TRIB
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 16/04/2025, n. 898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 898 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
N. 2485/2025 R.G.V.G.
OGGETTO:
DIVORZIO CONGIUNTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Quinta Sezione Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
DOTT. ERNESTO D'AMICO PRESIDENTE – RELATORE
DOTT.SSA ANTONELLA GUERRA GIUDICE
DOTT. MASSIMO VACCARI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/1970 con ricorso depositato in data
21/02/2025
DA
, nata a [...] il [...], Parte_1
nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Barbara SCIASCIA del Foro di Verona,
come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Pt_1
e celebrato il 05/09/2015 e trascritto nel Registro
[...] Parte_2
1 degli atti di matrimonio del Comune di Santa Giusta (OR) (atto n.
5 - parte II -
serie A - anno 2015), ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
2) Il figlio minore rimarrà affidato ad entrambi i genitori, i quali Persona_1
potranno esercitare in modo condiviso la responsabilità genitoriale per ciò che riguarda le decisioni di maggiore interesse per il figlio, relative all'istruzione,
all'educazione e alla salute;
decisioni che saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore, con riserva per ciascuno dei genitori di assumere le decisioni in ordine all'ordinaria amministrazione per il periodo di tempo in cui il figlio resterà presso di loro e con l'impegno dei genitori di consentire al minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi,
corrispondendo allo stesso la cura, l'educazione e l'istruzione che saranno necessarie.
3) I genitori, che svolgeranno pienamente il loro ruolo, si alterneranno nell'accudimento del figlio e più precisamente, compatibilmente con le esigenze di studio del minore, questi alloggerà presso ciascun genitore come di seguito:
A) per almeno due pernottamenti durante la settimana;
B) un fine settimana alternato dal venerdì pomeriggio alle ore 16.00 alla domenica sera dopo la cena;
C) in ogni caso, entrambi i genitori potranno vedere e tenere con sé il figlio per il pernottamento ogni qualvolta lo desiderino, previo avviso e accordo tra le parti con congruo anticipo;
D) durante il periodo estivo, che coinciderà con i mesi in cui il figlio non frequenta la scuola, entrambi i genitori potranno trascorrere con il figlio due settimane
2 consecutive, il tutto previo accordo, da comunicarsi cura delle parti entro il 30
aprile antecedente e con l'obbligo reciproco di comunicare l'esatto indirizzo e il recapito telefonico della località di eventuale villeggiatura;
E) ciascun genitore terrà con sé il figlio per almeno sette giorni durante le festività
natalizie con l'alternanza, di anno in anno, dei periodi dalla Vigilia di Natale
all'ultimo dell'anno e dal Primo dell'anno all'Epifania, salvo diversi accordi tra gli stessi;
F) ciascun genitore terrà con sé il figlio nelle festività pasquali, con alternanza di anno in anno, tra la Santa Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, previo accordo tra gli stessi da assumere fin dall'inizio della Quaresima;
G) parimenti, ciascun genitore terrà con sé il figlio, con alternanza di anno in anno, durante festività religiose o nazionali che dovessero cadere durante l'anno,
compleanni ed altre ricorrenze e in ogni caso previo accordo tra gli stessi, tenuto conto delle esigenze effettive e scolastiche del minore;
H) entrambi i genitori trascorreranno con il figlio il compleanno degli stessi indipendentemente dal diritto di visita;
I) i genitori provvederanno al mantenimento diretto del figlio minore per il tempo in cui lo stesso permarrà presso il loro domicilio;
J) le parti convengono che verranno sostenute per la giusta metà da entrambi i coniugi le spese “accessorie” così di seguito elencate, come da Protocollo del
Tribunale di Verona:
I) Spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: viste mediche specialistiche del S.S.N. prescritte dal medico di medicina generale;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per prestazioni erogate dal e per medicinali CP_1
prescritti dal medico di medicina generale, esclusa la farmacia da banco
3 ancorché prescritta dal medico di medicina generale;
protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa massima di € 150,00), tutori e plantari ortopedici.
II) Spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in regime di libera professione;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione, terapie, ausili sanitari,
nonché cure termali e fisioterapiche;
interventi chirurgici.
III) Spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
entrata anticipata ed uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori;
tasse universitarie statali.
IV) Spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: servizio di doposcuola;
tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario.
V) Spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo:
costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di
€1.500,00 da ripartirsi equamente;
acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica, qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al
4 programma di studio differenziato (BES); centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali.
VI) Spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: spese per attività sportive o artistiche, comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura;
corsi di lingue;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente.
Quando i genitori dovranno concordare le spese di cui al capoverso II), IV)
e VI) (spese che richiedono un preventivo accordo), quello dei due che riterrà necessaria o utile la spesa dovrà comunicare la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta, entro dieci giorni dalla richiesta,
un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
in caso di rifiuto immotivato e/o contrario all'interesse del figlio, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate.
Il pagamento di tali spese dovrà avvenire a favore del genitore che le ha anticipate per l'intero alla fine di ogni mese, dietro presentazione della documentazione di spesa, che dovrà essere consegnata in copia per eventuali detrazioni erariali.
Nel caso di spese medico-sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permarrà comunque il rispetto della reciproca tempestiva informazione da parte dei genitori.
K) le spese mediche sostenute per il figlio verranno scaricate fiscalmente per intero dal padre;
L) la residenza anagrafica del figlio rimarrà presso l'abitazione paterna, con l'impegno dei genitori di comunicarsi eventuali variazioni.
5 4) Le parti dichiarano che con il presente accordo hanno inteso definire integralmente i loro rapporti economici e patrimoniali, dandosi così reciprocamente atto di niente avere a pretendere l'uno dall'altro a titolo di assegno e/o contributo nel mantenimento del figlio né ad altro titolo, ragione o causa, salvo quanto previsto ai punti precedenti.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b)
Legge n. 898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
Alla data di deposito del ricorso, risulta in atti la presenza di prole minorenne.
Risulta, altresì, che dal momento della separazione la convivenza non è più
ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda.
Intervenuto in causa il Pubblico Ministero, la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale. Il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti al processo risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
6 I coniugi hanno raggiunto un accordo riguardo l'affidamento della prole. La
decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole. Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può venire trasfusa nella sentenza, atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, del collocamento e delle visite del genitore non collocatario, si ritiene superfluo procedere all'ascolto del minore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così
decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione;
2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza,
a cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in camera di consiglio in data 12/04/2025
Il Presidente
Ernesto d'Amico
7
N. 2485/2025 R.G.V.G.
OGGETTO:
DIVORZIO CONGIUNTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Quinta Sezione Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
DOTT. ERNESTO D'AMICO PRESIDENTE – RELATORE
DOTT.SSA ANTONELLA GUERRA GIUDICE
DOTT. MASSIMO VACCARI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/1970 con ricorso depositato in data
21/02/2025
DA
, nata a [...] il [...], Parte_1
nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Barbara SCIASCIA del Foro di Verona,
come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Pt_1
e celebrato il 05/09/2015 e trascritto nel Registro
[...] Parte_2
1 degli atti di matrimonio del Comune di Santa Giusta (OR) (atto n.
5 - parte II -
serie A - anno 2015), ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
2) Il figlio minore rimarrà affidato ad entrambi i genitori, i quali Persona_1
potranno esercitare in modo condiviso la responsabilità genitoriale per ciò che riguarda le decisioni di maggiore interesse per il figlio, relative all'istruzione,
all'educazione e alla salute;
decisioni che saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore, con riserva per ciascuno dei genitori di assumere le decisioni in ordine all'ordinaria amministrazione per il periodo di tempo in cui il figlio resterà presso di loro e con l'impegno dei genitori di consentire al minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi,
corrispondendo allo stesso la cura, l'educazione e l'istruzione che saranno necessarie.
3) I genitori, che svolgeranno pienamente il loro ruolo, si alterneranno nell'accudimento del figlio e più precisamente, compatibilmente con le esigenze di studio del minore, questi alloggerà presso ciascun genitore come di seguito:
A) per almeno due pernottamenti durante la settimana;
B) un fine settimana alternato dal venerdì pomeriggio alle ore 16.00 alla domenica sera dopo la cena;
C) in ogni caso, entrambi i genitori potranno vedere e tenere con sé il figlio per il pernottamento ogni qualvolta lo desiderino, previo avviso e accordo tra le parti con congruo anticipo;
D) durante il periodo estivo, che coinciderà con i mesi in cui il figlio non frequenta la scuola, entrambi i genitori potranno trascorrere con il figlio due settimane
2 consecutive, il tutto previo accordo, da comunicarsi cura delle parti entro il 30
aprile antecedente e con l'obbligo reciproco di comunicare l'esatto indirizzo e il recapito telefonico della località di eventuale villeggiatura;
E) ciascun genitore terrà con sé il figlio per almeno sette giorni durante le festività
natalizie con l'alternanza, di anno in anno, dei periodi dalla Vigilia di Natale
all'ultimo dell'anno e dal Primo dell'anno all'Epifania, salvo diversi accordi tra gli stessi;
F) ciascun genitore terrà con sé il figlio nelle festività pasquali, con alternanza di anno in anno, tra la Santa Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, previo accordo tra gli stessi da assumere fin dall'inizio della Quaresima;
G) parimenti, ciascun genitore terrà con sé il figlio, con alternanza di anno in anno, durante festività religiose o nazionali che dovessero cadere durante l'anno,
compleanni ed altre ricorrenze e in ogni caso previo accordo tra gli stessi, tenuto conto delle esigenze effettive e scolastiche del minore;
H) entrambi i genitori trascorreranno con il figlio il compleanno degli stessi indipendentemente dal diritto di visita;
I) i genitori provvederanno al mantenimento diretto del figlio minore per il tempo in cui lo stesso permarrà presso il loro domicilio;
J) le parti convengono che verranno sostenute per la giusta metà da entrambi i coniugi le spese “accessorie” così di seguito elencate, come da Protocollo del
Tribunale di Verona:
I) Spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: viste mediche specialistiche del S.S.N. prescritte dal medico di medicina generale;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per prestazioni erogate dal e per medicinali CP_1
prescritti dal medico di medicina generale, esclusa la farmacia da banco
3 ancorché prescritta dal medico di medicina generale;
protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa massima di € 150,00), tutori e plantari ortopedici.
II) Spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in regime di libera professione;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione, terapie, ausili sanitari,
nonché cure termali e fisioterapiche;
interventi chirurgici.
III) Spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
entrata anticipata ed uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori;
tasse universitarie statali.
IV) Spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: servizio di doposcuola;
tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario.
V) Spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo:
costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di
€1.500,00 da ripartirsi equamente;
acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica, qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al
4 programma di studio differenziato (BES); centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali.
VI) Spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: spese per attività sportive o artistiche, comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura;
corsi di lingue;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente.
Quando i genitori dovranno concordare le spese di cui al capoverso II), IV)
e VI) (spese che richiedono un preventivo accordo), quello dei due che riterrà necessaria o utile la spesa dovrà comunicare la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta, entro dieci giorni dalla richiesta,
un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
in caso di rifiuto immotivato e/o contrario all'interesse del figlio, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate.
Il pagamento di tali spese dovrà avvenire a favore del genitore che le ha anticipate per l'intero alla fine di ogni mese, dietro presentazione della documentazione di spesa, che dovrà essere consegnata in copia per eventuali detrazioni erariali.
Nel caso di spese medico-sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permarrà comunque il rispetto della reciproca tempestiva informazione da parte dei genitori.
K) le spese mediche sostenute per il figlio verranno scaricate fiscalmente per intero dal padre;
L) la residenza anagrafica del figlio rimarrà presso l'abitazione paterna, con l'impegno dei genitori di comunicarsi eventuali variazioni.
5 4) Le parti dichiarano che con il presente accordo hanno inteso definire integralmente i loro rapporti economici e patrimoniali, dandosi così reciprocamente atto di niente avere a pretendere l'uno dall'altro a titolo di assegno e/o contributo nel mantenimento del figlio né ad altro titolo, ragione o causa, salvo quanto previsto ai punti precedenti.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b)
Legge n. 898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
Alla data di deposito del ricorso, risulta in atti la presenza di prole minorenne.
Risulta, altresì, che dal momento della separazione la convivenza non è più
ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda.
Intervenuto in causa il Pubblico Ministero, la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale. Il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti al processo risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
6 I coniugi hanno raggiunto un accordo riguardo l'affidamento della prole. La
decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole. Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può venire trasfusa nella sentenza, atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, del collocamento e delle visite del genitore non collocatario, si ritiene superfluo procedere all'ascolto del minore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così
decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione;
2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza,
a cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in camera di consiglio in data 12/04/2025
Il Presidente
Ernesto d'Amico
7