andare a scuola perché era stato dato un ordine di sequestro. E' R_ evidente che attualmente il ragazzo non può e non vuole più gestire tali comportamenti , dei quali ha preso coscienza riuscendo anche ad allontanarsi dalla madre , ed è evidente che , in un momento tanto particolare della sua vita e della sua crescita , non può rimanere in balia di decisioni poco lucide della madre per accedere alle varie opportunità che , anche nel mondo della scuola, potrebbe avere. Alla luce pagina 5 di 8 di quanto sopra , vi sono, pertanto, i presupposti per derogare al principio della bigenitorialità ed accedere alla misura eccezionale dell'affido super esclusivo tenuto conto dei comportamenti pregiudizievoli posti in essere dalla e soprattutto della sua assoluta inconsapevolezza di dette CP_1 condotte tale da non consentirle di accedere ad un suo percorso di sostegno e cura. Ciò comporta che l' quale genitore affidatario ,potrà prendere in piena autonomia tutte le decisioni significative Parte_1 riguardanti sotto il profilo della salute, dell'educazione e dell'istruzione . E' ovvio che rimane R_ fermo il diritto di di mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori ma R_ ciò deve essere inquadrato nell'ottica di un suo diritto e non come diritto della madre o del padre , impostazione , questa, che obbliga anche l'Autorità giudiziaria a verificare in concreto l'interesse del minore. Deve, pertanto, essere rimessa a la decisione di incontrare la e di trascorrere con R_ CP_1 la stessa del tempo e non gli possono essere imposti tempi di frequentazione madre – figlio che , in questo momento e in questa situazione, non risponderebbero né al suo interesse ed , anzi, sarebbero pregiudizievoli per il suo benessere. Per quanto attiene il contributo al mantenimento , stante il collocamento di presso il padre e stante la mancanza di tempi di permanenza presso la madre con R_ il conseguente esclusivo carico sul padre di tutte le sue esigenze di vita anche nella quotidianeità, tenuto conto della situazione economica patrimoniale della che è insegnante e che è CP_1 proprietaria di beni immobili, lo stesso deve essere determinato in euro 300.00 mensili rivalutabile secondo gli indici ISTAT , con decorrenza dal momento della domanda , oltre il 50% delle spese straordinarie. L'assegno unico , proprio per le motivazioni indicate, deve essere interamente attribuito all' non avendo, in questo momento, la alcuna indicazione per poterlo percepire Parte_1 CP_1 attesa la funzione propria di detto assegno. Nessuna rilevanza, all'interno di tale giudizio, possono avere le domande riguardanti il mancato pagamento degli oneri condominiali da parte della CP_1 con riferimento al godimento della casa familiare , né le domande riguardanti il pagamento di mensilità arretrate del contributo al mantenimento ed eventuali compensazioni . A questo ultimo riguardo occorre , comunque, precisare che ovviamente da gennaio 2023 , alla non poteva più CP_1 competere il contributo al mantenimento per il figlio che , proprio su sua decisione, si era R_ trasferito, prima dai nonni paterni e successivamente dal padre. A modifica, pertanto , del decreto di omologa della separazione consensuale di e emesso dal Tribunale Parte_1 Controparte_1 di ET in data 15.1.2015 , deve disporsi l'affido super esclusivo del figlio minore al padre R_
con collocamento presso l'abitazione dello stesso e con possibilità per il padre di Parte_1 prendere autonomamente le decisioni anche più importanti per la vita del figlio sotto il profilo sanitario, educativo e scolastico , il contributo al mantenimento per il figlio da porsi a carico di R_ [...] determinato nella misura di euro 300.00 mensili , rivalutabili secondo gli indici ISTAT con CP_1
pagina 6 di 8 decorrenza dalla domanda , da pagarsi ad entro il giorno 5 di ciascun mese, oltre il Parte_1
50% delle spese straordinarie , l'attribuzione ad dell'intero assegno unico , la Parte_1 frequentazione madre figlio da rimettersi a quest'ultimo secondo le sue esigenze con il monitoraggio dei Servizi sociali del Comune di GN .
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: a modifica del decreto di omologa della separazione consensuale di e Parte_1
emesso dal Tribunale di ET in data 15.1.2015 , dispone l'affido super esclusivo Controparte_1 del figlio minore al padre con collocamento presso l'abitazione dello stesso e R_ Parte_1 con possibilità per il padre di prendere autonomamente le decisioni anche più importanti per la vita del figlio sotto il profilo sanitario, educativo e scolastico;
revoca l'assegnazione della casa familiare a con obbligo della stessa di lasciarla Controparte_1 tempestivamente nella disponibilità di;
Parte_1 dispone il contributo al mantenimento per il figlio da porsi a carico di R_ Controparte_1 determinato nella misura di euro 300.00 mensili , rivalutabili secondo gli indici ISTAT con decorrenza dalla domanda , da pagarsi ad entro il giorno 5 di ciascun mese, oltre il 50% delle Parte_1 spese straordinarie;
dispone l'attribuzione ad dell'intero assegno unico , Parte_1 dispone la frequentazione madre figlio da rimettersi a quest'ultimo secondo le sue esigenze con il monitoraggio dei Servizi sociali del Comune di GN;
condanna al pagamento delle spese che si liquidano in euro 3200,00 oltre 15% per Controparte_1 rimborso forfettario ,IVA e CAP come per legge.
ET 5.8.2025
Il Presidente
Claudia Matteini
pagina 7 di 8 pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Claudia Matteini Presidente dott.ssa Sara Trabalza Giudice dott. Alberto Cappellini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1148/2024 promossa da:
, nato in data [...] , rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudio Rotunno e Martina Parte_1
Cicognola, elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Perugia via XIV Settembre n. 73
RICORRENTE
Contro
, nata in data [...] , rappresentata e difesa dall'avv.to Pietro Cappannini ed Controparte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Perugia via Manfredo Fanti n. 2/B
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da verbale del 2.7.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 8 Con ricorso depositato in data 31.7.2024 esponeva che aveva contratto matrimonio Parte_1 concordatario con in data 6.7.2002 , che dalla loro unione era nato in Controparte_1 Persona_1 data 14.12.2008 , che i coniugi si separavano consensualmente e con il decreto di omologa del
15.1.2015 il Tribunale di ET , sulla base dell'accordo delle parti, disponeva l'affido condiviso del figlio minore con collocamento dello stesso presso la madre alla quale rimaneva assegnata la casa R_ coniugale sita in GN via dei Trinci n. 42/b , stabiliva i tempi della frequentazione padre – figlio, poneva a carico dell' il pagamento a favore della a titolo di contributo per il figlio, Parte_1 CP_1 dell'importo di euro 350,00 mensili rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie;
che , a seguito dell'iniziativa della il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano CP_1
Umbro dichiarava la nullità del matrimonio per “difetto di discrezione di giudizio da parte della donna attrice” , con sentenza che veniva dichiarata efficace nella repubblica italiana dalla Corte di Appello di
Perugia ; che successivamente l' intraprendeva una nuova relazione dalla quale nasceva un Parte_1 secondo figlio di nome in data 4.7.2021 ,che nel corso dell'anno 2022 iniziò a raccontargli Per_2 R_ di condotte particolari poste in essere dalla e con il passare del tempo diventava sempre CP_1 R_ più ansioso e preoccupato , che il 6 gennaio 2023 la portava a casa dei nonni paterni sul CP_1 R_ presupposto che sarebbe stato più al sicuro vietandogli anche di uscire di casa dicendo che era pericoloso, che con ricorso in data 17.2.2023, con il peggiorare dei comportamenti della si CP_1 determinava ad adire il Tribunale minorenni dell'Umbria stante il grave pregiudizio arrecato a R_ dalla relazione con la madre, che anche con il consenso della , si trasferiva a casa del R_ CP_1 padre nell'aprile del 2023 , che a seguito di ciò , sulla base delle relazioni dei Servizi sociali di GN
e dell'audizione del minore, il Tribunale minorenni, con provvedimento in data 1.2.2024 disponeva in via definitiva il collocamento di presso l'abitazione del padre , che successivamente, essendo R_ sorte nuove esigenze anche sotto il profilo del mantenimento, adiva questo Tribunale dando luogo al presente giudizio avente ad oggetto la modifica delle condizioni di cui al decreto di omologa della separazione del 2015 in presenza di una situazione di fatto e di diritto completamente differente rispetto a quella esistente al momento della separazione;
chiedeva, pertanto, fermo restando l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori , il collocamento dello stesso presso la propria abitazione , la delega al Servizio sociale del Comune di GN per sostenere il minore monitorando la situazione familiare e organizzando gli incontri madre – figlio sulla base delle esigenze di quest'ultimo, il pagamento da parte della del contributo al mantenimento di determinato nell'importo di CP_1 R_ euro 350,00 mensili rivalutabile sulla base degli indici ISTAT oltre il 50% delle spese straordinarie,
l'attribuzione a sé stesso dell'assegno unico , le revoca dell'assegnazione alla della casa CP_1 familiare di sua esclusiva proprietà, il rilascio di detto immobile da parte della;
con vittoria di CP_1
pagina 2 di 8 spese.
Si costituiva contestando quanto ex adverso affermato;
chiedeva, in via principale il Controparte_1 rigetto del ricorso, in via subordinata , nell'ipotesi di collocamento del figlio presso il padre, che R_ il contributo al mantenimento posto a suo carico venisse determinato nell'importo di euro 150,00 mensile;
con vittoria di spese.
All'udienza del 18.12.2024, , alla luce delle condotte pregiudizievoli poste in essere Parte_1 dalla chiedeva l'affido esclusivo del minore con collocamento presso la propria abitazione. CP_1
Con ordinanza del 6.1.2025, il Giudice delegato del Tribunale di ET revocava l'assegnazione della casa familiare a indicando in 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento il Controparte_1 termine entro il quale avrebbe dovuto lasciare l'immobile, poneva a carico della predetta il pagamento,
a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , dell'importo di euro 250.00 mensili rivalutabile secondo gli indici ISTAT ( così come corretto con provvedimento in data 29.4.2025 l'ordinanza in oggetto) , oltre il 50% delle spese straordinarie , attribuiva integralmente all' l'assegno unico Parte_1 stante il collocamento di presso lo stesso, richiedeva gli atti al Tribunale minorenni presso il quale R_ pendeva altro procedimento , mandava ai Servizi sociali di GN per una relazione di aggiornamento.
I Servizi sociali del Comune di GN inviavano relazione nella quale in particolare veniva sottolineato che era , da un lato, preoccupato , dall'altro, stanco e sfiduciato per il fatto che ormai R_ erano trascorsi due anni da quando si erano palesate le condotte strane della madre senza che di fatto fosse cambiato nulla;
veniva, altresì, rilevato che nutriva la speranza che un eventuale R_ pronunciamento di affidamento esclusivo al padre poteva essere la soluzione definitiva che avrebbe arginato i comportamenti della madre;
veniva riportato che era deluso dall'attuale stato di cose e R_ riteneva che l'unico modo per poter avere un po' di tranquillità quello di proteggersi da solo evitando di incontrare la madre molto spesso e non rispondendo alle sue telefonate solo quando se la sentiva .
Con decreto del 4.4.2025 il Tribunale minorenni dichiarava la propria incompetenza trasmettendo gli atti al Tribunale di ET. All'udienza del 30.4.2025 comparivano le parti personalmente che si riportavano alle rispettive posizioni;
in particolare l' sottolineava il grave disagio che Parte_1 R_ viveva nella relazione con la madre;
la insisteva in una regolamentazione del suo diritto di CP_1 visita lamentando di non avere tempi congrui da trascorrere con il figlio;
con provvedimento in data
11.5.2025 , stante le divergenti versioni delle parti, tenuto conto dell'età di , tra poco R_ maggiorenne, veniva disposto l'ascolto del medesimo al fine di acquisire la sua volontà ; in data
18.6.2025 veniva sentito senza la presenza né delle parti né dei difensori . R_
pagina 3 di 8 Per_ dichiarava “ Mi chiamo , ho sedici anni, faccio il III anno di liceo. Mi trovo abbastanza bene a R_ scuola. Diciamo che me la cavo. Ora siamo in vacanza, non so ancora che programmi ho. Uscirò con i miei amici, andremo al mare, cose così. Io abito con mio padre e mi trovo assolutamente integrato in questa famiglia. Non vorrei tornare a casa con mamma. Sono successe tante cose, da quando sono piccolo in realtà, anche se la situazione è peggiorata quando avevo 14 anni che lei mi portò dai nonni perché diceva che sentiva delle voci e dei rumori dal piano superiore. Io sentivo effettivamente i rumori ma erano rumori di mobili che venivano trascinato. Non ho mai sentito queste voci che diceva lei. Anzi, lei diceva che queste voci dicevano che mi volevano fare del male. Ma io non ho mai sentito niente di tutto questo. Così dopo un periodo da mia nonna, sono andato da papà. Ora vivo lì con mio papà, la compagna e mio fratello. Sto molto bene così. Non mi andrebbe di fare dei viaggi con mamma questa estate perché non mi sento sicuro con lei. Mi piace viaggiare e vedere il mondo, infatti sono appena tornato da una crociera. Però comunque voglio potermi sentire sicuro. Invece quando sto con mamma non mi sento sicuro, anche quando stiamo in macchina. Lei non ha una guida molto fluida, ci sono momenti in cui rallenta molto oppure al contrario fa dei sorpassi pericolosi. E io mi sento che devo farle da genitore, dicendole “Stai attenta”. Per questo non mi sento tranquillo. Anche se facessimo un viaggio in treno , in cui quindi non guiderebbe, comunque non mi sentirei sicuro perché ha dei problemi nei contesti sociali. Si sente sempre osservata o minacciata.
Anche quando andiamo a cena fuori, devo stare attento a scegliere un tavolo che non sia al centro della sala perché se vede delle persone si agita. Non sta bene. Ed è assurdo che nessuno la sta aiutando. Lo Stato non sta aiutando né me né lei. Ma io non posso farle da genitore. Con mio zio non parlo da anni, anche con mia nonna che vive con lui. Non li vedo da quattro/cinque anni perché mia mamma mi impedisce di vederli. Principalmente per quanto riguarda mio zio lei ha paura che mi possa fare del male. Anche se io non penso. Io quando ero piccolo sono stato tanto con mio zio, mi sono sempre divertito con lui e mi ha sempre trattato bene. La persona che mi descrive mia mamma non è quella che mi descrive mia mamma. Io avrei voglia di riprendere un contatto con zio, però non l'ho mai fatto. Quindi per questa estate io sarei contrario a stare una settimana consecutiva con mamma.
Al massimo un giorno, ma sempre vicino”. All'udienza del 2.7.2025 i difensori precisavano le rispettive conclusioni;
il difensore di concludeva chiedendo l'affido superesclusivo o, Parte_1 comunque , esclusivo di con la conferma del suo collocamento presso di sé con revoca R_ dell'assegnazione della casa familiare alla , con un contributo al mantenimento da porre a CP_1 carico di quest'ultima dell'importo di euro 500.00 al mense rivalutabili sulla base degli indici ISTAT con decorrenza dalla data nella quale il minore si era trasferito presso il padre o dalla domanda , oltre il
50% delle spese straordinarie e assegnazione per intero dell'assegno unico , con vittoria di spese;
il difensore della insisteva per l'affido condiviso di con collocamento presso di sé e CP_1 R_
pagina 4 di 8 assegnazione della casa familiare , per un contributo al mantenimento per da porre a carico
R_ dell' di euro 300.00 mensili con ingiunzione per il pagamento delle mensilità arretrate , oltre Parte_1 al 50% delle spese straordinarie e il 50% dell'assegno unico;
solo in via subordinata , nel caso di collocamento di presso il padre, chiedeva la conferma del contributo al mantenimento a carico
R_ suo dell'importo di euro 250.00 mensili , oltre il 50% spese straordinarie e 50% dell'assegno unico , insisteva perché venisse regolamentato il suo diritto di visita con l'indicazione dei giorni;
con vittoria di spese. La volontà espressa da all'udienza del 18.6.2025 deve sicuramente essere rispettata e
R_ ciò per dare tranquillità e stabilità allo stesso che nel tempo ha dovuto affrontare situazioni altamente pregiudizievoli per una sua crescita equilibrata . è un ragazzo maturo e le dichiarazioni dallo
R_ stesso rese sono state molto precise e circostanziate;
lo stesso, infatti, ha motivato il perché della sua decisione facendo riferimento a condotte della madre molto gravi e fonte di pregiudizio , condotte che hanno trovato ampio riscontro non solo nella narrazione di ma anche nelle relazioni Parte_1 del Servizio sociale di GN . In tale contesto, poi, l'aspetto più grave è determinato dalla non consapevolezza della che ha continuato nel tempo a negare le condotte descritte anche dal CP_1 figlio, a giustificare suoi comportamenti addossando responsabilità ad altri , a richiedere il collocamento presso di sé di , completamente incurante della volontà manifestata dal ragazzo .
R_
Anche da ultimo, pur avendo ripreso gli incontri con una psicologa privata , la non ha CP_1 dimostrato di aver preso coscienza di un suo problema tanto che anche i Servizi sociali , previo contatto con detta psicologa, hanno confermato che tale ripresa è priva di contenuti personali ed è diventata solo l'occasione per lamentarsi circa l'impossibilità di vedere il figlio. Al momento è, pertanto, necessario, proprio nell'interesse di disporre l'affido super esclusivo dello stesso al padre , , R_ Parte_1 essendo ormai diventata impossibile una gestione condivisa tra i due genitori delle esigenze del ragazzo, tra l'altro, vicino alla maggiore età. Quest'ultimo ha, infatti, trovato tranquillità all'interno del nucleo familiare che il padre ha creato e nel quale è stato accolto senza problemi e con affetto , lontano dalle ansie infondate della che, nel momento della sua adolescenza, lo hanno costretto a vivere CP_1 nella paura di pericoli solo immaginari. Al riguardo non può dimenticarsi quando , nel gennaio 2023 , la aveva portato a casa dei nonni al fine di trasferirlo lì fino a quando la situazione si CP_1 R_ fosse normalizzata facendo riferimento al fatto che la casa non era più sicura ed ancora quando lunedi 9 gennaio 2023 aveva impedito a di andare a scuola perché era stato dato un ordine di sequestro. E' R_ evidente che attualmente il ragazzo non può e non vuole più gestire tali comportamenti , dei quali ha preso coscienza riuscendo anche ad allontanarsi dalla madre , ed è evidente che , in un momento tanto particolare della sua vita e della sua crescita , non può rimanere in balia di decisioni poco lucide della madre per accedere alle varie opportunità che , anche nel mondo della scuola, potrebbe avere. Alla luce pagina 5 di 8 di quanto sopra , vi sono, pertanto, i presupposti per derogare al principio della bigenitorialità ed accedere alla misura eccezionale dell'affido super esclusivo tenuto conto dei comportamenti pregiudizievoli posti in essere dalla e soprattutto della sua assoluta inconsapevolezza di dette CP_1 condotte tale da non consentirle di accedere ad un suo percorso di sostegno e cura. Ciò comporta che l' quale genitore affidatario ,potrà prendere in piena autonomia tutte le decisioni significative Parte_1 riguardanti sotto il profilo della salute, dell'educazione e dell'istruzione . E' ovvio che rimane R_ fermo il diritto di di mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori ma R_ ciò deve essere inquadrato nell'ottica di un suo diritto e non come diritto della madre o del padre , impostazione , questa, che obbliga anche l'Autorità giudiziaria a verificare in concreto l'interesse del minore. Deve, pertanto, essere rimessa a la decisione di incontrare la e di trascorrere con R_ CP_1 la stessa del tempo e non gli possono essere imposti tempi di frequentazione madre – figlio che , in questo momento e in questa situazione, non risponderebbero né al suo interesse ed , anzi, sarebbero pregiudizievoli per il suo benessere. Per quanto attiene il contributo al mantenimento , stante il collocamento di presso il padre e stante la mancanza di tempi di permanenza presso la madre con R_ il conseguente esclusivo carico sul padre di tutte le sue esigenze di vita anche nella quotidianeità, tenuto conto della situazione economica patrimoniale della che è insegnante e che è CP_1 proprietaria di beni immobili, lo stesso deve essere determinato in euro 300.00 mensili rivalutabile secondo gli indici ISTAT , con decorrenza dal momento della domanda , oltre il 50% delle spese straordinarie. L'assegno unico , proprio per le motivazioni indicate, deve essere interamente attribuito all' non avendo, in questo momento, la alcuna indicazione per poterlo percepire Parte_1 CP_1 attesa la funzione propria di detto assegno. Nessuna rilevanza, all'interno di tale giudizio, possono avere le domande riguardanti il mancato pagamento degli oneri condominiali da parte della CP_1 con riferimento al godimento della casa familiare , né le domande riguardanti il pagamento di mensilità arretrate del contributo al mantenimento ed eventuali compensazioni . A questo ultimo riguardo occorre , comunque, precisare che ovviamente da gennaio 2023 , alla non poteva più CP_1 competere il contributo al mantenimento per il figlio che , proprio su sua decisione, si era R_ trasferito, prima dai nonni paterni e successivamente dal padre. A modifica, pertanto , del decreto di omologa della separazione consensuale di e emesso dal Tribunale Parte_1 Controparte_1 di ET in data 15.1.2015 , deve disporsi l'affido super esclusivo del figlio minore al padre R_
con collocamento presso l'abitazione dello stesso e con possibilità per il padre di Parte_1 prendere autonomamente le decisioni anche più importanti per la vita del figlio sotto il profilo sanitario, educativo e scolastico , il contributo al mantenimento per il figlio da porsi a carico di R_ [...] determinato nella misura di euro 300.00 mensili , rivalutabili secondo gli indici ISTAT con CP_1
pagina 6 di 8 decorrenza dalla domanda , da pagarsi ad entro il giorno 5 di ciascun mese, oltre il Parte_1
50% delle spese straordinarie , l'attribuzione ad dell'intero assegno unico , la Parte_1 frequentazione madre figlio da rimettersi a quest'ultimo secondo le sue esigenze con il monitoraggio dei Servizi sociali del Comune di GN .
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: a modifica del decreto di omologa della separazione consensuale di e Parte_1
emesso dal Tribunale di ET in data 15.1.2015 , dispone l'affido super esclusivo Controparte_1 del figlio minore al padre con collocamento presso l'abitazione dello stesso e R_ Parte_1 con possibilità per il padre di prendere autonomamente le decisioni anche più importanti per la vita del figlio sotto il profilo sanitario, educativo e scolastico;
revoca l'assegnazione della casa familiare a con obbligo della stessa di lasciarla Controparte_1 tempestivamente nella disponibilità di;
Parte_1 dispone il contributo al mantenimento per il figlio da porsi a carico di R_ Controparte_1 determinato nella misura di euro 300.00 mensili , rivalutabili secondo gli indici ISTAT con decorrenza dalla domanda , da pagarsi ad entro il giorno 5 di ciascun mese, oltre il 50% delle Parte_1 spese straordinarie;
dispone l'attribuzione ad dell'intero assegno unico , Parte_1 dispone la frequentazione madre figlio da rimettersi a quest'ultimo secondo le sue esigenze con il monitoraggio dei Servizi sociali del Comune di GN;
condanna al pagamento delle spese che si liquidano in euro 3200,00 oltre 15% per Controparte_1 rimborso forfettario ,IVA e CAP come per legge.
ET 5.8.2025
Il Presidente
Claudia Matteini
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