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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/03/2025, n. 2080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2080 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. Maria Gaia Majorano, all'udienza del 17/03/2025 ha pronunciato, mediante lettura contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia previdenziale iscritta al n. 24472 /2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: ripetizione indebito;
TRA
, nata a [...] l'[...] C.F. e Parte_1 C.F._1
residente in [...] B elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Bartolomeo Caracciolo Carafa n. 30, presso lo studio dell' avv.to Maurizio
D'Ago ( ) che la rappresenta e difende, giusta procura in calce C.F._2 al presente atto, il quale, ai sensi dell'art. 125 c.p.c., dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cui agli artt. 133, 134 e 136 c.p.c. al numero di fax 081/5446949 e via e-mail all' indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
RICORRENTE
CONTRO
Part l (cod. fisc. ), in Controparte_1 C.F._3
persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti del 22 marzo 2024, numero Repertorio n. 37875, a rogito del Notaio Per_1
1 dall' avv. Amodio Marzocchella (P.E.C. Per_2
t - cod. fisc. ) Email_2 CodiceFiscale_4
ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Napo-li alla Via A. De
Gasperi n. 55, Ufficio di Avvocatura dell'Ent
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato esponeva che con Parte_1 nota del 30.08.2024 prot 665107033241 l'ente previdenziale le aveva comunicato l'accertamento della indebita percezione della somma di € 4.743,70 per il periodo dal
01.01.2017 al 31.12.2017.
2. Evidenziando l'omessa indicazione nella suddetta nota delle ragioni del CP_ recupero della somma richiesta, conveniva l innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, chiedendo dichiararsi di non dovere nulla all'ente e, per CP_ l'effetto, condannarsi l' al pagamento in suo favore dell'importo indebitamente trattenuto. CP_
3. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l si costituiva in giudizio e chiedeva rigettarsi il ricorso.
All'odierna udienza tenutasi con le modalità di cui all'art.127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione scritta, acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
Le normative speciali che, in relazione alle prestazioni previdenziali ed assistenziali, limitano l'operatività delle norme del codice civile sulla ripetizione dell'indebito, prevedendo la irripetibilità delle somme indebitamente corrisposte, escludono l'applicabilità di detta disposizione di favore nel caso di dolo del beneficiario. Tale stato soggettivo consiste nella semplice consapevolezza della effettiva insussistenza del diritto, non richiedendosi, agli effetti di cui si tratta, che l'interessato abbia posto in essere comportamenti attivi diretti ad ingannare l'ente
2 erogatore, ed essendo configurabile il dolo anche nel caso in cui il pagamento non dovuto sia stato effettuato per errore, pur se determinato da negligenza dell'ente.
Pertanto, anche se la relativa prova è fornita prevalentemente, ma non necessariamente, da un comportamento fraudolento del beneficiario della prestazione, il dolo rileva, ove dimostrato, anche negli altri casi, come nella ipotesi di pagamenti di entità tale da rendere evidente l'esistenza di un errore e l'insussistenza del diritto del destinatario, oppure di pagamenti, a favore di soggetti di adeguata cultura ed esperienza, che siano privi di qualsiasi nesso con rapporti in essere o in via di attivazione. (CFR. Sez. L, Sentenza n. 1978 del 03/02/2004 (Rv. 569853)
Sul tema, giova richiamare quanto espresso di recente dalla Suprema Corte di
Cassazione nella sentenza n. 10337/2023: “L'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato (a cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente), difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.” (Cfr. anche Cass. Civ. Ord. N.
5984/2022).
Non v'è alcuna prova della sussistenza in capo al ricorrente della consapevolezza CP_ dolosa della non spettanza delle somme richieste dall' . Non v'è prova che il ricorrente avesse consapevolezza ed appare verosimile che non ne abbia avuta atteso che il provvedimento è intervenuto quasi sette anni dopo l'anno di riferimento con una motivazione che non ha consentito alla parte ricorrente di comprenderne le ragioni (…a seguito di verifiche è emerso che nel periodo dal 01/01/2017 al
31/12/2017, ha ricevuto un pagamento non dovuto sulla pensione cat INVCIV
n.07808608 per i seguenti motivi “Sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante”.) .
Il ricorso va accolto e va dichiarata non dovuta la somma di €. 4.743,70
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- accoglie il ricorso e dichiara non dovuta la somma di €.4.743,70 CP_
- condanna l alla refusione delle spese di lite che liquida in €.850,00 con attribuzione.
Così deciso in Napoli, il 17/03/2025 Il Giudice
4
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. Maria Gaia Majorano, all'udienza del 17/03/2025 ha pronunciato, mediante lettura contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia previdenziale iscritta al n. 24472 /2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: ripetizione indebito;
TRA
, nata a [...] l'[...] C.F. e Parte_1 C.F._1
residente in [...] B elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Bartolomeo Caracciolo Carafa n. 30, presso lo studio dell' avv.to Maurizio
D'Ago ( ) che la rappresenta e difende, giusta procura in calce C.F._2 al presente atto, il quale, ai sensi dell'art. 125 c.p.c., dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cui agli artt. 133, 134 e 136 c.p.c. al numero di fax 081/5446949 e via e-mail all' indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
RICORRENTE
CONTRO
Part l (cod. fisc. ), in Controparte_1 C.F._3
persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti del 22 marzo 2024, numero Repertorio n. 37875, a rogito del Notaio Per_1
1 dall' avv. Amodio Marzocchella (P.E.C. Per_2
t - cod. fisc. ) Email_2 CodiceFiscale_4
ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Napo-li alla Via A. De
Gasperi n. 55, Ufficio di Avvocatura dell'Ent
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato esponeva che con Parte_1 nota del 30.08.2024 prot 665107033241 l'ente previdenziale le aveva comunicato l'accertamento della indebita percezione della somma di € 4.743,70 per il periodo dal
01.01.2017 al 31.12.2017.
2. Evidenziando l'omessa indicazione nella suddetta nota delle ragioni del CP_ recupero della somma richiesta, conveniva l innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, chiedendo dichiararsi di non dovere nulla all'ente e, per CP_ l'effetto, condannarsi l' al pagamento in suo favore dell'importo indebitamente trattenuto. CP_
3. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l si costituiva in giudizio e chiedeva rigettarsi il ricorso.
All'odierna udienza tenutasi con le modalità di cui all'art.127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione scritta, acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
Le normative speciali che, in relazione alle prestazioni previdenziali ed assistenziali, limitano l'operatività delle norme del codice civile sulla ripetizione dell'indebito, prevedendo la irripetibilità delle somme indebitamente corrisposte, escludono l'applicabilità di detta disposizione di favore nel caso di dolo del beneficiario. Tale stato soggettivo consiste nella semplice consapevolezza della effettiva insussistenza del diritto, non richiedendosi, agli effetti di cui si tratta, che l'interessato abbia posto in essere comportamenti attivi diretti ad ingannare l'ente
2 erogatore, ed essendo configurabile il dolo anche nel caso in cui il pagamento non dovuto sia stato effettuato per errore, pur se determinato da negligenza dell'ente.
Pertanto, anche se la relativa prova è fornita prevalentemente, ma non necessariamente, da un comportamento fraudolento del beneficiario della prestazione, il dolo rileva, ove dimostrato, anche negli altri casi, come nella ipotesi di pagamenti di entità tale da rendere evidente l'esistenza di un errore e l'insussistenza del diritto del destinatario, oppure di pagamenti, a favore di soggetti di adeguata cultura ed esperienza, che siano privi di qualsiasi nesso con rapporti in essere o in via di attivazione. (CFR. Sez. L, Sentenza n. 1978 del 03/02/2004 (Rv. 569853)
Sul tema, giova richiamare quanto espresso di recente dalla Suprema Corte di
Cassazione nella sentenza n. 10337/2023: “L'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato (a cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente), difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.” (Cfr. anche Cass. Civ. Ord. N.
5984/2022).
Non v'è alcuna prova della sussistenza in capo al ricorrente della consapevolezza CP_ dolosa della non spettanza delle somme richieste dall' . Non v'è prova che il ricorrente avesse consapevolezza ed appare verosimile che non ne abbia avuta atteso che il provvedimento è intervenuto quasi sette anni dopo l'anno di riferimento con una motivazione che non ha consentito alla parte ricorrente di comprenderne le ragioni (…a seguito di verifiche è emerso che nel periodo dal 01/01/2017 al
31/12/2017, ha ricevuto un pagamento non dovuto sulla pensione cat INVCIV
n.07808608 per i seguenti motivi “Sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante”.) .
Il ricorso va accolto e va dichiarata non dovuta la somma di €. 4.743,70
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- accoglie il ricorso e dichiara non dovuta la somma di €.4.743,70 CP_
- condanna l alla refusione delle spese di lite che liquida in €.850,00 con attribuzione.
Così deciso in Napoli, il 17/03/2025 Il Giudice
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