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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 01/10/2025, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina Valestra, all'udienza del 1° ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2367/2022 R.G. vertente
fra
nt in Romania il 13.6.1987 res in Avigliano alla via Salita Santa Croce n.17 Parte_1
c.d. rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Santangelo;
C.F._1 RICORRENTE
resistente, nato in [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._2
, rappresentato e difeso dall'Avv. Vito Vincenzo Zaccagnino
[...]
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti. FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 14.09.2022 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed esponeva di essere stata assunta con contratto di lavoro domestico e qualifica di colf per provvedere alla assistenza della sig.ra , con Persona_1 decorrenza dal 19.3.2020 fino a tutto il 16.2.2022, allorché comunicava le dimissioni per giusta causa;
che sebbene nel contratto di lavoro veniva indicato quale datore di lavoro la predetta , il contratto di lavoro in realtà veniva sottoscritto dal Persona_1 figlio della sig. nonché convivente della che se pure assunta Per_1 Controparte_1 Per_1
1 per n. due ore giornaliere e n. 13 ore settimanali in realtà ha sempre prestato attività lavorativa per n. per n. 24 ore settimanali, dal lunedì al sabato dalle ore 15,00 alle ore 19,00. Tanto premesso, ritenendo illegittimo il comportamento datoriale, la ricorrente adiva il Tribunale per accertare e dichiarare che tra La sig.ra nt in Romania il 13.6.1987 res in Parte_1
Avigliano alla via Salita Santa Croce n.17 c.d. ed il sig. C.F._1 CP_1 nt a Potenza il 12.1.1976 e res in Avigliano alla via G. Fortunato n. 2 è intercorso
[...] rapporto di lavoro subordinato dal 19.3.2020 al con le modalità sopra descritte. Che la ricorrente per l'intercorso rapporto di lavoro e per le causali di cui in premessa è in credito della ditta datrice di lavoro della somma lorda di € 11.387,79 per l'effetto condannare nt a Potenza il 12.1.1976 e res in Avigliano alla via G. Fortunato n. 2 al Controparte_1 pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di € 11.387,79 al lordo delle ritenute di legge oltre interessi e rivalutazione ovvero della maggior o minor somma che l'On.
Giudicante riterrà di diritto anche ex art. 36 Cost.
Si costituiva il GN chiedendo nel merito il rigetto del ricorso, con Controparte_1 vittoria di spese.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, la causa veniva istruita attraverso l'espletamento della prova testimoniale e all'odierna udienza, questo giudice, subentrato nella trattazione, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. La domanda merita accoglimento.
Parte ricorrente, con il presente giudizio, domanda l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del GN , con la mansione di colf, con Controparte_1 inquadramento nel livello CS del CCNL di settore in luogo del livello B applicato, nonché
l'accertamento del lavoro straordinario espletato e, per l'effetto, domanda la condanna di parte datoriale al pagamento dell'importo lordo di euro 11.387,79a titolo di differenze retributive indicate dettagliatamente nei conteggi allegati al ricorso.
La lavoratrice ha depositato copia dei prospetti paga, certificazione covid, contratto di lavoro,
CCNL di settore e conteggi relativi alle differenze retributive maturate.
Il dato documentale acquisito nonché la prova testimoniale consentono di ritenere provata la pretesa azionata dalla ricorrente, nonché la sussistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze del GN , figlio della GNa . Controparte_1 Persona_1
2 Il teste escusso ed in particolare, l'interrogatorio formale hanno confermato il rapporto di lavoro intercorso tra le parti, il periodo, la mansione, lo svolgimento del lavoro ordinario nonché il lavoro straordinario, come dedotti in ricorso.
Provato l'an, in relazione al quantum si osserva che, nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi dell'art 416
c.p.c., anche nell'ipotesi in cui lo stesso contesti, in radice, la sussistenza del credito e tale onere è previsto in funzione della tendenziale celerità del processo del lavoro, che tende a consentire all'attore di conseguire rapidamente una pronuncia riguardo al bene reclamato (cfr. ex plurimis Cass. 18378/2009).
Ed ancora, la Suprema Corte ha condivisibilmente sostenuto che la contestazione dei conteggi deve essere effettuata nella memoria difensiva ed assume rilievo solo quando non sia generica ma involga specifiche circostanze di fatto suscettibili di dimostrare la incongruità o, in radice, la non rispondenza al vero dei conteggi, circostanze che devono in ogni caso essere sostenute da adeguato supporto probatorio (cfr. Cass. n. 85/2003).
Nell'odierna controversia la parte convenuta nulla ha contestato in relazione ai conteggi in atti e la prova testimoniale e documentale acquisita ha suffragato le allegazioni attoree.
Stante quanto sopra, pertanto, parte resistente va condannata al pagamento, in favore della ricorrente, della somma lorda complessiva di € 11.387,79 a titolo di differenze retributive oltre interessi legali e svalutazione monetaria dal dovuto al saldo come per legge.
Sul punto si rileva che, in forza del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive vanno effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali. ( cfr. Cass. Sez. L. n.
18584/2008, n. 3375/2011).
In ordine agli accessori sui crediti riconosciuti, va rimarcato che, a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale con la pronuncia 2 novembre 2000 n. 459, per i crediti derivanti da rapporti di lavoro privati opera nuovamente il cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria. Per quanto concerne le relative modalità di calcolo, vale qui richiamare l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite civili (sent. n. 38 del 29 Gennaio 2001), secondo cui gli interessi legali non devono essere calcolati sull'intero capitale rivalutato, ma la rivalutazione va compiuta con cadenza periodica dal momento dell'inadempimento fino a quello del soddisfacimento del creditore;
la base di calcolo degli interessi risulta così gradualmente incrementata per effetto della rivalutazione.
3 3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014.
P. Q. M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data 14.09.2022, ogni altra Parte_1 domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna al pagamento, in Controparte_1 favore della ricorrente, della somma complessiva lorda di 11.387,79 a titolo di differenze retributive oltre interessi legali e svalutazione monetaria dal dovuto al saldo come per legge
2) condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida Controparte_1 complessivamente in € 2.600,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e
CPA come per legge.
Potenza lì 1° ottobre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Giuseppina Valestra
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