Decreto cautelare 18 luglio 2025
Ordinanza cautelare 2 settembre 2025
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 26/02/2026, n. 3597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3597 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03597/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08254/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8254 del 2025, proposto da AR ZI, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone, Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Ministero Dell’Istruzione e del Merito - Indire, in persona del legale rappresentante p.t., n.c.g.;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto del 02.07.2025 rispetto alla domanda di rinuncia inoltrata a mezzo Posta elettronica certificata nella parte in cui afferma che “L'istanza di riconoscimento del titolo conseguito all’estero sul sostegno, presentata dalla Sig. ra ZI AR, è stata chiusa con provvedimento di rigetto in data antecedente al 1° giugno 2024. Pertanto, ai sensi del D.L. 31 maggio 2024 n. 71 come modificato dalla Legge di conversione del 29 luglio 2024 n. 106, non è possibile presentare rinuncia all’istanza di riconoscimento. Per ulteriori chiarimenti si rinvia alle FAQ pubblicate nel sito del MIM https://www.mim.gov.it/web/guest/faq20 , in particolare a quanto specificato alle FAQ n.2 e n. 4.”;
delle FAQ pubblicate nel sito del MIM https://www.mim.gov.it/web/guest/faq20 , in particolare a quanto specificato alle FAQ n.2 e n. 4
e per quanto occorre possa per la declaratoria di nullità e/o annullamento, ove ritenuto applicabile
del provvedimento del Ministero comparso sulla piattaforma informatica “Riconoscimento professione docente” in cui il Ministero attesta l’impossibilità di effettuare la rinuncia alla domanda di riconoscimento su classi di concorso Sostegno,
del Decreto Interministeriale n.77 del 24 aprile 2025 relativo ai Corsi INDIRE, ossia ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità attivati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 con conseguente declaratoria del diritto degli istanti a partecipare a suddetti corsi anche se alla data del 1° giugno 2024 non siano decorsi i termini di conclusione del procedimento di riconoscimento del titolo estero,
- nonché del provvedimento prot. n. 21907 del 04.06.2025, recante
avviso sulle modalità e sulle tempistiche per l’espressione della rinuncia (art. 5 comma 3 del decreto interministeriale 24 aprile 2025, n. 77) nella parte in cui impone di formalizzare solo tramite l’apposita piattaforma SIDI “Riconoscimento professione docente” la rinuncia e non anche a mezzo pec nei casi di domanda di riconoscimento presentata in piattaforma e non in modalità cartacea.
- nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso anche non conosciuto;
per la declaratoria in via cautelare mediante qualsiasi provvedimento cautelare ritenuto opportuno
- del diritto delle parti ricorrenti ad essere ammessi all’iscrizione ai percorsi di cui al DM 77/2025 nonché per la declaratoria di validità della rinuncia alla domanda di riconoscimento condizionata al positivo esito del giudizio de qua;
- per la condanna in forma specifica delle Amministrazioni intimate all’adozione di tutti i provvedimenti opportuni al fine di tutelare il diritto di parte ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 la dott.ssa IE AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso notificato ai soggetti in epigrafe indicati in data 17 luglio 2025 e depositato in pari data, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento del 2 luglio 2025 con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha rigettato l’istanza con cui l’interessata ha rinunciato alla domanda di riconoscimento del titolo su sostegno conseguito in Romania ai fini di poter partecipare ai percorsi di specializzazione di cui al D.I. n. 77 del 2025, rigetto motivato che “L'istanza di riconoscimento del titolo conseguito all’estero sul sostegno presentata dalla Sig.ra ZI è stata chiusa con provvedimento di rigetto in data antecedente al 1° giugno 2024.”. Ha impugnato altresì anche gli altri atti indicati in epigrafe tra cui lo stesso D.I. n. 77/2025 ai fini della declaratoria del diritto a partecipare a suddetti corsi anche se alla data del 1° giugno 2024 non siano decorsi i termini di conclusione del procedimento di riconoscimento del titolo estero.
Avverso i ridetti atti oppone svariate censure di eccesso di potere e di violazione di legge, concludendo con istanza cautelare monocratica e collegiale e per l’accoglimento del ricorso.
In sostanza rappresenta che il provvedimento di rigetto è stato annullato definitivamente da provvedimento giurisdizionale e risulta, pertanto, rimosso con efficacia ex tunc dal mondo giuridico con evidente ripristino della posizione ante il diniego e riapertura della procedura di riconoscimento del titolo e quindi dei requisiti per poter presentare la rinuncia alla domanda di riconoscimento.
2. L’istanza cautelare monocratica è stata respinta in data 18 luglio 2025.
3. Il Ministero si è costituito in giudizio in data 20 agosto 2025 ed ha depositato memoria concernente pure altri ricorsi, vertenti sulla medesima questione.
4. Pervenuto il ricorso alla camera di consiglio del 27 agosto 2025 l’istanza cautelare è stata accolta.
5. Alla pubblica udienza del 4 febbraio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
In essa il difensore di parte ricorrente ha rappresentato che l’interessata ha conseguito il titolo di specializzazione su sostegno, come risulta da apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, resa in data 3 febbraio 2026 nel ricorso n. 12005 del 2024 col quale è stato impugnato il provvedimento di diniego di riconoscimento del titolo su sostegno nella scuola secondaria di secondo grado adottato il 26 settembre 2024.
Al Collegio non resta che dichiarare il presente gravame improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Va infatti rilevato che nel prodromico ricorso n. 12005/2024 è stata accolta sia l’istanza cautelare monocratica con decreto ex art. 56 c.p.a. in data 27 febbraio 2025, n. 1283 sia l’istanza cautelare collegiale con ordinanza 6 giugno 2025, n. 3161, a seguito dei quali l’Amministrazione nulla ha operato. In particolare con quest’ultima ordinanza il provvedimento di diniego del titolo di specializzazione su sostegno conseguito dalla ricorrente in Romania è stato sospeso ai fini del riesame della domanda di riconoscimento presentata dall’istante.
Di tale pendenza si è dato atto nel presente ricorso con l’ordinanza cautelare del 2 settembre 2025 n. 4705, ammettendo la ricorrente con riserva al percorso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al DI n. 77 del 24 aprile 2025.
Poiché nelle more della esecuzione della sospensiva con cui l’istante era ammessa con riserva ai percorsi ex DI n. 77 del 2025, per come risulta dall’autocertificazione depositata in data 3 febbraio 2026 nel ricorso n. 12005/2024 e richiamato dalla difesa di parte ricorrente nel presente gravame, venivano attivati i Percorsi di specializzazione straordinari sul sostegno ex DM 75/2025, tra le altre istituzioni, presso l’Università del Salento che ne pubblicava le relative graduatorie di ammissione a decorrere dal 10 settembre 2025, la ricorrente si immatricolava, presso la ridetta Università del Salento, in data 19 settembre 2025 al corso di specializzazione di attività di sostegno in percorso straordinario e transitorio per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per la Scuola Secondaria di Secondo Grado bandito ai sensi del DM. 75/2025, superandolo con votazione di 28/30 in data 19 dicembre 2025.
Occorre precisare che la disciplina dettata dai due decreti quello interministeriale n. 77/2025 e quello ministeriale n.75/2025, pur divergendo quanto a requisiti di ammissione essendo basato il primo sulla pendenza di domanda di riconoscimento del titolo su sostegno conseguito all’estero ed il secondo sullo svolgimento di servizio su posto di sostegno per almeno 3 anni scolastici anche non continuativi nei cinque anni precedenti, costituisce applicazione del d.l. 31 maggio 2024, n. 71 convertito in legge 29 luglio 2024, n. 106 con i cui articoli 6 e 7 il legislatore, nell’individuare le categorie di docenti in possesso di titolo su sostegno conseguito all’estero in attesa di riconoscimento o di 3 anni scolastici di insegnamento su sostegno nel quinquennio precedente, ha perseguito il medesimo scopo e cioè di sopperire al fabbisogno di docenti di sostegno.
Per le superiori considerazioni, dunque, avendo l’interessata conseguito il titolo cui aspirava, non pare sussistere alcun interesse alla coltivazione del presente ricorso che va pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
6. Appaiono giustificati motivi per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IE AN, Presidente, Estensore
Luca De Gennaro, Consigliere
Marco Arcuri, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IE AN |
IL SEGRETARIO