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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 27/11/2025, n. 1949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1949 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA Prima Sezione Civile composto dai signori magistrati,
dott. NI Milone Presidente dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice
dott. NI Milone Giudice rel./est. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5850/2015 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Milano 78, C.F. , elettivamente domiciliato in Floridia C.so V. C.F._1
Emanuele 520, presso lo studio dell'avv. Angelo Privitera, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto introduttivo del giudizio;
-
- ricorrente contro
nata a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
residente in [...], C.da Arenella, C.F._2 elettivamente domiciliata in Siracusa, viale S. Panagia, n. 81/C, presso lo studio dell'Avv.to Giuseppa Russo, che la rappresentata e difende, giusto mandato in calce su separato foglio allegato alla in calce alla memoria di costituzione e risposta;
-resistente
Al P. M. è stata data comunicazione degli atti a norma degli artt. 70 e 71 c.p.c..
RAGIONI DI FATTO e DI DIRITTO DELLA DOMANDA
Con ricorso, depositato in data 13.12.2015 chiedeva a questo Tribunale Parte_1 di dichiarare:
- la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto a Siracusa, in data
22/07/2005, con , e trascritto al n. 272 parte II anno 2005 del Registro Controparte_1 atti di matrimonio del Comune di Siracusa, confermando le statuizioni previste nella sentenza di separazione definitiva n. 412/2025 resa dal Tribunale di Siracusa, salvo che per l'assegnazione della casa coniugale da assegnarsi al ricorrente, atteso che la resistente di fatto non abita più l'immobile ;
Chiedeva inoltre ai sensi dell'art. 277 co 2° c.p.c., avendo interesse il ricorrente a contrarre un nuovo matrimonio, dichiarare con sentenza non definitiva la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed autorizzare o disporre il libero rilascio del passaporto senza il consenso dell'altro coniuge.
Si costituiva in giudizio la quale aderiva alla richiesta di cessazione Controparte_1 degli effetti civili del matrimonio contestava in toto perché, assolutamente, infondati sia in fatto le domande di controparte chiedendo di : “
1. Affidare il figlio minore
[...]
ad entrambi i genitori;
2. disporre a carico di il Persona_1 Parte_1 pagamento, a titolo di mantenimento del figlio minore, della somma di € 600,00, da pagare entro il cinque, di ogni mese e da rivalutare secondo i dati ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie che dovranno essere rimborsate alla sig.ra in uno al CP_1 contributo di mantenimento della mensilità in scadenza;
3. Condannare il sig. Pt_1
a versare, entro il cinque, di ogni mese, a titolo di mantenimento della moglie la
[...] somma di €. 600,00 da aggiornare secondo i dati ISTAT;
4. Rigettare , per i motivi spiegati in comparsa, l'assegnazione della casa coniugale al sig. e, Parte_1 conseguentemente, ritenere e dichiarare il diritto della sig.ra ad Controparte_1 utilizzare la casa coniugale di proprietà della stessa, così come stabilito nella sentenza definitiva di separazione;
5. Ritenere e dichiarare il diritto della sig.ra Controparte_1 al rimborso della somma di €. 319,74 a titolo di contributo delle spese straordinarie sostenute dalla madre nell'interesse del figlio e per l'effetto condannare il sig. Pt_1 al pagamento della somma di €. 319,74, oltre interessi legali dalla maturazione al
[...] soddisfo;
6. Ritenere e dichiarare il diritto della sig.ra al rimborso Controparte_1 della somma €.25.608,60 per i motivi spiegati in memoria e per l'effetto condannare il sig. al pagamento della somma di €.25.608,60, oltre interessi legali dalla Parte_1 maturazione al soddisfo” A sostegno della propria domanda ha Controparte_1 esposto:- che il ricorrente ha sempre versato la somma di €. 350,00 senza mai Pt_1 preoccuparsi di calcolare la rivalutazione della stessa oltre agli interessi legali ammontanti ad €. 76,82 fino al 31 marzo 2016 e solo dopo, innumerevoli, richieste ha
Pag. 2 di 7 versato il 50% della somma di €. 1.037,37 per spese straordinarie, rimanendo moroso del 50 % della somma di €. 665,50 delle spese sostenute per l'anno 2015 e 2016 ; - che il sì è poi completamente disinteressato dei bisogni affettivi del piccolo Pt_1
sebbene la abbia inutilmente tentato, di trovare una bonaria Persona_1 CP_1 soluzione per amore del figlio, riscontrando sempre nel marito solo ed esclusivamente un atteggiamento di arroganza, chiusura e disinteresse;
lo stesso infatti non è stato presente né quanto il piccolo , è stato sottoposto ad un delicato Persona_1 intervento chirurgico di ernia inguinale presso l' , né Controparte_2 quando il 28 ottobre 2014 il piccolo è stato sottoposto all'asportazione delle adenoidi, presso l'Ospedale Umberto I di Siracusa;
-che il ricorrente inoltre non si è mai interessato sull'andamento scolastico del figlio né di partecipare alla feste di compleanno dello stesso e men che meno alla Prima comunione;
- che la situazione reddituale della sig.ra ha subito un gravissimo declino rispetto al periodo della CP_1 separazione giudiziale atteso che la stessa è disoccupata dal 29 aprile 2015 ed è priva di proprie risorse economiche e pertanto ha dovuto ricorrere e ricorre ancora all'aiuto anche di amici;
viceversa, il dipendente della ditta SOLESI, percepisce un Pt_1 ottimo stipendio, oltre ad aver percepito gli assegni familiari per il piccolo
[...]
, senza mai versarli alla moglie. Inoltre lo stesso utilizza per i suoi spostamenti Per_1 un'automobile di grossa cilindrata;
- che la resistente come il non ha Pt_1 provveduto ad onorare mensilmente il pagamento delle rate di mutuo che i coniugi hanno stipulato con la Banca Intesa San Paolo per la somma di €. 170.000,00, somma richiesta dai coniugi, sia per l'acquisto dell'immobile il cui costo era di €. 135.000,00, sia per estinguere un vecchio debito di €. 25.608,60 del sig. , con la Parte_1
DUCATO spa, somma che stata anticipata da e successivamente Parte_2 rimborsatale dalla resistente con il soldi del mutuo;
A seguito della costituzione di con memorie ex art 709 c.p.c Controparte_1 Pt_1 ha contestato le avverse deduzioni siccome infondate chiedendone il rigetto.
[...]
Affermava il ricorrente di aver immediatamente regolarizzato la sua posizione debitoria nei confronti della resistente, non appena questa ebbe a richiedere le somme dovute, versando sia la maggior somma di € 951,21 a titolo di rivalutazione ISTAT dell'assegno di mantenimento del figlio , sia la somma ex adverso richiesta di € 319,74 per Per_1
Pag. 3 di 7 spese straordinarie, evidenziando così il suo atteggiamento propositivo e collaborativo nell'esclusivo interesse del figlio. Parimenti in data 23.11.2006, due giorni dopo l'estinzione del debito con GO da parte della suocera ha provveduto a restituire la somma dalla stessa anticipata, dando ordine alla propria banca di emettere n. 5 assegni circolari non trasferibili intestati alla , per complessivi € 37.000,00, Parte_2 dando così seguito ad una richiesta della suocera di un aiuto finanziario, ricavato nella maggiore somma di € 11.391,40, mai restituiti al Affermava inoltre il Pt_1 ricorrente di aver sborsato la somma di € 10.000,00 a titolo di caparra confirmatoria sul preliminare di compravendita della casa coniugale in proprietà esclusiva della resistente (ma con assunzione diretta del del mutuo ipotecario), e di aver Pt_1 corrisposto all'ex coniuge somme a titolo di prestito per l'estinzione di conti correnti intestati alla stessa e per l'estinzione di altri debiti, oltre a provvedere in via esclusiva all'acquisto della mobilia e di vari suppellettili ed elettrodomestici, tutti rimasti ad arredo della casa coniugale ed attualmente utilizzati dai conduttori dell'immobile.
Sicchè ha richiesto la condanna di al pagamento della complessiva Controparte_1 somma di € 30.000,00 dalla stessa dovuta per le predette causali ovvero di quella diversa, maggiore o minore, che sarà provata a mezzo documentazione.
All'udienza del 28.01.2016, all'esito negativo del tentativo di conciliazione, il
Presidente , ritenuto che la sentenza di separazione era stata emessa di recente e che non vi è pertanto alcuna ragione di disporre una nuova regolamentazione dell'assetto familiare post-separativo, confermava i provvedimenti personali e patrimoniali che regolavano la separazione, rimettendo le parti innanzi al Giudice istruttore per la trattazione della causa.
All'udienza del 07.04.2017, le parti precisavano le conclusioni in ordine alla sola pronuncia sullo status e, con sentenza non definitiva n. 1032/2018 pubblicata il
29.05.2018 veniva pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Con ordinanza resa in pari data la causa veniva rimessa dinanzi al giudice istruttore per l'ulteriore corso del procedimento.
La causa veniva istruita mediante l'esame delle prove documentali offerte dalle parti l'assunzione delle prove orali, l'audizione del minore e gli accertamenti sulla situazione reddituale e patrimoniale dei coniugi.
Pag. 4 di 7 Precisate le conclusioni con note di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c, con ordinanza del 18.03.20205 resa all'esito dell'udienza cartolare la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c
Devono essere decise le domande non decise con sentenza non definitiva n.1032/2018
Preliminarmente per quanto concerne le statuizioni relative alla domanda di assegnazione della casa familiare ed all'assegno divorzile va dichiarata la cessazione della materia del contendere avendo le parti rinunciato alla relative domande .
Nulla va statuito invece con riguardo al regime di affidamento/ collocamento dei figlio in quanto ormai maggiorenne. Per_1
Va dichiarata inammissibile la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dalla resistente con addebito al sig. e, la conseguente Parte_1 condannare dello stesso al versamento del contributo di mantenimento nella misura di €.
250,00 siccome domanda che attiene alle cause della separazione dei coniugi e non può trovare ingresso in sede di divorzio.
Parimenti vanno dichiarate inammissibili le domande di condanna alla restituzione della somma di € 37.000,00 avanzate da e la domanda di condanna alla Controparte_1 restituzione della somma di € 30.000,00, avanzata dal ricorrente in quanto trattasi di materia che esulano il presente giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In merito alla questione relativa alla determinazione dell'assegno in favore dei figli, in linea di principio non può che rammentarsi come in seguito alla separazione o al divorzio la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile a quello goduto in precedenza;
rimanendo in definitiva identico l'obbligo di ciascun coniuge di contribuire, in proporzione delle sue capacità.
Nella specie, nel corso del giudizio alla luce degli accertamenti reddituali svolti dalla
GDF è emerso la totale assenza in capo a di reddito e/o patrimonio dal Parte_1
2018 al 2022 e l'acquisto di beni mobili per importi di € 2.000,00 e €. 4.900, 00 non censiti presso l'ACI in quanto auto storiche e dunque da questo si presume che il ricorrente, abbia una modesta disponibilità economica proveniente dallo svolgimento di un lavoro sebbene non stabile che gli consente l'acquisto delle predette autovetture,
Pag. 5 di 7 mentre la resistente sebbene è percettore di reddito, in quanto dipendente del
[...]
e proprietaria esclusiva della casa familiare, tuttavia sulla sua Controparte_3 retribuzione grava la rata di mutuo per l'importo di €.845,11 e dunque la stessa non è sufficiente a soddisfare le esigenze del figlio, ormai maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
Pertanto alla luce di quanto esposto si ritiene che non sussistono eventi sopravvenuti idonei ad integrare i giusti motivi per la revisione delle pattuizioni statuite in sede di separazione .
Ne segue pertanto che è obbligato a versare entro il giorno cinque del Parte_1 mese alla resistente per il mantenimento del figlio la somma di € Persona_1
350,00, oltre la rivalutazione secondo gli indici ISTAT e di contribuire al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%, il tutto con decorrenza dalla domande .
Va inoltre autorizzato il rilascio del passaporto valida per l'espatrio solo con il consenso della resistente . Controparte_1
Relativamente alle spese processuali, stante la reciproca soccombenza e attesa la natura della controversia vanno interamente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale, udito il PM, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa,
D I C H I A R A
- la cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda di assegnazione della casa familiare sita in Siracusa Viale Scala Greca, n° 386 ed all'assegno divorzile;
- dichiara inammissibile la domanda di addebito al della cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio;
-dichiara inammissibili le domande di condanna alla restituzione della somma di €
37.000,00 avanzate da e di condanna alla restituzione della somma di Controparte_1
€ 30.000,00, avanzata dal ricorrente;
- pone a carico di l'obbligo di versare a titolo di contributo per il Parte_1 mantenimento dei figlio entro giorno 5 di ogni mese la somma di Persona_1 euro 350,00 oltre la rivalutazione secondo gli indici istat a far data dalla domanda;
Pag. 6 di 7 - dispone che il padre contribuisca nella misura del 50% relativamente alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio;
- autorizza il rilascio del passaporto in favore di solo con il consenso Parte_1 della resistente . Controparte_1
- nulla per le spese, per le ragioni di cui alla parte motiva
Così deciso in Siracusa nella camera di consiglio della Prima Sezione del Tribunale di
Siracusa in data 19.11.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Concetta Consoli NI Milone
Pag. 7 di 7
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA Prima Sezione Civile composto dai signori magistrati,
dott. NI Milone Presidente dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice
dott. NI Milone Giudice rel./est. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5850/2015 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Milano 78, C.F. , elettivamente domiciliato in Floridia C.so V. C.F._1
Emanuele 520, presso lo studio dell'avv. Angelo Privitera, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto introduttivo del giudizio;
-
- ricorrente contro
nata a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
residente in [...], C.da Arenella, C.F._2 elettivamente domiciliata in Siracusa, viale S. Panagia, n. 81/C, presso lo studio dell'Avv.to Giuseppa Russo, che la rappresentata e difende, giusto mandato in calce su separato foglio allegato alla in calce alla memoria di costituzione e risposta;
-resistente
Al P. M. è stata data comunicazione degli atti a norma degli artt. 70 e 71 c.p.c..
RAGIONI DI FATTO e DI DIRITTO DELLA DOMANDA
Con ricorso, depositato in data 13.12.2015 chiedeva a questo Tribunale Parte_1 di dichiarare:
- la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto a Siracusa, in data
22/07/2005, con , e trascritto al n. 272 parte II anno 2005 del Registro Controparte_1 atti di matrimonio del Comune di Siracusa, confermando le statuizioni previste nella sentenza di separazione definitiva n. 412/2025 resa dal Tribunale di Siracusa, salvo che per l'assegnazione della casa coniugale da assegnarsi al ricorrente, atteso che la resistente di fatto non abita più l'immobile ;
Chiedeva inoltre ai sensi dell'art. 277 co 2° c.p.c., avendo interesse il ricorrente a contrarre un nuovo matrimonio, dichiarare con sentenza non definitiva la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed autorizzare o disporre il libero rilascio del passaporto senza il consenso dell'altro coniuge.
Si costituiva in giudizio la quale aderiva alla richiesta di cessazione Controparte_1 degli effetti civili del matrimonio contestava in toto perché, assolutamente, infondati sia in fatto le domande di controparte chiedendo di : “
1. Affidare il figlio minore
[...]
ad entrambi i genitori;
2. disporre a carico di il Persona_1 Parte_1 pagamento, a titolo di mantenimento del figlio minore, della somma di € 600,00, da pagare entro il cinque, di ogni mese e da rivalutare secondo i dati ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie che dovranno essere rimborsate alla sig.ra in uno al CP_1 contributo di mantenimento della mensilità in scadenza;
3. Condannare il sig. Pt_1
a versare, entro il cinque, di ogni mese, a titolo di mantenimento della moglie la
[...] somma di €. 600,00 da aggiornare secondo i dati ISTAT;
4. Rigettare , per i motivi spiegati in comparsa, l'assegnazione della casa coniugale al sig. e, Parte_1 conseguentemente, ritenere e dichiarare il diritto della sig.ra ad Controparte_1 utilizzare la casa coniugale di proprietà della stessa, così come stabilito nella sentenza definitiva di separazione;
5. Ritenere e dichiarare il diritto della sig.ra Controparte_1 al rimborso della somma di €. 319,74 a titolo di contributo delle spese straordinarie sostenute dalla madre nell'interesse del figlio e per l'effetto condannare il sig. Pt_1 al pagamento della somma di €. 319,74, oltre interessi legali dalla maturazione al
[...] soddisfo;
6. Ritenere e dichiarare il diritto della sig.ra al rimborso Controparte_1 della somma €.25.608,60 per i motivi spiegati in memoria e per l'effetto condannare il sig. al pagamento della somma di €.25.608,60, oltre interessi legali dalla Parte_1 maturazione al soddisfo” A sostegno della propria domanda ha Controparte_1 esposto:- che il ricorrente ha sempre versato la somma di €. 350,00 senza mai Pt_1 preoccuparsi di calcolare la rivalutazione della stessa oltre agli interessi legali ammontanti ad €. 76,82 fino al 31 marzo 2016 e solo dopo, innumerevoli, richieste ha
Pag. 2 di 7 versato il 50% della somma di €. 1.037,37 per spese straordinarie, rimanendo moroso del 50 % della somma di €. 665,50 delle spese sostenute per l'anno 2015 e 2016 ; - che il sì è poi completamente disinteressato dei bisogni affettivi del piccolo Pt_1
sebbene la abbia inutilmente tentato, di trovare una bonaria Persona_1 CP_1 soluzione per amore del figlio, riscontrando sempre nel marito solo ed esclusivamente un atteggiamento di arroganza, chiusura e disinteresse;
lo stesso infatti non è stato presente né quanto il piccolo , è stato sottoposto ad un delicato Persona_1 intervento chirurgico di ernia inguinale presso l' , né Controparte_2 quando il 28 ottobre 2014 il piccolo è stato sottoposto all'asportazione delle adenoidi, presso l'Ospedale Umberto I di Siracusa;
-che il ricorrente inoltre non si è mai interessato sull'andamento scolastico del figlio né di partecipare alla feste di compleanno dello stesso e men che meno alla Prima comunione;
- che la situazione reddituale della sig.ra ha subito un gravissimo declino rispetto al periodo della CP_1 separazione giudiziale atteso che la stessa è disoccupata dal 29 aprile 2015 ed è priva di proprie risorse economiche e pertanto ha dovuto ricorrere e ricorre ancora all'aiuto anche di amici;
viceversa, il dipendente della ditta SOLESI, percepisce un Pt_1 ottimo stipendio, oltre ad aver percepito gli assegni familiari per il piccolo
[...]
, senza mai versarli alla moglie. Inoltre lo stesso utilizza per i suoi spostamenti Per_1 un'automobile di grossa cilindrata;
- che la resistente come il non ha Pt_1 provveduto ad onorare mensilmente il pagamento delle rate di mutuo che i coniugi hanno stipulato con la Banca Intesa San Paolo per la somma di €. 170.000,00, somma richiesta dai coniugi, sia per l'acquisto dell'immobile il cui costo era di €. 135.000,00, sia per estinguere un vecchio debito di €. 25.608,60 del sig. , con la Parte_1
DUCATO spa, somma che stata anticipata da e successivamente Parte_2 rimborsatale dalla resistente con il soldi del mutuo;
A seguito della costituzione di con memorie ex art 709 c.p.c Controparte_1 Pt_1 ha contestato le avverse deduzioni siccome infondate chiedendone il rigetto.
[...]
Affermava il ricorrente di aver immediatamente regolarizzato la sua posizione debitoria nei confronti della resistente, non appena questa ebbe a richiedere le somme dovute, versando sia la maggior somma di € 951,21 a titolo di rivalutazione ISTAT dell'assegno di mantenimento del figlio , sia la somma ex adverso richiesta di € 319,74 per Per_1
Pag. 3 di 7 spese straordinarie, evidenziando così il suo atteggiamento propositivo e collaborativo nell'esclusivo interesse del figlio. Parimenti in data 23.11.2006, due giorni dopo l'estinzione del debito con GO da parte della suocera ha provveduto a restituire la somma dalla stessa anticipata, dando ordine alla propria banca di emettere n. 5 assegni circolari non trasferibili intestati alla , per complessivi € 37.000,00, Parte_2 dando così seguito ad una richiesta della suocera di un aiuto finanziario, ricavato nella maggiore somma di € 11.391,40, mai restituiti al Affermava inoltre il Pt_1 ricorrente di aver sborsato la somma di € 10.000,00 a titolo di caparra confirmatoria sul preliminare di compravendita della casa coniugale in proprietà esclusiva della resistente (ma con assunzione diretta del del mutuo ipotecario), e di aver Pt_1 corrisposto all'ex coniuge somme a titolo di prestito per l'estinzione di conti correnti intestati alla stessa e per l'estinzione di altri debiti, oltre a provvedere in via esclusiva all'acquisto della mobilia e di vari suppellettili ed elettrodomestici, tutti rimasti ad arredo della casa coniugale ed attualmente utilizzati dai conduttori dell'immobile.
Sicchè ha richiesto la condanna di al pagamento della complessiva Controparte_1 somma di € 30.000,00 dalla stessa dovuta per le predette causali ovvero di quella diversa, maggiore o minore, che sarà provata a mezzo documentazione.
All'udienza del 28.01.2016, all'esito negativo del tentativo di conciliazione, il
Presidente , ritenuto che la sentenza di separazione era stata emessa di recente e che non vi è pertanto alcuna ragione di disporre una nuova regolamentazione dell'assetto familiare post-separativo, confermava i provvedimenti personali e patrimoniali che regolavano la separazione, rimettendo le parti innanzi al Giudice istruttore per la trattazione della causa.
All'udienza del 07.04.2017, le parti precisavano le conclusioni in ordine alla sola pronuncia sullo status e, con sentenza non definitiva n. 1032/2018 pubblicata il
29.05.2018 veniva pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Con ordinanza resa in pari data la causa veniva rimessa dinanzi al giudice istruttore per l'ulteriore corso del procedimento.
La causa veniva istruita mediante l'esame delle prove documentali offerte dalle parti l'assunzione delle prove orali, l'audizione del minore e gli accertamenti sulla situazione reddituale e patrimoniale dei coniugi.
Pag. 4 di 7 Precisate le conclusioni con note di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c, con ordinanza del 18.03.20205 resa all'esito dell'udienza cartolare la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c
Devono essere decise le domande non decise con sentenza non definitiva n.1032/2018
Preliminarmente per quanto concerne le statuizioni relative alla domanda di assegnazione della casa familiare ed all'assegno divorzile va dichiarata la cessazione della materia del contendere avendo le parti rinunciato alla relative domande .
Nulla va statuito invece con riguardo al regime di affidamento/ collocamento dei figlio in quanto ormai maggiorenne. Per_1
Va dichiarata inammissibile la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dalla resistente con addebito al sig. e, la conseguente Parte_1 condannare dello stesso al versamento del contributo di mantenimento nella misura di €.
250,00 siccome domanda che attiene alle cause della separazione dei coniugi e non può trovare ingresso in sede di divorzio.
Parimenti vanno dichiarate inammissibili le domande di condanna alla restituzione della somma di € 37.000,00 avanzate da e la domanda di condanna alla Controparte_1 restituzione della somma di € 30.000,00, avanzata dal ricorrente in quanto trattasi di materia che esulano il presente giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In merito alla questione relativa alla determinazione dell'assegno in favore dei figli, in linea di principio non può che rammentarsi come in seguito alla separazione o al divorzio la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile a quello goduto in precedenza;
rimanendo in definitiva identico l'obbligo di ciascun coniuge di contribuire, in proporzione delle sue capacità.
Nella specie, nel corso del giudizio alla luce degli accertamenti reddituali svolti dalla
GDF è emerso la totale assenza in capo a di reddito e/o patrimonio dal Parte_1
2018 al 2022 e l'acquisto di beni mobili per importi di € 2.000,00 e €. 4.900, 00 non censiti presso l'ACI in quanto auto storiche e dunque da questo si presume che il ricorrente, abbia una modesta disponibilità economica proveniente dallo svolgimento di un lavoro sebbene non stabile che gli consente l'acquisto delle predette autovetture,
Pag. 5 di 7 mentre la resistente sebbene è percettore di reddito, in quanto dipendente del
[...]
e proprietaria esclusiva della casa familiare, tuttavia sulla sua Controparte_3 retribuzione grava la rata di mutuo per l'importo di €.845,11 e dunque la stessa non è sufficiente a soddisfare le esigenze del figlio, ormai maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
Pertanto alla luce di quanto esposto si ritiene che non sussistono eventi sopravvenuti idonei ad integrare i giusti motivi per la revisione delle pattuizioni statuite in sede di separazione .
Ne segue pertanto che è obbligato a versare entro il giorno cinque del Parte_1 mese alla resistente per il mantenimento del figlio la somma di € Persona_1
350,00, oltre la rivalutazione secondo gli indici ISTAT e di contribuire al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%, il tutto con decorrenza dalla domande .
Va inoltre autorizzato il rilascio del passaporto valida per l'espatrio solo con il consenso della resistente . Controparte_1
Relativamente alle spese processuali, stante la reciproca soccombenza e attesa la natura della controversia vanno interamente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale, udito il PM, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa,
D I C H I A R A
- la cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda di assegnazione della casa familiare sita in Siracusa Viale Scala Greca, n° 386 ed all'assegno divorzile;
- dichiara inammissibile la domanda di addebito al della cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio;
-dichiara inammissibili le domande di condanna alla restituzione della somma di €
37.000,00 avanzate da e di condanna alla restituzione della somma di Controparte_1
€ 30.000,00, avanzata dal ricorrente;
- pone a carico di l'obbligo di versare a titolo di contributo per il Parte_1 mantenimento dei figlio entro giorno 5 di ogni mese la somma di Persona_1 euro 350,00 oltre la rivalutazione secondo gli indici istat a far data dalla domanda;
Pag. 6 di 7 - dispone che il padre contribuisca nella misura del 50% relativamente alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio;
- autorizza il rilascio del passaporto in favore di solo con il consenso Parte_1 della resistente . Controparte_1
- nulla per le spese, per le ragioni di cui alla parte motiva
Così deciso in Siracusa nella camera di consiglio della Prima Sezione del Tribunale di
Siracusa in data 19.11.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Concetta Consoli NI Milone
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