Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1533.
(Estrazione per premi o rimborsi).
Se i titoli venduti a termine sono soggetti a estrazione per premi o rimborsi, i diritti e gli oneri derivanti dall'estrazione spettano al compratore, qualora la conclusione del contratto sia anteriore al giorno stabilito per l'inizio dell'estrazione.
Il venditore, al solo effetto indicato dal comma precedente, deve comunicare per iscritto al compratore una distinta numerica dei titoli almeno un giorno prima dell'inizio dell'estrazione.
In mancanza di tale comunicazione, il compratore ha facolta' di acquistare, a spese del venditore, i diritti spettanti a una quantita' corrispondente di titoli, dandone comunicazione al venditore prima dell'inizio dell'estrazione.
(Estrazione per premi o rimborsi).
Se i titoli venduti a termine sono soggetti a estrazione per premi o rimborsi, i diritti e gli oneri derivanti dall'estrazione spettano al compratore, qualora la conclusione del contratto sia anteriore al giorno stabilito per l'inizio dell'estrazione.
Il venditore, al solo effetto indicato dal comma precedente, deve comunicare per iscritto al compratore una distinta numerica dei titoli almeno un giorno prima dell'inizio dell'estrazione.
In mancanza di tale comunicazione, il compratore ha facolta' di acquistare, a spese del venditore, i diritti spettanti a una quantita' corrispondente di titoli, dandone comunicazione al venditore prima dell'inizio dell'estrazione.
Commentari • 2
- 1. di borsa e di bancaAvv. Beatrice Bellato · https://www.consulenzalegaleitalia.it/ · 11 gennaio 2021 · 3.3127594
[…] Al contratto si applicano alcune disposizioni sulla vendita di cose mobili ovvero gli articoli 1531. 1532, 1533 e 1534 del codice civile. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 11
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 15/06/2004, n. 11255Provvedimento: […] Premessa la distinzione tra contratto di riporto, vendita a termine di titoli di credito e contratti di borsa genericamente intesi, il tribunale ha ritenuto vertersi in quest'ultima situazione, ed ha ravvisato nel tenore letterale delle scritture contrattuali intercorse tra le parti il chiaro intento delle parti medesime di vendere e riacquistare nello stesso momento titoli di credito massa, differendo nel tempo solo il pagamento del prezzo di riacquisto dovuto dalla banca al cliente, cui non competono quindi, a norma dell'art. 1533 c.c., i premi ed i rimborsi medio tempore maturati. […]Leggi di più...
- rimborso parziale titoli·
- compravendita pronti contro termine·
- spese giudizio·
- proprietà titoli·
- interpretazione contratto·
- art. 1533 c.c.·
- giurisdizione legittimità