Sentenza 7 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 07/06/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1571/2024 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI ...………….………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI ..……….……….. Giudice dott.ssa Martina BADANO ………….. Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1571 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2024, posta in decisione all'udienza del 14.5.2025 e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.to in Moncalieri, Corso Roma n.84 presso lo studio dell'avv.to Marco Pregno che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso
- RICORRENTE -
E
Controparte_1 elett.te dom.ta in Sanremo, Piazza Bresca n.11 presso lo studio dell'avv.to Mario Taddei che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per parte ricorrente: “...
1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi signor
e signora autorizzando gli stessi a Parte_1 Controparte_1 vivere separatamente, sposati con rito civile nel Comune di Ceva (CN) in data 18.12.2021, in regime di separazione dei beni, con matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Ceva (CN), atto n. 9, parte I, anno 2021. 2. Comandare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Ceva di trascrivere l'emananda sentenza di separazione coniugi
1
a margine del citato atto di matrimonio e di procedere a tutte le incombenze di legge. 3.
Con vittoria delle spese e degli onorari del procedimento, oltre accessori di legge
(rimborso forfettario, c.p.a. ed i.v.a.) e successive occorrende, in via subordinata da compensarsi...”;
per parte resistente: “...
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2. autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto ed a fissare la loro residenza ove riterranno opportuno con autorizzazione al rilascio dei passaporti e/o di altri documenti equipollenti validi ai fini dell'espatrio per gli stessi. Con vittoria delle spese di lite...”;
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso…”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, con ricorso presentato in data 14.10.2024 – premettendo di essersi unito in Parte_1 matrimonio in Ceva il 18.12.2021 con e che Controparte_1 dall'unione non sono nati figli;
che in seguito all'insorgere di contrasti la loro convivenza era divenuta intollerabile - chiedeva al Tribunale di voler pronunziare la separazione personale dei coniugi. Non avanzava alcuna domanda di carattere economico. Formulava, infine, in seno al presente giudizio ed ai sensi di quanto consentito dall'art. 473-bis.49 c.p.c., contestuale domanda di scioglimento del matrimonio.
Si costituiva ritualmente in giudizio che, con propria Controparte_1 comparsa di costituzione, nulla opponeva alla domanda in punto status, opponendosi invece a quella di divorzio non essendo allo stato prevedibili, ora per allora, né la situazione e economica di controparte né la futura residenza dei coniugi.
All'udienza del 14.5.2025 il Tribunale, esplicitamente rinunziate da parte ricorrente le istanze istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava le parti - ai sensi di quanto consentito dall'art. 473-bis.22, c.4
c.p.c. - alla discussione orale. Precisate dalle parti le rispettive conclusioni ed acquisite quelle del Pubblico Ministero, la causa veniva trattenuta a riserva per la decisione del
Collegio.
* * * * *
Il ricorso per separazione personale dei coniugi presentato da è fondato e Parte_1 deve essere accolto. Sussistono, infatti, tutti i presupposti di legge per accogliere tale domanda, in quanto risulta adeguatamente provato come la prosecuzione della vita in comune tra i coniugi sia divenuta intollerabile e fra essi la convivenza sia ormai da tempo definitivamente cessata;
impossibilità implicitamente dimostrata da quanto da esse dichiarato nelle rispettive difese e ribadito all'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c.
Spese al definitivo essendo stata avanzata in seno al presente giudizio ed ai sensi di quanto consentito dall'art. 473-bis.49 c.p.c. contestuale domanda di scioglimento del matrimonio.
P.Q.M.
2 N. 1571/2024 R.G.A.C.C.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, non definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide:
1) pronunzia la separazione dei coniugi nato a [...] il Parte_1
27.4.1996 e nata a [...] Controparte_1 il 1.5.1986, unitisi in matrimonio in Ceva il 18.12.2021:
2) dispone per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
3) spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni consequenziali.
Così deciso in Imperia, il 7.6.2025
IL PRESIDENTE est.
(dott. Andrea CANCIANI)
3