Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 19/06/2025, n. 12115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12115 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 12115/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06621/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6621 del 2022, proposto da
“ I.N.I. – Istituto Neurotraumatologico Italiano ” S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaele Izzo, Alessandro Vinci Orlando e Filippo Maria Longhi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Allocca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di ASL Roma 1, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gloria Di Gregorio, Andrea Mollo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
di ASL Roma 6, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Merelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
di ASL di Latina e Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria n. G03123 del 16/03/2022, pubblicata sul supplemento n. 1 al B.U.R.L. n. 27 del 29/03/2022, recante la definizione del fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale per le prestazioni di radioterapia, nonché dell'allegato documento “ Analisi delle prestazioni di radioterapia nel Lazio - elementi per la stima del fabbisogno di acceleratori lineari ”, nella parte in cui omettono di considerare l'ulteriore acceleratore lineare accreditato presso l'INI Grottaferrata;
- ove necessario, dei (non conosciuti) verbali, atti e documenti degli incontri tenutisi presso la Direzione salute e integrazione sociosanitaria, ai quali hanno partecipato sia i rappresentanti della competente struttura regionale, sia i rappresentati del Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale, come accennato nella determinazione n. G03123/2022;
- ove necessario, della rilevazione sui macchinari di radioterapia operata il 09/10/2019 dalla Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria – Area Patrimoni e Tecnologie, laddove ritenuta valida ed efficace per la ricognizione del fabbisogno di febbraio 2022;
- di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o consequenziale a quelli impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e delle ASL Roma 1 e Roma 6;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 giugno 2025 il dott. Giuseppe Licheri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con atto introduttivo ritualmente proposto, la società ricorrente avversava la determinazione del 16 marzo 2022 n. G03123 della Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio denominata “ Definizione del fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale di cui all'art. 2 della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4, limitatamente alle prestazioni di radioterapia. Approvazione del documento tecnico: "Analisi delle prestazioni di radioterapia nel Lazio - elementi per la stima del fabbisogno di acceleratori lineari" premettendo:
- di gestire in Grottaferrata una casa di cura autorizzata, accreditata e contrattualizzata per molteplici attività sanitare, tra le quali le attività di radioterapia;
- in relazione a tale tipo di prestazione, di essere l’unico centro, nell’ambito territoriale dell’ASL Roma 6, a offrire il servizio pubblico di radioterapia;
- al fine di erogare l’attività in questione, di possedere due acceleratori lineari, di cui il macchinario più recente (installato nell’anno 2018) aveva ricevuto l’accreditamento per le prestazioni di categoria C con decreto del Commissario ad acta n. 41 del 5 marzo 2020 mentre, con riferimento alle prestazioni di categoria D, il medesimo strumento aveva ricevuto l’accreditamento istituzionale con decreto commissariale n. 89 del 2 luglio 2020;
- in conseguenza dei citati decreti, a partire dal mese di novembre 2020, il secondo acceleratore lineare aveva incominciato ad offrire a pieno regime i trattamenti di radioterapia ed anche di stereotassi, di cui l’intera ASL Roma 6 era del tutto carente sino a quel momento;
- ciononostante con l’atto avversato, adottato a marzo 2022 ad oltre un anno di distanza dall’accreditamento e dall’attivazione del secondo acceleratore, la Regione Lazio approvava un nuovo documento relativo al fabbisogno delle prestazioni di radioterapia del tutto omettendo di considerare il secondo acceleratore lineare operante presso la clinica di Grottaferrata, da essa gestita;
- per tal via, sosteneva la ricorrente come l’atto pianificatorio adottato si fosse fondato su di un presupposto falsato, avendo ritenuto di prendere in considerazione un solo acceleratore lineare operativo nel territorio dell’ASL Roma 6 senza considerare le capacità erogative del servizio disponibili grazie all’entrata in funzionamento (nella seconda metà del 2020) del secondo acceleratore lineare (che, in quanto tecnologicamente più avanzato, era in grado di offrire anche prestazione di stereotassi, sino a quel momento indisponibili in quel bacino di utenza), e ciò in ragione della scelta del pianificatore regionale di avvalersi, ai fini della definizione dei fabbisogni, di dati non aggiornati, in quanto risalenti al biennio 2017-2018;
- che tale (a suo avviso, non condivisibile) decisione della Regione Lazio si era basata sulla circostanza che i dati del biennio 2019-2020 non fossero utilmente apprezzabili in ragione del forte impatto derivante dall’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 e che essi, quindi, non potevano essere considerati rappresentativi del reale bisogno della popolazione, mentre quelli relativi al 2021 non erano ancora consolidati al momento della redazione del documento.
Avverso tale determinazione, la ricorrente avanzava due motivi di ricorso con i quali deduceva, in sostanza, l’illogicità del provvedimento impugnato in quanto la stima dei fabbisogni in essa contenuta sarebbe stata determinata sulla scorta di dati non pienamente aderenti all’offerta di acceleratori lineari effettivamente sussistente sul territorio, non avendo considerato il secondo acceleratore lineare accreditato ed operativo sin dalla seconda metà del 2020 anche per prestazioni di categoria D e di stereotassi, così inficiando, dal punto di vista qualitativo e geografico, la stima del fabbisogno delle prestazioni di radioterapia nel territorio dell’ASL Roma 6; con il secondo mezzo di gravame, invece, parte ricorrente deduceva l’incompetenza dell’organo che aveva emanato l’atto avversato, ritenendo rientrare la sua adozione tra le prerogative della Giunta Regionale.
Si costituivano in giudizio, con atti di mera forma, la Regione Lazio e le Aziende Sanitarie Locali Roma 1 e Roma 6.
In prossimità della discussione nel merito dell’affare parte ricorrente, con memoria conclusionale nei termini di cui all’art. 73 c.p.a., insisteva per l’accoglimento del ricorso, mentre la Regione Lazio, con note di udienza depositate il 12 giugno 2025 (il cui contenuto veniva integralmente ribadito in sede di discussione orale della causa), eccepiva l’inammissibilità del gravame per difetto di interesse.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 13 giugno 2025 – dopo ampia discussione nel corso della quale parte ricorrente replicava all’eccezione mossa dalla Regione Lazio – l’affare veniva trattenuto in decisione.
Ritiene il Collegio che, in accordo con l’eccezione mossa dall’amministrazione regionale resistente, il presente gravame vada dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
Infatti, l’atto avversato presenta carattere esclusivamente ricognitorio e non costitutivo di eventuali fattispecie (quali la revoca dell’accreditamento o la revisione in pejus del medesimo) che possano comportare un detrimento alle ragioni della ricorrente e, quindi, radicare nella medesima un interesse concreto ed attuale a reagire, con gli strumenti processuali messi a disposizione dal codice di rito, avverso di esso.
Invero, in nessuna parte del documento denominato “ Analisi delle prestazioni di radioterapia nel Lazio - elementi per la stima del fabbisogno di acceleratori lineari ” è dato scorgere elementi da cui desumere la volontà dell’amministrazione regionale di riesaminare, in senso sfavorevole alla ricorrente, gli accreditamenti per il secondo acceleratore lineare rilasciati con decreti del Commissario ad acta nn. 41 ed 89 del 2020 i quali invece, come dichiarato dalla difesa regionale, sono tuttora validi ed efficaci.
In definitiva, quindi, per quanto si possa concordare con le valutazioni di parte ricorrente in ordine all’irragionevolezza di una ricognizione pianificatoria effettuata sulla base di dati non attuali ed incompleti, il gravame proposto è comunque diretto avverso un atto insuscettibile di produrre effetti pregiudizievoli diretti, concreti ed attuali in capo alla ricorrente e, pertanto, va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b ), c.p.a.
Le particolarità fattuali della vicenda suggeriscono comunque al Collegio un’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Fanizza, Presidente FF
Katiuscia Papi, Primo Referendario
Giuseppe Licheri, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Licheri | Angelo Fanizza |
IL SEGRETARIO