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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 13/06/2025, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Termini Imerese
Contenzioso Civile e Volontaria
R.G. n° 1945/2020
VERBALE D'UDIENZA del 13/06/2025
nella causa promossa da
Parte_1
Contro
CP_1
All'udienza del 13/06/2025, alle ore 10.31, chiamato il procedimento indicato in epigrafe,
sono comparsi davanti al Giudice dott.ssa Maria Margiotta, per parte opponente, l'avv.
Alfonsa Palmisano in sostituzione dell'avv. Leonardo Carto, per l'avv. CP_2
Nicola Muffoletto in sostituzione dell'avv. Elena Frascino.
L'avv. Palmisano conclude riportandosi all'atto di citazione, alle memorie ex art. 183, co. 6,
cpc nonché da ultimo alle note conclusive depositate, insistendo nelle domande e deduzioni ivi svolte.
L'avv. Muffoletto si riporta, del pari, alla comparsa di intervento e alle note conclusive depositate.
I difensori delle parti chiedono, dunque, che la causa sia posta in decisione.
Il Giudice
pone la causa in decisione, riservandosi di deliberare all'esito della camera di consiglio.
All'esito, alle ore 14.40, pronuncia la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In persona del Giudice, dott. ssa Maria Margiotta, all'udienza del 13.6.2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1945/2020 RG degli affari civili,
TRA
(cf: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo Carta in forza di procura alle liti in atti, allegata all'atto introduttivo, presso il cui studio sito a Palermo in via Libertà n. 167 è elettivamente domiciliato
OPPONENTE
E
(p. iva ), a mezzo della procuratrice speciale CP_1 P.IVA_1 Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
[...] dall'avv. Elena Frascino giusta procura generale alle liti in atti, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'avv. Nicola Muffoletto, sito a Cefalù in via Nicola Botta n. 2
OPPOSTA
(cf: ), a mezzo della procuratrice speciale CP_4 P.IVA_2 Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
[...] dall'avv. Elena Frascino giusta procura alle liti in atti, elettivamente domiciliata presso lo
Studio dell'avv. Nicola Muffoletto, sito a Cefalù in via Nicola Botta n. 2
(cf: ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura generale alle liti in atti, dagli avv.ti Elena Frascino, Giampiero Covino ed Alessandro Landolfi, elettivamente domiciliata a Benevento, via Pacevecchia 14 B/C, presso la sede di Arcus, società tra avvocati per azioni
INTERVENIENTI
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
conclusioni delle parti: come da verbale di udienza (sopra); dando lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa: rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da;
Parte_1 dichiara, per l'effetto, definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 521/2020; condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite e le liquida in € 4.000,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge;
pone a carico dell'opponente le spese per le occorse consulenze tecniche d'ufficio; condanna a corrispondere a la somma di € 2.000,00 ex art. 96, Parte_1 CP_1 co. 3, cpc;
lascia a carico delle parti intervenienti le spese dalle stesse anticipate;
e delle seguenti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 521/2020, con il quale gli era stato ingiunto di pagare di pagare, la somma di € 24.885,33 (oltre interessi e spese) in favore di a titolo Controparte_1 di saldo debitore del contratto di prestito personale n. 20023262325618 di € 30.987,00 concluso il 9.8.2005 con TI NC S.p.A., poi oggetto di svariate cessioni.
Contestava, innanzitutto, la legittimazione attiva della controparte, che non aveva dimostrato la titolarità del credito rilevando al contempo la prescrizione della pretesa azionata in via monitoria.
Disconosceva ad ogni modo tutte le sottoscrizioni apposte nel documento contrattuale – deducendo di non ricordare di averlo sottoscritto – nonché la conformità all'originale della copia fotostatica prodotta dalla controparte, negando per altro verso “che il foglio contenente le condizioni generali sia stato accluso al contratto di finanziamento medesimo”.
Si doleva, inoltre, della mancata trasmissione della lettera di recesso da parte dell'istituto di credito, idonea ad incidere, secondo la sua prospettazione, sulla certezza, liquidità ed esigibilità del credito, oltre che sul quantum.
Rilevava, poi, la violazione della disciplina sulla traSPrenza bancaria in forza della erronea indicazione del taeg – privo di talune voci di costo – cui era conseguita l'applicazione di un tasso differente da quello riportato nel contratto, lamentando altresì la mancanza del piano di ammortamento e la mancata dimostrazione dei criteri di calcolo della somma ingiunta, di cui contestava l'ammontare, nonché l'usurarietà degli interessi corrispettivi e moratori pattuiti.
Sulla scorta di tali rilievi domandava la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la (ri)determinazione dei rapporti di dare e avere tra le parti.
Nella memoria di costituzione depositata in data 17.2.2021 a mezzo della CP_1 procuratrice speciale , in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, rilevava innanzitutto la pretestuosità, improcedibilità e inammissibilità dell'opposizione avversaria, deducendo che il finanziamento dell'importo di € 30.987,00 concluso da con TI NC il 9.8.2005 – da Parte_1 rimborsare, oltre costi, mediante il pagamento di complessive n. 84 rate mensili dell'importo di € 488,00 ciascuna, decorrenti dal 5.10.2005 – era “finalizzato alla estinzione di altro finanziamento n. 20023262325616”. Precisava che il debitore aveva corrisposto soltanto le rate dalla n. 1 del 5.10.2005 alla n. 53 del 5.2.2010 e, a fronte di sette rate consecutive interamente impagate, dalla n. 54 del 5.3.2010 alla n. 60 del 5.9.2010, in data 29.9.2010, era stata dichiarata la decadenza del beneficio del termine.
Affermava la correttezza dell'importo ingiunto – costituito dalla somma di capitale scaduto e a scadere, spese e interessi (corrispettivi e di mora, solo sulla sorte capitale) –, calcolato sulla base degli estratti conto ex art. 50 tub predisposti da TI NC e
NC IS.
Rilevava, in ogni caso, la genericità delle deduzioni avversarie, prive di qualsivoglia supporto sul piano assertivo e documentale, contestando punto per punto i rilievi mossi nell'atto introduttivo: mancanza di una lettera formale di decadenza dal beneficio del termine, erronea indicazione del taeg, mancanza del piano di ammortamento, mancanza di prova del credito, usurarietà degli interessi.
Quanto alla titolarità attiva del rapporto, deduceva che la controparte – cui erano state regolarmente comunicate le cessioni intervenute e le varie diffide trasmesse – non l'aveva mai contestata sino a quel momento, affermando per altro verso la genericità del disconoscimento della sottoscrizione del documento negoziale, di cui formulava in ogni caso istanza di verificazione, invocando la condanna al pagamento delle somme ex art. 2041 cc.
Domandava dunque il rigetto dell'opposizione e la condanna della controparte ai sensi dell'art. 96, co. 3, cpc.
Con comparse rispettivamente depositate in data 6.10.2022 e 29.1.2025 intervenivano nel presente giudizio , a mezzo della procuratrice speciale CP_4 Controparte_3
e (CNF), in proprio, in persona dei rispettivi
[...] Controparte_5 legali rappresentanti pro tempore, quali cessionarie del credito sub iudice, facendo proprie le domande e le conclusioni rassegnate da . CP_1
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali;
con ordinanze dell'8.6.2022 e del 16.7.2024 sono state disposte consulenze tecniche d'ufficio grafologica e contabile.
All'udienza del 13.6.2025 la causa è stata assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc. ***********
Così prospettate le posizioni delle parti deve innanzitutto darsi atto della procedibilità della domanda essendo stato esperito il procedimento di mediazione obbligatoria, conclusosi negativamente (cfr. verbale depositato dall'opposta in data 17.11.2021).
Va poi ricordato che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo – quale è quello per cui è causa – l'opponente, benché formalmente attore, assume la posizione di convenuto, mentre la parte opposta, benché processualmente convenuta, è attrice sostanziale rispetto all'accertamento della pretesa già azionata in via monitoria ed oggetto di contestazione ad opera della parte raggiunta dal decreto ingiuntivo sicché – sotto il profilo probatorio – sulla parte opposta incombe l'onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi della pretesa, non diversamente da quanto accade nell'ordinario giudizio di cognizione (cfr. Cass. 77/1969; Cass. 18453/2007).
Nel caso di specie, il credito azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo, pari a complessivi € 24.885,33 (oltre interessi e spese), ha ad oggetto l'esposizione debitoria del contratto di finanziamento n. 20023262325618 di € 30.987,00 concluso il 9.8.2005 dall'opponente con TI NC S.p.A., poi oggetto di svariate cessioni.
Ora, ha suffragato la pretesa depositando, già nella fase monitoria, il documento CP_1 negoziale, debitamente sottoscritto dal cliente (all. n. 3 al ricorso per decreto ingiuntivo), il cd saldaconto ex art. 50 tub proveniente da NC IS (all. 10), nonché la lista dei movimenti recante la “analitica registrazione delle varie partite in dare e avere” proveniente da
TI, corredata dalla dichiarazione ex art. 50 tub (Cass., n. 29577/2020), da cui si evince chiaramente l'andamento del rapporto, nonché gli importi dovuti a titolo di capitale, di spese e di interessi alla data di decadenza dal beneficio del termine, ossia il
29.9.2010.
Ebbene, la condotta dell'istituto di credito si pone in aderenza all'indirizzo interpretativo della giurisprudenza, avendo la stessa fornito la prova della pretesa azionata (cfr. Cass., n.
23974/2010).
Ciò chiarito, va affermata la legittimazione attiva di . CP_6
Deve richiamarsi a tale proposito l'art. 58 tub che, al co. 4, prevede che gli adempimenti pubblicitari prescritti al co. 2 – ossia l'iscrizione della cessione nel registro delle imprese e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – hanno, nei confronti dei debitori ceduti, gli effetti indicati dall'art. 1264 cc, che disciplina la comunicazione della cessione al debitore ceduto (Cass., n. 17944/2023: “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”).
La norma appena richiamata, infatti, proprio al fine di agevolare siffatte operazioni dispone che “la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana” (co. 2); adempimenti pubblicitari che, nei confronti dei debitori ceduti, “producono gli effetti indicati dall'art. 1264 cc (co. 4)”.
La pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzzetta Ufficiale dunque rappresenta, secondo l'espressa voluntas legis, idonea forma di pubblicità dell'intervenuta cessione di rapporti giuridici in blocco.
“Il testo della norma dell'art. 58, co. 2, TUB, impone un "contenuto informativo minimo", stabilendo che l'iscrizione nel registro delle imprese e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale danno notizia di una cessione avvenuta, senza che tuttavia siano specificati i contorni dei crediti che ne sono oggetto né la reale validità/efficacia dell'operazione posta in essere” (Cass., n. 5617/2020).
Tale adempimento pubblicitario – <> non esaurisce l'onera della prova gravante su colui che si affermi successore a tiolo universale o particolare della parte originaria, al fine legittimazione", essendo a tali fine necessari documenti idonei a "dimostrare l'incorporazione e
l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco" (cfr. così, puntualmente, Cass., 2 marzo 2016, n. 4116)>>.
Ora nel caso di specie, con riguardo alla cessione intervenuta tra TI NC SP e
, non è stato prodotto l'avviso di cessione pubblicato nella G.U., bensì un CP_7 estratto del contratto di cessione corredato dalla comunicazione trasmessa al debitore con racc. a.r. ricevuta dalla moglie il 30.4.2015 (all. nn. 4 e 5 al ricorso monitorio).
È stato, inoltre, prodotto l'estratto del contratto di cessione tra NC IS e , CP_1 corredato da un documento indicante gli estremi della posizione ceduta e dall'avviso di pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana, contenente altresì il riferimento alla precedente cessione intervenuta (all. nn. 6, 7 e 8 al ricorso monitorio); anche di tale cessione è stata data notizia mediante racc. a.r. rispedita al mittente per compiuta giacenza
(all. n. 9).
Ebbene, in assenza di contestazioni specifiche sull'esistenza delle cessioni – essendosi l'opponente limitato a dedurre genericamente il difetto di legittimazione attiva dell'istituto di credito in forza della mancata prova della titolarità del credito –, tale documentazione è idonea a provare gli atti di trasferimento del credito (all. n. 3 alla comparsa di costituzione).
Invero, secondo “la più recente giurisprudenza di questa Corte - Cass. 22/06/2023, n.
17944; Cass. 5/04/2023, n. 9412; Cass. 22/03/2024, n. 7688 - […] la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall' art. 1264 cod. civ., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che - quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo
(Cass., n. 17390/2024, nello stesso senso, Cass., n. 17262/2024; sulla notifica della cessione vedi Cass., n. 654/2025).
Ciò chiarito, è opportuno soffermarsi sulla riconducibilità delle sottoscrizioni apposte sul documento contrattuale (nonché di quella apposta sul documento di “riconoscimento del debito”, all. n. 7 alla produzione dell'opposta) a . Parte_1
Va richiamata a tale riguardo la consulenza tecnico-grafica a firma del dott. , Persona_1 frutto di un percorso argomentativo lineare e immune da vizi logici, oltre che sorretta da adeguati rilievi di competenza specifica, avverso la quale peraltro nessuna delle parti ha formulato osservazioni.
Il ctu, in seguito all'esame delle firme in verifica e delle scritture comparative e del campione autografo, svolto facendo ricorso al cd “metodo morettiano” – nel quale l'esame e il confronto vertono sulla “costruzione del tracciato e del gesto grafico che lo genera. A tale scopo, si prendono in considerazione le principali categorie grafologiche di riferimento
(organizzazione, curvilinea, dimensioni, ampiezze, inclinazione, modulazione del calibro e degli assi, direzione e allineamento del rigo, ritmo, gesto fuggitivo” – ha affermato la riconducibilità delle firme in questione all'opponente, avendo accertato che “l'ambito di variabilità grafica, unitamente alla distanza temporale che separa i campioni grafici, permette di giustificare le poche differenze riscontrate fra le firme autografe e le firme in verifica, poiché queste differenze ricadono entro uno schema motorio più ampio che unisce tutte le esecuzioni grafiche esaminate, e che rende stabili e coerenti fra loro tutte le firme, in verifica e in comparazione” (pag. 40 e 41 ctu).
Una volta accertata la sottoscrizione del contratto da parte dell'opponente – corroborata dall'all. n. 7 alla produzione dell'opposta, sopra richiamato, in cui Parte_1 dichiara di prendere atto della (futura) erogazione dell'importo richiesto –, deve rilevarsi che ininfluenti sono – ai fini dell'accertamento sub iudice – le generiche contestazioni contenute nell'atto introduttivo sulla conformità all'originale della copia fotostatica del documento contrattuale ex art. 2719 c.c., insuscettibili di azzerare il valore probatorio della documentazione in mancanza di un disconoscimento chiaro, specifico ed inequivoco della conformità medesima (Cass., n. 882/2018).
Va, per altro verso, disattesa l'eccezione di prescrizione formulata da , Parte_1 che si pone in contrasto con la peculiare natura delle obbligazioni nascenti dal contratto di finanziamento, prestazioni periodiche che rappresentano il corrispettivo del godimento di un bene fungibile, ossia il denaro.
Simile inquadramento fa sì che il diritto al pagamento delle singole rate (di capitale e interessi) si prescrive a partire dalla scadenza fissata per l'obbligazione o, in mancanza, dalla conclusione del contratto non potendosi, ad avviso di chi giudica, distinguere l'obbligazione restitutoria avente ad oggetto il capitale da quella avente ad oggetto gli interessi.
Simile conclusione, del resto, è in linea con l'indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “La rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché deve escludersi, per tali tipologie di interessi,
l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti” (Cass. n. 18951/2013; Trib. Brescia,
31.12.2003).
In considerazione della scadenza fissata nel contratto di finanziamento – con pagamento delle rate in 84 mensilità e quindi in 7 anni, come si evince dalla documentazione offerta –
e della data delle diffide prodotte dall'opposta, la prima ricevuta con lettera racc. a.r. del
30.4.2015 e l'altra, recante la data del 6.3.2019, rispedita al mittente per compiuta giacenza, oltre che del deposito del ricorso monitorio, può affermarsi il mancato decorso del termine di prescrizione decennale.
Venendo alle altre doglianze contenute nell'atto introduttivo, va disattesa la dedotta indeterminatezza del credito ingiunto del quale, come si è detto, sono specificamente indicate le voci nell'estratto conto prodotto dall'opposta in sede monitoria, in grado di fornire un'analitica rappresentazione dello svolgimento del rapporto, non cogliendo nel segno il riferimento al recesso da parte della banca mutuante, priva di aderenza al caso di specie.
Quanto alla mancata comunicazione della decadenza dal beneficio del termine, va detto che richiesta di pagamento del debito residuo, nell'ambito delle comunicazioni di cessione del credito, e con l'avvertimento che in caso di omesso pagamento sarebbe stata adita l'autorità giudiziaria, evidenza inequivocabilmente la volontà di avvalersi della decadenza dal beneficio del termine.
Del resto, “La possibilità per il creditore di esigere immediatamente la prestazione quantunque sia stabilito un termine a favore del debitore, ai sensi dell'art. 1186 c.c., non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale sull'insolvenza di quest'ultimo, né la formulazione di un'espressa domanda, potendo il diritto al pagamento immediato ritenersi virtualmente dedotto con la domanda giudiziale” (Cass, n. 20042/2020).
Né la condotta della banca può censurarsi per l'assenza del piano di ammortamento, non richiesto per i prestiti al consumo, senza considerare che l'ammontare delle rate e la loro scadenza mensile rate si ricava agevolmente dal documento contrattuale.
Per altro verso, devono disattendersi i generici rilievi mossi dall'opponente in ordine all'inosservanza del disposto dell'art. 125 bis tub – inapplicabile alla fattispecie sub iudice, in quanto inserito nel predetto testo normativo dall'art. 1, co. 1, d.lgs. n. 141/2010 –, atteso che l'art. 117 tub – applicabile ratione temporis – prevede(va) unicamente la consegna di un esemplare del contratto, in relazione alla quale l'opponente non ha formulato alcun rilievo.
Nel caso in cui simile doglianza si interpretasse come sussumibile nel disposto dell'ambito applicativo dell'art. 124 tub, va detto che, pur non essendo in effetti stata dimostrata la consegna del supporto durevole contenente gli obblighi informativi in questione, l'unica
“sanzione” a siffatta condotta omissiva è sussumibile nell'ambito della responsabilità precontrattuale, non specificamente fatta valere nel caso di specie da . Parte_1
Venendo alle ulteriori doglianze contenute nell'atto di citazione, va ricordato che l'Indicatore sintetico di costo (ISC), detto anche Tasso annuo effettivo globale (TAEG), costituisce un valore che esprime in percentuale il costo effettivo di un finanziamento o di altra operazione bancaria di concessione di una linea di credito;
tale parametro è stato introdotto dalla direttiva europea 90/88/CEE, e recepito nel sistema normativo italiano dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito e il RiSPrmio n. 10688 del 4/03/2003, che, all'art. 9, comma 2, prevede, in relazione alle operazioni e ai servizi individuati dalla NC d'Italia, l'obbligo, per tutti gli intermediari, “a rendere noto un
"Indicatore Sintetico di Costo" (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla NC
d'Italia medesima”.
L'ISC non costituisce, quindi, un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi.
La recente giurisprudenza di merito ha precisato che “Si tratta quindi di un indice previsto solo dalla disciplina regolamentare e tecnica, ai fini di traSPrenza” (in questo senso si veda
Tribunale Milano, 28/07/2017, n. 8427).
Il riferimento all'ISC è una mera indicazione informativa che non incide sulla determinazione del tasso stesso, trattandosi di dato irrilevante ai fini del calcolo del tegm;
a ciò consegue che l'erronea indicazione dell'ISC/TAEG, non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento ma, al più, un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, non potendo indi trovare applicazione il tasso sostitutivo ex art. 117 tub.
Tale norma, al comma sesto, sanziona con la nullità le “clausole contrattuali ... che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”. Siffatta disposizione di legge non è quindi applicabile alla fattispecie in esame ove viene in rilievo un dato, Par rappresentato appunto dall' che, come sopra precisato, non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, ma esprime in termini percentuali il costo complessivo del credito e svolge una funzione meramente informativa.
In questo senso si è espressa la più recente giurisprudenza di merito, che l'odierno giudicante ritiene di condividere (cfr., da ultimo, Tribunale Torino, 22.9.2020: “In tema di contratti bancari l'indicatore Sintetico di Costo non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto. È previsto ai soli fini di pubblicità e traSPrenza e la sua erronea indicazione non incide sulla validità delle clausole contrattuali ex art.
117 TUB”; in senso conforme Tribunale Roma, IX sez., 19.4.2017; Tribunale di Salerno,
31.01.2017, Tribunale Monza, 17.08.2017, n. 2403, Tribunale Milano, 28.07.2017, n. 8427, sopra richiamata), di recente avallata dal Giudice di legittimità (cfr. Cass., n. 39169/2021:
“In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo
l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri
e delle singole voci di costo elencati in contratto”).
Venendo infine alla dedotta usurarietà degli interessi contrattuali, va richiamata la disciplina dettata dalla l. n. 108/96, che attribuisce centralità al momento della pattuizione, collegando tanto la sanzione penale, quanto quella civile della gratuità, alla pattuizione di un tasso di interesse effettivo che superi quello soglia di riferimento;
quest'ultimo viene individuato attraverso un meccanismo complesso delineato dall'art. 2 della l. n. 198/1996, che demanda al Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentiti la NC d'Italia e l'Ufficio
Italiano Cambi, il compito di rilevare trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura
(secondo la classificazione in categorie omogenee effettuata annualmente con decreto ministeriale, sentiti i medesimi organismi di vigilanza, tenendo conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie); i valori così ottenuti, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, vengono pubblicati in Gazzetta Ufficiale.
Allorquando, confrontando i due valori così individuati, il secondo superi il primo non v'è dubbio che ricorra l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 644 cp e la corrispondente ipotesi prevista dall'art. 1815, co. 2, c.c., secondo cui “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; la valutazione di usurarietà ha, dunque, rilevanza temporale circoscritta al momento genetico del contratto “Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento” (art. 1 d.l. n. 394/2000, convertito, con modificazioni, in l. n. 24/2001, legge di interpretazione autentica).
Deve a questo punto richiamarsi la relazione di consulenza tecnica d'ufficio a firma della dott.ssa , anch'essa frutto di un percorso argomentativo lineare, Persona_2 immune da vizi logici e sorretto dai necessari rilievi di competenza specifica.
Ebbene, l'ausiliario ha constatato la conformità delle condizioni contrattuali alle disposizioni in materia di usura, escludendo dunque il superamento del tasso soglia sia includendo i costi per spese assicurative che escludendoli (pag. 13 dell'elaborato).
Ad analoghe conclusioni il ctu è pervenuto con riguardo agli interessi di mora (pag. 16).
Le argomentazioni svolte depongono nel senso della infondatezza della opposizione proposta da . Parte_1
È opportuno, infine, soffermarsi sugli interventi spiegati da , a mezzo della CP_4 procuratrice speciale e Controparte_3 Controparte_8
in proprio, quali cessionarie del credito sub iudice, che non mutano i rapporti
[...] tra le originarie parti processuali alla luce del disposto dell'art. 111 cpc, non avendo l'opponente dedotto alcunché in ordine alla estromissione di domandata dalla CP_1 seconda interveniente.
Perciò la sentenza sarà pronunciata nei confronti della parte originaria, che assurge a sostituto processuale, pur facendo stato anche nei confronti del successore a titolo particolare, lasciando a carico degli intervenienti le spese anticipate (cfr. Cass., n.
8884/2000).
Va, d'altra parte, affermato che l'instaurazione del presente giudizio configura una ipotesi di colpa grave, se non di mala fede, sub specie di abuso dello strumento processuale per finalità distinte da quelle ad esso sottese (Cass., n. 4136/2018: “La norma di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c., si pone come presidio dell'abuso dei diritti processuali […]”).
“Ai fini dell'applicabilità dell'art. 96, comma 3, c.p.c., la mala fede o la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, e non singoli aspetti di essa, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, al fine di contemperare le esigenze di deflazione del contenzioso pretestuoso con la tutela del diritto di azione, suscettibile di essere irragionevolmente leso da danni punitivi non proporzionati” (Cass., n. 7726/2016).
Invero, il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte al contratto di finanziamento e al documento n. 7, di cui il ctu ha accertato la veridicità, senza neanche formulare osservazioni avverso le conclusioni rassegnate dall'ausiliario, in uno alla infondatezza delle ulteriori doglianze, configura un abuso dello strumento processuale rientrante nell'ambito applicativo dell'art. 96 cpc invocato dalla controparte, traducendosi nell'omissione, nel compimento delle attività processuali, di quel minimo di diligenza e perizia sufficiente ad avvedersi della infondatezza, se non temerarietà, delle proprie pretese.
Si tratta, ad avviso di chi giudica, di condotta processuale che sottende l'omesso preventivo riscontro “- nell'esercizio di un minimo di elementare diligenza – dell'erroneità della propria tesi alla stregua delia disciplina positiva e della giurisprudenza, costituendo tale difetto di diligenza un elemento rivelatore di un uso distorto” dello strumento processuale “ai fini meramente dilatori” (Cass., S.U. n. 34349/2021).
Dunque, va condannato a corrispondere a la somma di € Parte_1 CP_1
2.000,00, equitativamente determinata.
Le spese di lite si liquidano in dispositivo in ossequio alla regola della soccombenza, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014.
Del pari, le spese per le ctu espletate, liquidate in separati decreti, vanno poste a carico dell'opponente.
Termini Imerese, 13 giugno 2025
Il Giudice
Maria Margiotta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo
7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011,
n. 44.
Contenzioso Civile e Volontaria
R.G. n° 1945/2020
VERBALE D'UDIENZA del 13/06/2025
nella causa promossa da
Parte_1
Contro
CP_1
All'udienza del 13/06/2025, alle ore 10.31, chiamato il procedimento indicato in epigrafe,
sono comparsi davanti al Giudice dott.ssa Maria Margiotta, per parte opponente, l'avv.
Alfonsa Palmisano in sostituzione dell'avv. Leonardo Carto, per l'avv. CP_2
Nicola Muffoletto in sostituzione dell'avv. Elena Frascino.
L'avv. Palmisano conclude riportandosi all'atto di citazione, alle memorie ex art. 183, co. 6,
cpc nonché da ultimo alle note conclusive depositate, insistendo nelle domande e deduzioni ivi svolte.
L'avv. Muffoletto si riporta, del pari, alla comparsa di intervento e alle note conclusive depositate.
I difensori delle parti chiedono, dunque, che la causa sia posta in decisione.
Il Giudice
pone la causa in decisione, riservandosi di deliberare all'esito della camera di consiglio.
All'esito, alle ore 14.40, pronuncia la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In persona del Giudice, dott. ssa Maria Margiotta, all'udienza del 13.6.2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1945/2020 RG degli affari civili,
TRA
(cf: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo Carta in forza di procura alle liti in atti, allegata all'atto introduttivo, presso il cui studio sito a Palermo in via Libertà n. 167 è elettivamente domiciliato
OPPONENTE
E
(p. iva ), a mezzo della procuratrice speciale CP_1 P.IVA_1 Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
[...] dall'avv. Elena Frascino giusta procura generale alle liti in atti, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'avv. Nicola Muffoletto, sito a Cefalù in via Nicola Botta n. 2
OPPOSTA
(cf: ), a mezzo della procuratrice speciale CP_4 P.IVA_2 Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
[...] dall'avv. Elena Frascino giusta procura alle liti in atti, elettivamente domiciliata presso lo
Studio dell'avv. Nicola Muffoletto, sito a Cefalù in via Nicola Botta n. 2
(cf: ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura generale alle liti in atti, dagli avv.ti Elena Frascino, Giampiero Covino ed Alessandro Landolfi, elettivamente domiciliata a Benevento, via Pacevecchia 14 B/C, presso la sede di Arcus, società tra avvocati per azioni
INTERVENIENTI
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
conclusioni delle parti: come da verbale di udienza (sopra); dando lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa: rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da;
Parte_1 dichiara, per l'effetto, definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 521/2020; condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite e le liquida in € 4.000,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge;
pone a carico dell'opponente le spese per le occorse consulenze tecniche d'ufficio; condanna a corrispondere a la somma di € 2.000,00 ex art. 96, Parte_1 CP_1 co. 3, cpc;
lascia a carico delle parti intervenienti le spese dalle stesse anticipate;
e delle seguenti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 521/2020, con il quale gli era stato ingiunto di pagare di pagare, la somma di € 24.885,33 (oltre interessi e spese) in favore di a titolo Controparte_1 di saldo debitore del contratto di prestito personale n. 20023262325618 di € 30.987,00 concluso il 9.8.2005 con TI NC S.p.A., poi oggetto di svariate cessioni.
Contestava, innanzitutto, la legittimazione attiva della controparte, che non aveva dimostrato la titolarità del credito rilevando al contempo la prescrizione della pretesa azionata in via monitoria.
Disconosceva ad ogni modo tutte le sottoscrizioni apposte nel documento contrattuale – deducendo di non ricordare di averlo sottoscritto – nonché la conformità all'originale della copia fotostatica prodotta dalla controparte, negando per altro verso “che il foglio contenente le condizioni generali sia stato accluso al contratto di finanziamento medesimo”.
Si doleva, inoltre, della mancata trasmissione della lettera di recesso da parte dell'istituto di credito, idonea ad incidere, secondo la sua prospettazione, sulla certezza, liquidità ed esigibilità del credito, oltre che sul quantum.
Rilevava, poi, la violazione della disciplina sulla traSPrenza bancaria in forza della erronea indicazione del taeg – privo di talune voci di costo – cui era conseguita l'applicazione di un tasso differente da quello riportato nel contratto, lamentando altresì la mancanza del piano di ammortamento e la mancata dimostrazione dei criteri di calcolo della somma ingiunta, di cui contestava l'ammontare, nonché l'usurarietà degli interessi corrispettivi e moratori pattuiti.
Sulla scorta di tali rilievi domandava la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la (ri)determinazione dei rapporti di dare e avere tra le parti.
Nella memoria di costituzione depositata in data 17.2.2021 a mezzo della CP_1 procuratrice speciale , in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, rilevava innanzitutto la pretestuosità, improcedibilità e inammissibilità dell'opposizione avversaria, deducendo che il finanziamento dell'importo di € 30.987,00 concluso da con TI NC il 9.8.2005 – da Parte_1 rimborsare, oltre costi, mediante il pagamento di complessive n. 84 rate mensili dell'importo di € 488,00 ciascuna, decorrenti dal 5.10.2005 – era “finalizzato alla estinzione di altro finanziamento n. 20023262325616”. Precisava che il debitore aveva corrisposto soltanto le rate dalla n. 1 del 5.10.2005 alla n. 53 del 5.2.2010 e, a fronte di sette rate consecutive interamente impagate, dalla n. 54 del 5.3.2010 alla n. 60 del 5.9.2010, in data 29.9.2010, era stata dichiarata la decadenza del beneficio del termine.
Affermava la correttezza dell'importo ingiunto – costituito dalla somma di capitale scaduto e a scadere, spese e interessi (corrispettivi e di mora, solo sulla sorte capitale) –, calcolato sulla base degli estratti conto ex art. 50 tub predisposti da TI NC e
NC IS.
Rilevava, in ogni caso, la genericità delle deduzioni avversarie, prive di qualsivoglia supporto sul piano assertivo e documentale, contestando punto per punto i rilievi mossi nell'atto introduttivo: mancanza di una lettera formale di decadenza dal beneficio del termine, erronea indicazione del taeg, mancanza del piano di ammortamento, mancanza di prova del credito, usurarietà degli interessi.
Quanto alla titolarità attiva del rapporto, deduceva che la controparte – cui erano state regolarmente comunicate le cessioni intervenute e le varie diffide trasmesse – non l'aveva mai contestata sino a quel momento, affermando per altro verso la genericità del disconoscimento della sottoscrizione del documento negoziale, di cui formulava in ogni caso istanza di verificazione, invocando la condanna al pagamento delle somme ex art. 2041 cc.
Domandava dunque il rigetto dell'opposizione e la condanna della controparte ai sensi dell'art. 96, co. 3, cpc.
Con comparse rispettivamente depositate in data 6.10.2022 e 29.1.2025 intervenivano nel presente giudizio , a mezzo della procuratrice speciale CP_4 Controparte_3
e (CNF), in proprio, in persona dei rispettivi
[...] Controparte_5 legali rappresentanti pro tempore, quali cessionarie del credito sub iudice, facendo proprie le domande e le conclusioni rassegnate da . CP_1
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali;
con ordinanze dell'8.6.2022 e del 16.7.2024 sono state disposte consulenze tecniche d'ufficio grafologica e contabile.
All'udienza del 13.6.2025 la causa è stata assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc. ***********
Così prospettate le posizioni delle parti deve innanzitutto darsi atto della procedibilità della domanda essendo stato esperito il procedimento di mediazione obbligatoria, conclusosi negativamente (cfr. verbale depositato dall'opposta in data 17.11.2021).
Va poi ricordato che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo – quale è quello per cui è causa – l'opponente, benché formalmente attore, assume la posizione di convenuto, mentre la parte opposta, benché processualmente convenuta, è attrice sostanziale rispetto all'accertamento della pretesa già azionata in via monitoria ed oggetto di contestazione ad opera della parte raggiunta dal decreto ingiuntivo sicché – sotto il profilo probatorio – sulla parte opposta incombe l'onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi della pretesa, non diversamente da quanto accade nell'ordinario giudizio di cognizione (cfr. Cass. 77/1969; Cass. 18453/2007).
Nel caso di specie, il credito azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo, pari a complessivi € 24.885,33 (oltre interessi e spese), ha ad oggetto l'esposizione debitoria del contratto di finanziamento n. 20023262325618 di € 30.987,00 concluso il 9.8.2005 dall'opponente con TI NC S.p.A., poi oggetto di svariate cessioni.
Ora, ha suffragato la pretesa depositando, già nella fase monitoria, il documento CP_1 negoziale, debitamente sottoscritto dal cliente (all. n. 3 al ricorso per decreto ingiuntivo), il cd saldaconto ex art. 50 tub proveniente da NC IS (all. 10), nonché la lista dei movimenti recante la “analitica registrazione delle varie partite in dare e avere” proveniente da
TI, corredata dalla dichiarazione ex art. 50 tub (Cass., n. 29577/2020), da cui si evince chiaramente l'andamento del rapporto, nonché gli importi dovuti a titolo di capitale, di spese e di interessi alla data di decadenza dal beneficio del termine, ossia il
29.9.2010.
Ebbene, la condotta dell'istituto di credito si pone in aderenza all'indirizzo interpretativo della giurisprudenza, avendo la stessa fornito la prova della pretesa azionata (cfr. Cass., n.
23974/2010).
Ciò chiarito, va affermata la legittimazione attiva di . CP_6
Deve richiamarsi a tale proposito l'art. 58 tub che, al co. 4, prevede che gli adempimenti pubblicitari prescritti al co. 2 – ossia l'iscrizione della cessione nel registro delle imprese e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – hanno, nei confronti dei debitori ceduti, gli effetti indicati dall'art. 1264 cc, che disciplina la comunicazione della cessione al debitore ceduto (Cass., n. 17944/2023: “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”).
La norma appena richiamata, infatti, proprio al fine di agevolare siffatte operazioni dispone che “la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana” (co. 2); adempimenti pubblicitari che, nei confronti dei debitori ceduti, “producono gli effetti indicati dall'art. 1264 cc (co. 4)”.
La pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzzetta Ufficiale dunque rappresenta, secondo l'espressa voluntas legis, idonea forma di pubblicità dell'intervenuta cessione di rapporti giuridici in blocco.
“Il testo della norma dell'art. 58, co. 2, TUB, impone un "contenuto informativo minimo", stabilendo che l'iscrizione nel registro delle imprese e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale danno notizia di una cessione avvenuta, senza che tuttavia siano specificati i contorni dei crediti che ne sono oggetto né la reale validità/efficacia dell'operazione posta in essere” (Cass., n. 5617/2020).
Tale adempimento pubblicitario – <
l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco" (cfr. così, puntualmente, Cass., 2 marzo 2016, n. 4116)>>.
Ora nel caso di specie, con riguardo alla cessione intervenuta tra TI NC SP e
, non è stato prodotto l'avviso di cessione pubblicato nella G.U., bensì un CP_7 estratto del contratto di cessione corredato dalla comunicazione trasmessa al debitore con racc. a.r. ricevuta dalla moglie il 30.4.2015 (all. nn. 4 e 5 al ricorso monitorio).
È stato, inoltre, prodotto l'estratto del contratto di cessione tra NC IS e , CP_1 corredato da un documento indicante gli estremi della posizione ceduta e dall'avviso di pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana, contenente altresì il riferimento alla precedente cessione intervenuta (all. nn. 6, 7 e 8 al ricorso monitorio); anche di tale cessione è stata data notizia mediante racc. a.r. rispedita al mittente per compiuta giacenza
(all. n. 9).
Ebbene, in assenza di contestazioni specifiche sull'esistenza delle cessioni – essendosi l'opponente limitato a dedurre genericamente il difetto di legittimazione attiva dell'istituto di credito in forza della mancata prova della titolarità del credito –, tale documentazione è idonea a provare gli atti di trasferimento del credito (all. n. 3 alla comparsa di costituzione).
Invero, secondo “la più recente giurisprudenza di questa Corte - Cass. 22/06/2023, n.
17944; Cass. 5/04/2023, n. 9412; Cass. 22/03/2024, n. 7688 - […] la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall' art. 1264 cod. civ., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che - quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo
(Cass., n. 17390/2024, nello stesso senso, Cass., n. 17262/2024; sulla notifica della cessione vedi Cass., n. 654/2025).
Ciò chiarito, è opportuno soffermarsi sulla riconducibilità delle sottoscrizioni apposte sul documento contrattuale (nonché di quella apposta sul documento di “riconoscimento del debito”, all. n. 7 alla produzione dell'opposta) a . Parte_1
Va richiamata a tale riguardo la consulenza tecnico-grafica a firma del dott. , Persona_1 frutto di un percorso argomentativo lineare e immune da vizi logici, oltre che sorretta da adeguati rilievi di competenza specifica, avverso la quale peraltro nessuna delle parti ha formulato osservazioni.
Il ctu, in seguito all'esame delle firme in verifica e delle scritture comparative e del campione autografo, svolto facendo ricorso al cd “metodo morettiano” – nel quale l'esame e il confronto vertono sulla “costruzione del tracciato e del gesto grafico che lo genera. A tale scopo, si prendono in considerazione le principali categorie grafologiche di riferimento
(organizzazione, curvilinea, dimensioni, ampiezze, inclinazione, modulazione del calibro e degli assi, direzione e allineamento del rigo, ritmo, gesto fuggitivo” – ha affermato la riconducibilità delle firme in questione all'opponente, avendo accertato che “l'ambito di variabilità grafica, unitamente alla distanza temporale che separa i campioni grafici, permette di giustificare le poche differenze riscontrate fra le firme autografe e le firme in verifica, poiché queste differenze ricadono entro uno schema motorio più ampio che unisce tutte le esecuzioni grafiche esaminate, e che rende stabili e coerenti fra loro tutte le firme, in verifica e in comparazione” (pag. 40 e 41 ctu).
Una volta accertata la sottoscrizione del contratto da parte dell'opponente – corroborata dall'all. n. 7 alla produzione dell'opposta, sopra richiamato, in cui Parte_1 dichiara di prendere atto della (futura) erogazione dell'importo richiesto –, deve rilevarsi che ininfluenti sono – ai fini dell'accertamento sub iudice – le generiche contestazioni contenute nell'atto introduttivo sulla conformità all'originale della copia fotostatica del documento contrattuale ex art. 2719 c.c., insuscettibili di azzerare il valore probatorio della documentazione in mancanza di un disconoscimento chiaro, specifico ed inequivoco della conformità medesima (Cass., n. 882/2018).
Va, per altro verso, disattesa l'eccezione di prescrizione formulata da , Parte_1 che si pone in contrasto con la peculiare natura delle obbligazioni nascenti dal contratto di finanziamento, prestazioni periodiche che rappresentano il corrispettivo del godimento di un bene fungibile, ossia il denaro.
Simile inquadramento fa sì che il diritto al pagamento delle singole rate (di capitale e interessi) si prescrive a partire dalla scadenza fissata per l'obbligazione o, in mancanza, dalla conclusione del contratto non potendosi, ad avviso di chi giudica, distinguere l'obbligazione restitutoria avente ad oggetto il capitale da quella avente ad oggetto gli interessi.
Simile conclusione, del resto, è in linea con l'indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “La rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché deve escludersi, per tali tipologie di interessi,
l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti” (Cass. n. 18951/2013; Trib. Brescia,
31.12.2003).
In considerazione della scadenza fissata nel contratto di finanziamento – con pagamento delle rate in 84 mensilità e quindi in 7 anni, come si evince dalla documentazione offerta –
e della data delle diffide prodotte dall'opposta, la prima ricevuta con lettera racc. a.r. del
30.4.2015 e l'altra, recante la data del 6.3.2019, rispedita al mittente per compiuta giacenza, oltre che del deposito del ricorso monitorio, può affermarsi il mancato decorso del termine di prescrizione decennale.
Venendo alle altre doglianze contenute nell'atto introduttivo, va disattesa la dedotta indeterminatezza del credito ingiunto del quale, come si è detto, sono specificamente indicate le voci nell'estratto conto prodotto dall'opposta in sede monitoria, in grado di fornire un'analitica rappresentazione dello svolgimento del rapporto, non cogliendo nel segno il riferimento al recesso da parte della banca mutuante, priva di aderenza al caso di specie.
Quanto alla mancata comunicazione della decadenza dal beneficio del termine, va detto che richiesta di pagamento del debito residuo, nell'ambito delle comunicazioni di cessione del credito, e con l'avvertimento che in caso di omesso pagamento sarebbe stata adita l'autorità giudiziaria, evidenza inequivocabilmente la volontà di avvalersi della decadenza dal beneficio del termine.
Del resto, “La possibilità per il creditore di esigere immediatamente la prestazione quantunque sia stabilito un termine a favore del debitore, ai sensi dell'art. 1186 c.c., non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale sull'insolvenza di quest'ultimo, né la formulazione di un'espressa domanda, potendo il diritto al pagamento immediato ritenersi virtualmente dedotto con la domanda giudiziale” (Cass, n. 20042/2020).
Né la condotta della banca può censurarsi per l'assenza del piano di ammortamento, non richiesto per i prestiti al consumo, senza considerare che l'ammontare delle rate e la loro scadenza mensile rate si ricava agevolmente dal documento contrattuale.
Per altro verso, devono disattendersi i generici rilievi mossi dall'opponente in ordine all'inosservanza del disposto dell'art. 125 bis tub – inapplicabile alla fattispecie sub iudice, in quanto inserito nel predetto testo normativo dall'art. 1, co. 1, d.lgs. n. 141/2010 –, atteso che l'art. 117 tub – applicabile ratione temporis – prevede(va) unicamente la consegna di un esemplare del contratto, in relazione alla quale l'opponente non ha formulato alcun rilievo.
Nel caso in cui simile doglianza si interpretasse come sussumibile nel disposto dell'ambito applicativo dell'art. 124 tub, va detto che, pur non essendo in effetti stata dimostrata la consegna del supporto durevole contenente gli obblighi informativi in questione, l'unica
“sanzione” a siffatta condotta omissiva è sussumibile nell'ambito della responsabilità precontrattuale, non specificamente fatta valere nel caso di specie da . Parte_1
Venendo alle ulteriori doglianze contenute nell'atto di citazione, va ricordato che l'Indicatore sintetico di costo (ISC), detto anche Tasso annuo effettivo globale (TAEG), costituisce un valore che esprime in percentuale il costo effettivo di un finanziamento o di altra operazione bancaria di concessione di una linea di credito;
tale parametro è stato introdotto dalla direttiva europea 90/88/CEE, e recepito nel sistema normativo italiano dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito e il RiSPrmio n. 10688 del 4/03/2003, che, all'art. 9, comma 2, prevede, in relazione alle operazioni e ai servizi individuati dalla NC d'Italia, l'obbligo, per tutti gli intermediari, “a rendere noto un
"Indicatore Sintetico di Costo" (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla NC
d'Italia medesima”.
L'ISC non costituisce, quindi, un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi.
La recente giurisprudenza di merito ha precisato che “Si tratta quindi di un indice previsto solo dalla disciplina regolamentare e tecnica, ai fini di traSPrenza” (in questo senso si veda
Tribunale Milano, 28/07/2017, n. 8427).
Il riferimento all'ISC è una mera indicazione informativa che non incide sulla determinazione del tasso stesso, trattandosi di dato irrilevante ai fini del calcolo del tegm;
a ciò consegue che l'erronea indicazione dell'ISC/TAEG, non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento ma, al più, un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, non potendo indi trovare applicazione il tasso sostitutivo ex art. 117 tub.
Tale norma, al comma sesto, sanziona con la nullità le “clausole contrattuali ... che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”. Siffatta disposizione di legge non è quindi applicabile alla fattispecie in esame ove viene in rilievo un dato, Par rappresentato appunto dall' che, come sopra precisato, non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, ma esprime in termini percentuali il costo complessivo del credito e svolge una funzione meramente informativa.
In questo senso si è espressa la più recente giurisprudenza di merito, che l'odierno giudicante ritiene di condividere (cfr., da ultimo, Tribunale Torino, 22.9.2020: “In tema di contratti bancari l'indicatore Sintetico di Costo non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto. È previsto ai soli fini di pubblicità e traSPrenza e la sua erronea indicazione non incide sulla validità delle clausole contrattuali ex art.
117 TUB”; in senso conforme Tribunale Roma, IX sez., 19.4.2017; Tribunale di Salerno,
31.01.2017, Tribunale Monza, 17.08.2017, n. 2403, Tribunale Milano, 28.07.2017, n. 8427, sopra richiamata), di recente avallata dal Giudice di legittimità (cfr. Cass., n. 39169/2021:
“In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo
l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri
e delle singole voci di costo elencati in contratto”).
Venendo infine alla dedotta usurarietà degli interessi contrattuali, va richiamata la disciplina dettata dalla l. n. 108/96, che attribuisce centralità al momento della pattuizione, collegando tanto la sanzione penale, quanto quella civile della gratuità, alla pattuizione di un tasso di interesse effettivo che superi quello soglia di riferimento;
quest'ultimo viene individuato attraverso un meccanismo complesso delineato dall'art. 2 della l. n. 198/1996, che demanda al Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentiti la NC d'Italia e l'Ufficio
Italiano Cambi, il compito di rilevare trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura
(secondo la classificazione in categorie omogenee effettuata annualmente con decreto ministeriale, sentiti i medesimi organismi di vigilanza, tenendo conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie); i valori così ottenuti, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, vengono pubblicati in Gazzetta Ufficiale.
Allorquando, confrontando i due valori così individuati, il secondo superi il primo non v'è dubbio che ricorra l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 644 cp e la corrispondente ipotesi prevista dall'art. 1815, co. 2, c.c., secondo cui “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; la valutazione di usurarietà ha, dunque, rilevanza temporale circoscritta al momento genetico del contratto “Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento” (art. 1 d.l. n. 394/2000, convertito, con modificazioni, in l. n. 24/2001, legge di interpretazione autentica).
Deve a questo punto richiamarsi la relazione di consulenza tecnica d'ufficio a firma della dott.ssa , anch'essa frutto di un percorso argomentativo lineare, Persona_2 immune da vizi logici e sorretto dai necessari rilievi di competenza specifica.
Ebbene, l'ausiliario ha constatato la conformità delle condizioni contrattuali alle disposizioni in materia di usura, escludendo dunque il superamento del tasso soglia sia includendo i costi per spese assicurative che escludendoli (pag. 13 dell'elaborato).
Ad analoghe conclusioni il ctu è pervenuto con riguardo agli interessi di mora (pag. 16).
Le argomentazioni svolte depongono nel senso della infondatezza della opposizione proposta da . Parte_1
È opportuno, infine, soffermarsi sugli interventi spiegati da , a mezzo della CP_4 procuratrice speciale e Controparte_3 Controparte_8
in proprio, quali cessionarie del credito sub iudice, che non mutano i rapporti
[...] tra le originarie parti processuali alla luce del disposto dell'art. 111 cpc, non avendo l'opponente dedotto alcunché in ordine alla estromissione di domandata dalla CP_1 seconda interveniente.
Perciò la sentenza sarà pronunciata nei confronti della parte originaria, che assurge a sostituto processuale, pur facendo stato anche nei confronti del successore a titolo particolare, lasciando a carico degli intervenienti le spese anticipate (cfr. Cass., n.
8884/2000).
Va, d'altra parte, affermato che l'instaurazione del presente giudizio configura una ipotesi di colpa grave, se non di mala fede, sub specie di abuso dello strumento processuale per finalità distinte da quelle ad esso sottese (Cass., n. 4136/2018: “La norma di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c., si pone come presidio dell'abuso dei diritti processuali […]”).
“Ai fini dell'applicabilità dell'art. 96, comma 3, c.p.c., la mala fede o la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, e non singoli aspetti di essa, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, al fine di contemperare le esigenze di deflazione del contenzioso pretestuoso con la tutela del diritto di azione, suscettibile di essere irragionevolmente leso da danni punitivi non proporzionati” (Cass., n. 7726/2016).
Invero, il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte al contratto di finanziamento e al documento n. 7, di cui il ctu ha accertato la veridicità, senza neanche formulare osservazioni avverso le conclusioni rassegnate dall'ausiliario, in uno alla infondatezza delle ulteriori doglianze, configura un abuso dello strumento processuale rientrante nell'ambito applicativo dell'art. 96 cpc invocato dalla controparte, traducendosi nell'omissione, nel compimento delle attività processuali, di quel minimo di diligenza e perizia sufficiente ad avvedersi della infondatezza, se non temerarietà, delle proprie pretese.
Si tratta, ad avviso di chi giudica, di condotta processuale che sottende l'omesso preventivo riscontro “- nell'esercizio di un minimo di elementare diligenza – dell'erroneità della propria tesi alla stregua delia disciplina positiva e della giurisprudenza, costituendo tale difetto di diligenza un elemento rivelatore di un uso distorto” dello strumento processuale “ai fini meramente dilatori” (Cass., S.U. n. 34349/2021).
Dunque, va condannato a corrispondere a la somma di € Parte_1 CP_1
2.000,00, equitativamente determinata.
Le spese di lite si liquidano in dispositivo in ossequio alla regola della soccombenza, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014.
Del pari, le spese per le ctu espletate, liquidate in separati decreti, vanno poste a carico dell'opponente.
Termini Imerese, 13 giugno 2025
Il Giudice
Maria Margiotta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo
7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011,
n. 44.