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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/04/2025, n. 1462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1462 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del G.M., Dott. Luigi Aprea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13797/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto
PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO - INDENNITÀ DI AVVIAMENTO -
RIPETIZIONE DI INDEBITO, pendente
TRA
C.F. ), con sede legale in Buccinasco Parte_1 P.IVA_1
(MI), al Largo Brugnatelli n. 13/11, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Brescia (BS), alla Via Parte_2
Solferino n. 67, presso lo studio dell'Avv. Franceschetti Enrico (C.F.
), che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce C.F._1 all'atto di citazione;
OPPONENTE
E
P. IVA ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_2
Casal di Principe (CE), al Corso Umberto I n. 928, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in San CP_2
Marcellino (CE), al Corso Europa n. 337, presso lo studio dell'Avv. Caliendo
Mario (C.F. ), che la rappresenta e difende in virtù di C.F._2 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 29/01/2025, le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
. 1 Parte_1 Controparte_1
N.R.G. 13797/2021 - G.M. DOTT. LUIGI APREA La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit.
Con atto di citazione ritualmente notificato alla la Controparte_1 proponeva opposizione avverso il d.i. n. 4534/2021, Parte_1 emesso dall'intestato Tribunale l'11/11/2021, con il quale veniva ingiunto all'opponente il pagamento della somma di € 9.927,87, oltre interessi e spese di procedura, quale importo dovuto a titolo di saldo per la fornitura di materiale.
A sostegno dell'opposizione, la esponeva che: Parte_1
- sono presenti numerose discrasie tra le fatture e i relativi DDT versati in atti, posto che gran parte della merce indicata nel ricorso monitorio non
è stata consegnata all'opponente;
- i DDT relativi a numerose delle fatture azionate non sono stati sottoscritti da amministratori, dipendenti o incaricati della Pt_1
;
[...]
- le sole fatture commerciali non costituiscono prova sufficiente del credito laddove lo stesso venga contestato nella sua entità e nella sua esistenza.
Ciò premesso, chiedeva all'adito Giudice di:
“In via preliminare: respingersi, se richiesta, l'istanza per la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo
n. 4534/2021 dell'11 novembre 2021 - R.G. n. 10091/2021, essendo l'opposizione fondata su idonea prova scritta.
In via principale:
• contrariis reiectis, riservata ogni ulteriore ragione, azione, produzione e difesa, annullare e/o revocare e/o dichiarare privo di giuridici effetti il decreto ingiuntivo n. 4534/2021 dell'11 novembre 2021 - R.G. n. 10091/2021, emesso dal Giudice Onorario del Tribunale Civile di Napoli Nord, dr.ssa Carmela Esposito, in data 11 novembre 2021 e notificato in data
11 novembre 2021, con ogni conseguente provvedimento;
assolvere l'attuale opponente da tutte le domande ex adverso proposte, perchè infondate in fatto ed in diritto.
. 2 Parte_1 Controparte_1
N.R.G. 13797/2021 - G.M. DOTT. LUIGI APREA • Con rifusione degli esborsi e del compenso professionale del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, Iva e c.p.a.”
Con comparsa del 07/01/2022 si costituiva tempestivamente nel giudizio la deducendo che: Controparte_1
- tutte le fatture sono state contabilizzate ed iscritte nei registri vendite della CP_1
- l'opponente, a fronte di fatture per complessivi € 57.309,99, ha corrisposto a mezzo bonifico le somme di € 23.485,00 ed € 23.852,12, rimanendo debitrice per i residui € 9.927,87;
- la non ha mai contestato di aver ricevuto le merci oggetto Parte_1
della fornitura, né ha contestato l'importo della stessa;
- i DDT, sottoscritti dagli incaricati della , attestano la Parte_1 ricezione della merce, la quale è stata trattenuta e mai restituita, nonostante il mancato pagamento del corrispettivo;
- le contestazioni sollevate in sede di opposizione riguardano DDT che non sono oggetto del procedimento monitorio e dei quali non è stato chiesto il pagamento;
- la ha agito sulla base di fatture accompagnatorie, aventi dunque CP_1
anche caratteristica di DDT, che recano la firma del destinatario, per cui non si tratta di documenti a formazione unilaterale.
Tanto precisato, chiedeva al Tribunale adito di:
“- disporre l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c.;
- Ordinare ai sensi dell'art. 210 cod. proc. civ., la esibizione di tutte le scritture contabili dell'opponente ed in particolare quelle concernenti le fatture oggetto del ricorso monitorio: registro acquisti dell'anno 2021.
Nel merito, dichiarare inammissibile ed improcedibile l'opposizione per i motivi ampiamente esposti in premessa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo, precisando che, alla
[...]
andrà corrisposto l'importo di € 9.927,87 oltre interessi moratori ex Controparte_1
D.Lgs. 231 del 2002 e rivalutazione monetaria dalle date delle fatture fino al loro effettivo saldo.
. 3 Parte_1 Controparte_1
N.R.G. 13797/2021 - G.M. DOTT. LUIGI APREA Condannare la soc. al risarcimento del danno in favore della Parte_1 ex art.96 c.p.c.
1-3. CP_1
Condannare la soc. lla refusione delle spese di giudizio oltre Parte_1
IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”.
All'udienza del 27/09/2022, ritenute insussistenti le condizioni richieste dall'art. 648 c.p.c., il Giudice rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, assegnando alle parti i termini per il deposito di memorie istruttorie.
Escusso un teste di parte opponente e raccolto l'interrogatorio formale, all'udienza del 29/01/2025 la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini abbreviati ex art. 190 c.p.c.
Sul merito
1. Deve, preliminarmente, rilevarsi che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo presenta delle caratteristiche peculiari rispetto ad un ordinario giudizio di cognizione.
Colui il quale si oppone alla pretesa fatta valere dal creditore in via monitoria, infatti, introduce un giudizio nel quale egli è solo formalmente attore, poiché, nell'opposizione a decreto ingiuntivo, è il creditore, parte opposta, ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale, soggiacendo ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito.
Trattandosi, nel caso di specie, di credito derivante da inadempimento di obbligazioni di fonte contrattuale (la domanda, nel giudizio di opposizione, resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione, salvo riconvenzionali), spetta, dunque, all'opposto fornire la prova dell'esistenza del rapporto, mentre l'opponente dovrà dare prova dell'avvenuto pagamento o di altro evento estintivo, impeditivo o modificativo della pretesa creditoria, e ciò in applicazione dei principi fissati in materia di inadempimento contrattuale dall'art. 1218 c.c.
2. Venendo dunque al merito della controversia, l'opposizione è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti e per le motivazioni di seguito esposte.
Invero, facendo applicazione dei princìpi sopra richiamati, deve ritenersi che la non abbia adeguatamente fornito prova del credito azionato Controparte_1 in sede monitoria, posto che, a fronte delle contestazioni relative alla consegna della merce sollevate con l'atto di citazione in opposizione, le fatture allegate al ricorso introduttivo non possono di per sé ritenersi sufficienti al fine di ritenere dimostrata l'effettiva consegna di quanto in esse indicate.
In proposito, va anzitutto osservato che, pur avendo l'opposta asserito che tutte le fatture sarebbero state “contabilizzate e iscritte nei registri vendite della ed CP_1 acquisti della (cfr. p. 3 della comparsa di costituzione), tale circostanza è Pt_1 rimasta del tutto sfornita di prova a sostegno;
la infatti, nulla allegava a CP_1 riprova di quanto affermato, eccezion fatta per un documento denominato
“scheda conto”, recante la sola indicazione delle fatture emesse e dei relativi importi, di formazione evidentemente unilaterale e privo di qualsivoglia valore probatorio o confessorio.
In secondo luogo, poi, va rilevato come la maggior parte delle fatture e dei DDT versati in atti siano privi di sottoscrizione, elemento che, in presenza di specifica contestazione del destinatario, impedisce di ritenere effettivamente consegnata la merce ivi indicata.
Più precisamente, risulta presente la sottoscrizione sui DDT relativi alle fatture nn. FT01738 e FT01828, il cui corrispettivo è stato tuttavia regolarmente versato
- come pacificamente ammesso anche dall'opposta, che non ne faceva richiesta in sede monitoria - rispettivamente con i bonifici del 20/04/2021 e del
26/04/2021.
Ancora, risultano regolarmente sottoscritti dal destinatario - e non espressamente disconosciuti dall'opponente - il DDT00343/B relativo alla fattura FT02048, emessa per € 47,01, nonché la fattura FT02127, emessa per €
380,19. Ne deriva che la rimane tuttora debitrice nei Parte_1 confronti della per la complessiva somma di € 427,20. Controparte_1
Quanto invece alle ulteriori fatture in atti, e segnatamente FT0101893, FT02583,
. 5 Parte_1 Controparte_1
N.R.G. 13797/2021 - G.M. DOTT. LUIGI APREA FT02622, FT03292 e FT03870, esse non recano alcuna firma nella sezione riservata al destinatario e, nella maggior parte dei casi, non sono neppure accompagnate dai relativi DDT. Ne deriva che, in assenza di elementi probatori concreti, non può ritenersi raggiunta la prova della consegna della merce indicata nelle predette fatture.
Con specifico riguardo alle fatture FT 02583 e FT03870, va peraltro rilevato come la mancata ricezione della relativa merce - indicata nei DDT01936 e
DDT01415 abbia trovato ulteriore conferma anche in sede di escussione del teste , della cui attendibilità non è sorto motivo di dubitare;
il Testimone_1
difatti, ha confermato che la ha ordinato materiali Tes_1 Parte_1 analoghi a quelli riportati nei richiamati DDT, ma la ditta RGM indicata come destinatario in uno dei documenti risulta sconosciuta all'opponente, mentre la ditta “Eiffel”, pur conosciuta, non si occupava del cantiere cui si riferivano gli ordini effettuati dalla alla Peraltro, va altresì precisato che il Pt_1 CP_1
DDT01936 risulta anche sprovvisto della firma, elemento che, ancora una volta, induce a concludere per l'assenza di prova dell'effettiva consegna dei materiali alla Società opponente.
Sempre con riguardo a tali DDT, non si condivide poi quanto sostenuto dalla difesa della la quale riteneva che essendo stata l'opponente stessa ad aver CP_1 prodotto in atti il DDT01415 e il DDT01936 dovrebbe dirsi dimostrata l'effettiva consegna della merce. A ben vedere, come si evince anche dalla mail del 20/12/2021, con la quale la contestava di aver ordinato e Parte_1 ricevuto il relativo materiale, può ragionevolmente ritenersi che tali documenti fossero in possesso della Ditta opponente in quanto era stato richiesto il pagamento delle relative fatture.
Alla luce di quanto finora esposto, non coglie nel segno l'opposta laddove richiama la consolidata giurisprudenza in tema di obbligazioni contrattuali a mente della quale il creditore è tenuto a provare soltanto la fonte del suo diritto, dovendo essere poi il debitore ad allegare eventuali fatti estintivi. Invero, per le ragioni sopra esposte, la pretesa creditoria è sorretta da adeguata prova solo per
. 6 Parte_1 Controparte_1
N.R.G. 13797/2021 - G.M. DOTT. LUIGI APREA la somma di € 427,20, mentre nulla è stato dimostrato per la restante parte del credito.
Né d'altronde pare condivisibile quanto sostenuto dalla in relazione al CP_1 preteso riconoscimento della posizione debitoria asseritamente operato dalla con i bonifici del 20/04/2021 e del 26/04/2021. Parte_1
Tali pagamenti, infatti, recano espressamente la causale “saldo” delle fatture
FT01738 e FT01828 (non oggetto della presente controversia), sicché, diversamente da come pure sostenuto dalla la condotta tenuta CP_1 dall'opponente non può in alcun modo costituire riconoscimento di una posizione debitoria maggiore e diversa da quella relativa alle due specifiche fatture cui il pagamento è stato imputato.
Ne consegue che l'opposizione deve essere parzialmente accolta e il decreto ingiuntivo conseguente riformato, con condanna della a Parte_1 pagare in favore della esclusivamente la somma di € Controparte_1
427,20, oltre interessi al tasso legale dal dì della scadenza delle fatture e sino al soddisfo.
3. Da ultimo, quanto alle spese di lite, si ritiene opportuno disporne l'integrale compensazione, tenuto conto del fatto che, pur risultando l'opponente soccombente sotto il profilo formale, l'opposizione ha trovato quasi totale accoglimento e l'originaria pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo impugnato è stata considerevolmente ridotta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 13797/2021 del
R.G.A.C., avente ad oggetto PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO - INDENNITÀ
DI AVVIAMENTO - RIPETIZIONE DI INDEBITO, pendente tra Parte_1
ogni contraria istanza disattesa così provvede:
[...] Controparte_1
1. accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto:
2. revoca il decreto ingiuntivo n. 4534/2021, emesso dall'intestato
Tribunale l'11/11/2021; 3. in accoglimento solo parziale della domanda originariamente proposta dall'opposta, condanna in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di
[...] della somma di € 427,20, oltre interessi al tasso legale Controparte_1 dal dì della scadenza delle singole fatture e sino all'effettivo soddisfo;
4. dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa, il 16/04/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Aprea
. 8 Parte_1 Controparte_1
N.R.G. 13797/2021 - G.M. DOTT. LUIGI APREA 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
4 Controparte_3
N.R.G. 13797/2021 - G.M. DOTT. LUIGI APREA
7 Controparte_3 Controparte_1
N.R.G. 13797/2021 - G.M. DOTT. LUIGI APREA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del G.M., Dott. Luigi Aprea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13797/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto
PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO - INDENNITÀ DI AVVIAMENTO -
RIPETIZIONE DI INDEBITO, pendente
TRA
C.F. ), con sede legale in Buccinasco Parte_1 P.IVA_1
(MI), al Largo Brugnatelli n. 13/11, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Brescia (BS), alla Via Parte_2
Solferino n. 67, presso lo studio dell'Avv. Franceschetti Enrico (C.F.
), che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce C.F._1 all'atto di citazione;
OPPONENTE
E
P. IVA ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_2
Casal di Principe (CE), al Corso Umberto I n. 928, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in San CP_2
Marcellino (CE), al Corso Europa n. 337, presso lo studio dell'Avv. Caliendo
Mario (C.F. ), che la rappresenta e difende in virtù di C.F._2 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 29/01/2025, le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
. 1 Parte_1 Controparte_1
N.R.G. 13797/2021 - G.M. DOTT. LUIGI APREA La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit.
Con atto di citazione ritualmente notificato alla la Controparte_1 proponeva opposizione avverso il d.i. n. 4534/2021, Parte_1 emesso dall'intestato Tribunale l'11/11/2021, con il quale veniva ingiunto all'opponente il pagamento della somma di € 9.927,87, oltre interessi e spese di procedura, quale importo dovuto a titolo di saldo per la fornitura di materiale.
A sostegno dell'opposizione, la esponeva che: Parte_1
- sono presenti numerose discrasie tra le fatture e i relativi DDT versati in atti, posto che gran parte della merce indicata nel ricorso monitorio non
è stata consegnata all'opponente;
- i DDT relativi a numerose delle fatture azionate non sono stati sottoscritti da amministratori, dipendenti o incaricati della Pt_1
;
[...]
- le sole fatture commerciali non costituiscono prova sufficiente del credito laddove lo stesso venga contestato nella sua entità e nella sua esistenza.
Ciò premesso, chiedeva all'adito Giudice di:
“In via preliminare: respingersi, se richiesta, l'istanza per la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo
n. 4534/2021 dell'11 novembre 2021 - R.G. n. 10091/2021, essendo l'opposizione fondata su idonea prova scritta.
In via principale:
• contrariis reiectis, riservata ogni ulteriore ragione, azione, produzione e difesa, annullare e/o revocare e/o dichiarare privo di giuridici effetti il decreto ingiuntivo n. 4534/2021 dell'11 novembre 2021 - R.G. n. 10091/2021, emesso dal Giudice Onorario del Tribunale Civile di Napoli Nord, dr.ssa Carmela Esposito, in data 11 novembre 2021 e notificato in data
11 novembre 2021, con ogni conseguente provvedimento;
assolvere l'attuale opponente da tutte le domande ex adverso proposte, perchè infondate in fatto ed in diritto.
. 2 Parte_1 Controparte_1
N.R.G. 13797/2021 - G.M. DOTT. LUIGI APREA • Con rifusione degli esborsi e del compenso professionale del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, Iva e c.p.a.”
Con comparsa del 07/01/2022 si costituiva tempestivamente nel giudizio la deducendo che: Controparte_1
- tutte le fatture sono state contabilizzate ed iscritte nei registri vendite della CP_1
- l'opponente, a fronte di fatture per complessivi € 57.309,99, ha corrisposto a mezzo bonifico le somme di € 23.485,00 ed € 23.852,12, rimanendo debitrice per i residui € 9.927,87;
- la non ha mai contestato di aver ricevuto le merci oggetto Parte_1
della fornitura, né ha contestato l'importo della stessa;
- i DDT, sottoscritti dagli incaricati della , attestano la Parte_1 ricezione della merce, la quale è stata trattenuta e mai restituita, nonostante il mancato pagamento del corrispettivo;
- le contestazioni sollevate in sede di opposizione riguardano DDT che non sono oggetto del procedimento monitorio e dei quali non è stato chiesto il pagamento;
- la ha agito sulla base di fatture accompagnatorie, aventi dunque CP_1
anche caratteristica di DDT, che recano la firma del destinatario, per cui non si tratta di documenti a formazione unilaterale.
Tanto precisato, chiedeva al Tribunale adito di:
“- disporre l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c.;
- Ordinare ai sensi dell'art. 210 cod. proc. civ., la esibizione di tutte le scritture contabili dell'opponente ed in particolare quelle concernenti le fatture oggetto del ricorso monitorio: registro acquisti dell'anno 2021.
Nel merito, dichiarare inammissibile ed improcedibile l'opposizione per i motivi ampiamente esposti in premessa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo, precisando che, alla
[...]
andrà corrisposto l'importo di € 9.927,87 oltre interessi moratori ex Controparte_1
D.Lgs. 231 del 2002 e rivalutazione monetaria dalle date delle fatture fino al loro effettivo saldo.
. 3 Parte_1 Controparte_1
N.R.G. 13797/2021 - G.M. DOTT. LUIGI APREA Condannare la soc. al risarcimento del danno in favore della Parte_1 ex art.96 c.p.c.
1-3. CP_1
Condannare la soc. lla refusione delle spese di giudizio oltre Parte_1
IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”.
All'udienza del 27/09/2022, ritenute insussistenti le condizioni richieste dall'art. 648 c.p.c., il Giudice rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, assegnando alle parti i termini per il deposito di memorie istruttorie.
Escusso un teste di parte opponente e raccolto l'interrogatorio formale, all'udienza del 29/01/2025 la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini abbreviati ex art. 190 c.p.c.
Sul merito
1. Deve, preliminarmente, rilevarsi che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo presenta delle caratteristiche peculiari rispetto ad un ordinario giudizio di cognizione.
Colui il quale si oppone alla pretesa fatta valere dal creditore in via monitoria, infatti, introduce un giudizio nel quale egli è solo formalmente attore, poiché, nell'opposizione a decreto ingiuntivo, è il creditore, parte opposta, ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale, soggiacendo ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito.
Trattandosi, nel caso di specie, di credito derivante da inadempimento di obbligazioni di fonte contrattuale (la domanda, nel giudizio di opposizione, resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione, salvo riconvenzionali), spetta, dunque, all'opposto fornire la prova dell'esistenza del rapporto, mentre l'opponente dovrà dare prova dell'avvenuto pagamento o di altro evento estintivo, impeditivo o modificativo della pretesa creditoria, e ciò in applicazione dei principi fissati in materia di inadempimento contrattuale dall'art. 1218 c.c.
2. Venendo dunque al merito della controversia, l'opposizione è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti e per le motivazioni di seguito esposte.
Invero, facendo applicazione dei princìpi sopra richiamati, deve ritenersi che la non abbia adeguatamente fornito prova del credito azionato Controparte_1 in sede monitoria, posto che, a fronte delle contestazioni relative alla consegna della merce sollevate con l'atto di citazione in opposizione, le fatture allegate al ricorso introduttivo non possono di per sé ritenersi sufficienti al fine di ritenere dimostrata l'effettiva consegna di quanto in esse indicate.
In proposito, va anzitutto osservato che, pur avendo l'opposta asserito che tutte le fatture sarebbero state “contabilizzate e iscritte nei registri vendite della ed CP_1 acquisti della (cfr. p. 3 della comparsa di costituzione), tale circostanza è Pt_1 rimasta del tutto sfornita di prova a sostegno;
la infatti, nulla allegava a CP_1 riprova di quanto affermato, eccezion fatta per un documento denominato
“scheda conto”, recante la sola indicazione delle fatture emesse e dei relativi importi, di formazione evidentemente unilaterale e privo di qualsivoglia valore probatorio o confessorio.
In secondo luogo, poi, va rilevato come la maggior parte delle fatture e dei DDT versati in atti siano privi di sottoscrizione, elemento che, in presenza di specifica contestazione del destinatario, impedisce di ritenere effettivamente consegnata la merce ivi indicata.
Più precisamente, risulta presente la sottoscrizione sui DDT relativi alle fatture nn. FT01738 e FT01828, il cui corrispettivo è stato tuttavia regolarmente versato
- come pacificamente ammesso anche dall'opposta, che non ne faceva richiesta in sede monitoria - rispettivamente con i bonifici del 20/04/2021 e del
26/04/2021.
Ancora, risultano regolarmente sottoscritti dal destinatario - e non espressamente disconosciuti dall'opponente - il DDT00343/B relativo alla fattura FT02048, emessa per € 47,01, nonché la fattura FT02127, emessa per €
380,19. Ne deriva che la rimane tuttora debitrice nei Parte_1 confronti della per la complessiva somma di € 427,20. Controparte_1
Quanto invece alle ulteriori fatture in atti, e segnatamente FT0101893, FT02583,
. 5 Parte_1 Controparte_1
N.R.G. 13797/2021 - G.M. DOTT. LUIGI APREA FT02622, FT03292 e FT03870, esse non recano alcuna firma nella sezione riservata al destinatario e, nella maggior parte dei casi, non sono neppure accompagnate dai relativi DDT. Ne deriva che, in assenza di elementi probatori concreti, non può ritenersi raggiunta la prova della consegna della merce indicata nelle predette fatture.
Con specifico riguardo alle fatture FT 02583 e FT03870, va peraltro rilevato come la mancata ricezione della relativa merce - indicata nei DDT01936 e
DDT01415 abbia trovato ulteriore conferma anche in sede di escussione del teste , della cui attendibilità non è sorto motivo di dubitare;
il Testimone_1
difatti, ha confermato che la ha ordinato materiali Tes_1 Parte_1 analoghi a quelli riportati nei richiamati DDT, ma la ditta RGM indicata come destinatario in uno dei documenti risulta sconosciuta all'opponente, mentre la ditta “Eiffel”, pur conosciuta, non si occupava del cantiere cui si riferivano gli ordini effettuati dalla alla Peraltro, va altresì precisato che il Pt_1 CP_1
DDT01936 risulta anche sprovvisto della firma, elemento che, ancora una volta, induce a concludere per l'assenza di prova dell'effettiva consegna dei materiali alla Società opponente.
Sempre con riguardo a tali DDT, non si condivide poi quanto sostenuto dalla difesa della la quale riteneva che essendo stata l'opponente stessa ad aver CP_1 prodotto in atti il DDT01415 e il DDT01936 dovrebbe dirsi dimostrata l'effettiva consegna della merce. A ben vedere, come si evince anche dalla mail del 20/12/2021, con la quale la contestava di aver ordinato e Parte_1 ricevuto il relativo materiale, può ragionevolmente ritenersi che tali documenti fossero in possesso della Ditta opponente in quanto era stato richiesto il pagamento delle relative fatture.
Alla luce di quanto finora esposto, non coglie nel segno l'opposta laddove richiama la consolidata giurisprudenza in tema di obbligazioni contrattuali a mente della quale il creditore è tenuto a provare soltanto la fonte del suo diritto, dovendo essere poi il debitore ad allegare eventuali fatti estintivi. Invero, per le ragioni sopra esposte, la pretesa creditoria è sorretta da adeguata prova solo per
. 6 Parte_1 Controparte_1
N.R.G. 13797/2021 - G.M. DOTT. LUIGI APREA la somma di € 427,20, mentre nulla è stato dimostrato per la restante parte del credito.
Né d'altronde pare condivisibile quanto sostenuto dalla in relazione al CP_1 preteso riconoscimento della posizione debitoria asseritamente operato dalla con i bonifici del 20/04/2021 e del 26/04/2021. Parte_1
Tali pagamenti, infatti, recano espressamente la causale “saldo” delle fatture
FT01738 e FT01828 (non oggetto della presente controversia), sicché, diversamente da come pure sostenuto dalla la condotta tenuta CP_1 dall'opponente non può in alcun modo costituire riconoscimento di una posizione debitoria maggiore e diversa da quella relativa alle due specifiche fatture cui il pagamento è stato imputato.
Ne consegue che l'opposizione deve essere parzialmente accolta e il decreto ingiuntivo conseguente riformato, con condanna della a Parte_1 pagare in favore della esclusivamente la somma di € Controparte_1
427,20, oltre interessi al tasso legale dal dì della scadenza delle fatture e sino al soddisfo.
3. Da ultimo, quanto alle spese di lite, si ritiene opportuno disporne l'integrale compensazione, tenuto conto del fatto che, pur risultando l'opponente soccombente sotto il profilo formale, l'opposizione ha trovato quasi totale accoglimento e l'originaria pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo impugnato è stata considerevolmente ridotta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 13797/2021 del
R.G.A.C., avente ad oggetto PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO - INDENNITÀ
DI AVVIAMENTO - RIPETIZIONE DI INDEBITO, pendente tra Parte_1
ogni contraria istanza disattesa così provvede:
[...] Controparte_1
1. accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto:
2. revoca il decreto ingiuntivo n. 4534/2021, emesso dall'intestato
Tribunale l'11/11/2021; 3. in accoglimento solo parziale della domanda originariamente proposta dall'opposta, condanna in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di
[...] della somma di € 427,20, oltre interessi al tasso legale Controparte_1 dal dì della scadenza delle singole fatture e sino all'effettivo soddisfo;
4. dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa, il 16/04/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Aprea
. 8 Parte_1 Controparte_1
N.R.G. 13797/2021 - G.M. DOTT. LUIGI APREA 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
4 Controparte_3
N.R.G. 13797/2021 - G.M. DOTT. LUIGI APREA
7 Controparte_3 Controparte_1
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