Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/03/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2298 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
'con l'Avv. FITTIPALDI LINA Parte 1
parte ricorrente
CONTRO
Controparte_1 IN PERSONA DEL LEGALE '
RAPPRESENTANTE P.T., con l'Avv. LUCCHETTA FEDELE;
CP 2, AVV. FILICE CARMELA, AVV. FERRATO UMBERTO;
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3.5.2022 il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
03420189010908948000 di € 5.279,18, notificatagli da parte di in data 5.4.2022, limitatamente aiControparte_3 seguenti sottesi avvisi di addebito relativi ai contributi previdenziali
CP_2 di competenza dell'intestato Tribunale:
1) Avviso di addebito n. 33420130001211259000 di € 1.369,66, asseritamente notificato in data 23.4.2013;
2) Avviso di addebito n. 33420130002576743000 di € 1.147,98,
asseritamente notificato in data 16.12.2013;
3) Avviso di addebito n.33420140000728248000 di € 2.369,61, asseritamente notificato in data 26.10.2015.
Parte ricorrente eccepiva la prescrizione quinquennale del credito di spettanza dell' CP_2, essendo decorso più di un quinquennio tra la notifica dei precitati avvisi di addebito e quella dell'intimazione di pagamento.
Concludeva, pertanto, chiedendo l'insussistenza di ogni ragione creditoria nei suoi confronti;
con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
Si costituivano in giudizio sia l'CP_2 che l' CP_4 contestando in fatto ed in diritto la domanda del ricorrente di cui chiedevano il rigetto.
Acquisita, dunque, la documentazione prodotta, la causa viene decisa all'odierna udienza, stante la natura documentale della stessa.
*** ***
In via assorbente deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione ai singoli carichi sottesi agli avvisi di addebito (presupposto dell'intimazione impugnata nell'odierno giudizio) in quanto, essendo di importo inferiore a 1.000 euro e affidati dall'ente previdenziale all'agente della riscossione nell'arco di tempo compreso fra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015, sono stati automaticamente annullati a norma dell'art. 1, commi 222 e ss., della
I. n. 197 del 2022, come modificato dall'art.
3-bis, comma 1, lettera d), del d. l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla I. 24 febbraio 2023, n. 14.
Recita, infatti, la norma: "Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (...)”.
Prevedendo un nuovo stralcio dei debiti affidati agli agenti della riscossione, la I. n. 197 del 2022 ripropone una misura di tenore analogo anche se non perfettamente identico a quelle adottate in precedenza con le disposizioni di cui all'art. 4 del d.l. n. 119 del 2018
e all'articolo 4, commi da 4 a 9, del d.l. n. 41 del 2021, conv. in I. n.
69 del 2021.
Con riferimento all'analoga fattispecie di cui all'art. 4 del d.l. n. 119 cit., in particolare, la Suprema Corte ha chiarito che si tratta di un annullamento che opera in via automatica e ipso iure in presenza dei presupposti di legge e, quanto ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere senza che assuma rilievo neppure la mancata adozione del provvedimento di sgravio. Si tratta, invero, di atto meramente dichiarativo e assolutamente dovuto,
giacché previsto dalla citata disposizione al fine di consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra l'agente della riscossione e gli enti impositori (cfr. Cass.
n. 15471 del 2019, in motivazione). Quanto all'istituto disciplinato dalla I. n. 197/2022, trattandosi di annullamento automatico che opera in presenza di presupposti legali
(debito fino a 1.000 euro risultante da singolo carico affidato all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015) rilevabili anche d'ufficio e ricorrenti nel caso di specie, deve farsi luogo alla declaratoria di cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. n.
9078 del 2024, proprio in tema di annullamento automatico dei carichi previsto dalla I. n. 197 del 2022, che si richiama a Cass. n. 35535 del
2023, Cass. n. 32772 del 2023 e Cass. n. 18413 del 2023).
3. Spese compensate stante la definizione ope legis della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse, con riferimento alle seguenti partite di ruolo
(individuate nell'estratto di ruolo agli atti) sottese all'avviso di addebito n. 33420130001211259000:
Identificativo partita: Numero DiCartaIdentita 1
010120400194101120114883 M (Ruolo: 2013/418);
Identificativo partita: 02500002013I0N00012112 334
201359000 N (Ruolo: 2012/415); con riferimento alle seguenti partite di ruolo sottese all'avviso di addebito n. 33420130002576743000: Identificativo partita: 025000020131042040019410
-
010320400194101120135133 M (Ruolo: 2013/1194); Identificativo partita: 02500002013I0N00025767 334
201343000 N (Ruolo: 2012/1190); con riferimento alle seguenti partite di ruolo sottese all'avviso di addebito n. 33420140000728248000:
Identificativo partita: 025000020141042040019410
- Identificativo partita: 02500002014I0N00007282 334
201448000 N (Ruolo: 2014/224);
Compensa le spese di lite tra le parti.
-Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Nilo Rizzo
Funzionario addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge
80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
Castrovillari, 15/03/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
010120400194101130115292 M (Ruolo: 2014/227);