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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 10/02/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5642/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA 3 - CONT/CONTRATTUALE
In composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Claudio Di Giacinto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. di ruolo di cui in epigrafe tra
, (CF ), rappresentata e difesa in giudizio Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Luciano A. Mascolo, giusta mandato apposto a margine dell'atto introduttivo
- ATTORE
Contro
, (C.F.: ), in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1
speciale giusta procura in atti, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Carmelo Vicente Pucillo, giusta procura conferita su foglio separato e trasmessa nel fascicolo informatico
- CONVENUTA
Avente ad oggetto: assicurazione contro i danni
Conclusioni (come da udienza di precisazione delle conclusioni del 07.11.2024):
Attore: “precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto di citazione, si riporta, in ogni caso, a quanto dedotto ed eccepito in tutti gli scritti difensivi e verbali di causa”.
Convenuta: “precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nella comparsa di costituzione, ribadisce la mancata accettazione del contraddittorio sulle domande nuove e reitera la propria richiesta di c.t.u. tecnica.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con atto di citazione notificato in data 22.10.2018 la sig.ra ha convenuto in Parte_1
giudizio innanzi a codesto Tribunale la al fine di ivi sentirla condannare alla Controparte_2 corresponsione del “risarcimento del danno” dovuto in forza del contratto assicurativo con la stessa intercorso e in ragione del furto dell'autoveicolo di sua proprietà Audi A3 tg. FD316NW, avvenuto in Bisceglie in data 24.9.2017, quantificato nella somma di euro 21.000,00 o in quella superiore o inferiore risultante dagli atti di causa.
Ha dedotto, in sintesi, l'attrice, a sostegno della propria domanda: i) che la stessa in data
2.1.2017 aveva stipulato con la convenuta polizza assicurativa includente la garanzia per il furto del proprio autoveicolo;
ii) che in data 24.9.2017 in Bisceglie si era verificato il furto dell'autovettura, come da verbale di denuncia orale sporto presso la locale Caserma dei Carabinieri;
iii) che la compagnia aveva negato il risarcimento nonostante le plurime richieste pervenute dall'attrice; iv) che spetterebbe alla stessa il risarcimento per l'importo di euro 21.000,00 oltre interessi e spese.
Ha concluso, dunque, nei seguenti termini: “a) voglia e piaccia al giudice adito, confermato con sentenza, il diritto dell'istante al risarcimento del danno per il delitto di furto, subito in data 24.9.2017, accertare e liquidare in suo favore la somma di e. 21.000k,00 ovvero quella superiore o inferiore che risulterà dagli atti di causa;
c) condannare alle spese ed onorari del giudizio in favore del sottoscritto procuratore antistatario”
Con comparsa di risposta del 09.1.2019 si è costituita in giudizio la convenuta
[...]
, invocando il rigetto dell'avversa domanda, con vittoria di spese di lite, Controparte_1 deducendo ed eccependo, in estrema sintesi: i) che vi erano discrasie tra quanto riferito dall'attrice nella denuncia di furto e quanto dichiarato dal marito della stessa all'investigatore privato della
Compagnia, avendo entrambi detto di aver parcheggiato l'autovettura prima del furto, nonché tra le predette dichiarazioni e le risultanze del sistema satellitare;
ii) che a seguito di controlli eseguiti sulle chiavi riconsegnate dall'attrice era risultato che una di essa era stata utilizzata per l'accensione il giorno seguente a quello del presunto furto;
iii) che, inoltre l'attrice, non aveva provato la proprietà del mezzo, l'evento, il nesso di causa e il danno subito, che in ogni caso dovrà esser contenuto nei limiti del valore commerciale del bene, detratta la franchigia di euro 400,00 e lo scoperto del 20%.
Ha concluso, dunque, nei seguenti termini: 1) Voglia l'On.le Giudice adito, premessa ogni declaratoria in diritto, rigettare la domanda poiché completamente infondata in fatto e in diritto, sia in ordine all'an debeatur che in merito al quantum debeatur. 2) In via subordinata: Voglia
L'Onorevole Giudice adito accertare e dichiarare che l'attore ha concorso a cagionare il danno e, previa graduazione della sua responsabilità, emettere ogni conseguente statuizione in ordine al risarcimento dei danni connessi all'evento da contenersi nei limiti del valore commerciale (al netto del relitto) del bene asseritamente sottratto, con applicazione di una franchigia di Euro 400,00 ed uno scoperto del 20%.3) Vittoria di diritti, spese ed onorari.”.
Istruita la causa a mezzo documentale e di prove orali, all'udienza del 7.11.2024, previa precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, nel senso riportato in intestazione, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
------------
La domanda attorea deve essere respinta, per le ragioni di seguito enunciate.
1. Occorre premettere, in punto di diritto, che in materia di assicurazione contro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell' art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama l'indennizzo, nonché l'onere di provare il danno stesso, sulla scorta delle condizioni di polizza (cfr., in tal senso, di recente, condivisibilmente, Cass. Civ., sez. VI , 03/02/2023, n. 3446; Cass. Civ. sez.
VI, 07/11/2022, n.32637; Cass. Civ. 21/12/2017, n. 30656), onere che resta immutato anche qualora l'assicuratore alleghi l'esclusione della garanzia, risolvendosi detta allegazione non nella proposizione di un'eccezione in senso proprio, ma nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda (cfr. Cass. Civ., sez. I, 14/06/2018, n. 15630).
2. Tanto premesso in termini generali, deve rilevarsi che nel caso di specie l'attrice non ha dato prova dei fatti costitutivi della propria domanda e, inoltre, dell'ammontare del danno subito.
Occorre anzitutto rimarcare che la stessa non ha prodotto in atti il contratto di assicurazione, limitandosi a depositare una copia di frontespizio di polizza scaduta (v. doc. 4A), non rientrante nel periodo temporale in cui è avvenuto il furto e nella quale non risulta menzionata nemmeno la garanzia “furto”.
La polizza corretta, viceversa, è stata prodotta dalla parte convenuta (v. Doc. 1), la quale, tuttavia, parimenti, non ha documentato il rapporto contrattuale e le relative pattuizioni regolatorie.
L'assenza delle condizioni generali di polizza, dunque, non consente di verificare i termini della copertura assicurativa – e cioè, l'oggetto della stessa e gli eventi per la quale era operante – comportando il difetto di prova dei fatti costitutivi del diritto dell'assicurato (Cass. Civ. sez. VI,
01/07/2022, n.21016). Quanto detto risulta ancor di più valido se si tiene conto del fatto che l'attrice, pur avendo richiesto il “risarcimento del danno” (rectius: l'indennizzo) per il “furto” della propria autovettura, ha documentato (v. doc. 9) e poi esplicitamente ammesso (v. udienza del 7.11.2024, in sede di libero interrogatorio) l'avvenuto ritrovamento del veicolo, sia pure allo stato di “scocca”: circostanza che, dunque, è suscettibile di rilevare sia in termini di delimitazione della domanda attorea (che, in luogo della richiesta di indennizzo da furto, avrebbe dovuto esser articolata in termini di indennizzo per i danni correlati al furto) sia – e in ogni caso – sub specie di necessità di verifica delle condizioni al ricorrere delle quali il contratto assicurativo in atti prevedeva, per l'ipotesi di furto e di successivo ritrovamento, l'indennizzo dei pregiudizi patiti.
Non appare inutile rimarcare, inoltre, che l'attrice – anche in termini di quantum – non ha adempiuto agli oneri di allegazione (prima e oltre che) di prova del pregiudizio subito, limitandosi a richiedere la somma di euro 21.000,00, senza specificare le modalità con le quali è pervenuta a tale importo.
Come è noto, infatti, ai sensi dell'art. 1908, comma 1, cod. civ., “Nell'accertare il danno non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro”. Il fatto che, il comma 2° della predetta norma, preveda che il valore possa essere stabilito al momento della conclusione del contratto con stima accettata dalle parti, non vuol dire che si possa derogare alla norma imperativa innanzi descritta di cui comma 1°, ma intende esclusivamente far riferimento al valore del bene assicurato al momento della stipula
(che può fondarsi sull'accordo delle parti), che è cosa diversa dall'accertamento del danno, che dovrà esser necessariamente (ri)quantificato al momento del sinistro. In altre parole, dunque, il valore assicurato indicato in polizza altro non è che l'indicazione del valore di mercato del veicolo al momento della stipula, ma non costituisce in alcun modo elemento probatorio attestante il valore commerciale del mezzo al momento del sinistro, che costituisce l'unico parametro di riferimento per la determinazione dell'indennizzo.
L'attore, sul quale incombeva il relativo onere della prova, si è limitato ad invocare l'indennizzo del danno subito – quantificandolo in una determinata somma, senza spiegarne il criterio di calcolo - senza viceversa dimostrare (ma nemmeno allegare) il valore del veicolo al momento del sinistro e senza indicare (oltre che allegare) le condizioni di polizza in ordine alle modalità di determinazione del danno oggetto di indennizzo, per l'ipotesi di furto e successivo ritrovamento. Né d'altro canto potrebbe ricorrersi al potere giudiziale di valutazione equitativa del danno ex art. 1226 cod. civ. o alla determinazione dello stesso a mezzo di ctu, atteso che:
a) la valutazione equitativa è subordinata alla condizione – non ricorrente nel caso di specie
- che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare, non potendo sostituire l'onere probatorio incombente sulla parte (cfr. sul punto Cass. Civ. sez. VI, 19/11/2019, n.29961; Cass. 22/02/2018, n. 4310; Cass., ord., 22/02/2017,
n. 4534; Cass. 17/10/2016, n. 20889);
b) la consulenza tecnica d'ufficio, pur potendo avere funzione “percipiente” – cioè di accertamento degli elementi di prova - deve pur sempre vertere su circostanze già allegate e dedotte specificamente dalle parti e che soltanto un tecnico sia in grado di accertare, per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone, non potendo viceversa sovrapporsi ad un onere di allegazione che grava soltanto sulla parte (cfr., in termini similari, in materia risarcitoria, Cass. Civ., sez. VI, ord. 3 luglio 2020, n. 13736, che richiama a sua volta Cass. Sez. 2, sent. 22 gennaio 2015, n.
1190 e Cass. Sez. 3, sent. 26 novembre 2007, n. 24620).
Le pregresse considerazioni comportano il rigetto della domanda, restando superflua ogni ulteriore valutazione in ordine alla prova dell'evento e alle eccezioni in tal senso sollevate dalla
Compagnia convenuta.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice e sono liquidate come in dispositivo, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M. n.55/2014 (come modificato dal DM n. 147/22), in relazione allo scaglione individuato in base al valore del procedimento (scaglione da euro 5.200,01 a euro 26.000,00) con l'applicazione dei valori medi per tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nel giudizio iscritto al n. 3642/2018 così provvede: Parte_1
1. Rigetta la domanda attorea, per le ragioni di cui in parte motiva.
2. Condanna a corrispondere in favore della convenuta Parte_1 [...]
, a titolo di ristoro delle spese di lite, la somma pari ad euro 5.077,00 per compensi Controparte_1
professionali al difensore, oltre rfsg 15%, iva e cpa ove dovuti.
Così è deciso in Trani il 10 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. Claudio Di Giacinto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA 3 - CONT/CONTRATTUALE
In composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Claudio Di Giacinto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. di ruolo di cui in epigrafe tra
, (CF ), rappresentata e difesa in giudizio Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Luciano A. Mascolo, giusta mandato apposto a margine dell'atto introduttivo
- ATTORE
Contro
, (C.F.: ), in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1
speciale giusta procura in atti, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Carmelo Vicente Pucillo, giusta procura conferita su foglio separato e trasmessa nel fascicolo informatico
- CONVENUTA
Avente ad oggetto: assicurazione contro i danni
Conclusioni (come da udienza di precisazione delle conclusioni del 07.11.2024):
Attore: “precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto di citazione, si riporta, in ogni caso, a quanto dedotto ed eccepito in tutti gli scritti difensivi e verbali di causa”.
Convenuta: “precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nella comparsa di costituzione, ribadisce la mancata accettazione del contraddittorio sulle domande nuove e reitera la propria richiesta di c.t.u. tecnica.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con atto di citazione notificato in data 22.10.2018 la sig.ra ha convenuto in Parte_1
giudizio innanzi a codesto Tribunale la al fine di ivi sentirla condannare alla Controparte_2 corresponsione del “risarcimento del danno” dovuto in forza del contratto assicurativo con la stessa intercorso e in ragione del furto dell'autoveicolo di sua proprietà Audi A3 tg. FD316NW, avvenuto in Bisceglie in data 24.9.2017, quantificato nella somma di euro 21.000,00 o in quella superiore o inferiore risultante dagli atti di causa.
Ha dedotto, in sintesi, l'attrice, a sostegno della propria domanda: i) che la stessa in data
2.1.2017 aveva stipulato con la convenuta polizza assicurativa includente la garanzia per il furto del proprio autoveicolo;
ii) che in data 24.9.2017 in Bisceglie si era verificato il furto dell'autovettura, come da verbale di denuncia orale sporto presso la locale Caserma dei Carabinieri;
iii) che la compagnia aveva negato il risarcimento nonostante le plurime richieste pervenute dall'attrice; iv) che spetterebbe alla stessa il risarcimento per l'importo di euro 21.000,00 oltre interessi e spese.
Ha concluso, dunque, nei seguenti termini: “a) voglia e piaccia al giudice adito, confermato con sentenza, il diritto dell'istante al risarcimento del danno per il delitto di furto, subito in data 24.9.2017, accertare e liquidare in suo favore la somma di e. 21.000k,00 ovvero quella superiore o inferiore che risulterà dagli atti di causa;
c) condannare alle spese ed onorari del giudizio in favore del sottoscritto procuratore antistatario”
Con comparsa di risposta del 09.1.2019 si è costituita in giudizio la convenuta
[...]
, invocando il rigetto dell'avversa domanda, con vittoria di spese di lite, Controparte_1 deducendo ed eccependo, in estrema sintesi: i) che vi erano discrasie tra quanto riferito dall'attrice nella denuncia di furto e quanto dichiarato dal marito della stessa all'investigatore privato della
Compagnia, avendo entrambi detto di aver parcheggiato l'autovettura prima del furto, nonché tra le predette dichiarazioni e le risultanze del sistema satellitare;
ii) che a seguito di controlli eseguiti sulle chiavi riconsegnate dall'attrice era risultato che una di essa era stata utilizzata per l'accensione il giorno seguente a quello del presunto furto;
iii) che, inoltre l'attrice, non aveva provato la proprietà del mezzo, l'evento, il nesso di causa e il danno subito, che in ogni caso dovrà esser contenuto nei limiti del valore commerciale del bene, detratta la franchigia di euro 400,00 e lo scoperto del 20%.
Ha concluso, dunque, nei seguenti termini: 1) Voglia l'On.le Giudice adito, premessa ogni declaratoria in diritto, rigettare la domanda poiché completamente infondata in fatto e in diritto, sia in ordine all'an debeatur che in merito al quantum debeatur. 2) In via subordinata: Voglia
L'Onorevole Giudice adito accertare e dichiarare che l'attore ha concorso a cagionare il danno e, previa graduazione della sua responsabilità, emettere ogni conseguente statuizione in ordine al risarcimento dei danni connessi all'evento da contenersi nei limiti del valore commerciale (al netto del relitto) del bene asseritamente sottratto, con applicazione di una franchigia di Euro 400,00 ed uno scoperto del 20%.3) Vittoria di diritti, spese ed onorari.”.
Istruita la causa a mezzo documentale e di prove orali, all'udienza del 7.11.2024, previa precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, nel senso riportato in intestazione, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
------------
La domanda attorea deve essere respinta, per le ragioni di seguito enunciate.
1. Occorre premettere, in punto di diritto, che in materia di assicurazione contro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell' art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama l'indennizzo, nonché l'onere di provare il danno stesso, sulla scorta delle condizioni di polizza (cfr., in tal senso, di recente, condivisibilmente, Cass. Civ., sez. VI , 03/02/2023, n. 3446; Cass. Civ. sez.
VI, 07/11/2022, n.32637; Cass. Civ. 21/12/2017, n. 30656), onere che resta immutato anche qualora l'assicuratore alleghi l'esclusione della garanzia, risolvendosi detta allegazione non nella proposizione di un'eccezione in senso proprio, ma nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda (cfr. Cass. Civ., sez. I, 14/06/2018, n. 15630).
2. Tanto premesso in termini generali, deve rilevarsi che nel caso di specie l'attrice non ha dato prova dei fatti costitutivi della propria domanda e, inoltre, dell'ammontare del danno subito.
Occorre anzitutto rimarcare che la stessa non ha prodotto in atti il contratto di assicurazione, limitandosi a depositare una copia di frontespizio di polizza scaduta (v. doc. 4A), non rientrante nel periodo temporale in cui è avvenuto il furto e nella quale non risulta menzionata nemmeno la garanzia “furto”.
La polizza corretta, viceversa, è stata prodotta dalla parte convenuta (v. Doc. 1), la quale, tuttavia, parimenti, non ha documentato il rapporto contrattuale e le relative pattuizioni regolatorie.
L'assenza delle condizioni generali di polizza, dunque, non consente di verificare i termini della copertura assicurativa – e cioè, l'oggetto della stessa e gli eventi per la quale era operante – comportando il difetto di prova dei fatti costitutivi del diritto dell'assicurato (Cass. Civ. sez. VI,
01/07/2022, n.21016). Quanto detto risulta ancor di più valido se si tiene conto del fatto che l'attrice, pur avendo richiesto il “risarcimento del danno” (rectius: l'indennizzo) per il “furto” della propria autovettura, ha documentato (v. doc. 9) e poi esplicitamente ammesso (v. udienza del 7.11.2024, in sede di libero interrogatorio) l'avvenuto ritrovamento del veicolo, sia pure allo stato di “scocca”: circostanza che, dunque, è suscettibile di rilevare sia in termini di delimitazione della domanda attorea (che, in luogo della richiesta di indennizzo da furto, avrebbe dovuto esser articolata in termini di indennizzo per i danni correlati al furto) sia – e in ogni caso – sub specie di necessità di verifica delle condizioni al ricorrere delle quali il contratto assicurativo in atti prevedeva, per l'ipotesi di furto e di successivo ritrovamento, l'indennizzo dei pregiudizi patiti.
Non appare inutile rimarcare, inoltre, che l'attrice – anche in termini di quantum – non ha adempiuto agli oneri di allegazione (prima e oltre che) di prova del pregiudizio subito, limitandosi a richiedere la somma di euro 21.000,00, senza specificare le modalità con le quali è pervenuta a tale importo.
Come è noto, infatti, ai sensi dell'art. 1908, comma 1, cod. civ., “Nell'accertare il danno non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro”. Il fatto che, il comma 2° della predetta norma, preveda che il valore possa essere stabilito al momento della conclusione del contratto con stima accettata dalle parti, non vuol dire che si possa derogare alla norma imperativa innanzi descritta di cui comma 1°, ma intende esclusivamente far riferimento al valore del bene assicurato al momento della stipula
(che può fondarsi sull'accordo delle parti), che è cosa diversa dall'accertamento del danno, che dovrà esser necessariamente (ri)quantificato al momento del sinistro. In altre parole, dunque, il valore assicurato indicato in polizza altro non è che l'indicazione del valore di mercato del veicolo al momento della stipula, ma non costituisce in alcun modo elemento probatorio attestante il valore commerciale del mezzo al momento del sinistro, che costituisce l'unico parametro di riferimento per la determinazione dell'indennizzo.
L'attore, sul quale incombeva il relativo onere della prova, si è limitato ad invocare l'indennizzo del danno subito – quantificandolo in una determinata somma, senza spiegarne il criterio di calcolo - senza viceversa dimostrare (ma nemmeno allegare) il valore del veicolo al momento del sinistro e senza indicare (oltre che allegare) le condizioni di polizza in ordine alle modalità di determinazione del danno oggetto di indennizzo, per l'ipotesi di furto e successivo ritrovamento. Né d'altro canto potrebbe ricorrersi al potere giudiziale di valutazione equitativa del danno ex art. 1226 cod. civ. o alla determinazione dello stesso a mezzo di ctu, atteso che:
a) la valutazione equitativa è subordinata alla condizione – non ricorrente nel caso di specie
- che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare, non potendo sostituire l'onere probatorio incombente sulla parte (cfr. sul punto Cass. Civ. sez. VI, 19/11/2019, n.29961; Cass. 22/02/2018, n. 4310; Cass., ord., 22/02/2017,
n. 4534; Cass. 17/10/2016, n. 20889);
b) la consulenza tecnica d'ufficio, pur potendo avere funzione “percipiente” – cioè di accertamento degli elementi di prova - deve pur sempre vertere su circostanze già allegate e dedotte specificamente dalle parti e che soltanto un tecnico sia in grado di accertare, per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone, non potendo viceversa sovrapporsi ad un onere di allegazione che grava soltanto sulla parte (cfr., in termini similari, in materia risarcitoria, Cass. Civ., sez. VI, ord. 3 luglio 2020, n. 13736, che richiama a sua volta Cass. Sez. 2, sent. 22 gennaio 2015, n.
1190 e Cass. Sez. 3, sent. 26 novembre 2007, n. 24620).
Le pregresse considerazioni comportano il rigetto della domanda, restando superflua ogni ulteriore valutazione in ordine alla prova dell'evento e alle eccezioni in tal senso sollevate dalla
Compagnia convenuta.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice e sono liquidate come in dispositivo, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M. n.55/2014 (come modificato dal DM n. 147/22), in relazione allo scaglione individuato in base al valore del procedimento (scaglione da euro 5.200,01 a euro 26.000,00) con l'applicazione dei valori medi per tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nel giudizio iscritto al n. 3642/2018 così provvede: Parte_1
1. Rigetta la domanda attorea, per le ragioni di cui in parte motiva.
2. Condanna a corrispondere in favore della convenuta Parte_1 [...]
, a titolo di ristoro delle spese di lite, la somma pari ad euro 5.077,00 per compensi Controparte_1
professionali al difensore, oltre rfsg 15%, iva e cpa ove dovuti.
Così è deciso in Trani il 10 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. Claudio Di Giacinto