Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 14/01/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 365/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA Sezione Civile Il Tribunale composto dai signori Magistrati: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A Nella causa civile iscritta al n R.G. 365/2024: separazione giudiziale promossa da:
Parte_1 nata a [...] il [...], residente in [...]1, CF. , domiciliata In Ivrea, via Di C.F._1 Vittorio n. 4, presso lo Studio dell'Avv. Silvia Rossetto che la rappresenta e difende per delega in atti Parte Ricorrente Contro
Controparte_1 c.f. , nato a [...] il [...], residente a [...]1, di fatto domiciliato in Ivrea (TO), via Don Minzoni n. 9, per il presente procedimento elettivamente domiciliato in Ivrea (TO), Corso Re Umberto I n. 1, presso lo studio dell'avvocato Chiara Rosucci che lo rappresenta e difende per delega in atti Parte Resistente Con l'intervento del PM Collegio delli 18.12.2024 Conclusioni Congiunte delle Parti
Come depositate in PCT del seguente letterale tenore:
“(…) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] alle seguentiCONDIZIONI CP_1
- Il figlio minore rimane affidato congiuntamente ad entrambi igenitori, con collocazione Persona_1 prevalente e resid re.- potrà stare con entrambi i genitori liberamente Persona_1 secondo i suoidesideri;
il padre corrisponderà alla madre a titolo di contributo al mantenimentodel figlio minore la somma mensile di € 300,00 da rivalutarsiannualmente sulla base dell'indice Persona_1 Istat.
- Il figlio maggiorenne è economicamente autosufficiente. Persona_2
- L'assegno unico sarà madre in misura pari al 100%.
- Le spese extra assegno, come previste dal Protocollo in uso presso il Tribunale diIvrea, saranno a carico di ciascuno dei genitori in misura pari al 50%.
- L'abitazione coniugale di proprietà di entrambi i coniugi sarà assegnata alla madrepresso la quale il figlio minore manterrà la residenza unitamente agli arredi iviesistenti.
- Il sig. provvederà al pagamento delle rate di mutuo fondiariogravanti sull'immobile Controparte_1 già adib iugale con le modalità sino ad ora utilizzate mediante versamenti sul conto corrente comune che verrà mantenutoacceso a tal fine.
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- La vettura Ford Fiesta 2005 targata CW088GZ attualmente di proprietà del sig. in uso alla Pt_2 moglie, verrà trasferita interamente a quest'ultima a fronte delpassaggio di proprietà e voltura a favore della stessa.I coniugi dichiarano espressamente che l'accordo di cui il presente atto costituisceattuazione si è posto come elemento funzionale ed indispensabile alla soluzionedella crisi matrimoniale. Si chiee, pertanto, che l'atto di trasferimento mobiliarevenga tassato in esenzione da ogni imposta e tassa, ivi compresa la tassa archivio aisensi della L. 6 marzo 1987 n. 74, art. 19, regime fiscale esteso alla fattispecieoggetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio1990 ed in conformità alle Circolari Ministeriali n. 49/E del 16 marzo 2000 e n. 27/Edel 21 giugno 2012.
- I coniugi hanno già provveduto a risolvere tutti i rapporti economici e/o patrimoniali e non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altro ” Per il PM: V° Il PM conclude perl'accoglimento delle richieste congiuntedelle parti14/10/2024 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti han contratto matrimonio in data 9.2.2001 in San Justo – UE RE, trascritto al n. 6 P 2 Serie C anno 2001 nel comune di Montalto Dora. Dal matrimonio sono nati in data 13.09.2004 e in data 17.10.2009 Ha agito parte Persona_2 Persona_1 ricorrente chiede si la separazione. Si è istente e le Parti han consensualizzato la lite. Le parti hanno dichiarato che la comunione materiale e spirituale è venuta meno, essendo divenuta intollerabile la convivenza, ed hanno dunque chiesto pronunciarsi la separazione alle condizioni sopra viste. In atti vi è depositato l'estratto certificato di matrimonio e ad avviso del Collegio possono per l'effetto accogliersi le conclusioni congiunte cosnensualizzate delle Parti come sopra rappresentate avendo il PM richiestone l'accoglimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, nel contraddittorio fra le parti e su loro richiesta consensualizzata, Letti e applicati gli artt. 473 bis.21-22-51 cpc, l'art. 150 cc;
Pronuncia la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1
[...] Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Montalto Dora di provvedere alle incombenze di legge. Omologa le condizioni di separazione consensualizzate indicate dalle Parti sopra riportate disponendo in conformità. Dichiara le spese di lite compensate tra le Parti. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle Parti, al PM, e per tutte le incombenze tutte di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 18.12.2024 IL PRESIDENTE Dott. Alessandro SCIALABBA IL GIUDICE EST. Dott. Alberto Angelo BALZANI
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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