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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 04/06/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA COMMERCIALE – CRISI DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Pastore presidente dott.ssa Maria Azzurra Guerra giudice relatore dott.ssa Diletta Calò giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di P.IVA Controparte_1
), in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede in Molfetta alla via dell'Arte P.IVA_1
Bianca n 16
FATTO E DIRITTO letto il ricorso ex art. 37 C.C.I.I. depositato il 21.1.2025 dalla società “ ”; CP_1
esaminata la documentazione allegata al ricorso e quella acquisita d'ufficio; udita la relazione del giudice delegato per l'istruttoria;
OSSERVA
In via preliminare va evidenziata la legittimazione, ex art. 37 c.c.i.i. della ricorrente a chiedere in proprio l'apertura della liquidazione giudiziale. La società ha depositato, in allegato al ricorso, la situazione patrimoniale al 30.11.2024, i bilanci al 31.12.2021, al 31.12.2022, al 31.12.2023 e al
31.12.2025 e lo statuto della società del 2015 e del 2020;
****
Ciò premesso, va detto che, secondo la giurisprudenza formatasi durante la vigenza della legge fallimentare, lo stato di insolvenza richiesto ai fini della pronunzia dichiarativa della liquidazione giudiziale dell' imprenditore si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all' impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell' incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l' estinzione dei debiti), nonché nell' impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio
(cfr. Cass.., ord., 11.3.2019, n. 6978; nonché Cass, 27.3.2014 n. 7252). Tali conclusioni sono altresì confermate dal D.Lgs n. 14/2019 che, all'art. 2 comma 1 lett. b) definisce l'insolvenza come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. In sostanza, lo stato di insolvenza deve allora individuarsi nell' incapacità del debitore di far fronte, con i mezzi ordinari e con la ordinaria liquidità, alle obbligazioni di carattere patrimoniale contratte o comunque su di lui gravanti, essendo irrilevante sia il possesso di cespiti immobiliari non immediatamente monetizzabili ai fini della pronta solvenza delle obbligazioni assunte, sia la assenza di procedure esecutive, le quali debbono essere valutate come meri indizi di insolvenza e non come conditio sine qua non della insolvenza stessa.
Alla stregua delle suddette premesse in diritto, emerge chiaramente che la società in argomento versa in stato di manifesta insolvenza, perché non è più in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni commerciali, come è dato desumere da numerosi elementi di fatto acquisiti agli atti.
Al riguardo si rileva che risultano, in base alle acquisite informative della Guardia di Finanza, debiti della FLYER TECH S.RL.L. di euro 317.525,11 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e
Riscossione. Inoltre, risulta pendente, ai danni della società, una procedura esecutiva mobiliare (
r.g.es. mob. n. 104/2025):
La stessa società ricorrente, nel ricorso introduttivo, ha fatto presente la sussistenza del proprio stato di insolvenza, avendo avuto un notevole di fatturato, superiore ad un terzo, imputabile a difficoltà organizzative e gestorie, aggravate dall'aumento dei costi operativi e dalla mancato riconoscimento di un credito di circa 215.000,00.
Tali elementi, oltre a far emergere lo stato di insolvenza, comportano pure il superamento della soglia di euro 30.000,00 anche ai fini della declaratoria di liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 49 quinto comma c.c.i.i..
****
Ciò posto quanto allo stato di insolvenza e al superamento del detto limite di euro 30.000,00, va detto che, ai sensi dell'art. 2 primo comma lettera d) lD.Lgs n. 14/2019 i requisiti (il cui possesso deve, però, essere congiunto) che consentono di qualificare come impresa minore una società, con esclusione dall'assoggettabilità alla liquidazione giudiziale sono: (a) un attivo patrimoniale, da ricondursi alle voci di cui all'art. 2424 c.c., di ammontare complessivo annuo superiore ad euro
300.000,00 ex art. 1, co. 2, lett. a, l.f.; b) ricavi superiori annualmente ad euro 200.000,00; c) una esposizione debitoria superiore alla soglia di € 500.000,00.
E sia l' attivo patrimoniale, sia i ricavi, devono computarsi in base agli ultimi tre esercizi anteriori al deposito della istanza di liquidazione giudiziale;
quanto ai debiti, la scadenza che rileva è quella maturata al momento della decisione anziché al momento della presentazione del ricorso ex art. 37 e ss c.ci.i..
Come precisato dalla Suprema Corte nella vigenza della legge fallimentare ( con conclusioni applicabili anche alle procedure disciplinate dal Codice della Crisi) la prova della sussistenza dei requisiti per la qualificabilità come impresa minore incombe sull'imprenditore debitore, tanto è vero che, in tema di istruttoria prefallimentare, l' omesso deposito, da parte dell' imprenditore raggiunto da istanza di fallimento, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata (al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi), in violazione dell' art. 15, quarto comma, legge fall., come sostituito dal d.lgs. n. 169 del 2007, si risolve in danno dell' imprenditore medesimo, che è onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali quale causa di esenzione dal fallimento, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, legge fall., sostituito dal d.lgs. n. 169 cit. (cfr. Cass., 31.5.2012, n.
8769). E, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all' art. 1, comma 2 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, i bilanci degli ultimi tre esercizi che l' imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell' art. 15, comma 4 del medesimo decreto ( oggi art. 39 c.c.i.i.), costituiscono mezzo di prova privilegiato, in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa (senza assurgere tuttavia a prova legale;
cfr. Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 09/10/2020, n.
21748). Tale onere probatorio sussiste anche in capo al debitore che chiede, in proprio, l'apertura della liquidazione giudiziale.
Ciò detto sussistono, nel caso di specie, i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale in capo alla CP_1
E' sufficiente rilevare, infatti, che dal bilancio al 31.12.2024, la debitoria complessiva ammonta ad €
665.556, superando la soglia di € 500.000,00 legislativamente prevista.
****
PQM
letti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 C.C.I.I.,
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società CP_1
( p.iva n. ), in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Molfetta;
P.IVA_1
DELEGA per la procedura il G.D. dott.ssa Maria Azzurra Guerra;
NOMINA avv. Roberta Moscatelli iscritto all'albo dei gestori della crisi di impresa istituito presso il
Ministero della Giustizia, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativi ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e di clienti relative ai rapporti con il debitore;
ORDINA alla società in persona del legale rappresentante p.t., di depositare entro tre CP_1
giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie – in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. – i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, ove non si sia a ciò provveduto a norma dell'art. 39 C.C.I.I.;
FISSA l'udienza del 19.9.2025, ore di rito, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore sottoposto a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta certificata indicato dal curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà, altresì, essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni del curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, C.C.I.I.;
SEGNALA al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore assoggettato alla procedura di liquidazione giudiziale nonché a l'avvenuta declaratoria CP_2
di liquidazione giudiziale al fine di ottenere la consegna della corrispondenza della società debitrice;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 D.P.R.
30.05.2022 n. 115 e che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore ed al ricorrente ed iscritta presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, C.C.I.I.
Così deciso in Trani nella camera di consiglio del 30 maggio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra dott.ssa Francesca Pastore
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA COMMERCIALE – CRISI DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Pastore presidente dott.ssa Maria Azzurra Guerra giudice relatore dott.ssa Diletta Calò giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di P.IVA Controparte_1
), in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede in Molfetta alla via dell'Arte P.IVA_1
Bianca n 16
FATTO E DIRITTO letto il ricorso ex art. 37 C.C.I.I. depositato il 21.1.2025 dalla società “ ”; CP_1
esaminata la documentazione allegata al ricorso e quella acquisita d'ufficio; udita la relazione del giudice delegato per l'istruttoria;
OSSERVA
In via preliminare va evidenziata la legittimazione, ex art. 37 c.c.i.i. della ricorrente a chiedere in proprio l'apertura della liquidazione giudiziale. La società ha depositato, in allegato al ricorso, la situazione patrimoniale al 30.11.2024, i bilanci al 31.12.2021, al 31.12.2022, al 31.12.2023 e al
31.12.2025 e lo statuto della società del 2015 e del 2020;
****
Ciò premesso, va detto che, secondo la giurisprudenza formatasi durante la vigenza della legge fallimentare, lo stato di insolvenza richiesto ai fini della pronunzia dichiarativa della liquidazione giudiziale dell' imprenditore si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all' impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell' incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l' estinzione dei debiti), nonché nell' impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio
(cfr. Cass.., ord., 11.3.2019, n. 6978; nonché Cass, 27.3.2014 n. 7252). Tali conclusioni sono altresì confermate dal D.Lgs n. 14/2019 che, all'art. 2 comma 1 lett. b) definisce l'insolvenza come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. In sostanza, lo stato di insolvenza deve allora individuarsi nell' incapacità del debitore di far fronte, con i mezzi ordinari e con la ordinaria liquidità, alle obbligazioni di carattere patrimoniale contratte o comunque su di lui gravanti, essendo irrilevante sia il possesso di cespiti immobiliari non immediatamente monetizzabili ai fini della pronta solvenza delle obbligazioni assunte, sia la assenza di procedure esecutive, le quali debbono essere valutate come meri indizi di insolvenza e non come conditio sine qua non della insolvenza stessa.
Alla stregua delle suddette premesse in diritto, emerge chiaramente che la società in argomento versa in stato di manifesta insolvenza, perché non è più in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni commerciali, come è dato desumere da numerosi elementi di fatto acquisiti agli atti.
Al riguardo si rileva che risultano, in base alle acquisite informative della Guardia di Finanza, debiti della FLYER TECH S.RL.L. di euro 317.525,11 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e
Riscossione. Inoltre, risulta pendente, ai danni della società, una procedura esecutiva mobiliare (
r.g.es. mob. n. 104/2025):
La stessa società ricorrente, nel ricorso introduttivo, ha fatto presente la sussistenza del proprio stato di insolvenza, avendo avuto un notevole di fatturato, superiore ad un terzo, imputabile a difficoltà organizzative e gestorie, aggravate dall'aumento dei costi operativi e dalla mancato riconoscimento di un credito di circa 215.000,00.
Tali elementi, oltre a far emergere lo stato di insolvenza, comportano pure il superamento della soglia di euro 30.000,00 anche ai fini della declaratoria di liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 49 quinto comma c.c.i.i..
****
Ciò posto quanto allo stato di insolvenza e al superamento del detto limite di euro 30.000,00, va detto che, ai sensi dell'art. 2 primo comma lettera d) lD.Lgs n. 14/2019 i requisiti (il cui possesso deve, però, essere congiunto) che consentono di qualificare come impresa minore una società, con esclusione dall'assoggettabilità alla liquidazione giudiziale sono: (a) un attivo patrimoniale, da ricondursi alle voci di cui all'art. 2424 c.c., di ammontare complessivo annuo superiore ad euro
300.000,00 ex art. 1, co. 2, lett. a, l.f.; b) ricavi superiori annualmente ad euro 200.000,00; c) una esposizione debitoria superiore alla soglia di € 500.000,00.
E sia l' attivo patrimoniale, sia i ricavi, devono computarsi in base agli ultimi tre esercizi anteriori al deposito della istanza di liquidazione giudiziale;
quanto ai debiti, la scadenza che rileva è quella maturata al momento della decisione anziché al momento della presentazione del ricorso ex art. 37 e ss c.ci.i..
Come precisato dalla Suprema Corte nella vigenza della legge fallimentare ( con conclusioni applicabili anche alle procedure disciplinate dal Codice della Crisi) la prova della sussistenza dei requisiti per la qualificabilità come impresa minore incombe sull'imprenditore debitore, tanto è vero che, in tema di istruttoria prefallimentare, l' omesso deposito, da parte dell' imprenditore raggiunto da istanza di fallimento, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata (al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi), in violazione dell' art. 15, quarto comma, legge fall., come sostituito dal d.lgs. n. 169 del 2007, si risolve in danno dell' imprenditore medesimo, che è onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali quale causa di esenzione dal fallimento, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, legge fall., sostituito dal d.lgs. n. 169 cit. (cfr. Cass., 31.5.2012, n.
8769). E, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all' art. 1, comma 2 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, i bilanci degli ultimi tre esercizi che l' imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell' art. 15, comma 4 del medesimo decreto ( oggi art. 39 c.c.i.i.), costituiscono mezzo di prova privilegiato, in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa (senza assurgere tuttavia a prova legale;
cfr. Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 09/10/2020, n.
21748). Tale onere probatorio sussiste anche in capo al debitore che chiede, in proprio, l'apertura della liquidazione giudiziale.
Ciò detto sussistono, nel caso di specie, i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale in capo alla CP_1
E' sufficiente rilevare, infatti, che dal bilancio al 31.12.2024, la debitoria complessiva ammonta ad €
665.556, superando la soglia di € 500.000,00 legislativamente prevista.
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PQM
letti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 C.C.I.I.,
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società CP_1
( p.iva n. ), in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Molfetta;
P.IVA_1
DELEGA per la procedura il G.D. dott.ssa Maria Azzurra Guerra;
NOMINA avv. Roberta Moscatelli iscritto all'albo dei gestori della crisi di impresa istituito presso il
Ministero della Giustizia, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativi ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e di clienti relative ai rapporti con il debitore;
ORDINA alla società in persona del legale rappresentante p.t., di depositare entro tre CP_1
giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie – in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. – i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, ove non si sia a ciò provveduto a norma dell'art. 39 C.C.I.I.;
FISSA l'udienza del 19.9.2025, ore di rito, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore sottoposto a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta certificata indicato dal curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà, altresì, essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni del curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, C.C.I.I.;
SEGNALA al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore assoggettato alla procedura di liquidazione giudiziale nonché a l'avvenuta declaratoria CP_2
di liquidazione giudiziale al fine di ottenere la consegna della corrispondenza della società debitrice;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 D.P.R.
30.05.2022 n. 115 e che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore ed al ricorrente ed iscritta presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, C.C.I.I.
Così deciso in Trani nella camera di consiglio del 30 maggio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra dott.ssa Francesca Pastore