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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 06/02/2026, n. 1096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1096 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1096/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
18/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente
NE SALVATORE, Relatore
COSTANZO MASSIMO RICCARDO, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 6302/2024
proposto da
Ag.entrate - IS - Catania - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1897/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 8 e pubblicata il 21/02/2017
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320169012895559000 IR-ALIQUOTE 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2109/2025 depositato il 20/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: il difensore del contribuente fa presente che il contribuente ha presentato istanza di definizione agevolata e chiede l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La IS Sicilia S.p.A., proponeva ricorso alla Suprema Corte avverso la sentenza della Corte di
Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia – Sezione Staccata di Catania n. 760/05/2019, depositata il 12 Febbraio 2019, che aveva rigettato l'appello proposto dalla IS Sicilia S.p.A., accogliendo di conseguenza il ricorso di Primo grado proposto dalla società Resistente_1 S.r.l., fondato IVA anno 2002 e 2003, IR anno 2002 e 2003, Diritto Camerale Camera di Commercio anno 2004, IR e IR .
La Corte Suprema di Cassazione, sezione tributaria, in relazione al giudizio, con Ordinanza n. 23912/2024, pubblicata il 5 Settembre 2024, statuiva: “La Corte accoglie, i primi tre motivi di ricorso, assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione delle spese di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione.”
In data 25 Novembre 2024 la IS Sicilia S.p.A, ha notificato ritualmente, a mezzo pec, alla società
Resistente_1 S.r.l. atto di riassunzione a seguito di rinvio disposto dalla Suprema Corte di Cassazione, provvedendo successivamente il 15 Dicembre 2024 al suo deposito e instaurando il relativo giudizio dinanzi a questa Corte (R.G.A. 6302/2024), deducendo i seguenti motivi:
1) Sull'inammissibilità dell'appello spiegato per violazione dell'art. 53 d.lgs 546/92.
Controparte eccepisce l'inammissibilità dell'appello, tentando di sostenere che il ricorso è stato proposto da soggetto diverso rispetto a quello che ha partecipato al giudizio di primo grado e cioè da IS Sicilia sede di Ragusa anziché da IS Sicilia sede di Catania e, quindi, sostiene l'inammissibilità ai sensi dell'art.53 d.lgs 546/92 se manca o è assolutamente incerta l'indicazione dell'appellante.
Questa difesa evidenzia che l'eccezione è del tutto destituita di fondamento e già dal tenore della stessa e dall'intestazione dell'atto di costituzione di controparte si rileva la pretestuosità e infondatezza della stessa.
Infatti, l'espressione letterale RISCOSSIONE SICILIA S.p.A. (già SERIT SICILIA S.p.A.) Agente della
IS per la provincia di Ragusa nell'intestazione dell'appello anziché RISCOSSIONE SICILIA S.p.
A. (già SERIT SICILIA S.p.A.) Agente della IS per la provincia di Catania è stata cagionata da mera svista e disattenzione nella redazione dell'intestazione dell'appello, costituente un refuso di altra intestazione e che come tale può essere percepito e rilevato ictu oculi senza bisogno di alcuna indagine ricostruttiva.
2) Sull'inammissibilita' dell'appello per carenza di motivi specifici. Violazione dell'art. 53 d.lgs 546/92.
Controparte eccepisce l'inammissibilità dell'appello, sostenendo che per le modalità della sua redazione, in violazione dell'art. 53 del D.lgs 546/92, non contiene i motivi specifici dell'impugnazione. Inoltre, precisa che la specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante e ritiene che le ragioni dell'impugnazione non sono in rapporto di correlazione con la motivazione della sentenza. Innanzitutto, si rileva che l'eccezione è formulata in maniera del tutto generica e astratta, richiamando semplicemente sentenze della Corte di Cassazione e senza specificare in concreto quali motivi di appello non sarebbero specifici e quali argomentazioni e perché le argomentazioni spiegate non sarebbero contrapposte a quelle svolte nella sentenza e in correlazione con la motivazione della sentenza. Ciò nonostante, nell'atto di costituzione, la difesa avversaria chiede la conferma della sentenza di primo grado, contestando tutte le argomentazioni specifiche e puntuali svolte dall'odierna appellante in contrapposizione a quelle svolte nella sentenza e ciò articolando le contestazioni in paragrafi separati. Quindi, non solo dalla lettura dell'appello, ma anche dal tenore della difesa spiegata dalla parte appellata emerge chiaramente che nell'appello sono indicati i motivi specifici di impugnazione. Alla luce dei principi sanciti dalla Suprema Corte, risulta lapalissiano che nell'appello proposto risulta assolto il requisito della specificità dei motivi di impugnazione ex art.53 d.lgs 546/92, essendo chiaramente e univocamente indicate le ragioni dell'impugnazione, sono stati richiamati i documenti prodotti in primo grado (estratti di ruolo e relate di notifica nonché avvisi di ricevimento) comprovanti la regolare notifica delle cartelle sottese alle intimazioni, sono state spiegate le ragioni di doglianza e sono state ampiamente illustrate le argomentazioni poste a sostegno della legittimità dell'operato della IS Sicilia spa, ponendole tutte in contrapposizione rispetto agli argomenti sui quali è fondata la pronuncia impugnata.
3) Sull'asserita infondatezza dell'eccezione in ordine alla regolare notifica delle cartelle di pagamento opposte.
L'odierna appellante nel primo motivo di appello eccepisce l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui dichiara che la notifica della cartella di pagamento n. 29320080066660936 è inesistente perché la stessa è stata integrata con raccomandata inoltrata tramite agenzia di recapito privata mentre unico soggetto abilitato era all'epoca dei fatti Poste Italiane spa. Nell'appello si evidenzia che ai sensi dell'art. 145 cpc, nel caso di notifica presso la sede legale della società mediante consegna dell'atto a mani dell'incaricata alla ricezione degli atti non è necessaria per il perfezionamento della notifica la spedizione della raccomandata informativa. Controparte, alla pagine 6 dell'atto di costituzione conferma che la sede legale della Resistente_1 srl è presso lo studio del suo amministratore unico, cioè lo studio Nominativo_1 e poi tenta di negare la validità della notifica della cartella di pagamento consegnata alla Signora Nom._2 dichiaratasi per la suddetta cartella addetta alla ricezione degli atti, sostenendo che tale signora Nom._2 non è legata alla Resistente_1 srl da alcun rapporto lavorativo o altro che possa aver giustificato la legittima ricezione degli atti impugnati.
L'appellata sottace, però, che la Signora Nom._2 ha ricevuto la notifica di tutte le cartelle impugnate dichiarandosi addetta all'azienda e addetta alla ricezione degli atti.
Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che la cartella di pagamento n. 29320080061908838000 non risulta essere stata notificata. Nell'appello sono stati richiamati i documenti comprovanti la regolare notifica della stessa e sono state spiegate le argomentazioni di fatto e giuridiche a supporto del motivo di appello in chiara contrapposizione con la decisione impugnata.
Inspiegabilmente, controparte eccepisce che IS Sicilia spa ha tentato la notifica tramite un'agenzia privata in violazione dell'art. 4 d.lgs 261/99 e che non ha prodotto l'avviso di ricevimento debitamente sottoscritto.
L'eccezione formulata dalla difesa avversaria è totalmente infondata in fatto e in diritto. Intanto, come già evidenziato nelle pagg. 4, 5 e 6 dell'atto di appello si tratta di notifica diretta della cartella tramite ordinaria raccomandata con avviso di ricevimento postale. La Cassazione ha affermato che nel caso di notifica diretta del Concessionario tramite raccomandata con avviso di ricevimento, la prova della notifica è data dalla produzione del solo avviso di ricevimento (v. Cass. n. 2790/2016). Agli atti del giudizio di primo grado è stato prodotto l'estratto di ruolo della suddetta cartella e l'avviso di ricevimento della raccomandata. Dall'esame dell'avviso di ricevimento si evince chiaramente che la raccomandata è stata eseguita tramite Poste Italiane
e non come sostiene controparte tramite agenzia privata. La Cassazione ha chiarito che la cartella di pagamento spedita per conto della Serit Sicilia spa dal Consorzio_1 ma "per il tramite di Poste Italiane" non ricade nella fattispecie di violazione dell'art. 4 del d.lgs 261/99 (v. Cass. Ordinanza n. 7156/2016).
Le altre tre cartelle di pagamento impugnate sono state ritenute regolarmente notificate nella sentenza di primo grado. La Resistente_1 srl sebbene non ha spiegato appello incidentale e nell'atto di costituzione chiede la conferma della sentenza n. 1897/17, tenta di sostenere che per le dette cartelle le notifiche sono nulle. 4) Sulla presunta infondatezza dell'eccezione di violazione dell'art. 2946 cc. In ordine alla prescrizione dei crediti.
Con il terzo motivo di appello si è censurata la sentenza nella parte in cui afferma che il termine prescrizionale di cinque anni è pacificamente applicabile nel caso in esame. Le argomentazioni addotte hanno evidenziato che le cartelle impugnate hanno ad oggetto crediti tributari e che la natura fiscale del credito comporta l'applicazione della prescrizione decennale, in quanto in assenza di un'esplicita norma sulla prescrizione che preveda un temine più breve trova applicazione l'ordinario termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c.
Controparte, invece, tenta di negare l'applicazione del termine decennale di prescrizione ai crediti di natura fiscale come iva, irpef, irpeg, irpeg, ires, irap, iscrizione albi camerali, affermando che la Cassazione a
Sezioni Unite con la sentenza n. 23397/2016 avrebbe sancito in termini generali che le pretese della Pubblica
Amministrazione si prescrivono nel termine breve di cinque anni, eccetto nei casi in cui la sussistenza del credito non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato o a mezzo decreto ingiuntivo. In realtà, la sentenza 23397/16 partendo dall'esame di un caso di contributi Inps per i quali è esplicitamente prevista la prescrizione quinquennale, ha affermato che è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ, ma ha puntualizzato che la prescrizione breve si applica "qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria ". Da nessuna parte la sentenza afferma l'applicazione della prescrizione quinquennale ai crediti erariali. Anzi, la Cassazione fa riferimento alla prescrizione decennale, analizzando l'art. 20 comma 6 del d. lgs 112/99 e il riferimento risulta effettuato sempre in ambito sostanziale e senza alcun possibile riferimento all'art. 2953 cod. civ., visto che pacificamente viene richiamato con riguardo alla attività amministrativa di riscossione - per la quale, in ambito fiscale, vale, come regola generale, il termine ordinario della prescrizione
- nell'ambito di una procedura (di discarico per inesigibilità) del pari di natura pacificamente amministrativa.
Conclude, in riassunzione del processo, per l'accoglimento dell'appello, con condanna per la parte resistente al pagamento di spese e competenze dei tre gradi di giudizio.
Si costituisce nel procedimento di riassunzione la società Resistente_1 S.r.l. che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di riassunzione.
Il ricorso proposto da IS Sicilia S.p.A. è inficiato dal vizio della nullità e/o inammissibilità in quanto proposto da un soggetto diverso rispetto a quello che aveva partecipato al giudizio di primo grado.
Segnatamente, l'atto di appello viene notificato da IS Sicilia S.p.A., sede di Ragusa mentre parte del giudizio di primo grado e, pertanto, unico e solo soggetto giuridico legittimato a proporre gravame avverso la sentenza n. 1897/17, resa dalla Sez. VIII della Commissione Tributaria Provinciale di Catania il 14.02.2017
e depositata il 21.02.2017 sarebbe stata IS Sicilia S.p.A. sede di Catania e non Ragusa. La citata norma, invero, sancisce il principio per il quale il ricorso in appello deve contenere "l'indicazione della
Commissione Tributaria a cui è diretto, dell'appellante e delle altre parti nei cui confronti è proposto, gli estremi della sentenza impugnata, l'esposizione sommaria dei fatti, l'oggetto della domanda ed i motivi specifici dell'impugnazione. Il ricorso in appello è inammissibile se manca o è assolutamente incerto uno degli elementi sopra indicati o se non è sottoscritto a norma dell'articolo 18, comma 3". Preliminarmente, si eccepisce che l'appello proposto dall'Agente della IS, per le modalità della sua redazione, si pone in contrasto con il disposto della norma citata in epigrafe. Invero, l'art. 53 del D. Lgs. n. 546/1992, nell'individuare i requisiti di forma cui l'atto di appello deve informarsi, espressamente statuisce che esso deve contenere, tra l'altro, "i motivi specifici dell'impugnazione". La norma richiamata, peraltro, non presenta carattere meramente programmatico, ma natura incontestabilmente precettiva;
difatti, la stessa disposizione ha cura di riconnettere all'inosservanza delle indicazioni operative ivi contenute una sanzione giuridica di particolare incisività, atteso che, per espressa formulazione normativa, "Il ricorso in appello e inammissibile se manca o e assolutamente incerto uno degli elementi sopra indicati (...)". La stessa Corte di Cassazione ha riconosciuto il valore cogente delle prescrizioni di cui all'art. 53 e, segnatamente, di quella relativa alla specificità dei motivi, allorchè con sentenza n. 9244 del 18.04.2007 (cfr. doc. n. 2), confermando un orientamento ormai consolidato, ha statuito: "(...) nel giudizio di appello — che non è un iudicium novum — la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi,
e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare it fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Ne deriva che, nell'atto d'appello, ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame, consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che 1'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma e altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare peraltro con la motivazione della sentenza impugnata". IS Sicilia S.p.A. insiste, anche in questa sede di gravame, sulla bontà del procedimento di notifica dalla stessa seguito per ciò che riguarda le cartelle n. 29320080066660936 e n.
29320080061908838. L'appellante, per quanto concerne la prima cartella di pagamento, reitera le proprie lagnanze ponendo in evidenza, ancora una volta, il fatto che "la cartella è stata notificata presso la sede della società a mani di soggetto incaricato alla ricezione degli atti" tentando di spostare l'attenzione su una circostanza del tutto irrilevante, quale è sicuramente quella della coincidenza tra la sede legale della società
e lo studio professionale del suo amministratore unico e, soprattutto, omettendo di scardinare la statuizione mediante l'utilizzo di valide e fondate argomentazioni giuridiche. In verità, la sentenza di prime cure ha dichiarato l'inesistenza stessa della notifica della cartella di pagamento n. 29320080066660936 alla luce del fatto che la notifica "è stata integrata con raccomandata inoltrata tramite agenzia di recapito postale privata mentre unico soggetto abilitato a detto adempimento era all'epoca dei fatti il servizio postale universale esercitato da Poste italiane S.p.A. e solo col 2011 intervenne la completa liberalizzazione del servizio postale, escludendosi dalla possibilità di notifica anche a mezzo di servizi di posta privata solo quella di atti giudiziari".
Lamenta, ancora, controparte, l'aver, la Commissione Provinciale di primo grado, ritenuto, nondimeno, coma mai notificata la cartella di pagamento n. 29320080061908838. Anche questa volta il motivo è infondato.
Bene ha fatto il giudice di prime cure a ritenere inesistente la notifica della predetta cartella in quanto l'Agente della IS non è riuscita a fornire valida prova della notifica stessa. Invero, la cartella n.
29320080061908838, rispetto alla cui data di notifica non v'e coincidenza tra ciò che si evince dagli estratti di ruolo e la data indicata nel corpo dell'intimazione di pagamento successivamente notificata, non può ritenersi mai notificata in quanto manca del tutto la prova della stessa esistenza "fisica" della cartella non essendovi neanche la copia fotostatica del frontespizio il cui originale deve essere custodito dal notificatore.
IS Sicilia S.p.A. ha prodotto, unicamente, la stampa dell'atto interno chiamato "interrogazione del ruolo" ed una distinta di notifiche effettuate il 28.01.20 ove si scorge il nome della società Resistente_1 nulla di più. Quanto alla cartella n. 29320080170069353, la stessa risulta consegnata all'addetta alla ricezione e non v'e traccia della successiva raccomandata informativa o distinta postale. L'appellante chiede la riforma della sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale per aver la stessa ritenuto maturata la prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione. Sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, "proprio in ragione dell'assenza di una esplicita previsione normativa sulla prescrizione, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che il diritto a riscuotere i suddetti tributi e soggetto all'ordinario termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c.". Giunge controparte, nell'affannoso tentativo di avvalorare la propria tesi, a fornire una bizzarra interpretazione della sentenza della Suprema Corte di
Cassazione a Sezioni Unite, la n. 23397/2017, la cui statuizione ha, invece, sancito il principio di diritto secondo il quale "le pretese della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, Inps, Inail, Comuni,
Regioni etc.) si prescrivono nel termine "breve" di cinque anni, eccetto nei casi in cui la sussistenza del credito non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo". Nel caso di specie, lo si ricorda solo a noi stessi, l'intimazione di pagamento opposta, notificata in data 04.05.2016 alla società ricorrente, si riferisce, per esplicita ammissione di controparte, a cartelle di pagamento risalenti nondimeno al 28.01.2008 (si cfr. la cartella n. 29320080061908838).
Conclude chiedendo il rigetto del ricorso in riassunzione e la condanna di parte appellante alle spese dei tre gradi di giudizio, da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c..
In data 3 Novembre 2025 l'Agenzia delle Entrate - IS deposita memoria illustrativa.
All'udienza del 18 Novembre 2025 la causa viene trattata il pubblica udienza e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, si rileva che ai sensi delle disposizioni normative in materia di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (c. d. “rottamazione”, ex D. L. n.193/2016 e succ. mod. ), risulta documentalmente provato che alcune delle cartelle in oggetto sono state integralmente definite, con conseguente estinzione del carico e cessazione della materia del contendere relativamente alle stesse. In base ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, l'efficacia della definizione agevolata comporta l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ad agire del contribuente, dovendosi dichiarare la cessata materia del contendere relativamente ai ruoli interessati dalla definizione.
Permane, invece, la materia del contendere per le cartelle di pagamento n. 29320080066660936 e n.
29320080170069353 non definite in via agevolata, rispetto alle quali sussiste ancora un concreto interesse delle parti all'accertamento giurisdizionale. Esaminata la documentazione prodotta e le doglianze delle parti in relazione alle residuali cartelle, la Corte ritiene fondato il ricorso in riassunzione, stante la persistente sussistenza del credito e l'assenza di cause di estinzione, decadenza o prescrizione in relazione alle posizioni non oggetto di rottamazione.
Alla luce delle superiori considerazioni, va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in relazione alle cartelle di pagamento oggetto di definizione agevolata ("rottamazione"); deve essere accolto il ricorso in riassunzione e, per l'effetto, rigettatto il ricorso introduttivo di primo grado in relazione alle cartelle di pagamento n. 29320080066660936 e n. 29320080170069353, non ricomprese nella definizione agevolata, di cui all'intimazione di pagamento impugnata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 13, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere in relazione alle cartelle di pagamento oggetto di definizione agevolata ("rottamazione"); accoglie il ricorso in riassunzione e, per l'effetto, rigetta il ricorso introduttivo di primo grado in relazione alle cartelle di pagamento n. 29320080066660936 e n.
29320080170069353, non ricomprese nella definizione agevolata, di cui all'intimazione di pagamento impugnata. Condanna la società Resistente_1 S.r.l. al pagamento delle spese di lite, in favore dell'Agenzia delle Entrate - IS (già IS Sicilia S.p.A.), relative a tutti i gradi di giudizio, limitatamente alle cartelle, non rottamate, n. 29320080066660936 e n. 29320080170069353, che quantifica in complessivi euro 10.000,00 (diecimila/00), (euro 2.000,00 per il giudizio di primo grado, euro 2.500,00 per il giudizio di appello, euro 3.000,00 per il giudizio di cassazione ed euro 2.500,00 per il giudizio di rinvio) oltre accessori se dovuti per legge. Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della XIII Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia il 18 Novembre 2025. IL GIUDICE
RELATORE IL PRESIDENTE (Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Vincenzo Brancato)
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
18/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente
NE SALVATORE, Relatore
COSTANZO MASSIMO RICCARDO, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 6302/2024
proposto da
Ag.entrate - IS - Catania - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1897/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 8 e pubblicata il 21/02/2017
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320169012895559000 IR-ALIQUOTE 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2109/2025 depositato il 20/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: il difensore del contribuente fa presente che il contribuente ha presentato istanza di definizione agevolata e chiede l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La IS Sicilia S.p.A., proponeva ricorso alla Suprema Corte avverso la sentenza della Corte di
Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia – Sezione Staccata di Catania n. 760/05/2019, depositata il 12 Febbraio 2019, che aveva rigettato l'appello proposto dalla IS Sicilia S.p.A., accogliendo di conseguenza il ricorso di Primo grado proposto dalla società Resistente_1 S.r.l., fondato IVA anno 2002 e 2003, IR anno 2002 e 2003, Diritto Camerale Camera di Commercio anno 2004, IR e IR .
La Corte Suprema di Cassazione, sezione tributaria, in relazione al giudizio, con Ordinanza n. 23912/2024, pubblicata il 5 Settembre 2024, statuiva: “La Corte accoglie, i primi tre motivi di ricorso, assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione delle spese di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione.”
In data 25 Novembre 2024 la IS Sicilia S.p.A, ha notificato ritualmente, a mezzo pec, alla società
Resistente_1 S.r.l. atto di riassunzione a seguito di rinvio disposto dalla Suprema Corte di Cassazione, provvedendo successivamente il 15 Dicembre 2024 al suo deposito e instaurando il relativo giudizio dinanzi a questa Corte (R.G.A. 6302/2024), deducendo i seguenti motivi:
1) Sull'inammissibilità dell'appello spiegato per violazione dell'art. 53 d.lgs 546/92.
Controparte eccepisce l'inammissibilità dell'appello, tentando di sostenere che il ricorso è stato proposto da soggetto diverso rispetto a quello che ha partecipato al giudizio di primo grado e cioè da IS Sicilia sede di Ragusa anziché da IS Sicilia sede di Catania e, quindi, sostiene l'inammissibilità ai sensi dell'art.53 d.lgs 546/92 se manca o è assolutamente incerta l'indicazione dell'appellante.
Questa difesa evidenzia che l'eccezione è del tutto destituita di fondamento e già dal tenore della stessa e dall'intestazione dell'atto di costituzione di controparte si rileva la pretestuosità e infondatezza della stessa.
Infatti, l'espressione letterale RISCOSSIONE SICILIA S.p.A. (già SERIT SICILIA S.p.A.) Agente della
IS per la provincia di Ragusa nell'intestazione dell'appello anziché RISCOSSIONE SICILIA S.p.
A. (già SERIT SICILIA S.p.A.) Agente della IS per la provincia di Catania è stata cagionata da mera svista e disattenzione nella redazione dell'intestazione dell'appello, costituente un refuso di altra intestazione e che come tale può essere percepito e rilevato ictu oculi senza bisogno di alcuna indagine ricostruttiva.
2) Sull'inammissibilita' dell'appello per carenza di motivi specifici. Violazione dell'art. 53 d.lgs 546/92.
Controparte eccepisce l'inammissibilità dell'appello, sostenendo che per le modalità della sua redazione, in violazione dell'art. 53 del D.lgs 546/92, non contiene i motivi specifici dell'impugnazione. Inoltre, precisa che la specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante e ritiene che le ragioni dell'impugnazione non sono in rapporto di correlazione con la motivazione della sentenza. Innanzitutto, si rileva che l'eccezione è formulata in maniera del tutto generica e astratta, richiamando semplicemente sentenze della Corte di Cassazione e senza specificare in concreto quali motivi di appello non sarebbero specifici e quali argomentazioni e perché le argomentazioni spiegate non sarebbero contrapposte a quelle svolte nella sentenza e in correlazione con la motivazione della sentenza. Ciò nonostante, nell'atto di costituzione, la difesa avversaria chiede la conferma della sentenza di primo grado, contestando tutte le argomentazioni specifiche e puntuali svolte dall'odierna appellante in contrapposizione a quelle svolte nella sentenza e ciò articolando le contestazioni in paragrafi separati. Quindi, non solo dalla lettura dell'appello, ma anche dal tenore della difesa spiegata dalla parte appellata emerge chiaramente che nell'appello sono indicati i motivi specifici di impugnazione. Alla luce dei principi sanciti dalla Suprema Corte, risulta lapalissiano che nell'appello proposto risulta assolto il requisito della specificità dei motivi di impugnazione ex art.53 d.lgs 546/92, essendo chiaramente e univocamente indicate le ragioni dell'impugnazione, sono stati richiamati i documenti prodotti in primo grado (estratti di ruolo e relate di notifica nonché avvisi di ricevimento) comprovanti la regolare notifica delle cartelle sottese alle intimazioni, sono state spiegate le ragioni di doglianza e sono state ampiamente illustrate le argomentazioni poste a sostegno della legittimità dell'operato della IS Sicilia spa, ponendole tutte in contrapposizione rispetto agli argomenti sui quali è fondata la pronuncia impugnata.
3) Sull'asserita infondatezza dell'eccezione in ordine alla regolare notifica delle cartelle di pagamento opposte.
L'odierna appellante nel primo motivo di appello eccepisce l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui dichiara che la notifica della cartella di pagamento n. 29320080066660936 è inesistente perché la stessa è stata integrata con raccomandata inoltrata tramite agenzia di recapito privata mentre unico soggetto abilitato era all'epoca dei fatti Poste Italiane spa. Nell'appello si evidenzia che ai sensi dell'art. 145 cpc, nel caso di notifica presso la sede legale della società mediante consegna dell'atto a mani dell'incaricata alla ricezione degli atti non è necessaria per il perfezionamento della notifica la spedizione della raccomandata informativa. Controparte, alla pagine 6 dell'atto di costituzione conferma che la sede legale della Resistente_1 srl è presso lo studio del suo amministratore unico, cioè lo studio Nominativo_1 e poi tenta di negare la validità della notifica della cartella di pagamento consegnata alla Signora Nom._2 dichiaratasi per la suddetta cartella addetta alla ricezione degli atti, sostenendo che tale signora Nom._2 non è legata alla Resistente_1 srl da alcun rapporto lavorativo o altro che possa aver giustificato la legittima ricezione degli atti impugnati.
L'appellata sottace, però, che la Signora Nom._2 ha ricevuto la notifica di tutte le cartelle impugnate dichiarandosi addetta all'azienda e addetta alla ricezione degli atti.
Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che la cartella di pagamento n. 29320080061908838000 non risulta essere stata notificata. Nell'appello sono stati richiamati i documenti comprovanti la regolare notifica della stessa e sono state spiegate le argomentazioni di fatto e giuridiche a supporto del motivo di appello in chiara contrapposizione con la decisione impugnata.
Inspiegabilmente, controparte eccepisce che IS Sicilia spa ha tentato la notifica tramite un'agenzia privata in violazione dell'art. 4 d.lgs 261/99 e che non ha prodotto l'avviso di ricevimento debitamente sottoscritto.
L'eccezione formulata dalla difesa avversaria è totalmente infondata in fatto e in diritto. Intanto, come già evidenziato nelle pagg. 4, 5 e 6 dell'atto di appello si tratta di notifica diretta della cartella tramite ordinaria raccomandata con avviso di ricevimento postale. La Cassazione ha affermato che nel caso di notifica diretta del Concessionario tramite raccomandata con avviso di ricevimento, la prova della notifica è data dalla produzione del solo avviso di ricevimento (v. Cass. n. 2790/2016). Agli atti del giudizio di primo grado è stato prodotto l'estratto di ruolo della suddetta cartella e l'avviso di ricevimento della raccomandata. Dall'esame dell'avviso di ricevimento si evince chiaramente che la raccomandata è stata eseguita tramite Poste Italiane
e non come sostiene controparte tramite agenzia privata. La Cassazione ha chiarito che la cartella di pagamento spedita per conto della Serit Sicilia spa dal Consorzio_1 ma "per il tramite di Poste Italiane" non ricade nella fattispecie di violazione dell'art. 4 del d.lgs 261/99 (v. Cass. Ordinanza n. 7156/2016).
Le altre tre cartelle di pagamento impugnate sono state ritenute regolarmente notificate nella sentenza di primo grado. La Resistente_1 srl sebbene non ha spiegato appello incidentale e nell'atto di costituzione chiede la conferma della sentenza n. 1897/17, tenta di sostenere che per le dette cartelle le notifiche sono nulle. 4) Sulla presunta infondatezza dell'eccezione di violazione dell'art. 2946 cc. In ordine alla prescrizione dei crediti.
Con il terzo motivo di appello si è censurata la sentenza nella parte in cui afferma che il termine prescrizionale di cinque anni è pacificamente applicabile nel caso in esame. Le argomentazioni addotte hanno evidenziato che le cartelle impugnate hanno ad oggetto crediti tributari e che la natura fiscale del credito comporta l'applicazione della prescrizione decennale, in quanto in assenza di un'esplicita norma sulla prescrizione che preveda un temine più breve trova applicazione l'ordinario termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c.
Controparte, invece, tenta di negare l'applicazione del termine decennale di prescrizione ai crediti di natura fiscale come iva, irpef, irpeg, irpeg, ires, irap, iscrizione albi camerali, affermando che la Cassazione a
Sezioni Unite con la sentenza n. 23397/2016 avrebbe sancito in termini generali che le pretese della Pubblica
Amministrazione si prescrivono nel termine breve di cinque anni, eccetto nei casi in cui la sussistenza del credito non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato o a mezzo decreto ingiuntivo. In realtà, la sentenza 23397/16 partendo dall'esame di un caso di contributi Inps per i quali è esplicitamente prevista la prescrizione quinquennale, ha affermato che è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ, ma ha puntualizzato che la prescrizione breve si applica "qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria ". Da nessuna parte la sentenza afferma l'applicazione della prescrizione quinquennale ai crediti erariali. Anzi, la Cassazione fa riferimento alla prescrizione decennale, analizzando l'art. 20 comma 6 del d. lgs 112/99 e il riferimento risulta effettuato sempre in ambito sostanziale e senza alcun possibile riferimento all'art. 2953 cod. civ., visto che pacificamente viene richiamato con riguardo alla attività amministrativa di riscossione - per la quale, in ambito fiscale, vale, come regola generale, il termine ordinario della prescrizione
- nell'ambito di una procedura (di discarico per inesigibilità) del pari di natura pacificamente amministrativa.
Conclude, in riassunzione del processo, per l'accoglimento dell'appello, con condanna per la parte resistente al pagamento di spese e competenze dei tre gradi di giudizio.
Si costituisce nel procedimento di riassunzione la società Resistente_1 S.r.l. che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di riassunzione.
Il ricorso proposto da IS Sicilia S.p.A. è inficiato dal vizio della nullità e/o inammissibilità in quanto proposto da un soggetto diverso rispetto a quello che aveva partecipato al giudizio di primo grado.
Segnatamente, l'atto di appello viene notificato da IS Sicilia S.p.A., sede di Ragusa mentre parte del giudizio di primo grado e, pertanto, unico e solo soggetto giuridico legittimato a proporre gravame avverso la sentenza n. 1897/17, resa dalla Sez. VIII della Commissione Tributaria Provinciale di Catania il 14.02.2017
e depositata il 21.02.2017 sarebbe stata IS Sicilia S.p.A. sede di Catania e non Ragusa. La citata norma, invero, sancisce il principio per il quale il ricorso in appello deve contenere "l'indicazione della
Commissione Tributaria a cui è diretto, dell'appellante e delle altre parti nei cui confronti è proposto, gli estremi della sentenza impugnata, l'esposizione sommaria dei fatti, l'oggetto della domanda ed i motivi specifici dell'impugnazione. Il ricorso in appello è inammissibile se manca o è assolutamente incerto uno degli elementi sopra indicati o se non è sottoscritto a norma dell'articolo 18, comma 3". Preliminarmente, si eccepisce che l'appello proposto dall'Agente della IS, per le modalità della sua redazione, si pone in contrasto con il disposto della norma citata in epigrafe. Invero, l'art. 53 del D. Lgs. n. 546/1992, nell'individuare i requisiti di forma cui l'atto di appello deve informarsi, espressamente statuisce che esso deve contenere, tra l'altro, "i motivi specifici dell'impugnazione". La norma richiamata, peraltro, non presenta carattere meramente programmatico, ma natura incontestabilmente precettiva;
difatti, la stessa disposizione ha cura di riconnettere all'inosservanza delle indicazioni operative ivi contenute una sanzione giuridica di particolare incisività, atteso che, per espressa formulazione normativa, "Il ricorso in appello e inammissibile se manca o e assolutamente incerto uno degli elementi sopra indicati (...)". La stessa Corte di Cassazione ha riconosciuto il valore cogente delle prescrizioni di cui all'art. 53 e, segnatamente, di quella relativa alla specificità dei motivi, allorchè con sentenza n. 9244 del 18.04.2007 (cfr. doc. n. 2), confermando un orientamento ormai consolidato, ha statuito: "(...) nel giudizio di appello — che non è un iudicium novum — la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi,
e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare it fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Ne deriva che, nell'atto d'appello, ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame, consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che 1'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma e altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare peraltro con la motivazione della sentenza impugnata". IS Sicilia S.p.A. insiste, anche in questa sede di gravame, sulla bontà del procedimento di notifica dalla stessa seguito per ciò che riguarda le cartelle n. 29320080066660936 e n.
29320080061908838. L'appellante, per quanto concerne la prima cartella di pagamento, reitera le proprie lagnanze ponendo in evidenza, ancora una volta, il fatto che "la cartella è stata notificata presso la sede della società a mani di soggetto incaricato alla ricezione degli atti" tentando di spostare l'attenzione su una circostanza del tutto irrilevante, quale è sicuramente quella della coincidenza tra la sede legale della società
e lo studio professionale del suo amministratore unico e, soprattutto, omettendo di scardinare la statuizione mediante l'utilizzo di valide e fondate argomentazioni giuridiche. In verità, la sentenza di prime cure ha dichiarato l'inesistenza stessa della notifica della cartella di pagamento n. 29320080066660936 alla luce del fatto che la notifica "è stata integrata con raccomandata inoltrata tramite agenzia di recapito postale privata mentre unico soggetto abilitato a detto adempimento era all'epoca dei fatti il servizio postale universale esercitato da Poste italiane S.p.A. e solo col 2011 intervenne la completa liberalizzazione del servizio postale, escludendosi dalla possibilità di notifica anche a mezzo di servizi di posta privata solo quella di atti giudiziari".
Lamenta, ancora, controparte, l'aver, la Commissione Provinciale di primo grado, ritenuto, nondimeno, coma mai notificata la cartella di pagamento n. 29320080061908838. Anche questa volta il motivo è infondato.
Bene ha fatto il giudice di prime cure a ritenere inesistente la notifica della predetta cartella in quanto l'Agente della IS non è riuscita a fornire valida prova della notifica stessa. Invero, la cartella n.
29320080061908838, rispetto alla cui data di notifica non v'e coincidenza tra ciò che si evince dagli estratti di ruolo e la data indicata nel corpo dell'intimazione di pagamento successivamente notificata, non può ritenersi mai notificata in quanto manca del tutto la prova della stessa esistenza "fisica" della cartella non essendovi neanche la copia fotostatica del frontespizio il cui originale deve essere custodito dal notificatore.
IS Sicilia S.p.A. ha prodotto, unicamente, la stampa dell'atto interno chiamato "interrogazione del ruolo" ed una distinta di notifiche effettuate il 28.01.20 ove si scorge il nome della società Resistente_1 nulla di più. Quanto alla cartella n. 29320080170069353, la stessa risulta consegnata all'addetta alla ricezione e non v'e traccia della successiva raccomandata informativa o distinta postale. L'appellante chiede la riforma della sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale per aver la stessa ritenuto maturata la prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione. Sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, "proprio in ragione dell'assenza di una esplicita previsione normativa sulla prescrizione, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che il diritto a riscuotere i suddetti tributi e soggetto all'ordinario termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c.". Giunge controparte, nell'affannoso tentativo di avvalorare la propria tesi, a fornire una bizzarra interpretazione della sentenza della Suprema Corte di
Cassazione a Sezioni Unite, la n. 23397/2017, la cui statuizione ha, invece, sancito il principio di diritto secondo il quale "le pretese della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, Inps, Inail, Comuni,
Regioni etc.) si prescrivono nel termine "breve" di cinque anni, eccetto nei casi in cui la sussistenza del credito non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo". Nel caso di specie, lo si ricorda solo a noi stessi, l'intimazione di pagamento opposta, notificata in data 04.05.2016 alla società ricorrente, si riferisce, per esplicita ammissione di controparte, a cartelle di pagamento risalenti nondimeno al 28.01.2008 (si cfr. la cartella n. 29320080061908838).
Conclude chiedendo il rigetto del ricorso in riassunzione e la condanna di parte appellante alle spese dei tre gradi di giudizio, da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c..
In data 3 Novembre 2025 l'Agenzia delle Entrate - IS deposita memoria illustrativa.
All'udienza del 18 Novembre 2025 la causa viene trattata il pubblica udienza e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, si rileva che ai sensi delle disposizioni normative in materia di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (c. d. “rottamazione”, ex D. L. n.193/2016 e succ. mod. ), risulta documentalmente provato che alcune delle cartelle in oggetto sono state integralmente definite, con conseguente estinzione del carico e cessazione della materia del contendere relativamente alle stesse. In base ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, l'efficacia della definizione agevolata comporta l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ad agire del contribuente, dovendosi dichiarare la cessata materia del contendere relativamente ai ruoli interessati dalla definizione.
Permane, invece, la materia del contendere per le cartelle di pagamento n. 29320080066660936 e n.
29320080170069353 non definite in via agevolata, rispetto alle quali sussiste ancora un concreto interesse delle parti all'accertamento giurisdizionale. Esaminata la documentazione prodotta e le doglianze delle parti in relazione alle residuali cartelle, la Corte ritiene fondato il ricorso in riassunzione, stante la persistente sussistenza del credito e l'assenza di cause di estinzione, decadenza o prescrizione in relazione alle posizioni non oggetto di rottamazione.
Alla luce delle superiori considerazioni, va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in relazione alle cartelle di pagamento oggetto di definizione agevolata ("rottamazione"); deve essere accolto il ricorso in riassunzione e, per l'effetto, rigettatto il ricorso introduttivo di primo grado in relazione alle cartelle di pagamento n. 29320080066660936 e n. 29320080170069353, non ricomprese nella definizione agevolata, di cui all'intimazione di pagamento impugnata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 13, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere in relazione alle cartelle di pagamento oggetto di definizione agevolata ("rottamazione"); accoglie il ricorso in riassunzione e, per l'effetto, rigetta il ricorso introduttivo di primo grado in relazione alle cartelle di pagamento n. 29320080066660936 e n.
29320080170069353, non ricomprese nella definizione agevolata, di cui all'intimazione di pagamento impugnata. Condanna la società Resistente_1 S.r.l. al pagamento delle spese di lite, in favore dell'Agenzia delle Entrate - IS (già IS Sicilia S.p.A.), relative a tutti i gradi di giudizio, limitatamente alle cartelle, non rottamate, n. 29320080066660936 e n. 29320080170069353, che quantifica in complessivi euro 10.000,00 (diecimila/00), (euro 2.000,00 per il giudizio di primo grado, euro 2.500,00 per il giudizio di appello, euro 3.000,00 per il giudizio di cassazione ed euro 2.500,00 per il giudizio di rinvio) oltre accessori se dovuti per legge. Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della XIII Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia il 18 Novembre 2025. IL GIUDICE
RELATORE IL PRESIDENTE (Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Vincenzo Brancato)