Decreto cautelare 25 marzo 2025
Ordinanza cautelare 17 aprile 2025
Sentenza breve 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 05/06/2025, n. 11065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11065 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 11065/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03837/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cpa;
sul ricorso numero di registro generale 3837 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto dal Sig. RO HU AC AN , rappresentato e difeso da avv. Cinzia Brandalise, Alessia Lauri , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) - Ambasciata d'Italia a Manila, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall 'Avvocatura Generale dello Stato , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12.
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento
-previa tutela cautelare ex artt. 55, 56 cpa -
del provvedimento di diniego del visto per motivi di studi del 18/2/2025.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 12\5\2025:
annullamento del provvedimento di conferma del diniego del visto per motivi di studio, notificato il 5/5/2025.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 il dott. Roberto Maria Giordano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cpa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che
-il Collegio, con ordinanza n. 2194 del 15/4/2025, ha disposto il riesame - entro quattro giorni dalla comunicazione del remand - del provvedimento della competente Rappresentanza Diplomatica a Manila del 18/2/2025, che aveva negato all’istante – per rischio migratorio - il Visto per motivi di studio , ritenendo come plausibile l’adeguatezza dei necessari mezzi economici di sussistenza dedotta dal ricorrente;
-nondimeno la competente Sede ha confermato – con decisione comunicata il 5/5/2025, impugnata con ricorso per motivi aggiunti, depositato il 12\5\2025 - il provvedimento negativo del 18/2/2025.
Considerato che
- l’ Ufficio Procedente ha disatteso l’ordinanza cautelare n . 2194/2025 –omettendo di esaminare puntualmente le argomentazioni del ricorrente e motivando adeguatamente eventuali circostanze preclusive al rilascio del visto per motivi di studio e di valutare espressamente la circostanza costituita dal precedente soggiorno in Italia dell’interessato – limitandosi a una mera conferma del precedente diniego del visto, non sorretta dalla necessaria e ulteriore attività istruttoria disposta dal Collegio;
-il ricorso – come integrato da motivi aggiunti - viene, quindi, accolto con conseguente annullamento dei due provvedimenti negativi gravati. Né – in sede di riedizione del potere – la competente Sede potrà reiterare il diniego in base alle stesse risultanze istruttorie sinora acquisite;
-alla soccombenza del MAECI segue la liquidazione forfettaria delle spese di lite a suo carico - nella misura indicata in dispositivo - oltre agli accessori di legge e al rimborso integrale di tutto quanto versato a titolo di contributo unificato per ricorso introduttivo e gravame per motivi aggiunti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, come integrato da motivi aggiunti, lo accoglie e – per l’effetto - annulla i due provvedimenti di diniego impugnati.
Liquida le spese processuali, oltre agli accessori di legge e al rimborso di tutto quanto versato a titolo di contributo unificato per il deposito del gravame introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti – a carico del MAECI e a favore del ricorrente - in € 1.500 (Millecinquecento).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Maria Giordano | Francesco Arzillo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.